(Sergio Briguglio 1/6/1997)

 

IL PROVVEDIMENTO DI RESPINGIMENTO ALLA FRONTIERA E LA LOTTA

CONTRO L'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA

 

Considerazioni generali

Riguardo al provvedimento di respingimento alla frontiera il disegno di legge n. 3240, ampliando le previsioni della normativa vigente, stabilisce che siano respinti gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera privi dei requisiti per l'ingresso, quelli che entrano in Italia eludendo i controlli di frontiera e quelli che sono stati momentaneamente ammessi solo al fine di prestare loro soccorso. Con riferimento al caso di elusione dei controlli di frontiera sembra indispensabile, per una corretta applicazione della legge, che sia meglio chiarito entro quali limiti si possa procedere a respingimento e quando invece debba adottarsi un provvedimento di espulsione. Altro infatti e' che lo straniero sia trovato nella situazione immediatamente successiva al superamento della frontiera, altro e' che sia trovato in pieno territorio dello Stato.

Nel rispetto degli obblighi imposti dalle convenzioni internazionali e dalla Costituzione, il disegno di legge esclude che si proceda al respingimento quando questo possa pregiudicare il diritto di asilo o i diritti derivanti da provvedimenti di protezione temporanea per motivi umanitari adottati dal Governo. Allo scopo di non vedere nei fatti vanificata questa giusta clausola di salvaguardia e' necessario prevedere che siano istituiti, presso i valichi di frontiera autorizzati, strutture e servizi di accoglienza finalizzati all'assistenza (anche in termini di informazione e interpretariato) degli stranieri che intendono presentare domanda di asilo o fare comunque ingresso in Italia e di coloro a carico dei quali deve essere adottato un provvedimento di respingimento. Ai valichi aeroportuali, in particolare, occorre che tali servizi siano messi a disposizione all'interno della zona di transito, per evitare che il respingimento possa intervenire prima che lo straniero sia stato adeguatamente informato degli obblighi e dei diritti che lo riguardano.

Nel tentativo di conformare il quadro legislativo con le disposizioni della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, e' previsto che il vettore che ha portato uno straniero privo dei documenti necessari per l'ingresso o che comunque debba essere respinto abbia l'obbligo di ricondurlo nello Stato di provenienza o in quello che ha rilasciato il documento di viaggio. Un piu' pieno rispetto del dettato dell'articolo 26 di tale Convenzione impone pero' che tali disposizioni non pregiudichino il diritto di asilo. E' necessario a tal fine introdurre una modifica che limiti le sanzioni e gli obblighi a carico del vettore al solo caso di mancata segnalazione alle autorita' di frontiera della presenza a bordo di straniero privo dei documenti necessari per l'ingresso. In caso contrario, il timore di incorrere in sanzioni o di dover sostenere oneri inaspettati potrebbe indurre i vettori a porre degli ostacoli all'imbarco di stranieri privi dei requisiti ordinari per l'ingresso, ma intenzionati a chiedere asilo. Una simile circostanza corrisponderebbe all'interposizione di un inaccettabile filtro tra il potenziale richiedente e l'organo preposto all'esame delle domande di asilo.

Riguardo alla lotta contro le immigrazioni clandestine, il disegno di legge, opportunamente introduce gravi sanzioni a carico di quanti favoriscano l'ingresso in violazione delle disposizioni di legge, prevedendone l'aggravamento nei casi in cui le azioni siano compiute a scopo di lucro o in concorso fra piu' persone, o quando siano dirette a favorire l'ingresso di almeno cinque stranieri o lo sfruttamento della prostituzione o di minori.

Mentre il giudizio sulla linea che ispira l'introduzione di queste disposizioni non puo' che essere positivo, sembra necessario introdurre modifiche che facciano salva la posizione di chi favorisca l'ingresso illegale al solo scopo di prestare soccorso allo straniero la cui incolumita' sia in pericolo. Una simile modifica non pregiudicherebbe la corrispondenza delle norme introdotte con il dettato della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, che all'articolo 27 prevede l'adozione di sanzioni contro il favoreggiamento dell'ingresso illegale limitatamente al caso in cui l'azione sia compiuta a scopo di lucro.

 

I principali contenuti del ddl n. 3240 e le modifiche proposte dalle associazioni

Art. 4

Ingresso nel territorio dello Stato

- L'ingresso e' consentito solo attraverso i valichi autorizzati, salvo situazioni particolari definite dal regolamento.

- Salvo il caso di esenzione, e' necessario il visto rilasciato dalle autorita' diplomatiche o consolari italiane o, limitatamente al caso di soggiorni inferiori a tre mesi, da autorita' dei Paesi con cui siano stati conclusi specifici accordi.

- Il regolamento stabilisce le modalita' per il rilascio di autorizzazioni al reingresso per stranieri regolarmente soggiornanti per periodi superiori a tre mesi.

- Salva la necessita' di tutelare il diritto di asilo, sono respinti gli stranieri precedentemente espulsi che entrino, senza autorizzazione, prima che sia scaduto il divieto di reingresso, nonche' gli stranieri che debbano essere espulsi o che costituiscano pericolo per lo Stato o per uno dei Paesi con cui sono stati sottoscritti accordi per la soppressione delle frontiere interne.

- Ingresso comunque condizionato all'accertamento della disponibilita' di mezzi sufficienti per il sostentamento e il viaggio di ritorno, e del possesso degli altri requisiti, anche di carattere sanitario, previsti dal regolamento.

- Il Ministero degli affari esteri aggiorna, quando necessario, l'elenco dei Paesi per i quali vige l'obbligo di visto.

Modifiche proposte:

- Al comma 2: sopprimere l'obbligo di munirsi di autorizzazione al reingresso per gli stranieri regolarmente soggiornanti.

- Al comma 3: stabilire esplicitamente che, in caso di ingresso con obbligo di visto, la verifica della disponibilita' di mezzi di sostentamento sia effettuata, ove necessario, al momento del rilascio del visto e non in fase di controllo alla frontiera.

Art. 8

Respingimento

- Sono respinti gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera privi dei requisiti per l'ingresso, quelli che entrano in Italia eludendo i controlli di frontiera e quelli che sono stati momentaneamente ammessi solo al fine di prestare loro soccorso.

- Non si procede al respingimento nei casi previsti dalle vigenti norme sull'asilo e sulla protezione temporanea per motivi umanitari.

- Il vettore che ha portato lo straniero privo dei documenti necessari per l'ingresso, o lo straniero che comunque deve essere respinto, ha l'obbligo di ricondurlo nello Stato di provenienza o in quello che ha rilasciato il documento di viaggio.

Modifiche proposte:

- Ai commi 1 e 2: prevedere che al respingimento da parte della polizia di frontiera o del questore si dia luogo con provvedimento individuale, scritto e motivato, recante le modalita' di impugnazione.

- Al comma 2: chiarire entro quali limiti si possa procedere a respingimento per quelli che entrano in Italia eludendo i controlli di frontiera (un conto e' che siano trovati sulla spiaggia, un conto e' che siano trovati in pieno territorio dello Stato).

- Al comma 4: limitare le sanzioni e gli obblighi a carico del vettore che ha portato lo straniero che deve essere respinto al solo caso di mancata segnalazione, alle autorita' di frontiera, della presenza a bordo di straniero privo dei documenti necessari per l'ingresso. In caso contrario, al potenziale richiedente asilo privo di documenti potrebbe essere negata, dal vettore, la partenza stessa verso l'Italia.

- Prevedere l'isituzione, presso i valichi di frontiera autorizzati, di strutture e servizi di accoglienza al fine di fornire informazione, interpretariato e assistenza agli stranieri che intendono presentare domanda di asilo o fare comunque ingresso in Italia e a coloro a carico dei quali deve essere adottato un provvedimento di respingimento. Stabilre che, ai valichi aeroportuali, tali servizi siano messi a disposizione all'interno della zona di transito.

Art. 10

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

- Reclusione fino a tre anni e multa fino a trenta milioni per chi favorisca l'ingresso in violazione delle disposizioni di legge (escluso quindi il caso relativo all'ingresso fuori dai valichi di frontiera autorizzati di richiedente asilo). Aggravamento delle sanzioni (fino a un massimo di quindici anni e duecento milioni) per chi lo faccia a fini di lucro, o in concorso con almeno due persone, o a vantaggio di almeno cinque stranieri, o favorendo lo sfruttamento di prostituzione e minori. Arresto in flagranza e confisca dei mezzi di trasporto utilizzati.

- Il vettore che non segnali la presenza a bordo di stranieri privi di documenti richiesti per l'ingresso e' punito con un'ammenda fino a cinquecentomila lire e, nei casi piu' gravi, con la sopensione dell'attivita' in Italia.

Modifiche proposte:

- Al comma 1: limitare l'applicazione di sanzioni al caso in cui l'ingresso sia favorito a fini di lucro o, comunque, nell'ambito di traffici illegali. Va infatti salvaguardata la posizione di chi favorisca l'ingresso per prestare soccorso allo straniero, prescindendo dal fatto che questi richieda successivamente asilo.

Art. 12

Esecuzione dell'espulsione

- Quando non e' possibile l'esecuzione immediata del respingimento la persona da allontanare e' posta sotto custodia in centri appositi, in condizioni di rispetto della sua dignita'.

- Allo straniero e' assicurata la liberta' di corrispondenza, anche telefonica, con l'esterno.

- Il pretore interviene per la convalida del provvedimento entro quarantotto ore. In mancanza di convalida entro le successive quarantotto ore il provvedimento perde ogni effetto. La convalida e' impugnabile per cassazione, senza effetto sospensivo.

- La permanenza nel centro non puo' superare i venti giorni (prorogabili fino a trenta in caso di imminenza della rimozione degli impedimenti all'espulsione o al respingimento).

- In caso di allontanamento indebito dello straniero dal centro, la custodia e' prontamente ripristinata.

Modifiche proposte:

- Al comma 5: prevedere il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo utilizzabile per lavoro e studio, nei casi in cui non si possa eseguire l'allontanamento nei termini previsti.