(13/9/1996)

CARTA DI SOGGIORNO

 

   
   

Elementi essenziali

Note

   
   

1) Condizioni di accesso:

 
   

- la carta di soggiorno puo' essere concessa al cittadino straniero regolarmente soggiornante che rientri in una delle categorie seguenti:

 

a) regolarmente soggiornante da almeno cinque anni, attualmente titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o lavoro autonomo o asilo umanitario

 

b) familiare "ricongiungibile" di cittadino italiano, comunitario o titolare di carta di soggiorno

Con "ricongiungibile" si intende il familiare per il quale si potrebbe procedere a ricongiungimento familiare.

c) genitore, tutore o affidatario di minore italiano o comunitario, con esso convivente

 

d) cittadino residente beneficiario di una pensione o rendita per inabilita' derivante da malattia professionale o infortunio sul lavoro, ovvero di una pensione di vecchiaia, anzianita' o reversibilita', comunque di importo non inferiore alla pensione sociale

 

e) rifugiato;

 

- condizione ulteriore per rilascio, con l'eccezione del rifugiato: non avere procedimenti penali pendenti e non aver riportato condanne per reati gravi.

 
   
   

2) Caratteristiche:

 
   

- la carta di soggiorno e' rilasciata con durata di cinque anni (o con durata illimitata, nel caso di straniero titolare di permesso di soggiorno di durata illimitata);

 

- la carta da' diritto

 

a) di svolgere qualunque attivita', anche quando non sussista la condizione di reciprocita' (salvo attivita' espressamente riservate al cittadino italiano o vietate allo straniero)

 

b) di esenzione dall'allontanamento, salvi i casi di estradizione o di espulsione per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato

 

c) di elettorato attivo a livello comunale e circoscrizionale nei casi previsti dalla legge.

Da verificare.

   
   

3) Modalita' di rinnovo:

 
   

- condizione per il rinnovo della carta di soggiorno: non avere procedimenti penali pendenti e non aver riportato condanne per i reati gravi che costituiscono impedimento per il rilascio;

 

- in caso di procedimento penale che si risolva, trascorsi i termini per il rinnovo, in favore dello straniero, questi ha diritto al rilascio di una carta di soggiorno di durata illimitata;

 

- la carta di soggiorno e' rinnovata con durata illimitata;

 

- il rinnovo della carta puo' avvenire per motivi diversi da quelli per cui era avvenuto il rilascio o il precedente rinnovo.

 
   
   

4) Meccanismi di tutela:

 
   

- in caso di diniego di rilascio o rinnovo della carta di soggiorno, lo straniero ha diritto al mantenimento del permesso di soggiorno di cui e' titolare, ovvero al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno per il quale possegga i requisiti;

 

- contro revoca, annullamento, diniego di rilascio o di rinnovo della carta e' ammesso il ricorso giurisdizionale con effetto sospensivo immediato, in caso di presentazione di istanza incidentale, fino alla decisione sulla domanda cautelare. In caso di sospensione e in mancanza di altro permesso, e' rilasciato un permesso per motivi di giustizia.