(Sergio Briguglio 7/2/1997)

 

BOZZA DDL 31-1-1997 (ELEMENTI ESSENZIALI)

 

 

Titolo I

Principi generali

Art. 1

Ambito di applicazione

- La legge si applica agli stranieri non comunitari e agli apolidi. Le norme si applicano ai cittadini comunitari solo in quanto piu' favorevoli.

Art. 2

Trattamento dello straniero

- Allo straniero sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona.

- Lo straniero regolarmente soggiornante gode dei diritti civili attribuiti all'italiano. La condizione di reciprocita' si applica solo quando e' esplicitamente previsto dalla presente legge o dalle convenzioni internazionali.

- Lo straniero gode di parita' di trattamento con l'italiano in materia di tutela giurisdizionale, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi.

- I provvedimenti che riguardano lo straniero sono tradotti in lingua a lui comprensibile.

- Allo straniero e' garantita la possibilita' di prendere contatto con le autorita' diplomatiche del proprio paese. Tali autorita' sono informate dei provvedimenti che riguardano lo straniero, salvo il caso dei rifugiati e di quanti godano di asilo umanitario.

Art. 3

Politiche migratorie

- Ogni tre anni il Governo emana un documento sulle politiche migratorie e definisce con decreto le quote massime ammesse per lavoro, tenendo conto anche degli ingressi nel mercato del lavoro di stranieri entrati per ricongiungimento o per asilo.

Titolo II

Disposizioni sull'ingresso il soggiorno e l'allontanamento dal territorio dello Stato

Art. 4

Ingresso nel territorio dello Stato

- L'ingresso e' consentito solo attraverso alcuni valichi, salvo situazioni particolari definite dal regolamento.

- Il visto e' rilasciato con durata correlata ai mezzi di sostentamento.

- Il regolamento stabilisce le modalita' per il rilascio di visti di reingresso a stranieri regolarmente soggiornanti.

- Sono respinti gli stranieri precedentemente espulsi che entrino, senza autorizzazione, prima che sia scaduto il divieto di reingresso.

- Lo straniero e' respinto anche in caso di pericolo per lo Stato o di rischio per relazioni internazionali.

- Ingresso comunque condizionato all'accertamento della disponibilita' di mezzi di sostentamento.

Art. 5

Permesso di soggiorno

- Il permesso deve essere richiesto entro otto giorni dall'ingresso.

- Speciali modalita' previste dal regolamento per soggiorni brevi o in caso di ricovero ospedaliero, etc.

- La durata del permesso corrisponde a quella del visto e non puo' comunque superare:

a) tre mesi, per visite, affari o turismo;

b) sei o nove mesi, per lavoro stagionale;

c) un anno, per studio;

d) due anni, per lavoro subordinato a tempo indeterminato o per coesione familiare;

e) il periodo necessario negli altri casi.

- Il rinnovo deve essere chiesto almeno trenta giorni prima della scadenza. E' concesso se sussistono i requisiti previsti per il rilascio. Di norma ha durata non superiore al doppio del permesso originario.

- Il permesso puo' essere revocato o rifiutato anche in caso di mancato soddisfacimento delle condizioni di soggiorno in uno degli Stati membri, salvo che il caso di motivi umanitari o obblighi costituzionali.

- Lo straniero titolare di permesso rilasciato da altro Stato membro deve presentare dichiarazione di soggiorno.

Art. 6

Facolta' e obblighi inerenti al soggiorno

- Il permesso rilasciato per lavoro, famiglia o studio puo' essere validamente utilizzato per attivita' diverse, secondo quanto stabilito dal regolamento.

- La mancata esibizione, su richiesta, del documento di identificazione e del permesso all'autorita' di pubblica sicurezza e' punita con l'arresto fino a sei mesi e un'ammenda fino a ottocentomila lire.

- Lo straniero non iscritto all'anagrafe deve comunicare entro quuindici giorni le variazioni di domicilio stabile.

Art. 7

Carta di soggiorno

- Lo straniero regolarmente soggiornante da almeno sei anni, titolare di un permesso di soggiorno rinnovabile a tempo indeterminato e titolare di un reddito sufficiente al sostentamento proprio e della propria famiglia puo' ottenere una carta di soggiorno della durata di cinque anni, rinnovabile, per se' e per i suoi familiari.

- La carta e' rifiutata o revocata in seguito a condanne o a rinvii a giudizio per reati di cui agli articoli 380 e 381 del c.p.p.. Puo' essere revocata anche per mancanza di mezzi di sostentamento.

- Il titolare ha diritto a fare ingresso in Italia senza visto, a svolgere qualunque attivita' non vietata allo straniero o riservata all'italiano, ad accedere alle prestazioni della pubblica amministrazione, ad esercitare l'elettorato attivo nelle elezioni e nei referendum comunali.

- Il titolare di carta di soggiorno puo' essere espulso solo per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, per motivi di prevenzione, o in caso di applicazione di misure cautelari di cui all'articolo 14 della legge 55/90.

Art. 8

Respingimento

- Sono respinti gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera privi dei requisiti per l'ingresso, quelli che entrano in Italia eludendo i controlli di frontiera e quelli che sono stati momentaneamente ammessi solo per prestare loro soccorso.

- Non possono essere respinti coloro che chiedono asilo, o per i quali puo' essere disposta la protezione temporanea per motivi umanitari.

- Il ricorso al TAR contro il respingimento non ha effetti sospensivi.

- Il vettore che ha portato lo straniero privo dei documenti necessari per l'ingresso ha l'obbligo di ricondurlo nello Stato di provenienza o in quello che ha rilasciato il documento di viaggio.

Art. 9

Potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera

- Sono adottate misure per il potenziamento dei controlli, l'informatizzazione delle frontiere, la collaborazione con i Paesi di emigrazione per il rilascio dei documenti di viaggio necessari al rimpatrio.

Art. 10

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

- Reclusione fino a tre anni e multa fino a trenta milioni per chi favorisca l'ingresso clandestino. Aggravanti (fino a un massimo di quindici anni e duecento milioni) per chi lo faccia a fini di lucro o favorendo lo sfruttamento di prostituzione e minori. Arresto in flagranza e confisca dei mezzi di trasporto utilizzati.

- Il vettore che non segnali la presenza a bordo di stranieri privi di documenti richiesti per l'ingresso e' punito con un'ammenda fino a cinquecentomila lire. Ulteriori sanzioni per il comandante (divieto di reingresso in Italia per un periodo fino a tre anni, o sopensione dall'attivita' in Italia).

- Possibilita' per la polizia di operare ispezioni di mezzi di trasporto.

Art. 11

Espulsione amministrativa

- Espulsione per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato disposta dal Ministro dell'interno e impugnabile di fronte al TAR.

- Espulsione per soggiorno clandestino o irregolare (permesso scaduto da piu' di sessanta giorni, o revocato o annullato) o per misura di prevenzione, disposta dal prefetto.

- Accompagnamento immediato in caso di espulsione per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, per soggiorno clandestino o nei casi di concreto pericolo di imboscamento dello straniero.

- Intimazione a lasciare l'Italia entro quindici giorni, negli altri casi.

- Possibilita' di ricorrere davanti al pretore contro l'espulsione disposta dal prefetto. Trenta giorni di tempo, in caso di accompagnamento immediato; cinque giorni, in caso di intimazione. Il pretore ha dieci giorni di tempo per decidere (in caso di intimazione, il verdetto del pretore giunge quindi entro i termini per lasciare l'Italia).

- Accesso al gratuito patrocinio per lo straniero indigente. Assistenza di un interprete.

- Salvo il principio di "non refoulement", lo straniero e' inviato al Paese di appartenenza o, in subordine, di provenienza.

- Divieto di reingresso di cinque anni per l'espulso, salvo il caso di autorizzazione del Ministro dell'interno, o di termini piu' ridotti (comunque non inferiori a tre anni) fissati in sede di esame del ricorso.

Art. 12

Esecuzione dell'espulsione

- Quando non e' possibile l'accompagnamento immediato, lo straniero e' posto sotto custodia in centri appositi, in condizioni di rispetto della sua dignita'.

- Il pretore interviene per la convalida del provvedimento entro quarantotto ore. La convalida e' impugnabile per cassazione, senza effetto sospensivo.

- La permanenza nel centro non puo' superare i venti giorni (prorogabili fino a trenta in caso di ritardo non dipendente dall'autorita' italiana).

- In caso di allontanamento indebito dello straniero dal centro, la custodia e' prontamente ripristinata.

Art. 13

Espulsione a titolo di misura di sicurezza.

- E' espellibile lo straniero condannato per reati di cui agli articoli 380 e 381 del codice penale, sempre che risulti socialmente pericoloso.

Art. 14

Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione

- In caso di condanna per reato non colposo o di patteggiamento, e quando la pena da irrogare sia non superiore a due anni e non sia applicabile la sospensione condizionale, il giudice puo' sostituire la pena con l'espulsione con divieto di reingresso per almeno cinque anni.

- L'espulsione e' eseguita con intimazione a lasciare l'Italia entro quindici giorni.

Art. 15

Diritto di difesa

- Lo straniero sottoposto a procedimento penale ha diritto a rientrare in Italia per tutti gli atti per i quali la sua presenza sia necessaria.

Art. 16

Soggiorno per motivi di protezione sociale

- Possibilita' di rilasciare un permesso di soggiorno di sei mesi, rinnovabile per un anno (o piu', in base ad esigenze di giustizia) e convertibile in permesso per lavoro in presenza dei requisiti, a persone in pericolo per effetto della volonta' di sottrarsi ad organizzazioni criminose o di dichiarazioni rese nel corso di indagini su tali organizzazioni.

- Definizione di programmi per il reinserimento sociale degli stranieri in questione.

- Revoca del permesso di soggiorno in caso di interruzione del programma o di comportamento in contrasto con le finalita' di esso.

Art. 17

Divieti di espulsione

- Lo straniero non puo' comunque essere inviato in un Paese in cui - direttamente o in seguito a ulteriore invio in altro Paese - non sia protetto dal rischio di persecuzione.

- Non sono espellibili, salvo che per motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato,

a) i minori di anni sedici;

b) i tiolari di carta di soggiorno, salvo che per motivi di prevenzione e in caso di adozione di misure cautelari di cui all'articolo 14 della legge 55/90;

c) i conviventi con coniuge o parenti entro il quarto grado di nazionalita' italiana;

d) le donne in stato di gravidanza oltre il terzo mese o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.

Art. 18

Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali

- In occasione di eventi di particolare gravita', il Presidente del Consiglio puo' disporre con decreto l'adozione di misure speciali per la protezione temporanea di stranieri, tra le quali la determinazione di gruppo dello status di rifugiato, l'alloggiamento dei profughi in strutture apposite, anche con obbligo di dimora, il loro avviamento in altri Paesi disposti ad accoglierli.

- I profughi, una volta cessata l'emergenza sono rimpatriati, salvo il caso di inserimento stabile familiare, lavorativo o di studio.

 

Titolo III

Disciplina del lavoro

Art. 19

Programmazione dei flussi di ingresso

- L'ingresso per lavoro suordinato o autonomo avviene nell'ambito delle quote programmate. Quote riservate possono essere assegnate a Paesi con i quali siano conclusi accordi bilaterali finalizzati al controllo dei flussi e alla riammissione in Patria degli stranieri allontanati o respinti.

- La programmazione tiene conto dei dati dettagliati relativi all'andamento dell'occupazione per le diverse qualifice e mansioni.

- Gli accordi bilaterali possono prevedere che i lavoratori che aspirino a migrare in Italia per lavoro si iscrivano in liste di prenotazione tenute dalle autorita' del posto e periodicamente raccolte dalle Rappresentanze diplomatiche e consolari italiane.

Art. 20

Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato

- Il datore di lavoro regolarmente presente in Italia che voglia assumere uno straniero residente all'estero procede a chiamata nominativa ovvero, attingendo dalle liste di prenotazione, numerica, previo rilascio di autorizzazione al lavoro. Tale rilascio e' subordinato alla dimostrazione della capacita' di garantire sistemazione alloggiativa al lavoratore.

- Il lavoratore che rimanga disoccupato puo' iscriversi nelle liste di collocamento fino alla scadenza del permesso e comunque per almeno un anno.

- L'ingresso e' consentito anche al lavoratore per il quale un cittadino regolarmente presente in Italia garantisca in relazione al sostentamento, all'alloggio, alla copertura delle spese sanitarie. Lo straniero cosi' entrato ottiene un permesso della durata di due anni, valido per l'iscrizione nelle liste di collocamento, rinnovabile se permengono i requisiti, e convertibile in permesso per lavoro subordinato o autonomo.

Art. 21

Lavoro stagionale

- Il datore di lavoro regolarmente presente in Italia o e associazioni di categoria che vogliano assumere lavoratori stagionali procedono a chiamata nominativa, ovvero, attingendo dalle liste di prenotazione, numerica.

- L'autorizzazione al lavoro e' rilasciata entro quindici giorni e puo' avere validita' minima di venti giorni e massima di nove mesi, anche con riferimento a piu' datori di lavoro.

- Il lavoratore straniero che lasci l'Italia nei tempi consentiti ha diritto di precedenza sui connazionali mai entrati in Italia per lavoro. Tale precedenza e' tutelata in fase di rilascio delle autorizzazioni al lavoro.

- Il permesso di soggiorno puo' essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, in presenza delle rispettive possibilita' di occupazione.

Art. 22

Previdenza e assistenza per i lavoratori stagionali

- Per i lavoratori stagionali non vengono versati i contributi relativi all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria e all'assegno per il nucleo familiare. In sostituzione e' verstao un contributo equivalente, destinato ad interventi di carattere socio-assistenziale in favore dei lavoratori stranieri.

- I contributi per le altre assicurazioni obbligatoriamente versati sono trasferiti, a richiesta dell'interessato all'ente previdenziale del Paese di appartenenza, ovvero, quando la materia non sia regolata da accordi, sono liquidati al lavoratore che lasci l'Italia.

Art. 23

Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo

- L'ingresso per lavoro autonomo e' consentito, nell'ambito delle quote programmate, se l'attivita' non occasionale da svolgere non e' riservata per legge ai cittadini italiani o comunitari.

- Lo straniero che voglia entrare in Italia per lavoro autonomo deve dimostrare di disporre di risorse adeguate per l'esercizio dell'attivita', e di possedere i requisiti per l'iscrizione in albi e registri. Deve anche esibire documentazione recente, con la quale l'autorita' competente dichiari l'insussistenza di cause ostative al rilascio della licenza, ove richiesta.

- Il lavoratore deve anche dimostrare, ai fini dell'ingresso, di disporre di alloggio e di reddito non inferiore al livello previsto per l'esenzione dalla spesa sanitaria.

- Il visto di ingresso riporta l'indicazione dell'attivita' non occasionale di lavoro autonomo autorizzata. Il visto deve essere rilasciato o negato entro centoventi giorni dalla richiesta, e utilizzato entro centottanta giorni dal rilascio.

Art. 24

Ingresso per casi particolari

- Il regolamento disciplina gli ingressi per lavoro subordinato di dirigenti, lettori universitari, professori e ricercatori universitari, traduttori e interpreti, collaboratori familiari di italiani originariamente residenti all'estero, persone in fase di formazione professionale, dipendenti di imprese chiamate in Italia per specifici lavori, marittimi, persone alle dipendenze di datori di lavoro residenti all'estero inviate in Italia per svolgere lavori in appalto, lavoratori dei circhi, personale artistico, sportivi, giornalisti, persone collocate "alla pari", dipendenti da rappresentanze diplomatiche o consolari straniere in Italia, dipendenti di enti di diritto internazionale.

- L'ingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri e' regolato da appositi accordi con gli Stati confinanti.

 

Titolo VI

Diritto all'unita' familiare e tutela dei minori

Art. 25

Diritto all'unita' familiare

- Il diritto a amantenere o ricostituire l'unita' familiare con familiari stranieri e' garantito al cittadino italiano o comunitario e allo straniero titolare di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, per lavoro subordinato o autonomo.

- In tutti i procedimenti relativi al ricongiungimento familiare, che riguardino un minore, deve essere preso in considerazione con carattere di priorita' l'interesse del minore.

- Il minore e' iscritto sul permesso del genitore fino all'eta' di quattordici anni e segue la condizione giuridica piu' vantaggiosa tra quelle dei genitori con cui convive. Ai fini del rinnovo del permesso non costituisce impedimento la temporanea assenza del minore dall'Italia.

- Al compimento del quattordicesimo anno, il minore ottiene un autonomo permesso di soggiorno per motivi familiari, ovvero una carta di soggiorno.

- Qualora un minore debba essere espulso, il provvedimento e' adottato dal Tribunale per i minorenni.

- In deroga alle diverse disposizioni, il Tribunale per i minorenni puo' autorizzare l'ingresso e il soggiorno del familiare di un minore presente in Italia, per gravi motivi relativi alle condizioni psico-fisiche del minore.

Art. 26

Ricongiungimento familiare

- Lo straniero puo' richiedere il ricongiungimento per

a) coniuge;

b) figli minori non coniugati, ovvero legalmente separati, anche nati fuori dal matrimonio, a condizione che l'altro genitore, se esistente, abbia dato il consenso;

c) genitori a carico;

d) figli minori non coniugati, ovvero legalmente separati, anche nati fuori dal matrimonio, del coniuge per il quale si chiede il ricongiungimento, a condizione che l'altro genitore, se esistente, abbia dato il consenso;

e) parenti entro il terzo grado, inabili al lavoro, a carico.

- Ai fini del ricongiungimento, si considerano minori i figli di eta' inferiore a diciotto anni, e i minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati a figli.

- Salvo che si tratti di rifugiato, il richiedente deve dimostrare di disporre di alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, e di reddito commisurato al numero di familiari da ammettere (a partire da una soglia minima pari all'importo dell'assegno sociale). Ai fini della determinazione del reddito concorrono i redditi da lavoro dei familiari conviventi.

- I cittadini italiani o comunitari possono chiedere il ricongiungimento, oltre che per il coniuge, anche per i discendenti e per gli ascendenti propri o del coniuge e per i parenti entro il quarto grado. In ongi caso e' consentito il rilascio del permesso per coesione familiare al genitore naturale del minore italiano residente in Italia, purche' non sia stato privato dell apotesta'.

- E' consentito l'ingresso dei familiari per cui puo' essere chiesto il ricongiungimento, al seguito del cittadino italiano o comunitario e, in presenza dei requisiti reddito e alloggio, del titolare di permesso di soggiorno per lavoro autonomo o per lavoro subordinato di durata non inferiore a un anno.

- E' consentito anche l'ingresso del figlio minore al seguito del genitore, anche a prescindere dalla disponibilita' di alloggio, purche' il titolare dell'alloggio dove il minore dimorera' abbia dato il proprio consenso.

- Il Questore ha novanta giorni di tempo per concedere o negare il nulla-osta al ricongiungimento, trascorsi i quali il nulla-osta si intende concesso.

Art. 27

Permesso di soggiorno per motivi familiari

- Il permesso per motivi familiari e' rilasciato

a) a chi sia entrato con visto di ingresso per ricongiungimento, ovvero con visto di ingresso al seguito;

b) a chi sia nato in Italia da titolare di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno;

c) agli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano sposato cittadini aventi diritto a richiedere il ricongiungimento;

d) al familiare titolare di permesso per lavoro autonomo o subordinato o per studio per il quale possa essere richiesto il ricongiungimento da cittadino regolarmente presente in Italia, a condizione che la conversione del permesso sia chiesta almeno sei mesi prima della scadenza;

e) al genitore straniero, anche naturale e illegalmente presente in Italia, di minore italiano residente in Italia, purche' non sia stato privato della potesta'.

- Il permesso consente l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione, l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lattivita' avoro autonomo o subordinato.

- In caso di scioglimento del vincolo matrimoniale o, per il minore, al compimento dela maggiore eta', il permesso puo' essere convertito in permesso per lavoro subordinato o autonomo o per studio, anche in assenza dei requisiti.

 

Titolo V

Disciplina del diritto di asilo

Art. 28

Rifugiati e asilo umanitario

- Ha diritto di asilo in Italia, alle condizioni previste dalla presente legge, lo straniero cui sia impedito nel proprio Paese l'esercizio delle liberta' democratiche garantite dalla Costituzione italiana.

- Lo straniero puo' chiedere asilo in Italia, presentando una domanda, nei modi previsti dalla legge e dal regolamento di attuazione, alla competente autorita'. Il richiedente asilo e' ammesso in Italia fino alla decisione definitiva sulla sua domanda.

- Al richiedente e' riconosciuto lo status di rifugiato se non puo' avvalersi della protezione del proprio Paese per il timore di essere persegitato a causa di uno dei motivi previsti dalla Convenzione di Ginevra, o per motivi di sesso o di appartenenza a un gruppo etnico.

- Al riciedente e' riconosciuto, invece, l'asilo umanitario quando non possa rientrare nel proprio Paese per il timore di vedere ingiustamente danneggiata la propria incolumita' o la propria liberta' a causa di situazioni di violenza generalizzata.

- La domanda non e' ammissibile quando

a) lo straniero e' stato gia' riconosciuto rifugiato in altro Stato nel quale possa ancora godere di protezione;

b) lo straniero proviene da altro Stato aderente alla Convenzione di Ginevra;

c) lo straniero ha commesso crimini di guerra, crimini contro la pace o crimini contro l'umanita', come definiti dai trattati in vigore per l'Italia;

d) lo straniero, avente diritto ad asilo umanitario, ha gia' chiesto o ottenuto assistenza da un altro Paese;

e) un altro Stato sia responsabile dell'esame della domanda, in base alle convenzioni internazionali;

f) lo straniero ha, successivament eall'ingresso in Italia, distrutto o occultato il documento di viaggio, ovvero ha fornito false generalita';

g) lo straniero ha gia' visto respinta una domanda di asilo e non sono intervenuti elementi nuovi che giustifichino un riesame del caso.

- Il riconoscimento dello status di rifugiato comporta per lo straniero, per il coniuge, per i figli minori non coniugati e per i genitori a carico il rilascio di un permesso di soggiorno per due anni per asilo politico, rinnovabile fino a cessazione dello status.

- Il titolare del permesso per asilo politico ha gli stessi diritti del cittadino italiano in materia di lavoro, istruzione, previdenza, assistenza e ricongiungimento familiare, e gli stessi diritti del cittadino comunitario in materia di accesso al pubblico impiego. Il titolare ha anche diritto ad accedere a speciali programmi di assistenza.

- Il riconoscimento dell'asilo umanitario comporta per il richiedente e per i familiari il rilascio di un permesso per asilo umanitario della durata di un anno, rinnovabile fino a cessazione definitiva dell'asilo, e lo stesso trattamento riservato al titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo.

- Qualora la domanda di asilo sia presentata da minori non accompagnati, e' informato immediatamente il Tribunale per i minorenni.

Art. 29

Commissione nazionale per il diritto di asilo

- La Commissione e' competente a decidere sulle domande di asilo presentate in Italia e sulla cessazione dell'asilo.

- Contro la decisione di rigetto della domanda o di cessazione dell'asilo e' ammesso ricorso al TAR, con effetto sospensivo immediato. Il giudice amministrativo decide con giurisdizione esclusiva estesa al merito.

- I membri della Commissione sono nominati dal Presidente del consiglio ogni cinque anni, e possono essere confermati una sola volta.

- Oltre a magistrati e funzionari, della Commissione fanno parte un esperto in materia di diritti dell'uomo e condizione giuridica dello straniero e un membro di una organizzazione non governativa di tutela dei diritti dell'uomo e dello straniero, designato dall'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

 

Titolo VI

Capo I

Disposizioni in materia sanitaria

Art. 30

Stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale

- Iscrizione obbligatoria, con parita' di diritti e di obblighi contributivi, per gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso attivita' di lavoro subordinato o autonomo, e per gli stranieri legalmente residenti titolari di permesso, in corso di validita' o di rinnovo, per lavoro, per motivi familiari, per asilo politico o umanitario, per richiesta di asilo, per residenza elettiva, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza.

- L'assistenza spetta anche ai familiari a carico regolarmente soggiornanti. Ai figli di stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale, l'assistenza e' assicurata dala nascita, anche nelle more dell'iscrizione.

- Lo straniero legalmente residente che non rientra nelle categorie obbligatoriamente iscritte, puo' stipulare assicurazione privata o iscriversi al Servizio sanitario nazionale con contribuzione proporzionale al reddito conseguito nell'anno precedente secondo una percentuale pari a quella prevista per gli italiani. Il contributo non puo' comunque essere inferiore ad una soglia fissata con decreto del Ministro della sanita'.

- Possono iscriversi al servizio sanitario nazionale, con contribuzione forfetaria, i titolari di permesso per studio e gli stranieri regolarmente soggiornanti collocati "alla pari". La contribuzione non e' valida per i familiari a carico.

- Lo straniero assicuato presso il Servizio sanitario nazionale e' iscritto nella USL del Comune di dimora.

Art. 31

Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale

- Per le prestazioni ospedaliere per malattia, infortunio e maternita' erogate a stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale, sono corrisposti importi corrispondenti alle tariffe determinate dalle Regioni.

- In caso di indigenza o, comunque, di insolvenza, le spese sono a carico del Ministero dell'interno.

- Ai cittadini indigenti, anche illegalmente soggiornanti, sono assicurate senza oneri a carico (fatte salve le quote di partecipazione alla spesa aparita' con gli italiani) le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorche' continuative, per malattia e infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva (vaccinazioni, profilassi internazionale, profilassi, diagnosi e cura di malattie infettive e bonifica dei focolai).

- Alle cittadine straniere e' garantita la tutela sociale della gravidanza e della maternita' responsabile.

- L'accesso alle strutture sanitarie dello straniero illegalmente soggiornante non puo' comportare segnalazioni, salvo il caso di referto obbligatorio, a parita' di condizioni con l'italiano.

- Il finanziamento per prestazioni non urgenti in favore di stranieri indigenti e' previsto nell'ambito del Fondo sanitario nazionale.

- Si considera indigente lo straniero il cui reddito non superi l'assegno sociale, secondo quanto documentato da dichiarazione dell'interessato e, ove possibile da copia della dichiarazione dei redditi e attestazione della Rappresentanza diplomatica relativa alla veridicita' della dichiarazione sul reddito prodotto nel Paese d'appartenenza.

Art. 32

Ingresso e soggiorno per cure mediche

- Lo straniero ed un eventuale accompagnatore ottengono il visto di ingresso per cure mediche se producono dichiarazione della struttura sanitaria italiana relativa alla pianificazione dell'intervento e all'avvenuto deposito di una somma equivalente al prevedibile costo della cura. Deve essere dimostrata anche la disponibilita' di vitto e alloggio per l'accompagnatore, e per l'interessato nel periodo di convalescenza.

- E' possibile l'ingresso per cure in Italia anche nell'ambito di programmi umanitari de Governo, previa autorizzazione del Ministero della sanita', d'intesa con il Ministero degli affari esteri.

- Il permesso di soggiorno ha durata pari a quella del trattamento ed e' rinnovabile finche' perdurano le necessita' terapeutiche.

Art. 33

Attivita' professionali sanitarie

- I titolari di permesso per lavoro subordinato o autonomo, per motivi familiari, per asilo politico o umanitario o per motivi religiosi, in possesso di laurea o diploma in materia sanitaria, conseguiti o riconosciuti in Italia, possono accedere agli esami di abilitazione, all'iscrizione negli albi professionali e all'esercizio delle professione, a parita' di trattamento con l'italiano. Sono esclusi quanti siano stati ammessi in soprannumero ai corsi di laurea o di specializzazione; in tali casi il titolo non ha valore legale in Italia.

- Il regolamento definisce i criteri per il riconoscimento dei titoli in materia sanitaria.

- L'utilizzo di personale straniero per l'esercizio di professioni infermieristiche, tecniche e della riabilitazione e' consentito nei presidi privati. In quelli pubblici o accreditati e' consentito ai titolari di carta di soggiorno, ai titolari di permesso per motivi religiosi, nonche', previa autorizzazione del Ministero della sanita' ai titolari dei permessi citati, in possesso di titolo di studio conseguito o riconosciuto in Italia.

Capo II

Disposizioni in materia di alloggio

Art. 34

Centri di accoglienza. Accesso all'abitazione

- Le Regioni predispongono centri di accoglienza per titolari di permesso di soggiorno per motivi diversi dal turismo, finalizzati a rendere lo straniero autosufficiente.

- Pensionati con prezzi calmierati, aperti a stranieri e italiani, sono predisposti dai Comuni di maggiore insediamento di immigrati.

- Le Regioni concedono contributi per il risanamento di edifici da destinare ad abitazioni per stranieri titolari di carta di soggiorno o permesso per lavoro, motivi familiari, asilo politico o umanitario, studio.

- I titolari di carta di soggiorno e gli stranieri che esercitino regolarmente attivita' di lavoro subordinato o autonomo hanno accesso, in condizioni di parita' con il cittadino italiano agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e alle altre facilitazioni per l'acquisto o la locazione della prima casa.

Capo III

Disposizioni in materia di istruzione e di diritto allo studio

Art. 35

Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale

- I minori stranieri presenti sul territorio nazionale sono soggetti all'obbligo scolastico. Si applicano tutte le disposizioni previste per gli italiani.

- Sono attivati corsi per l'apprendimento della lingua italiana.

- Sono realizzate iniziative per la valorizzazione della differenza linguistica e culturale.

- Sono predisposte iniziative a vantaggio di stranieri adulti per favorire l'alfabetizzazione, il conseguimento del titolo di studio della scuola dell'obbligo o del diploma di scuola secondaria, l'apprendimento della lingua italiana e la formazione professionale.

- Il regolamento definisce i criteri per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti e dello studio effettuato all'estero.

Art. 36

Accesso ai corsi dell'universita'. Ingresso e soggiorno per studio

- Il regolamento definisce i requisiti per il rilascio del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per studio, i requisiti per il rinnovo del permesso, le condizioni per l'accesso degli studenti ad attivita' di lavoro autonomo o subordinato e per l'erogazione di provvidenze a sostegno del diritto allo studio.

- Il rilascio di visti di ingresso per studenti residenti all'estero e' disciplinato sulla base delle disponibilita' comunicate dalle Universita'.

- L'accesso ai corsi universitari e' comunque consentito agli stranieri titolari di carta di soggiorno o permesso per lavoro, motivi familiari, asilo politico o umanitario, motivi religiosi, o che abbiano conseguito il titolo di studio superiore in Italia nel corso dell'anno precedente.

Capo IV

Partecipazione alla vita pubblica a livello locale

Art. 37

Elettorato attivo amministrativo

- Il titolare di carta di soggiorno e' equiparato all'italiano ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo nelle elezioni e nei referendum a livello comunale e circoscrizionale. Lo straniero che intenda esercitare tale diritto deve chiedere di essere iscritto nelle liste elettorali.

Capo V

Disposizioni sull'integrazione sociale e sulle discriminazioni e istituzione del fondo per le politiche migratorie

Art. 38

Misure di integrazione sociale degli stranieri regolarmente soggiornanti

- Lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni adottano misure per favorire

a) le attivita' finalizzate alla diffusione della cultura dei Paesi d'origine degli stranieri;

b) l'informazione degli stranieri in merito a diritti e doveri, opportunita' di integrazione, possibilita' di reinserimento nel Paese d'origine;

c) la valorizzazione delle espressioni culturali, religiose, economiche, etc., degli stranieri, e la prevenzione degli stereotipi razzisti o xenofobi;

d) la realizzazione di convenzioni con associazioni per l'impiego di titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore a due anni in qualita' di mediatori culturali tra le amministrazioni e gli stranieri.

e) la formazione degli operatori degli uffici pubblici che abbiano rapporti abituali con gli stranieri o che esercitino competenze rilevanti in materia di immigrazione.

- E' istituito un registro delle associazioni che possono essere coinvolte nella realizzazione delle iniziative finalizzate all'integrazione degli stranieri.

- Regioni ed enti locali possono istituire consulte finalizzate alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'esercizio dei diritti dello straniero. Il CNEL svolge attivita' finalizzate alla promozione della partecipazione degli stranieri alla vita pubblica e alla diffusione delle informazioni relative alla presente legge.

Art. 39

Discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi

- Costituisce discriminazione ogni comportamento che pregiudichi il godimento dei diritti e delle liberta' fondamentali dello straniero o del cittadino comunitario, sulla base della differenza di razza, di colore, di origine nazionale o etnica o di religione.

- In particolare, si ha discriminazione ogni qualvolta lo straniero sia danneggiato, sulla base delle ragioni anzidette, riguardo ad un atto amministrativo, alla fornitura di beni e servizi offerti al pubblico, all'accesso ad alloggio, istruzione, formazione, occupazione e servizi socio-assistenziali, all'esercizio di un'attivita' economica, alle condizioni di lavoro.

Art. 40

Azione civile e relative sanzioni contro la discriminazione

- In caso di discriminazione, il Pretore, su istanza di parte, puo' ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e l'adozione di misure atte a rimuovere gli effetti della discriminazione. Il giudice puo' altresi' condannare il responsabile al risarcimento dei danni derivati dalla discriminazione.

- L'elusione dei provvedimenti assunti dal Pretore e' punita con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

- Qualora chi presenta l'istanza fornisca elementi di fatto, anche dedotti da dati statistici in relazione a condizioni di lavoro, progressioni di carriera e licenziamenti, dai quali risulti fondata la presunzione di esistenza di atti discriminatori, l'onere della prova sulla insussistenza della discriminazione spetta alla pesona chiamata in giudizio.

- In caso di discriminazioni collettive in ambito lavorativo, l'istanza puo' essere presentata anche dalle rappresentanze sindacali.

- Qualora si rendano responsabili di comportamenti discriminatori imprese alle quali siano stati accordati benefici in base a leggi regionali, o assegnati appalti dalle amministrazioni, i benefici sono revocati e, nei casi piu' gravi, i responsabili della discriminazione sono esclusi per due anni dall'accesso a benefici e appalti.

Art. 41

Fondo nazionale per le politiche migratorie

- E' istituito presso la Presidenza del Consiglio un fondo nazionale per il finanziamento dei programmi di Stato, Regioni, Province e Comuni in materia di immigrazione. Al fondo affluiscono anche donazioni di enti o privati e contributi di organismi dell'Unione europea.

- I fondi giacenti nel "Fondo per il rimpatrio", istituito dalla legge 943 e abrogato dalla presente legge.

 

Titolo VII

Disposizioni legislative sui cittadini degli Stati membri dell'Unione europea

Art. 42

Delega legislativa per l'attuazione delle norme comunitarie in materia di ingresso, soggiorno e allontanamento dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea

- Il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno, un decreto legislativo in materia di ingresso, soggiorno e allontanamento dei cittadini comunitari, in conformita' con le norme comunitarie in materia di libera circolazione.

- Il decreto deve stabilire norme per la semplificazione dell'ingresso e del soggiorno e dell'accesso all'iscrizione anagrafica. Deve garantire il diritto al ricorso contro gli atti relativi ad ingresso e soggiorno.

 

Titolo VIII

Norme finali

Art. 43

Testo unico

- Il Governo e' delegato ad emanare, entro centoventi giorni, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni vigenti relative alla condizione dello straniero compatibili con le norme della presente legge.

- Il Governo e' delegato ad emanare, entro tre anni, un decreto legislativo recante le disposizioni correttive necessarie a realizzare pienamente i principi della presente legge o a garantirne una migliore attuazione.

- Le competenti Commissioni parlamentari hanno quarantacinque giorni di tempo dal ricevimento dei progetti di decreto per esprimere un parere.

Art. 44

Norme transitorie

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