(15/10/1996)

SANITA'

 

Art. 1

Iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale.

1. L'iscrizione e' obbligatoria per i titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, escluse gli appartenenti alle categorie di cui all'articolo 2, e per i titolari di permesso di soggiorno per

a) richiesta asilo;

b) coesione familiare;

c) attesa adozione;

d) affidamento;

e) giustizia (in pendenza di ricorso, in attesa di sentenza definitiva, o in caso di pena alternativa alla reclusione);

f) lavoro artistico;

g) attivita' sportive;

h) lavoro stagionale.

2. Condizione sufficiente per l'iscrizione e' il possesso del permesso o della carta di soggiorno.

3. L'iscrizione ha validita' illimitata, condizionata al permanere della regolarita' del soggiorno. Rimane quindi valida, in fase di scadenza del permesso di soggiorno, nel periodo utile per la richiesta di rinnovo o di conversione del permesso ed eventualmente in pendenza di ricorso amministrativo contro il diniego.

4. Lo straniero e' tenuto, ogni qualvolta e' richiesta l'esibizione del tesserino di iscrizione, a dimostrarne la validita' esibendo il permesso in corso di validita' o il documento equipollente (es.: ricevuta della richiesta di rinnovo).

5. L'iscrizione avviene nella ASL del territorio in cui lo straniero ha eletto domicilio, come documentato dal permesso di soggiorno.

6. In caso di variazione del domicilio annotato sul permesso che comporti variazione della ASL di competenza, lo straniero e' tenuto a trasferire l'iscrizione nella nuova ASL.

7. Vale per lo straniero la parita' di contribuzione e di diritti con gli italiani e con i loro familiari.

8. In caso di titolari di permesso per lavoro stagionale occupati in attivita' saltuarie, la contribuzione e' effettuata mediante trattenuta alla fonte.

9. Nel decreto di programmazione dei flussi sono disposti particolari interventi per l'assistenza sanitaria nei luoghi dove e' prevista una significativa concentrazione di lavoratori stagionali.

10. Il lavoratore autonomo che possa godere di norme piu' favorevoli che disciplinino l'assistenza sanitaria degli stranieri sulla base di trattati internazionali non e' soggetto all'obbligo di iscrizione e di contribuzione al Servizio sanitario nazionale.

 

Art. 2

Copertura assicurativa per stranieri, titolari di permessi di lunga durata, appartenenti a particolari categorie.

1. I titolari di permesso di lunga durata relativo a categorie non produttive, ma non equiparabili ai disoccupati, quali ad esempio i titolari di permesso per motivi religiosi o per residenza elettiva, sono tenuti a stipulare assicurazione che copra le spese delle cure urgenti per malattia, infortunio o maternita'.

2. Detti titolari possono iscriversi al Servizio sanitario nazionale, con obbligo di contribuzione forfetaria, di importo proporzionale all'assegno sociale e alla effettiva durata della permanenza in Italia.

3. In caso di iscrizione al Servizio sanitario nazionale, la quota gia' versata per la stipula dell'assicurazione per cure urgenti e' defalcata dall'ammontare dovuto, ed e' rimborsata al Servizio sanitario nazionale dall'ente assicuratore.

4. Per gli studenti universitari, l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale con contribuzione forfetaria e' obbligatoria. In caso di successiva maturazione di reddito (es.: studente lavoratore), si applica una franchigia sui contributi pari alla quota forfetaria gia' versata.

 

Art. 3

Erogazione di servizi sanitari per stranieri non coperti da assicurazione.

1. Allo straniero presente sul territorio dello Stato e non coperto da assicurazione sono erogate tutte le prestazioni sanitarie, con oneri a carico dell'interessato, salvo il caso di straniero in condizioni di indigenza.

2. Si applicano comunque le disposizioni relative alla quota di partecipazione alla spesa. A tal fine lo straniero presente sul territorio dello Stato e non coperto da assicurazione e' equiparato al cittadino italiano inoccupato residente nel territorio di riferimento della ASL.

3. Si considera indigente lo straniero che rientra, in relazione al reddito, nelle condizioni previste dalla legge per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato. Al fine di godere del trattamento riservato all'indigente, lo straniero produce dichiarazione attestante l'ammontare complessivo del reddito prodotto in Italia e all'estero, accompagnati, ove possibile, da copia dell'ultima dichiarazione dei redditi e da attestazione dell'autorita' consolare competente dalla quale risulti che, per quanto a conoscenza della predetta autorita', la dichiarazione relativa alla produzione di reddito all'estero non e' mendace.

4. In caso di autodichiarazione di indigenza, la ASL chiede il rimborso al Ministero della sanita', presso il quale e' istituito un apposito fondo. Il regolamento di attuazione della legge disciplina i modi in cui, ove lo straniero non sia in grado di produrre copia della dichiarazione dei redditi o l'attestazione da parte dell'autorita' consolare competente, il Ministero della sanita' richiede alle competenti amministrazioni (Ministero delle finanze e Ministero degli esteri) di procedere agli accertamenti necessari.

5. Modalita' di erogazione delle prestazioni sanitarie e di esenzione dalla partecipazione alla spesa per lo straniero non assicurato sono disciplinate, in conformita' con il principio di equiparazione tra cittadino straniero e cittadino italiano, dal regolamento di attuazione della legge.

6. L'accesso dello straniero non assicurato alle strutture sanitarie non puo' comportare alcun tipo di segnalazione, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parita' di condizioni con il cittadino italiano.

 

Art. 4

Ingresso e soggiorno per cure mediche.

1. L'ingresso per cure mediche e' consentito a chi debba ricevere cure mediche in Italia, nonche' a un familiare e ai figli minori non coniugati dello straniero che abbisogna di cure.

2. Salvo il caso di ingresso nell'ambito di programmi umanitari del Governo, per il rilascio del visto sono necessarie documentazione che dimostri la pianificazione dell'intervento sanitario e garanzia di copertura economica e di rientro in patria al termine delle cure. La garanzia di copertura economica puo' essere fornita anche da privato o da ente.

3. In caso di cure urgenti, il rilascio del visto deve avvenire in tempo utile per l'effettuazione delle prestazioni sanitarie necessarie.

4. Il permesso di soggiorno per cure mediche e' rilasciabile, su richiesta, a chi sia entrato con visto corrispondente o nell'ambito di programmi di accoglienza umanitaria o a chi, anche irregolarmente presente, necessiti di cure.

5. Il permesso per cure mediche da' facolta' al minore straniero titolare di iscriversi a corsi di studio.

6. Il permesso ha durata massima di novanta giorni, e' rinnovabile e convertibile, previa dimostrazione del possesso dei requisiti di legge, in permesso per coesione familiare o, nel caso di minore iscritto alla scuola dell'obbligo, in permesso per studio.

 

Art. 5

Accordi bilaterali.

1. Il Governo della Repubblica conclude accordi bilaterali o multilaterali con gli Stati di provenienza degli stranieri immigrati in Italia al fine di stabilire intese che consentano il prolungamento in patria delle cure a carattere continuativo per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale.

 

Art. 6

Norma di salvaguardia.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto piu' favorevoli, anche ai cittadini italiani, agli ex cittadini italiani, ai cittadini stranieri di origine italiana che rientrino sul territorio nazionale, ai cittadini comunitari.