(13/9/1996)

ACCESSO AL LAVORO SUBORDINATO

 

   
   

Elementi essenziali

Note

   
   

1) Programmazione dei flussi di ingresso per lavoro:

 
   

- e' opportuno che abbia carattere annuale, con verifiche a carattere biennale o triennale, allargate alle rappresentanze istituzionali (es.: CNEL) e alle parti sociali, e finalizzate alla valutazione dell'andamento complessivo della programmazione e alla eventuale definizione di proposte di modifica sul piano normativo (indirizzate al Parlamento) o esecutivo (indirizzate al Governo);

La previsione di una programmazione con cadenza biennale potrebbe ridurre il rischio di ritardi o omissioni degli adempimenti ad essa collegati. Sembra tuttavia preferibile la scelta di una cadenza annuale allo scopo di tener conto con maggiore prontezza dell'andameto del mercato del lavoro.

- piuttosto che un censimento dettagliato della domanda di lavoro non saturabile con l'offerta di manodopera regolare gia' presente sul territorio nazionale, e' preferibile l'effettuazione di stime ("quote") suddivise per settori merceologici o, laddove sia necessario e possibile, per qualifiche o per mansioni;

 

- l'organo piu' indicato per l'effettuazione delle stime sembra essere la Commissione centrale per l'impiego, che dovrebbe collezionare i dati raccolti (obbligatoriamente ed entro limiti di tempo prefissati) a livello regionale dalle Commissioni regionali per l'impiego in collaborazione con l'Agenzia per l'impiego e con gli Uffici provinciali del lavoro, ed operare una valutazione complessiva da trasmettere (ancora obbligatoriamente ed entro limiti di tempo prefissati) al Governo;

 

- il decreto di programmazione resterebbe affidato ai ministeri competenti;

Potrebbe essere utile prevedere dei meccanismi che tutelino dal rischio di una mancata, insufficiente o erronea programmazione. Ad esempio:

a) si applica automaticamente il decreto per l'anno precedente, con quote aumentate di una prefissata percentuale (es.: dieci per cento), in caso di mancata emissione del nuovo decreto;

b) la programmazione per ciascun settore (o qualifica, o mansione) non puo' essere inferiore ad una fissata percentuale (es.: ottanta per cento) del fabbisogno non saturato da manodopera residente complessivamente stimato dalle Commissioni Regionali per l'Impiego;

c) si da' luogo ad una revisione periodica (ad esempio, annuale) della programmazione, con aggiustamenti basati sul numero di richieste di autorizzazione al lavoro avanzate per lavoratori iscritti nelle liste di prenotazione e concesse previo accertamento di indisponibilita' (il numero di richieste autorizzate e' un indice dell'inadeguatezza della programmazione effettuata).

Tuttavia ciascuno di questi meccanismi puo' risultare una inaccettabile limitazione del potere esecutivo del Governo. E' quindi probabilmente preferibile prevedere una accentuazione del potere di controllo del Parlamento sulla attuazione della programmazione.

- il decreto puo' prevedere un contingentamento temporale dei flussi nel corso del periodo di validita' della programmazione;

 

- la programmazione prevede flussi divisi per Regione, sulla base delle esigenze dei mercati del lavoro e delle capacita' di accoglienza (alloggio);

 

- la corretta destinazione dei flussi in ingresso e' assicurata garantendo forme di assistenza all'immigrato in ingresso, limitate alla Regione di destinazione.

 
   
   

2) Censimento dell'offerta di lavoro:

 
   

- deve essere basato su liste di prenotazione da tenersi nei consolati italiani all'estero, oltre che, naturalmente, sulle usuali liste di collocamento;

 

- l'iscrizione nelle liste di prenotazione puo' essere relativa a piu' settori merceologici (ovvero qualifiche o mansioni) per uno stesso lavoratore;

 

- la graduatoria deve essere fondata in primo luogo sull'anzianita' di iscrizione (allo scopo di non rendere vana la speranza di un percorso di migrazione regolare in tempi ragionevoli);

 

- l'eventuale adozione di diversi criteri nella definizione della graduatoria (sulla base, ad esempio, di accordi internazionali) non deve tradursi in una chiusura di fatto delle frontiere nei confronti di particolari gruppi di aspiranti migranti (ne risulterebbe incentivata la migrazione illegale);

 

- i dati raccolti nelle liste devono essere tassativamente trasmessi, entro limiti di tempo prefissati, ad un'unita' centrale di raccolta, gestita in collaborazione tra i vari Ministeri competenti.

 
   
   

3) Modalita' di ingresso:

 
   

- gli iscritti nelle liste relative ai settori merceologici (o qualifiche, o mansioni) inclusi nella programmazione possono richiedere direttamente il visto di ingresso per lavoro subordinato ed entrare in Italia, fino a completamento delle quote indicate dalla programmazione ed in base all'eventuale contingentamento temporale previsto;

 

- gli iscritti che non rientrano nelle quote ammesse e gli iscritti nelle liste relative a settori (o qualifiche, o mansioni) di altro tipo possono entrare solo a fronte di una chiamata nominativa in relazione alla quale sia stata concessa autorizzazione al lavoro, previo accertamento di indisponibilita';

 

- entrati in Italia secondo una delle due modalita' esposte, i lavoratori ottengono un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, della durata di due anni, valido per l'iscrizione nelle liste di collocamento;

 

- possono stipulare qualunque contratto di lavoro per il quale posseggano i requisiti;

 

- si procede a preventivo accertamento di indisponibilita' di manodopera, qualora si tratti di settori (o qualifiche, o mansioni) differenti da quelli per cui sono stati ammessi in Italia e non sia ancora trascorso un periodo prefissato (es.: tre mesi) dall'ingresso (tale da garantire, nella sostanza, che il lavoratore abbia cercato effettivamente occupazione nell'ambito programmato).

Questo e' il punto su cui e' piu' difficile trovare il consenso generale: da parte di alcuni si sostiene che sia da evitare l'accertamento di indisponibilita'. Il punto andrebbe allora soppresso. Il rischio che ne puo' derivare e', pero', che il lavoratore che aspiri a migrare in Italia per svolgervi una mansione per la quale la domanda di lavoro sia gia' sostanzialmente saturata dall'offerta presente sul territorio nazionale, trovi vantaggioso farsi ammettere nell'ambito delle quote programmate in relazione a mansioni non sature, entrando poi facilmente in concorrenza con la manodopera residente per la mansione desiderata. La previsione di un periodo di "quarantena" (la durata di tre mesi e' indicativa) durante il quale viga l'obbligo di accertamento di indisponibilita' per ambiti lavorativi diversi da quelli originari dovrebbe preservare da questo rischio e salvare il principio che sta alla base della programmazione (e' il Governo a garantire, sulla base delle stime effettuate, l'indisponibilita' di manodopera residente per determinati settori). L'obiezione secondo la quale l'accertamento di indisponibilita' sia nei fatti impossibile o, comunque, inefficace non dovrebbe preoccupare: non potrebbe certo essere imputata allo straniero la responsabilita' di questa scarsa efficacia, e d'altra parte, una volta che si sia proceduto ad accertamento (sia pure meramente formale) di indisponibilita', nessuno potrebbe accusare lo straniero di occupare posizioni lavorative appetibili per il disoccupato italiano.

   
   

4) Accesso al lavoro per titolari di altri permessi:

 
   

- consentita l'iscrizione nelle liste di collocamento e quindi l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato

 

a) per i titolari di quasi tutti i permessi di durata non inferiore a un anno - carta di soggiorno, lavoro autonomo (a condizione che sia trascorso un tempo prefissato dall'ingresso), studio, asilo umanitario, attesa adozione e affidamento (a condizione che siano soddisfatti i requisiti di eta'), acquisto cittadinanza - e, comunque, ai titolari di permesso per coesione familiare (esclusi i genitori a carico);

 

b) per i titolari di permessi "d'attesa" - richiesta asilo in pendenza di ricorso sulla decisione della Commissione, giustizia in attesa di sentenza definitiva o in pendenza di ricorso o in caso di pena alternativa alla detenzione

 

- consentito l'accesso al lavoro subordinato (senza iscrizione nelle liste di collocamento) per i titolari di permesso per attesa emigrazione, lavoro artistico, motivi religiosi o residenza elettiva, sotto particolarissime condizioni;

 

- previste condizioni particolari per i titolari di permesso per lavoro stagionale (vedi sotto);

 

- generalmente consentita la conversione del permesso in permesso per lavoro subordinato in presenza di rapporto di lavoro a tempo indeterminato (con eccezioni: titolari di permessi per richiesta asilo o giustizia in attesa di sentenza o in pendenza di ricorso);

 

- il rinnovo del permesso per motivi di studio e' comunque condizionato al soddisfacimento di opportuni requisiti di profitto (ad esempio, il superamento di un numero minimo di esami per anno, per gli studenti universitari), che garantiscano l'effettivo mantenimento dello status di studente;

 

- consentita la conversione del permesso per studio in permesso per lavoro (autonomo o subordinato) allo studente universitario, solo dopo il conseguimento del titolo e della eventuale abilitazione e a condizione che, entro un tempo prefissato, l'interessato dimostri il possesso dei requisiti: offerta di occupazione o regolare svolgimento di attivita' non occasionale di lavoro autonomo (anche in deroga alla condizione di reciprocita');

Occorre una discussione approfondita su questo punto. Bisogna stabilire se sia opportuno vincolare la conversione del permesso al reperimento di un'occupazione legata al titolo conseguito, o considerare sufficiente un qualunque tipo di occupazione.

- esclusa la possibilita' di conversione per gli studenti che abbiano studiato in Italia con borse di studio pubbliche condizionate al rientro in patria.

 
   
   

5) Accertamento di indisponibilita':

 
   

- deve salvaguardare l'iscritto nelle liste di collocamento relative alla mansione in oggetto;

 

- l'accertamento ha luogo secondo i criteri stabiliti dalla legge vigente sul collocamento;

 

- l'accertamento e' considerato effettuato quando sia trascorso un prefissato numero di giorni (es.: quindici) senza che la domanda di lavoro, opportunamente segnalata, abbia trovato corrispondente offerta di un disoccupato iscritto nelle liste di collocamento.

 
   
   
   
   

6) Contributi previdenziali:

 
   

- i contributi versati per l'assicurazione "vecchiaia, invalidita', superstiti" sono trasferiti, in caso di rientro in patria del lavoratore, all'ente previdenziale del paese di provenienza in presenza di accordi bilaterali;

 

- in assenza di tali accordi, possono essere, a scelta dell'interessato, mantenuti in Italia o liquidati, con possibilita' di ricostruzione della posizione contributiva in caso di successivo ingresso.

 
   
   

7) Lavoro stagionale:

 
   

- deve rientrare come sottoinsieme della programmazione generale;

 

- il titolare di permesso stagionale puo' iscriversi nelle liste di collocamento e puo' stipulare qualunque rapporto di lavoro a tempo determinato;

 

- il titolare puo' stipulare rapporti di lavoro a tempo indeterminato previo accertamento di indisponibilita';

 

- in quest'ultimo caso puo' ottenere la conversione del permesso in permesso per lavoro subordinato;

 

- il permesso per lavoro stagionale dura sei mesi e puo' essere prorogato in presenza di rapporto di lavoro a tempo determinato;

 

- lo stagionale che lasci regolarmente il territorio nazionale e comunichi all'Ufficio provinciale del lavoro le opportune informazioni relative all'attivita' lavorativa svolta ha diritto di reingresso da far valere non prima che siano trascorsi sei mesi dall'uscita;

 

- la programmazione degli ingressi per lavoro stagionale definisce quindi, dopo il primo anno di applicazione, solo il fabbisogno ulteriore rispetto al prevedibile flusso di reingresso.

 
   
   

8) Permesso di soggiorno straordinario:

 
   

- l'attribuzione di un permesso straordinario, eventualmente prorogabile o convertibile in altro permesso per il quale sussistano i requisiti, a stranieri impossibilitati ad ottenere permessi ad altro titolo puo' essere usata dal Governo, in via amministrativa, quale strumento per venire incontro a situazioni di emergenza o per motivi umanitari;

 

- il permesso straordinario e' utilizzabile per iscrizione nelle liste di collocamento, svolgimento di attivita' di lavoro autonomo anche in deroga alle condizioni di reciprocita', iscrizione a corsi di studio;