(21/10/1996)

ESPULSIONI

 

Art.1

Presupposti.

1. L'espulsione dello straniero puo' essere disposta in caso di soggiorno illegale o in caso di effettiva pericolosita' del soggetto.

2. L'espulsione per soggiorno illegale e' disposta dal Prefetto. L'espulsione in caso di pericolosita' dello straniero puo' essere disposta dal Ministro dell'interno per gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, ovvero dal giudice, quale misura di sicurezza a carico dello straniero condannato con sentenza definitiva per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del Codice di procedura penale.

3. L'espulsione quale misura di sicurezza non puo' essere applicata in caso di patteggiamento.

 

Art.2

Condizioni di non espellibilita'.

1. Non e' espellibile, salvo il caso di gravi rischi per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato, lo straniero che rientri in una delle seguenti categorie:

a) titolare di permesso di soggiorno di durata illimitata o di carta di soggiorno;

b) straniero per il quale possa essere chiesto il ricongiungimento familiare da cittadino italiano o comunitario o da straniero titolare di carta di soggiorno;

c) straniero che necessiti di cure urgenti;

d) cittadina straniera incinta o che abbia partorito da meno di sei mesi;

e) richiedente asilo.

2. La condizione di inespellibilita' permane finche' permangono i requisiti.

 

Art.3

Modalita' di espulsione e meccanismi di tutela.

1. Allo straniero a carico del quale e' adottato il provvedimento di espulsione sono assicurati

a) informazione sui diritti;

b) assistenza dell'interprete;

c) assistenza legale, anche per la presentazione di ricorsi;

d) contatto con la rappresentanza diplomatica del proprio Paese, su richiesta;

e) contatto con familiari;

f) recupero dei beni e delle somme di denaro di proprieta', nonche' delle somme spettanti per lavoro svolto, anche irregolarmente.

2. L'espulsione e' eseguita con l'ingiunzione a lasciare il territorio dello Stato entro trenta giorni, quando si tratti di straniero irregolarmente soggiornante, gia' titolare di permesso di soggiorno di durata non inferiore a sei mesi ovvero di permesso di soggiorno per motivi di cura o di visita ai familiari. Lo straniero e' informato della possibilita', entro trenta giorni,

a) di richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a sei mesi, dello stesso tipo di quello precedentemente posseduto, per il quale possegga i requisiti;

b) di richiedere un permesso per coesione familiare, qualora sia in possesso dei requisiti;

c) di presentare ricorso al TAR contro il provvedimento di ingiunzione, con effetto sospensivo immediato.

3. L'espulsione e' eseguita con accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero negli altri casi di soggiorno irregolare ovvero quando sia stata disposta quale misura di sicurezza o per gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato.

4. In entrambi i casi, allo straniero vengono rilevate le impronte digitali.

5. Lo straniero al quale e' stato ingiunto di lasciare il territorio dello Stato entro trenta giorni che non ottemperi a tale obbligo e che non abbia avviato alcuna delle procedure di cui alle lettere a), b) e c) sopra, e' espulso con accompagnamento immediato alla frontiera.

6. Qualora, nel caso di espulsione con accompagnamento alla frontiera, non sia possibile procedere immediatamente a tale accompagnamento o qualora lo straniero chieda di far riesaminare la propria posizione o di dar luogo ad uno degli atti ai quali ha diritto, si da' luogo ad un provvedimento di custodia.

7. Entro quarantotto ore il giudice interviene per verificare la leggittimita' del provvedimento e l'eventuale sussistenza di ragioni non palesemente infondate che rendono necessario il riesame della posizione dello straniero.

8. Il giudice, entro quarantotto ore dal suo intervento, decide, accertata la legittimita' del provvedimento di custodia, se

a) consentire il prolungamento del regime di custodia fino a un massimo di quindici giorni, qualora sia possibile eseguire l'eventuale espletamento degli atti cui lo straniero ha diritto e l'accompagnamento alla frontiera entro quella data;

b) ordinare la remissione in liberta' dello straniero, con l'eventuale adozione di misure di sorveglianza di pubbica sicurezza, per consentire la presentazione di una domanda di asilo o l'espletamento di uno degli atti cui lo straniero ha diritto, ovvero in attesa che l'allontanamento sia eseguibile;

c) annullare il provvedimento di espulsione e ordinare la remissione in liberta' e il rilascio di un opportuno permesso cui lo straniero abbia titolo, nel caso in cui il provvedimento di espulsione sia privo dei presupposti o lo straniero appartenga ad una delle categorie esenti da espulsione;

d) richiedere l'intervento del Tribunale per i minorenni, se l'espulsione interferisce con i diritti di un minore presente in Italia;

e) disapplicare il provvedimento di espulsione e ordinare l'eventuale rilascio di un permesso di soggiorno per i motivi opportuni, nel caso in cui questo interferisca con diritti fondamentali della persona o risulti non commisurato con la gravita' dell'infrazione di cui lo straniero si e' reso responsabile.

9. Lo straniero sottoposto a cutodia ha diritto ai contatti con i familiari, con i funzionari della Rappresentanza consolare o diplomatica del proprio Paese e con i rappresentanti delle organizzazioni di tutela dei diritti dell'uomo.

10. Il regime di custodia avviato su istanza dello straniero e' interrotto, su richiesta dell'interessato, in qualunque momento. Si procede, in questo caso, all'immediato accompagnamento alla frontiera.

11. Il Tribunale per i minorenni interviene ogni qualvolta l'espulsione riguardi un minore, ovvero un familiare o il tutore o l'affidatario di un minore soggiornante in Italia. Il Tribunale stabilisce se risulti prevalente il diritto del minore a proseguire, nell'unita' familiare, il soggiorno in Italia ed adotta le disposizioni opportune, anche in deroga alle precedenti norme.

11. Il ricorso al TAR contro il provvedimento di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera non ha effetto sospensivo automatico.

 

Art.4

Stranieri privi di documento di viaggio.

1. Il Governo della Repubblica conclude di accordi bilaterali o multilaterali con i paesi di emigrazione per favorire l'ammissione degli immigrati espulsi o respinti e il loro inserimento sociale.

2. L'erogazione di aiuti economici da parte dello Stato nell'ambito di tali accordi e' subordinata alla effettiva realizzazione da parte dei Paesi contraenti di politiche atte a migliorare la qualita' della vita dei potenziali migranti e a favorire l'inserimento dei cittadini extracomunitari espulsi o respinti dall'Italia e ammessi in forza degli accordi.

3. Lo straniero che non sia in grado di dimostrare la propria nazionalita' e' inviato verso uno dei paesi disposti ad accoglierlo in base agli accordi di ammissione stipulati con il Governo italiano, o in altro Paese da lui indicato e disposto ad accoglierlo.

4. Lo straniero che rifiuti di dimostrare la propria identita' e' espulso per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato.

 

Art.5

Reingresso successivo ad espulsione.

1. Il reingresso nel territorio dello Stato dello straniero espulso e' autorizzato quando sia trascorso un periodo di tre anni, in caso di espulsione per soggiorno irregolare, ovvero il periodo indicato dal giudice nella sentenza o dal Ministro dell'interno nel decreto di espulsione.

2. Il reingresso e' autorizzato dal Ministro dell'interno, su richiesta dello straniero espulso, nei casi in cui e' necessario tutelare il diritto di asilo o il diritto all'unita' familiare dell'interessato.

3. Il reingresso non autorizzato, in assenza dei requisiti che ne avrebbero motivato l'autorizzazione, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni.