(Sergio Briguglio 6/2/1997)

 

BOZZA DDL 31-1-1997 (OSSERVAZIONI ESSENZIALI)

 

 

Titolo I

Principi generali

Art. 2

Trattamento dello straniero

- Al comma 2. Affermare esplicitamente che la condizione di reciprocita' si applica solo quando e' esplicitamente previsto dalla presente legge o dalle convenzioni internazionali.

Titolo II

Disposizioni sull'ingresso il soggiorno e l'allontanamento dal territorio dello Stato

Art. 4

Ingresso nel territorio dello Stato

- Al comma 2: sopprimere l'obbligo di munirsi di visto di reingresso per gli stranieri regolarmente soggiornanti.

- Al comma 3: Escludere che possano essere respinti gli stranieri precedentemente espulsi che entrino, senza autorizzazione, prima che sia scaduto il divieto di reingresso, quando questo possa ledere il diritto di asilo.

- Al comma 4: Escludere che in fase di controllo alla frontiera si proceda a verifica della disponibilita' di mezzi di sostentamento (verifica gia' effettuata al momento del rilascio del visto di ingresso).

Art. 5

Permesso di soggiorno

- Al comma 3: definire la durata del permesso per lavoro autonomo. Escludere che il permesso per lavoro subordinato possa avere durata inferiore a due anni (la minor durata prevista per il permesso per lavoro subordinato a tempo determinato costituisce un inutile aggravio dei compiti delle questure e dei doveri dell'immigrato).

- Stabilire che il permesso puo' di norma essere convertito in altro permesso per il quale si posseggano i requisiti.

Art. 6

Facolta' e obblighi inerenti al soggiorno

- Al comma 1: stabilire per legge (e non per regolamento) che il permesso rilasciato per lavoro, famiglia o studio puo' essere validamente utilizzato per ogni attivita' diversa da quella che ne ha motivato il rilascio, salvo esplicita negazione da parte delle norme della presente legge.

- Al comma 2: punire solo la mancata esibizionil rifiuto di esibizione del documento.

- Al comma 3: escludere che si possa procedere a verifiche della disponibilita' di reddito all'infuori delle fasi di rilascio e rinnovo del permesso.

Art. 7

Carta di soggiorno

- Al comma 1: stabilire che la carta di soggiorno sia rilasciabile allo straniero regolarmente soggiornante da cinque anni che al momento della richiesta (ma non necessariamente prima) sia titolare di un permesso per lavoro.

- Al comma 2: escludere dal rilascio solo lo straniero che abbia riportato condanne gravi. Sospendere il rilascio per lo straniero che abbia procedimenti pendenti per reati gravi. Escludere la revoca per sola mancanza di mezzi di sostentamento. Prevedere che la carta di soggiorno sia rinnovata con durata illimitata.

- Al comma 5: escludere che il titolare di carta di soggiorno possa essere espulso per motivi di prevenzione (legge 1423/56).

Art. 8

Respingimento

- Al comma 1: chiarire entro quali limiti si possa procedere a respingimento per quelli che entrano in Italia eludendo i controlli di frontiera (un conto e' che siano trovati sulla spiaggia, un conto e' che siano trovati in pieno territorio dello Stato).

- Al comma 5: limitare le sanzioni e gli obblighi a carico del vettore che ha portato lo straniero privo dei documenti necessari per l'ingresso al solo caso di mancata segnalazione alle autorita' di frontiera. In caso contrario, al potenziale richiedente asilo privo di documenti verrebbe negata, dal vettore, la partenza stessa verso l'Italia.

Art. 10

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

- Escludere dalle sanzioni coloro che favoriscano l'ingresso di persone cui viene successivamente riconosciuto il diritto di asilo.

Art. 11

Espulsione amministrativa

- Al comma 2: escludere l'espulsione per motivi di prevenzione.

- Al comma 4: escludere che l'accompagnamento immediato possa essere adottato anche nei casi di semplice soggiorno irregolare (quando vi sia rischio di imboscamento dello straniero). Prevedere al massimo, in tali casi, il regime di custodia. Prevedere in ogni caso che il pretore debba convalidare il provvedimento di accompagnamento immediato alla frontiera.

- Al comma 8: prevedere che la decisione del pretore, nell'esame del ricorso o nella convalida del provvedimento, tenga conto comunque della congruita' dell'espulsione, con riferimento al grado di inserimento dello straniero e al rischio di violazione di diritti fondamentali (asilo, famiglia, salute, minori). Prevedere anche sospensione del provvedimento di intimazione a lasciare l'Italia entro quindici giorni, nel caso che il pretore non si sia pronunciato entro quel termine.

- Al comma 12: graduare il divieto di reingresso per l'espulso e prevedere che l'ingresso sia di norma autorizzato per tutelare il diritto all'unita' familiare e il diritto di asilo.

Art. 12

Esecuzione dell'espulsione

- Al comma 5: prevedere il rilascio di un permesso per motivi di giustizia utilizzabile per lavoro e studio, nei casi in cui non si possa eseguire l'allontanamento nei termini previsti.

Art. 13

Espulsione a titolo di misura di sicurezza

- Al comma 1: chiarire che si tratta di condanna definitiva.

Art. 14

Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione

- Al comma 1: proporzionare il divieto di reingresso alla pena detentiva sostituita dall'espulsione. Tener conto della presenza di familiari in Italia.

Art. 16

Soggiorno per motivi di protezione sociale

- Al comma 4: Prevedere una durata piu' significativa dei sei mesi.

Art. 17

Divieti di espulsione

- Al comma 1: escludere anche l'invio dello stranieroin Paesi in cui possa patire situazioni di violenza generalizzata (che motivano il riconoscimento dell'asilo umanitario).

- Al comma 2: tutelare esplicitamente dall'espulsione anche i rifugiati, coloro ai quali e' riconosciuto l'asilo umanitario, i nati in Italia (che non hanno scelto di venirci!), coloro che necessitino di cure urgenti o comunque essenziali.

 

Titolo III

Disciplina del lavoro

Art. 19

Programmazione dei flussi di ingresso

- Al comma 3: stabilire che le liste di prenotazione siano tenute nelle Rappresentanze diplomatiche o consolari e non dalle autorita' del Paese straniero (come fa un curdo a iscriversi nelle liste tenute dalle autorita' turche?). Stabilire anche che le liste siano tenute in tutti i Paesi stranieri, e non solo in quelli con cui sono stati stipulati accordi. In caso contrario, gli stranieri provenienti da Paesi privi di accordi, potranno di fatto entrare solo irregolarmente; al momento di espellerli, si dovra' tentare di farli riammettere nel loro proprio Paese, con il quale pero' non esiste accordo di riammissione!

Art. 20

Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato

- Al comma 1: prevedere, accanto al meccanismo della chiamata, l'ingresso per ricerca di lavoro (anche senza lo sponsor previsto al comma 7). E' il punto piu' carente dell'intero disegno di legge! In mancanza di un ingresso per ricerca di lavoro (senza, cioe', una chiamata preventiva, ma solo in virtu' dell'esistenza di una quota programmata) risulta impossibile l'incontro diretto tra domanda e offerta di lavoro, indispensabile - ad esempio - per il lavoro domestico.

- Al comma 2: escludere la necessita' di dimostrazione di disponibilita' di alloggio ai fini dell'autorizzazione al lavoro: legare lavoro e alloggio rende troppo forte a dipendenza del lavoratore dal datore di lavoro!

Art. 21

Lavoro stagionale

- Al comma 1: riguardo alle liste e alle modalita' di ingresso, vale quanto detto in relazione all'articolo 20.

- Al comma 2: chiarire le modalita' da osservare per rispettare il diritto di precedenza dei lavoratori stagionali non chiamati (la cosa e' irrilevante se si accetta l'ipotesi di ingresso per ricerca di lavoro).

- Al comma 4: piuttosto che un diritto di precedenza, prevedere un diritto certo di reingresso. Altrimenti si incentiva la permanenza irregolare, dal momento che la semplice precedenza non da' garanzie sufficienti.

Art. 22

Previdenza e assistenza per i lavoratori stagionali

- Al comma 5: prevedere la possibilita' di mantenimento della posizione contributiva in Italia o di sua ricostruzione in caso di reingresso.

Art. 23

Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo

- Al comma 2: ammettere la possibilita' di ingresso o di permanenza per lavoro autonomo anche per lo svolgimento di professioni (con corrispondente iscrizione agli albi) in deroga a requisiti di reciprocita' e cittadinanza, almeno per coloro che abbiano conseguito il relativo titolo o che ne abbiano ottenuto il riconoscimento in Italia. La cosa e' gia' prevista, all'articolo 33, per le professioni sanitarie e deve essere estesa agli altri settori.

- Al comma 3: rilassare le condizioni sulla disponibilita' di alloggio (difficile da dimostrare prima dell'ingresso) e ammettere la possibilita' di presentazione di garanzia sostitutiva da parte di ente o privato.

- Precisare la durata del permesso di soggiorno. Stabilire che il titolare possa iscriversi nelle liste di collocamento e stipulare rapporti di lavoro subordinato, nonche' svolgere attivita' di lavoro autonomo diverse da quella originariamente prospettata (ovviamente in presenza dei requisiti). Viceversa, stabilire che il lavoratore subordinato possa svolgere anche attivita' di lavoro autonomo. Una separazione troppo rigida tra le categorie e' anacronistica.

Titolo IV

Diritto all'unita' familiare e tutela dei minori

- Adottare, nei contenuti, la prima versione riportata nella bozza. E' di gran lunga preferibile.

Art. 25

Diritto all'unita' familiare

- Al comma 1: riconoscere il diritto al ricongiungimento anche ai titolari di permessi per studio (e' facile che il borsista universitario straniero sia gia' sposato e, in ogni caso, deve dimostrare la disponibilita' di reddito) e di permessi per motivi religiosi (si pensi, ad esempio, ai Pastori protestanti, ma interessa, per i genitori a carico anche i Sacerdoti cattolici).

- Al comma 4: il Tribunale per i minorenni deve intervenire anche quando l'espulsione riguardi il genitore, il tutore o l'affidatario di un minore (che di per se' e' inespellibile!). Il Tribunale deve poter decidere di disapplicare il provvedimento quando cio' risulti conforme all'interesse del minore.

Art. 26

Ricongiungimento familiare

- Al comma 1: equiparare al coniuge, ai soli fini del ricongiungimento, l'altro genitore naturale del figlio minore. Si tutela in tal modo il diritto del minore di vivere con entrambi i genitori.

- Al comma 5: prevedere la possibilita' di ingresso al seguito anche in caso di titolare di permesso per motivi religiosi (ad esempio, il Pastore protestante).

- Al comma 6: prevedere la possibilita' di autocertificazione in caso di inesistenza di documenti di stato civile nel Paese di appartenenza di chi chiede il ricongiungimento.

Art. 27

Permesso di soggiorno per motivi familiari

- Al comma 1, lettera b): chiarire la posizione dei nati in Italia da titolari di permessi di durata inferiore a un anno.

- Al comma 1, lettera d): estendere la categoria al familiare regolarmente soggiornante a qualunque titolo di straniero avente diritto al ricongiungimento, ferma restando la necessita' di dimostrare il possesso dei requisiti. In caso contrario, si costringe detto familiare, per godere del diritto all'unita' familiare, a tornare nel proprio Paese, aspettare il nulla-osta al ricongiungimento e rientrare in Italia. Ne derivano solo costi supplementari per lo straniero.

- Al comma 1, lettera e): estendere al tutore e all'affidatario del minore italiano, nonche' alle analoghe categorie relative a minore comunitario residente in Italia.

- Al comma 4: specificare che, per la conversione del permesso in caso di scioglimento del vincolo o di compimento della maggiore eta', si prescinde dal possesso dei requisiti corrispondenti al nuovo permesso.

 

Titolo V

Disciplina del diritto di asilo

Art. 28

Rifugiati e asilo umanitario

- Al comma 2: prevedere la possibilita' di presentare domanda di asilo anche alla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana, al comandante del vettore o, per persone che si trovino, anche irregolarmente, sul territorio italiano, al Questore. Chiarire che la presentazione avviene senza formalita' alcuna.

- Al comma 4: chiarire che competente a giudicare sull'ammissibilita' della domanda e' solo la Commissione nazionale per il diritto di asilo (e non, per esempio, la polizia di frontiera).

- Al comma 4, lettera b): restringere al solo caso di soggirno prolungato in Paese che abbia aderito alla Convenzione di Ginevra. Chiarire che la cosa non si applica a quanti abbiano diritto all'asilo umanitario, ovvero a quanti richino persecuzioni per motivi di sesso o di appartenenza a un gruppo etnico. In tutti questi casi la Convenzione di Ginevra non garantisce niente!

- Al comma 4, lettera c): restringere al caso di straniero gia' condannato per crimini contro l'umanita' o contro la pace.

- Al comma 4, lettera d): fare salvo il caso di straniero che abbia, si', chiesto protezione, ma al quale detta protezione sia stata gia' negata.

- Al comma 4, lettera f): fare salve le situazioni in cui lo straniero abbia fornito generalita' false a causa di fondati timori per la propria incolumita'.

- Al comma 5: non usare il nome improprio di "asilo politico" per un istituto che e' ormai ben piu' vasto.

Art. 29

Commissione nazionale per il diritto di asilo

- Al comma 2: disciplinare il ricorso contro la dichiarazione di inammissibilita' della domanda.

 

Titolo VI

Capo I

Disposizioni in materia sanitaria

Art. 30

Stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale

- Al comma 1 e in seguito: fare riferimento al domicilio piuttosto che alla residenza. Per lo straniero, infatti, puo' essere problematico pervenire all'iscrizione anagrafica, mentre il domicilio e' univocamente individuato dal permesso di soggiorno. Ai fini della ripartizione dei fondi per la sanita', lo straniero non residente potrebbe afferire (senza che questo comporti complicazioni particolari) alla USL del territorio in cui e' domiciliato.

Art. 31

Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale

- Al comma 5: prevedere anche la tutela della salute dei minori, in esecuzione della Convenzione di New York.

 

Capo II

Disposizioni in materia di alloggio

Art. 34

Centri di accoglienza. Accesso all'abitazione

- Al comma 1: prevedere che, in casi di emergenza, il Sindaco possa disporre misure per l'ospitalita' a stranieri illegalmente presenti, senza che questo pregiudichi la possibilita' di applicare le norme relative alle espulsioni. Sono infatti in gioco diritti fondamentali della persona.

- Al comma 6: estendere il diritto di accedere agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e alle altre facilitazioni previste ai titolari di permesso di soggirno per lavoro, anche quando siano attualmente disoccupati.

 

Capo III

Disposizioni in materia di istruzione e diritto allo studio

Art. 36

Accesso ai corsi delle universita'. Ingresso e soggiorno per studio

- Al comma 3: disciplinare il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero.

- Al comma 3: stabilire per legge (e non per regolamento) il diritto di accedere all'iscrizione nelle liste di collocamento e ad attivita' di lavoro subordinato o autonomo per gli studenti.

- Al comma 3: far valere requisiti di merito per l'assegnazione eil rinnovo delle borse. Prevedere che le borse possano essere assegnate anche a partire da anni successivi al primo. Si evita cosi' che possano esservi interferenze, nell'assegnazione, da parte delle autorita' del Paese di appartenenza, che danneggiano i soggetti invisi al regime al potere.

- Al comma 5: prevedere la possibilita' di accedere allo studio universitario anche per i titolari di permesso per richiesta di asilo o per motivi di giustizia.

- Disciplinare l'accesso alle scuole di specializzazione e ai corsi di dottorato, nonche' l'accesso alle relative borse di studio, anche in mancanza di requisiti di reciprocita' e cittadinanza.

 

Capo IV

Partecipazione alla vita pubblica a livello locale

Art. 37

Elettorato attivo amministrativo

- Al comma 1: prevedere anche il diritto di elettorato passivo.

 

Capo V

Disposizioni sull'integrazione sociale, sulle discriminazioni e istituzione del fondo per le politiche migratorie

Art. 38

Misure di integrazione sociale degli stranieri regolarmente soggirnanti

- Al comma 1, lettera d): prevedere la possibilita' di utilizzare quali mediatori culturai anche i titolari di permessi di durata non inferiore a un anno (anziche' due). In tal modo ci si potrebbe avvalere di figure particolarmente colte e adatte al ruolo, quali gli studenti universitari.

 

Titolo VIII

Norme finali

Art. 43

Testo unico

- Al comma 2: stabilire che l'emanazione del decreto delegato sia adottato solo dopo aver dedicato al tema una specifica Conferenza nazionale sull'immigrazione, preparata da appositi gruppi di studio i cui lavori durino non meno di sei mesi.

Art. 44

Norme transitorie

- Prevedere una sanatoria di tutti gli stranieri illegalmente presenti al momento dell'entrata in vigore della legge.