(Sergio Briguglio 11/2/1997)

PRINCIPALI PUNTI CRITICI NEL TESTO DEL DDL SULL'IMMIGRAZIONE

Avvertenza: la numerazione degli articoli si riferisce alla versione datata 31/1/1997

 

Lavoro

Art. 19

Programmazione dei flussi di ingresso

Contenuti essenziali:

- L'ingresso per lavoro suordinato o autonomo avviene nell'ambito delle quote programmate. Quote riservate possono essere assegnate a Paesi con i quali siano conclusi accordi bilaterali finalizzati al controllo dei flussi e alla riammissione in Patria degli stranieri allontanati o respinti.

- Gli accordi bilaterali possono prevedere che i lavoratori che aspirino a migrare in Italia per lavoro si iscrivano in liste di prenotazione tenute dalle autorita' del posto e periodicamente raccolte dalle Rappresentanze diplomatiche e consolari italiane.

Modifiche indispensabili:

- Stabilire che le liste di prenotazione siano tenute dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari e non dalle autorita' del Paese straniero, per evitare che una gestione non trasparente da parte di tali autorita' delle liste e delle graduatorie danneggi ingiustamente persone che aspirino a migrare in Italia. Stabilire anche che le liste siano tenute in tutti i Paesi stranieri, e non solo in quelli con cui sono stati stipulati accordi. In caso contrario, gli stranieri provenienti da Paesi privi di accordi, potranno di fatto entrare solo irregolarmente; al momento di espellerli, si dovra' tentare di farli riammettere nel loro proprio Paese, con il quale pero' non esiste accordo di riammissione!

Art. 20

Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato

Contenuti essenziali:

- Il datore di lavoro regolarmente presente in Italia che voglia assumere uno straniero residente all'estero procede a chiamata nominativa ovvero, attingendo dalle liste di prenotazione, numerica, previo rilascio di autorizzazione al lavoro.

- L'ingresso e' consentito anche al lavoratore per il quale un cittadino regolarmente presente in Italia garantisca in relazione al sostentamento, all'alloggio, alla copertura delle spese sanitarie. Lo straniero cosi' entrato ottiene un permesso della durata di due anni, valido per l'iscrizione nelle liste di collocamento, rinnovabile se permengono i requisiti, e convertibile in permesso per lavoro subordinato o autonomo.

Modifiche indispensabili:

- Prevedere, accanto al meccanismo della chiamata, l'ingresso per ricerca di lavoro (anche senza lo sponsor previsto; o, se si preferisce, con la sponsorizzazione dello Stato stesso). E' il punto piu' carente dell'intero disegno di legge: in mancanza di un ingresso per ricerca di lavoro (senza, cioe', una chiamata preventiva, ma solo in virtu' dell'esistenza di una quota programmata) risulta impossibile l'incontro diretto tra domanda e offerta di lavoro, indispensabile - ad esempio - per il lavoro domestico. L'unico modo per evitare la crescita dell'immigrazione irregolare e' quello di garantire all'aspirante migrante una ragionevole chance di migrazione. Il potersi iscrivere in una lista di prenotazione con graduatoria fondata sull'anzianita' di iscrizione, dalla quale ogni anno venga attinta la quota programmata dal Governo, consente al lavoratore di veder avvicinare progressivamente la propria occasione di migrazione regolare, e lo dissuade dal tentare vie alternative, illegali e gravate da costi e da rischi.

 

Espulsioni

Artt. 11 e 12

Espulsione amministrativa. Esecuzione dell'espulsione

Contenuti essenziali:

- Espulsione per soggiorno clandestino (successivo, cioe', a ingresso illegale) o irregolare (permesso scaduto da piu' di sessanta giorni, o revocato o annullato), disposta dal prefetto.

- Intimazione a lasciare l'Italia entro quindici giorni, in caso di soggiorno irregolare.

- Accompagnamento immediato in caso di espulsione per soggiorno clandestino o, in caso di soggiorno irregolare, quando il prefetto ritenga possa esserci concreto pericolo di imboscamento dello straniero.

- Possibilita' di ricorrere davanti al pretore contro l'espulsione. Trenta giorni di tempo, in caso di accompagnamento immediato (ricorso dall'estero); cinque giorni, in caso di intimazione. Il pretore ha dieci giorni di tempo per decidere (in caso di intimazione, il verdetto del pretore giunge quindi entro i termini per lasciare l'Italia).

- Quando non e' possibile l'accompagnamento immediato (per esempio, per la mancanza di documenti di viaggio da parte dell'interessato), lo straniero e' posto sotto custodia in centri appositi, in condizioni di rispetto della sua dignita'. Il pretore interviene per la convalida del provvedimento entro quarantotto ore e, contestualmente, esamina anche l'eventuale ricorso dell'espellendo.

Modifiche indispensabili:

- Escludere che l'accompagnamento immediato possa essere adottato anche nei casi di semplice soggiorno irregolare (quand'anche vi sia rischio di imboscamento dello straniero). Prevedere al massimo, in tali casi, il regime di custodia.

- Prevedere in ogni caso che il pretore debba convalidare anche il provvedimento di accompagnamento immediato alla frontiera (non solo quello di custodia). In caso contrario, risulterebbe ingiustamente sfavorito lo straniero che non occulti il proprio documento di viaggio e che si renda cosi' immediatamente accompagnabile alla frontiera; con l'ovvia conseguenza che tutti gli espellendi sarebbero indotti a disfarsi del documento di viaggio, allo scopo di godere di un trattamento di maggior favore.

- Prevedere che la decisione del pretore, nell'esame del ricorso o nella convalida del provvedimento, tenga conto comunque della congruita' del provvedimento di espulsione, con riferimento al grado di inserimento dello straniero e al rischio di violazione di diritti fondamentali (asilo, famiglia, salute, minori).

 

 

ALTRI PUNTI DI COMPETENZA DEL MIN. DELLA SANITA'

 

Sanita', studio universitario e professioni

Art. 30

Stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale

Contenuti essenziali:

- Iscrizione obbligatoria presso il Comune di residenza, con parita' di diritti e di obblighi contributivi, per gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso attivita' di lavoro subordinato o autonomo, e per gli stranieri legalmente residenti titolari di permesso, in corso di validita' o di rinnovo, per lavoro, per motivi familiari, per asilo politico o umanitario, per richiesta di asilo, per residenza elettiva, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza.

- L'assistenza spetta anche ai familiari a carico regolarmente soggiornanti. Ai figli di stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale, l'assistenza e' assicurata dala nascita, anche nelle more dell'iscrizione.

- Lo straniero legalmente residente che non rientra nelle categorie obbligatoriamente iscritte, puo' stipulare assicurazione privata o iscriversi al Servizio sanitario nazionale con contribuzione proporzionale al reddito conseguito nell'anno precedente secondo una percentuale pari a quella prevista per gli italiani. Il contributo non puo' comunque essere inferiore ad una soglia fissata con decreto del Ministro della sanita'.

- Possono iscriversi al servizio sanitario nazionale, con contribuzione forfetaria, i titolari di permesso per studio e gli stranieri regolarmente soggiornanti collocati "alla pari". La contribuzione non e' valida per i familiari a carico.

- Lo straniero assicuato presso il Servizio sanitario nazionale e' iscritto nella USL del Comune di dimora.

Modifica proposta:

- Fare ovunque riferimento al domicilio, piuttosto che alla residenza. Per lo straniero, infatti, puo' essere problematico pervenire all'iscrizione anagrafica, mentre il domicilio e' univocamente individuato dal permesso di soggiorno.

Art. 31

Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale

Contenuti essenziali:

- Per le prestazioni ospedaliere per malattia, infortunio e maternita' erogate a stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale, sono corrisposti importi corrispondenti alle tariffe determinate dalle Regioni.

- In caso di indigenza o, comunque, di insolvenza, le spese sono a carico del Ministero dell'interno.

- Ai cittadini indigenti, anche illegalmente soggiornanti, sono assicurate senza oneri a carico (fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parita' con gli italiani) le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorche' continuative, per malattia e infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva (vaccinazioni; profilassi internazionale; profilassi, diagnosi e cura di malattie infettive e bonifica dei focolai).

- Alle cittadine straniere e' garantita la tutela sociale della gravidanza e della maternita' responsabile.

- L'accesso alle strutture sanitarie dello straniero illegalmente soggiornante non puo' comportare segnalazioni, salvo il caso di referto obbligatorio, a parita' di condizioni con l'italiano.

- Il finanziamento per prestazioni non urgenti in favore di stranieri indigenti e' previsto nell'ambito del Fondo sanitario nazionale.

- Si considera indigente lo straniero il cui reddito non superi l'assegno sociale, secondo quanto documentato da dichiarazione dell'interessato e, ove possibile da copia della dichiarazione dei redditi e attestazione della Rappresentanza diplomatica relativa alla veridicita' della dichiarazione sul reddito prodotto nel Paese d'appartenenza.

Modifica indispensabile:

- Prevedere anche la tutela della salute dei minori, in esecuzione della Convenzione di New York.

Art. 36

Accesso ai corsi delle universita'. Ingresso e soggiorno per studio

Contenuti essenziali:

- Il regolamento definisce i requisiti per il rilascio del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per studio, i requisiti per il rinnovo del permesso, le condizioni per l'accesso degli studenti ad attivita' di lavoro autonomo o subordinato e per l'erogazione di provvidenze a sostegno del diritto allo studio.

- Il rilascio di visti di ingresso per studenti residenti all'estero e' disciplinato sulla base delle disponibilita' comunicate dalle Universita'.

- L'accesso ai corsi universitari e' comunque consentito agli stranieri titolari di carta di soggiorno o permesso per lavoro, motivi familiari, asilo politico o umanitario, motivi religiosi, o che abbiano conseguito il titolo di studio superiore in Italia nel corso dell'anno precedente.

Modifiche proposte:

- Stabilire per legge (e non per regolamento) il diritto degli studenti di accedere all'iscrizione nelle liste di collocamento e ad attivita' di lavoro subordinato o autonomo.

- Disciplinare l'accesso alle scuole di specializzazione e ai corsi di dottorato, nonche' l'accesso alle relative borse di studio, anche in mancanza di requisiti di reciprocita' e cittadinanza.

Art. 23

Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo

Contenuti essenziali:

- L'ingresso per lavoro autonomo e' consentito, nell'ambito delle quote programmate, se l'attivita' non occasionale da svolgere non e' riservata per legge ai cittadini italiani o comunitari.

- Lo straniero che voglia entrare in Italia per lavoro autonomo deve dimostrare di disporre di risorse adeguate per l'esercizio dell'attivita' commerciale o artigianale, e di possedere i requisiti per l'iscrizione in albi e registri. Deve anche esibire documentazione recente, con la quale l'autorita' competente dichiari l'insussistenza di cause ostative al rilascio della licenza, ove richiesta.

Modifica proposta:

- Ammettere la possibilita' di ingresso o di permanenza per lavoro autonomo anche per lo svolgimento di professioni (con corrispondente iscrizione agli albi) in deroga a requisiti di reciprocita' e cittadinanza, almeno per coloro che abbiano conseguito il relativo titolo o che ne abbiano ottenuto il riconoscimento in Italia. La cosa e' gia' prevista, all'articolo 33, per le professioni sanitarie e deve essere estesa agli altri settori.