(Sergio Briguglio 1/6/1997)

 

STUDENTI UNIVERSITARI STRANIERI

 

Il quadro normativo vigente

1) Ingresso per studio e accesso ai corsi

- Ammissione ai corsi di laurea nell'ambito delle quote fissate dagli atenei, previo superamento di una prova di ammissione di lingua italiana.

- Richiesta avanzata comunque presso la Rappresentanza diplomatica italiana, salvo il caso di rifugiati, apolidi o titolari di maturita' conseguita in Italia.

- Rilascio del visto condizionato alla dimostrazione di sufficiente conoscenza dell'italiano e di disponibilita' di copertura economica o, in casi eccezionali, di adeguata posizione economica della famiglia o di garanzia da parte del governo del paese di appartenenza o di istituzioni riconosciute.

- Esclusa la possibilita' di garanzia da parte di privati.

- La candidatura ad una borsa di studio del Governo italiano non costituisce copertura.

- Consentito l'accesso ai corsi di laurea anche ai titolari di permesso per lavoro, studio, famiglia o motivi umanitari.

- Consentito l'accesso alle Scuole di specializzazione non mediche ai titolari di laurea conseguita o riconosciuta (anche ai soli fini dell'iscrizione) in Italia, nonche' di abilitazione, se richiesta.

- Consentito l'accesso alle Scuole di specializzazione mediche a tempo pieno

a) agli stranieri provenienti da PVS, titolari di borsa del MAE;

b) ai titolari di laurea ed abilitazione conseguite in Italia e di borsa del proprio governo o di istituzione riconosciuta;

c) ai titolari di laurea conseguita o riconosciuta in Italia e di abilitazione conseguita in Italia e iscritti all'ordine ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge 39/1990.

- In caso di appartenenza a piu' categorie, necessaria la specificazione dela categoria prescelta. Tuttavia lo studente proveniente da PVS e' ammesso solo se titolare di borsa del MAE; lo studente non proveniente da PVS e' ammesso solo in presenza di accordo di reciprocita' tra l'Italia e il paese di appartenenza.

- Consentita l'ammissione in soprannumero ai corsi di dottorato agli stranieri in possesso di laurea o di titolo equipollente conseguito all'estero.

2) Permesso di soggiorno

- Rilascio condizionato alla ulteriore dimostrazione di copertura economica.

- In caso di trasferimento in altra citta', obbligo di dichiarazione alla Questura, che rilascia altro permesso.

- Rinnovo per l'anno successivo per gli studenti effettivamente iscritti, condizionato a dimostrazione di ulteriore copertura economica per sei mesi.

- Rinnovo dopo il primo biennio condizionato al superamento di almeno tre esami. Rinnovi successivi condizionati al superamento di almeno tre esami per anno.

- Rinnovo consentito fino al secondo anno fuori-corso.

3) Diritto allo studio, borse

- Accesso ai servizi e alle provvidenze previsti per il diritto allo studio subordinato all'esistenza di accordi di reciprocita', salve eventuali norme in favore dei PVS.

- Apolidi e rifugiati equiparati agli italiani.

- I criteri economici (validi in caso di parita' rispetto ai criteri di merito) sono definiti dalle Regioni e dalle Universita' in modo da garantire l'uniformita' di trattamento con gli italiani, tenendo conto delle condizioni economiche dei paesi di provenienza.

- Borse del MAE per studenti, specializzandi e ricercatori stranieri assegnate a partire dal primo anno di corso su indicazione delle Rappresentanze diplomatiche italiane.

- Accesso alle borse per specializzandi previste per gli italiani consentito solo agli iscritti all'ordine.

- Escluso l'accesso alle borse per dottorandi.

4) Sanita'

- Assicurazione obbligatoria per la copertura delle spese per cure urgenti.

- Iscrizione volontaria al SSN per i residenti, con contribuzione forfetaria.

5) Lavoro

- Impedito di fatto l'accesso ad attivita' lavorativa.

- Impedita la conversione del permesso in permesso per lavoro.

- Richiesta la condizione di reciprocita' in modo generico per l'iscrizione ad alcuni albi (giornalisti, ingegneri e commercialisti), l'esistenza di precisi accordi di reciprocita' per le professioni sanitarie (medici chirurghi, odontoiatri, veterinari, farmacisti, ostetriche), la cittadinanza per altre professioni (notai, avvocati, procuratori, ...).

- Deroga ai requisiti relativi a cittadinanza e reciprocita' per l'iscrizione agli albi degli stranieri titolari di laurea conseguita o riconosciuta in Italia e di abilitazione conseguita in Italia.

6) Famiglia

- Esclusa, per lo studente, la possibilita' di chiedere il ricongiungimento o la coesione familiare sul posto con familiare avente diritto a chiedere il ricongiungimento.

7) Riconoscimento dei titoli di studio

- Il riconoscimento dei titoli universitari e' effettuato dal Consiglio di Facolta', che indica gli eventuali esami da sostenere. Necessaria la discussione della tesi.

- Il riconoscimento degli studi di scuola secondaria e' effettuato dal Provveditorato o dal Consiglio di Istituto in caso di corso di studi incompleto, che indicano eventualmente la classe di inserimento dello studente.

- Dichiarazione di corrispondenza dei titoli (ai soli fini della dimostrazione di possesso di qualifiche professionali presso uffici di collocamento o camere di commercio) effettuata dalla Direzione generale per gli scambi culturali del Ministero della Pubblica Istruzione.

- Riconoscimento dei dottorati conseguiti all'estero effettuato dal Ministero della Pubblica istruzione, previo parere del Consiglio Universitario Nazionale.

 

I principali contenuti del ddl n. 3240 e le modifiche proposte dalle associazioni

Art. 5

Permesso di soggiorno

- La durata del permesso per studio non puo' comunque essere superiore a un anno.

Art. 6

Facolta' e obblighi inerenti al soggiorno

- Il permesso rilasciato per motivi di studio o formazione puo' essere convertito in permesso per lavoro entro le quote definite dalla programmazione annuale.

Modifiche proposte:

- Al comma 1: escludere limitazioni associate alla programmazione per la conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso per lavoro successiva al conseguimento della laurea o del diploma di scuola secondaria.

Art. 7

Carta di soggiorno

- Lo straniero regolarmente soggiornante da almeno sei anni, titolare di un permesso di soggiorno rinnovabile a tempo indeterminato e titolare di un reddito sufficiente al sostentamento proprio e della propria famiglia puo' ottenere una carta di soggiorno di durata illimitata, per se', per il coniuge e per i figli conviventi.

Modifiche proposte:

- Al comma 1: stabilire che la carta di soggiorno possa essere chiesta, per se' e per i familiari, dallo straniero regolarmente soggiornante da cinque anni che al momento della richiesta (ma non necessariamente prima) sia titolare di un permesso per lavoro o per asilo politico o umanitario. In ogni caso chiarire cosa si intenda per permesso di soggiorno rinnovabile senza limiti di tempo.

Art. 26

Diritto all'unita' familiare

- Il diritto a mantenere o ricostituire l'unita' familiare con familiari stranieri e' garantito allo straniero titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, per lavoro subordinato o autonomo.

Modifiche proposte:

- Al comma 1: riconoscere il diritto al ricongiungimento anche ai titolari di permesso per studio (non e' raro il caso di borsisti universitari stranieri gia' sposati, e, se la borsa di studio e' di entita' adeguata, non c'e' motivo di impedirne la riunificazione familiare). Prevedere che, ai fini della dimostrazione di disponibilita' di reddito, possa essere prodotta anche garanzia corrispondente da parte di ente o privato.

Art. 28

Permesso di soggiorno per motivi familiari

- Il permesso per motivi familiari puo' essere rilasciato anche

a) agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno che abbiano sposato in Italia cittadini italiani o comunitari o stranieri regolarmente soggiornanti;

b) al familiare titolare di permesso per lavoro autonomo o subordinato o per studio per il quale possa essere richiesto il ricongiungimento da cittadino regolarmente presente in Italia.

Art. 31

Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale

- Lo straniero titolare di permesso per studio puo' stipulare assicurazione privata o iscriversi al Servizio sanitario nazionale con contribuzione forfetaria di importo determinato con decreto del Ministro della sanita'. La contribuzione non e' valida per i familiari a carico.

- Lo straniero assicurato presso il Servizio sanitario nazionale e' iscritto nella USL del Comune di dimora.

Modifiche proposte:

- Al comma 4: prevedere l'obbligatorieta' dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale per i titolari di permesso di soggiorno per studio.

Art. 34

Attivita' professionali sanitarie

- Gli stranieri regolarmente soggiornanti, in possesso dei titoli professionali, legalmente riconosciuti in Italia, abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie, possono accedere, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, all'iscrizione negli albi professionali e all'esercizio della professione (anche con rapporto di lavoro subordinato), in deroga alle disposizioni che prevedono il requisito della cittadinanza. Sono esclusi quanti siano stati ammessi in soprannumero ai corsi di laurea o di specializzazione, salvo che siano autorizzati dal Governo del Paese di appartenenza.

- Il regolamento definisce i criteri per il riconoscimento dei titoli abilitanti.

- Trascorso il primo anno dall'entrata in vigore della legge, l'iscrizione agli albi e lo svolgimento della professione e' autorizzato, per gli stranieri regolarmente soggiornanti, solo nell'ambito di quote fissate dal decreto di programmazione.

Modifiche proposte:

- Estendere le disposizioni di questo articolo al caso di professioni in materie non sanitarie.

- Al comma 3: escludere limitazioni relative alla programmazione per l'iscrizione negli albi e per lo svolgimento della professione (dare cioe' alla disposizione del comma 1 il carattere di norma a regime).

Art. 36

Accesso ai corsi dell'universita'.

- Il regolamento definisce i requisiti per il rilascio del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per studio, i requisiti per il rinnovo del permesso, le condizioni per l'accesso degli studenti ad attivita' lavorativa e per l'erogazione di borse di studio in coordinamento con le disposizioni vigenti sulle provvidenze a sostegno del diritto allo studio. Il regolamento disciplina anche l'istituzione di corsi di lingua italiana per gli studenti che intendono iscriversi ai corsi universitari.

- Il rilascio di visti di ingresso per studenti residenti all'estero e' disciplinato con decreto del Ministro degli affari esteri sulla base delle disponibilita' comunicate dalle Universita'.

- L'accesso ai corsi universitari e' comunque consentito agli stranieri titolari di carta di soggiorno o permesso per lavoro, motivi familiari, asilo politico o umanitario, motivi religiosi, o che abbiano conseguito il titolo di studio superiore in Italia nel corso dell'anno precedente.

Modifiche proposte:

- Al comma 3: Stabilire esplicitamente che il permesso sia rinnovabile fino al terzo anno fuori-corso e che tale termine possa essere prorogato su richiesta del Consiglio di corso di laurea ovvero per motivi di salute o per consentire al titolare di sostenere l'esame finale. Prevedere anche la possibilita' di rinnovo per almeno due anni, dopo il conseguimento del titolo, per consentire al titolare di sostenere l'esame di Stato o l'esame di ammissione al dottorato o alla specializzazione.

- Al comma 3: disciplinare il riconoscimento dei titoli di studio di scuola superiore conseguiti all'estero.

- Al comma 3: stabilire con legge (e non con regolamento) il diritto degli studenti di accedere all'iscrizione nelle liste di collocamento e ad attivita' di lavoro subordinato o autonomo.

- Al comma 3: far valere requisiti di merito per l'assegnazione e il rinnovo delle borse. Prevedere che le borse possano essere assegnate anche a partire da anni successivi al primo. Si evita cosi' che nell'assegnazione possano esservi interferenze da parte delle autorita' del Paese di appartenenza che danneggino i soggetti invisi alle stesse autorita'. Prevedere, infine, l'istituzione di borse speciali per stranieri provenienti da PVS che si impegnino a rientrare in Patria entro un anno dal termine degli studi.

- Al comma 5: prevedere la possibilita' di accedere allo studio universitario anche per i titolari di permesso per richiesta di asilo o per motivi di giustizia e per coloro che abbiano conseguito il titolo di studio superiore in Italia anche anteriormente all'anno scolastico precedente.