(Sergio Briguglio 1/6/1997)

 

I PROVVEDIMENTI DI RIFIUTO (DI RILASCIO O DI RINNOVO) E REVOCA

DEL TITOLO DI SOGGIORNO

 

Considerazioni generali

La definizione di disposizioni in merito a rifiuto di rinnovo e revoca del titolo di soggiorno deve far riferimento a due esigenze distinte: quella dello straniero di godere di una posizione progressivamente piu' stabile riguardo al diritto di soggiorno e quella, possibilmente contrastante, dello Stato di tutelare la sicurezza della societa' e il rispetto degli impegni internazionali assunti.

In relazione alla disciplina del rinnovo dei permessi di soggiorno, il disegno di legge n. 3240 prevede che esso sia concesso se sussistono i requisiti previsti per il rilascio. Questi, a loro volta, rinviano alla definizione delle condizioni di ingresso, demandata - in parte - al regolamento di attuazione. Se si considera come alcuni dei requisiti previsti per l'ingresso (quelli in materia sanitaria, ad esempio) manchino di qualunque correlazione con gli aspetti rilevanti ai fini del rinnovo, si riconosce come anche queste norme meritino un approfondito riesame. Quest'impressione e' confermata dall'osservazione della mancanza di disposizioni tassative in relazione alla durata del permesso rinnovato, che resta cosi' oggetto di scelte discrezionali della pubblica amministrazione. Non sembra affatto trascurabile, in definitiva, il rischio che, in assenza di una precisa definizione dei principi guida, risulti ulteriormente ostacolato il mantenimento delle condizioni di regolarita' da parte dello straniero, e si finisca per invocare un improprio ricorso a norme repressive nei confronti di situazioni di sostanziale inserimento, etichettate come irregolari per il solo fatto di non soddisfare requisiti di rilevanza puramente teorica.

Riguardo, poi, al problema della revoca del permesso di soggiorno, il disegno di legge dispone che il provvedimento possa essere adottato quando vengano a mancare i requisiti per l'ingresso e il soggiorno, o in caso di mancato soddisfacimento delle condizioni di soggiorno in uno degli Stati membri, salvo che ricorrano gravi motivi umanitari o obblighi costituzionali.

Tale previsione mira ad adeguare la riforma legislativa alle norme contenute nella citata Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen. Tuttavia, non sembra che questo adeguamento si possa considerare correttamente perseguito. In primo luogo, infatti, le suddette condizioni, definite dal comma 1 dell'articolo 5 della Convenzione, si applicano - si' - al rilascio di visti uniformi per soggiorni di breve durata nel territorio delle Parti contraenti (articolo 15 della Convenzione), ma non a quello di visti per soggiorni di breve durata con validita' territorialmente limitata (articolo 16 della Convenzione), ne' di visti per soggiorni di lunga durata (articolo 18 della Convenzione). Le condizioni per il rilascio di visti siffatti sono stabilite infatti da ciascuna Parte sulla base di motivi umanitari, interessi nazionali o obblighi internazionali (per i soggiorni di breve durata), ovvero della legislazione nazionale (per i soggiorni di lunga durata). In secondo luogo, l'articolo 23 della Convenzione stabilisce con chiarezza che la mancanza o il venir meno dei requisiti - in relazione, ad esempio, alla capacita' di sostentamento - per il soggiorno di breve durata nel territorio delle Parti contraenti non pregiudica la possibilita' di soggiornare nel territorio della Parte che abbia rilasciato un permesso di soggiorno, ma semplicemente impone che lo straniero interessato si rechi senza indugio in tale territorio.

Non sembra quindi in alcun modo giustificato, "sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia", che l'autorizzazione al soggiorno sia negata in nome della mancanza di requisiti che, in realta', si limitano a pregiudicare il diritto dello straniero di circolare liberamente nei paesi che hanno aderito all'Accordo di Schengen. Dovrebbe quindi essere drasticamente limitato il novero dei casi in cui il provvedimento di revoca possa essere adottato.

Per quanto riguarda la carta di soggiorno, il disegno di legge prevede - in modo inaccettabile - che essa sia rifiutata o revocata in seguito a condanne anche non definitive o a rinvii a giudizio per i reati previsti agli articoli 380 e 381 del Codice di procedura penale. La previsione di diniego e revoca della carta dovrebbe essere limitata al solo caso in cui lo straniero abbia riportato condanne gravi ed escludere che lo straniero in possesso di carta di soggiorno (titolare - si badi - di diritto di voto) possa essere espulso per ragioni diverse dalle esigenze di tutela dell'ordine pubblico o della sicurezza dello Stato.

Dovrebbe essere previsto, infine, che di norma la presentazione del ricorso contro i provvedimenti in esame abbia effetto sospensivo automatico, e che, in mancanza di altro permesso di soggiorno, lo straniero riceva un permesso temporaneo, rinnovabile fino alla definizione del ricorso e utilizzabile per tutte le attivita' consentite dal permesso non rinnovato o revocato.

 

I principali contenuti del ddl n. 3240 e le modifiche proposte dalle associazioni

Art. 4

Ingresso nel territorio dello Stato

- Salva la necessita' di tutelare il diritto di asilo, sono respinti, tra gli altri, gli stranieri che costituiscano pericolo per la sicurezza o l'ordine pubblico di uno dei Paesi con cui sono stati sottoscritti accordi per la soppressione delle frontiere interne.

- Ingresso comunque condizionato all'accertamento della disponibilita' di mezzi sufficienti per il sostentamento e il viaggio di ritorno, e del possesso degli altri requisiti, anche di carattere sanitario, previsti dal regolamento.

Art. 5

Permesso di soggiorno

- Il rinnovo deve essere chiesto almeno trenta giorni prima della scadenza. E' concesso se sussistono i requisiti previsti per il rilascio. Di norma ha durata non superiore al doppio del permesso originario.

- Il permesso puo' essere revocato, non rinnovato o rifiutato quando vengono a mancare i requisiti per l'ingresso e il soggiorno, nonche' in caso di mancato soddisfacimento delle condizioni di soggiorno in uno degli Stati membri (salvo che ricorrano gravi motivi umanitari o obblighi costituzionali).

Modifiche proposte:

- Al comma 4: estendere ai trenta, o, coerentemente con le norme sulle espulsioni, ai sessanta giorni successivi alla scadenza del permesso il termine utile per chiederne il rinnovo.

- Al comma 5: escludere che la revoca del permesso possa aver luogo per il venir meno dei requisiti relativi ai mezzi di sostentamento. Prevedere, in generale, che il provvedimento di revoca possa essere adottato solo nei casi espressamente previsti dalla legge.

- Al comma 6: escludere che, ai fini del rifiuto o della revoca del permesso, possa essere rilevante il mancato soddisfacimento delle condizioni di soggiorno previste in altro Stato membro in relazione al reddito o ad altri elementi minori.

- Stabilire che, salvo che sia diversamente disposto dalla presente legge, la presentazione del ricorso contro il rifiuto di rinnovo o la revoca o l'annullamento del permesso di soggiorno e della carta di soggiorno abbia effetto sospensivo sul provvedimento, definendo contestualmente una abbreviazione dei tempi per la decisione del TAR. Prevedere infine che, in mancanza di altro permesso di soggiorno, lo straniero riceva un permesso temporaneo, rinnovabile fino alla definizione del ricorso e utilizzabile per tutte le attivita' consentite dal titolo non rinnovato, revocato o annullato.

Art. 7

Carta di soggiorno

- La carta e' rifiutata o revocata in seguito a condanne anche non definitive o a rinvii a giudizio per reati di cui agli articoli 380 e 381 del c.p.p..

Modifiche proposte:

- Al comma 3: limitare la previsione di diniego e revoca della carta al solo caso di straniero che abbia riportato condanne gravi. Sospendere il rilascio per lo straniero che sia rinviato a giudizio per reati gravi.