EMENDAMENTI PRINCIPALI DA APPORTARE AL TESTO DEL DDL SULL'IMMIGRAZIONE

 

1) Lavoro subordinato

- Sostituire il comma 3 dell'articolo 19 con il seguente:

"3. Il censimento dell'offerta di lavoro subordinato e' basato su liste di prenotazione da tenersi, nei modi stabiliti dal regolamento di attuazione della legge, nelle Rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero o, in mancanza, in altre sedi idonee individuate dal regolamento di attuazione. La graduatoria delle liste di prenotazione e' basata sull'anzianita' di iscrizione e, in via subordinata, su altri criteri eventualmente indicati nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4."

- Sostituire il comma 1 dell'articolo 20 con il seguente:

"1. Agli iscritti nelle liste di prenotazione e' rilasciato, su richiesta, il visto di ingresso per lavoro subordinato e, successivamente all'ingresso, il permesso di soggiorno per lavoro subordinato, fino a completamento delle quote indicate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4. Gli iscritti nelle liste di prenotazione che non rientrano nelle quote ammesse e gli stranieri non iscritti nelle liste possono ottenere il visto di ingresso per lavoro subordinato solo a fronte di una chiamata nominativa in relazione alla quale sia stata concessa autorizzazione al lavoro, ovvero a fronte della prestazione di garanzia di cui all'articolo 21."

Corrispondentemente sopprimere, al comma 3 dell'articolo 20, le parole

"nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 19",

al comma 4 dell'articolo 20, le parole

"Ai fini del comma 3",

e al comma 1 dell'articolo 21, le parole

"nell'ambito delle quote stabilite".

 

2) Espulsioni

- Al comma 4 dell'articolo 11, sopprimere la lettera b).

Corrispondentemente, alla fine del comma 5 aggiungere le parole

"Qualora il prefetto rilevi, sulla base di circostanze obiettive, il concreto pericolo che lo straniero si sottragga all'esecuzione del provvedimento, a carico dello straniero medesimo e' adottato il provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 12".

- Alla fine del comma 8 dell'articolo 11 aggiungere le parole

"Nei casi in cui il decreto di espulsione o il provvedimento di cui al comma 4 mettano in pericolo il godimento di diritti fondamentali della persona o risultino non commisurati con la gravita' dell'infrazione di cui lo straniero si e' reso responsabile, tenuto conto, in particolare, dell'effettivo grado di inserimento sociale o lavorativo da questi raggiunto, il pretore annulla detto decreto o provvedimento e ordina l'eventuale rilascio di un permesso di soggiorno per i motivi opportuni. Qualora, per qualsiasi motivo, la decisione del pretore non sia adottata entro i dieci giorni dalla data del deposito del ricorso, l'espulsione e' sospesa."

 

3) Lavoro autonomo

- Nella rubrica e ai commi 1 e 2 dell'articolo 34 sopprimere la parola

"sanitarie"

Corrispondentemente, al comma 1 dell'articolo 34, sostituire le parole

"il Ministero della Sanita'"

con le parole

"i Ministeri competenti, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione";

al comma 2 dell'articolo 34 sostituire le parole

"il Ministro della Sanita'"

con le parole

"i Ministri competenti";

trasferire l'articolo 34 all'interno del Capo II (Disposizioni in materia di istruzione e diritto allo studio).

 

4) Permesso e carta di soggiorno

- Al comma 5 dell'articolo 5 sopprimere le parole

"e, se il permesso di soggiorno e' stato rilasciato, esso e' revocato"

e le parole

"o vengono a mancare".

- Al comma 2 dell'articolo 7 sostituire le parole

"non sia stato disposto il giudizio per taluno dei reati di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, o pronunziata sentenza di condanna"

con le parole

"non sia stata pronunziata sentenza di condanna per taluno dei reati di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale".

- Al comma 5 dell'articolo 7 sopprimere il testo successivo alle parole

"sicurezza nazionale".

5) Respingimento

- Dopo il comma 4 dell'articolo 8 e' aggiunto il seguente comma

"5. Il provvedimento di respingimento deve essere motivato per iscritto ed e' comunicato all'interessato unitamente all'indicazione delle modalita' di impugnazione e ad una traduzione in lingua a lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola".