(13/9/1996)

ASILO

(nota: in grassetto gli elementi aggiuntivi o di differenza rispetto alla Proposta CIR)

   
   

Elementi essenziali

Note

   
   

1) Aventi diritto:

 
   

- hanno diritto di asilo

 

a) coloro che non possano o non vogliano rientrare nel proprio Paese per timore di persecuzioni associate a motivi relativi a razza, religione, nazionalita', opinioni politiche, sesso o appartenenza a un gruppo etnico (status di rifugiato)

 

b) altri stranieri ai quali sia impedito l'esercizio delle liberta' democratiche garantite dalla Costituzione italiana, inclusi coloro che non possano o non vogliano rientrare nel proprio Paese per condizioni di pericolo associate a situazioni di guerra, di guerra civile, violenza generalizzata, violazione sistematica dei diritti dell'uomo, etc... (asilo umanitario o rifugiati prima facie);

 

- ingresso e soggiorno sempre consentiti al richiedente asilo, in deroga alle diverse disposizioni di legge.

 
   
   

2) Commissione per il riconoscimento del diritto di asilo:

 
   

- la Commissione e' presieduta da un Prefetto e costituita da un magistrato in quiescenza e da funzionari della Presidenza del Consiglio e dei ministeri degli affari esteri e dell'interno (con diritto di voto), nonche' da rappresentanti dell'ACNUR e del CIR (con voto consultivo);

 

- la Commissione e' organizzata in sezioni in modo da consentire un limite massimo di seicento domande per anno per ciascuna sezione.

 
   
   

3) Modalita' di presentazione della domanda e procedura per il riconoscimento:

 
   

- la domanda puo' essere presentata

 

a) alla polizia di frontiera,

 

b) alla Questura del luogo di dimora,

 

c) a qualunque Rappresentanza diplomatica o consolare italiana

 

d) al comandante della nave o dell'aereo italiani in navigazione verso l'Italia;

 

- diritto all'assistenza linguistica nel presentare la domanda e, per i casi relativi alle lettere a-c, da persona esperta di fiducia;

 

- intervento del Tribunale per i Minorenni in caso di domanda di minori non accompagnati;

 

- possibilita' di presentazione anche da parte di

a) stranieri gia' soggiornanti in Italia (anche irregolarmente)

b) stranieri detenuti;

c) stranieri che ottengano dal giudice la sospensione o l'annullamento del respingimento o dell'espulsione;

 

- nei casi di presentazione di domanda alla frontiera o alla Questura, essa viene inoltrata alla Commissione che provvede all'audizione;

 

- nel caso di presentazione di domanda presso una Rappresentanza diplomatica o consolare, e' questa ad effettuare la prima audizione e a trasmettere il verbale alla Commissione per la decisione sull'ammissibilita';

 

- obbligo della Rappresentanza diplomatica o consolare di avviare in Italia in condizioni di sicurezza il richiedente la cui domanda sia stata considerata ammissibile;

 

- nel caso di presentazione della domanda sul vettore, il comandante la inoltra alla polizia di frontiera o alla Rappresentanza diplomatica di primo scalo;

 

- diritto del richiedente di esprimersi nella propria lingua e di farsi assistere da persona di fiducia;

 

- limitazione dell'audizione ai fatti dichiarati dall'interessato e alla documentazione prodotta e acquisita;

 

- insufficienza, per il diniego, della mancanza di riscontro su singoli fatti o sull'identita';

 

- i familiari ricongiunti, anche de facto, sono considerati, su richiesta, anch'essi rifugiati;

 

- decisione della Commissione entro sessanta giorni.

 
   
   

4) Inammissibilita' della domanda:

 
   

- la domanda e' inammissibile quando sussista una delle seguenti circostanze:

 

a) lo straniero e' stato gia' riconosciuto rifugiato in altro Stato adeguato a proteggerlo

 

b) lo straniero proviene, dopo un soggiorno di oltre tre mesi, da altro Stato aderente alla Convenzione di Ginevra ancora disposto ad esaminare la sua domanda di asilo ed a preservarlo comunque dal rischio di respingimento verso un altro Stato in cui non sia protetto da persecuzione

 

c) i motivi addotti sono totalmente scorrelati dalle circostanze che, secondo la legge, prevedono la concessione dell'asilo;

 

d) lo straniero ha commesso un crimine di guerra, un crimine contro la pace o un crimine contro l'umanità, come definiti e disciplinati dalle norme e dai trattati internazionali in vigore

Dubbio.

e) lo straniero, avente diritto ad asilo umanitario (o riconoscimento dello status di rifugiato prima facie), ha gia' chiesto o ottenuto assistenza da un altro paese, salvo il caso di rifiuto di assistenza o di protezione e il caso di violazione dei diritti del richiedente nel paese terzo;

Dubbio.

- in caso di sospetta inammissibilita' e di attivazione della polizia di frontiera, questa puo' trattenere lo straniero per un massimo di cinque giorni (due per trasmettere la pratica alla Commissione, tre in attesa della decisione della Commissione), trascorsi i quali lo straniero e' ammesso e la domanda esaminata comunque;

 

- sulle cause ostative decide la Commissione o il giudice chiamato a pronunciarsi sul tentativo di respingimento o di espulsione.

 
   
   

5) Tutela giurisdizionale:

 
   

- obbligo, per il richiedente asilo la cui domanda sia stata dichiarata inammissibile o sia stata rigettata, di lasciare il territorio dello Stato entro trenta giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno o entro quindici giorni dalla data di notificazione della decisione qualora questo secondo limite sia posteriore al primo, salvo che al richiedente stesso sia concesso un permesso ad altro titolo, e salvo l'effetto della presentazione di ricorso;

 

- possibilita', previa dimostrazione del possesso dei requisiti di legge, di rilascio di un permesso ad altro titolo;

 

- ricorso al TAR contro il diniego (o contro la dichiarazione di inammissibilita') entro trenta giorni (o tre giorni) dalla notificazione della decisione;

 

- sospensione immediata del provvedimento di diniego del riconoscimento in caso di presentazione di ricorso;

 

- tempo di centoventi giorni (o di sette giorni) per la decisione sul ricorso;

 

- ammissione all'esame della richiesta, in mancanza di decisione nei tempi prestabiliti;

 

- nomina di un avvocato di ufficio in caso di presentazione di ricorso dallo straniero accolto dalla Rappresentanza diplomatica.

 
   
   

6) Condizione dei richiedenti asilo:

 
   

- dovere di collaborazione con le autorita' competenti;

 

- permesso di tre mesi, rinnovabile, al richiedente asilo, con obbligo di segnalare le variazioni di domicilio;

 

- il permesso e' rinnovato per sei mesi in mancanza della decisione della Commissione alla scadenza dei limiti previsti, o in caso di ricorso giurisdizionale contro il diniego;

 

- diritto di iscrizione anagrafica;

 

- assistenza sanitaria gratuita per tutta la durata del procedimento;

 

- possibilita', in caso di ricorso, di iscrizione temporanea nelle liste di collocamento e di costituzione di rapporti di lavoro subordinato, di svolgimento di attivita' di lavoro autonomo e di iscrizione a corsi di studio;

 

- possibilita', per il richiedente asilo, di ritirare la domanda e di lasciare spontaneamente il territorio dello Stato, avendo riottenuto il documento di viaggio (la rinuncia alla domanda non preclude allo straniero la possibilita' di presentare una nuova domanda quando nuove circostanze lo richiedano).

 
   
   

7) Condizione dei rifugiati e degli stranieri che godono di asilo umanitario (ovvero dei rifugiati prima facie).

 
   

- tutti gli stranieri aventi diritto di asilo godono comunque del diritto di non essere inviati, direttamente o indirettamente, in Paesi nei quali la loro incolumita' o liberta' possa essere messa a rischio.

 

- diritto di soggiornare in Italia;

 

- limitazione della espellibilita' del rifugiato al caso di motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato;

 

- equiparazione del rifugiato al cittadino italiano relativamente a lavoro subordinato e autonomo, diritto all'accesso allo studio e al godimento di borse di studio, alla previdenza, all'assistenza sociale e sanitaria, al ricongiungimento familiare;

 

- il rifugiato ha accesso al pubblico impiego, a condizione che non comporti giuramento di fedelta' allo Stato italiano;

 

- equiparazione del rifugiato al titolare di carta di soggiorno per tutto il resto;

 

- diritto per il rifugiato al ricongiungimento familiare, anche in assenza dei requisiti economici;

 

- diritto per il rifugiato di estendere il ricongiungimento a figli di eta' inferiore ai 21 anni e ad altri familiari a carico;

 

- diritti estesi ai familiari ricongiunti del rifugiato;

 

- carta di soggiorno della durata di cinque anni per il rifugiato e per i familiari ricongiunti;

 

- possibilita' che venga decisa dalla Commissione la cessazione dello status di rifugiato e il ritiro della carta di soggiorno (salva la possibilita' di ricorso - con effetto sospensivo immediato - e di rilascio di altro permesso in presenza dei requisiti di legge);

 

- allo straniero al quale e' riconosciuto l'asilo umanitario (ovvero che goda dello status di rifugiato prima facie) e' rilasciato un permesso di soggiorno di durata annuale, rinnovabile fino a cessazione dell'asilo umanitario (ovvero dello status di rifugiato prima facie);

 

- il titolare del permesso per asilo umanitario (ovvero il rifugiato prima facie) e' equiparato, quanto a diritti, al titolare di permesso per lavoro subordinato;

Se si fa rientrare il rifugiato prima facie nell'ambito dei rifugiati, questo punto e' riduttivo e va soppresso.

- qualora il riconoscimento dell'asilo umanitario (o dello status di rifugiato prima facie) riguardi un nucleo familiare, ciascun membro ha diritto al permesso di soggiorno per asilo umanitario;

Se si fa rientrare il rifugiato prima facie nell'ambito dei rifugiati, questo punto e' pleonastico.

- possibilita' che la Commissione dichiari decaduto il diritto di asilo umanitario (ovvero lo status di rifugiati prima facie) per i cittadini di un determinato Stato, essendo venuti meno i presupposti in relazione alla situazione generale;

Piu' opportuno prevedere l'obbligo di revisione annuale?

- possibilita', per lo straniero per il quale e' decaduto il diritto di asilo umanitario (ovvero lo status di rifugiato prima facie), di ottenere altro documento di soggiorno per il quale possegga i requisiti, alla scadenza del permesso per asilo umanitario (limite di trenta giorni per presentare richiesta di rilascio di un nuovo documento di soggiorno);

 

- obbligo di notificazione della cessazione dell'asilo umanitario (ovvero dello status di rifugiato prima facie) a tutti gli stranieri interessati;

 

- possibilita', per lo straniero per il quale e' decaduto il diritto di asilo umanitario (ovvero lo status di rifugiato prima facie), di presentare, entro trenta giorni dalla notificazione, domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato.

 
   
   

8) Esodi di massa:

 
   

- in caso di esodi di massa dovuti a situazioni di violenza generalizzata, il Presidente del Consiglio puo' disporre

 

a) la determinazione di gruppo dell'asilo umanitario (status di rifugiato prima facie);

 

b) l'alloggiamento con eventuale obbligo di dimora in strutture di accoglienza temporanea;

Dubbio.

c) una disciplina eccezionale della condizione giuridica di stranieri che non possano godere, a termini di legge, del diritto di asilo;

Dubbio.

d) l'utilizzo delle forze armate per coadiuvare gli interventi e controllare le frontiere;

Dubbio.

e) il rimpatrio, anche coattivo, degli stranieri per i quali sia cessato il pericolo, o il loro trasferimento ad altro Stato in cui possano essere protetti.

Dubbio.

   
   
   
   
   
   
   

9) Assistenza e inserimento:

 
   

- istituzione di strutture di accoglienza provvisoria, per i richiedenti asilo durante l'espletamento delle procedure relative all'ammissibilita', presso i principali valichi di frontiera;

 

- istituzione di centri di orientamento accessibili agli stranieri che intendono fare ingresso nel territorio dello Stato, con il compito di fornire, tra l'altro, informazione e assistenza relativamente alla presentazione di domande di asilo;

 

- accoglienza da parte dei Comuni durante la procedura di riconoscimento (inclusi i ricorsi);

 

- competenza del Comune per l'assistenza del rifugiato;

 

- sistemazione in strutture temporanee in caso di afflussi di massa;

 

- obbligo delle Regioni di mantenere apprestati centri di raccolta e di accoglienza per afflussi di massa;

 

- attribuzione di un contributo di assistenza, commisurato al costo della vita, durante la procedura di riconoscimento, fino alla decisione della Commissione;

Verificare che non sia preferibile prevedere l'erogazione del contributo anche in pendenza di ricorsi, salvo il raggiungimento dei limiti di tempo fissati. In ogni caso, in mancanza del contributo, deve esservi la possibilita' di provvedere al proprio sostentamento.

- possibilita' di concessione di contributi per le prime necessita', l'integrazione o il rimpatrio volontario dei rifugiati.