(9/2/1997)

MODIFICHE DA APPORTARE AL TESTO DEL DDL SULLA

DISCIPLINA GENERALE DELLA CONDIZIONE DELLO

STRANIERO (VERSIONE 31/1/1997)

Avvertenza: in corsivo sono evidenziate le modifiche piu' rilevanti.

 

Titolo I

Principi generali

Art. 2

Trattamento dello straniero

- Al comma 1: estendere il riconoscimento dei diritti fondamentali allo straniero che comunque si presenti alla frontiera.

- Al comma 2. Affermare esplicitamente che la condizione di reciprocita' si applica solo quando e' esplicitamente previsto dalla presente legge o dalle convenzioni internazionali.

Titolo II

Disposizioni sull'ingresso il soggiorno e l'allontanamento dal territorio dello Stato

Art. 4

Ingresso nel territorio dello Stato

- Al comma 2: sopprimere l'obbligo di munirsi di visto di reingresso per gli stranieri regolarmente soggiornanti.

- Al comma 3: escludere che possano essere respinti gli stranieri precedentemente espulsi che entrino, senza autorizzazione, prima che sia scaduto il divieto di reingresso, quando questo possa ledere il diritto di asilo.

- Al comma 4: escludere che in fase di controllo alla frontiera si proceda a verifica della disponibilita' di mezzi di sostentamento (verifica gia' effettuata al momento del rilascio del visto di ingresso).

Art. 5

Permesso di soggiorno

- Al comma 3: definire la durata del permesso per lavoro autonomo. Escludere che il permesso per lavoro subordinato possa avere durata inferiore a due anni (la minor durata prevista per il permesso per lavoro subordinato a tempo determinato costituisce un inutile aggravio dei compiti delle questure e dei doveri dell'immigrato).

- Al comma 4: estendere ai trenta, o, coerentemente con le norme sulle espulsioni, ai sessanta giorni successivi alla scadenza del permesso il termine utile per chiederne il rinnovo.

- Al comma 5: escludere che la revoca del permesso possa aver luogo per il venir meno dei requisiti relativi ai mezzi di sostentamento. Prevedere, in generale, che il provvedimento di revoca possa essere adottato solo nei casi espressamente previsti dalla legge.

- Stabilire che il permesso possa di norma essere convertito in altro permesso per il quale si posseggano i requisiti.

Art. 6

Facolta' e obblighi inerenti al soggiorno

- Al comma 1: stabilire per legge (e non per regolamento) che il permesso rilasciato per lavoro, famiglia o studio puo' essere validamente utilizzato per ogni attivita' diversa da quella che ne ha motivato il rilascio, salvo esplicita negazione da parte delle norme della presente legge.

- Al comma 3: punire solo il rifiuto di esibizione del documento.

- Al comma 4: escludere che si possa procedere a verifiche della disponibilita' di reddito all'infuori delle fasi di rilascio e rinnovo del permesso.

Art. 7

Carta di soggiorno

- Al comma 1: stabilire che la carta di soggiorno possa essere chiesta, per se' e per i familiari, dallo straniero regolarmente soggiornante da cinque anni che al momento della richiesta (ma non necessariamente prima) sia titolare di un permesso per lavoro o per asilo politico o umanitario.

- Al comma 3: escludere dal rilascio solo lo straniero che abbia riportato condanne gravi. Sospendere il rilascio per lo straniero che abbia procedimenti pendenti per reati gravi. Escludere la revoca per sola mancanza di mezzi di sostentamento. Prevedere che la carta di soggiorno sia rinnovata con durata illimitata.

- Al comma 5: escludere che il titolare di carta di soggiorno possa essere espulso per motivi di prevenzione (legge 1423/56).

Art. 8

Respingimento

- Al comma 1: prevedere che anche al respingimento da parte della polizia di frontiera si dia luogo con provvedimento individuale, scritto e motivato, recante le modalita' di impugnazione.

- Al comma 2: chiarire entro quali limiti si possa procedere a respingimento per quelli che entrano in Italia eludendo i controlli di frontiera (un conto e' che siano trovati sulla spiaggia, un conto e' che siano trovati in pieno territorio dello Stato).

- Al comma 5: limitare le sanzioni e gli obblighi a carico del vettore che ha portato lo straniero privo dei documenti necessari per l'ingresso al solo caso di mancata segnalazione alle autorita' di frontiera. In caso contrario, al potenziale richiedente asilo privo di documenti verrebbe negata, dal vettore, la partenza stessa verso l'Italia.

Art. 10

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

- Al comma 1: escludere dalle sanzioni coloro che favoriscano l'ingresso di persone cui viene successivamente riconosciuto il diritto di asilo.

Art. 11

Espulsione amministrativa

- Al comma 2: escludere l'espulsione per motivi di prevenzione.

- Al comma 4: escludere che l'accompagnamento immediato possa essere adottato anche nei casi di semplice soggiorno irregolare (quand'anche vi sia rischio di imboscamento dello straniero). Prevedere al massimo, in tali casi, il regime di custodia. Prevedere in ogni caso che il pretore debba convalidare il provvedimento di accompagnamento immediato alla frontiera.

- Al comma 8: prevedere che la decisione del pretore, nell'esame del ricorso o nella convalida del provvedimento, tenga conto comunque della congruita' del provvedimento di espulsione, con riferimento al grado di inserimento dello straniero e al rischio di violazione di diritti fondamentali (asilo, famiglia, salute, minori). Stabilire anche che l'interessato abbia diritto ad essere sentito, su richiesta, dal pretore. Prevedere infine la sospensione del provvedimento di intimazione a lasciare l'Italia entro quindici giorni (e l'eventuale rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari utilizzabile per lavoro e studio), nel caso che il pretore non si sia pronunciato entro quel termine.

- Al comma 12: graduare il divieto di reingresso per l'espulso e prevedere che l'ingresso sia di norma autorizzato per tutelare il diritto all'unita' familiare e il diritto di asilo.

- Prevedere misure di sostegno per il reinserimento in Patria dello straniero allontanato che ottemperi all'obbligo di lasciare l'Italia nei termini stabiliti.

Art. 12

Esecuzione dell'espulsione

- Al comma 5: prevedere il rilascio di un permesso per motivi umanitari utilizzabile per lavoro e studio, nei casi in cui non si possa eseguire l'allontanamento nei termini previsti.

Art. 13

Espulsione a titolo di misura di sicurezza

- Al comma 1: chiarire che si tratta di condanna definitiva.

Art. 14

Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione

- Al comma 1: proporzionare il divieto di reingresso alla pena detentiva sostituita dall'espulsione. Tener conto della presenza di familiari in Italia.

Art. 16

Soggiorno per motivi di protezione sociale

- Al comma 4: prevedere una durata del permesso di soggiorno piu' significativa dei sei mesi.

Art. 17

Divieti di espulsione

- Al comma 1: escludere anche l'invio dello straniero in Paesi in cui possa patire situazioni di violenza generalizzata (che motivano il riconoscimento dell'asilo umanitario). Prevedere in ogni caso il rilascio di un permesso per motivi umanitari, che abiliti al lavoro e allo studio, allo straniero che, in virtu' della norma considerata, risulti di fatto non espellibile.

- Al comma 2: tutelare esplicitamente dall'espulsione anche i rifugiati, coloro ai quali e' riconosciuto l'asilo umanitario, i nati in Italia (che non hanno scelto di venirci!), coloro che necessitino di cure urgenti o comunque essenziali. Prevedere, in caso di mancanza di permesso di soggiorno da parte dello straniero non espellibile, il rilascio di un permesso per i motivi opportuni.

 

Titolo III

Disciplina del lavoro

Art. 19

Programmazione dei flussi di ingresso

- Al comma 3: stabilire che le liste di prenotazione siano tenute dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari e non dalle autorita' del Paese straniero, per evitare che una gestione non trasparente da parte di tali autorita' delle liste e delle graduatorie danneggi ingiustamente persone che aspirino a migrare in Italia. Stabilire anche che le liste siano tenute in tutti i Paesi stranieri, e non solo in quelli con cui sono stati stipulati accordi. In caso contrario, gli stranieri provenienti da Paesi privi di accordi, potranno di fatto entrare solo irregolarmente; al momento di espellerli, si dovra' tentare di farli riammettere nel loro proprio Paese, con il quale pero' non esiste accordo di riammissione!

Art. 20

Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato

- Al comma 1: prevedere, accanto al meccanismo della chiamata, l'ingresso per ricerca di lavoro (anche senza lo sponsor previsto al comma 7). E' il punto piu' carente dell'intero disegno di legge: in mancanza di un ingresso per ricerca di lavoro (senza, cioe', una chiamata preventiva, ma solo in virtu' dell'esistenza di una quota programmata) risulta impossibile l'incontro diretto tra domanda e offerta di lavoro, indispensabile - ad esempio - per il lavoro domestico.

- Al comma 2: escludere la necessita' di dimostrazione di disponibilita' di alloggio ai fini dell'autorizzazione al lavoro: legare lavoro e alloggio rende troppo forte la dipendenza del lavoratore dal datore di lavoro (la cosa e' irrilevante se si accetta l'ipotesi di ingresso per ricerca di lavoro).

Art. 21

Lavoro stagionale

- Al comma 1: riguardo alle liste e alle modalita' di ingresso, vale quanto detto in relazione all'articolo 20.

- Al comma 2: chiarire le modalita' da osservare per rispettare il diritto di precedenza dei lavoratori stagionali non chiamati (la cosa e' irrilevante se si accetta l'ipotesi di ingresso per ricerca di lavoro).

- Al comma 4: piuttosto che un diritto di precedenza, prevedere un diritto certo di reingresso. Altrimenti si incentiva la permanenza irregolare, dal momento che la semplice precedenza non da' garanzie sufficienti.

Art. 22

Previdenza e assistenza per i lavoratori stagionali

- Al comma 5: prevedere la possibilita' di mantenimento della posizione contributiva in Italia o di sua ricostruzione in caso di reingresso.

Art. 23

Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo

- Al comma 2: ammettere la possibilita' di ingresso o di permanenza per lavoro autonomo anche per lo svolgimento di professioni (con corrispondente iscrizione agli albi) in deroga a requisiti di reciprocita' e cittadinanza, almeno per coloro che abbiano conseguito il relativo titolo o che ne abbiano ottenuto il riconoscimento in Italia. La cosa e' gia' prevista, all'articolo 33, per le professioni sanitarie e deve essere estesa agli altri settori.

- Al comma 3: rilassare le condizioni sulla disponibilita' di alloggio (difficile da dimostrare prima dell'ingresso) e ammettere la possibilita' di presentazione di garanzia sostitutiva da parte di ente o privato.

- Precisare la durata del permesso di soggiorno. Prevedere che il titolare possa iscriversi nelle liste di collocamento e stipulare rapporti di lavoro subordinato, nonche' svolgere attivita' di lavoro autonomo diverse da quella originariamente prospettata (ovviamente in presenza dei requisiti). Viceversa, stabilire che il lavoratore subordinato possa svolgere anche attivita' di lavoro autonomo. Una separazione troppo rigida tra le categorie e' anacronistica.

Titolo IV

Diritto all'unita' familiare e tutela dei minori

- Adottare, nei contenuti, la prima versione riportata nella bozza: e' di gran lunga preferibile.

Art. 25

Diritto all'unita' familiare

- Al comma 1: riconoscere il diritto al ricongiungimento anche ai titolari di permesso per studio (e' facile che il borsista universitario straniero sia gia' sposato e, in ogni caso, sarebbe tenuto a dimostrare la disponibilita' di reddito) e di permesso per motivi religiosi (si pensi, ad esempio, ai Pastori protestanti, ma interessa, per i genitori a carico, anche i Religiosi cattolici). Prevedere, in proposito, che ai fini della dimostrazione di disponibilita' di reddito, possa essere prodotta anche garanzia corrispondente da parte di ente o privato.

- Al comma 4: prevedere che il Tribunale per i minorenni intervenga anche quando l'espulsione riguardi il genitore, il tutore o l'affidatario di un minore (che di per se' e' inespellibile!). Il Tribunale deve poter decidere di disapplicare il provvedimento quando cio' risulti conforme all'interesse del minore.

Art. 26

Ricongiungimento familiare

- Al comma 1: equiparare al coniuge, ai soli fini del ricongiungimento, l'altro genitore naturale del figlio minore. Si tutela in tal modo il diritto del minore di vivere con entrambi i genitori.

- Al comma 5: prevedere la possibilita' di ingresso al seguito anche in caso di titolare di permesso per motivi religiosi (ad esempio, il Pastore protestante). Stabilire anche che si prescinde da ogni requisito, eccezion fatta per il consenso dell'altro genitore, per l'ingresso del minore di eta' inferiore a quattordici giorni al seguito del genitore che entri regolarmente in Italia.

- Al comma 6: prevedere la possibilita' di autocertificazione in caso di inesistenza di documenti di stato civile nel Paese di appartenenza di chi chiede il ricongiungimento.

Art. 27

Permesso di soggiorno per motivi familiari

- Al comma 1, lettera b): chiarire la posizione dei nati in Italia da titolari di permessi di durata inferiore a un anno.

- Al comma 1, lettera d): estendere la categoria al familiare regolarmente soggiornante a qualunque titolo di straniero avente diritto al ricongiungimento, ferma restando la necessita' di dimostrare il possesso dei requisiti. In caso contrario, detto familiare e' costretto - per godere del diritto all'unita' familiare - a tornare nel proprio Paese, aspettare il nulla-osta al ricongiungimento e rientrare in Italia. Ne derivano solo costi supplementari per lo straniero.

- Al comma 1, lettera e): estendere al tutore e all'affidatario del minore italiano, nonche' alle analoghe categorie relative a minore comunitario residente in Italia.

- Al comma 4: specificare che, per la conversione del permesso in caso di scioglimento del vincolo o di compimento della maggiore eta', si prescinde dal possesso dei requisiti corrispondenti al nuovo permesso.

 

Titolo V

Disciplina del diritto di asilo

Art. 28

Rifugiati e asilo umanitario

- Al comma 2: prevedere la possibilita' di presentare domanda di asilo anche alla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana, al comandante del vettore o - per persone che si trovino, anche irregolarmente, sul territorio italiano - al Questore. Chiarire che la presentazione avviene senza formalita' alcuna. Stabilire che, al fine di garantire l'effettivo esercizio del diritto d'asilo, allo straniero che si presenti alla frontiera sia garantita l'assistenza di strutture di accoglienza nella zona di transito, nonche', se necessaria, l'assistenza dell'interprete e del rappresentante dell'ACNUR o di altre organizzazioni esperte nella tutela dei richiedenti asilo.

- Al comma 4: chiarire che competente a giudicare sull'ammissibilita' della domanda e' solo la Commissione nazionale per il diritto di asilo (e non, per esempio, la polizia di frontiera).

- Al comma 4, lettera b): restringere al solo caso di soggiorno prolungato in Paese che abbia aderito alla Convenzione di Ginevra e che sia disposto a riammettere lo straniero e ad esaminarne la domanda di asilo. Chiarire che la cosa non si applica a quanti abbiano diritto all'asilo umanitario, ovvero a quanti rischino persecuzioni per motivi di sesso o di appartenenza a un gruppo etnico (in tutti questi casi la Convenzione di Ginevra non garantisce niente!). Stabilire infine che allo straniero da rinviare nel "Paese sicuro" sia rilasciato un documento di viaggio sul quale sia chiarito - conformemente con la Risoluzione del Parlamento europeo del 17/9/1996 - che la domanda e' stata respinta solo "per motivi relativi al Paese terzo sicuro".

- Al comma 4, lettera c): restringere al caso di straniero gia' condannato per crimini di guerra, contro la pace o contro l'umanita'.

- Al comma 4, lettera d): fare salvo il caso di straniero che abbia, si', chiesto protezione, ma al quale detta protezione sia stata gia' negata.

- Al comma 4, lettera f): fare salve le situazioni in cui lo straniero abbia fornito generalita' false a causa di fondati timori per la propria incolumita'.

- Al comma 5: non usare il nome improprio di "asilo politico" per un istituto che e' ormai ben piu' vasto.

- Prevedere che il richiedente asilo possa essere assistito da persona di fiducia di fronte alla Commissione.

Art. 29

Commissione nazionale per il diritto di asilo

- Al comma 2: disciplinare il ricorso contro la dichiarazione di inammissibilita' della domanda. Prevedere per tutti i casi di ricorso la possibilita' per il ricorrente di accedere al patrocinio a spese dello Stato.

 

Titolo VI

Capo I

Disposizioni in materia sanitaria

Art. 30

Stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale

- Al comma 1 e in seguito: fare riferimento al domicilio piuttosto che alla residenza. Per lo straniero, infatti, puo' essere problematico pervenire all'iscrizione anagrafica, mentre il domicilio e' univocamente individuato dal permesso di soggiorno.

Art. 31

Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale

- Al comma 5: prevedere anche la tutela della salute dei minori, in esecuzione della Convenzione di New York.

 

Capo II

Disposizioni in materia di alloggio

Art. 34

Centri di accoglienza. Accesso all'abitazione

- Al comma 1: prevedere che, in casi di emergenza, il Sindaco possa disporre misure per l'ospitalita' a stranieri illegalmente presenti, senza che questo pregiudichi la possibilita' di applicare le norme relative alle espulsioni. Sono infatti in gioco diritti fondamentali della persona.

- Al comma 6: estendere agli stranieri iscritti nelle liste di collocamento il diritto di accedere agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e alle altre facilitazioni previste.

 

Capo III

Disposizioni in materia di istruzione e diritto allo studio

Art. 36

Accesso ai corsi delle universita'. Ingresso e soggiorno per studio

- Al comma 3: disciplinare il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero.

- Al comma 3: stabilire per legge (e non per regolamento) il diritto degli studenti di accedere all'iscrizione nelle liste di collocamento e ad attivita' di lavoro subordinato o autonomo.

- Al comma 3: far valere requisiti di merito per l'assegnazione e il rinnovo delle borse. Prevedere che le borse possano essere assegnate anche a partire da anni successivi al primo. Si evita cosi' che possano esservi interferenze, nell'assegnazione, da parte delle autorita' del Paese di appartenenza, che danneggino i soggetti invisi alle stesse autorita'.

- Al comma 5: prevedere la possibilita' di accedere allo studio universitario anche per i titolari di permesso per richiesta di asilo o per motivi di giustizia e per coloro che abbiano conseguito il titolo di studio superiore in Italia anche anteriormente all'anno scolastico precedente.

- Disciplinare l'accesso alle scuole di specializzazione e ai corsi di dottorato, nonche' l'accesso alle relative borse di studio, anche in mancanza di requisiti di reciprocita' e cittadinanza.

 

Capo IV

Partecipazione alla vita pubblica a livello locale

Art. 37

Elettorato attivo amministrativo

- Al comma 1: prevedere anche il diritto di elettorato passivo.

 

Capo V

Disposizioni sull'integrazione sociale, sulle discriminazioni e istituzione del fondo per le politiche migratorie

Art. 38

Misure di integrazione sociale degli stranieri regolarmente soggiornanti

- Al comma 1, lettera d): prevedere la possibilita' di utilizzare quali mediatori culturali anche i titolari di permessi di durata non inferiore a un anno (anziche' due). In tal modo ci si potrebbe avvalere di figure particolarmente colte e adatte al ruolo, quali gli studenti universitari.

- Al comma 1, lettera e): prevedere anche corsi per operatori che esercitino compiti rilevanti in materia di asilo.

 

Titolo VIII

Norme finali

Art. 43

Testo unico

- Al comma 1: esplicitare, tra le leggi vigenti, quelle che devono intendersi completamente abrogate dall'entrata in vigore della presente legge.

- Al comma 2: stabilire che l'emanazione del decreto delegato sia adottato solo dopo aver dedicato al tema una specifica Conferenza nazionale sull'immigrazione, preparata da appositi gruppi di studio i cui lavori durino non meno di sei mesi.

Art. 44

Norme transitorie

- Prevedere una sanatoria di tutti gli stranieri illegalmente presenti al momento dell'entrata in vigore della legge.