(26/4/1997)

ORDINE DEL GIORNO

 

Il Senato della Repubblica

considerato il disposto dell'articolo 2, commi 3,4 e 5 della legge 39/1990, dell'articolo 4, comma 5 della stessa legge, e dell'articolo 5, comma 1 della legge 943/1986;

preso atto della necessita' di combattere la speculazione sull'ingresso clandestino di lavoratori stranieri dall'Albania e da altri Paesi offrendo alternative di ingresso legale per lavoro stagionale e stanziale nei settori per i quali e' gia' presente o prevedibile una richiesta di manodopera straniera;

considerati l'opportunita' di dare stabilita' alla presenza sul territorio nazionale di quei profughi accolti per ragioni umanitarie il cui rimpatrio sia reso impossibile dal perdurare delle cause che ne hanno indotto l'espatrio;

ritenuto che si debba dare compimento al processo di emersione dalle condizioni di irregolarita' dei lavoratori stranieri in Italia, positivamente avviato con il decreto-legge 489/1995;

 

IMPEGNA IL GOVERNO

a disporre, con decreti di cui all'articolo 2 della legge 39/1990, misure atte a consentire, per l'anno 1997,

a) la prima iscrizione nelle liste di collocamento e, ove necessario, il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato della durata di due anni, a cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi che consentono lo svolgimento di attivita' lavorativa; a cittadini stranieri che chiedono la conversione del permesso di soggiorno ad altro titolo o di documento equipollente in permesso di soggiorno per lavoro subordinato; a cittadini stranieri gia' presenti in Italia alla data del 19 Novembre 1995 che non hanno potuto procedere alla regolarizzazione della propria posizione in relazione al soggiorno ai sensi del decreto-legge 489/1995 e successive reiterazioni; a cittadini stranieri ancora residenti all'estero iscritti nelle liste di cui al successivo paragrafo.

b) l'istituzione, presso le Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nei Paesi dai quali e' prevedibile un maggiore afflusso di cittadini stranieri, di liste per la raccolta delle domande di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, con graduatoria basata sulla anzianita' di iscrizione.

c) il periodico invio dei nominativi raccolti in dette liste e della corrispondente graduatoria al Ministero degli affari esteri, ai fini del rilascio di visti di ingresso per lavoro, nel rispetto dei limiti complessivi indicati nei decreti suddetti e con ripartizione tra i diversi Paesi basata sul rispettivo numero di domande e sulla considerazione delle particolari situazioni che possono indurre rilevanti flussi migratori verso l'Italia.