(19/10/1996)

INGRESSO E SOGGIORNO PER MOTIVI FAMILIARI

 

Art. 1

Ricongiungimento familiare.

1. Il ricongiungimento familiare puo' essere richiesto alla Questura da

a) cittadini italiani o comunitari;

b) cittadini extracomunitari titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata superiore a sei mesi.

2. Il ricongiungimento puo' essere richiesto per i seguenti familiari:

a) coniuge non separato;

b) figli minori non coniugati ovvero attualmente legalmente separati;

c) genitori a carico;

d) figli minori non coniugati, a carico del coniuge destinato a ricongiungersi, sui quali tale coniuge eserciti la potestà, a condizione che l'altro genitore del minore sia deceduto o sia stato privato della potestà sul figlio o abbia dato il proprio consenso;

e) familiari a carico inabili al lavoro.

3. In caso di matrimonio poligamico si fa riferimento ad eventuali Intese stipulate ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione. Nei casi in cui il diniego comporti una lesione grave del diritto all'unita' familiare di un minore, ompetente a decidere sul ricongiungimento e' il Tribunale per i Minorenni.

4. Ai fini del ricongiungimento i minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.

5. I cittadini italiani o comunitari e i rifugiati possono richiedere il ricongiungimento anche per altri figli di eta' inferiore a 21 anni e altri familiari a carico.

6. Il ricongiungimento puo' riguardare anche il familiare presente in Italia con permesso di soggiorno ad altro titolo. Quando il ricongiungimento e' richiesto da un rifugiato si prescinde dal possesso da parte del familiare di un regolare permesso di soggiorno.

7. Salvo che si tratti di rifugiato, lo straniero non comunitario che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilita' di alloggio ad uso di abitazione non impropria, reddito da fonti lecite non inferiore all'importo dell'assegno sociale, ovvero esibre impegno da parte di privato o di ente nel territorio dello Stato relativo al sostentamento dei familiari per i quali e' richiesto il ricongiungimento.

8. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta, il nulla-osta al ricongiungimento si intende concesso.

9. Il Questore rifiuta il nulla-osta al ricongiungimento nei casi in cui il familiare risulti non ammissibile nel territorio dello Stato, in quanto persona pericolosa per la sicurezza di uno degli Stati Membri o dedita a traffici delittuosi.

10. Contro il diniego del nulla-osta lo straniero puo' presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale. Il tribunale decide con giurisdizione esclusiva estesa al merito.

11. E' consentito l'ingresso dei familiari al seguito del cittadino italiano o comunitario o del richiedente asilo, in caso di nucleo familiare originariamente residente all'estero.

 

Art. 2

Coesione familiare.

1. Il permesso di soggiorno per coesione familiare rilasciabile:

a) al familiare per il quale e' stato chiesto il nulla-osta al ricongiungimento;

b) ai nati in Italia da genitore regolarmente soggiornante;

c) allo straniero regolarmente soggiornante che abbia contratto matrimonio con cittadino avente diritto ad attuare il ricongiungimento.

2. La durata del permesso e' pari a quella del documento di soggiorno del familiare con cui si attua la coesione. La durata e' illimitata per coesione con italiani o con titolari di documento di soggiorno di durata illimitata.

3. Il rinnovo del permesso e' condizionato di norma al rinnovo del documento di soggiorno del familiare che ha richiesto il ricongiungimento familiare. Il permesso rinnovato puo' avere durata illimitata, negli stessi casi previsti in relazione al rilascio.

4. Il permesso di soggiorno per coesione familiare puo' essere convertito in qualsiasi momento in altro permesso, previa dimostrazione del possesso dei requisiti di legge.

5. In caso di scioglimento del vincolo familiare o, per il figlio che non possa ottenere la carta di soggiorno, al compimento del diciottesimo anno il permesso di soggiorno puo' essere convertito in permesso per lavoro subordinato, lavoro autonomo o studio, anche in mancanza dei requisiti di legge.

6. Il permesso consente l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio, l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di attivita' di lavoro autonomo.

 

Art. 3

Visita a familiari.

1. E' consentito l'ingresso nel territorio dello Stato ai familiari dello straniero titolare di documento di soggiorno in corso di validita' rilasciato per almeno un anno o per cure mediche, ovvero dello straniero in stato di detenzione.

2. Salvo il caso di gravi condizioni di salute o di stato di detenzione dello straniero presente sul territorio dello Stato, condizione per il rilascio del visto di ingresso e' la presentazione di garanzia per il sostentamento dei familiari da parte dello straniero visitato o da parte di privato o di ente presenti nel territorio dello Stato.

3. Il permesso di soggiorno per visita a familiari ha durata massima di tre mesi e puo' essere rinnovato solo per gravi motivi relativi alle condizioni di salute del titolare o del familiare visitato.

4. Il permesso per visita a familiari puo' essere convertito in permesso per coesione familiare, previa dimostrazione del possesso dei requisiti di legge.