(13/9/1996)

STUDENTI

 

   
   

Elementi essenziali

Note

   
   

1) Visto e permesso per studio:

 
   

- visto per studio rilasciabile a chi dimostri:

 

a) preiscrizione o iscrizione a corsi di studio

 

b) disponibilita' di mezzi (sufficienti anche per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale) relativamente a un periodo limitato di tempo (es.: un anno), o, in alternativa, garanzia di copertura economica da parte di ente o di privato;

 

- permesso per studio rilasciabile a chi entri con visto corrispondente o a chi (es.: titolare di permesso per lavoro subordinato) chieda la conversione di altro permesso avendo intrapreso un corso di studi;

 

- durata del permesso: un anno (rinnovabile, sulla base di requisiti di profitto);

 

- consentita l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di attivita' di lavoro subordinato e, occasionalmente, di lavoro autonomo;

 

- consentita la conversione in permesso per lavoro subordinato o autonomo, alla fine del corso di studi, qualora si pervenga, entro un tempo prefissato (es.: un anno) al possesso dei relativi requisiti (anche in deroga, per quanto riguarda il lavoro autonomo, alla condizione di reciprocita');

Non sembra opportuno restringere la possibilita' di conversione al caso in cui si intraprendano attivita' lavorative connesse con il titolo conseguito.

- esclusi dalla possibilita' di conversione i titolari di borse di studio pubbliche condizionate al rientro in patria;

 

- i cittadini stranieri diplomati o laureati in Italia, ovvero in possesso di diploma o laurea riconosciuta e abilitati in Italia, possono accedere anche ad attivita' di lavoro autonomo riservate agli italiani;

 
   
   

2) Scuola dell'obbligo:

 
   

- diritto per i minori all'istruzione obbligatoria, a prescindere dallo status giuridico.

 
   
   

3) Scuola secondaria:

 
   

- diritto, per gli stranieri titolari di un permesso per studio o di durata non inferiore a un anno, all'iscrizione alla scuola secondaria (subordinato all'accertamento della preparazione).

 
   
   

4) Studi universitari:

 
   

- diritto, per gli stranieri titolari di un permesso per studio o di durata non inferiore a un anno, all'iscrizione a corsi universitari;

 

- necessario uno dei seguenti requisiti:

 

a) diploma riconosciuto (secondo le disposizioni del regolamento di attuazione, da un'apposita agenzia da istituirsi presso il Ministero dell'Universita');

 

b) titolo di studio che nel paese di provenienza consenta l'iscrizione a corsi universitari, e superamento di esame di lingua;

 

- il permesso e' rinnovabile fino al terzo anno fuori corso (ulteriormente rinnovabile nel caso in cui gravi ragioni di salute abbiano impedito il regolare svolgimento del corso);

 

- possibilita' di accesso, per gli studenti regolarmente soggiornanti, ai servizi e alle provvidenze per il diritto allo studio, a parita' di condizioni con gli studenti italiani;

 

- possibilita' di accesso a borse di studio annuali (rinnovabili sulla base di requisiti di merito e di reddito);

 

- possibilita' di assegnazione di borse anche a partire da anni di corso successivi al primo;

 

- borse particolari per gli studenti, provenienti da Paesi in via di sviluppo, che si impegnino a rientrare nel paese di origine entro un anno dal termine degli studi;

 

- possibilita' di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca alle condizioni previste dall'articolo 71 del DPR 382/1980;

 

- possibilita' di accesso a borse di studio per i dottorandi disciplinate dal regolamento di attuazione della legge;

 

- ai fini dell'ammissione al corso di dottorato di ricerca, l'equipollenza del titolo universitario straniero è dichiarata dal collegio dei docenti del dottorato;

 

- l'ammissione alle Scuole di specializzazione e' disciplinata dal regolamento di attuazione della legge.

 
   
   

5) Copertura sanitaria:

 
   

- i titolari di permesso per motivi di studio devono iscriversi al Servizio sanitario nazionale, con obbligo di contribuzione forfetaria, di importo proporzionale all'assegno sociale e alla effettiva durata della permanenza in Italia;

In alternativa, si potrebbe prevedere l'obbligo di assicurazione per la copertura delle spese per cure urgenti per malattia, infortunio o maternita' (es.: assicurazione Assitalia), e il carattere facoltativo dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale (con rimborso della quota eventualmente versata per l'assicurazione per cure urgenti). Sembra pero' piu' opportuno stabilire l'obbligatorieta' di tale iscrizione con la possibile erogazione, quindi, di tutte le prestazioni sanitarie.

- in caso di successiva maturazione di reddito (es.: studente lavoratore), franchigia sui contributi pari alla quota forfetaria gia' versata.