EMENDAMENTI IRRINUNCIABILI RELATIVI AL DDL 2898 IMMIGRAZIONE

Art.5

Alla fine del comma 4 dell'articolo 5 sono aggiunti i seguenti periodi:

"Il permesso di soggiorno per motivi di studio e' rinnovato di norma fino al terzo anno oltre la durata legale del corso di studi, e puo' essere ulteriormente rinnovato per consentire allo studente di sostenere l'esame finale ovvero, dopo il conseguimento del titolo di studi, gli esami di abilitazione professionale o di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca o alle scuole di specializzazione. Ai fini del solo primo rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo puo' essere richiesta la dimostrazione di disponibilita' di un reddito non inferiore all'importo all'assegno sociale proveniente da fonti lecite."

Il comma 5 dell'articolo 5 e' sostituito dal seguente:

"5. Il permesso di soggiorno e' rifiutato quando mancano i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato. Il rinnovo del permesso di soggiorno e' rifiutato quando mancano i requisiti espressamente previsti dalla presente legge o, in mancanza, i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato. Il permesso di soggiorno e' revocato nei soli casi previsti espressamente dalla legge. Detti provvedimenti di rifiuto o di revoca non sono adottati quando siano motivati unicamente da irregolarita' amministrative sanabili o quando siano sopraggiunti nuovi elementi che consentano il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, anche per motivi diversi da quelli per i quali il permesso e' stato originariamente richiesto o rilasciato. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 7.".

Art.7

Al comma 3 dell'articolo 7, aggiungere dopo le parole "sentenza di condanna, anche non definitiva," le seguenti: "ad una pena non inferiore a un anno di reclusione per la quale non sia stata ordinata la sospensione condizionale,".

 

Art.9

Al comma 5 dell'articolo 9, sostituire il primo periodo con il seguente: "Sono istituiti, presso i valichi di frontiera aeroportuali nonche' presso gli altri principali valichi, individuati in base ai criteri definiti dal regolamento di attuazione della presente legge, centri di accoglienza al fine di fornire informazioni e assistenza, anche legale, agli stranieri che intendano presentare domanda di asilo o che devono essere respinti.".

 

Art.11

Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 11, dopole parole "esecuzione del provvedimento" aggiungere le seguenti: ", salvi i casi in cui lo straniero presenti ricorso contro il provvedimento di espulsione o dichiari di trovarsi in una delle condizioni di cui all'articolo 17, commi 1 e 2. In tali casi il questore adotta la misura di cui all'articolo 12."

(In alternativa:

Sopprimere la lettera b) del comma 4 e il comma 5 dell'articolo 11. Corrispondentemente, al comma 6 dello stesso articolo, sopprimere le parole "Quando l'espulsione e' disposta ai sensi del comma 2, lettera b),".)

Al comma 9 dell'articolo 11, dopo le parole "procedura civile", aggiungere le seguenti: ", e tenuto conto del grado di inserimento sociale, familiare o lavorativo raggiunto dallo straniero e del rischio che l'esecuzione del provvedimento metta in pericolo il godimento di diritti fondamentali dell'interessato o dei suoi familiari."

 

Art.15

Alla fine dell'articolo 15 aggiungere i seguenti commi:

"2. Il cittadino straniero presente sul territorio italiano gode del diritto di difesa in giudizio e, sulla base dei soli requisiti di reddito, del diritto di accesso al patrocinio a spese dello Stato. Si prescinde, a tal fine, dal possesso da parte del cittadino straniero di un valido permesso di soggiorno."

 

Art.49

Dopo l'articolo 49 aggiungere il seguente:

"Art. 50

(Regolarizzazione degli stranieri presenti sul territorio dello Stato)

1. I cittadini stranieri presenti a qualunque titolo sul territorio dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge devono, entro centoventi giorni dalla medesima data, regolarizzare la loro posizione relativa al soggiorno presso gli appositi uffici delle questure o dei commissariati di pubblica sicurezza territorialmente competenti.

2. A tal fine, gli interessati sono tenuti a presentarsi agli appositi uffici delle questure o dei commissariati di pubblica sicurezza territorialmente competenti, muniti di passaporto o di documento equipollente o di attestato di cittadinanza rilasciato dal console dello Stato di appartenenza o, in mancanza, di dichiarazione resa al comune di dimora abituale dall'interessato e dalla contestuale attestazione dell'identita' personale dello straniero resa da due persone incensurate di cittadinanza italiana o regolarmente soggiornanti in Italia.

3. Salvo che si tratti di persona pericolosa per la sicurezza dello Stato, allo straniero che chiede di regolarizzare la propria posizione e' rilasciato, su richiesta, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo o per studio, anche in mancanza dei requisiti previsti dalla legge, o un permesso per motivi familiari, quando sussistano i requisiti relativi ai vincoli familiari, ovvero un permesso ad altro titolo per il quale l'interessato sia in possesso degli specifici requisiti previsti dalla presente legge.

4. I cittadini stranieri che chiedono di regolarizzare la propria posizione non sono punibili per le pregresse violazioni delle disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri. Sono annullati i provvedimenti amministrativi e giurisdizionali assunti a loro carico a seguito di dette violazioni."