(11/4/1997)

SCHEMA DI DECRETO FLUSSI PER L'ANNO 1997

 

Il Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, del Bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale

Sentiti il Cnel, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, la Conferenza Stato-regioni,

Visto l'articolo 2, commi 3,4 e 5 della legge 39/1990, l'articolo 4, comma 5 della stessa legge, e l'articolo 5, comma 1 della legge 943/1986;

Tenuto conto delle necessita' del mercato del lavoro in relazione a settori, quali la collaborazione familiare e i servizi di cura alla persona, e ad attivita' di carattere stagionale nel campo dell'agricoltura e del turismo, cronicamente scoperti nonostante gli elevati tassi di disoccupazione della manodopera nazionale;

Considerata la situazione di crisi che investe l'Albania e gli altri fattori che possono indurre, in un futuro immediato, flussi di profughi verso l'Italia;

Ritenuto che si debba dare compimento al processo di emersione dalle condizioni di irregolarita' della popolazione straniera in Italia, positivamente avviato con il decreto-legge 489/1995;

Considerato che e' all'esame del Parlamento il disegno di legge di riforma della normativa sull'immigrazione e che al fine di determinare norme efficaci per un positivo controllo dei flussi migratori e' indispensabile la valutazione di esperienze innovative a riguardo;

Decreta:

Art.1

1. Per l'anno 1997 e' autorizzata la prima iscrizione nelle liste di collocamento di lavoratori stranieri, in numero non inferiore a 80.000, ripartiti in base alle seguenti categorie:

a) cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi che consentono lo svolgimento di attivita' lavorativa, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 39/1990;

b) cittadini stranieri di cui all'articolo 2, comma 4, lettera c), che chiedono la conversione del permesso di soggiorno ad altro titolo o di documento equipollente in permesso di soggiorno per lavoro subordinato;

c) cittadini stranieri gia' presenti in Italia alla data del 19 Novembre 1995 che non hanno potuto procedere alla regolarizzazione della propria posizione in relazione al soggiorno ai sensi del decreto-legge 489/1995;

d) cittadini stranieri ancora residenti all'estero iscritti nelle liste di cui al comma 2.

Agli stranieri di cui alla lettera d) le competenti autorita' diplomatiche o consolari italiane rilasciano, su richiesta, il visto di ingresso per lavoro, a condizione che entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta ufficiale le iscrizioni relative alle categorie di cui alle lettere a), b) e c) ammontino ad una quota inferiore ad 80.000 unita'. In questo caso, le richieste di visto di ingresso sono accolte fino al raggiungimento di tale limite, nel rispetto della graduatoria di cui al comma 2. Ai cittadini stranieri che fanno ingresso in Italia e' rilasciato un permesso di soggiorno per lavoro subordinato della durata di due anni.

2. Le Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nei Paesi dai quali e' prevedibile un maggiore afflusso di cittadini stranieri predispongono, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 943/1986, liste per la raccolta delle domande di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, con graduatoria basata sulla anzianita' di iscrizione. I dati cosi' raccolti sono inviati, ogni quindici giorni, al Ministero degli affari esteri, che trascorsi i termini di cui al comma 1, dispone mensilmente il rilascio di visti di ingresso per lavoro, nel rispetto dei limiti indicati al comma 1, con ripartizione tra i diversi Paesi basata sul rispettivo numero di domande e sulla considerazione delle particolari situazioni che possono indurre rilevanti flussi migratori verso l'Italia.