TITOLO

Disposizioni in materia sanitaria

ART.

Stranieri iscritti al Servizio Sanitario Nazionale (SSN)

1. Hanno l'obbligo di iscrizione al SSN ed hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal SSN ed alla sua validità temporale:

a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento;

b) gli stranieri regolarmente soggiornanti che siano titolari di carta di soggiorno in corso di validità o di rinnovo ovvero di permesso di soggiorno in corso di validità o di rinnovo rilasciato per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per residenza elettiva, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto di cittadinanza.

2. L'assistenza sanitaria spetta altresì ai familiari a carico soggiornanti sul territorio italiano. Nelle more dell'iscrizione al SSN ai minori figli di stranieri iscritti al SSN è assicurato, fin dalla nascita, il medesimo trattamento dei minori iscritti.

3. Lo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale, non rientrante tra le categorie indicate nei commi 1 e 2, è tenuto ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità mediante stipula di apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al SSN valida anche per i familiari a carico. Per l'iscrizione al SSN deve essere corrisposto, a titolo di partecipazione alle spese, un contributo annuale nella stessa misura percentuale prevista per i cittadini italiani, del reddito complessivo conseguito nell'anno precedente in Italia e all'estero.

(L'ammontare del contributo non può, in ogni caso, essere inferiore all'importo che sarà fissato con Decreto emanato periodicamente del Ministro della Sanità.)

4. L'iscrizione volontaria al SSN può essere altresì richiesta:

a) dagli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio;

b) dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai sensi dell'accordo europeo sul collocamento alla pari approvato dal Consiglio d'Europa il 24 novembre 1969 e ratificato con legge 18 maggio 1973, n.304.

5. I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a corrispondere per l'iscrizione al S.S.N., a titolo di partecipazione alla spesa, un contributo annuale forfettario secondo gli importi e le modalità previsti dal regolamento di attuazione.

6. Il contributo per gli stranieri indicati alle precedenti lettere a) e b) del comma 4 non è valido per i familiari a carico.

7. Lo straniero assicurato al SSN è iscritto nella Unità Sanitaria Locale del Comune in cui dimora, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.

 

ART.

Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al S.S.N.

1. Per le prestazioni sanitarie (ospedaliere urgenti per malattia, infortunio e maternità) erogate ai cittadini stranieri non iscritti al SSN devono essere corrisposte, dai soggetti tenuti al pagamento di tali prestazioni, le tariffe determinate dalle Regioni e Province autonome ai sensi dell'art. 8, comma 5 e 7, del decreto legislativo 30/12/92 n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7/12/1993 n. 517.

(2. Nel caso di cure prestate a persone in stato di indigenza ed in ogni altro caso in cui le spese delle cure urgenti ospedaliere indicate nel comma 1 rimangano insolute, le spese relative alle predette prestazioni sono rimborsate ai presidi sanitari che le hanno erogate da parte del Ministero dell'Interno secondo le vigenti modalità.)

2 or 3. Restano salve le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia in base a trattati e accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità sottoscritti dall'Italia.

3 or 4. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, (anche se) non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, (che sono privi di risorse economiche sufficienti,) sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, (senza oneri a carico - fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani -) le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorchè continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva.

In particolare la medicina preventiva viene riferita al complesso di attività e prestazioni di prevenzione collettiva che consistono in:

a) vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati con atti formali delle Regioni;

b) interventi di profilassi internazionale;

c) profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.

E' altresì garantita:

1) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n.405 e 25 maggio 1978, n. 194;

2) la tutela della salute del minore, in esecuzione della Convenzione di New York, ratificata con Legge del 27 maggio 1971 n. 176. Agli effetti di tale tutela si intende per minore il bambino tra 0 e 14 anni.

Le prestazioni di cui al presente comma sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti fatte salve le quote di partecipazione alla spesa.

(5. Alle cittadine straniere è altresì garantita la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n.405 e 25 maggio 1978, n. 194.

E' altresì garantita la tutela della salute del minore, in esecuzione della Convenzione di New York, ratificata con Legge del 27 maggio 1971 n. 176. Si intendono per minori i fanciulli di età inferiore a 14 anni.)

4 or 6. L'accesso alle strutture sanitarie dello straniero non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano.

5 or 7. Fermo restando il finanziamento delle prestazioni di urgenza a carico del Ministero dell'Interno, per le rimanenti prestazioni contemplate nel comma 4 (or 3) del presente articolo il finanziamento è previsto nell'ambito del Fondo sanitario nazionale.

(8. Agli effetti di quanto previsto dal precedente comma 4, si considera privo di risorse economiche sufficienti lo straniero che è titolare di un reddito inferiore a quello previsto dalla normativa regolante l'ingresso degli stranieri in Italia.

Al fine di fruire del trattamento riservato all'indigente, lo straniero è tenuto a produrre dichiarazione attestante l'ammontare complessivo del reddito prodotto in Italia e all'estero accompagnati, ove possibile, da copia dell'ultima dichiarazione dei redditi e da attestazione dell'autorità consolare competente dalla quale risulti che, per quanto a conoscenza della predetta autorità, la dichiarazione relativa alla produzione di reddito all'estero non è mendace.)

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Ingresso e soggiorno per cure mediche

Professioni sanitarie

In questo testo sono riportate due proposte attualmente esaminate: la prima con testo normale + neretto; la seconda con eliminato quello in neretto e sostituito in alcune parti con quello in corsivo.

24.01.1997 testo riservato e personale