(Sergio Briguglio 13/12/1997)

Mentre vengono scritte queste note il disegno di legge (ddl) sull'immigrazione e' all'esame della Commissione affari costituzionali del Senato. Il ddl, cosi' come approvato dalla Camera, segna un deciso progresso rispetto alla normativa vigente riguardo ai meccanismi di ingresso in Italia (per lavoro, per studio, per motivi familiari), alle condizioni di inserimento degli stranieri, alle misure per la tutela delle fasce deboli. Merita invece critiche molto dure in relazione alle disposizioni su rilascio, rinnovo e revoca dei permessi di soggiorno, respingimenti alla frontiera ed espulsioni. Proviamo ad esaminarne gli aspetti principali.

Rispetto agli ingressi per lavoro subordinato e' previsto che, accanto a quelli motivati dalla chiamata di un datore di lavoro, siano consentiti anche quelli sostenuti da uno sponsor (un garante, cioe', del sostentamento del lavoratore nella fase precaria di ricerca dell'occupazione); qualora poi - ed e' l'aspetto piu' innovativo - non siano raggiunti con tali ingressi i limiti fissati dalla programmazione governativa, e' consentito anche l'ingresso dei lavoratori iscritti in liste di prenotazione da tenersi nei consolati italiani: viene cioe' portato alla luce del sole il meccanismo - l'unico veramente efficace per l'inserimento nel mercato del lavoro - della ricerca di lavoro sul posto. Purche', poi, lo straniero dimostri di sapersi autonomamente mantenere o di poter fuire di una sponsorizzazione, e' permesso anche l'ingresso per svolgimento di attivita' di lavoro autonomo, finalmente sottratto alla condizione di reciprocita' con il paese di appartenenza dell'interessato, che finora l'aveva precluso alla maggioranza degli immigrati.

Riguardo al ricongiungimento familiare, risulta ampliato il novero dei congiunti ammissibili in Italia e, quando siano presenti figli minori, sono riconosciute anche le unioni di fatto; e' consentita la coesione familiare sul posto (senza bisogno, quindi, di un preventivo ritorno in patria del familiare). La posizione dei minori e' tutelata come interesse primario, anche in deroga alle altre disposizioni della legge, tanto in relazione al ricongiungimento familiare, quanto, ad esempio, in relazione al diritto all'istruzione.

Anche la condizione degli studenti universitari riceve adeguata considerazione. E' previsto che possano fruire delle provvidenze per il diritto allo studio, anche in assenza di reciprocita', e che possano essere erogate borse di studio anche a partire da anni di corso successivi al primo; si evita cosi', sottraendo la materia al controllo delle autorita' dei paesi di appartenenza, che da tale beneficio siano esclusi, di fatto, quanti siano invisi a tali autorita'. E' previsto altresi' che quanti conseguono la laurea in Italia possano accedere all'iscrizione agli albi professionali, in deroga alle norme che impongono il possesso della cittadinanza, seppure nei limiti fissati da una programmazione annuale.

Un giudizio assolutamente positivo meritano infine le norme che equiparano stranieri e italiani ai fini dell'assistenza sanitaria, estendendone le prestazioni anche agli stranieri irregolarmente soggiornanti, e dell'assistenza sociale.

Quanto invece alle disposizioni relative al rilascio e al mantenimento del permesso di soggiorno, allo straniero viene negata la facolta' di soggiornare in Italia (rifiutando, non rinnovando o revocando il permesso) quando non sia in possesso dei requisiti previsti per il soggiorno in altro paese contraente l'Accordo di Schengen, ovvero - salvo casi particolari - quando non sia in grado di dimostrare la disponibilita' di mezzi di sostentamento adeguati. Il primo criterio e' legato a una lettura scorretta del dettato della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, che prescrive quella condizione solo per i soggiorni di tipo "turistico", e non per i soggiorni di lunga durata, per i quali e' lasciata piena liberta' di gestione ai singoli Stati contraenti. Il secondo e' in linea con una concezione dell'immigrato come fonte di pericolo, non in quanto straniero - si badi -, ma in quanto povero. La definizione dei requisiti precisi per il rilascio e il rinnovo del permesso resta poi in molti casi demandata al regolamento di attuazione e sottratta ad un adeguato controllo da parte del Parlamento. Di rilievo potrebbe essere l'istituzione della carta di soggiorno (un permesso di durata illimitata), che pero' risulta revocabile anche in seguito a condanne non definitive di entita' trascurabile.

Per quanto riguarda i provvedimenti in materia di immigrazione irregolare, la disciplina del respingimento alla frontiera non subisce modifiche significative rispetto alla normativa attuale. Il respingimento resta cosi' - pericolosamente - un provvedimento immediato e nei fatti non ricorribile, con il rischio concreto che siano respinte anche persone aventi diritto all'asilo o, comunque, bisognose di protezione. La previsione esplicita di una assistenza degli stranieri respinti da parte di centri alla frontiera, affidati alle organizzazioni per la tutela dei diritti umani permetterebbe di porre riparo ad eventuali errori di valutazione della polizia di frontiera.

La disciplina delle espulsioni, invece, risulta profondamente alterata. In particolare, e' stabilito che lo straniero cui sia stato intimato di lasciare l'Italia possa essere trattenuto, in attesa che l'allontanamento abbia effettivamente luogo, e per un massimo di trenta giorni, in appositi centri di custodia. L'obiettivo di una misura del genere, la cui applicazione, nei casi concreti, destera' non poche perplessita' e, comunque, risultera' gravosissima per la pubblica amministrazione, e' quello di non lasciare che le espulsioni restino di fatto ineseguite. La sua efficacia appare dubbia, giacche' il principale impedimento fino ad oggi incontrato nell'esecuzione delle espulsioni consiste nell'occultamento, da parte del cittadino straniero, dei documenti di identita', a fronte del quale l'individuazione del paese di destinazione diventa impossibile. In tali casi il ddl prevede, formalmente, che l'espulsione possa essere eseguita con accompagnamento immediato alla frontiera, ma evidentemente, qualunque fosse il paese di destinazione scelto, questo sarebbe legittimato, non riconoscendo gli espulsi come suoi cittadini, a rinviarli in Italia.

L'accompagnamento immediato alla frontiera, con possibilita' di presentare ricorso solo dall'estero, puo' colpire pero' anche lo straniero in regola con le norme sul soggiorno, che sia espulso per motivi di prevenzione (sulla base, cioe', di un semplice sospetto, e senza che un magistrato sia chiamato a convalidare il provvedimento). Resta cosi' inaccettabilmente aperto un canale di espulsione sbrigativa che non fa onore al legislatore. Il rispetto della tradizione di civilta' giuridica del nostro paese richiederebbe il riconoscimento del diritto, per qualunque straniero sottoposto ad espulsione, di fare esaminare il poprio ricorso prima che l'allontanamento abbia avuto luogo, e la possibilita' di far valere, tra gli elementi ostativi all'espulsione, le condizioni di effettivo inserimento sociale dell'interessato.

E' da augurarsi - benche' appaia improbabile - che il Senato provveda a modificare su questi punti il disegno di legge, ma e' senza dubbio da esigere che, anche in considerazione del maggior rigore intodotto dalle nuove disposizioni, si proceda ad una sanatoria di tutte le situazioni di irregolarita' attualmente presenti in Italia.