(Sergio Briguglio 18/8/1997)

 

IL PROGETTO DI TRATTATO DI AMSTERDAM

Novita' di rilievo per le politiche di immigrazione e asilo

Avvertenza: i contenuti delle dichiarazioni della Conferenza per l'Atto finale sono riportate in corsivo in nota

 

SEZIONE I

LIBERTA', SICUREZZA E GIUSTIZIA

CAPO 1. DIRITTI FONDAMENTALI E NON DISCRIMINAZIONE

Principi fondamentali alla base dell'Unione

Modifica dell'articolo F del Trattato sull'Unione Europea (TUE).

- L'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (Roma, 1950) e quanto risultano dai principi costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comuntario.

 

Non discriminazione

Nuovo articolo 6 A del Trattato che istituisce la Comunita' Europea (TCE)

- Il Consiglio, deliberando all'unanimita', su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, puo' prendere provvedimento per combattere le discriminazioni fondate su (...) razza o origine etnica (...).

 

Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonche' alla libera circolazione di tali dati

Nuovo articolo 213 B del TCE

- Dal primo gennaio 1999 gli atti comunitari in materia si applicano agli organismi istituiti in virtu' del presente trattato. Fino a quella data, il Consiglio, deliberando con la procedura prevista all'articolo 189 B (codecisione con il Parlamento europeo, assistita dalla Commissione), istituisce un organo di controllo indipendente e adotta le altre disposizioni necessarie.

 

CAPO 2. ISTITUZIONE PROGRESSIVA DI UNO SPAZIO DI LIBERTA', DI SICUREZZA E DI GIUSTIZIA

Obiettivi fondamentali delle disposizioni del trattato in materia di liberta', sicurezza e giustizia

Modifica dell'articolo B del TUE

- Tra gli obiettivi vi e' quello di sviluppare l'Unione quale spazio di liberta', sicurezza e giustizia, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone e siano adottate misure adeguate riguardo a controlli alle frontiere esterne, immigrazione, asilo e prevenzione e contrasto della criminalita'.

 

Nuovo titolo del TCE

Libera circolazione delle persone, asilo e immigrazione

Articolo A

- Allo scopo di stabilire uno spazio di liberta', sicurezza e giustizia, il Consiglio adotta

a) entro cinque anni, misure per assicurare la libera circolazione delle persone accompagnate da misure su controlli alle frontiere esterne, asilo e immigrazione (vedi art. B, par. 2 e 3, e art. C, par. 1, lett. a, e par. 2, lett. a);

b) altre misure in materia di asilo, immigrazione e salvaguardia dei diritti dei cittadini stranieri (vedi art. C);

(...)

 

Articolo B

- Il Consiglio, deliberando con la procedura di cui all'art. G, entro cinque anni adotta

1. misure per garantire l'eliminazione dei controlli alle frontiere interne;

2. misure per i controlli alle frontiere esterne, che definiranno

a) norme e procedure per tali controlli;

b) regole in materia di visti per soggiorni di durata non superiore a tre mesi:

i) l'elenco dei paesi con obbligo di visto

ii) le procedure e le condizioni per il rilascio dei visti

iii) un modello uniforme di visto

iv) norme relative a un visto uniforme;

3. misure relative alle condizioni alle quali i cittadini stranieri hanno liberta' di circolazione all'interno del territorio degli Stati membri per soggiorni di durata non superiore a tre mesi.

 

Protocollo sulle relazioni esterne degli Stati membri in materia di attraversamento delle frontiere esterne

- Le Parti contraenti convengono che le misure di cui all'art. B, par. 2, lett. a, lasciano impregiudicata la competenza degli Stati membri a concludere accordi con paesi terzi, a condizione che tali accordi rispettino la normativa comunitaria e gli altri accordi intenazionali pertinenti.

 

Articolo C

- Il Consiglio, deliberando con la procedura di cui all'art. G, entro cinque anni adotta

1. misure in materia di asilo, in conformita' con la Convenzione di Ginevra del 1951, con il Protocollo di New York del 1967 e con gli altri trattati pertinenti, nei seguenti settori:

a) criteri e meccanismi per determinare lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo presentata da un cittadino straniero;

b) norme minime per l'accoglienza dei richiedenti asilo;

c) norme minime relative all'attribuzione della qualifica di rifugiato a un cittadino straniero;

d) norme minime sulle procedure applicabili per la concessione o la revoca dello status di rifugiato;

2. misure applicabili ai rifugiati e agli sfollati nei seguenti settori:

a) norme minime per l'offerta di protezione temporanea agli sfollati che non possano ritornare nel proprio paese e per le altre persone bisognose di protezione internazionale;

b) promozione di un equilibrio degli sforzi degli Stati membri che ricevono i rifugiati;

3. misure in materia di politica dell'immigrazione nei seguenti settori:

a) condizioni di ingresso e soggiorno per soggiorni di lunga durata, inclusi quelli per ricongiungimento familiare;

b) immigrazione e soggiorno irregolari, incluso il rimpatrio degli immigrati in posizione irregolare;

4. misure che definiscano con quali diritti ed a quali condizioni gli stranieri che soggiornino regolarmente in uno Stato membro possano soggiornare in altro Stato membro.

- L'adozione delle misure di cui ai punti 3 e 4 non impedisce che uno Stato membro mantenga o introduca disposizioni nazionali in materia compatibili con il presente trattato e con gli accordi internazionali.

- Il termine di cinque anni non si applica alle misure di cui al par. 2, lett. b), al par. 3, lett. a), e al par. 4.

 

Articolo D

- Il presente titolo non osta all'esercizio delle responsabilita' incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.

- Fermo restando tale principio, in caso di afflusso improvviso di cittadini di un paese terzo, il Consiglio puo' deliberare a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, l'adozione di misure temporanee, per una durata di non piu' di sei mesi, in favore degli Stati membri interessati.

 

(...)

 

Articolo F

- Il Consiglio, deliberando con la procedura di cui all'art. G, adotta le misure atte a garantire la cooperazione tra i pertinenti servizi delle amministrazioni degli Stati membri nelle materie disciplinate dal presente titolo, nonche' la cooperazione tra tali servizi e la Commissione.

 

Articolo G

- Per un periodo di cinque anni il Consiglio delibera all'unanimita', su proposta della Commissione o su iniziativa di uno Stato membro e previa consultazione del Parlamento europeo.

- Trascorsi i cinque anni,

a) il Consiglio delibera su proposta della Commissione; la Commissione esamina qualunque richiesta formulata da uno Stato membro perche' essa sottoponga una proposta al Consiglio;

b) il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, previa consultazione del Parlamento europeo, stabilisce di assoggettare tutti o alcuni settori contemplati dal presente titolo alla procedura di cui all'art. 189 B (codecisione con il Parlamento europeo, assistita dalla Commissione) e di adattare le disposizioni relative alle competenze della Corte di Giustizia.

- In deroga ai precedenti paragrafi, le misure di cui all'art. B, par. 2, lett. b), punti i) e iii), sono adottate, entro cinque anni, dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo; le misure di cui all'art. B, par. 2, lett. b), punti ii) e iv), sono adottate, trascorsi cinque anni, dal Consiglio che delibera conformemente alla procedura di cui all'art. 189 B.

 

Articolo H

- Quando, in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, venga sollevata una questione relativa all'interpretazione del presente titolo o la validita' o l'interpretazione di atti di istituzioni comunitarie fondati sul presente titolo, tale giurisdizione, qualora reputi necessaria una decisione su tale punto per emanare la sua sentenza, chiede alla Corte di Giustizia di pronunciarsi sulla questione.

- La Corte di Giustizia non e' comunque competente a pronunciarsi sulle misure adottate, ai sensi dell'art. B, par. 1, per tutelare l'ordine pubblico o la sicurezza interna.

- Consiglio, Commissione e Stati membri possono chiedere alla Corte di Giustizia di pronunciarsi sull'interpretazione del presente titolo o degli atti di istituzioni comunitarie fondati sul presente titolo. Le decisioni della Corte di Giustizia non si applicano comunque alle sentenze dei tribunali degli Stati membri passate in giudicato.

 

Articolo I

- Il presente titolo si applica con le limitazioni dettate dal protocollo Y sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda (fatto salvo quanto stabilito dal protocollo X sull'applicazione di alcuni aspetti dell'art. 7 A sulla libera circolazione delle persone a Regno Unito e Irlanda) e dal protocollo Z sulla posizione della Danimarca.

 

Protocollo relativo all'incorporazione dell'"acquis" di Schengen nell'ambito dell'Unione europea

Articolo A

- Gli Stati membri firmatari degli accordi di Schengen sono autorizzati a dar luogo ad una cooperazione rafforzata, nella materia trattata da tali accordi e dalle relative disposizioni ("acquis" di Schengen), nell'ambito istituzionale e giuridico dell'Unione europea e nel rispetto delle pertinenti disposizioni contenute nel TUE e nel TCE.

 

Articolo B

- L'"acquis" di Schengen si applica immediatamente ai tredici Stati citati. Il Consiglio sostituisce il Comitato esecutivo istituito dall'accordo di Schengen. Il Consiglio, deliberando all'unanimita', adotta le disposizioni necessarie all'attuazione del presente paragrafo ed indica il fondamento giuridico di ciascuna delle disposizioni dell'"acquis" di Schengen. Fino alla determinazione di tale fondamento (da cui consegue l'eventuale competenza della Corte di Giustizia, comunque esclusa in materie relative ad ordine pubblico e sicurezza interna), le disposizioni dell'"acquis" di Schengen si considerano fondate sul Titolo VI del TUE.

- L'ambito di applicazione dell'"acquis" di Schengen e di adozione delle decisioni e' allargato a quegli Stati membri che soddisfacessero le condizioni per l'adesione prima dell'entrata in vigore del presente protocollo.

 

Articolo Bbis

- La Danimarca mantiene gli stessi diritti e gli stessi obblighi che aveva antecedentemente alla definizione del fondamento giuridico delle disposizioni dell'"acquis" di Schengen per quanto concerne quelle disposizioni che si ritengano fondate sul TCE. Mantiene invece gli stessi diritti e gli stessi obblighi degli altri Stati firmatari degli accordi di Schengen per quelle disposizioni che si ritengano fondate sul TUE.

 

Articolo C

- Regno Unito e Irlanda possono chiedere in qualunque momento di partecipare, integralmente o parzialmente, alle disposizioni dell'"acquis" di Schengen. Il Consiglio decide su tale richiesta all'unanimita'.

 

Articolo D

- Le proposte e le iniziative che si baseranno sull'"acquis" di Schengen saranno soggette alle pertinenti disposizioni dei trattati.

 

Articolo E

- Islanda e Norvegia sono associate all'attuazione dell'"acquis" di Schengen, sulla base di un accordo che il Consiglio concludera', deliberando all'unanimita', con tali Stati.

- Il Consiglio, deliberando all'unanimita', concludera' un accordo sepaato, con tali Stati, per determinare i rapporti tra questi e Regno Unito e Irlanda nelle materie relative all'"acquis" di Schengen.

 

Articolo F

- Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, stabilisce le modalita' per l'integrazione del Segretariato Schengen nel Segretariato Generale del Consiglio.

 

Articolo G

- Ai fini dei negoziati per nuove adesioni all'Unione europea, l'"acquis" di Schengen e le ulteriori misure adottate sulla base di esso sono da considerarsi un'"acquis" che va accettato integralmente dagli Stati candidati all'adesione.

 

ALLEGATO: "Acquis" di Schengen

- L'"acquis" di Schengen include:

1. L'accordo di Schengen (1985) firmato da Belgio, Olanda, Lussemburgo, Germania e Francia.

2. La Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen (1990) firmata da Belgio, Olanda, Lussemburgo, Germania e Francia.

3. I protocolli e gli accordi di adesione all'accordo di Schengen e alla relativa Convenzione firmati con Italia (1990), Spagna e Portogallo (1991), Grecia (1992), Austria (1995), Danimarca, Finlandia e Svezia (1996), con relativi atti finali e dichiarazioni.

4. Le decisioni e le dichiarazioni adottate dal Comitato esecutivo e gli atti per l'attuazione della Convenzione adottati dagli organi cui il Comitato esecutivo ha conferito poteri decisionali.

 

(...)

 

SEZIONE II

L'UNIONE E IL CITTADINO

(...)

 

CAPO 4. POLITICA SOCIALE

(...)

 

Articolo 118 (cfr. art. 2 dell'accordo sulla politica sociale)

- (...)

- Il Consiglio delibera all'unanimita', su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale nei seguenti settori: (...), condizioni di impiego di cittadini stranieri che soggiornino regolarmente nel territorio della Comunita', (...).

- Uno Stato membro puo' affidare alle parti sociali il compito di mettere in atto le direttive adottate in applicazione dei paragrafi precedenti, prendendo pero' le misure necessarie per garantire comunque che le direttive conseguano i risultati imposti nei tempi stabiliti.

- Le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo non ostano a che uno Stato membro mantenga o adotti misure per una maggior protezione dei lavoratori compatibili con il trattato.

- Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle retribuzioni, al diritto di associazione, al diritto di sciopero ne' al diritto di serrata.

 

(...)

 

SEZIONE IV

LE ISTITUZIONI DELL'UNIONE

(...)

 

CAPO 14. IL PARLAMENTO EUROPEO

Procedure legislative

(...)

 

Procedura di codecisione

- La procedura di codecisione si applichera' alle seguenti disposizioni del TCE:

Nuove disposizioni del TCE

(...);

Articolo 213 B - Istituzione di un'autorita' consultiva indipendente in materia di protezione dei dati.

Attuali disposizioni del TCE

(...);

Articolo 8 A, par. 2 - Disposizioni intese a facilitare l'esercizio del diritto dei cittadini di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;

(...);

Articolo 56, par. 2 - Coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedono un regime particolare per i cittadini stranieri (diritto di stabilimento);

(...).

 

Semplificazione della procedura di codecisione

Modifica dell'articolo 189 B del TCE

- La procedura di codecisione si articola nel modo seguente:

1. La Commissione presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio.

2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza e previa consultazione del Parlamento europeo,

a) adotta l'atto proposto nella forma licenziata dal Parlamento europeo;

b) adotta altrimenti una posizione comune e ne informa esaurientemente il Parlamento europeo; la Commissione informa il Parlamento europeo riguardo alla propria posizione.

3. Se il Parlamento europeo, entro ulteriori tre mesi,

a) non si pronuncia o approva la posizione comune, l'atto si considera adottato nella forma corrispondente a tale posizione;

b) respinge, a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono, la posizione comune, l'atto si considera non adottato;

c) approva, a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono, emendamenti alla posizione comune, il testo emendato e' comunicato al Consiglio e alla Commissione, che formula un parere sugli emendamenti.

4. Se, entro ulteriori tre mesi, il Consiglio approva tutti gli emendamenti proposti dal Parlamento europeo (a maggioranza qualificata in caso di emendamenti per i quali la Commissione ha dato parere favorevole, all'unanimita' in caso contrario), l'atto si considera approvato nella forma cosi' emendata. Qualora non tutti gli emendamenti siano approvati, il Presidente del Consiglio convoca entro sei settimane, d'intesa con il Presidente del Parlamento europeo, il Comitato di conciliazione.

5. Il Comitato di conciliazione e' composto dai membri del Consiglio (o da loro rappresentanti) e da altrettanti membri del Parlamento europeo. Ha il compito di giungere ad un accordo (a maggioranza qualificata dei membri del Consiglio e a maggioranza assoluta dei membri del Parlamento europeo) su un progetto comune, a partire dal testo emendato dal Parlamento europeo, con l'assistenza della Commissione.

6. Se, entro sei ulteriori settimane, l'accordo e' raggiunto, il progetto comune e' proposto per l'approvazione al Parlamento europeo (a maggioranza assoluta) e al Consiglio (a maggioranza qualificata). In caso di approvazione entro altre sei settimane, l'atto e' adottato; in tutti gli altri casi, l'atto si considera non adottato.

7. I termini di tre mesi e di sei settimane sono prorogati rispettivamente di un mese e di due settimane, al massimo, su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

 

(...)

 

CAPO 15. IL CONSIGLIO

Maggioranza qualificata

- La deliberazione a maggioranza qualificata si applichera' alle seguenti disposizioni del TCE:

Nuove disposizioni del TCE

(...);

Articolo 213 B - Istituzione di un'autorita' consultiva indipendente in materia di protezione dei dati;

(...).

Disposizioni del TCE esistenti

(...);

Articolo 56, par. 2 - Coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedono un regime particolare per i cittadini stranieri (diritto di stabilimento);

(...).

 

(...)

 

CAPO 19. RUOLO DEI PARLAMENTI NAZIONALI

Progetto di protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea

I. Comunicazione di informazioni ai parlamenti nazionali degli Stati membri

- Tutti i documenti di consultazione redatti dalla Commissione (Libri verdi, Libri bianchi e comunicazioni) sono tempestivamente trasmessi ai Parlamenti nazionali degli Stati membri.

- Le proposte legislative della Commissione, quali definite dal Consiglio conformemente all'art. 151 del TCE, sono messe a disposizione dei Governi degli Stati membri in tempo utile perche' i Parlamenti nazionali, se necessario, le ricevano.

- Tra la data in cui la Commissione mette a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio, in tutte le lingue, una proposta e la data in cui tale proposta viene messa all'ordine del giorno del Consiglio ai fini di una decisione o dell'adozione di un atto o di una posizione comune intercorre un periodo di almeno sei settimane, salve le eccezioni dettate da motivi di urgenza riportati nell'atto o nella posizione comune.

 

II. Conferenza delle commissioni per gli affari europei

- La Conferenza delle commissioni per gli affari europei (COSAC), istituita a Parigi nel 1989, puo' sottoporre all'attenzione delle istituzioni i contributi che ritiene utili, in particolare a riguardo di progetti di testi giuridici che i rappresentanti dei Governi degli Stati membri decidano di comune accordo di trasmettere ad essa.

- La COSAC puo' esaminare qualunque proposta o iniziativa legislativa concernente la costituzione di uno spazio di liberta', sicurezza e giustizia che possa incidere sui diritti e sulle liberta' dei singoli. Parlamento europeo, Consiglio e Commissione sono informati di qualunque contributo fornito dalla COSAC a norma del presente paragrafo.

- La COSAC puo' trasmettere a Parlamento europeo, Consiglio e Commissione qualunque contributo sulle attivita' legislative dell'Unione, in particolare in relazione al principio di sussidiarieta', allo spazio di liberta', sicurezza e giustizia, ai diritti fondamentali.

- I contributi della COSAC non vincolano in alcun modo i Palamenti nazionali e lasciano impregiudicata la loro posizione.

 

(...)