(Sergio Briguglio 6/3/1997)

 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL DDL SULL'IMMIGRAZIONE E PRINCIPALI PROPOSTE DI MODIFICA

Avvertenza: in corsivo sono evidenziate le modifiche piu' rilevanti.

 

 

Titolo I

Principi generali

Art. 1

Ambito di applicazione

- La legge si applica agli stranieri non comunitari e agli apolidi. Le norme si applicano ai cittadini comunitari solo in quanto piu' favorevoli.

- Il regolamento di attuazione e' emanato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge.

Art. 2

Trattamento dello straniero

- Allo straniero comunque presente sul territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona.

- Lo straniero regolarmente soggiornante gode dei diritti civili attribuiti all'italiano. La condizione di reciprocita' si applica solo quando e' esplicitamente previsto dalla presente legge o dalle convenzioni internazionali.

- Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica locale ed esercita l'elettorato nei limiti stabiliti dalla presente legge.

- Lo straniero gode di parita' di trattamento con l'italiano in materia di tutela giurisdizionale, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi.

- I provvedimenti che riguardano lo straniero sono tradotti in lingua a lui comprensibile, o in una delle lingue piu' diffuse, a scelta dell'interessato.

- Allo straniero e' garantita la possibilita' di prendere contatto con le autorita' diplomatiche del proprio paese. Tali autorita' sono informate dei provvedimenti che riguardano lo straniero, salvo il caso dei richiedenti asilo, dei rifugiati e di quanti godano di asilo umanitario.

- Accordi bilaterali finalizzati alla prevenzione delle immigrazioni clandestine possono prevedere condizioni di trattamento piu' favorevoli per i cittadini degli Stati interessati.

Modifiche proposte:

- Al comma 1: estendere il riconoscimento dei diritti fondamentali allo straniero che comunque si presenti alla frontiera.

- Al comma 2. Affermare esplicitamente che la condizione di reciprocita' si applica solo quando e' espressamente previsto dalla presente legge o dalle convenzioni internazionali.

Art. 3

Politiche migratorie

- Il Governo, sentiti il CNEL, le Conferenze Stato-regioni e Stato-citta' e le parti sociali, emana ogni tre anni un documento sulle politiche migratorie e, annualmente, definisce con decreto le quote massime ammesse per lavoro subordinato e autonomo, tenendo conto anche degli ingressi nel mercato del lavoro di stranieri entrati per ricongiungimento o per asilo.

- Regioni, province, comuni e altri enti locali adottano le misure atte a soccorrere gli immigrati in difficolta' economica e sociale, in particolare con riferimento all'alloggio, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona.

- Nella prima applicazione, il documento programmatico e' emanato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge.

 

Titolo II

Disposizioni sull'ingresso il soggiorno e l'allontanamento dal territorio dello Stato

Capo I

Disposizioni sull'ingresso e il soggiorno

Art. 4

Ingresso nel territorio dello Stato

- L'ingresso e' consentito solo attraverso i valichi autorizzati, salvo situazioni particolari definite dal regolamento.

- Salvo il caso di esenzione, e' necessario il visto rilasciato dalle autorita' diplomatiche o consolari italiane o, limitatamente al caso di soggiorni inferiori a tre mesi, da autorita' dei Paesi con cui siano stati conclusi specifici accordi.

- Il regolamento stabilisce le modalita' per il rilascio di autorizzazioni al reingresso per stranieri regolarmente soggiornanti per periodi superiori a tre mesi.

- Salva la necessita' di tutelare il diritto di asilo, sono respinti gli stranieri precedentemente espulsi che entrino, senza autorizzazione, prima che sia scaduto il divieto di reingresso, nonche' gli stranieri che debbano essere espulsi o che costituiscano pericolo per lo Stato o per uno dei Paesi con cui sono stati sottoscritti accordi per la soppressione delle frontiere interne.

- Ingresso comunque condizionato all'accertamento della disponibilita' di mezzi sufficienti per il sostentamento e il viaggio di ritorno, e del possesso degli altri requisiti, anche di carattere sanitario, previsti dal regolamento.

- Il Ministero degli affari esteri aggiorna, quando necessario, l'elenco dei Paesi per i quali vige l'obbligo di visto.

Modifiche proposte:

- Al comma 2: sopprimere l'obbligo di munirsi di autorizzazione al reingresso per gli stranieri regolarmente soggiornanti.

- Al comma 3: stabilire esplicitamente che, in caso di ingresso con obbligo di visto, la verifica della disponibilita' di mezzi di sostentamento sia effettuata, ove necessario, al momento del rilascio del visto e non in fase di controllo alla frontiera.

Art. 5

Permesso di soggiorno

- Il permesso deve essere richiesto entro otto giorni dall'ingresso.

- Speciali modalita' di rilascio previste dal regolamento per soggiorni brevi o in caso di ricovero ospedaliero, etc.

- La durata del permesso corrisponde a quella del visto e non puo' comunque superare:

a) tre mesi, per visite, affari o turismo;

b) sei o nove mesi, per lavoro stagionale;

c) un anno, per studio;

d) due anni, per lavoro subordinato a tempo indeterminato o per motivi familiari;

e) il periodo necessario negli altri casi.

- Il rinnovo deve essere chiesto almeno trenta giorni prima della scadenza. E' concesso se sussistono i requisiti previsti per il rilascio. Di norma ha durata non superiore al doppio del permesso originario.

- Il permesso puo' essere revocato, non rinnovato o rifiutato quando vengono a mancare i requisiti per l'ingresso e il soggiorno, nonche' in caso di mancato soddisfacimento delle condizioni di soggiorno in uno degli Stati membri (salvo che ricorrano gravi motivi umanitari o obblighi costituzionali).

- Lo straniero titolare di permesso rilasciato da altro Stato membro deve presentare dichiarazione di soggiorno.

Modifiche proposte:

- Al comma 3: definire la durata del permesso per lavoro autonomo. Escludere che il permesso per lavoro subordinato possa avere durata inferiore a due anni (la minor durata prevista per il permesso per lavoro subordinato a tempo determinato costituisce un inutile aggravio dei compiti delle questure e dei doveri dell'immigrato).

- Al comma 4: estendere ai trenta, o, coerentemente con le norme sulle espulsioni, ai sessanta giorni successivi alla scadenza del permesso il termine utile per chiederne il rinnovo.

- Al comma 5: escludere che la revoca del permesso possa aver luogo per il venir meno dei requisiti relativi ai mezzi di sostentamento. Prevedere, in generale, che il provvedimento di revoca possa essere adottato solo nei casi espressamente previsti dalla legge.

- Al comma 6: escludere che, ai fini del rifiuto o della revoca del permesso, possa essere rilevante il mancato soddisfacimento delle condizioni di soggiorno previste in altro Stato membro in relazione al reddito o ad altri elementi minori.

- Stabilire che il permesso possa di norma essere convertito in altro permesso per il quale si posseggano i requisiti.

Art. 6

Facolta' e obblighi inerenti al soggiorno

- Il permesso rilasciato per lavoro subordinato o autonomo, o per motivi familiari puo' essere validamente utilizzato per attivita' diverse. Quello per studio o formazione puo' essere convertito in permesso per lavoro entro le quote definite dalla programmazione annuale.

- La mancata esibizione, senza giustificato motivo, del documento di identificazione e del permesso su richiesta dell'autorita' di pubblica sicurezza e' punita con l'arresto fino a sei mesi e un'ammenda fino a ottocentomila lire.

- Per le verifiche previste dalla legge o dal regolamento, l'autorita' di pubblica sicurezza puo' chiedere la dimostrazione della disponibilita' di un reddito sufficiente da fonti lecite.

- L'iscrizione anagrafica dello straniero regolarmente soggiornante e' effettuata alle condizioni previste per gli italiani.

- Lo straniero non iscritto all'anagrafe deve comunicare entro quindici giorni le variazioni di domicilio stabile.

Modifiche proposte:

- Al comma 1: escludere da limitazioni relative alla programmazione la conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso per lavoro successiva al conseguimento della laurea o del diploma di scuola secondaria.

- Al comma 4: escludere che si possa procedere a verifiche della disponibilita' di reddito all'infuori delle fasi di rilascio e rinnovo del permesso.

- Al comma 5: stabilire che centri di accoglienza e altre strutture alloggiative temporanee equivalgano, ai fini dell'iscrizione anagrafica, a dimora abituale.

Art. 7

Carta di soggiorno

- Lo straniero regolarmente soggiornante da almeno sei anni, titolare di un permesso di soggiorno rinnovabile a tempo indeterminato e titolare di un reddito sufficiente al sostentamento proprio e della propria famiglia puo' ottenere una carta di soggiorno di durata illimitata, per se', per il coniuge e per i figli conviventi.

- La carta di soggiorno puo' essere richiesta anche dal coniuge o dai figli minori di un cittadino italiano o di un cittadino comunitario residente in Italia.

- La carta e' rifiutata o revocata in seguito a condanne anche non definitive o a rinvii a giudizio per reati di cui agli articoli 380 e 381 del c.p.p..

- Il titolare ha diritto a fare ingresso in Italia senza visto, a svolgere qualunque attivita' non vietata allo straniero o riservata all'italiano, ad accedere alle prestazioni della pubblica amministrazione, ad esercitare l'elettorato nei limiti previsti dalla legge.

- Il titolare di carta di soggiorno puo' essere espulso solo per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato o per motivi di prevenzione.

Modifiche proposte:

- Al comma 1: stabilire che la carta di soggiorno possa essere chiesta, per se' e per i familiari, dallo straniero regolarmente soggiornante da cinque anni che al momento della richiesta (ma non necessariamente prima) sia titolare di un permesso per lavoro o per asilo politico o umanitario. In ogni caso chiarire cosa si intenda per permesso di soggiorno rinnovabile senza limiti di tempo.

- Al comma 3: limitare la previsione di diniego e revoca della carta al solo caso di straniero che abbia riportato condanne gravi. Sospendere il rilascio per lo straniero che sia rinviato a giudizio per reati gravi.

- Al comma 5: escludere che il titolare di carta di soggiorno possa essere espulso per motivi di prevenzione (legge 1423/56).

Capo II

Controllo delle frontiere, respingimento ed espulsione

Art. 8

Respingimento

- Sono respinti gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera privi dei requisiti per l'ingresso, quelli che entrano in Italia eludendo i controlli di frontiera e quelli che sono stati momentaneamente ammessi solo al fine di prestare loro soccorso.

- Non si procede al respingimento nei casi previsti dalle vigenti norme sull'asilo e sulla protezione temporanea per motivi umanitari.

- Il vettore che ha portato lo straniero privo dei documenti necessari per l'ingresso, o lo straniero che comunque deve essere respinto, ha l'obbligo di ricondurlo nello Stato di provenienza o in quello che ha rilasciato il documento di viaggio.

Modifiche proposte:

- Ai commi 1 e 2: prevedere che al respingimento da parte della polizia di frontiera o del questore si dia luogo con provvedimento individuale, scritto e motivato, recante le modalita' di impugnazione.

- Al comma 2: chiarire entro quali limiti si possa procedere a respingimento per quelli che entrano in Italia eludendo i controlli di frontiera (un conto e' che siano trovati sulla spiaggia, un conto e' che siano trovati in pieno territorio dello Stato).

- Al comma 4: limitare le sanzioni e gli obblighi a carico del vettore che ha portato lo straniero che deve essere respinto al solo caso di mancata segnalazione, alle autorita' di frontiera, della presenza a bordo di straniero privo dei documenti necessari per l'ingresso. In caso contrario, al potenziale richiedente asilo privo di documenti potrebbe essere negata, dal vettore, la partenza stessa verso l'Italia.

Art. 9

Potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera

- Sono adottate misure per il potenziamento dei controlli, l'informatizzazione delle frontiere, la collaborazione con i Paesi di emigrazione per il rilascio dei documenti di viaggio necessari al rimpatrio.

Art. 10

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

- Reclusione fino a tre anni e multa fino a trenta milioni per chi favorisca l'ingresso in violazione delle disposizioni di legge (escluso quindi il caso relativo all'ingresso fuori dai valichi di frontiera autorizzati di richiedente asilo). Aggravanti (fino a un massimo di quindici anni e duecento milioni) per chi lo faccia a fini di lucro, o in concorso con almeno due persone, o a vantaggio di almeno cinque stranieri, o favorendo lo sfruttamento di prostituzione e minori. Arresto in flagranza e confisca dei mezzi di trasporto utilizzati.

- Il vettore che non segnali la presenza a bordo di stranieri privi di documenti richiesti per l'ingresso e' punito con un'ammenda fino a cinquecentomila lire e, nei casi piu' gravi, con la sopensione dell'attivita' in Italia.

- Possibilita' per la polizia di operare ispezioni di mezzi di trasporto.

Art. 11

Espulsione amministrativa

- Espulsione per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato disposta dal Ministro dell'interno e impugnabile di fronte al TAR del Lazio.

- Espulsione per soggiorno clandestino o irregolare (permesso non richiesto, o scaduto da piu' di sessanta giorni, o revocato o annullato) o per misura di prevenzione, disposta dal prefetto.

- Di norma l'espulsione e' eseguita con l'intimazione a lasciare l'Italia entro quindici giorni.

- Accompagnamento immediato in caso di espulsione per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, nei casi di mancato allontanamento entro i termini fissati con l'intimazione, o nei casi in cui, a giudizio del prefetto, vi sia concreto pericolo che lo straniero si sottragga al provvedimento.

- Possibilita' di ricorrere davanti al pretore contro l'espulsione disposta dal prefetto. Trenta giorni di tempo, in caso di accompagnamento immediato; cinque giorni, in caso di intimazione. Il pretore ha dieci giorni di tempo per decidere (in caso di intimazione, il verdetto del pretore giunge quindi entro i termini per lasciare l'Italia).

- Accesso al gratuito patrocinio per lo straniero indigente. Assistenza di un interprete.

- Salvo il principio di "non refoulement", lo straniero e' inviato al Paese di appartenenza o, in subordine, di provenienza.

- Divieto di reingresso di cinque anni per l'espulso, salvo il caso di autorizzazione del Ministro dell'interno, o di termini piu' ridotti (comunque non inferiori a tre anni) fissati in sede di esame del ricorso.

- Arresto fino a sei mesi e conseguente espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera in caso di trasgressione del divieto di reingresso.

Modifiche proposte:

- Al comma 2: escludere l'espulsione per motivi di prevenzione.

- Al comma 4: escludere che l'accompagnamento immediato possa essere adottato discrezionalmente dal prefetto. Prevedere al massimo, in tali casi, il regime di custodia. Prevedere in ogni caso che il pretore debba convalidare anche il provvedimento di accompagnamento immediato alla frontiera.

- Ai commi 7 e 8: prevedere che la decisione del pretore, nell'esame del ricorso o nella convalida del provvedimento, tenga conto comunque della congruita' del provvedimento di espulsione, con riferimento al grado di inserimento dello straniero e al rischio di violazione di diritti fondamentali (asilo, famiglia, salute, minori). Prevedere infine la sospensione del provvedimento di intimazione a lasciare l'Italia entro quindici giorni (e l'eventuale rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari utilizzabile per lavoro e studio), nel caso che il pretore non si sia pronunciato entro quel termine.

- Ai commi 12 e 13: graduare il divieto di reingresso per l'espulso e prevedere che l'ingresso sia di norma autorizzato anche per tutelare il diritto all'unita' familiare. Escludere sanzioni quando il reingresso non autorizzato sia richiesto dall'esigenza di tutelare tale diritto.

- Prevedere misure di sostegno per il reinserimento in Patria dello straniero allontanato che ottemperi all'obbligo di lasciare l'Italia nei termini stabiliti.

Art. 12

Esecuzione dell'espulsione

- Quando non e' possibile l'esecuzione immediata dell'accompagnamento alla frontiera o il respingimento, o quando si tratti di straniero da espellere arrestato in flagranza non sottoposto a misura detentiva, la persona da allontanare e' posta sotto custodia in centri appositi, in condizioni di rispetto della sua dignita'.

- Allo straniero e' assicurata la liberta' di corrispondenza, anche telefonica, con l'esterno.

- Il pretore interviene per la convalida del provvedimento entro quarantotto ore. In mancanza di convalida entro le successive quarantotto ore il provvedimento perde ogni effetto. La convalida e' impugnabile per cassazione, senza effetto sospensivo.

- La permanenza nel centro non puo' superare i venti giorni (prorogabili fino a trenta in caso di imminenza della rimozione degli impedimenti all'espulsione o al respingimento).

- In caso di allontanamento indebito dello straniero dal centro, la custodia e' prontamente ripristinata.

Modifiche proposte:

- Al comma 5: prevedere il rilascio di un permesso per motivi umanitari utilizzabile per lavoro e studio, nei casi in cui non si possa eseguire l'allontanamento nei termini previsti.

Art. 13

Espulsione a titolo di misura di sicurezza.

- Oltre ai casi specificamente previsti dal codice penale, e' espellibile lo straniero condannato per reati di cui agli articoli 380 e 381 del codice penale, sempre che risulti socialmente pericoloso.

Modifiche proposte:

- Al comma 1: chiarire che si tratta di condanna definitiva.

Art. 14

Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione

- In caso di condanna per reato non colposo o di patteggiamento riguardanti straniero che rientri nelle categorie espellibili dal prefetto, e quando la pena da irrogare sia non superiore a due anni e non sia applicabile la sospensione condizionale, il giudice puo' sostituire la pena con l'espulsione con divieto di reingresso per almeno cinque anni.

- L'espulsione e' eseguita con intimazione a lasciare l'Italia entro quindici giorni.

Modifiche proposte:

- Al comma 1: Prevedere che il giudice tenga conto, nel sostituire la pena con l'espulsione, della presenza in Italia di familiari dello straniero.

Art. 15

Diritto di difesa

- Lo straniero sottoposto a procedimento penale ha diritto a rientrare in Italia per tutti gli atti per i quali la sua presenza sia necessaria.

Capo III

Disposizioni di carattere umanitario

Art. 16

Soggiorno per motivi di protezione sociale

- Possibilita' di rilasciare un permesso di soggiorno di sei mesi - rinnovabile per un anno (o piu', in base ad esigenze di giustizia), valido per l'accesso ai servizi assistenziali, utilizzabile per studio e iscrizione al collocamento, e convertibile in permesso per lavoro in presenza dei requisiti - a persone in pericolo per effetto della volonta' di sottrarsi ad organizzazioni criminose o di dichiarazioni rese nel corso di indagini su tali organizzazioni o in sede di giudizio.

- Definizione di programmi per il reinserimento sociale degli stranieri in questione.

- Revoca del permesso di soggiorno in caso di interruzione del programma o di comportamento in contrasto con le finalita' di esso.

Modifiche proposte:

- Al comma 2: chiarire che gli elementi relativi alla condizione di pericolo dovuta alla volonta' di sottrarsi all'organizzazione criminale sono sufficienti, ai fini del rilascio del permesso, anche in mancanza di contributi alle indagini o al processo.

- Al comma 4: prevedere una durata del permesso di soggiorno piu' significativa dei sei mesi.

- Al comma 5: consentire anche la conversione del permesso di soggiorno in permesso per studio.

Art. 17

Divieti di espulsione

- Lo straniero non puo' comunque essere inviato in un Paese in cui - direttamente o in seguito a ulteriore invio in altro Paese - non sia protetto dal rischio di persecuzione.

- Non sono espellibili, salvo che per motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato,

a) i minori di anni sedici;

b) i tiolari di carta di soggiorno, salvo che per motivi di prevenzione;

c) i conviventi con coniuge o parenti entro il quarto grado di nazionalita' italiana;

d) le donne in stato di gravidanza oltre il terzo mese o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.

Modifiche proposte:

- Al comma 1: escludere anche l'invio dello straniero in Paesi in cui possa patire situazioni di violenza generalizzata (che motiverebbero il riconoscimento dell'asilo umanitario). Prevedere in ogni caso il rilascio di un permesso per motivi umanitari, che abiliti al lavoro e allo studio, allo straniero che, in virtu' della norma considerata, risulti di fatto non espellibile.

- Al comma 2: tutelare esplicitamente dall'espulsione anche i rifugiati, coloro ai quali e' riconosciuto l'asilo umanitario, i nati in Italia (che non hanno scelto di venirci!), coloro che necessitino di cure urgenti o comunque essenziali. Prevedere, in caso di mancanza di permesso di soggiorno da parte dello straniero non espellibile, il rilascio di un permesso per i motivi opportuni.

Art. 18

Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali

- In occasione di eventi di particolare gravita', il Presidente del Consiglio puo' disporre con decreto l'adozione di misure speciali per la protezione temporanea di stranieri, anche in deroga alle altre disposizioni di legge.

 

Titolo III

Disciplina del lavoro

Art. 19

Programmazione dei flussi di ingresso

- L'ingresso per lavoro subordinato (anche stagionale) o autonomo avviene nell'ambito delle quote programmate. Quote riservate possono essere assegnate a Paesi con i quali siano conclusi accordi bilaterali finalizzati al controllo dei flussi e alla riammissione in Patria degli stranieri allontanati o respinti.

- La programmazione tiene conto dei dati dettagliati relativi all'andamento dell'occupazione per le diverse qualifiche e mansioni e al numero di stranieri iscritti nelle liste di collocamento.

- Gli accordi bilaterali possono prevedere che i lavoratori che aspirino a migrare in Italia per lavoro si iscrivano in liste di prenotazione tenute con le modalita' stabilite dagli stessi accordi e periodicamente inoltrate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Modifiche proposte:

- Al comma 3: stabilire esplicitamente che le liste di prenotazione siano tenute dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari e non - ad esempio - dalle autorita' del Paese straniero, per evitare che una gestione non trasparente delle liste e delle graduatorie danneggi ingiustamente persone che aspirino a migrare in Italia. Stabilire anche che le liste siano tenute in tutti i Paesi stranieri, e non solo in quelli con cui sono stati stipulati accordi. In caso contrario, gli stranieri provenienti da Paesi privi di accordi, potranno di fatto entrare solo irregolarmente; al momento di espellerli, si dovra' tentare di farli riammettere nel loro proprio Paese, con il quale pero' non esiste accordo di riammissione!

Art. 20

Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato

- Il datore di lavoro regolarmente presente in Italia che voglia assumere uno straniero residente all'estero procede a chiamata nominativa ovvero - attingendo dalle liste di prenotazione eventualmente istituite - numerica, previo rilascio di autorizzazione al lavoro. Tale rilascio e' subordinato alla dimostrazione della capacita' di provvedere alla sistemazione alloggiativa al lavoratore.

- Il lavoratore che rimanga disoccupato puo' iscriversi nelle liste di collocamento fino alla scadenza del permesso e comunque, salvo il caso di permesso per lavoro stagionale, per almeno un anno.

- Arresto fino a un anno e ammenda fino a sei milioni di lire per il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze un lavoratore privo di valido permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Modifiche proposte:

- Al comma 1: prevedere, accanto al meccanismo della chiamata, l'ingresso per ricerca di lavoro (anche senza lo sponsor previsto all'articolo 21). E' il punto piu' carente dell'intero disegno di legge: in mancanza di un ingresso per ricerca di lavoro (senza, cioe', una chiamata preventiva, ma solo sulla base della richiesta di visto, nei limiti della quota programmata) risulta impossibile l'incontro diretto tra domanda e offerta di lavoro, indispensabile - ad esempio - per il lavoro domestico.

- Al comma 2: escludere la necessita' di dimostrazione di disponibilita' di alloggio ai fini dell'autorizzazione al lavoro: legare lavoro e alloggio rende troppo forte la dipendenza del lavoratore dal datore di lavoro (la cosa e' irrilevante se si accetta l'ipotesi di ingresso per ricerca di lavoro).

- Al comma 7: chiarire che il permesso di soggiorno valido per lavoro subordinato non e' solo quello esplicitamente rilasciato per tali motivi, ma anche quello per lavoro autonomo o per motivi familiari e, entro certi limiti, quello per studio.

Art. 21

Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro

- L'ingresso e' consentito anche al lavoratore richiesto nominativamente da un cittadino regolarmente presente in Italia, che garantisca per lui in relazione al sostentamento, all'alloggio, alla copertura delle spese sanitarie. Lo straniero cosi' entrato ottiene un permesso della durata di due anni, valido per l'iscrizione nelle liste di collocamento, rinnovabile se permangono i requisiti, e convertibile in permesso per lavoro subordinato o autonomo.

- Possono prestare garanzia anche le associazioni di volontariato operanti nel campo dell'immigrazione da almeno tre anni.

- Il regolamento stabilisce le condizioni per la prestazione di garanzia.

Modifiche proposte:

- Al comma 1: prevedere anche la possibilita' di chiamata numerica, rilevante nel caso di garanzia presentata da associazione.

- Al comma 1: chiarire la compatibilita' delle norme sulla copertura delle spese per l'assistenza sanitaria con quelle dell'articolo 31, che prevedono l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale del disoccupato, a parita' di condizioni con il cittadino italiano.

Art. 22

Lavoro stagionale

- Il datore di lavoro regolarmente presente in Italia o le associazioni di categoria che vogliano assumere lavoratori stagionali procedono a chiamata nominativa, ovvero, attingendo dalle liste di prenotazione, numerica.

- L'autorizzazione al lavoro e' rilasciata entro quindici giorni e puo' avere validita' minima di venti giorni e massima di nove mesi, anche con riferimento a piu' datori di lavoro.

- Il lavoratore straniero che lasci l'Italia nei tempi consentiti ha diritto di precedenza sui connazionali mai entrati in Italia per lavoro. Tale precedenza e' tutelata in fase di rilascio delle autorizzazioni al lavoro.

- Il permesso di soggiorno puo' essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, in presenza delle rispettive possibilita' di occupazione.

Modifiche proposte:

- Al comma 1: riguardo alle liste e alle modalita' di ingresso, vale quanto detto in relazione all'articolo 20.

- Al comma 2: chiarire le modalita' da osservare per rispettare il diritto di precedenza dei lavoratori stagionali non chiamati (la cosa e' irrilevante se si accetta l'ipotesi di ingresso per ricerca di lavoro).

- Al comma 4: piuttosto che un diritto di precedenza, prevedere un diritto certo di reingresso. Altrimenti si incentiva la permanenza irregolare, dal momento che la semplice precedenza non da' garanzie sufficienti.

Art. 23

Previdenza e assistenza per i lavoratori stagionali

- Per i lavoratori stagionali non vengono versati i contributi relativi all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria e all'assegno per il nucleo familiare. In sostituzione e' versato un contributo equivalente, destinato ad interventi di carattere socio-assistenziale in favore dei lavoratori stranieri.

- I contributi per le altre assicurazioni obbligatoriamente versati sono trasferiti, secondo quanto stabilito dal comma 13 dell'articolo 3 della legge 335/1995, all'ente previdenziale del Paese di appartenenza, ovvero, quando la materia non sia regolata da accordi, sono liquidati al lavoratore che lasci l'Italia.

Modifiche proposte:

Al comma 5: prevedere la possibilita' di mantenimento della posizione contributiva in Italia o di sua ricostruzione in caso di reingresso.

Art. 24

Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo

- L'ingresso per lavoro autonomo e' consentito, nell'ambito delle quote programmate, se l'attivita' non occasionale da svolgere non e' riservata per legge ai cittadini italiani o comunitari.

- Lo straniero che voglia entrare in Italia per svolgere lavoro autonomo in campo commerciale, artigianale o industriale o con la costituzione di societa' di capitale deve dimostrare di disporre di risorse adeguate per l'esercizio dell'attivita', e di possedere i requisiti per l'iscrizione in albi e registri. Deve anche esibire documentazione recente, con la quale l'autorita' competente dichiari l'insussistenza di cause ostative al rilascio della licenza o dell'autorizzazione, ove richieste.

- Il lavoratore deve anche dimostrare, ai fini dell'ingresso, di disporre di alloggio e di reddito non inferiore al livello previsto per l'esenzione dalla spesa sanitaria.

- Il visto di ingresso riporta l'indicazione dell'attivita' non occasionale di lavoro autonomo autorizzata. Il visto deve essere rilasciato o negato entro centoventi giorni dalla richiesta, e utilizzato entro centottanta giorni dal rilascio.

Modifiche proposte:

- Al comma 2: ammettere la possibilita' di ingresso o di permanenza per lavoro autonomo anche per lo svolgimento di professioni (con corrispondente iscrizione negli albi) in deroga a requisiti di reciprocita' e cittadinanza, almeno per coloro che abbiano conseguito il relativo titolo o ne abbiano ottenuto il riconoscimento in Italia. La cosa e' gia' prevista, sia pure in forma inutilmente ristretta, all'articolo 34 per le professioni sanitarie e deve essere estesa agli altri settori.

- Al comma 3: rilassare le condizioni sulla disponibilita' di alloggio (difficile da dimostrare prima dell'ingresso) e ammettere la possibilita' di presentazione di garanzia sostitutiva da parte di ente o privato.

Art. 25

Ingresso per casi particolari

- Il regolamento disciplina gli ingressi per lavoro subordinato di dirigenti, lettori universitari, professori e ricercatori universitari, traduttori e interpreti, collaboratori familiari di italiani originariamente residenti all'estero, persone in fase di formazione professionale, dipendenti di imprese chiamate in Italia per specifici lavori, marittimi, persone alle dipendenze di datori di lavoro residenti all'estero inviate in Italia per svolgere lavori in appalto, lavoratori dei circhi, personale artistico, sportivi, giornalisti, persone collocate "alla pari", dipendenti da rappresentanze diplomatiche o consolari straniere in Italia, dipendenti di enti di diritto internazionale.

- L'ingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri e' regolato da appositi accordi con gli Stati confinanti.

 

Titolo IV

Diritto all'unita' familiare e tutela dei minori

Art. 26

Diritto all'unita' familiare

- Il diritto a mantenere o ricostituire l'unita' familiare con familiari stranieri e' garantito allo straniero titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, per lavoro subordinato o autonomo.

- Ai familiari stranieri di cittadino italiano o comunitario si applicano le disposizioni del D.P.R. 1656/1965, salve quelle piu' favorevoli previste dalla presente legge (il ricongiungimento puo' essere chiesto per il coniuge, per i discendenti e per gli ascendenti propri o del coniuge e per i parenti entro il quarto grado; in ogni caso e' consentito il rilascio del permesso per motivi familiari al genitore naturale del minore italiano residente in Italia, purche' non sia stato privato della potesta').

- In tutti i procedimenti relativi al ricongiungimento familiare, che riguardino un minore, deve essere preso in considerazione con carattere di priorita' l'interesse del minore, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989 (legge 176/1991).

Modifiche proposte:

- Al comma 1: chiarire, coerentemente con il disposto degli articoli 27 e 28, che il diritto a mantenere o ricostituire l'unita' familiare con familiari stranieri e' garantito anche allo straniero rifugiato.

- Al comma 1: riconoscere il diritto al ricongiungimento anche ai titolari di permesso per studio (e' facile che il borsista universitario straniero sia gia' sposato e, in ogni caso, sarebbe tenuto a dimostrare la disponibilita' di reddito) e di permesso per motivi religiosi (si pensi, ad esempio, ai Pastori protestanti; ma interessa, per i genitori a carico, anche i Religiosi cattolici). Prevedere, in proposito, che ai fini della dimostrazione di disponibilita' di reddito, possa essere prodotta anche garanzia corrispondente da parte di ente o privato.

Art. 27

Ricongiungimento familiare

- Lo straniero puo' richiedere il ricongiungimento per

a) coniuge non legalmente separato;

b) figli minori (anche del coniuge) non coniugati, ovvero legalmente separati, anche nati fuori dal matrimonio, a condizione che l'altro genitore, se esistente, abbia dato il consenso;

c) genitori a carico;

d) parenti entro il terzo grado, inabili al lavoro, a carico.

- Ai fini del ricongiungimento, si considerano minori i figli di eta' inferiore a diciotto anni, e i minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati a figli.

- Salvo che si tratti di rifugiato, il richiedente deve dimostrare di disporre di alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, e di reddito commisurato al numero di familiari da ammettere (a partire da una misura minima pari all'importo dell'assegno sociale, e con l'aumento di una misura per ogni ulteriore coppia di familiari ammessi). Ai fini della determinazione del reddito concorrono i redditi da lavoro dei familiari conviventi.

- E' consentito l'ingresso dei familiari per cui puo' essere chiesto il ricongiungimento, al seguito del cittadino italiano o comunitario e, in presenza dei requisiti reddito e alloggio, del titolare di carta di soggiorno o di visto di ingresso per lavoro autonomo o per lavoro subordinato per un contratto di durata non inferiore a un anno.

- E' consentito anche l'ingresso del figlio minore di eta' inferiore a quattordici anni al seguito del genitore straniero, anche a prescindere dalla disponibilita' di alloggio, purche' il titolare dell'alloggio dove il minore dimorera' abbia dato il proprio consenso.

- Il Questore ha novanta giorni di tempo per concedere o negare il nulla-osta al ricongiungimento, trascorsi i quali il nulla-osta si intende concesso.

Modifiche proposte:

- Al comma 1: equiparare al coniuge, ai soli fini del ricongiungimento, l'altro genitore naturale del figlio minore. Si tutela in tal modo il diritto del minore di vivere con entrambi i genitori.

- Al comma 3: stabilire che si prescinde da ogni requisito, eccezion fatta per il consenso dell'altro genitore, per l'ingresso del minore di eta' inferiore a quattordici giorni al seguito del genitore che entri regolarmente in Italia.

- Al comma 4: prevedere la possibilita' di ingresso al seguito anche in caso di titolare di permesso per motivi religiosi (ad esempio, il Pastore protestante).

- Al comma 6: prevedere la possibilita' di autocertificazione in caso di inesistenza di documenti di stato civile nel Paese di appartenenza di chi chiede il ricongiungimento.

Art. 28

Permesso di soggiorno per motivi familiari

- Il permesso per motivi familiari e' rilasciato

a) a chi sia entrato con visto di ingresso per ricongiungimento, ovvero con visto di ingresso al seguito;

b) agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno che abbiano sposato in Italia cittadini italiani o comunitari o stranieri regolarmente soggiornanti;

c) al familiare titolare di permesso per lavoro autonomo o subordinato o per studio per il quale possa essere richiesto il ricongiungimento da cittadino regolarmente presente in Italia;

d) al genitore straniero, anche naturale e illegalmente presente in Italia, di minore italiano residente in Italia, purche' non sia stato privato della potesta'.

- Il permesso consente l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione, l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di attivita' di lavoro autonomo o subordinato.

- Il permesso ha la stessa durata del permesso del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento, ed e' rinnovabile con esso. In caso di ricongiungimento con cittadino italiano o comunitario, o con titolare di carta di soggiorno, allo straniero e' rilasciata una carta di soggiorno.

- In caso di scioglimento del vincolo matrimoniale o, per il minore, al compimento della maggiore eta', il permesso puo' essere convertito in permesso per lavoro subordinato o autonomo o per studio, anche in assenza dei requisiti.

- Contro i provvedimenti che interferiscono con il diritto all'unita' familiare, e' ammesso il ricorso davanti al pretore.

Modifiche proposte:

- Al comma 1, lettera b): escludere limitazioni relative alla durata del soggiorno in Italia nel caso di stranieri che abbiano sposato cittadini italiani o comunitari o stranieri aventi diritto a chiedere il ricongiungimento. In particolare, per quanto riguarda il caso di coniugi di cittadini italiani o comunitari, qualunque restrizione sembra contrastare con la mancanza di particolari condizioni in relazione all'ingresso al seguito (articolo 27).

- Al comma 1, lettera c): estendere la categoria allo straniero regolarmente soggiornante a qualunque titolo, familiare di cittadino italiano o comunitario o di cittadino straniero avente diritto al ricongiungimento, ferma restando la necessita' di dimostrare il possesso dei requisiti eventualmente richiesti. In caso contrario, detto familiare e' costretto - per godere del diritto all'unita' familiare - a tornare nel proprio Paese, aspettare il nulla-osta al ricongiungimento e rientrare in Italia. Ne derivano solo costi supplementari per lo straniero. Per familiari di cittadini italiani o comunitari, in particolare, si applicano le considerazioni svolte al paragrafo precedente.

- Al comma 1, lettera d): estendere al tutore e all'affidatario del minore italiano, nonche' alle analoghe categorie relative a minore comunitario residente in Italia.

- Al comma 5: specificare che, per la conversione del permesso in caso di scioglimento del vincolo o di compimento della maggiore eta', si prescinde dal possesso dei requisiti corrispondenti al nuovo permesso.

Art. 29

Disposizioni a favore dei minori

- Il minore e' iscritto sul permesso del genitore fino all'eta' di quattordici anni e segue la condizione giuridica piu' vantaggiosa tra quelle dei genitori con cui convive. Ai fini del rinnovo del permesso non costituisce impedimento la temporanea assenza del minore dall'Italia.

- Al compimento del quattordicesimo anno, il minore ottiene un autonomo permesso di soggiorno per motivi familiari, ovvero una carta di soggiorno.

- In deroga alle diverse disposizioni, il Tribunale per i minorenni puo' autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare di un minore presente in Italia, per gravi motivi relativi alle condizioni psico-fisiche del minore.

- Qualora un minore debba essere espulso, il provvedimento e' adottato dal Tribunale per i minorenni.

Modifiche proposte:

- Al comma 4: prevedere che il Tribunale per i minorenni intervenga anche quando l'espulsione riguardi il genitore, il tutore o l'affidatario di un minore, e decida - coerentemente con quanto disposto dal comma 3 - di disapplicare il provvedimento quando cio' risulti conforme all'interesse del minore.

Art. 30

Comitato per i minori stranieri

- E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Comitato per la tutela dei minori stranieri.

 

Titolo V

Disposizioni in materia sanitaria, istruzione, alloggio, partecipazione alla vita pubblica e integrazione sociale

Capo I

Disposizioni in materia sanitaria

Art. 31

Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale

- Iscrizione obbligatoria, con parita' di diritti e di obblighi contributivi con i cittadini italiani, per gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso attivita' di lavoro subordinato o autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento, e per gli stranieri legalmente soggiornanti titolari di permesso, in corso di validita' o di rinnovo, per lavoro subordinato o autonomo, per motivi familiari, per asilo politico o umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza.

- L'assistenza spetta anche ai familiari a carico regolarmente soggiornanti. Ai figli di stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale, l'assistenza e' assicurata dalla nascita, anche nelle more dell'iscrizione.

- Lo straniero legalmente soggiornante che non rientra nelle categorie obbligatoriamente iscritte, puo' stipulare assicurazione privata o iscriversi al Servizio sanitario nazionale con contribuzione proporzionale al reddito conseguito nell'anno precedente secondo una percentuale pari a quella prevista per gli italiani. Il contributo non puo' comunque essere inferiore al contributo minimo previsto dalle leggi vigenti.

- Possono iscriversi al servizio sanitario nazionale, con contribuzione forfetaria di importo determinato con decreto del Ministro della sanita', i titolari di permesso per studio e gli stranieri regolarmente soggiornanti collocati "alla pari". La contribuzione non e' valida per i familiari a carico.

- Lo straniero assicurato presso il Servizio sanitario nazionale e' iscritto nella USL del Comune di dimora.

Modifiche proposte:

- Al comma 3: escludere dall'obbligo di assicurazione il titolare di permesso di breve durata (ad esempio, per turismo).

Art. 32

Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale

- Per le prestazioni sanitarie erogate a stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale, devono essere corrisposti, dai soggetti tenuti al pagamento, importi corrispondenti alle tariffe determinate dalle Regioni.

- Restano salve le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria a stranieri appartenenti a Paesi con cui l'Italia abbia stipulato accordi di reciprocita'.

- Ai cittadini illegalmente soggiornanti, sono assicurate le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorche' continuative, per malattia e infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva. Sono garantite, in particolare, vaccinazioni, profilassi internazionale, profilassi, diagnosi e cura di malattie infettive e bonifica dei focolai, tutela sociale della gravidanza e della maternita' responsabile, e tutela della salute del minore. Tali prestazioni non comportano, in caso di indigenza del richiedente, oneri a carico, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa, che sono determinate a parita' con i cittadini italiani.

- L'accesso alle strutture sanitarie dello straniero illegalmente soggiornante non puo' comportare segnalazioni, salvo il caso di referto obbligatorio, a parita' di condizioni con l'italiano.

- Il finanziamento per prestazioni urgenti o comunque essenziali in favore di stranieri indigenti e' a carico del Ministero dell'interno. Per le altre prestazioni, si provvede nell'ambito del Fondo sanitario nazionale.

Modifiche proposte:

- Al comma 3: estendere la copertura ai cittadini non assicurati regolarmente presenti (che non possono essere sfavoriti rispetto agli stranieri in posizione irregolare).

- Al comma 4: definire criteri e modalita' di accertamento delle condizioni di indigenza.

Art. 33

Ingresso e soggiorno per cure mediche

- Lo straniero ed un eventuale accompagnatore ottengono il visto di ingresso e il permesso di soggiorno per cure mediche se producono dichiarazione della struttura sanitaria italiana relativa alla pianificazione dell'intervento e all'avvenuto deposito di una somma equivalente al prevedibile costo della cura. Deve essere dimostrata anche la disponibilita' di vitto e alloggio per l'accompagnatore, e per l'interessato nel periodo di convalescenza.

- E' possibile il rilascio di visto di ingresso e di permesso di soggiorno per cure anche nell'ambito di programmi umanitari del Governo, previa autorizzazione del Ministero della sanita', d'intesa con il Ministero degli affari esteri. Le spese sono a carico al Fondo sanitario nazionale.

- Sono fatte salve le disposizioni in materia di profilassi internazionale.

Art. 34

Attivita' professionali sanitarie

- Gli stranieri regolarmente soggiornanti, in possesso dei titoli professionali, legalmente riconosciuti in Italia, abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie, possono accedere, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, all'iscrizione negli albi professionali e all'esercizio della professione (anche con rapporto di lavoro subordinato), in deroga alle disposizioni che prevedono il requisito della cittadinanza. Sono esclusi quanti siano stati ammessi in soprannumero ai corsi di laurea o di specializzazione, salvo che siano autorizzati dal Governo del Paese di appartenenza.

- Il regolamento definisce i criteri per il riconoscimento dei titoli abilitanti.

- Trascorso il primo anno dall'entrata in vigore della legge, l'iscrizione agli albi e lo svolgimento della professione e' autorizzato, per gli stranieri regolarmente soggiornanti, solo nell'ambito di quote fissate dal decreto di programmazione.

Modifiche proposte:

- Estendere le disposizioni di questo articolo al acaso di professioni in materie non sanitarie.

- Al comma 1: prevedere esplicitamente la possibilita', per lo straniero in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia, di accedere agli esami di abilitazione per lo svolgimento della professione.

- Al comma 3: escludere limitazioni relative alla programmazione per l'iscrizione negli albi e per lo svolgimento della professione (dare cioe' alla disposizione del comma 1 il carattere di norma a regime).

Capo II

Disposizioni in materia di istruzione e diritto allo studio

Art. 35

Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale

- I minori stranieri presenti sul territorio nazionale sono soggetti all'obbligo scolastico. Si applicano tutte le disposizioni previste per gli italiani.

- Sono attivati corsi per l'apprendimento della lingua italiana.

- Sono realizzate iniziative per la valorizzazione della differenza linguistica e culturale.

- Sono predisposte iniziative a vantaggio di stranieri adulti per favorire l'alfabetizzazione, il conseguimento del titolo di studio della scuola dell'obbligo o del diploma di scuola secondaria, l'apprendimento della lingua italiana e la formazione professionale.

- Il regolamento definisce i criteri per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti e dello studio effettuato all'estero.

Art. 36

Accesso ai corsi dell'universita'.

- Il regolamento definisce i requisiti per il rilascio del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per studio, i requisiti per il rinnovo del permesso, le condizioni per l'accesso degli studenti ad attivita' lavorativa e per l'erogazione di provvidenze a sostegno del diritto allo studio. Il regolamento disciplina anche l'istituzione di corsi di lingua italiana per gli studenti che intendono iscriversi ai corsi universitari.

- Il rilascio di visti di ingresso per studenti residenti all'estero e' disciplinato con decreto del Ministro degli affari esteri sulla base delle disponibilita' comunicate dalle Universita'.

- L'accesso ai corsi universitari e' comunque consentito agli stranieri titolari di carta di soggiorno o permesso per lavoro, motivi familiari, asilo politico o umanitario, motivi religiosi, o che abbiano conseguito il titolo di studio superiore in Italia nel corso dell'anno precedente.

Modifiche proposte:

- Al comma 3: disciplinare il riconoscimento dei titoli di studio di scuola superiore conseguiti all'estero.

- Al comma 3: stabilire con legge (e non con regolamento) il diritto degli studenti di accedere all'iscrizione nelle liste di collocamento e ad attivita' di lavoro subordinato o autonomo.

- Al comma 3: far valere requisiti di merito per l'assegnazione e il rinnovo delle borse. Prevedere che le borse possano essere assegnate anche a partire da anni successivi al primo. Si evita cosi' che nell'assegnazione possano esservi interferenze da parte delle autorita' del Paese di appartenenza che danneggino i soggetti invisi alle stesse autorita'.

- Al comma 5: prevedere la possibilita' di accedere allo studio universitario anche per i titolari di permesso per richiesta di asilo o per motivi di giustizia e per coloro che abbiano conseguito il titolo di studio superiore in Italia anche anteriormente all'anno scolastico precedente.

- Disciplinare l'accesso alle scuole di specializzazione e ai corsi di dottorato, nonche' l'accesso alle relative borse di studio, anche in mancanza di requisiti di reciprocita' e cittadinanza.

Capo III

Disposizioni in materia di alloggio

Art. 37

Centri di accoglienza. Accesso all'abitazione

- Le Regioni predispongono centri di accoglienza per titolari di permesso di soggiorno per motivi diversi dal turismo, finalizzati a rendere lo straniero autosufficiente.

- Pensionati con prezzi calmierati, aperti a stranieri e italiani, sono predisposti dai Comuni di maggiore insediamento di immigrati, ovvero da associazioni o enti pubblici o privati.

- Le Regioni concedono contributi per il risanamento di edifici da destinare, per un tempo determinato, ad abitazioni per stranieri titolari di carta di soggiorno o permesso per lavoro, motivi familiari, asilo politico o umanitario, studio.

- I titolari di carta di soggiorno e gli stranieri che esercitino regolarmente attivita' di lavoro subordinato o autonomo hanno accesso, in condizioni di parita' con il cittadino italiano, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e alle altre facilitazioni per l'acquisto o la locazione della prima casa.

Modifiche proposte:

- Al comma 1: prevedere, coerentemente con il disposto dell'articolo 3, comma 5, lettera b), che, in casi di emergenza, il Sindaco possa disporre misure per l'ospitalita' a stranieri illegalmente presenti, senza che questo pregiudichi la possibilita' di applicare le norme relative alle espulsioni. Sono infatti in gioco diritti fondamentali della persona.

- Al comma 6: estendere agli stranieri iscritti nelle liste di collocamento il diritto di accedere agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e alle altre facilitazioni previste.

Capo IV

Partecipazione alla vita pubblica a livello locale

Art. 38

Elettorato attivo amministrativo

- Il titolare di carta di soggiorno e' equiparato al cittadino comunitario ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo nel comune di residenza (lo straniero non puo' essere eletto sindaco o nominato vicesindaco).

- Tale disposizione si applica a partire dal rinnovo per scadenza del mandato dei consigli comunali eletti nelle consultazioni della primavera '95.

Capo V

Disposizioni sull'integrazione sociale, sulle discriminazioni e istituzione del fondo per le politiche migratorie

Art. 39

Misure di integrazione sociale

- Lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni adottano misure per favorire

a) le attivita' finalizzate alla diffusione della cultura dei Paesi d'origine degli stranieri;

b) l'informazione degli stranieri in merito a diritti e doveri, opportunita' di integrazione, possibilita' di reinserimento nel Paese d'origine;

c) la valorizzazione delle espressioni culturali, religiose, economiche, etc., degli stranieri, e la prevenzione degli stereotipi razzisti o xenofobi;

d) la realizzazione di convenzioni con associazioni per l'impiego di titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore a due anni in qualita' di mediatori culturali tra le amministrazioni e gli stranieri.

e) la formazione degli operatori degli uffici pubblici che abbiano rapporti abituali con gli stranieri o che esercitino competenze rilevanti in materia di immigrazione.

- E' istituito un registro delle associazioni che possono essere coinvolte nella realizzazione delle iniziative finalizzate all'integrazione degli stranieri.

- E' istituito presso il CNEL un organismo nazionale di coordinamento delle iniziative finalizzate alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'esercizio dei diritti dello straniero. Il CNEL svolge attivita' di promozione della partecipazione degli stranieri alla vita pubblica e di diffusione delle informazioni relative alla presente legge.

Modifiche proposte:

- Al comma 1, lettera d): prevedere la possibilita' di utilizzare quali mediatori culturali anche i titolari di permessi di durata non inferiore a un anno (anziche' due). In tal modo ci si potrebbe avvalere di figure particolarmente colte e adatte al ruolo, quali gli studenti universitari.

- Al comma 1, lettera e): prevedere anche corsi per operatori che esercitino compiti rilevanti in materia di asilo.

Art. 40

Discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi

- Costituisce discriminazione ogni comportamento che pregiudichi il godimento dei diritti e delle liberta' fondamentali dello straniero o del cittadino comunitario, sulla base della differenza di razza, di colore, di origine nazionale o etnica o di religione.

- In particolare, si ha discriminazione ogni qualvolta il cittadino straniero o comunitario sia ingiustamente danneggiato, sulla base delle ragioni anzidette, riguardo ad un atto amministrativo, alla fornitura di beni e servizi offerti al pubblico, all'accesso ad alloggio, istruzione, formazione, occupazione e servizi socio-assistenziali, all'esercizio di un'attivita' economica, alle condizioni di lavoro.

Modifiche proposte:

- Alcomma 3: estendere l'applicazione delle norme contro la discriminazione ai casi di discriminazione contro il cittadino italiano.

Art. 41

Azione civile e relative sanzioni contro la discriminazione

- In caso di discriminazione, il Pretore, su istanza di parte, puo' ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e l'adozione di misure atte a rimuovere gli effetti della discriminazione. Il giudice puo' altresi' condannare il responsabile al risarcimento dei danni derivati dalla discriminazione.

- L'elusione dei provvedimenti assunti dal Pretore e' punita con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

- Qualora chi presenta l'istanza fornisca elementi di fatto, anche dedotti da dati statistici in relazione a condizioni di lavoro, progressioni di carriera e licenziamenti, dai quali risulti fondata la presunzione di esistenza di atti discriminatori, l'onere della prova sulla insussistenza della discriminazione spetta alla persona indicata nell'istanza come responsabile.

- In caso di discriminazioni collettive in ambito lavorativo, l'istanza puo' essere presentata anche dalle rappresentanze sindacali.

- Qualora si rendano responsabili di comportamenti discriminatori imprese alle quali siano stati accordati benefici in base a leggi regionali, o assegnati appalti dalle amministrazioni, i benefici sono revocati e, nei casi piu' gravi, i responsabili della discriminazione sono esclusi per due anni dall'accesso a benefici e appalti.

Art. 42

Fondo nazionale per le politiche migratorie

- E' istituito presso la Presidenza del Consiglio un fondo nazionale per il finanziamento dei programmi di Stato, Regioni, Province e Comuni in materia di immigrazione e protezione temporanea. La dotazione prevista e' di 17 miliardi e mezzo per il '97, 58 miliardi per il '98 e 68 miliardi per il '99. Al fondo affluiscono anche donazioni di enti o privati e contributi di organismi dell'Unione europea.

- I fondi giacenti nel "Fondo per il rimpatrio", istituito dalla legge 943, confluiscono, al novantacinque per cento, nel nuovo Fondo.

 

Titolo VI

Disposizioni legislative sui cittadini degli Stati membri dell'Unione europea

Art. 43

Delega legislativa per l'attuazione delle norme comunitarie in materia di ingresso, soggiorno e allontanamento dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea

- Il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno, un decreto legislativo in materia di ingresso, soggiorno e allontanamento dei cittadini comunitari, in conformita' con le norme comunitarie in materia di libera circolazione.

- Il decreto deve stabilire norme per la semplificazione dell'ingresso e del soggiorno e dell'accesso all'iscrizione anagrafica, garantire il diritto al ricorso contro gli atti relativi ad ingresso e soggiorno e abrogare le norme preesistenti in materia.

 

Titolo VII

Norme finali

Modifiche proposte:

- Prevedere una sanatoria di tutti gli stranieri illegalmente presenti al momento dell'entrata in vigore della legge.

Art. 44

Abrogazioni

- Sono abrogati

a) l'articolo 151 del regio decreto 773/1931 (TULPS);

b) l'articolo 25 della legge 152/1975;

c) l'articolo 12 della legge 943/1986;

d) l'articolo 5, commi 6,7,8, della legge 33/1980;

e) gli articoli 2 e seguenti della legge 39/1990;

f) l'articolo 4 della legge 50/1994;

g) l'articolo 116 del decreto-legge 297/1994.

Art. 45

Testo unico - Disposizioni correttive

- Il Governo e' delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni relative alla condizione dello straniero, coordinando con le disposizioni della presente legge quelle contenute nel TULPS, nella legge 943/1986 e nella legge 335/1995.

- Il Governo e' delegato ad emanare, entro due anni, uno o piu' decreti legislativi recanti le disposizioni correttive necessarie a realizzare pienamente i principi della presente legge e a garantirne una migliore attuazione.

- Le competenti Commissioni parlamentari hanno quarantacinque giorni di tempo dal ricevimento dei progetti di decreto per esprimere un parere.

Modifiche proposte:

- Al comma 2: stabilire che l'emanazione del decreto delegato sia adottato solo dopo aver dedicato al tema una specifica Conferenza nazionale sull'immigrazione, preparata da appositi gruppi di studio i cui lavori durino non meno di sei mesi.

Art. 46

Copertura finanziaria

- L'onere previsto e' di 47 miliardi e 550 milioni per il '97, 124 miliardi per il '98 e per il '99.