(13/9/1996)

CONFRONTO TRA TESTO CIR E TESTO CONTRI RIVISITATO DAL GRUPPO DI RIFLESSIONE RIGUARDO AL DIRITTO DI ASILO

(nota: in grassetto gli elementi in comune)

   
   

Proposta CIR

Testo Contri rivisitato

   
   

1) Aventi diritto:

 
   

- hanno diritto di asilo

 

a) coloro che non possano o non vogliano rientrare nel proprio Paese per timore di persecuzioni associate a motivi relativi a razza, religione, nazionalita', opinioni politiche, sesso o appartenenza a un gruppo etnico

a) coloro che non possano o non vogliano rientrare nel proprio Paese per timore di persecuzioni associate a motivi relativi a razza, religione, nazionalita', opinioni politiche, sesso o appartenenza a un gruppo etnico (status di rifugiato)

b) altri stranieri ai quali sia impedito l'esercizio delle liberta' democratiche garantite dalla Costituzione italiana (inclusi coloro che non possano o non vogliano rientrare nel proprio Paese per condizioni di pericolo associate a situazioni di guerra, di guerra civile, violenza generalizzata, violazione sistematica dei diritti dell'uomo, etc...);

b) coloro che non possano o non vogliano rientrare nel proprio Paese per condizioni di pericolo associate a situazioni di guerra, di guerra civile, violenza generalizzata, violazione sistematica dei diritti dell'uomo, etc... (asilo umanitario);

 

- ingresso e soggiorno consentiti al richiedente asilo, in deroga alle diverse disposizioni di legge.

   
   

2) Commissione per il riconoscimento del diritto di asilo:

 
   

- la Commissione e' presieduta da un Prefetto e costituita da un magistrato in quiescenza e da funzionari della Presidenza del Consiglio e dei ministeri degli affari esteri e dell'interno (con diritto di voto), nonche' da rappresentanti dell'ACNUR e del CIR (con voto consultivo);

- la Commissione e' presieduta da un magistrato delle giurisdizioni superiori e costituita da un Prefetto e da funzionari della Presidenza del Consiglio, del Ministero dell'interno e del Ministero degli affari esteri, nonché da un rappresentante di organizzazioni non governative di tutela dei diritti dell'uomo e da un docente universitario o da un esperto;

 

- la Commissione e' organizzata in sezioni in modo da consentire un limite massimo di seicento domande per anno per ciascuna sezione.

   
   

3) Modalita' di presentazione della domanda e procedura per il riconoscimento:

 
   

- la domanda puo' essere presentata

 

a) alla polizia di frontiera,

 

b) alla Questura del luogo di dimora,

b) alla Prefettura

c) a qualunque Rappresentanza diplomatica o consolare italiana

 

d) al comandante della nave o dell'aereo italiani in navigazione verso l'Italia;

 

- diritto all'assistenza linguistica nel presentare la domanda e, per i casi relativi alle lettere a-c, da persona esperta di fiducia;

- diritto all'assistenza nel presentare la domanda (nei casi di presentazione della domanda al comandante del vettore o alla Rappresentanza diplomatica l'assistenza e' fornita allo straniero all'ingresso nel territorio dello Stato);

 

- diritto di ottenere ricevuta e copia della domanda, del verbale e della documentazione allegata;

 

- intervento del Tribunale per i Minorenni in caso di domanda di minori non accompagnati;

 

- possibilita' di presentazione anche da parte di

a) stranieri gia' soggiornanti in Italia (anche irregolarmente)

b) stranieri detenuti;

c) stranieri che ottengano dal giudice la sospensione o l'annullamento del respingimento o dell'espulsione;

- nei casi di presentazione di domanda alla frontiera o alla Questura, essa viene inoltrata alla Commissione che provvede all'audizione;

- la Commissione provvede all'audizione;

- nel caso di presentazione di domanda presso una Rappresentanza diplomatica o consolare, e' questa ad effettuare l'audizione e a trasmettere il verbale alla Commissione per la decisione;

- obbligo della rappresentanza diplomatica o consolare che riceva la domanda di avviare il richiedente in Italia in condizioni di sicurezza;

- nel caso di presentazione della domanda sul vettore, il comandante la inoltra alla polizia di frontiera o alla Rappresentanza diplomatica di primo scalo;

 

- diritto del richiedente di farsi assistere da persona di fiducia;

- diritto del richiedente di esprimersi nella propria lingua e di farsi assistere da persona di fiducia;

 

- limitazione dell'audizione ai fatti dichiarati dall'interessato e alla documentazione prodotta e acquisita;

 

- insufficienza, per il diniego, della mancanza di riscontro su singoli fatti o sull'identita';

- i familiari ricongiunti sono considerati, su richiesta, anch'essi rifugiati;

- effetto su ciascun membro della famiglia della decisione sulla domanda di asilo di un nucleo familiare (la decisione e' adottata tenendo conto del possesso dei requisiti anche da parte di uno solo dei membri del nucleo);

- decisione della Commissione entro sessanta giorni.

- decisione della Commissione entro trenta giorni.

   
   

4) Inammissibilita' della domanda:

 
   

- la domanda e' inammissibile quando sussista una delle seguenti circostanze:

 

a) lo straniero e' stato gia' riconosciuto rifugiato in altro Stato adeguato a proteggerlo

 

b) lo straniero proviene, dopo un soggiorno di oltre tre mesi, da altro Stato aderente alla Convenzione di Ginevra ancora disposto ad esaminare la sua domanda di asilo ed a preservarlo comunque dal rischio di respingimento verso un altro Stato in cui non sia protetto da persecuzione

 

c) i motivi addotti sono totalmente scorrelati dalle circostanze che, secondo la legge, prevedono la concessione dell'asilo;

 
 

d) lo straniero ha commesso un crimine di guerra, un crimine contro la pace o un crimine contro l'umanità, come definiti e disciplinati dalle norme e dai trattati internazionali in vigore

 

e) lo straniero, avente diritto ad asilo umanitario, ha gia' chiesto o ottenuto assistenza da un altro paese, salvo il caso di rifiuto di assistenza o di protezione e il caso di violazione dei diritti del richiedente nel paese terzo;

- in caso di sospetta inammissibilita' e di attivazione della polizia di frontiera, questa puo' trattenere lo straniero per un massimo di cinque giorni (due per trasmettere la pratica alla Commissione, tre in attesa della decisione della Commissione), trascorsi i quali lo straniero e' ammesso e la domanda esaminata comunque;

- obbligo di ricevere la domanda, con l'eccezione dei casi di inammissibilita';

- obbligo di ricevimento della domanda nei casi di presentazione al comandante del vettore o alla Rappresentanza diplomatica: e' la polizia di frontiera a valutare successivamente se sussista una delle condizioni di inammissibilita';

- sulle cause ostative decide la Commissione.

- decide sulle cause ostative la Commissione o il giudice chiamato a pronunciarsi sul tentativo di respingimento o di espulsione.

   
   

5) Tutela giurisdizionale:

 
   
 

- obbligo, per il richiedente asilo la cui domanda sia stata dichiarata inammissibile o sia stata rigettata, di lasciare il territorio dello Stato entro trenta giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno o entro quindici giorni dalla data di notificazione della decisione qualora questo secondo limite sia posteriore al primo, salvo che al richiedente stesso sia concesso un permesso ad altro titolo, e salvo l'effetto della presentazione di ricorso;

 

- possibilita', previa dimostrazione del possesso dei requisiti di legge, di rilascio di un permesso ad altro titolo;

- ricorso al TAR contro il diniego (o contro la dichiarazione di inammissibilita') entro trenta giorni (o tre giorni) dalla notificazione della decisione;

- ricorso al TAR contro il diniego o la dichiarazione di inammissibilita' entro trenta giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno o entro quindici giorni dalla data di notificazione della decisione qualora questo secondo limite sia posteriore al primo;

- sospensione immediata del provvedimento di diniego del riconoscimento in caso di presentazione di ricorso;

 

- tempo di centoventi giorni (o di sette giorni) per la decisione sul ricorso;

- limite di tempo di sessanta giorni per la decisione definitiva sul ricorso;

- ammissione all'esame della richiesta, in mancanza di decisione nei tempi prestabiliti;

 

- nomina di un avvocato di ufficio in caso di presentazione di ricorso dallo straniero accolto dalla Rappresentanza diplomatica.

 
   
   

6) Condizione dei richiedenti asilo:

 
   

- dovere di collaborazione con le autorita' competenti;

 

- permesso di tre mesi, rinnovabile, al richiedente asilo, con obbligo di segnalare le variazioni di domicilio;

- permesso di tre mesi, rinnovabile, al richiedente asilo;

- il permesso e' rinnovato per sei mesi in mancanza della decisione della Commissione alla scadenza dei limiti previsti, o in caso di ricorso giurisdizionale contro il diniego;

 

- diritto di iscrizione anagrafica;

 

- assistenza sanitaria per tutta la durata del procedimento;

- assistenza sanitaria gratuita per tutta la durata del procedimento;

- possibilita', in caso di superamento dei limiti per il riconoscimento o per il giudizio sul ricorso, di iscrizione temporanea nelle liste di collocamento e di costituzione di rapporti di lavoro subordinato;

- possibilita', in caso di ricorso, di iscrizione alle liste di collocamento, di costituzione di rapporti di lavoro subordinato, di svolgimento di attivita' di lavoro autonomo e di iscrizione a corsi di studio.

 

- possibilita', per il richiedente asilo, di ritirare la domanda e di lasciare spontaneamente il territorio dello Stato, avendo riottenuto il documento di viaggio (la rinuncia alla domanda non preclude allo straniero la possibilita' di presentare una nuova domanda quando nuove circostanze lo richiedano).

   
   

7) Condizione dei rifugiati e dei rifugiati prima facie:

7) Condizione dei rifugiati e degli stranieri che godono di asilo umanitario:

   

- tutti gli stranieri aventi diritto di asilo godono comunque del diritto di non essere inviati, direttamente o indirettamente, in Paesi nei quali la loro incolumita' o liberta' possa essere messa a rischio.

 

- diritto di soggiornare in Italia;

- limitazione della espellibilita' del rifugiato al caso di motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato;

- equiparazione del rifugiato al cittadino italiano relativamente a lavoro subordinato e autonomo, diritto all'accesso allo studio e al godimento di borse di studio, alla previdenza, all'assistenza sociale e sanitaria;

- equiparazione del rifugiato al cittadino italiano in materia di lavoro, istruzione, previdenza e assistenza sociale, assistenza sanitaria, ricongiungimento familiare;

- il rifugiato ha accesso al pubblico impiego, a condizione che non comporti giuramento di fedelta' allo Stato italiano;

- equiparazione del rifugiato al cittadino comunitario in materia di accesso al pubblico impiego;

 

- equiparazione del rifugiato al titolare di carta di soggiorno per tutto il resto;

- diritto per il rifugiato al ricongiungimento familiare, anche in assenza dei requisiti economici;

 

- diritto per il rifugiato, in casi particolari, al ricongiungimento con altri familiari diversi da coniuge, figli e genitori a carico;

- diritto per il rifugiato di estendere il ricongiungimento a figli di eta' inferiore ai 21 anni e ad altri familiari a carico;

- diritti estesi ai familiari ricongiunti del rifugiato;

 

- durata del permesso per il rifugiato: tre anni;

- carta di soggiorno della durata di cinque anni per il rifugiato e per i familiari ricongiunti;

- durata indeterminata del permesso del rifugiato dopo il primo rinnovo;

 

- possibilita' che venga decisa dalla Commissione la cessazione dello status di rifugiato e il ritiro del permesso (salva la possibilita' di convertire il permesso in presenza dei requisiti di legge);

- possibilita' che venga decisa dalla Commissione la cessazione dello status di rifugiato e il ritiro della carta di soggiorno (salva la possibilita' di ricorso - con effetto sospensivo immediato - e di rilascio di altro permesso in presenza dei requisiti di legge);

- allo straniero che goda della determinazione di gruppo dello status di rifugiato (rifugiato prima facie - vedi sotto) e' rilasciato un permesso di soggiorno di durata annuale, rinnovabile fino a cessazione dello status di rifugiato;

- allo straniero al quale e' riconosciuto l'asilo umanitario e' rilasciato un permesso per asilo umanitario, avente la durata di un anno, rinnovabile fino a cessazione dell'asilo;

 

- il titolare del permesso per asilo umanitario e' equiparato, quanto a diritti, al titolare di permesso per lavoro subordinato;

 

- qualora il riconoscimento dell'asilo umanitario riguardi un nucleo familiare, ciascun membro ha diritto al permesso di soggiorno per asilo umanitario;

- in caso di rifugiati prima facie, le verifiche relative alla cessazione dello status di rifugiato sono effettuate annualmente dalla Commissione.

- possibilita' che la Commissione dichiari decaduto il diritto di asilo umanitario per i cittadini di un determinato Stato, essendo venuti meno i presupposti in relazione alla situazione generale;

 

- possibilita', per lo straniero per il quale e' decaduto il diritto di asilo umanitario, di ottenere altro documento di soggiorno per il quale possegga i requisiti, alla scadenza del permesso umanitario (limite di trenta giorni per presentare richiesta di rilascio di un nuovo documento di soggiorno);

 

- obbligo di notificazione della cessazione dell'asilo umanitario a tutti gli stranieri interessati;

 

- possibilita', per lo straniero per il quale e' decaduto il diritto di asilo umanitario, di presentare, entro trenta giorni dalla notificazione, domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato.

   
   

8) Esodi di massa (rifugiati prima facie):

8) Esodi di massa:

   

- in caso di esodi di massa dovuti a situazioni di violenza generalizzata, il Ministero dell'interno puo' disporre la determinazione di gruppo dello status di rifugiato (rifugiato prima facie);

- in caso di afflusso di massa di stranieri costretti ad abbandonare il proprio paese per uno dei motivi che consentono il riconoscimento del diritto di asilo, il Presidente del Consiglio puo' disporre

a) la determinazione di gruppo dello status di rifugiato;

b) l'alloggiamento con eventuale obbligo di dimora in strutture di accoglienza temporanea;

c) una disciplina eccezionale della condizione giuridica di stranieri che non possano godere, a termini di legge, del diritto di asilo;

d) l'utilizzo delle forze armate per coadiuvare gli interventi e controllare le frontiere;

e) il rimpatrio, anche coattivo, degli stranieri per i quali sia cessato il pericolo, o il loro trasferimento ad altro Stato in cui possano essere protetti.

   
   

9) Assistenza e inserimento:

 
   

- istituzione di strutture di accoglienza provvisoria, per i richiedenti asilo durante l'espletamento delle procedure relative all'ammissibilita', presso i principali valichi di frontiera;

- istituzione di centri di accoglienza e di orientamento accessibili agli stranieri che intendono fare ingresso nel territorio dello Stato, con il compito di fornire, tra l'altro, informazione e assistenza relativamente alla presentazione di domande di asilo;

- accoglienza da parte dei Comuni durante la procedura di riconoscimento (inclusi i ricorsi);

- competenza del Comune per l'assistenza del rifugiato;

- sistemazione in strutture temporanee in caso di esodi di massa;

- obbligo delle Regioni di mantenere apprestati centri di raccolta e di accoglienza per afflussi di massa;

- attribuzione di un contributo di assistenza durante la procedura di riconoscimento (ricorsi inclusi), salvo rilascio del permesso abilitante al lavoro in caso di superamento dei limiti di tempo fissati;

- attribuzione di un contributo giornaliero, commisurato al costo della vita, fino alla decisione della Commissione.

- possibilita' di concessione di contributi per le prime necessita', l'integrazione o il rimpatrio volontario dei rifugiati.