(Sergio Briguglio 1/6/1997)

 

L'ACCESSO DEI CITTADINI STRANIERI ALLE

ATTIVITA' DI LAVORO AUTONOMO

 

La situazione attuale

Per quanto riguarda lo svolgimento di attivita' di lavoro autonomo, benche' la legge 39 lo contempli tra i possibili motivi di ingresso in Italia, di fatto e' reso generalmente inaccessibile da una formulazione ambigua delle norme relative e da un'interpretazione restrittiva di esse. La legge infatti nulla stabilisce riguardo alle condizioni per il rilascio del visto di ingresso per lavoro autonomo, e si limita a prevedere il rilascio del corrispondente permesso di soggiorno per coloro che ne facciano richiesta nell'ambito della sanatoria transitoriamente disposta dallo stesso provvedimento.

Oltre al silenzio della legge in materia di ingresso, lo straniero che voglia svolgere attivita' di lavoro autonomo in Italia trova un piu' fondamentale ostacolo nel disposto dell'articolo 16 delle Preleggi, che ne condiziona l'ammissione al godimento dei diritti civili all'esistenza di reciprocita' con il paese di appartenenza. La legge 39 prevede che si deroghi da tale norma in relazione all'iscrizione ad albi e registri per lo svolgimento di attivita' artigianali e commerciali, come pure in relazione all'iscrizione negli albi professionali per coloro che abbiano conseguito il titolo di studio in Italia o che abbiano ottenuto il riconoscimento di questo. Tuttavia, la previsione ha carattere meramente transitorio (esplicito nel caso del commercio, piu' ambiguo in quello delle professioni), riguardando solo quanti siano gia' presenti in Italia alla data del 31 dicembre 1989. Nell'ambito delle norme a regime, resta cosi' sostanzialmente precluso l'accesso a un intero settore dell'attivita' lavorativa anche a quanti, trovandosi gia' in Italia ad altro titolo, non siano ostacolati dalla lacunosita' della legge in materia di ingresso.

E' raro che questi impedimenti corrispondano a una effettiva tutela del cittadino italiano, dal momento che e' assai improbabile che questi possa avere un reale interesse a svolgere attivita' di lavoro autonomo in alcuno dei paesi di provenienza degli immigrati presenti in Italia. Il risultato piu' tipico e', piuttosto, per un verso lo spreco di risorse umane associato alla progressiva dequalificazione di quanti, laureati in Italia, sono costretti a ripiegare su attivita' che non hanno alcuna relazione con le loro competenze professionali, per l'altro la costrizione nell'irregolarita' di quanti siano dediti al piccolo commercio e, piu' in generale, di tutti quei lavoratori la cui attivita' non rientri nella categoria, oggi troppo rigida, del lavoro dipendente.

 

Il quadro normativo vigente

1) L'articolo 2, comma 1, della legge 39/1990 include il lavoro autonomo tra i possibili motivi di ingresso e soggiorno dello straniero in Italia.

2) L'articolo 4, comma 5, della legge 39/1990 dispone che il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo, studio o famiglia possa essere validamente utilizzato anche per motivi diversi da quelli per cui e' stato concesso.

3) L'articolo 9, comma 6, della legge 39/1990 dispone che stranieri e apolidi regolarmente autorizzati a soggiornare nel territorio nazionale hanno facolta' di costituire cooperative o di esserne soci, anche quando non sussista la condizione di reciprocita' con i paesi di appartenenza.

4) L'articolo 10 della legge 39/1990 dispone che gli stranieri che procedano a regolarizzazione possano iscriversi, anche in assenza di condizione di reciprocita', all'albo dell'artigianato o al registro del commercio, e svolgere attivita' commerciale. E' stabilito anche che, ai fini dell'iscrizione nel registro del commercio, siano istituiti corsi di qualificazione ed indetti esami riservati agli stranieri, e che si prescinda dall'adempimento degli obblighi scolastici. A un D.P.R. da emanarsi entro centoventi giorni e' demandato il compito di disciplinare il riconoscimento dei titoli di studio e professionali, nonche' delle qualifiche di mestiere acquisite nei paesi di origine, e di istituire eventuali corsi integrativi. Sono poi sanate le violazioni delle norme riguardanti lo svolgimento di attivita' economiche (in relazione alle autorizzazioni relative e alle iscrizioni in registri, albi e ruoli), a condizione che la posizione sia regolarizzata entro un anno. E' infine disposto che i titolari di laurea o diploma conseguiti o legalmente riconosciuti in Italia possano sostenere gli esami di abilitazione, iscriversi negli albi professionali, in deroga alle disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento delle relative professioni.

5) L'articolo 16 delle Preleggi stabilisce che "lo straniero e' ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocita' e salve le disposizioni contenute in leggi speciali".

6) L'articolo 1 della legge 943 stabilisce che a tutti i lavoratori stranieri legalmente residenti nel territorio nazionale e ai loro familiari e' garantita piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani.

7) L'articolo 10 della Convenzione OIL, n.143, ratificata con legge 158/1981, impegna i contraenti a formulare una politica nazionale diretta a garantire la "parita' di opportunita' (...) in materia di occupazione e di professione, (...) nonche' di liberta' individuali (...) per le persone che, in quanto lavoratori migranti o familiari degli stessi, si trovino legalmente" nel rispettivo territorio. L'articolo 11 chiarisce che per "lavoratore migrante" si intende una persona che emigra o e' emigrata "in vista di un occupazione, altrimenti che per proprio conto". L'articolo 14, infine, consente a ciascuno Stato contraente di "respingere l'accesso a limitate categorie di occupazione e di funzioni", ma solo "qualora tale restrizione sia necessaria nell'interesse dello Stato".

 

I principali contenuti del ddl n. 3240 e le modifiche proposte dalle associazioni

Art. 2

Trattamento dello straniero

- Lo straniero regolarmente soggiornante gode dei diritti civili attribuiti all'italiano. La condizione di reciprocita' si applica solo quando e' esplicitamente previsto dalla presente legge o dalle convenzioni internazionali.

Modifiche proposte:

- Al comma 2. Affermare esplicitamente che la condizione di reciprocita' si applica solo quando e' espressamente previsto dalla presente legge o dalle convenzioni internazionali e stabilire corrispondentemente l'abrogazione dell'articolo 16 delle Preleggi.

Art. 3

Politiche migratorie

- Il Governo, sentiti il CNEL, le Conferenze Stato-regioni e Stato-citta' e le parti sociali, emana ogni tre anni un documento sulle politiche migratorie e, annualmente, definisce con decreto le quote massime ammesse per lavoro autonomo, tenendo conto anche degli ingressi nel mercato del lavoro di stranieri entrati per ricongiungimento o per asilo.

Art. 5

Permesso di soggiorno

- La durata del permesso corrisponde a quella del visto e non puo' comunque superare

(...)

e) il periodo necessario negli altri casi.

Modifiche proposte:

- Al comma 3: definire la durata del permesso per lavoro autonomo.

Art. 24

Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo

- L'ingresso per lavoro autonomo e' consentito, nell'ambito delle quote programmate, se l'attivita' non occasionale da svolgere non e' riservata per legge ai cittadini italiani o comunitari.

- Lo straniero che voglia entrare in Italia per svolgere lavoro autonomo in campo commerciale, artigianale o industriale o con la costituzione di societa' di capitale deve dimostrare di disporre di risorse adeguate per l'esercizio dell'attivita', e di possedere i requisiti per l'iscrizione in albi e registri. Deve anche esibire documentazione recente, con la quale l'autorita' competente dichiari l'insussistenza di cause ostative al rilascio della licenza o dell'autorizzazione, ove richieste.

- Il lavoratore deve anche dimostrare, ai fini dell'ingresso, di disporre di alloggio e di reddito non inferiore al livello previsto per l'esenzione dalla spesa sanitaria.

- Il visto di ingresso riporta l'indicazione dell'attivita' non occasionale di lavoro autonomo autorizzata. Il visto deve essere rilasciato o negato entro centoventi giorni dalla richiesta, e utilizzato entro centottanta giorni dal rilascio.

Modifiche proposte:

- Al comma 2: ammettere la possibilita' di ingresso o di permanenza per lavoro autonomo anche per lo svolgimento di professioni (con corrispondente iscrizione negli albi) in deroga a requisiti di reciprocita' e cittadinanza, almeno per coloro che abbiano conseguito il relativo titolo o ne abbiano ottenuto il riconoscimento in Italia. La cosa e' gia' prevista, sia pure in forma inutilmente ristretta, all'articolo 34 per le professioni sanitarie e deve essere estesa agli altri settori.

- Al comma 3: rilassare le condizioni sulla disponibilita' di alloggio (difficile da dimostrare prima dell'ingresso) e ammettere la possibilita' di presentazione di garanzia sostitutiva da parte di ente o privato.

- Al comma 3: spostare, in considerazione delle significative disparita' di reddito tra l'Italia e i paesi di provenienza di molti dei potenziali lavoratori autonomi stranieri, alla fase di rinnovo del permesso la verifica della disponibilita' di mezzi di sostentamento, lasciando che i controlli in fase di rilascio del visto riguardino piuttosto la capacita' di produzione del reddito.

Art. 34

Attivita' professionali sanitarie

- Gli stranieri regolarmente soggiornanti, in possesso dei titoli professionali, legalmente riconosciuti in Italia, abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie, possono accedere, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, all'iscrizione negli albi professionali e all'esercizio della professione (anche con rapporto di lavoro subordinato), in deroga alle disposizioni che prevedono il requisito della cittadinanza. Sono esclusi quanti siano stati ammessi in soprannumero (nell'ambito, cioe', di programmi di cooperazione allo sviluppo) ai corsi di laurea o di specializzazione, salvo che siano autorizzati dal Governo del Paese di appartenenza.

- Il regolamento definisce i criteri per il riconoscimento dei titoli abilitanti.

- Trascorso il primo anno dall'entrata in vigore della legge, l'iscrizione agli albi e lo svolgimento della professione e' autorizzato, per gli stranieri regolarmente soggiornanti, solo nell'ambito di quote fissate dal decreto di programmazione.

Modifiche proposte:

- Estendere le disposizioni di questo articolo al caso di professioni in materie non sanitarie allo scopo di favorire il pieno inserimento dei soggetti stranieri culturalmente piu' qualificati.

- Al comma 3: escludere limitazioni relative alla programmazione per l'iscrizione negli albi e per lo svolgimento della professione (dare cioe' alla disposizione del comma 1 il carattere di norma a regime).