(1/2/1997)
PROPOSTA DI LEGGE
DISPOSIZIONI RELATIVE AI
CITTADINI STRANIERI NON COMUNITARI
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TITOLO I
NORME DI CARATTERE GENERALE SUI
VISTI DI INGRESSO, SUI
PERMESSI DI SOGGIORNO E
SULL'ISCRIZIONE ANAGRAFICA
Art. 1
Visti di ingresso.
1. Il regolamento di attuazione
della legge stabilisce le modalita' di presentazione della richiesta di visto
di ingresso e, per ciascun tipo di visto, i termini per il rilascio o il
diniego del visto.
2. Contestualmente al rilascio del
visto di ingresso l'autorit consolare comunica al cittadino straniero, in
lingua a lui comprensibile, le informazioni sui principali diritti e doveri
relativi all'ingresso e al soggiorno in Italia.
3. Il diniego del visto adottato
con provvedimento scritto e motivato, e comunicato all'interessato con una
traduzione scritta in lingua a lui comprensibile. Il provvedimento deve
riportare le modalit di impugnazione, secondo quanto previsto dal regolamento
di attuazione della presente legge.
Art. 2
Reingresso nel territorio dello
Stato.
1. Ai fini del reingresso nel
territorio dello Stato, non e' richiesto il visto di ingresso per lo straniero
in possesso di permesso o di carta di soggiorno in corso di validita' ovvero di
qualsiasi altro documento valido per il soggiorno, quale, ad esempio, la
ricevuta attestante la richiesta di rilascio o rinnovo del permesso o la
pendenza di un ricorso.
2. Il regolamento di attuazione
della legge puo' prevedere altri casi in cui lo straniero sia esonerato
dall'obbligo di munirsi di visto in occasione del reingresso nel territorio
dello stato, e indicare l'eventuale documentazione sostitutiva richiesta.
Art. 3
Permessi di soggiorno.
1. Il permesso di soggiorno deve
essere richiesto entro otto giorni dal regolare ingresso nel territorio dello
Stato alla Questura del luogo di dimora.
2. La richiesta di rinnovo o di
proroga del permesso di soggiorno ovvero di rilascio o di rinnovo della carta
di soggiorno deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di scadenza
del permesso o della carta.
3. Il regolamento di attuazione
della legge stabilisce i termini per il rilascio o il rinnovo del permesso o
della carta di soggiorno.
4. Dell'avvenuta richiesta di
rilascio o rinnovo e' rilasciata ricevuta allo straniero. Lo straniero in possesso
di detta ricevuta e' autorizzato a soggiornare nel territorio dello Stato e
conserva i diritti conseguenti alla eventuale titolarita' del permesso in
scadenza.
5. In caso di diniego di rilascio o
di rinnovo del permesso o della carta di soggiorno dovuto al mancato
soddisfacimento delle condizioni previste in relazione al titolo del permesso
richiesto, lo straniero ha facolta' di presentare una seconda domanda per
ottenere un permesso diverso da quello rifiutato.
6. Salvi i casi in cui la legge lo impedisca
espressamente, il permesso di soggiorno puo' essere convertito in qualunque
altro permesso per il quale il titolare possegga i requisiti previsti.
7. Il permesso di soggiorno puo'
essere revocato solo nei casi previsti espressamente dalla legge.
8. Il diniego di rilascio o di
rinnovo o di conversione e la
revoca o l'annullamento del permesso o della carta di soggiorno sono disposti
con provvedimento scritto e motivato dal Questore del luogo di dimora, e devono
essere notificati o comunicati all'interessato.
9. Detti provvedimenti devono
riportare le modalit di impugnazione, secondo quanto previsto dal regolamento
di attuazione della presente legge e
devono essere accompagnati da traduzione in lingua comprensibile
all'interessato.
10. Contro detti provvedimenti puo'
essere presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale del luogo di
dimora. La presentazione del ricorso sospende il provvedimento fino alla
decisione definitiva sul ricorso. Allo straniero privo di altro permesso di
soggiorno e' rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di giustizia. Il
titolare di detto permesso puo' iscriversi a corsi di studio o di formazione,
iscriversi nelle liste di collocamento e svolgere attivita' di lavoro
subordinato o autonomo.
11. Lo straniero non iscritto
all'anagrafe e' tenuto a comunicare alla questura, entro il termine di trenta
giorni, ogni variazione di domicilio.
Art. 4
Permesso di soggiorno
straordinario.
1. Il Ministro dell'interno puo'
disporre il rilascio di un permesso straordinario, eventualmente prorogabile o
convertibile in altro permesso per il quale sussistano i requisiti, allo
straniero privo dei requisiti per il rilascio di un permesso ad altro titolo,
nei casi in cui cio' sia richiesto dalla specifica condizione dell'interessato
o da particolari situazioni di emergenza, ovvero in presenza di pressanti
motivi umanitari.[1]
2. Il permesso straordinario da' al
titolare facolta' di iscrizione nelle liste di collocamento, svolgimento di
attivita' di lavoro autonomo e iscrizione a corsi di studio e di formazione.
Art. 5
Iscrizione anagrafica.
1. Gli stranieri in possesso di carta di soggiorno o di
permesso di soggiorno in corso di validit di durata superiore a tre mesi hanno
diritto all'iscrizione anagrafica nelle liste della popolazione residente
presso il Comune in cui hanno la propria dimora abituale.
2. La dimora dello straniero si considera abituale anche
qualora si tratti di alloggio presso un albergo o un centro o una struttura di
accoglienza, pubblico o privato.
3. Il regolamento di attuazione della legge definisce la
documentazione occorrente per la domanda di iscrizione o variazione anagrafica
dello straniero e disciplina le modalita' di accertamento della abitualit
della dimora dello straniero.
TITOLO II
LAVORO SUBORDINATO E AUTONOMO
Art. 6
Programmazione dei flussi di
ingresso per lavoro subordinato.
1. Il Governo programma annualmente[2] i flussi di ingresso nel territorio
dello Stato per lavoro subordinato sulla base delle previsioni relative al
fabbisogno di manodopera nel mercato del lavoro italiano e delle esigenze
derivanti da accordi internazionali o da specifiche condizioni in cui si
trovino i Paesi da cui originano i principali movimenti migratori.
2. Il decreto di programmazione
indica, sulla base del prevedibile fabbisogno di manodopera, il numero dei
visti di ingresso rilasciabili nell'anno solare successivo a lavoratori
stranieri con l'eventuale specificazione dei settori lavorativi o delle qualifiche
professionali per cui si rendano necessari gli ingressi, e puo' prevedere
contingentamenti temporali o regionali dei flussi.[3] Allo scopo di assicurare la
corretta destinazione dei flussi in ingresso il decreto puo' stabilire forme di
assistenza all'immigrato che fa ingresso nel territorio dello Stato limitate
alla Regione di destinazione.
3. Ogni tre anni, il Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro formula una valutazione dell'andamento dei
flussi e propone al Governo e alle Camere le correzioni da apportare alla
programmazione o al quadro normativo; il Ministro dell'interno, di concerto con
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, verifica se sussistano
condizioni tali da richiedere il rilascio di permessi di soggiorno straordinari[4], anche allo scopo di garantire il
corretto andamento del mercato del lavoro, e adotta le misure necessarie.
Art. 7
Censimento dell'offerta di lavoro
subordinato.
1. Il censimento dell'offerta di
lavoro subordinato e' basato su liste di prenotazione da tenersi, nei modi
stabiliti dal regolamento di attuazione della legge, nelle Rappresentanze
diplomatiche e consolari italiane all'estero o, in mancanza, in altre sedi
idonee.
2. L'iscrizione nelle liste di
prenotazione puo' essere relativa a piu' settori o qualifiche professionali per
uno stesso lavoratore e deve essere confermata di anno in anno. Eventuali
variazioni dei dati non interrompono l'anzianita' di iscrizione.
3. Il regolamento di attuazione
della legge stabilisce modi e tempi per la raccolta dei dati relativi alle
iscrizioni nelle liste di prenotazione in ciascun Paese e per la definizione di
liste complessive che includano i dati provenienti dai diversi Paesi.
4. La graduatoria delle liste complessive di prenotazione e'
basata sull'anzianita' di iscrizione e, in via subordinata, su altri criteri
eventualmente indicati nel decreto di programmazione.[5]
Art. 8
Ingresso per lavoro subordinato.
1. Agli iscritti nelle liste
complessive di prenotazione e' rilasciato, su richiesta, il visto di ingresso
per lavoro subordinato, fino a completamento delle quote, eventualmente
relative a determinati settori lavorativi o qualifiche professionali, indicate
nel decreto di programmazione, ed in base all'eventuale contingentamento
temporale ivi previsto.[6]
2. Gli iscritti nelle liste di
prenotazione che non rientrano nelle quote ammesse e gli stranieri non iscritti
nelle liste possono ottenere il visto di ingresso per lavoro subordinato solo a
fronte di una chiamata nominativa in relazione alla quale sia stata concessa
autorizzazione al lavoro.
Art. 9
Ingresso per lavoro autonomo.
1. L'ingresso nel territorio dello
Stato per lavoro autonomo e' autorizzato per lo svolgimento di qualsiasi
attivita' non occasionale di lavoro autonomo non espressamente preclusa dalla
legge allo straniero richiedente.
2. Ai fini del rilascio del visto di
ingresso per lavoro autonomo e' necessaria la dimostrazione di disponibilita'
di mezzi di sostentamento adeguati, o di corrispondente garanzia da parte di
ente o privato presente nel territorio dello Stato, nonche' la dimostrazione
della capacita' di svolgere l'attivita' non occasionale di lavoro autonomo
indicata. Il regolamento di attuazione della legge stabilisce le modalita' di
accertamento della sussistenza di detti requisiti.[7]
Art. 10
Permesso di soggiorno per lavoro.
1. Allo straniero che ha fatto
ingresso in Italia con visto di ingresso per lavoro subordinato o lavoro
autonomo il Questore del luogo di dimora rilascia, su richiesta, un permesso di
soggiorno per lavoro della durata di due anni.
2. Il titolare del permesso di
soggiorno per lavoro ha facolta' di
a) iscriversi nelle liste di
collocamento;
b) stipulare qualunque contratto di
lavoro;
c) svolgere attivita' di lavoro
autonomo;
d) costituire qualsiasi tipo di
societ cooperativa o esserne socio;
e) iscriversi a corsi di studio o di
formazione.
3. L'iscrizione nelle liste di
collocamento ha validita' illimitata, condizionata al permanere della
regolarita' del soggiorno. Rimane valida, in particolare, in fase di scadenza
del permesso di soggiorno, nel periodo utile per la richiesta di rinnovo o di
conversione del permesso ed eventualmente in pendenza di ricorso amministrativo
contro i relativi dinieghi.
4. La stipula del contratto di
lavoro a tempo indeterminato e' subordinata a preventivo accertamento di
indisponibilita' di lavoratori nei casi in cui l'ingresso del lavoratore sia
stato autorizzato in relazione ad un determinato settore lavorativo o qualifica
professionale e il contratto di lavoro riguardi una diverso settore o una
diversa qualifica, e salvo che dall'ingresso siano trascorsi sei mesi.[8]
5. Il permesso di soggiorno per
lavoro e' rinnovato con durata di quattro anni se il titolare dimostra, con la
documentazione prevista dal regolamento di attuazione della presente legge,
inclusa ove necessario l'autocertificazione, di soddisfare entrambe le seguenti
condizioni:
a) disporre di un reddito da fonti
lecite non inferiore all'importo dell'assegno sociale;
b) avere un rapporto di lavoro in
corso, ovvero aver completato tutti gli adempimenti amministrativi relativi
all'attivita' non occasionale di lavoro autonomo svolta.
Il permesso e' rinnovato con durata
di due anni se il titolare dimostra di soddisfare una sola delle suddette
condizioni ovvero quando lo svolgimento dell'attivita' lavorativa sia stato
impedito da malattia, infortunio o gravidanza.
6. Il lavoratore straniero ed i suoi
familiari godono della parita' di trattamento e di piena uguaglianza di diritti
rispetto ai lavoratori italiani.
Art. 11
Svolgimento di attivita'
lavorativa da parte di titolari di altri permessi.
1. Salve le limitazioni
espressamente previste dalla presente legge, sono consentiti, con le stesse
modalita' e con gli stessi diritti previsti nel caso di titolari di permesso di
soggiorno per lavoro, l'iscrizione nelle liste di collocamento, l'instaurazione
di rapporti di lavoro subordinato e lo svolgimento di attivita' di lavoro
autonomo ai titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore a sei
mesi[9] o di permesso di soggiorno
rilasciato in attesa di adempimenti amministrativi[10], nonche' ai titolari di altri
permessi di soggiorno nei casi particolari previsti dal regolamento di
attuazione della presente legge[11].
2. Salve le limitazioni
espressamente previste dalla presente legge[12] puo' essere convertito in permesso
per lavoro il permesso di soggiorno dello straniero che soddisfi almeno una
delle seguenti condizioni:
a) avere in corso un rapporto di
lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a un
anno;[13]
b) possedere i requisiti per il
rilascio del visto di ingresso per lavoro autonomo;[14]
c) svolgere regolarmente attivita'
non occasionale di lavoro autonomo;[15]
d) rientrare in una delle categorie
per le quali la legge consente la conversione del permesso in permesso per
lavoro in assenza dei requisiti.[16]
Art. 12
Accertamento di indisponibilita'
di lavoratori.
1. L'accertamento di
indisponibilita' di lavoratori deve tutelare il diritto al lavoro del cittadino
italiano in conformita' con l'articolo 4 della Costituzione e la parita' tra
lavoratori stranieri e italiani in conformita' con le norme dei trattati
internazionali.
2. L'accertamento di
indisponibilita' e' effettuato secondo i modi stabiliti dal regolamento di
attuazione della legge. L'indisponibilta' si considera accertata quando sia
trascorso un tempo prestabilito senza che la domanda di lavoro, opportunamente
segnalata, abbia trovato corrispondente offerta di un lavoratore italiano o
comunitario, ovvero straniero iscritto nelle liste di collocamento, avente la
richiesta qualifica professionale.
Art. 13
Contributi previdenziali.
1. Il Governo della Repubblica
conclude accordi con gli Stati di appartenenza degli stranieri immigrati in
Italia al fine di tutelarne i diritti di previdenza e di sicurezza sociale.
2. I contributi versati per
l'assicurazione per la vecchiaia, l'invalidita' e i superstiti sono trasferiti,
in caso di rientro in patria del lavoratore e su sua richiesta, all'ente
previdenziale del paese di provenienza, nei casi in cui la materia sia regolata
da accordi bilaterali.
3. In assenza di tali accordi detti
contributi, possono essere, a scelta dell'interessato, mantenuti in Italia o
liquidati, con possibilita' di ricostruzione della posizione contributiva in
caso di successivo ingresso.
Art. 14
Lavoro stagionale.
1. Nel decreto di programmazione dei
flussi di ingresso per lavoro subordinato e' specificato anche il fabbisogno di
manodopera in relazione ad attivita' lavorative aventi carattere stagionale. Ai
lavoratori che fanno ingresso in Italia in corrispondenza alle attivita' cosi'
individuate e' rilasciato un permesso di soggiorno per lavoro stagionale della
durata di sei mesi.
2. Il titolare di permesso per
lavoro stagionale puo' iscriversi nelle liste di collocamento e puo' stipulare
qualunque rapporto di lavoro. Puo' altresi' svolgere attivita' di lavoro
autonomo.
3. Il permesso di soggiorno per
lavoro stagionale puo' essere prorogato, anche piu' volte, in presenza di
rapporto di lavoro a tempo determinato. In caso di rapporto di lavoro di durata
non inferiore a un anno o a tempo indeterminato, ovvero di svolgimento di
attivita' non occasionale di lavoro autonomo, il permesso di soggiorno per
lavoro stagionale e' convertito, su richiesta, in permesso per lavoro.
4. Il lavoratore stagionale che
lasci regolarmente il territorio nazionale e comunichi all'Ufficio provinciale
del lavoro le informazioni relative all'attivita' lavorativa svolta stabilite
dal regolamento di attuazione della legge ha diritto di reingresso in Italia,
da far valere, con le modalita' definite dal regolamento di attuazione della
legge, non prima che siano trascorsi sei mesi dall'uscita dal territorio dello
Stato.[17]
Art. 15
Limiti di applicazione della
condizione di reciprocita' riguardo alle attivita' lavorative.
1. Non e' soggetto a condizione di
reciprocita' l'esercizio di attivit artigianali o commerciali, ne'
l'iscrizione nei relativi Registri, da parte dello straniero titolare di
permesso di soggiorno che abiliti allo svolgimento di attivita' di lavoro autonomo.
2. Non e' soggetta a condizione di
reciprocita' la facolta' dello straniero titolare di permesso di soggiorno che
abiliti all'iscrizione nelle liste di collocamento di costituire societ
cooperative e di essere socio di qualsiasi tipo di societ cooperativa.
3. Non e' soggetto a condizione di
reciprocita' l'acquisto di beni immobili da parte dello straniero regolarmente
soggiornante finalizzato allo svolgimento dell'attivita' lavorativa
dell'acquirente.
4. Non sono soggetti alla condizione
di reciprocita' ne' di possesso della cittadinanza italiana lo svolgimento di
attivita' professionali e l'iscrizione nei relativi albi da parte degli
stranieri in possesso di laurea o diploma conseguiti in Italia, ovvero
conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia, e di abilitazione professionale
conseguita in Italia.
TITOLO III
INGRESSO E SOGGIORNO PER STUDIO.
DIRITTO ALLO STUDIO.
Art. 16
Visto d'ingresso e permesso di
soggiorno per studio.
1. Il visto di ingresso per studio e' rilasciabile a chi
dimostri
a) di essere preiscritto o iscritto a
corsi di studio ovvero di dover sostenere esami di abilitazione;
b) di disporre di mezzi di
sostentamento adeguati in relazione ad un soggiorno della durata di un anno,
sufficienti anche per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale[18], o, in alternativa, di garanzia di
copertura economica da parte di ente o di privato.
2. Il regolamento di attuazione della legge stabilisce le
modalita' di preiscrizione e iscrizione ai diversi corsi di studio e di
richiesta e rilascio del visto.
3. Il permesso di soggiorno per studio e' rilasciabile a chi
entri con visto corrispondente o a chi chieda la conversione di altro permesso
avendo intrapreso un corso di studi[19].
4. Il permesso di soggiorno per studio ha durata di un anno
ed e' rinnovabile, sulla base di requisiti di profitto stabiliti dal
regolamento di attuazione della legge.
5. In caso di studi universitari, il permesso e' rinnovabile
di norma fino al terzo anno oltre la durata legale del corso di studi. E'
rinnovato oltre tali limiti su richiesta del Consiglio di facolta' ovvero per
consentire allo studente di sostenere l'esame finale.
6. In ogni caso, si deroga dai limiti stabiliti per il
rinnovo qualora gravi ragioni di salute abbiano impedito allo studente il
regolare svolgimento degli studi.
7. Successivamente al conseguimento del titolo di studi il
permesso e' ulteriormente rinnovabile per un anno ovvero, quando si tratti di
titolo universitario, per due anni. Puo' essere ulteriormente rinnovato per
consentire allo straniero di sostenere l'eventuale esame di Stato, nonch
l'esame di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca o alle scuole di
specializzazione.[20]
8. Al titolare di permesso di soggiorno per studio e'
consentita l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di
attivita' di lavoro subordinato e di lavoro autonomo.
9. Il permesso di soggiorno per studio puo' essere
convertito in qualunque permesso per il quale il titolare possegga i requisiti.
Successivamente al conseguimento del titolo di studio di scuola superiore o
universitario, il permesso pu essere convertito, su richiesta, in un permesso
di soggiorno per lavoro, anche in mancanza dei relativi requisiti.[21]
10. Non e' consentita la conversione del permesso di
soggiorno qualora lo straniero sia titolare di borsa di studio dello Stato
condizionata al rientro in patria, salvo che lo straniero rinunci alla borsa
entro i termini stabiliti dal regolamento di attuazione della legge o
restituisca l'importo della borsa ricevuto, nella misura determinata dallo
stesso regolamento.
Art. 17
Scuola dell'obbligo.
1. Lo straniero minore ha diritto
all'istruzione obbligatoria. Si prescinde dal possesso, da parte
dell'interessato o dei genitori, di un valido permesso di soggiorno.
Art. 18
Scuola secondaria.
1. Lo straniero titolare di un permesso per studio o di
altro permesso di durata non inferiore a un anno ha diritto all'iscrizione alla
scuola secondaria, condizionato, in caso di provenienza dall'estero,
all'accertamento della preparazione secondo le disposizioni stabilite dal
regolamento di attuazione della legge.
2. Il riconoscimento dei titoli di studio stranieri ottenuti
presso scuole secondarie superiori effettuato secondo le disposizioni del
regolamento di attuazione della presente legge.
Art. 19
Studi universitari.
1. La Repubblica Italiana si adopera per la promozione del
diritto internazionale allo studio, tenendo conto degli orientamenti comunitari
in materia, in particolare riguardo all'inserimento di una quota di studenti
universitari stranieri compresa tra il cinque e il dieci per cento del totale
degli iscritti negli atenei italiani.
2. Lo straniero titolare di un permesso per studio o di
altro permesso di durata non inferiore a un anno, ha diritto all'iscrizione a
corsi universitari purche' sia in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) diploma di scuola secondaria
conseguito in Italia, ovvero conseguito all'estero e riconosciuto in Italia;
b) titolo di studio che nel paese di
provenienza consenta l'iscrizione a corsi universitari, e superamento di un
esame di lingua italiana effettuato dall'Universita' in cui lo straniero
intende iscriversi.
3. Il riconoscimento dei titoli
accademici ottenuti presso Universit e istituzioni di istruzione superiore
straniere effettuato, secondo le disposizioni del regolamento di attuazione
della legge.
4. Lo straniero in possesso di laurea o diploma conseguiti
in Italia, ovvero conseguiti all'estero, e riconosciuti in Italia e' ammesso a
sostenere gli esami di abilitazione professionale a parita' di condizioni con
il cittadino italiano, anche in mancanza di reciprocita' con il Paese di
appartenenza.
5. L'ammissione alle Scuole di specializzazione degli
stranieri in possesso di laurea conseguita in Italia, ovvero conseguita
all'estero e riconosciuta in Italia o dichiarata equipollente al titolo
richiesto ha luogo alle stesse condizioni previste per i laureati italiani.
6. Gli studenti stranieri possono essere ammessi ai corsi di
dottorato di ricerca alle condizioni previste dall'articolo 71 del DPR
382/1980. Ai fini dell'ammissione al corso di dottorato di ricerca,
l'equipollenza del titolo universitario straniero dichiarata dal collegio dei
docenti del dottorato.
7. Gli studenti universitari, gli specializzandi e i
dottorandi stranieri regolarmente soggiornanti hanno accesso ai servizi e alle
provvidenze previsti dalle leggi dello Stato e della Regione a parita' di
condizioni con gli studenti italiani, anche in mancanza di reciprocita' con i
Paesi di appartenenza.
8. Qualora i dottorandi e gli
specializzandi siano in possesso di laurea conseguita in Italia, ovvero
conseguita all'estero e riconosciuta in Italia, pu essere concessa loro la
borsa di studio alle medesime condizioni previste per i cittadini italiani,
anche in mancanza di reciprocita' con i Paesi di appartenenza.
9. Il Ministero degli affari esteri, di concerto con il
Ministero dell'universit e della ricerca scientifica puo' assegnare, sulla
base di requisiti di merito stabiliti dal regolamento di attuazione della
legge, borse di studio annuali rinnovabili agli studenti universitari
regolarmente soggiornanti, nonch a cittadini stranieri iscritti a corsi di
perfezionamento o di specializzazione o di dottorato di ricerca ovvero
impegnati in ricerche di carattere scientifico. Dette borse possono essere
assegnate anche a partire da anni di corso successivi al primo.
10. Sono istituite borse di studio particolari per gli
studenti universitari, gli specializzandi e i dottorandi provenienti da Paesi
in via di sviluppo che si impegnino a rientrare nel paese di origine entro un
anno dal termine degli studi.
TITOLO IV
INGRESSO E SOGGIORNO PER MOTIVI
FAMILIARI
Art. 20
Diritto all'unita' familiare.
1. La Repubblica riconosce e garantisce agli stranieri
titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata superiore a
sei mesi il diritto di mantenere o di riacquistare l'unita' familiare, alle
condizioni e con le modalita' stabilite dalla legge.
2. In tutti i procedimenti amministrativi finalizzati a dare
attuazione al diritto all'unita' familiare e riguardanti, anche indirettamente,
un minore, deve essere preso in considerazione con carattere di priorita' il
superiore interesse di questo, conformemente con quanto previsto dall'articolo
3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20/11/1989.
3. Anche in deroga alle disposizioni della legge, l'ingresso
o il soggiorno dello straniero puo' essere autorizzato quando questo sia
necessario per tutelare il preminente interesse del minore a mantenere o a
riacquistare le proprie relazioni familiari. A tal fine competente a decidere
e' il Tribunale per i minorenni, che deve tener conto in particolare dell'eta'
del minore, delle sue esigenze educative e delle sue condizioni di salute.
Art. 21
Ricongiungimento familiare.
1. Il ricongiungimento familiare puo' essere richiesto alla
Questura del luogo di dimora da
a) cittadini italiani o comunitari;
b) cittadini stranieri titolari di
carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata superiore a sei mesi.
2. Il ricongiungimento puo' essere richiesto per i seguenti
familiari:
a) coniuge non separato;
b) figli minori non coniugati;
c) genitori a carico;
d) figli minori non coniugati, a
carico del coniuge di cui si chiede il ricongiungimento, a condizione che
l'altro genitore del minore, se esistente, abbia dato il proprio consenso o sia
stato privato della potest;
e) familiari a carico inabili al
lavoro.
3. Ai fini del ricongiungimento
a) si considerano minori i figli di
eta' inferiore a diciotto anni;
b) i minori adottati o affidati o
sottoposti a tutela sono equiparati ai figli;
c) l'altro genitore naturale del
figlio del richiedente e' equiparato al coniuge;
d) i figli minori legalmente
separati sono equiparati ai figli minori non coniugati.
4. I cittadini italiani o comunitari
e i rifugiati possono richiedere il ricongiungimento anche per altri figli di
eta' inferiore a 21 anni e altri familiari a carico.
5. Salvo che si tratti di rifugiato, lo straniero non
comunitario che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilita'
di alloggio ad uso di abitazione non impropria, reddito da fonti lecite non
inferiore al doppio dell'importo dell'assegno sociale, ovvero esibire impegno
da parte di privato o di ente nel territorio dello Stato relativo al
sostentamento dei familiari per i quali e' richiesto il ricongiungimento.
6. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto
anche del reddito dei familiari gia' presenti o con i quali lo straniero
intende attuare il ricongiungimento, nonche' della loro eventuale capacita' di
reddito, valutata sulla base della disponibilita' di un'offerta di assunzione
in Italia.
7. Ai fini della dimostrazione di disponibilita'
dell'alloggio, qualora non possa dimostrare la titolarita' di propriet,
locazione, uso o usufrutto dell'alloggio, lo straniero puo' chiedere alla
competente autorita' municipale attestazione comprovante la legittima
utilizzazione dell'alloggio. L'autorita' municipale, effettuata la relativa
verifica, rilascia l'attestazione richiesta.
8. Il regolamento di attuazione della legge stabilisce le
modalita' di dimostrazione della sussistenza dei vincoli familiari richiesti
per il ricongiungimento e, in particolare, la possibilita' di dichiarazione
sostitutiva nei casi in cui la documentazione non sia prevista, o comunque non
sia ottenibile, nel Paese di appartenenza dello straniero.
9. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta senza che il
nulla-osta al ricongiungimento sia stato negato, esso si intende concesso.
10. Salvo che vi si oppongano pressanti ragioni di carattere
umanitario, il Questore rifiuta il nulla-osta al ricongiungimento nei casi in
cui il familiare risulti non ammissibile nel territorio dello Stato, in quanto
persona pericolosa per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato ovvero
per la sicurezza di uno degli Stati Membri dell'Unione Europea.
11. Contro il diniego del nulla-osta lo straniero puo'
presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale. Il tribunale decide
con giurisdizione esclusiva estesa al merito. Nei casi in cui il diniego possa
comportare una lesione grave del diritto all'unita' familiare di un minore,
competente a decidere sul ricongiungimento e' il Tribunale per i Minorenni.
12. E' consentito l'ingresso, al seguito del cittadino
italiano o comunitario, dei familiari con i quali e' possibile attuare il
ricongiungimento. E' altresi' consentito l'ingresso al seguito dello straniero
dei familiari con i quali e' possibile attuare il ricongiungimento, a
condizione che siano soddisfatti i requisiti relativi a reddito e alloggio. E'
in ogni caso consentito l'ingresso del minore al seguito del genitore, a
condizione che l'altro genitore, se esistente, abbia dato il proprio consenso o
sia stato privato della potesta'.
13. I familiari al seguito del richiedente asilo, con i
quali questi potrebbe attuare il ricongiungimento in caso di riconoscimento
dello status di rifugiato, sono ammessi nel territorio dello Stato alle
medesime condizioni del richiedente stesso.
Art. 22
Coesione familiare.
1. Il permesso di soggiorno per coesione familiare e'
rilasciabile:
a) allo straniero che ha fatto
ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero
al seguito del familiare nei casi previsti dalla legge;
b) ai nati in Italia da genitore
regolarmente soggiornante;
c) al familiare straniero
regolarmente soggiornante con il quale un cittadino regolarmente presente in
Italia potrebbe attuare il ricongiungimento. Qualora detto cittadino sia un
rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte
del familiare;
d) allo straniero sottoposto a
provvedimento di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato che
abbia legami familiari che costituiscono presupposto per il ricongiungimento
con persona regolarmente presente in Italia, nei casi in cui, in base alla
legge, il provvedimento di espulsione possa per cio' essere revocato, annullato
o disapplicato.
2. Il permesso e' rilasciato con durata pari a quella del
permesso o della carta di soggiorno del familiare con cui si attua la coesione.
La durata e' illimitata per coesione con stranieri titolari di permesso o carta
di soggiorno di durata illimitata. Nei casi specificamente previsti dalla
presente legge, in luogo del permesso per coesione familiare, e' rilasciata la
carta di soggiorno.
3. Il permesso consente l'accesso ai servizi assistenziali,
l'iscrizione a corsi di studio, e, salvo il caso di genitore a carico o di
familiare a carico inabile al lavoro, l'iscrizione nelle liste di collocamento
e lo svolgimento di attivita' di lavoro autonomo.
4. Il rinnovo del permesso e' condizionato di norma al
rinnovo del permesso o della carta di soggiorno del familiare che ha richiesto
il ricongiungimento familiare. Il permesso rinnovato puo' avere durata
illimitata, negli stessi casi previsti in relazione al rilascio.
5. Il rinnovo del permesso o della carta di soggiorno del
minore iscritto nel permesso o nella carta di soggiorno del genitore e'
concesso anche qualora il minore non sia presente nel territorio dello Stato
all'atto della richiesta di rinnovo da parte del genitore.
6. In caso di scioglimento del vincolo familiare o, per il
figlio che non possa ottenere la carta di soggiorno, al compimento del
diciottesimo anno il permesso di soggiorno puo' essere convertito in permesso
per lavoro o per studio, anche in mancanza dei requisiti di legge.
Art. 23
Visita a familiari.
1. E' consentito l'ingresso nel territorio dello Stato al
coniuge e ai familiari entro il secondo grado dello straniero titolare di
permesso o carta di soggiorno in corso di validita' rilasciato per almeno un
anno o per cure mediche, ovvero dello straniero in stato di detenzione.
2. Salvo il caso in cui lo straniero presente sul territorio
dello Stato si trovi in gravi condizioni di salute, condizione per il rilascio
del visto di ingresso e' la dimostrazione di disponibilita' di mezzi di
sostentamento da parte dei familiari, ovvero la presentazione di corrispondente
garanzia da parte dello straniero visitato ovvero da parte di privato o di ente
presenti nel territorio dello Stato.
3. Il permesso di soggiorno per visita a familiari ha durata
massima di tre mesi e puo' essere rinnovato solo per gravi motivi relativi alle
condizioni di salute del titolare o del familiare visitato.
4. Il permesso per visita a familiari puo' essere convertito
solo in permesso per cure mediche o per coesione familiare, previa
dimostrazione del possesso dei requisiti di legge.
TITOLO V
ASSISTENZA SANITARIA
Art. 24
Iscrizione al Servizio sanitario
nazionale.
1. Salvo il caso dello straniero
appartenente ad una delle particolari categorie di cui all'articolo seguente,
il cittadino straniero titolare di carta di soggiorno o di permesso di
soggiorno di durata superiore a tre mesi ovvero di permesso per richiesta di
asilo e' tenuto ad iscriversi al Servizio sanitario nazionale.
2. Condizione sufficiente per
l'iscrizione e' il possesso del permesso o della carta di soggiorno.
3. L'iscrizione ha validita'
illimitata, condizionata al permanere della validita' del permesso o della
carta di soggiorno. Rimane valida, in particolare, in fase di scadenza del
permesso di soggiorno, nel periodo utile per la richiesta di rinnovo o di
conversione del permesso o della carta di soggiorno ed eventualmente in
pendenza di ricorso amministrativo contro il diniego.[22]
4. Lo straniero e' tenuto, ogni
qualvolta e' richiesta l'esibizione del tesserino di iscrizione al Servizio
sanitario nazionale, a dimostrarne la validita' esibendo il permesso o la carta
di soggiorno in corso di validita' o il documento equipollente, quale, ad
esempio, la ricevuta della richiesta di rinnovo.
5. L'iscrizione avviene nella USL
del territorio in cui lo straniero ha eletto domicilio, come documentato dal
permesso o dalla carta di soggiorno. Ai fini della ripartizione dei fondi per
la Sanita', lo straniero iscritto al Servizio sanitario nazionale sulla base
del possesso di valido permesso o carta di soggiorno e' equiparato al cittadino
residente.
6. In caso di variazione del
domicilio annotato sul permesso che comporti variazione della USL di
competenza, lo straniero e' tenuto a trasferire l'iscrizione nella nuova USL.
7. Vale per lo straniero la parita'
di contribuzione e di diritti con gli italiani e con i loro familiari[23], anche in relazione a prestazioni e
presidi sanitari previsti per gli invalidi civili. Il regolamento di attuazione
della legge stabilisce le modalita' di contribuzione per lo straniero presente
in Italia per periodi di durata inferiore a un anno.
8. In caso di titolari di permesso
per lavoro stagionale occupati in attivita' saltuarie, la contribuzione e'
effettuata mediante trattenuta alla fonte.
9. Nel decreto di programmazione dei
flussi sono disposti particolari interventi per l'assistenza sanitaria nei
luoghi dove e' prevista una significativa concentrazione di lavoratori
stagionali.
10. Il lavoratore autonomo che possa
godere di norme piu' favorevoli che disciplinino l'assistenza sanitaria degli
stranieri sulla base di trattati internazionali non e' soggetto all'obbligo di
iscrizione e di contribuzione al Servizio sanitario nazionale.
Art. 25
Copertura assicurativa per
stranieri appartenenti a particolari categorie.
1. I titolari di permesso di durata
superiore a tre mesi appartenenti a categorie non produttive ma non
equiparabili alla categoria dei disoccupati[24], individuate dal regolamento di
attuazione della legge, sono tenuti a stipulare assicurazione che copra le
spese delle cure urgenti per malattia, infortunio o maternita'.
2. Detti titolari possono iscriversi
al Servizio sanitario nazionale, con obbligo di contribuzione forfetaria, di
importo, definito con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il
Ministro del tesoro, proporzionalmente all'assegno sociale e alla effettiva
durata della permanenza in Italia.
3. In caso di iscrizione al Servizio
sanitario nazionale, la quota gia' versata per la stipula dell'assicurazione
per cure urgenti e' defalcata dall'ammontare dovuto, ed e' rimborsata, nei modi
stabiliti dal regolamento di attuazione della legge, al Servizio sanitario
nazionale dall'ente assicuratore.
4. Per gli studenti universitari,
titolari di permesso di soggiorno per studio, l'iscrizione al Servizio
sanitario nazionale con contribuzione forfetaria e' obbligatoria. In caso di
successiva maturazione di reddito, si applica una franchigia sui contributi
pari alla quota forfetaria gia' versata.
Art. 26
Assistenza sanitaria per
stranieri non coperti obbligatoriamente da assicurazione.
1. Allo straniero presente sul
territorio dello Stato e non coperto obbligatoriamente da assicurazione sono
garantite, nei presidi pubblici o accreditati, senza oneri a carico
dell'interessato all'infuori delle quote di partecipazione alla spesa, le cure
ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorch
continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina
preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. In particolare
la medicina preventiva viene riferita al complesso di attivit e prestazioni di
prevenzione collettiva che consistono in:
a) vaccinazioni secondo la normativa
e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati
con atti formali delle Regioni;
b) interventi di profilassi
internazionale;
c) profilassi, diagnosi e cura delle
malattie infettive[25] ed eventuale bonifica dei relativi
focolai.
2. E' altresi' garantita senza oneri
a carico degli interessati all'infuori delle quote di partecipazione alla
spesa, la tutela sociale della maternita' responsabile e della gravidanza, come
previsto dalle disposizioni emanate con Legge 485/1975, con Legge 194/1978 e
con Decreto del Ministro della sanita' 6 Marzo 1995, a parita' di trattamento
con le cittadine italiane, nonche' la tutela sanitaria dei minori in esecuzione
della Convenzione di New York, ratificata con Legge del 27/5/1971 n. 176. Ai
fini di tale tutela si intende per minore la persona di eta' non superiore a
quattordici anni.
3. Le prestazioni sanitarie non
espressamente previste dai commi precedenti sono erogate con oneri a carico
dell'interessato, salvo il caso di straniero in condizioni di indigenza.
4. Si applicano in ogni caso le
disposizioni relative alla quota di partecipazione alla spesa. A tal fine lo
straniero presente sul territorio dello Stato e non coperto obbligatoriamente
da assicurazione e' equiparato al cittadino italiano non occupato residente nel
territorio di riferimento della USL.[26]
5. Si considera indigente lo
straniero che rientra, in relazione al reddito, nelle condizioni previste dalla
legge per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato[27]. Al fine di godere del trattamento
riservato all'indigente, lo straniero produce dichiarazione attestante
l'ammontare complessivo del reddito prodotto in Italia e all'estero,
accompagnati, ove possibile, da copia dell'ultima dichiarazione dei redditi e
da attestazione dell'autorita' consolare competente dalla quale risulti che,
per quanto a conoscenza della predetta autorita', la dichiarazione relativa
alla produzione di reddito all'estero non e' mendace.
6. In caso di dichiarazione di
indigenza, la USL chiede il rimborso al Ministero della sanita', presso il
quale e' istituito un apposito fondo. Il regolamento di attuazione della legge
disciplina i modi in cui, ove lo straniero non sia in grado di produrre copia
della dichiarazione dei redditi o l'attestazione da parte dell'autorita' consolare
competente, il Ministero della sanita' richiede alle competenti amministrazioni
di procedere agli accertamenti necessari.
7. Modalita' di erogazione delle
prestazioni sanitarie e di esenzione dalla partecipazione alla spesa per lo
straniero non assicurato sono disciplinate, in conformita' con il principio di
equiparazione tra cittadino straniero e cittadino italiano, dal regolamento di
attuazione della legge.[28]
8. L'accesso dello straniero alle
strutture sanitarie non puo' comportare alcun tipo di segnalazione, salvo i
casi in cui sia obbligatorio il referto, a parita' di condizioni con il
cittadino italiano. Le modalita' di recupero delle spese da parte della USL
sono disciplinate dal regolamento di attuazione della legge in conformita' con
la presente disposizione.
Art. 27
Ingresso e soggiorno per cure
mediche.
1. L'ingresso per cure mediche e'
consentito a chi deve ricevere cure mediche in Italia, nonche' a un familiare e
ai figli minori non coniugati dello straniero che abbisogna di cure.
2. Salvo il caso di ingresso
nell'ambito di programmi umanitari del Governo, per il rilascio del visto deve
essere prodotta idonea documentazione, specificata dal regolamento di
attuazione della presente legge, che dimostri la pianificazione dell'intervento
sanitario, nonche' garanzia di copertura economica e di rientro in patria al
termine delle cure. La garanzia di copertura economica puo' essere fornita
anche da privato o da ente.
3. In caso di cure urgenti, il
rilascio del visto deve avvenire in tempo utile per l'effettuazione delle
prestazioni sanitarie necessarie.
4. Il permesso di soggiorno per cure
mediche e' rilasciabile, su richiesta, a chi sia entrato con visto
corrispondente o nell'ambito di programmi di accoglienza umanitaria o a chi,
anche irregolarmente presente, necessiti di cure urgenti o comunque essenziali.[29]
5. Il permesso ha durata massima di
tre mesi, e' rinnovabile e convertibile, previa dimostrazione del possesso dei
requisiti di legge, in permesso per coesione familiare o, nel caso di minore
iscritto alla scuola dell'obbligo, in permesso per studio.
Art. 28
Accordi bilaterali.
1. Il Governo della Repubblica
conclude accordi bilaterali o multilaterali con gli Stati di provenienza degli
stranieri immigrati in Italia al fine di stabilire intese che consentano il
prolungamento in patria delle cure a carattere continuativo per gli stranieri
iscritti al Servizio sanitario nazionale.
Art. 29
Richiesta di rilascio e rinnovo
del permesso di soggiorno per stranieri ricoverati.
1. Per i cittadini comunitari
ricoverati in case o istituti di cura, la richiesta di rilascio o rinnovo del
permesso o della carta di soggiorno pu essere presentata da chi presiede le
case o gli istituti, secondo le modalit previste dal regolamento di attuazione
della legge.
TITOLO VI
ACCESSO ALL'ALLOGGIO E AD ALTRE
PRESTAZIONI
SOCIO-ASSISTENZIALI
Art. 30
Accesso all'abitazione.
1. I lavoratori stranieri
regolarmente soggiornanti accedono, a parita' di condizioni con i cittadini
italiani, all'edilizia residenziale pubblica, all'intermediazione delle agenzie
sociali predisposte per agevolare la locazione, al credito agevolato finalizzato
all'ottenimento della prima casa. A tal fine si prescinde dalla condizione di
reciprocita' con il Paese di appartenenza dello straniero.
Art. 31
Prestazioni socio-assistenziali
in favore di cittadini stranieri.
1. I titolari di carta di soggiorno
o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno sono equiparati ai
cittadini italiani ai fini dell'erogazione delle prestazioni economiche
previste per coloro che sono affetti dal morbo di Hansen o da TBC.
2. I titolari di carta di soggiorno
o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno sono equiparati ai
cittadini italiani riguardo all'erogazione delle prestazioni economiche ed
assistenziali previste per i sordomuti, per i ciechi civili e per gli invalidi
civili, incluse le prestazioni previste per i minori di diciotto anni.
3. Gli stranieri titolari di carta
di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno
fruiscono delle prestazioni erogate dai servizi sociali regionali, provinciali
e comunali, inclusi gli interventi di assistenza speciale in caso di indigenza.
4. Per l'ammissione dei minori
stranieri agli asili nido e al godimento delle relativi prestazioni si
prescinde dalla regolarita' del soggiorno e dalla posizione lavorativa in atto
dei genitori.
5. Il regolamento di attuazione
della legge disciplina i casi e le modalita' di erogazione di contributi per il
trasporto nel Paese di origine delle salme dei cittadini stranieri deceduti nel
territorio dello Stato.
6. E' fatta salva la facolta' delle
Regioni di prevedere, con legge, ulteriori e pi favorevoli disposizioni a
riguardo dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nel proprio
territorio in materia di prestazioni socio-assistenziali.
7. Il Sindaco, quando vengano individuate situazioni di
emergenza, puo' disporre interventi socio-assistenziali, ivi inclusa
l'ospitalita' in strutture di accoglienza, in favore di stranieri non in regola
con le disposizioni su ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato, ferme
restando le norme sull'allontanamento dal territorio dello Stato degli
stranieri in tali condizioni.
8. Si prescinde, per l'erogazione delle prestazioni socio-assistenziali
previste dal presente articolo, dalla condizione di reciprocita' con il Paese
di appartenenza dello straniero.
TITOLO VII
CARTA DI SOGGIORNO
Art. 32
Condizioni di rilascio.
1. Un permesso di soggiorno di lunga
durata, detto carta di soggiorno, puo' essere concesso al cittadino straniero
regolarmente soggiornante che appartenga ad una delle categorie seguenti:
a) straniero regolarmente
soggiornante da almeno cinque anni, attualmente titolare di permesso di
soggiorno per lavoro;
b) rifugiato;
c) straniero per il quale possa
essere chiesto il ricongiungimento familiare da cittadino italiano o
comunitario o da straniero titolare di carta di soggiorno;
d) genitore, tutore o affidatario di
minore italiano o comunitario;
e) cittadino residente beneficiario
di una pensione o rendita per inabilita' derivante da malattia professionale o
infortunio sul lavoro, ovvero di una pensione di vecchiaia, anzianita' o
reversibilita', comunque di importo non inferiore alla pensione sociale.
2. Salvo il caso di straniero
rifugiato, condizione per il rilascio e' che lo straniero non abbia
procedimenti penali pendenti per un delitto che possa comportare una condanna
non inferiore, nel massimo, a tre anni di reclusione e non abbia riportato
alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per un delitto non colposo
a una pena superiore a due anni di reclusione.
Art. 33
Caratteristiche della carta di
soggiorno.
1. La carta di soggiorno ha durata
di cinque anni. Nel caso di straniero titolare di permesso di soggiorno di
durata illimitata o di rifugiato, la carta ha durata illimitata.
2. La carta di soggiorno da' al
titolare
a) facolta' di esercitare qualunque
diritto civile, anche in mancanza di reciprocita' con il Paese di appartenenza;
b) diritto di non essere allontanato
dal territorio dello Stato, salvi i casi di estradizione o di espulsione per
motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato;
c) diritto di elettorato attivo e
passivo nelle elezioni amministrative[30].
3. La carta di soggiorno e' rinnovata
con durata illimitata, a condizione che a carico dello straniero non sussista
alcuno dei procedimenti penali pendenti o delle condanne con sentenza
definitiva che precludono il rilascio della carta. In caso di procedimento
penale che si risolva, trascorsi i termini per il rinnovo, in favore dello
straniero o comunque con la condanna a una pena inferiore a due anni di
reclusione, l'interessato ha diritto al rilascio di una carta di soggiorno di
durata illimitata.[31]
4. Il rinnovo della carta puo'
avvenire per motivi diversi da quelli per cui era avvenuto il rilascio.
5. La carta di soggiorno puo' essere
revocata solo in caso di cessazione dello status di rifugiato.
Art. 34
Tutela giurisdizionale.
1. In caso di diniego di rilascio
della carta di soggiorno, lo straniero ha diritto al mantenimento o, se
possiede i requisiti di legge, al rinnovo del permesso di soggiorno di cui e'
titolare. In caso di diniego di rinnovo, ovvero di revoca della carta di
soggiorno, lo straniero ha diritto al rilascio del permesso di soggiorno per il
quale possegga i requisiti.
2. Contro revoca, annullamento,
diniego di rilascio o di rinnovo della carta e' ammesso il ricorso al Tribunale
amministrativo regionale con effetto sospensivo immediato, in caso di
presentazione di istanza incidentale, fino alla decisione sulla domanda cautelare.
In caso di sospensione del provvedimento e in mancanza di altro permesso, e'
rilasciato un permesso per motivi di giustizia.
TITOLO VIII
ALTRE DISPOSIZIONI SULLA
CONDIZIONE
DI RECIPROCITA'
Art. 35
Condizione di reciprocita'.[32]
1. La condizione di reciprocita' si considera soddisfatta
qualora non risulti impedito agli italiani l'esercizio del diritto civile in
oggetto, ovvero quando questo non sia previsto, nel paese cui lo straniero
appartiene, per i cittadini di quel paese.
2. Ogni anno il Ministero degli
affari esteri pubblica l'elenco dei diritti civili e dei Paesi stranieri in
relazione ai quali la condizione di reciprocit risulti non sussistente.
3. Il Governo della Repubblica conclude accordi con gli
Stati per i quali risulti non sussistere la condizione di reciprocita' al fine
di garantire l'esercizio dei diritti civili negati al cittadino italiano.
Art. 36
Ulteriori limiti di applicazione
della condizione di reciprocita'.
1. Non e' soggetto a condizione di reciprocita' l'acquisto
della prima casa di abitazione ad uso privato da parte dello straniero
regolarmente soggiornante.
2. Non e' soggetto a condizione di reciprocita' l'esercizio
di alcuno dei diritti civili garantiti dalla legge al cittadino italiano da
parte dello straniero titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno
di durata illimitata.
TITOLO IX
RESPINGIMENTO ALLA FRONTIERA
Art. 37
Respingimento alla frontiera.
1. Lo straniero che intende fare ingresso nel territorio
dello Stato e' respinto quando sussista una delle seguenti circostanze:
a) mancanza di documenti o di
requisiti in materia assicurativa e doganale, prescritti per l'ingresso;
b) pericolo per ordine pubblico,
sicurezza dello Stato, sicurezza di uno Stato membro dell'Unione Europea, salvo
che vi si oppongano pressanti ragioni di carattere umanitario;
c) segnalazione di appartenenza a
organizzazioni mafiose, o dedite al traffico di stupefacenti, o terroristiche,
o dedite all'immigrazione illegale;
d) mancanza di mezzi di
sostentamento sufficienti, come stabiliti dal regolamento di attuazione della
legge, o di corrispondente garanzia fornita da ente o da privato in Italia, nei
casi di ingresso in esenzione dall'obbligo di visto[33].
2. Qualora il respingimento riguardi
un minore, ovvero un genitore o il tutore o l'affidatario di un minore
soggiornante in Italia, competente a decidere e' il Tribunale per i minorenni.
Il Tribunale adotta le disposizioni idonee a tutelare i diritti del minore, anche
in deroga alle diverse norme di
legge.
3. Non si procede a respingimento se questo puo'
pregiudicare l'esercizio del diritto di asilo.
4. Salvo il caso di pericolo per l'ordine pubblico o per la
sicurezza dello Stato, non puo' essere respinto lo straniero titolare di
permesso di soggiorno in corso di validita' o che in base alla legge abbia
diritto al reingresso nel territorio dello Stato.
Art. 38
Il provvedimento di respingimento alla frontiera.
1. Il provvedimento di respingimento e' adottato con
provvedimento scritto e motivato ed e' comunicato allo straniero in lingua a
lui comprensibile. Devono essere indicate le modalita' di impugnazione.
2. Salvo il caso di adozione del provvedimento di custodia e
corrispondente procedimento giurisdizionale di convalida, il respingimento e'
eseguito con accompagnamento a bordo del vettore che nel modo piu' rapido
conduce al Paese di appartenenza, o, in caso di apolidia, di stabile residenza,
ovvero nel Paese di provenienza del cittadino respinto, o, su richiesta
dell'interessato, in qualsiasi altro Paese in cui sia consentito il suo
ingresso.
3. In caso di
mancata comunicazione all'autorita' di Pubblica sicurezza relativa alla
mancanza dei documenti richiesti per l'ingresso, gli oneri per il rimpatrio
sono a carico del vettore che ha condotto lo straniero in Italia, salvo il caso
di presentazione di domanda di asilo da parte di questi. Negli altri casi, ove
lo straniero non possa provvedervi, gli oneri per il rimpatrio sono a carico
del Ministero dell'interno.
4. Non e' consentito il respingimento dello straniero verso
un Paese nel quale l'interessato possa essere in pericolo per uno dei motivi
che costituiscono presupposto per il riconoscimento del diritto di asilo, o dal
quale possa essere inviato in un Paese in cui non sia protetto da analogo
pericolo.[34]
5. In ogni caso e' garantita, allo straniero respinto,
l'assistenza, anche per presentazione di ricorsi, delle strutture o dei servizi
di accoglienza istituiti ai valichi di frontiera.
Art. 39
Custodia dello straniero respinto
alla frontiera e procedimento giurisdizionale di convalida.
1. In caso di presunta sussistenza
di condizioni di inammissibilita' della domanda di asilo ovvero in caso di
impossibilita' di eseguire il provvedimento di respingimento entro ventiquattro
ore, l'Ufficio di polizia di frontiera dispone, con provvedimento scritto
consegnato all'interessato, la custodia dello straniero respinto, presso
strutture alloggiative o, se necessario, strutture ospedaliere.
2. Del provvedimento di custodia e'
data notizia al Pretore e al Procuratore presso la pretura, ovvero, quando sia
comunque coinvolto un minorenne, al Tribunale per i minorenni e al Procuratore
presso lo stesso. Se il provvedimento e' adottato per sospetta inammissibilita'
della domanda di asilo ovvero per l'esistenza di rischi per l'incolumita' o la
liberta' personale dello straniero nel paese verso il quale dovrebbe essere
respinto, e' informato anche il Presidente della Commissione nazionale per il
diritto d'asilo.
3. E' informato il difensore dello
straniero, eventualmente nominato d'ufficio.
4. Il pretore ovvero il Tribunale
per i minorenni esaminano i provvedimenti e, con l'eventuale ausilio di un
interprete, informano lo straniero e il suo difensore dello svolgimento del
procedimento e delle facolta' dello straniero. Il pretore ovvero il Tribunale
per i minorenni possono assumere una delle seguenti decisioni:
a) convalidano i provvedimenti gia'
adottati e ordinano la continuazione della custodia, purche' l'eventuale
sussistenza di condizioni di inammissibilita' della domanda di asilo risulti
certa e comunque sia possibile il rimpatrio in condizioni di sicurezza entro
quindici giorni;
b) convalidano i provvedimenti e
ordinano il rilascio di un permesso di soggiorno per i motivi appropriati, con
eventuale sorveglianza di pubblica sicurezza, nel caso non sia possibile il
rimpatrio in condizioni di sicurezza entro quindici giorni ovvero quando le
condizioni di salute dello straniero non consentano il protrarsi della
custodia;
c) dispongono modalita' di custodia
che non interrompano i rapporti affettivi tra familiari, qualora risulti
comunque coinvolto un minore;
d) annullano i provvedimenti, nel
caso risultino infondati ovvero nel caso non sia certa l'eventuale sussistenza
di alcuna delle condizioni di inammissibilita' della domanda di asilo, e
ordinano l'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato e il ricevimento
della eventuale domanda di asilo;
e) convalidano i provvedimenti di
respingimento e di custodia provvisoria, ma ordinano l'ingresso dello straniero
nel territorio dello Stato per consentire la presentazione di una domanda di
asilo qualora i motivi di pericolo legati alla scelta del Paese di destinazione
appaiano non manifestamente infondati.
5. L'ordinanza del pretore ovvero
del Tribunale per i minorenni e' notificata allo straniero, con una traduzione
in lingua a lui comprensibile, e all'Ufficio di polizia di frontiera. E'
immediatamente esecutiva.
6. Contro la decisione del pretore
ovvero del Tribunale per i minorenni lo straniero o il suo difensore possono
ricorrere per cassazione. La presentazione di ricorso, limitatamente al caso di
sospetta inammissibilita' della domanda di asilo ovvero di presunto pericolo
per l'incolumita' dello straniero, sospende l'esecuzione del provvedimento. In
questo caso lo straniero e' ammesso nel territorio dello Stato. Il Questore
rilascia un permesso di soggiorno per motivi di giustizia e puo' chiedere al
Tribunale l'applicazione di misure di pubblica sicurezza a carico dello straniero.
7. Lo straniero sottoposto a
custodia ha obbligo di dimora nel luogo indicatogli. Il trasgressore e' punito
con la pena da uno a tre anni di reclusione ed espulsione susseguente alla
scarcerazione. Non si procede a espulsione susseguente alla scarcerazione
qualora il pretore o il Tribunale per i minorenni adottino uno dei
provvedimenti che consentono l'ingresso dello straniero nel territorio dello
Stato.
8. Lo straniero puo' rinunciare in qualunque momento
all'istanza di ingresso nel territorio dello Stato. Lo stato di custodia e'
immediatamente interrotto dalla partenza dello straniero.
9. Lo straniero sottoposto a
custodia ha diritto a ricevere gratuitamente vitto, alloggio e cure mediche,
con oneri a carico del Ministero dell'interno. Lo straniero ha altresi' il
diritto di comunicare con i familiari, con il difensore e con rappresentanti di
organismi e associazioni di tutela dei diritti dell'uomo.
10. Tutti gli atti connessi al
procedimento giurisdizionale considerato sono esenti da imposte.
TITOLO X
ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO
DELLO
STATO ED ESPULSIONE
Art. 40
Presupposti.
1. L'allontanamento dello straniero
dal territorio dello Stato puo' essere disposto in caso di soggiorno illegale.
2. L'espulsione dello straniero puo'
essere disposta in caso di pericolosita' accertata del soggetto o, in
alternativa all'espiazione della pena, su richiesta dello straniero detenuto.
L'espulsione puo' altresi' essere disposta in caso di soggiorno illegale quando
lo straniero violi gli obblighi derivanti dal provvedimento di allontanamento
dal territorio dello Stato.
3. L'allontanamento e l'espulsione
per soggiorno illegale sono disposti dal Prefetto.
4. L'espulsione in caso di
pericolosita' accertata dello straniero puo' essere disposta dal Ministro dell'interno
per gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, ovvero dal
giudice dell'esecuzione, quale misura di sicurezza a carico dello straniero
condannato con sentenza definitiva per un delitto non colposo ad una pena non
inferiore a tre anni di reclusione.[35]
5. L'espulsione quale misura di
sicurezza non puo' essere applicata in caso di patteggiamento.[36]
6. L'espulsione quale misura
alternativa alla detenzione del cittadino straniero condannato con sentenza
passata in giudicato ad una pena che, anche se costituente parte residua di
maggior pena, non sia superiore a tre anni di reclusione, e' disposta, su
richiesta dell'interessato, dal giudice dell'esecuzione, salvo che vi si
oppongano inderogabili esigenze processuali. L'esecuzione dell'espulsione
sospende l'esecuzione della pena. Lo stato di detenzione ripristinato in ogni
caso in cui il cittadino extracomunitario espulso rientri nel territorio dello
Stato prima che sia trascorso un periodo di tempo di durata pari al doppio
della pena detentiva in alternativa alla quale ha ottenuto l'espulsione.
Art. 41
Limiti di applicazione dei
provvedimenti di espulsione e di allontanamento dal territorio dello Stato.
1. Non puo' essere soggetto a
provvedimento di espulsione o di allontanamento, salvo il caso di gravi rischi
per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato, lo straniero che rientri
in una delle seguenti categorie:
a) titolare di permesso di soggiorno
di durata illimitata o di carta di soggiorno;
b) straniero per il quale possa essere
chiesto il ricongiungimento familiare da cittadino italiano o comunitario o da
straniero titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata
illimitata;
c) straniero nato in Italia;
d) straniero minore di eta';
e) straniero soggiornante in Italia,
anche irregolarmente, da almeno dieci anni;
f) straniero che necessiti di cure
urgenti o comunque essenziali;
g) cittadina straniera incinta o che
abbia partorito o subito interruzione di gravidanza da meno di sei mesi;
h) rifugiato o richiedente asilo.
2. Lo straniero illegalmente
soggiornante ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di
cui possegga i requisiti nei casi di alle lettere b), c), d), ed e) del comma
1, ovvero per cure mediche nei casi di cui alle lettere f) e g) del comma 1.
Art. 42
Modalita' di espulsione e di
allontanamento e meccanismi di tutela.
1. Allo straniero a carico del quale
e' adottato il provvedimento di espulsione o di allontanamento dal territorio
dello Stato sono garantiti
a) informazione sui propri diritti;
b) assistenza dell'interprete;
c) assistenza legale, anche per la
presentazione di ricorsi;
d) contatto con la rappresentanza
diplomatica del proprio Paese, su richiesta;
e) contatto con familiari;
f) recupero dei beni e delle somme
di denaro di proprieta', nonche' delle somme spettanti per lavoro svolto, anche
irregolarmente.
2. Il provvedimento di
allontanamento dal territorio dello Stato e' eseguito intimando allo straniero
di lasciare il territorio dello Stato entro trenta giorni. Il Questore puo'
disporre che durante tale periodo lo straniero si presenti a un ufficio di
polizia, prescrivendo le modalita' e la frequenza della presentazione. Qualora
lo straniero sia privo di documenti di identita', il Questore puo' procedere al
rilevamento dei dati necessari all'identificazione secondo quanto disposto dal
regolamento di attuazione della legge, e puo' chiedere all'autorita'
giudiziaria di disporre a carico dello straniero l'obbligo di dimora.
3. Lo straniero e' informato della
facolta' di procedere, entro il predetto termine, ad una delle seguenti azioni:
a) richiedere, quando si tratti di
straniero gia' titolare di permesso di soggiorno di durata non inferiore a sei
mesi, il rilascio di un permesso dello stesso tipo per il quale egli possegga i
requisiti;
b) richiedere un permesso di
soggiorno per coesione familiare, qualora sia in possesso dei requisiti;
c) presentare ricorso al Tribunale
amministrativo regionale contro il provvedimento di allontanamento, con effetto
sospensivo immediato;
d) richiedere la decisione del
Tribunale per i minorenni, se il provvedimento di allontanamento interferisce
con i diritti di un minore presente in Italia.
4. Il giudice amministrativo nei
ricorsi indicati alla lettera c) del comma 3 ha giurisdizione esclusiva estesa
al merito. Il giudice puo' annullare il provvedimento di allontanamento e
ordinare l'eventuale rilascio di un permesso di soggiorno per i motivi
opportuni anche nel caso in cui tale provvedimento interferisca con diritti
fondamentali della persona o risulti non commisurato con la gravita'
dell'infrazione di cui lo straniero si e' reso responsabile, tenuto conto, in
particolare, dell'effettivo grado di inserimento sociale o lavorativo da questi
raggiunto.
5. Qualora lo straniero abbia, alla
scadenza del termine di trenta giorni, avviato una delle procedure di cui alle
lettere a), b), c) e d) del comma 3, il provvedimento di allontanamento dal
territorio dello Stato e' sospeso. In caso di rilascio di uno dei permessi ivi
previsti, il provvedimento e' revocato. In caso contrario lo straniero e'
tenuto a lasciare il territorio dello Stato entro i quindici giorni successivi
alla decisione sulla procedura avviata.
6. Lo straniero che non ottemperi
all'obbligo di lasciare il territorio dello Stato entro i termini previsti e'
espulso per soggiorno illegale.
7. Salvo quanto disposto
dall'articolo 44, i provvedimenti di espulsione sono eseguiti con
accompagnamento immediato dello straniero alla frontiera. Ai fini della
presente legge, per accompagnamento alla frontiera si intende l'accompagnamento
a bordo del vettore che nel modo piu' rapido conduce al Paese di appartenenza,
o, in caso di apolidia, di stabile residenza, ovvero, su richiesta
dell'interessato, in qualsiasi altro Paese in cui sia consentito il suo
ingresso.
8. Lo straniero non puo' essere in
nessun caso inviato in un Paese nel quale possa essere in pericolo per uno dei
motivi che costituiscono presupposto per il riconoscimento del diritto di
asilo, o dal quale possa essere inviato in un Paese in cui non sia protetto da
analogo pericolo.
9. Lo straniero oggetto di un
provvedimento di espulsione ha diritto a far riesaminare la propria posizione.
In questo caso, nonche' nei casi in cui non sia possibile procedere
immediatamente all'accompagnamento alla frontiera o in cui si debba dar luogo
ad uno degli atti garantiti dalla legge allo straniero[37], questi e' sottoposto a custodia da
parte delle forze di polizia.
10. Entro quarantotto ore il pretore
e' investito della decisione sulla legittimita' del provvedimento e
sull'eventuale sussistenza di ragioni non palesemente infondate che rendono
necessario il riesame della posizione dello straniero.
11. Il pretore, entro quarantotto
ore, sentita la persona oggetto del provvedimento e accolte le deduzioni
dell'Amministrazione nonche' quelle eventualmente presentate da organismi e
associazioni di tutela dei diritti dell'uomo, decide se
a) consentire il prolungamento del
regime di custodia fino a un massimo di quindici giorni, qualora sia possibile
eseguire l'eventuale espletamento degli atti cui lo straniero ha diritto e
l'accompagnamento alla frontiera entro quella data;
b) ordinare la remissione in
liberta' dello straniero, con l'eventuale adozione di misure di sorveglianza di
pubbica sicurezza, per consentire la presentazione di una domanda di asilo o
l'espletamento di uno degli atti cui lo straniero ha diritto, ovvero in attesa
che l'allontanamento sia eseguibile;
c) annullare il provvedimento di
espulsione e ordinare la remissione in liberta' e il rilascio di un opportuno
permesso cui lo straniero abbia titolo, nel caso in cui il provvedimento di
espulsione sia privo dei presupposti o lo straniero appartenga ad una delle
categorie per le quali detto provvedimento non puo' essere adottato;
d) richiedere l'intervento del
Tribunale per i minorenni, se il provvedimento di espulsione interferisce con i
diritti di un minore presente in Italia.
12. Lo straniero sottoposto a
cutodia ha diritto ai contatti con i familiari, con i funzionari della
Rappresentanza consolare o diplomatica del proprio Paese e con i rappresentanti
di organismi e associazioni di tutela dei diritti dell'uomo.
13. Il regime di custodia avviato su
istanza dello straniero e' interrotto, su richiesta dell'interessato, in
qualunque momento. Si procede, in questo caso, all'immediato accompagnamento
alla frontiera.
14. Il Tribunale per i minorenni e'
investito della decisione ogni qualvolta il provvedimento di allontanamento o
di espulsione riguardi il genitore o il tutore o l'affidatario di un minore
soggiornante in Italia. Il Tribunale stabilisce se risulti prevalente il
diritto del minore a proseguire, nell'unita' familiare, il soggiorno in Italia
ed adotta le disposizioni opportune, anche in deroga alle diverse norme di legge[38].
15. La presentazione di ricorso
davanti al Tribunale amministrativo regionale contro il provvedimento di
espulsione per soggiorno illegale o per motivi di ordine pubblico o di
sicurezza dello Stato non ha effetto sospensivo immediato sul provvedimento.
Art. 43
Rimpatrio degli stranieri
allontanati dal territorio dello Stato.
1. Il regolamento di attuazione
della legge disciplina le condizioni e le modalita' di erogazione di contributi
o di formazione professionale ai fini del rimpatrio e del reinserimento
sociale, anche quale cooperante nell'ambito di progetti di cooperazione allo
sviluppo, del cittadino straniero per il quale sia adottato un provvedimento di
allontanamento dal territorio dello Stato.
Art. 44
Accordi di ammissione. Stranieri privi di documento di
viaggio.
1. Il Governo della Repubblica conclude di accordi
bilaterali o multilaterali con i Paesi di emigrazione per favorire l'ammissione
degli immigrati allontanati dall'Italia, espulsi o respinti e il loro
inserimento sociale, anche quali cooperanti nell'ambito di progetti di
cooperazione allo sviluppo.
2. L'erogazione di aiuti economici da parte dello Stato
nell'ambito di tali accordi e' subordinata alla effettiva realizzazione da
parte dei Paesi contraenti di politiche atte a migliorare la qualita' della
vita dei potenziali migranti e a favorire l'inserimento dei cittadini
extracomunitari allontanati, espulsi o respinti dall'Italia e ammessi in forza
degli accordi.[39]
3. Lo straniero oggetto di un
provvedimento di espulsione per il quale non sia possibile determinare il Paese
di appartenenza ovvero, in caso di apolidia, di stabile residenza, qualora non
sia in grado di indicare altro Paese disposto ad accoglierlo, e' inviato verso
uno dei Paesi con i quali il Governo italiano abbia stipulato accordi di
ammissione. Detto Paese e' scelto dall'interessato o, in mancanza di tale
scelta, dal pretore o dal Tribunale per i minorenni, nel corso del procedimento
giurisdizionale di convalida dello stato di custodia, sulla base di una
attribuzione presuntiva di nazionalita' e nella salvaguardia dell'identita'
culturale dello straniero.
Art. 45
Reingresso successivo ad
allontanamento dal territorio dello Stato o ad espulsione.
1. Lo straniero allontanato dal
territorio dello Stato non puo' rientrarvi prima che sia trascorso un anno
dalla data di uscita.
2. Lo straniero espulso non puo'
rientrare nel territorio dello Stato prima che sia trascorso un periodo di tre
anni, in caso di espulsione per soggiorno irregolare, ovvero il periodo
indicato dal giudice dell'esecuzione o dal Ministro dell'interno nel decreto di
espulsione.
3. Salvo il caso di gravi motivi di
ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il reingresso antecedente alla
scadenza dei termini e' autorizzato dal Ministro dell'interno, su richiesta dello
straniero espulso, nei casi in cui e' necessario tutelare il diritto all'unita'
familiare dell'interessato, ed e' consentito, anche in mancanza di esplicita
autorizzazione, nei casi in cui e' necessario tutelare il diritto di asilo.
4. Salvo il ripristino dello stato
di detenzione nel caso di cittadino straniero espulso in alternativa alla
detenzione, il reingresso non autorizzato comporta l'immediata espulsione dello
straniero nonche' il raddoppio dei termini previsti per il divieto di
reingresso, salvo che sussistano le condizioni che avrebbero motivato
l'autorizzazione del reingresso anticipato.
TITOLO XI
DIRITTO DI DIFESA E TRATTAMENTO
PENITENZIARIO
Art. 46
Diritto di difesa.
1. Lo straniero presente sul
territorio italiano gode del diritto di difesa in giudizio e, sulla base dei
soli requisiti di reddito, del diritto di accesso al patrocinio a spese dello
Stato. Si prescinde, a tal fine, dal requisito di regolarita' del soggiorno.
2. Lo straniero ha diritto a
ricevere gli atti giudiziari a lui indirizzati in lingua a lui comprensibile.
Art. 47
Trattamento penitenziario dello straniero.
1. Il detenuto straniero ha diritto a ricevere in lingua a
lui comprensibile le informazioni relative ai suoi diritti e ai suoi obblighi.
2. Il detenuto straniero ha diritto alla corrispondenza e ai
colloqui telefonici in lingua straniera, salvi i casi in cui si presentino
particolari esigenze processuali o di sicurezza degli istituti penitenziari. In
tali casi l'autorita' penitenziaria dispone la presenza di un interprete ai
colloqui e la previa traduzione della corrispondenza scritta.
3. L'autorita' penitenziaria si adopera per garantire al
detenuto straniero concrete possibilita' di accesso a misure alternative alla
detenzione.
4. Allo straniero detenuto e' rilasciato, allo scadere della
pena, un permesso di soggiorno di
durata pari a quella residuata dal permesso di cui lo straniero era titolare al
momento dell'ingresso nell'istituto di pena, salvo il caso in cui a carico
dello straniero sia stato adottato il provvedimento di espulsione quale misura
di sicurezza conseguente alla condanna.
TITOLO XII
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 48
Regolarizzazione degli stranieri
presenti sul territorio dello Stato.
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, i cittadini stranieri presenti alla medesima data e a
qualunque titolo sul territorio nazionale devono regolarizzare la loro
posizione relativa al soggiorno presso gli appositi uffici delle questure o dei
commissariati di pubblica sicurezza territorialmente competenti.
2. A tal fine, gli interessati sono tenuti a presentarsi
agli appositi uffici delle questure o dei commissariati di pubblica sicurezza
territorialmente competenti, muniti di passaporto o di documento equipollente o
di attestato di cittadinanza rilasciato dal console dello Stato di appartenenza
o, in mancanza, di dichiarazione resa al comune di dimora abituale
dall'interessato e dalla contestuale attestazione dell'identita' personale
dello straniero resa da due persone incensurate di cittadinanza italiana o
regolarmente soggiornanti in Italia.
3. Salvo che si tratti di persona pericolosa per la
sicurezza dello Stato, allo straniero che chiede di regolarizzare la propria
posizione e' rilasciato, su richiesta, un permesso di soggiorno per lavoro o
per studio, anche in mancanza dei requisiti previsti dalla legge, o un permesso
per coesione familiare, quando sussistano i requisiti relativi ai vincoli
familiari, ovvero un permesso ad altro titolo per il quale l'interessato sia in
possesso degli specifici requisiti previsti dalla legge.
4. I cittadini stranieri che chiedono di regolarizzare la
propria posizione non sono punibili per le pregresse violazioni delle
disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri. Sono
annullati i provvedimenti amministrativi e giurisdizionali assunti a loro
carico a seguito di dette violazioni.
Art. 49
Norme di salvaguardia.
1. Le disposizioni della presente
legge si applicano, in quanto piu' favorevoli, anche ai cittadini italiani,
agli ex cittadini italiani, ai cittadini stranieri di origine italiana che
rientrino sul territorio nazionale e ai cittadini comunitari.
Art. 50
Abrogazione di norme.
1. Sono abrogate tutte le norme in
contrasto con le disposizioni della presente legge.
Art. 51
Copertura finanziaria.
...
[1]Si da' cosi' la possibilita' al
Governo di intervenire, in via amministrativa, per risolvere situazioni che
altrimenti innalzerebbero il tasso di irregolarita' dell'immigrazione.
[2]La previsione di una programmazione
con cadenza biennale potrebbe ridurre il rischio di ritardi o omissioni degli
adempimenti ad essa collegati. Sembra tuttavia preferibile la scelta di una
cadenza annuale allo scopo di tener conto con maggiore prontezza dell'andamento
del mercato del lavoro.
[3]Si e' adottata una formulazione che
consente, nella definizione del decreto di programmazione, l'indicazione di una
quota complessiva di ingressi e/o di quote distinte associate a specifici
settori scoperti del mercato del lavoro.
[4]Il permesso straordinario puo'
essere rilasciato allo straniero privo dei requisiti per il rilascio di un
permesso ad altro titolo. Il permesso da' al titolare facolta' di iscrizione
nelle liste di collocamento, svolgimento di attivita' di lavoro autonomo e
iscrizione a corsi di studio e di formazione; e' prorogabile o convertibile in
altro permesso per il quale sussistano i requisiti.
[5]Questa norma ha lo scopo di non
rendere vana la speranza di un percorso di migrazione regolare in tempi
ragionevoli. L'eventuale adozione di diversi criteri nella definizione della
graduatoria (sulla base, ad esempio, di accordi internazionali) non deve
tradursi, nei fatti, in una drastica chiusura delle frontiere nei confronti di
particolari gruppi di aspiranti migranti. Ne risulterebbe infatti incentivata
la migrazione illegale.
[6]In caso di indicazione, nel decreto
di programmazione, di un'unica quota complessiva, si fa evidentemente
riferimento ad una graduatoria indifferenziata nell'ambito delle liste di
prenotazione, senza riferimento alle diverse connotazioni professionali degli
iscritti.
[7]Piuttosto che introdurre vincoli
sulle attivita' che lo straniero potra' svolgere in Italia, si e' preferito
imporre un controllo sulla capacita' dello straniero di intraprendere
l'attivita' da lui stesso indicata. Una volta ammesso, lo straniero potra' anche
dedicarsi ad altra attivita', fermo restando l'obbligo di dimostrazione della
capacita' di sostentamento in occasione del rinnovo del permesso. E' evidente
come la capacita' di svolgere l'attivita' di lavoro autonomo debba essere
valutata con riferimento alla condizione dello straniero in possesso del
permesso di soggiorno per lavoro, per evitare che in fase di richiesta di visto
(in mancanza quindi del permesso di soggiorno) un'interpretazione restrittiva
delle norme sulla condizione di reciprocita' (vedi sotto) possa condurre a
considerare, impropriamente, soggetto a tale condizione l'esercizio
dell'attivita' prescelta.
[8]La previsione di accertamento di
indisponibilita' nei casi di rapporto di lavoro in ambito diverso da quelo per
il quale e' stata autorizzato l'ingresso ha lo scopo di evitare che, in
presenza di un ampio bacino di disoccupazione residente, risulti impedito anche
l'ingresso in corrispondenza a settori comunque scoperti del mercato del
lavoro. L'alternativa consisterebbe nel prevedere un divieto esplicito di
accesso a diverse occupazioni per un periodo fissato. La scelta qui adottata e'
meno restrittiva perche' consente di fatto di derogare dal divieto quando non
si trovi manodopera residente disponibile.
[9]I permessi cui si fa riferimento
sono i seguenti:
a) carta di soggiorno;
b) studio;
c) coesione familiare, esclusi i
genitori e gli altri familiari inabili al lavoro a carico;
d) asilo umanitario;
e) lavoro stagionale.
[10]Ad esempio, i permessi per
a) richiesta asilo;
b) giustizia, in attesa di sentenza
definitiva o in pendenza di ricorso o in caso di pena alternativa alla
detenzione;
c) attesa adozione e affidamento, a
condizione che siano soddisfatti i requisiti di eta';
d) acquisto della cittadinanza italiana;
[11]I casi particolari possono essere i
seguenti:
a) attesa di emigrazione in altro
Stato, limitatamente al caso in cui questo fosse consentito dal documento di
soggiorno originario;
b) lavoro artistico, limitatamente
al settore dello spettacolo;
c) motivi religiosi, limitatamente
all'attivita' lavorativa alle dipendenze di enti ecclesiastici, educativi,
religiosi o assistenziali;
d) residenza elettiva, limitatamente
al caso di rapporti a tempo determinato e previo accertamento di
indisponibilita'.
[12]Generalmente, ad esempio, non e'
consentita la conversione del permesso di soggiorno per studio qualora lo
studente sia titolare di borsa di studio dello Stato condizionata al rientro in
patria.
[13]Ad esempio, il lavoratore
stagionale.
[14]Ad esempio, chi abbia ottenuto
l'iscrizione a un albo professionale e disponga di un reddito sufficiente da
fonti lecite.
[15]Ad esempio, il titolare di altro
permesso, iscritto nelle liste di collocamento.
[16]Ad esempio, lo studente che abbia conseguito
il titolo di studio e chieda la conversione del permesso.
[17]La programmazione degli ingressi per
lavoro stagionale definisce quindi, dopo il primo anno di applicazione, solo il
fabbisogno ulteriore rispetto al prevedibile flusso di reingresso.
[18]In base alle disposizioni previste
in materia di assistenza sanitaria, i titolari di permesso per motivi di studio
devono iscriversi al Servizio sanitario nazionale, con obbligo di contribuzione
forfetaria, di importo fissato, con decreto dal Ministro della sanita' di
concerto con il Ministro del tesoro, proporzionalmente all'importo dell'assegno
sociale e alla effettiva durata della permanenza in Italia.
[19]Per esempio, al titolare di permesso
di soggiorno per lavoro.
[20]L'ulteriore rinnovo successivo al
conseguimento del titolo di studio consente principalmente a chi abbia
conseguito laurea o diploma di scuola superiore di sostenere gli esami
considerati e a chi abbia conseguito altro titolo di pervenire al possesso dei
requisiti che consentono la conversione del permesso (vedi piu' sotto).
[21]Si noti come, in base alle norme
proposte in relazione alla condizione di reciprocita', i cittadini stranieri in
possesso di diploma o laurea conseguiti o riconosciuti in Italia e di
abilitazione conseguita in Italia possono accedere all'esercizio dell'attivita'
professionale corrispondente anche quando non sussista la condizione di
reciprocita'. Il prevedere il rilascio post-lauream del permesso per lavoro
anche in assenza dei requisiti consente di evitare che si creino circoli
viziosi in relazione all'iscrizione all'albo professionale.
[22]Questa norma ha lo scopo di evitare
inutili appesantimenti burocratici.
[23]In particolare, quindi,
a) si applicano, per
l'iscrizione del lavoratore
straniero al Servizio sanitario nazionale, le stesse aliquote previste per il
lavoratore italiano;
b) lo straniero iscritto nelle liste
di collocamento e privo di reddito e i familiari a carico sono iscritti al
Servizio sanitario nazionale senza oneri a carico dell'interessato;
c) in caso di modificazione del
titolo del permesso di soggiorno, si modificano corrispondentemente le
modalita' di partecipazione alla spesa.
[24]Ad esempio, i titolari di permesso
per motivi religiosi o per residenza elettiva.
[25]In particolare tbc, mst,
parassitosi, etc.
[26]Si evita in tal modo che lo
straniero possa godere di un trattamento di fatto piu' favorevole di
determinate categorie di cittadini italiani indigenti.
[27]Legge 217/1990, art.3.
[28]In particolare vengono individuate
le figure autorizzate a certificare la sussistenza delle condizioni di
esenzione dalla partecipazione alla spesa.
[29]Questa previsione non contrasta con
quella relativa al divieto di segnalazione, dal momento che il rilascio del
permesso avviene su richiesta dell'interessato.
[30]Necessaria una copertura
costituzionale per questa norma.
[31]Se si optasse gia' per un rilascio
con durata illimitata in tutti i casi, sarebbe logico prevedere la possibilita'
di revoca in caso di condanna definitiva per reati gravi. In questa ipotesi,
tuttavia, risulterebbe vanificata la disposizione relativa al diritto del
titolare della carta di non essere espulso se non per motivi di ordine pubblico
o sicurezza dello Stato. La scelta qui adottata, invece, corrisponde ad una
progressione dello status: dopo i primi cinque anni il rinnovo puo' essere
negato in caso di condanna (o, di fatto, sospeso in caso di procedimento
pendente); successivamente al rinnovo, il titolare non rischia piu' di decadere
dalla propria condizione di inespellibilita'.
[32]In alternativa alle norme qui
previste, si potrebbe, forse piu' utilmente, modificare l'art. 16 delle
Preleggi ("Art.16 - Trattamento dello straniero: Lo straniero e' ammesso a
godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocita'
e salve le disposizioni contenute in leggi speciali. Questa disposizione vale
anche per le persone giuridiche straniere.") sopprimendo le parole "a
condizione di reciprocita'".
[33]In caso di ingresso con visto, la
sufficienza dei mezzi di sostentamento o la presenza di garanzia da parte di
terzi e' controllata ai fini del rilascio del visto. E' inutile duplicare il
controllo.
[34]Questa disposizione e le seguenti
sulla custodia dello straniero respinto necessitano di un coordinamento con le
disposizioni da introdurre, nell'ambito della stessa o di diversa legge, sul
diritto di asilo.
[35]In questa proposta non e'
considerata la possibilita' di utilizzare l'espulsione come misura di
prevenzione. Si ritiene infatti che sulle pur legittime esigenze di sicurezza
della societa' debba prevalere la tutela del principio costituzionale di
presunzione di innocenza. E' da ritenersi, comunque, che qualora si
considerasse irrininciabile l'introduzione di un simile provvedimento, esso non
dovrebbe essere comunque adottato prima che sia superata una soglia di
pericolosita' certa, rappresentata, ad esempio, da una condanna in primo grado
per reati di gravita' intermedia e un successivo arresto convalidato per reati
dello stesso tipo.
[36]Dovrebbero essere anche previste
misure di protezione nei confronti di stranieri che si sottraggano al circuito
della prostituzione, nonche' misure premiali nel caso di stranieri che
forniscano all'autorita' giudiziaria elementi utili ad individuare i
responsabili dei reati connessi allo sfruttamento della prostituzione, allo
spaccio di stupefacenti, al traffico di immigrazione clandestina. E' evidente
come, in prima approssimazione, tra le misure previste non possa mancare il
rilascio di un permesso di soggiorno (ad esempio, per motivi di giustizia, con
abilitazione al lavoro). E' necessario pero' che le misure in questione non
equivalgano, di fatto, alla realizzazione dell'obiettivo di immigrazione
abusiva.
[37]Gli atti garantiti allo straniero
sono elencati nelle lettere c)-f) al primo comma.
[38]Si pensi ad esempio al caso in cui
un minore, figlio di genitori irregolarmente presenti, sia iscritto alla scuola
dell'obbligo e sul punto di completare l'anno scolastico. In questo caso il
Tribunale per i minorenni potrebbe trovare opportuno ordinare il rilascio di un
permesso provvisorio anche ai genitori, procrastinandone l'allontanamento dal
territorio dello Stato.
[39]La verifica del ripetto degli
accordi (in particolare in riferimento alla tutela dei diritti fondamentali
della persona) dovrebbe essere affidata ad un organismo di controllo (es.:
rappresentanze diplomatiche, Commissione per il rispetto dei diritti dell'uomo,
etc.).