(20/10/1996)

STUDENTI

 

Art. 1

Visto e permesso per studio.

1. Il visto per studio e' rilasciabile a chi dimostri

a) preiscrizione o iscrizione a corsi di studio;

b) disponibilita' di mezzi di sostentamento adeguati in relazione ad un soggiorno della durata di un anno, sufficienti anche per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale, o, in alternativa, garanzia di copertura economica da parte di ente o di privato;

2. Il permesso per studio e' rilasciabile a chi entri con visto corrispondente o a chi chieda la conversione di altro permesso avendo intrapreso un corso di studi.

3. Il permesso di soggiorno per studio ha durata di un anno ed e' rinnovabile, sulla base di requisiti di profitto stabiliti dal regolamento di attuazione della legge. Dopo il conseguimento del titolo di studio, il permesso e' ulteriormente rinnovabile per un anno.

4. Al titolare di permesso di soggiorno per studio e' consentita l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di attivita' di lavoro subordinato e, occasionalmente, di lavoro autonomo.

5. Il permesso di soggiorno per studio puo' essere convertito in permesso per lavoro subordinato dopo tre anni di regolare soggiorno, in presenza di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero successivamente al conseguimento del titolo in presenza di un qualunque rapporto di lavoro anche a tempo determinato. Il permesso per studio puo' essere convertito in permesso per lavoro autonomo, successivamente al conseguimento del titolo, qualora il titolare sia in possesso dei relativi requisiti, anche in deroga alle disposizioni sulla condizione di reciprocita'.

6. Sono esclusi dalla possibilita' di conversione del permesso di soggiorno i titolari di borse di studio dello Stato condizionate al rientro in patria.

7. I cittadini stranieri diplomati o laureati in Italia, ovvero in possesso di diploma o laurea riconosciuta e abilitati in Italia, possono accedere anche ad attivita' di lavoro autonomo riservate agli italiani.

 

Art. 2

Scuola dell'obbligo.

1. Lo straniero minore ha diritto all'istruzione obbligatoria, a prescindere dal possesso, da parte sua o dei genitori, di un permesso di soggiorno.

 

Art. 3

Scuola secondaria.

2. Lo straniero titolare di un permesso per studio o di altro permesso di durata non inferiore a un anno ha diritto all'iscrizione alla scuola secondaria, subordinato, in caso di provenienza dall'estero, all'accertamento della preparazione secondo le disposizioni stabilite dal regolamento di attuazione della legge.

 

Art. 4

Studi universitari.

1. Lo straniero titolare di un permesso per studio o di altro permesso di durata non inferiore a un anno, ha diritto all'iscrizione a corsi universitari purche' sia in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) diploma riconosciuto in Italia;

b) titolo di studio che nel paese di provenienza consenta l'iscrizione a corsi universitari, e superamento di un esame di lingua italiana effettuato dall'Universita' in cui lo straniero intende iscriversi.

2. Il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero e' effettuato, secondo le disposizioni del regolamento di attuazione, da un'apposita agenzia da istituirsi presso il Ministero dell'Universita'.

3. Il permesso di soggiorno per studio e' rinnovabile, in caso di studi universitari, fino al terzo anno fuori corso. Il permesso e' ulteriormente rinnovabile nel caso in cui gravi ragioni di salute abbiano impedito il regolare svolgimento del corso.

4. Gli studenti regolarmente soggiornanti hanno accesso ai servizi e alle provvidenze per il diritto allo studio, a parita' di condizioni con gli studenti italiani, nonche' all'assegnazione di borse di studio annuali, rinnovabili sulla base di requisiti di merito e di reddito secondo le disposizioni del regolamento di attuazione della legge. Dette borse possono essere assegnate anche a partire da anni di corso successivi al primo.

5. Sono istituite borse di studio particolari per gli studenti provenienti da Paesi in via di sviluppo che si impegnino a rientrare nel paese di origine entro un anno dal termine degli studi.

6. Gli studenti stranieri possono essere ammessi ai corsi di dottorato di ricerca alle condizioni previste dall'articolo 71 del DPR 382/1980.

7. Ai fini dell'ammissione al corso di dottorato di ricerca, l'equipollenza del titolo universitario straniero è dichiarata dal collegio dei docenti del dottorato.

8. L'ammissione alle Scuole di specializzazione e' disciplinata dal regolamento di attuazione della legge.

9. L'accesso a borse di studio per i dottorandi e per gli specializzandi e' disciplinato dal regolamento di attuazione della legge.

 

Art. 5

Copertura sanitaria.

- I titolari di permesso per motivi di studio devono iscriversi al Servizio sanitario nazionale, con obbligo di contribuzione forfetaria, di importo fissato, con decreto dal Ministro della sanita' di concerto con il Ministro del tesoro, proporzionalmente all'importo dell'assegno sociale e alla effettiva durata della permanenza in Italia.

In caso di successiva maturazione di reddito, si applica una franchigia sui contributi pari alla quota forfetaria gia' versata.