(19/10/1996)

RESPINGIMENTO ALLA FRONTIERA

 

Art. 1

Respingimento alla frontiera.

1. Lo straniero che intende fare ingresso nel territorio dello Stato e' respinto quando sussista una delle seguenti circostanze:

a) mancanza di documenti o di requisiti in materia sanitaria, assicurativa e doganale, prescritti per l'ingresso;

b) pericolo per ordine pubblico, sicurezza dello Stato, sicurezza di uno Stato membro dell'Unione Europea, salvo che vi ostino ragioni di carattere umanitario;

c) segnalazione di appartenenza a organizzazioni mafiose, o dedite al traffico di stupefacenti, o terroristiche, o dedite all'immigrazione illegale;

d) in caso di ingresso in esenzione dall'obbligo di visto, mancanza di mezzi di sostentamento sufficienti o di corrispondente garanzia fornita da ente o da privato in Italia.

2. In caso di respingimento di minore, coloro che lo hanno accompagnato alla frontiera hanno l'obbligo di provvedere personalmente e a proprie spese a riaccompagnarlo immediatamente nel Paese di destinazione.

3. Non si procede a respingimento se questo puo' pregiudicare l'esercizio del diritto di asilo.

4. Non puo' essere respinto lo straniero che in base alla legge abbia diritto al reingresso nel territorio dello Stato.

 

Art. 2

Il provvedimento di respingimento alla frontiera.

1. Il provvedimento di respingimento e' adottato con provvedimento scritto e motivato. Devono essere indicate le modalita' di impugnazione.

2. Salvo il caso di adozione del provvedimento di custodia e corrispondente procedimento giurisdizionale di convalida, il respingimento e' eseguito con accompagnamento a bordo del vettore che nel modo piu' rapido conduce al Paese di appartenenza, o, in caso di apolidia, di stabile residenza, ovvero di provenienza del cittadino respinto, o, su richiesta dell'interessato, in qualsiasi altro Stato in cui sia consentito il suo ingresso.

3. In caso di mancata comunicazione all'autorita' di Pubblica sicurezza relativa alla mancanza dei documenti richiesti per l'ingresso, gli oneri per il rimpatrio sono a carico del vettore che ha condotto lo straniero in Italia, salvo il caso di presentazione di domanda di asilo da parte di questi. Negli altri casi, ove lo straniero non possa provvedervi, gli oneri per il rimpatrio sono a carico del Ministero dell'interno.

4. Non e' consentito il respingimento dello straniero verso un Paese nel quale l'interessato possa essere o dichiari di poter essere in pericolo per uno dei motivi che costituiscono presupposto per il riconoscimento dello status di rifugiato, o dal quale possa essere inviato in paese in cui non sia protetto dal pericolo.

5. In ogni caso e' garantita, allo straniero respinto, l'assistenza, anche per presentazione di ricorsi, delle strutture o dei servizi di accoglienza istituiti ai valichi di frontiera.

 

Art. 3

Custodia dello straniero respinto alla frontiera e procedimento giurisdizionale di convalida.

1. In caso di presunta sussistenza di condizioni di inammissibilita' della domanda di asilo ovvero in caso di impossibilita' di eseguire il provvedimento di respingimento entro ventiquattro ore, l'Ufficio di polizia di frontiera dispone, con provvedimento scritto consegnato all'interessato, la custodia dello straniero respinto, presso strutture alloggiative o, se necessario, strutture ospedaliere.

2. Se il provvedimento di custodia e' adottato per sospetta inammissibilita' della domanda di asilo ovvero per l'esistenza di rischi per l'incolumita' o la liberta' personale dello straniero nel paese verso il quale dovrebbe essere respinto, e' data notizia del provvedimento al Presidente della Commissione, nonche' al Pretore e al Procuratore presso la pretura, ovvero, quando sia comunque coinvolto un minorenne, al Tribunale per i minorenni e al Procuratore presso lo stesso.

3. E' informato il difensore dello straniero (eventualmente nominato d'ufficio).

4. Il giudice esamina i provvedimenti e, con l'eventuale ausilio di un interprete, informa lo straniero e il suo difensore dello svolgimento del procedimento e delle facolta' dello straniero. Il giudice puo' prendere una delle seguenti decisioni:

a) convalida i provvedimenti gia' adottati e ordina la continuazione della custodia purche' l'eventuale sussistenza di condizioni di inammissibilita' della domanda di asilo risulti certa e comunque sia possibile il rimpatrio in condizioni di sicurezza entro quindici giorni;

b) convalida i provvedimenti e ordina il rilascio di un permesso di soggiorno per i motivi appropriati, con eventuale sorveglianza di pubblica sicurezza, nel caso non sia possibile il rimpatrio in condizioni di sicurezza entro quindici giorni ovvero quando le condizioni di salute dello straniero non consentano il protrarsi della custodia;

c) dispone modalita' di custodia che non interrompano i rapporti affettivi tra familiari, qualora risulti comunque coinvolto un minorenne;

d) annulla i provvedimenti, nel caso risultino infondati ovvero nel caso non sia certa l'eventuale sussistenza di alcuna delle condizioni di inammissibilita' della domanda di asilo, e ordina l'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato e il ricevimento della eventuale domanda di asilo;

e) convalida i provvedimenti di respingimento e di custodia provvisoria, ma ordina l'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato per consentire la presentazione di una domanda di asilo qualora i motivi di pericolo legati alla scelta del Paese di destinazione appaiano non manifestamente infondati.

5. L'ordinanza del giudice e' notificata allo straniero e all'Ufficio di polizia di frontiera. E' immediatamente esecutiva.

6. Contro la decisione del giudice lo straniero o il suo difensore possono ricorrere per cassazione, con effetti sospensivi immediati. In caso di ricorso lo straniero e' ammesso nel territorio dello Stato. Il Questore gli rilascia un permesso di soggiorno per motivi di giustizia e puo' chiedere al Tribunale l'applicazione di misure di pubblica sicurezza a carico dello straniero.

7. Lo straniero sottoposto a custodia ha obbligo di dimora nel luogo indicatogli. Il trasgressore e' punito con la pena da uno a tre anni di reclusione ed espulsione susseguente alla scarcerazione, salvo che il giudice adotti uno dei provvedimenti che consentono l'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato.

8. Lo straniero puo' rinunciare in qualunque momento all'istanza di ingresso nel territorio dello Stato. Lo stato di custodia e' immediatamente interrotto dalla partenza dello straniero.

9. Lo straniero sottoposto a custodia ha diritto a ricevere gratuitamente vitto, alloggio e cure mediche. Ha anche il diritto di comunicare con i familiari, con il difensore e con rappresentanti di organismi di difesa dei diritti dell'uomo.

10. Tutti gli atti connessi al procedimento giurisdizionale considerato sono esenti da imposte.