(21/10/1996)

LAVORO SUBORDINATO E LAVORO STAGIONALE

 

   
   

Elementi essenziali

Note

   
   

1) Programmazione dei flussi di ingresso per lavoro.

 
   

- Il Governo programma annualmente i flussi di ingresso nel territorio dello Stato per lavoro subordinato.

La previsione di una programmazione con cadenza biennale potrebbe ridurre il rischio di ritardi o omissioni degli adempimenti ad essa collegati. Sembra tuttavia preferibile la scelta di una cadenza annuale allo scopo di tener conto con maggiore prontezza dell'andameto del mercato del lavoro.

- Il regolamento di attuazione della legge stabilisce i tempi e i modi nei quali la Commissione centrale per l'impiego, sulla base dei dati raccolti ogni anno dalle Commissioni regionali per l'impiego in collaborazione con l'Agenzia per l'impiego e con gli Uffici provinciali del lavoro, trasmette al Governo una valutazione sul fabbisogno di manodopera per l'anno successivo, suddiviso per settori e, se necessario, per qualifiche o per mansioni.

 

- Esaminate le osservazioni eventualmente pervenute sullo schema di provvedimento preventivamente comunicato alle Commissioni parlamentari, la programmazione dei flussi è adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il decreto indica il numero di visti di ingresso che potranno essere rilasciati a lavoratori stranieri in relazione a ciascun settore, qualifica o mansione per cui sia stato accertato un fabbisogno di manodopera e puo' prevedere un contingentamento temporale dei flussi nel corso del periodo di validita' della programmazione.

 

- Il decreto di programmazione puo' prevedere altresi' flussi distinti per Regione, sulla base delle esigenze dei mercati del lavoro e delle capacita' di accoglienza e di alloggio di ciascuna Regione. Allo scopo di assicurare la corretta destinazione dei flussi in ingresso il decreto puo' stabilire forme di assistenza all'immigrato in ingresso limitate alla Regione di destinazione.

 

- Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro formula ogni tre anni una valutazione dell'andamento dei flussi e suggerisce al Governo le necessarie correzioni da apportare alla programmazione o presenta proposte di legge per la modifica del quadro normativo.

Potrebbe essere utile prevedere dei meccanismi che tutelino dal rischio di una mancata, insufficiente o erronea programmazione. Ad esempio:

a) si applica automaticamente il decreto per l'anno precedente, con quote aumentate di una prefissata percentuale (es.: dieci per cento), in caso di mancata emissione del nuovo decreto;

b) la programmazione per ciascun settore (o qualifica, o mansione) non puo' essere inferiore ad una fissata percentuale (es.: ottanta per cento) del fabbisogno non saturato da manodopera residente complessivamente stimato dalle Commissioni Regionali per l'Impiego;

c) si da' luogo ad una revisione periodica (ad esempio, annuale) della programmazione, con aggiustamenti basati sul numero di richieste di autorizzazione al lavoro avanzate per lavoratori iscritti nelle liste di prenotazione e concesse previo accertamento di indisponibilita' (il numero di richieste autorizzate e' un indice dell'inadeguatezza della programmazione effettuata).

Tuttavia ciascuno di questi meccanismi puo' risultare una inaccettabile limitazione del potere esecutivo del Governo. E' quindi probabilmente preferibile prevedere un ricorso all'iniziativa legislativa del CNEL ed una accentuazione del potere di controllo del Parlamento sulla attuazione della programmazione.

   
   

2) Censimento dell'offerta di lavoro.

 
   

- Il censimento dell'offerta di lavoro e' basato su liste di prenotazione da tenersi, nei modi stabiliti dal regolamento di attuazione della legge, nelle Rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero.

 

- L'iscrizione nelle liste di prenotazione puo' essere relativa a piu' settori, qualifiche o mansioni per uno stesso lavoratore.

 

- L'iscrizione deve essere confermata di anno in anno. Eventuali variazioni dei dati non interrompono l'anzianita' di iscrizione.

 

- La graduatoria e' basata sull'anzianita' di iscrizione e, in via subordinata, su altri criteri eventualmente indicati nel decreto di programmazione.

Questa norma ha lo scopo di non rendere vana la speranza di un percorso di migrazione regolare in tempi ragionevoli. L'eventuale adozione di diversi criteri nella definizione della graduatoria (sulla base, ad esempio, di accordi internazionali) non deve tradursi in una chiusura di fatto delle frontiere nei confronti di particolari gruppi di aspiranti migranti. Ne risulterebbe infatti incentivata la migrazione illegale.

- I dati raccolti nelle liste devono essere trasmessi, entro i limiti di tempo tassativamente fissati dal regolamento di attuazione della legge, ad un'Unita' centrale di raccolta, gestita dal Ministero degli affari esteri in collaborazione con i Ministeri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale.

 
   
   

3) Modalita' di ingresso per lavoro subordinato.

 
   

- Gli iscritti nelle liste relative ai settori, qualifiche, o mansioni inclusi nella programmazione possono richiedere direttamente il visto di ingresso per lavoro subordinato ed entrare in Italia, fino a completamento delle quote indicate nel decreto di programmazione ed in base all'eventuale contingentamento temporale ivi previsto.

 

- Gli iscritti che non rientrano nelle quote ammesse e gli iscritti nelle liste relative a settori, qualifiche, o mansioni di altro tipo possono entrare solo a fronte di una chiamata nominativa in relazione alla quale sia stata concessa autorizzazione al lavoro, previo accertamento di indisponibilita' di lavoratori italiani o comunitari o stranieri titolari di permesso per lavoro subordinato iscritti nelle liste di collocamento con analoga qualificazione professionale.

 

- Ai lavoratori stranieri che hanno fatto regolare ingresso in Italia e' rilasciato un permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

 
   
   

4) Permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

 
   

- Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato e' rilasciato con durata di due anni.

 

- Il titolare del permesso ha facolta' di

 

a) iscrizione nelle liste di collocamento;

 

b) stipula di qualunque contratto di lavoro;

 

c) iscrizione a qualsiasi corso di studio;

 

d) accesso ai servizi in condizioni di parita' con il lavoratore italiano;

 

e) svolgimento di attivita' non occasionali di lavoro autonomo.

 

- Si procede a preventivo accertamento di indisponibilita' di manodopera, qualora il contratto di lavoro riguardi settori, qualifiche, o mansioni differenti da quelli per cui il lavoratore e' stato ammesso in Italia, salvo che dall'ingresso sia trascorso un prefissato periodo di durata stabilita dal regolamento di attuazione della legge.

Questo e' il punto su cui e' piu' difficile trovare il consenso generale: da parte di alcuni si sostiene che sia da evitare l'accertamento di indisponibilita'. Il punto andrebbe allora soppresso. Il rischio che ne puo' derivare e', pero', che il lavoratore che aspiri a migrare in Italia per svolgervi una mansione per la quale la domanda di lavoro sia gia' sostanzialmente saturata dall'offerta presente sul territorio nazionale, trovi vantaggioso farsi ammettere nell'ambito delle quote programmate in relazione a mansioni non sature, entrando poi facilmente in concorrenza con la manodopera residente per la mansione desiderata. La previsione di un periodo di "quarantena" durante il quale viga l'obbligo di accertamento di indisponibilita' per ambiti lavorativi diversi da quelli originari dovrebbe preservare da questo rischio, assicurando, nella sostanza, che il lavoratore abbia cercato effettivamente occupazione nell'ambito programmato e salvando quindi il principio che sta alla base della programmazione (e' il Governo a garantire, sulla base delle stime effettuate, l'indisponibilita' di manodopera residente per determinati settori). L'obiezione secondo la quale l'accertamento di indisponibilita' sia nei fatti impossibile o, comunque, inefficace non dovrebbe preoccupare: non potrebbe certo essere imputata allo straniero la responsabilita' di questa scarsa efficacia, e d'altra parte, una volta che si sia proceduto ad accertamento (sia pure meramente formale) di indisponibilita', nessuno potrebbe accusare lo straniero di occupare posizioni lavorative appetibili per il disoccupato italiano.

- Il permesso e' rinnovato con le seguenti modalita':

 

a) con durata di quattro anni, se il titolare dimostra di disporre di un reddito da fonti lecite non inferiore all'importo dell'assegno sociale e l'esistenza di un rapporto di lavoro, anche a tempo determinato, in corso;

 

b) con durata di due anni, se il titolare soddisfa ad almeno una delle seguenti condizioni:

 

b1) dimostra l'ininterrotta iscrizione alle liste di collocamento, autocertifica condizioni pregresse di impiego illegale e dimostra che la somma del reddito derivante da fonti legittime e di quello corrispondente, in base ai minimi salariali di legge, alle prestazioni di lavoro illegalmente effettuate non e' inferiore al predetto reddito minimo;

 

b2) dimostra di avere un rapporto di lavoro, anche a tempo determinato, in corso;

 

b3) dimostra di essere rimasto vittima di infortunio sul lavoro o di malattia professionale ovvero di essere stato sottoposto a cure ospedaliere per almeno tre mesi o di non aver potuto lavorare per maternita';

 

b4) dimostra di essere iscritto alle liste di collocamento o di essere stato collocato nelle liste di mobilita', e dispone del predetto reddito minimo.

 

- Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato puo' essere convertito in qualunque altro permesso per il quale il titolare possegga i requisiti.

 
   
   

5) Svolgimento di attivita' di lavoro subordinato da parte di titolari di altri permessi.

 
   

- E' consentita l'iscrizione nelle liste di collocamento e l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato anche ai titolari dei seguenti permessi di soggiorno:

 

a) carta di soggiorno;

 

b) lavoro autonomo, a condizione che siano trascorsi due anni dall'ingresso;

 

c) studio;

 

d) attesa adozione e affidamento, a condizione che siano soddisfatti i requisiti di eta';

 

e) coesione familiare, esclusi i genitori e gli altri familiari inabili al lavoro a carico;

 

f) richiesta asilo, in pendenza di ricorso sulla decisione della Commissione;

 

g) giustizia, in attesa di sentenza definitiva o in pendenza di ricorso o in caso di pena alternativa alla detenzione;

 

h) acquisto della cittadinanza italiana.

 

- E' consentito l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato, con particolari limitazioni, ai titolari dei seguenti permessi di soggiorno:

 

a) lavoro stagionale, previo accertamento, in caso di rapporti a tempo indeterminato, di indisponibilita' di lavoratori italiani o comunitari o stranieri titolari di permesso per lavoro subordinato iscritti nelle liste di collocamento.

 

b) attesa di emigrazione in altro Stato, limitatamente al caso in cui questo fosse consentito dal documento di soggiorno originario;

 

c) lavoro artistico, limitatamente al settore dello spettacolo;

 

d) motivi religiosi, limitatamente all'attivita' lavorativa alle dipendenze di enti ecclesiastici, educativi, religiosi o assistenziali;

 

e) residenza elettiva, limitatamente al caso di rapporti a tempo determinato e previo accertamento di indisponibilita' di lavoratori italiani o comunitari o stranieri titolari di permesso per lavoro subordinato iscritti nelle liste di collocamento.

 

- Salvo il caso di titolari di permessi per richiesta di asilo o per giustizia in attesa di sentenza o in pendenza di ricorso, e' consentita la conversione del permesso di soggiorno in permesso per lavoro subordinato in presenza di rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Nel caso di titolari di permesso di soggiorno per studio, la conversione del permesso e' consentita dopo tre anni di regolare soggiorno, in presenza di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero successivamente al conseguimento del titolo in presenza di un qualunque rapporto di lavoro anche a tempo determinato. La conversione del permesso non e' consentita agli studenti titolari di borse di studio dello Stato condizionate al rientro in patria.

 
   
   

6) Accertamento di indisponibilita'.

 
   

- L'accertamento di indisponibilita' deve tutelare il diritto al lavoro del cittadino italiano in conformita' con l'articolo 4 della Costituzione e la parita' tra lavoratori stranieri e italiani in conformita' con le norme dei trattati internazionali.

 

- L'accertamento di indisponibilita' e' effettuato secondo i modi stabiliti dal regolamento di attuazione della legge. L'indisponibilta' e' considerata verificata quando sia trascorso un numero di giorni stabilito dal regolamento di attuazione della legge senza che la domanda di lavoro, opportunamente segnalata, abbia trovato corrispondente offerta di un lavoratore italiano o comunitario o stranieri titolari di permesso per lavoro subordinato iscritto nelle liste di collocamento avente la richiesta qualificazione professionale.

 
   
   

7) Contributi previdenziali.

 
   

- Il Governo della Repubblica conclude accordi con gli Stati di appartenenza degli stranieri immigrati in Italia al fine di tutelarne i diritti di previdenza e di sicurezza sociale.

 

- I contributi versati per l'assicurazione per la vecchiaia, l'invalidita' e i superstiti sono trasferiti, in caso di rientro in patria del lavoratore, all'ente previdenziale del paese di provenienza, nei casi in cui la materia sia regolata da accordi bilaterali.

 

- In assenza di tali accordi detti contributi, possono essere, a scelta dell'interessato, mantenuti in Italia o liquidati, con possibilita' di ricostruzione della posizione contributiva in caso di successivo ingresso.

 
   
   

8) Lavoro stagionale.

 
   

- Nel decreto di programmazione dei flussi di ingresso per lavoro e' specificato anche il fabbisogno di manodopera in relazione ad attivita' lavorative avente carattere stagionale. Ai lavoratori che fanno ingresso in Italia in corrispondenza alle mansioni cosi' individuate e' rilasciato un permesso di soggiorno per lavoro stagionale.

 

- Il titolare di permesso per lavoro stagionale puo' iscriversi nelle liste di collocamento e puo' stipulare qualunque rapporto di lavoro a tempo determinato.

 

- Il titolare di permesso per lavoro stagionale puo' stipulare rapporti di lavoro a tempo indeterminato previo accertamento di indisponibilita' di lavoratori italiani o comunitari o stranieri titolari di permesso per lavoro subordinato iscritti nelle liste di collocamento. In questo caso il lavoratore puo' ottenere la conversione del permesso per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato.

 

- Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale dura sei mesi e puo' essere prorogato in presenza di rapporto di lavoro a tempo determinato.

 

- Il lavoratore stagionale che lasci regolarmente il territorio nazionale e comunichi all'Ufficio provinciale del lavoro le informazioni necessarie all'identificazione dell'attivita' lavorativa svolta ha diritto di reingresso in Italia da far valere non prima che siano trascorsi sei mesi dall'uscita dal territorio dello Stato.

La programmazione degli ingressi per lavoro stagionale definisce quindi, dopo il primo anno di applicazione, solo il fabbisogno ulteriore rispetto al prevedibile flusso di reingresso.

   
   

9) Permesso di soggiorno straordinario.

 
   

Nei casi in cui si verifichino particolari situazioni di emergenza ovvero per pressanti motivi umanitari il Ministro dell'interno puo' disporre il rilascio di un permesso straordinario, eventualmente prorogabile o convertibile in altro permesso per il quale sussistano i requisiti, a stranieri impossibilitati ad ottenere permessi ad altro titolo.

Si da' cosi' la possibilita' al Governo di intervenire, in via amministrativa, per risolvere situazioni che altrimenti innalzerebbero il tasso di irregolarita' dell'immigrazione.

- Il permesso straordinario e' utilizzabile per iscrizione nelle liste di collocamento, svolgimento di attivita' di lavoro autonomo, anche in deroga alle disposizioni sulle condizioni di reciprocita', e iscrizione a corsi di studio e di formazione.