EMENDAMENTI ALL’ARTICOLO 1

1.1 Sostituire il comma 1 dell’art. 1 con il seguente:

" 1. La presente legge disciplina la condizione giuridica dello straniero in attuazione dell`articolo 10, secondo comma, della Costituzione e si applica ai cittadini di Paesi non appartenenti all`Unione europea e agli apolidi, di seguito indicati come ´stranieriª, salvo che sia diversamente disposto ."

1.2 Al comma 3dell’art. 1 dopo le parole "Sono fatte salve le disposizioni" aggiungere le seguenti parole

"interne, comunitarie e internazionali"

1.3 Sopprimere il comma 6 dell’art. 1

(è sostituito da apposito articolo 45)

EMENDAMENTI ALL’ARTICOLO 2

2.1 Sostituire il comma 1 dell’art. 1 con il seguente: "1. Sono riconosciuti allo straniero i diritti fondamentali previsti dalle norme di diritto interno e di diritto internazionale"

2.2. Al comma 2 sostituire le parole "diritti in materia civile" con le parole "diritti civili".

2.3 Alla fine dell’art. 2 aggiungere i seguenti nuovi commi:

"8. Lo straniero presente nel territorio italiano è comunque tenuto all`osservanza degli obblighi previsti a carico di qualsiasi individuo dalle norme vigenti in Italia.

9. Ai fini dell`applicazione della presente legge, per straniero regolarmente soggiornante si intendono le persone che si trovino in una delle seguenti situazioni:

a) straniero titolare di carta di soggiorno o di permesso soggiorno in corso di validità o di rinnovo;

b) minore straniero iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno straniero;

c) straniero che abbia fatto regolare ingresso nel territorio dello Stato e abbia presentato domanda di rinnovo o conversione di permesso di soggiorno o di carta di soggiorno.

10. Gli stranieri sono tenuti ad esibire il documento di identificazione di cui sono in possesso ed il permesso o la carta di soggiorno di cui all`articolo 7 ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza. Per le verifiche previste dalla presente legge o dal regolamento di attuazione, l`autorità di pubblica sicurezza può altresì richiedere agli stranieri informazioni e atti comprovanti la loro disponibilità di un reddito derivante da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio dello Stato."

EMENDAMENTI ALL’ARTICOLO 3

3.1 Alla fine del comma 1 dell’art. 3 aggiungere il seguente periodo:

"Il documento programmatico è emanato, tenendo conto dei pareri ricevuti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana."

3.2 Sostituire il comma 4 dell’art. 3 con il seguente:

"4. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, è definita, sulla base delle indicazioni del documento di cui al comma 3, la programmazione annuale dei flussi di ingresso in Italia per lavoro subordinato, a tempo indeterminato e stagionale, tenuto conto delle richieste presentate per ricongiungimenti familiari e degli ingressi per ragioni umanitarie e delle disposizioni dell`articolo 19. I decreti sono immediatamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e disciplinano la programmazione dei flussi di ingresso fino a quando siano pubblicati i successivi decreti di programmazione."

3.3 Al comma 5 dell'art. 3 sostituire le lettere a) e b) con le seguenti lettere:

a) agevolare il superamento delle difficoltà inerenti la condizione di immigrati;

b) agevolare l`inserimento nella società italiana degli stranieri regolarmente soggiornanti e delle loro famiglie in condizioni rispettose della loro identità culturale e della dignità umana;

c) rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità tra i cittadini italiani e stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato;

d) prevenire e ridurre ogni situazione che di fatto produca la marginalizzazione degli stranieri o la loro concentrazione abitativa in condizioni tali da creare la loro emarginazione o gravi difficoltà di convivenza tra i diversi gruppi di stranieri ovvero tra italiani e stranieri.

3.4 Sostituire il comma 6 dell’art. 3 con il seguente

"6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell’interno e avuti i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento di Bolzano, della Conferenza Stato-città e autonomie locali e del CNEL, si provvede all’istituzione di consigli territoriali per l`immigrazione, in cui sono rappresentati le competenti amministrazioni locali dello Stato, la regione, gli enti locali, le organizzazioni di volontariato e le associazioni effettivamente operanti in favore degli stranieri, con compiti di analisi delle esigenze di promozione, coordinamento e collegamento degli interventi da attuare a livello locale, al fine di assicurare la più completa e costante esecuzione della presente legge, del suo regolamento di attuazione e del documento programmatico di cui al comma 1. IL decreto è pubblicato nella "Gazzetta Ufficaiale" della Repubblica".

EMENDAMENTI ALL’ARTICOLO 4

4.1 Al comma 1 dell’art. 4 dopo le parole "documento equipollente" aggiungere le parole seguenti:

", indicato nel regolamento di attuazione".

4.2 Sostituire i commi 2 e 3 dell'art. 4 con i seguenti commi:

"2. Il visto di ingresso è rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero, previa presentazione da parte dell`interessato del passaporto o documento equipollente in corso di validità durante il periodo di utilizzabilità del visto, nonché di un`apposita domanda prevista dal regolamento di attuazione della presente legge e della documentazione ad essa allegata ai fini dell`attestazione delle condizioni previste per il tipo di ingresso e soggiorno richiesto. Contestualmente al rilascio del visto di ingresso l`autorità diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile che illustra di diritti e i doveri dello straniero relativi all`ingresso e al soggiorno in Italia. Per soggiorni non superiori a tre mesi sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorità diplomatiche o consolari di altri Stati. Lo straniero regolarmente soggiornante in Italia per periodi superiori a tre mesi, e che desideri allontanarsene per farvi successivamente ritorno, deve ottenere un visto di reingresso, rilasciato alle condizioni e con le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, dalle competenti autorità di pubblica sicurezza. Il diniego del visto di ingresso o di reingresso è adottato con provvedimento scritto e motivato che deve essere comunicato all`interessato, unitamente alle modalità di impugnazione e ad una traduzione in lingua a lui comprensibile, o in mancanza, in inglese, francese, o spagnolo. Contro il diniego del visto di ingresso è ammesso ricorso al tribunale amministrativo del Lazio. Il ricorso non ha effetti sospensivi.

3. In conformità con gli obblighi derivanti dagli accordi internazionali in vigore per l`Italia, è consentito l`ingresso nel territorio dello Stato allo straniero che ne faccia richiesta e dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno per il quale chiede il rilascio del visto di ingresso o si presenta ai valichi di frontiera, nonché di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno, e limitatamente agli ingressi per soggiorni di durata fino ad un anno, per il ritorno nel Paese di provenienza. Non può comunque essere ammesso nel territorio dello Stato lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che risulti privo di documenti di viaggio e del visto di ingresso, ove richiesto, o che sia considerato una minaccia concreta e attuale per l’ordine pubblico o la sicurezza dell`Italia o per quelli di uno dei Paesi con i quali siano in vigore accordi internazionali per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla libera circolazione delle persone. L`ingresso in Italia può essere consentito con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a tre mesi, e per soggiorni di lunga durata che comportano per il titolare la concessione di un permesso di soggiorno in Italia con motivazione identica a quella menzionata nel visto. Per soggiorni inferiori a tre mesi, costituiscono titolo valido per l`ingresso anche i motivi esplicitamente indicati in visti rilasciati da autorità diplomatiche o consolari di altri Stati in base a specifici accordi internazionali in vigore per l`Italia.

4.3 Alla fine del comma 4 dell’art. 4 aggiungere le parole seguenti:

"ovvero di norme comunitarie".

4.4 Sostituire il comma 7 dell’art. 4 con il seguente:

"7. L`ingresso è comunque subordinato al rispetto degli adempimenti e delle formalità prescritti con il regolamento di attuazione della presente legge."

EMENDAMENTI ALL’ARTICOLO 5

5.1 Alla fine del comma 1 dell’art. 5dopo la parola "accordi" aggiungere le parole seguenti: "internazionali in vigore per l’Italia".

5.2 Sostituire il comma 2 dell’art. 5 con il seguente:

"2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione della presente legge, al questore della provincia in cui lo straniero si trova, entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato, ed è rilasciato per le attività previste dal visto d`ingresso o secondo le diverse disposizioni della presente legge e del suo regolamento di attuazione. Il regolamento di attuazione prevede condizioni e modalità di rilascio relativamente ai soggiorni brevi, in particolare per motivi di turismo, di residenza elettiva, di soggiorno in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi, istituti penitenziari e altri luoghi di convivenza collettiva, nonchè per i motivi di culto, di attesa dell`acquisto o del riacquisto della cittadinanza italiana, di affari, di missione, di giustizia, di transito, di attesa di emigrazione in altro Stato.

5.3 Sostituire il comma 3 dell’art con il seguente:

"3. La durata del permesso di soggiorno è quella prevista dalla presente legge, nei limiti stabiliti in attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore, ovvero, in mancanza, in quelli di seguito indicati:

a) non superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;

b) non superiore a sei mesi, per lavoro stagionale, o a nove mesi, per lavoro stagionale nel settore turistico-alberghiero;

c) un anno, o non superiore alla minore durata del corso di studi, per motivi di studio, salvo rinnovo per la medesima durata per non oltre due anni rispetto alla durata legale del corso di studi;

d) a due anni, salvo rinnovo per la medesima durata per lavoro autonomo, lavoro subordinato e per motivi familiari;

e) non superiore ad un periodo strettamente connesso alle documentate necessità, negli altri casi consentiti dalla presente legge e dal suo regolamento di attuazione."

5.4 Sostituire il primo periodo del comma 4 dell’art. 5 con il seguente:

"4. Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui si trova almeno trenta giorni prima della scadenza ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio o delle diverse condizioni previste dalla presente legge."

 

 

5.5 Sopprimere i commi 5 e 6 dell’articolo 5 (sono spostati e riformulati nell’apposito articolo aggiuntivo 6 bis)

5.6 Alla fine dell’art. 5 aggiungere i seguenti nuovi commi

"6. Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro otto giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previste dalla presente legge e dal suo regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questi, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione dell`articolo 7, comma 4.

7. Salvo i casi in cui la legge o il suo regolamento di attuazione lo vietino espressamente, il permesso di soggiorno di durata superiore ad un anno può essere convertito, a domanda del titolare da presentare al questore della provincia in cui si trova, in qualunque altro tipo di permesso di soggiorno per il quale lo straniero possegga i requisiti richiesti."

EMENDAMENTI ALL’ARTICOLO 6

6.1 Sostituire il comma 1 dell’art. col seguente periodo:

"1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo, famiglia e studio può essere utilizzato anche per le differenti attività e motivazioni indicate nel regolamento di attuazione."

6.2 Sopprimere il comma 3

6.3 Sostituire il comma 5 con il seguente:

"5. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la dimora dello straniero si considera abituale anche quando si tratti di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza. Dell`avvenuta iscrizione o variazione l`ufficio dà comunicazione alla questura territorialmente competente."

ARTICOLO AGGIUNTIVO 6 BIS

Dopo l’art. 6 aggiungere il seguente articolo:

"ART. 6 BIS

(Rifiuto e revoca, annullamento, rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno).

 

1. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati, e se il permesso di soggiorno è stato rilasciato esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per il soggiorno, fatti salvi i limiti previsti dalla presente legge e dal suo regolamento di attuazione, ovvero quando risulta, sulla base di elementi concreti ed attuali, che lo straniero esercita abitualmente nel territorio dello Stato il commercio in condizioni abusive o la prostituzione o il contrabbando o l`accattonaggio.

2. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di accordi internazionali in vigore per l`Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario, o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.

3. Il permesso di soggiorno è annullato se le circostanze dimostrate e la documentazione prodotta al momento della domanda di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno si rivelano successivamente false o contraffatte.

4. Nel procedimento avente per oggetto provvedimenti relativi al permesso di soggiorno, prima dell`emanazione di un provvedimento di rifiuto, revoca o rifiuto di rinnovo, deve essere valutata la possibilità che all`interessato siano rilasciati una carta di soggiorno o un altro tipo di permesso di soggiorno per il quale lo straniero abbia i requisiti e le condizioni previste dalla presente legge e dal suo regolamento di attuazione.

5. Il rifiuto, la revoca, l`annullamento e il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno sono disposti con provvedimento scritto e motivato del questore. Il provvedimento deve essere notificato o comunicato all`interessato, unitamente ad una traduzione in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese o spagnolo, e deve riportare le modalità e i termini dell`impugnazione. I provvedimenti di revoca, annullamento e rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno divengono esecutivi trenta giorni dopo la loro comunicazione o notificazione.

6. Contro i provvedimenti indicati nel comma 5 è ammesso ricorso al tribunale amministrativo del luogo in cui lo straniero dimora. Il ricorso deve essere notificato e depositato entro quindici giorni dalla data in cui il provvedimento è stato notificato o comunicato all`interessato. Il giudice amministrativo decide con giurisdizione esclusiva estesa al merito. Il tribunale amministrativo regionale decide entro dieci giorni dal deposito del ricorso. In caso di annullamento dell`atto impugnato il questore, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione, rilascia, rinnova o converte il permesso di soggiorno a cui lo straniero abbia titolo in conformità alla sentenza del giudice."

EMENDAMENTI ALL’ARTICOLO 7

L’art. 7 è sostituito dal seguente:

"ART. 7

(Carta di soggiorno).

 

1. Può ottenere il rilascio o il rinnovo della carta di soggiorno lo straniero che, nei modi previsti dal regolamento di attuazione, ne faccia richiesta al questore della provincia in cui dimora attestando di non aver riportato condanne definitive, fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per uno dei reati indicati nell`articolo 380 del codice di procedura penale e nell`articolo 10 della presente legge, di non aver in corso a proprio carico procedimenti penali per tali reati e di trovarsi in una delle seguenti situazioni:

a) straniero regolarmente soggiornante in Italia ininterrottamente da cinque anni e titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o lavoro autonomo o motivi familiari o asilo politico o asilo umanitario, il quale dimostri di disporre di un reddito imponibile annuo derivante da fonte lecita e non occasionale di importo non inferiore all`importo annuo dell`assegno sociale;

b) straniero nato in Italia da genitore straniero regolarmente soggiornante in Italia ininterrottamente da cinque anni e con lui convivente;

c) straniero minore di età regolarmente soggiornante, anche se nato fuori del territorio italiano, figlio di genitore straniero titolare di carta di soggiorno, alla cui potestà sia sottoposto e con il quale conviva in Italia;

d) straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano e coniugato da più di sei mesi con cittadino italiano residente in Italia o legalmente residente in Italia, con il quale conviva in Italia;

e) straniero regolarmente soggiornante in Italia, coniuge da almeno due anni di straniero titolare di carta di soggiorno, con il quale conviva in Italia;

f) straniero regolarmente soggiornante in Italia, il quale sia parente entro il quarto grado o il legale tutore o affidatario di un cittadino italiano residente in Italia, con il quale conviva e al quale effettivamente provveda;

g) straniero regolarmente soggiornante in Italia ininterrottamente da almeno dieci anni e che, se non è nato in Italia o non vi ha risieduto per almeno cinque anni durante la minore età, dimostri altresì di disporre di un alloggio adeguato e di un reddito annuo derivante da fonte lecita e non occasionale, non inferiore all`importo annuo dell`assegno sociale.

2. La carta di soggiorno è rilasciata e rinnovata dal questore della provincia in cui lo straniero dimora, ha la durata di cinque anni, è rinnovabile per la medesima durata, anche per motivi diversi da quelli per cui era avvenuto il rilascio, e può essere revocata prima della data di scadenza soltanto nei casi di esecuzione dei provvedimenti di estradizione o di espulsione disposti per motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale ovvero come pena accessoria in caso di condanna definitiva per uno dei reati indicati nell`articolo 380 del codice di procedura penale e nell`articolo 10 della presente legge.

3. Il questore si pronuncia sulla domanda di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno entro sessanta giorni dalla sua presentazione. In caso di rifiuto del rilascio o di revoca o del rinnovo o di annullamento lo straniero regolarmente soggiornante resta titolare del permesso di soggiorno di cui era in possesso al momento della presentazione della domanda di rilascio della carta di soggiorno ovvero, salvo che si tratti di straniero entrato illegalmente nel territorio dello Stato, ottiene, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, anche se non possiede i requisiti previsti dalla legge.

4. I provvedimenti amministrativi di rifiuto di rilascio, o di rifiuto di rinnovo, di revoca o di annullamento della carta di soggiorno sono adottati con atto scritto e motivato del questore. Tale atto deve essere comunicato all`interessato, unitamente alle modalità di impugnazione, con allegata traduzione in lingua a lui comprensibile ovvero, ove non sia possibile, in lingua inglese, francese e spagnola.

5. Contro il rifiuto del rilascio o del rinnovo della carta di soggiorno e contro l`annullamento della stessa è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del luogo in cui lo straniero dimora. Il ricorso deve essere notificato e depositato entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento. Il giudice amministrativo decide con giurisdizione esclusiva estesa al merito. Il tribunale amministrativo regionale decide sul ricorso entro trenta giorni dal suo deposito. In caso di annullamento dell`atto impugnato il questore, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, rilascia o rinnova la carta di soggiorno a cui lo straniero ha titolo in conformità della sentenza del giudice. Tutti gli atti concernenti i procedimenti giurisdizionali previsti dal presente comma sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro.

6. La carta di soggiorno è annullata se la documentazione prodotta al momento della domanda di rilascio o di rinnovo della carta si rivela successivamente falsa o contraffatta ovvero se, con sentenza passata in giudicato, si accerta che nel periodo precedente al rilascio della carta lo straniero si è reso responsabile di uno dei reati indicati nell`articolo 380 del codice di procedura penale o nell`articolo 10 della presente legge.

7. La carta di soggiorno non può comunque essere rilasciata qualora, sulla base di elementi concreti ed attuali, risulti che lo straniero eserciti nel territorio dello Stato il commercio in condizioni abusive o la prostituzione o l`accattonaggio ovvero viva abitualmente con i proventi derivanti da attività illecite."

ARTICOLO AGGIUNTIVO 7 BIS

Dopo l’art. 7 aggiungere il seguente articolo:

" ART. 7 BIS

(Diritti dello straniero titolare

di carta di soggiorno).

 

1. Lo straniero titolare della carta di soggiorno, oltre a godere del trattamento generale previsto per lo straniero regolarmente soggiornante, ha titolo:

a) all`ingresso e al reingresso nel territorio dello Stato, in esenzione delle norme sul visto;

b) a compiere nel territorio dello Stato, in esenzione dalla reciprocità eventualmente prevista dalle disposizioni vigenti, qualsiasi tipo di attività lavorativa e qualsiasi atto giuridico lecito, ad accedere a qualsiasi corso di istruzione e formazione e ad accedere a qualsiasi servizio e prestazione erogati dalla pubblica amministrazione, con la sola esclusione di attività, atti, servizi o prestazioni, che siano dalla legge espressamente vietati allo straniero o riservati esclusivamente al cittadino italiano;

c) ad esercitare l`elettorato amministrativo alle condizioni previste dalla presente legge.

2. Lo straniero titolare di carta di soggiorno in corso di validità o di rinnovo non può essere respinto alla frontiera, né può essere espulso dal territorio dello Stato se non con il provvedimento del Ministro dell`interno indicato all`articolo 11, comma 1."

EMENDAMENTI ALL’ARTICOLO 8

8.1 Sostituire la rubrica dell’art. 8 con la seguente:

Respingimento alla frontiera.

8.2 Al comma 1 dell’art.8 sostituire le parole "La Polizia di frontiera respinge gli stranieri" con le seguenti parole:

"Il dirigente dell’ufficio di polizia di frontiera dispone il respingimento alla frontiera nei confronti degli stranieri".

8.3 Sostituire i commi 2 e 3 dell’art.8 con i seguenti:

"2. Le disposizioni del comma 1, e quelle dell`articolo 4, commi 3 e 4, non si applicano nei confronti degli stranieri che presentano domanda di asilo secondo le disposizioni della presente legge e del suo regolamento di attuazione.

3. Il provvedimento di respingimento alla frontiera è adottato con atto scritto e motivato ed è comunicato allo straniero in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese o spagnolo, unitamente alle modalità di impugnazione. Esso può essere impugnato di fronte al tribunale amministrativo regionale del luogo in cui si trova il valico di frontiera presso cui è effettuato. Non è consentita la sospensione dell`esecuzione del provvedimento impugnato."

8.4 Alla fine del comma 4 dell’art. aggiungere le seguenti parole:

"o, in altro Stato in cui sia consentita la sua riammissione. In caso di rifiuto o di omissione della presa in carico dello straniero il responsabile è punito ai sensi dell’articolo 10, comma 1, ed è immediatamente arrestato dalle forze di polizia."

8.5 Alla fine dell’art. 8 aggiungere il seguente nuovo comma:

"5. Il provvedimento di respingimento alla frontiera è eseguito dalle forze di polizia, secondo le modalità indicate dal regolamento di attuazione della presente legge, con accompagnamento immediato dello straniero respinto a bordo del vettore indicato nel comma 4 ovvero, ove ciò non sia possibile, a bordo del vettore che, nel modo più celere e più diretto, conduce nel territorio del Paese di origine o di provenienza dello straniero respinto o di qualsiasi altro Stato, possibilmente prescelto dallo stesso straniero, in cui sia effettivamente consentita la sua regolare ammissione. È fatta salva l`applicazione degli articoli 12 e 17, nonchè le diverse disposizioni di accordi internazionali in vigore per l`Italia."

EMENDAMENTI ALL’ARTICOLO 9

9.1 Alla fine della rubrica dell’art. 9 aggiungere le seguenti parole

" e delle operazioni di contrasto dell’immigrazione illegale".

9.2 Al comma 3 dall’art.9 sostituire le parole "province di confine terrestre" con le parole

"Province in cui si trovano valichi di frontiera aerea, marittima e terrestre."

9.3 Alla fine dell’art. 9 aggiungere il seguente nuovo comma:

"5. Al fine di prevenire e reprimere i reati indicati nell`articolo 10 il Ministro dell`interno, di concerto con i Ministri interessati, istituisce speciali raggruppamenti operativi interforze e appositi servizi centrali e locali di ciascuna forza di polizia, inclusi la polizia municipale e i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i quali, secondo le direttive del Ministro dell`interno e dei prefetti, predispongono controlli e verifiche sistematiche e si coordinano fra loro ai fini informativi, investigativi e operativi, anche nell`ambito delle indagini di polizia giudiziaria."

 

 

 

EMENDAMENTI ALL’ ARTICOLO 10

Sostituire il testo dell’art. 10 con il seguente:

"Art. 10 .

(Disposizioni penali e processuali contro le immigrazioni clandestine e il lavoro illegale degli stranieri).

 

1. Chiunque compie attività dirette a favorire l`ingresso o la permanenza degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni della presente legge è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a lire 30 milioni. Se il fatto è commesso a fine di lucro ovvero da tre o più persone in concorso tra loro, ovvero mediante l`utilizzo di veicoli o natanti o aeromobili o mediante la fornitura o l`utilizzo di documenti italiani o stranieri falsi o contraffatti ovvero mediante l`occultamento o la distruzione di documenti italiani o stranieri, ovvero riguarda l`ingresso o la permanenza di tre o più persone, la pena è della reclusione da quattro a otto anni e, per ogni straniero di cui è stato favorito l`ingresso o la permanenza illegali, della multa da 30 a 40 milioni di lire. Se il fatto è commesso al fine di reclutamento di persone da destinare al lavoro illegale, al contrabbando o all`accattonaggio o alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione, ovvero riguarda l`ingresso o la permanenza di minore da impiegare illegalmente al fine di favorirne lo sfruttamento, ovvero è commesso contestualmente al trasporto al commercio o alla detenzione illegali di sostanze stupefacenti o psicotrope o di armi, la pena è della reclusione da otto a quindici anni e, per ogni straniero di cui sono stati favoriti l’ingresso o la permanenza illegali, della multa da cinquanta a cento milioni di lire. Il presente comma non si applica alle prestazioni compiute in Italia nei confronti di stranieri comunque presenti nel territorio dello Stato consistenti in assistenza legale, assistenza sanitaria, assistenza a minori abbandonati ovvero attività gratuite di soccorso, assistenza o orientamento svolte da enti pubblici, da organizzazioni di volontariato o da enti senza scopo di lucro.

2. Nei reati previsti dai commi 1, 4, 5, 6 e 13, è sempre consentito l`arresto in flagranza ed è disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato, salvo che si tratti di mezzo destinato a pubblico servizio o appartenente a persona estranea al reato. Per i medesimi reati si procede in ogni caso con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.

3. Il vettore aereo, marittimo o terrestre è tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti, ai sensi delle disposizioni di cui all`articolo 4, per l`ingresso nel territorio dello Stato, nonché a riferire all`organo di polizia di frontiera dell`eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza di uno degli obblighi predetti si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200 mila a lire 500 mila per ciascuno degli stranieri trasportati e nei casi più gravi è disposta la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciata dall`autorità amministrativa italiana inerente all`attività professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osserva quanto disposto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Chiunque, in Italia o all`estero, con mendaci asserzioni o con notizie false ed esagerate, o con offerta di servizi di trasporto o di orientamento o di sistemazione alloggiativa o di documenti falsi o contraffatti, inducendo uno straniero ad emigrare in Italia o comunque a farvi ingresso illegale, o avviandolo al territorio di un Paese diverso rispetto a quello in cui voleva recarsi , si fa consegnare o promettere, per sè o per altri, denaro o altra utilità, inclusa la cessione totale o parziale dei compensi di eventuali attività lavorative svolte in Italia dopo l`immigrazione illegale, come compenso per le informazioni promesse o fornite ovvero per l`avviamento all`emigrazione, è punito con la reclusione da quattro a sei anni e, per ogni straniero destinatario effettivo di propaganda ingannevole, con la multa da 30 a 100 milioni di lire. La stessa pena si applica a chiunque, a qualsiasi titolo, anche su incarico dello straniero, trasporti, invii o consegni all`autore del reato il compenso per l’avvenuto avviamento all’emigrazione illegale.

5. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze stranieri sprovvisti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno, o stranieri titolari di un permesso di soggiorno che non consente l`accesso ad un lavoro subordinato, ovvero impiega stranieri omettendo di compiere alle competenti autorità la comunicazione di assunzione dovuta in base alla legge, è punito con la multa da 10 a 20 milioni di lire per ogni lavoratore illegalmente occupato. La pena è della reclusione da tre a sei anni e, per ogni lavoratore illegalmente occupato, della multa da 15 a 30 milioni di lire, qualora il datore di lavoro, anche fuori delle predette ipotesi, impieghi uno straniero in condizioni illegali riguardo alle norme legislative, regolamentari o dei contratti collettivi nazionali in materia di orario massimo consentito, di minimi retributivi, di sicurezza sui luoghi di lavoro, di ferie, di licenziamento, di trattamento di fine rapporto, ovvero qualora impieghi lo straniero con omissione totale o parziale del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori; la stessa pena si applica a chiunque affidi incarichi di collaborazione coordinata e continuativa o comunque richieda prestazioni, anche occasionali, di lavoro autonomo a stranieri presenti in Italia e non regolarmente soggiornanti. Il datore di lavoro o il committente condannato per i reati indicati dal presente comma ha l`obbligo, ai sensi degli articoli 2116 e 2126 del codice civile, di corrispondere allo straniero una somma di denaro pari all`importo dei contributi previdenziali ed assistenziali evasi e della retribuzione che avrebbe dovuto essergli corrisposta se il rapporto di lavoro fosse stato regolarmente instaurato. Nei confronti del datore di lavoro o del committente si procede al recupero dei tributi e dei contributi previdenziali ed assistenziali evasi nei confronti degli istituti di previdenza in relazione al rapporto di lavoro illegale. Il questore revoca il permesso di soggiorno dello straniero occupato in condizioni illegali il quale sia titolare di un permesso di soggiorno che, in base alle disposizioni della presente legge e del suo regolamento di attuazione, non consente l`instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.

6. Chiunque compie attività di intermediazione illecita di manodopera straniera o compie attività di collocamento o di trasporto o di alloggiamento di stranieri ai fini della loro occupazione in condizioni illegali o della loro destinazione al contrabbando, alla prostituzione o all`accattonaggio, è punito con la reclusione da quattro a otto anni e, per ogni lavoratore reclutato o avviato o trasportato o alloggiato, con la multa da 30 a 40 milioni di lire.

7. Nel corso delle indagini preliminari relative ai delitti previsti dal presente articolo il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono sempre richiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio, secondo le norme del codice di procedura penale, all`assunzione della testimonianza degli stranieri o all`esame degli stranieri sottoposti alle indagini.

8. Al momento dell`inizio dell`azione penale per i delitti previsti dal presente articolo sono sospesi di diritto dalle loro funzioni e, in caso di condanna definitiva, decadono di diritto dalle stesse rispettivamente gli imputati o i condannati che ricoprono incarichi pubblici, anche elettivi, ovvero svolgono, anche temporaneamente, un impiego pubblico, civile o militare, nelle amministrazioni pubbliche.

9. Il condannato con sentenza definitiva per uno dei delitti previsti dal presente articolo decade di diritto da ogni licenza, autorizzazione, concessione, iscrizione, abilitazione ed erogazione indicate nell`articolo 10, commi 1, 2 e 5, della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito dall`articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, nonchè dai benefìci, incluse le agevolazioni finanziarie e creditizie, accordati ai sensi delle leggi vigenti. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni cancellate su richiesta del pubblico ministero a cura delle autorità competenti, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge. Nei confronti dello straniero condannato con sentenza definitiva per uno dei delitti previsti dal presente articolo il giudice dispone come pena accessoria la revoca del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno di cui è titolare.

10. Il tribunale per le misure di prevenzione, su domanda del pubblico ministero competente per le indagini, presentata contestualmente all`inizio dell`azione penale per uno dei delitti previsti dal presente articolo, sospende con ordinanza l`esecuzione degli atti e dei contratti previsti dall`articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito dall`articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

11. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla repressione dei reati previsti nel presente articolo o al contrasto delle immigrazioni clandestine o dello sfruttamento della prostituzione o del traffico illegale di armi o di stupefacenti, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti possono procedere alla perquisizione di luoghi o persone, o al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorché soggetti a speciale regime doganale, quando, in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati per la commissione di uno dei reati previsti dal presente articolo o per un reato in materia di prostituzione, di traffico illegale di armi o di sostanze stupefacenti o psicotrope. Dell’esito delle perquisizioni, dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, che è trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore.

12. Al fine della prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dagli articoli 98, 99, 102 e 103 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

13. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza ovvero a richiesta dell’autorità giudiziaria, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione in corso di validità o di rinnovo ovvero il permesso di soggiorno o la carta di soggiorno in corso di validità o di rinnovo o di rilascio, è punito con l’arresto fino a 2 anni e con l’ammenda fino a lire 2 milioni e nei suoi confronti si applica comunque l`articolo 14. Il presente comma non si applica nei confronti dello straniero minore di età, dello straniero che abbia presentato domanda di asilo e dello straniero che abbia fatto regolare ingresso nel territorio nazionale da meno di otto giorni lavorativi.

14. Per i delitti dolosi commessi nel territorio dello Stato da uno straniero non regolarmente soggiornante, anche in qualità di concorrente, ovvero per i delitti dolosi in cui siano vittime del reato stranieri non regolarmente soggiornanti, le pene da applicare ai responsabili sono aumentate fino ad un terzo. Le circostanze attenuanti concorrenti con la predetta aggravante non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall`aumento conseguente alla predetta aggravante.

15. Nei confronti dello straniero non regolarmente soggiornante che è sottoposto alle indagini o imputato per qualsiasi delitto, il giudice dispone o mantiene le misure cautelari personali detentive, anche qualora manchino o vengano a mancare altre esigenze cautelari, fatta salva l`applicazione dell`articolo 11, comma 3."

 

EMENDAMENTI ALL’ARTICOLO 11

11.1 Sostituire il comma 1 dell’art. 11 con il seguente:

"1. Quando la presenza dello straniero in Italia costituisce, a causa del suo comportamento, un grave pericolo concreto ed attuale per l`ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato, il Ministro dell`interno può disporre l`espulsione dello straniero anche se in transito e anche se si tratta di titolare di carta di soggiorno, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri."

11.2 Sostituire il comma 2 dell’art. 11 con il seguente:

"2. L`espulsione è disposta dal questore quando lo straniero si trova in una delle seguenti situazioni:

a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera;

b) si è trattenuto nel territorio dello Stato senza aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato rifiutato ovvero quando è divenuto esecutivo il provvedimento di revoca o di annullamento del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno ovvero quando il permesso o la carta di soggiorno sono scaduti da più di sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo ovvero quando da più di sessanta giorni è stato comunicato il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno;

c) è stato temporaneamente ammesso nel territorio per necessità di pubblico soccorso quando ricorrono le condizioni per il respingimento alla frontiera;

d) appartiene a taluna delle categorie indicate nell`articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall`articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell`articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575."

11.3 Sostituire l’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 11 con il seguente periodo:

"In ogni caso nei confronti di indagati o imputati stranieri non regolarmente soggiornanti, per i quali sussistano esigenze cautelari, il giudice può disporre soltanto la custodia cautelare in carcere o in luogo di cura. Se la misura detentiva non è applicata o è cessata, e in ogni altro caso in cui cessano altre misure coercitive, ovvero in cui è disposta la liberazione o scarcerazione di straniero che si trova in una delle situazioni indicate nel comma 4 e che deve essere espulso dal territorio dello Stato sulla base di un provvedimento giudiziario o amministrativo immediatamente esecutivo, il questore dispone senza indugio il trattenimento dello straniero ai sensi dell`articolo 12, comma 1."

11.4 Sostituire il comma 4 dell’art.11 con il seguente:

"4. L`espulsione è eseguita dal questore con accompagnamento immediato alla frontiera a mezzo della forza pubblica, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, quando è disposta ai sensi del comma 1 ovvero quando lo straniero si è trattenuto indebitamente nel territorio dello Stato oltre il termine fissato con l`intimazione prevista nel decreto di espulsione adottato ai sensi del comma 5, ovvero quando il questore, con il decreto di cui al comma 2 o con successivo provvedimento, accerta che lo straniero si trova in una delle seguenti situazioni:

a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera;

b) ha tenuto un comportamento che, valutato sulla base di circostanze obiettive, denota il concreto pericolo che lo straniero medesimo si sottragga all`esecuzione del provvedimento;

c) si è trattenuto indebitamente nel territorio dello Stato oltre il sessantesimo giorno dalla comunicazione del rifiuto del rinnovo o della revoca del permesso di soggiorno ovvero dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno senza aver presentato domanda di rinnovo ovvero dalla comunicazione del provvedimento di revoca o di annullamento o di rifiuto del rinnovo della carta di soggiorno senza che il giudice abbia sospeso o annullato il provvedimento eventualmente impugnato."

11.5 Sostituire il comma 5 dell’art.11 con il seguente:

"5. Nei casi diversi da quelli indicati nel comma 4, il provvedimento di espulsione contiene l`intimazione allo straniero a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni dalla data di comunicazione del decreto allo straniero, e ad osservare determinate prescrizioni per il viaggio e per la presentazione all`ufficio di polizia di frontiera."

11.6 Sostituire i commi 7 e 8 dell’art.11 con il seguente comma:

"7. Avverso il decreto di espulsione o il provvedimento di cui al comma 4 può essere presentato unicamente ricorso al pretore, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto o del provvedimento. Il pretore accoglie o rigetta il ricorso decidendo con unico provvedimento entro il termine improrogabile di dieci giorni dalla data di deposito del ricorso, sentito l`interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il ricorso è presentato al pretore del luogo di residenza o di dimora dello straniero. Nei casi di espulsione con accompagnamento immediato, ovvero quando è disposta la misura di cui al comma 1 dell`articolo 12, provvede il pretore competente per la convalida di tale misura. In ogni caso il questore dispone la misura di cui all`articolo 12, comma 1, nei confronti dello straniero che ha presentato ricorso contro un provvedimento di espulsione eseguibile con accompagnamento immediato alla frontiera."

11.7 Nell’art.11 spostare il numero comma 10 a comma 9

11.8 Sostituire il comma 10 dell’art.11con il seguente comma:

"10. Il ricorso di cui ai commi 8 e 9 può essere sottoscritto anche personalmente e può essere presentato anche per il tramite dell`autorità diplomatica o consolare italiana accreditata nel Paese di origine o di stabile residenza o di invio dello straniero espulso. Lo straniero è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal pretore nell`ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all`articolo 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonchè, ove necessario, da un interprete. Secondo le forme e le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, il ricorso al pretore può essere presentato dallo straniero in via breve anche contestualmente alla notifica o alla consegna del provvedimento di espulsione immediatamente esecutivo e in tal caso è immediatamente trasmesso dall`autorità di pubblica sicurezza alla cancelleria del pretore. Il giudice, omessa ogni valutazione sull`opportunità del provvedimento impugnato con il ricorso di cui ai commi 8 e 9, lo annulla se accerta che non ricorrono i presupposti indicati nei commi 1 o 2 ovvero se accerta che sussiste una delle cause ostative all`espulsione indicate nell’articolo 17."

11.9 Sostituire il comma 12 dell’art.11 con il seguente comma:

"12. Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell`interno, richiesta per attuare il ricongiungimento familiare o per comprovate ragioni di lavoro o di studio o per esigenze di giustizia e rilasciata alle condizioni e secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione della presente legge; in caso di trasgressione, è punito con l`arresto da sei mesi a due anni ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato al momento della remissione in libertà, anche in pendenza di ricorso giurisdizionale contro il provvedimento. Per tale caso è sempre consentito il fermo o l`arresto anche fuori dei casi previsti dal codice di procedura penale ed è sempre disposto il giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini. Si applica l`articolo 14."

11.10 Sostituire il comma 13 dell’art.11 con il seguente comma:

"13. Il divieto di cui al comma 12 è valido per un periodo di cinque anni dalla data di effettivo allontanamento dal territorio nazionale, salvo che il pretore o il tribunale amministrativo regionale, con il provvedimento che decide sul ricorso di cui ai commi 8 e 9, ne determinino diversamente la durata per un periodo inferiore, sulla base di motivi legittimi addotti dall`interessato e tenuto conto della complessiva condotta tenuta dall`interessato nel territorio dello Stato."

 

EMENDAMENTI ALL’ARTICOLO 12

Sostituire l’art. 12 con il seguente:

"Art. 12.

(Custodia degli stranieri espulsi dal territorio dello Stato o respinti alla frontiera).

 

1. Il questore o il dirigente dell`ufficio di polizia di frontiera dispone che lo straniero respinto alla frontiera o espulso con accompagnamento alla frontiera sia trattenuto per il tempo strettamente necessario per assicurare l`effettivo allontanamento dello straniero dal territorio italiano presso il centro di custodia ed assistenza temporanea più vicino tra quelli individuati, preferibilmente nelle zone prossime alle frontiere aeree, marittime e terrestri, con decreto del Ministro dell`interno, di concerto con i Ministri del tesoro e per la solidarietà sociale, qualora non sia possibile eseguire con immediatezza il respingimento o l`espulsione perchè ricorre una delle seguenti circostanze:

a) occorre soccorrere lo straniero entrato illegalmente nel territorio dello Stato;

b) occorrono accertamenti supplementari circa l`identità o la cittadinanza dello straniero;

c) occorre acquisire documenti di viaggio o visti di cui lo straniero risulta sprovvisto;

d) non vi è un vettore disponibile al rimpatrio dello straniero;

e) non vi è un Paese non pericoloso per la vita, sicurezza ed incolumità dello straniero effettivamente disponibile ad accogliere lo straniero;

f) lo straniero ha presentato ricorso al pretore contro il provvedimento amministrativo di espulsione che deve essere eseguito con accompagnamento immediato alla frontiera.

2. Lo straniero è trattenuto nel centro di cui al comma 1 con modalità, indicate nel regolamento di attuazione della presente legge, tali da assicurare la necessaria assistenza e il pieno rispetto della sua dignità. Egli, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, riceve vitto, alloggio e assistenza sanitaria e ha diritto di comunicare con la propria famiglia, con un difensore e con i rappresentanti diplomatici e consolari del proprio Paese. È consentito l`accompagnamento a cura della forza pubblica da e per il luogo in cui ha sede il centro.

3. Il questore o il dirigente dell`ufficio di polizia di frontiera consegnano allo straniero trattenuto copia del provvedimento di custodia di cui al presente articolo, recante altresì i diritti e doveri dello straniero trattenuto, unitamente ad una traduzione in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese o spagnolo. Essi, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge e in conformità con le direttive del Ministero dell`interno e in collaborazione con le forze di polizia, adottano ogni misura per l`eliminazione dell`impedimento materiale all`allontanamento dello straniero dal territorio italiano e trasmettono copia del provvedimento e di ogni altro atto relativo allo straniero e all`impedimento all`esecuzione del respingimento o dell`espulsione al pretore, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore successive all`emanazione del provvedimento.

4. Il pretore, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui agli articoli 11, 13 e 14 e al presente articolo, e ove non ricorra una delle cause ostative all`allontanamento dal territorio dello Stato indicate nell`articolo 17, convalida il provvedimento del questore o del dirigente dell`ufficio di polizia di frontiera nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, sentito l`interessato. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia convalidato nelle quarantotto ore successive. Entro tale termine, la convalida può essere disposta anche in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento amministrativo di espulsione. In caso di accoglimento del ricorso il provvedimento di custodia si intende revocato. Tutti gli atti concernenti i procedimenti giurisdizionali previsti dal presente articolo sono esenti da ogni imposta o tributo. Gli atti processuali concernenti la convalida della custodia o il ricorso contro il provvedimento amministrativo di espulsione per i quali è richiesta o consentita la partecipazione dello straniero possono svolgersi anche presso il luogo in cui questi è trattenuto ai sensi del presente articolo.

5. La permanenza nel centro non può protrarsi per oltre venti giorni dalla data della convalida, prorogabili dal pretore, anche su richiesta delle forze di polizia, sino ad un massimo di ulteriori dieci giorni qualora sia imminente l`eliminazione dell`impedimento all`espulsione o al respingimento. L`avvenuto allontanamento dal territorio dello Stato dello straniero espulso o respinto alla frontiera, anche su volontà di questi, fa comunque cessare la misura del trattenimento ed è comunicato senza ritardo al pretore a cura delle autorità di pubblica sicurezza. Qualora alla scadenza della permanenza nel centro l`impedimento materiale all`esecuzione del provvedimento di espulsione o di respingimento non sia ancora cessato, il questore, alle condizioni stabilite dal giudice contestualmente alla convalida e con le modalità previste dal regolamento di attuazione, consente allo straniero trattenuto l`uscita dal luogo in cui è custodito, gli rilascia un permesso di soggiorno temporaneo e dispone nei suoi confronti la sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con obbligo di dimora fino all`effettivo allontanamento dello straniero dal territorio italiano.

6. Il questore adotta efficaci misure di vigilanza, da attuare a cura delle forze di polizia, affinché lo straniero non si allontani dal luogo in cui è custodito senza l`autorizzazione del questore medesimo, e provvede a ripristinare senza ritardo la misura nel caso questa sia violata. L`allontanamento illegale ovvero l`autorizzazione ad allontanarsi dal luogo in cui lo straniero è custodito, concessa nei casi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, comportano la sospensione del decorso dei termini di cui ai commi 3, 4 e 5, fino alla data di ripristino della custodia. Qualora lo straniero si sottragga illegalmente alla custodia disposta nei suoi confronti si considera che abbia rinunciato al ricorso eventualmente presentato contro il provvedimento amministrativo di espulsione o di respingimento alla frontiera e nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui al comma 12 dell’articolo 11.

7. Contro il decreto di convalida è proponibile il ricorso per Cassazione. Il ricorso non sospende l`esecuzione del provvedimento.

8. Ai fini dell`accompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono essere stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi anche internazionali che svolgono attività di assistenza per stranieri. In ogni caso tutti gli oneri per l`alloggiamento, l`assistenza, l’accompagnamento, il trasporto e il rimpatrio degli stranieri sono posti a carico del Ministero dell’interno.

9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione della presente legge e delle norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell`interno adotta i provvedimenti occorrenti per l`esecuzione del presente articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni, nonché per la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilità sono adottate di concerto con il Ministro del tesoro. Il Ministro dell`interno promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri.

10. Al fine dell`attivazione dei centri previsti nel comma 1 sono utilizzati preferibilmente, previa ristrutturazione o riadattamento, beni demaniali da individuare in ciascuna delle regioni in cui maggiore è la presenza di stranieri e nelle diverse aree del Paese maggiormente esposte al rischio della immigrazione illegale.

11. Qualora non siano disponibili posti nei centri indicati nel comma 1 ovvero lo straniero disponga legalmente in Italia di un alloggio in proprietà o in locazione ovvero lo straniero necessiti di cure urgenti l’autorità che dispone la custodia ordina che lo straniero sia trattenuto sotto il controllo delle forze di polizia, rispettivamente presso altre strutture alloggiative ovvero presso il proprio alloggio ovvero presso strutture ospedaliere, osservando i criteri previsti dal regolamento di attuazione della presente legge."

 

 

 

EMENDAMENTI ALL’ARTICOLO 13

Sostituire l’art. 13 con il seguente:

"Art. 13.

(Espulsione a titolo di misura di sicurezza).

 

1. Oltre che nei casi previsti dal codice penale, il giudice può ordinare l`espulsione dello straniero che sia condannato per uno dei reati previsti dall`articolo 380 del codice di procedura penale o per uno dei delitti previsti dall’articolo 10 della presente legge, sempre che risulti socialmente pericoloso.

2. La misura di sicurezza dell`espulsione è eseguita, alla fine dell`esecuzione della pena detentiva eventualmente comminata, con accompagnamento immediato alla frontiera a cura delle forze di polizia, effettuato, con le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, al momento della dimissione dall`istituto penitenziario ovvero, nei casi in cui non debba essere effettivamente eseguita una pena detentiva, al momento del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.

3. In caso di revoca della misura di sicurezza dell`espulsione da parte del magistrato di sorveglianza, allo straniero che abbia i requisiti per il soggiorno nel territorio dello Stato può essere rilasciato un permesso di soggiorno al quale abbia titolo, secondo le condizioni indicate nel provvedimento di revoca pronunciato dal magistrato e secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

4. Lo straniero detenuto o internato che debba essere espulso dal territorio dello Stato a titolo di misura di sicurezza non può accedere a misure alternative alla detenzione, salva l`applicazione di accordi internazionali che, previo accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero, consentano l`espiazione della pena detentiva nel Paese di cui il condannato è cittadino.

5. Il giudice, nella sentenza in cui ordina l`espulsione a titolo di misura di sicurezza, determina la durata, comunque non inferiore a cinque anni dalla data di effettivo allontanamento dal territorio dello Stato, del periodo durante il quale lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza la speciale autorizzazione indicata dall`articolo 11, comma 12. Sulla richiesta di autorizzazione il Ministro dell`interno procede previo nulla osta dell`autorità giudiziaria competente circa l`avvenuta cessazione della pericolosità sociale dello straniero espulso.

 

EMENDAMENTI ALL’ARTICOLO 14

Sostituire l’art. 14 con il seguente:

"Art. 14.

(Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione).

 

1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nell`applicare la pena su richiesta ai sensi dell`articolo 444 del codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in una delle situazioni indicate nell`articolo 11, comma 2, quando ritiene di dover determinare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell`articolo 163 del codice penale, né le cause ostative indicate nell`articolo 12, comma 1, e nell`articolo 17 della presente legge, può sostituire la medesima pena con la misura dell`espulsione dal territorio dello Stato con conseguente divieto di farvi rientro per un periodo non inferiore a cinque anni. In caso di rientro illegale si applica l`articolo 11, comma 12.

2. L`espulsione è eseguita dal questore anche se la sentenza non è irrevocabile, secondo le modalità di cui all`articolo 11, comma 4. Le forze di polizia procedono all`accompagnamento immediato del condannato alla frontiera al momento della sua dimissione dall`istituto penitenziario o, se non detenuto, alla conclusione dell`udienza del giudizio nella quale è pronunciato il provvedimento del giudice che dispone ai sensi del comma 1."

 

EMENDAMENTI ALL’ARTICOLO 15

Sostituire l’art. 15 con il seguente:

"Art. 15.

(Diritto di difesa).

 

1. Lo straniero sottoposto a procedimento penale è autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per l’esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare all’udeinza preliminare o al giudizio o al compimento di atti per i quali è necessaria la sua presenza. A tal fine il questore competente, anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare, rilascia, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, apposita autorizzazione su richiesta dell`indagato o dell`imputato ovvero del suo difensore.

2. Allo straniero indicato nel comma 1 e allo straniero che in base alla legge abbia l`obbligo o il diritto di rimanere nel territorio dello Stato al fine di evitare a sé pregiudizi gravi e irreparabili derivanti dall`invio nel Paese in virtù di un provvedimento di respingimento alla frontiera o di espulsione dal territorio dello Stato ovvero al fine di provvedere personalmente agli atti processuali indispensabili alla propria difesa ovvero al fine di mantenersi a disposizione della autorità giudiziaria, il questore, secondo le condizioni e le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, rilascia, anche a richiesta del difensore dello straniero o dell`autorità giudiziaria, un permesso di soggiorno temporaneo per motivi di giustizia di durata pari alle documentate esigenze processuali o giudiziarie. Se è trascorso un periodo superiore a sei mesi al primo rilascio del permesso di soggiorno per motivi di giustizia e tali esigenze permangono, il permesso è, a richiesta, rinnovabile più volte e consente la temporanea iscrizione nelle liste di collocamento e la temporanea instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o lo svolgimento di attività occasionali di lavoro autonomo."

 

EMENDAMENTI ALL’ARTICOLO 17

17.1 Sostituire la rubrica dell’art. 17 con la seguente:

"Disposizioni a carattere umanitario"

17.2 Sostituire il comma 2 dell’art. 7 con il seguente:

"2. Lo straniero non può essere espulso dal territorio dello Stato, salvo ricorra l`ipotesi di cui all`articolo 11, comma 1, e, se non è regolarmente soggiornante, può ottenere, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, il rilascio di un permesso di soggiorno valido finché permane l`impedimento, quando si trovi in una delle seguenti situazioni:

a) è minore di anni quattordici, fatto salvo il suo diritto di seguire il genitore o l`affidatario espulsi;

b) è titolare di carta di soggiorno in corso di validità o di rinnovo;

c) ha ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato;

d) convive in Italia con cittadini italiani parenti entro il quarto grado o con il coniuge italiano;

e) è donna in stato di gravidanza oltre il terzo mese o nei sei mesi successivi al parto."

17.3 Alla fine dell’art. 17 aggiungere il seguente nuovo comma:

"3. Allo straniero espulso dal territorio dello Stato o respinto alla frontiera sono assicurati, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, anche nell`ambito di appositi centri di servizi istituiti presso i principali valichi di frontiera, l`informazione sui propri diritti e doveri, l`assistenza di un interprete, la facoltà di ricevere assistenza legale, le cure urgenti, la possibilità di comunicare con i propri familiari, con il proprio difensore, con i rappresentanti diplomatici o consolari del proprio Paese, il recupero dei beni rimasti in Italia, inclusi i crediti per il lavoro svolto, anche se si tratti di lavoro subordinato svolto in condizioni illegali."

 

EMENDAMENTI ALL’ARTICOLO 18

18. 1 Sostituire il comma 1 dell’art. 18 con il seguente:

"1. In occasione di eventi di particolare gravità, conflitti, disastri naturali ed epidemie riguardanti Paesi non appartenenti all`Unione europea, possono essere adottate misure specifiche anche in deroga alle disposizioni della presente legge, comprese quelle che escludono la concedibilità del permesso di soggiorno o che prevedono l`obbligo del respingimento o dell`espulsione. Le misure sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con i Ministri degli affari esteri, dell`interno, della solidarietà sociale, di grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro. Il decreto è immediatamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana."

EMENDAMENTI ALL’ARTICOLO 19

Sostituire l’art. 19 con il seguente:

"Art. 19

(Programmazione dei flussi di ingresso).

 

1. L`ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o stagionale, avviene nell`ambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti di cui all`articolo 3, comma 4, ovvero avviene ai sensi dell`articolo 20, comma 5. Con tali decreti sono altresì assegnate in via preferenziale quote riservate agli Stati stranieri non appartenenti all`Unione europea, con cui il Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministero dell`interno e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, abbia concluso intese, bilaterali o multilaterali, finalizzate alla regolamentazione dei flussi d`ingresso e delle procedure di riammissione. Nell`ambito di tali intese possono essere definiti appositi accordi in materia di flussi per lavoro stagionale, con le corrispondenti autorità nazionali responsabili delle politiche del mercato del lavoro dei Paesi di provenienza.

2. La programmazione annuale deve tenere conto delle indicazioni fornite, in modo articolato per qualifiche o mansioni, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sull`andamento dell`occupazione e dei tassi di disoccupazione a livello nazionale e regionale, sul numero e sulle qualifiche degli italiani e stranieri già iscritti nelle liste di collocamento, nonché sul tipo e sul numero di richieste di manodopera rimaste inevase in Italia e di visti di ingresso per lavoro subordinato e per lavoro stagionale eventualmente rilasciati ai sensi del comma 5.

3. I lavoratori stranieri che intendano candidarsi per l`ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o stagionale, hanno l`obbligo di iscriversi in apposite liste conservate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all`estero, specificando le loro qualifiche o mansioni, nonché gli altri requisiti indicati dal regolamento di attuazione della presente legge. Le predette intese possono prevedere speciali modalità di trasmissione periodica delle liste, dalle autorità straniere alle rappresentanze diplomatiche e consolari competenti, per il successivo inoltro agli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

4. In ogni caso il decreto di programmazione annuale dei flussi indica un numero massimo annuo di visti di ingresso per lavoro subordinato e per lavoro stagionale, complessivamente rilasciabili dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all`estero, distinto per specifici settori, qualifiche e mansioni ed eventualmente distinto anche sulla base dei periodi di tempo e delle regioni in cui gli stranieri così entrati potranno svolgere il lavoro.

5. Il decreto di programmazione annuale dei flussi può altresì prevedere che un determinato numero aggiuntivo di visti di ingresso per lavoro subordinato o per lavoro stagionale siano rilasciati, fino a completamento delle quote aggiuntive, su richiesta degli stranieri residenti all`estero e iscritti in apposite liste tenute dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, in collegamento con i Ministeri competenti, al fine di consentire al titolare del visto di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno non superiore a sei mesi per lavoro stagionale o ad un anno per lavoro suboridnato, che da titolo ad instaurare direttamente in Italia una regolare occupazione rispettivamente a tempo indeterminato o di carattere stagionale. In conformità alle norme internazionali e comunitarie, e tenuto conto degli orientamenti elaborati dall`Unione europea, il decreto può prevedere le predette quote aggiuntive, in uno o più dei seguenti casi:

a) per i settori, le qualifiche e le mansioni per i quali è prevista, in tutto o in parte del territorio italiano, una rilevante e persistente carenza di manodopera per l`anno a cui si riferisce il decreto di programmazione;

b) per i settori, le qualifiche e le mansioni per i quali la legge, in ragione dell`essenzialità del rapporto di fiducia personale tra datore di lavoro e lavoratore, non prevede l`obbligo per il lavoratore della preventiva iscrizione nelle liste di collocamento;

c) qualora lo straniero che richiede il rilascio del visto sia stato autorizzato all`ingresso nel territorio dello Stato in virtù della garanzia presentata e verificata ai sensi dell`articolo 21.

6. Il regolamento di attuazione prevede i modi e i tempi per la raccolta e la tenuta dei dati relativi alle liste di prenotazione istituite ai sensi dei commi 3 e 5 e per la loro trasmissione alle competenti autorità sul territorio italiano. In ogni caso l`iscrizione nelle liste è effettuata tenendo conto dei titoli di studio, delle capacità ed esperienze professionali, della conoscenza delle lingua italiana, della presenza in Italia di altri familiari regolarmente soggiornanti. L`iscrizione può essere relativa a più settori o qualifiche professionali per uno stesso lavoratore e deve essere personalmente confermata ogni anno. Eventuali variazioni dei dati non interrompono l`anzianità di iscrizione nelle liste."

EMENDAMENTI ALL’ARTICOLO 20

Sostituire l’articolo 20 con il seguente:

Art. 20

(Lavoro subordinato)

"1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che intenda instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all`estero deve presentare, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, apposita domanda di autorizzazione al lavoro all`ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio, indicando l`eventuale iscrizione dello straniero richiesto nelle liste di prenotazione istituite ai sensi dei commi 3 e 5 dell`articolo 19.

2. Contestualmente alla domanda di autorizzazione al lavoro di cui al comma 1, il datore di lavoro deve esibire idonea documentazione, prevista dal regolamento di attuazione della presente legge, che indichi l`effettiva disponibilità in Italia di un alloggio adeguato per lo straniero e che attesti la esistenza del posto di lavoro e la effettiva disponibilità da parte del datore di lavoro ovvero, per i lavori di assistenza a persone non autosufficienti, da parte dei familiari, di un reddito annuo sufficiente a mantenere sé e la propria famiglia nonché a corrispondere la retribuzione e i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti allo straniero. Il datore di lavoro deve altresì attestare che egli, e i suoi familiari, non siano indagati, imputati o condannati per uno dei reati indicati nell`articolo 380 del codice di procedura penale o per uno dei reati previsti dall`articolo 10 della presente legge.

3. L`ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 1 rilascia l`autorizzazione, previa verifica dei requisiti indicati nel comma 2 e delle condizioni offerte dal datore di lavoro allo straniero, che non possono essere inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili.

4. L`ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale fornisce mensilmente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Servizio lavoratori stranieri non appartenenti all`Unione europea, il numero e il tipo delle autorizzazioni rilasciate, secondo le medesime classificazioni adottate nel decreto di programmazione, di cui all`articolo 3, comma 4, e precisando quelle relative agli Stati non appartenenti all`Unione europea con quote riservate.

5. L`autorizzazione al lavoro può essere altresì rilasciata previa verifica della effettiva indisponibilità di altri lavoratori italiani o stranieri iscritti nelle liste di collocamento della provincia e aventi le medesime qualifiche indicate per il posto di lavoro per il quale è presentata la domanda di autorizzazione al lavoro, ove ricorra uno dei seguenti casi:

a) qualora la domanda di autorizzazione al lavoro si riferisca all`assunzione di lavoratore da occupare in settori, qualifiche o mansioni non incluse tra quelle indicate nel decreto di programmazione annuale dei flussi;

b) qualora la domanda di autorizzazione si riferisca all`assunzione di stranieri non iscritti nelle liste di prenotazione presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all`estero, anche se regolarmente soggiornanti con permesso di soggiorno, avente durata non inferiore ad un anno, che non dà titolo all`iscrizione nelle liste di collocamento;

c) qualora il rilascio dell`autorizzazione al lavoro richiesta comporti il superamento del numero massimo annuo di visti di ingresso rilasciabili per lavoro subordinato o per lavoro stagionale previsti dal decreto di programmazione annuale dei flussi.

6. L`autorizzazione al lavoro subordinato deve essere utilizzata entro e non oltre sei mesi dalla data del rilascio. L`autorizzazione al lavoro costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso, del libretto di lavoro e del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. L`effettiva instaurazione del rapporto di lavoro subordinato originariamente autorizzato consente il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato della durata di due anni. Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato è rinnovato qualora lo straniero dimostri di disporre di un reddito annuo, derivante da fonte lecita, non inferiore all`importo annuo dell`assegno sociale o di aver avuto negli ultimi due anni una gravidanza o una malattia grave o una malattia professionale o un incidente sul lavoro regolarmente denunciati. Il permesso è rinnovato per quattro anni se lo straniero abbia in corso da almeno sei mesi un regolare rapporto di lavoro a tempo indeterminato per il quale risultino effettivamente adempiuti gli obblighi previdenziali e assistenziali. Il permesso è rinnovato per due anni se lo straniero è iscritto nelle liste di collocamento e privo di occupazione regolare ovvero se risulta occupato in altri tipi di lavoro subordinato, inclusi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero se percepisce una pensione di vecchiaia, di anzianità o di invalidità.

7. Lo straniero titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato può essere iscritto nelle liste di collocamento, alle medesime condizioni previste per il lavoratore italiano, anche qualora perda il posto di lavoro, per tutto il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e comunque per un periodo non inferiore ad un anno dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro, salvi i periodi di gravidanza o di malattia grave o di incidente sul lavoro. Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato, nonché, ove richiesta, l`iscrizione nelle liste di collocamento, consentono, alle medesime condizioni previste per i cittadini italiani, l`instaurazione di qualsiasi tipo di rapporto di lavoro consentito al lavoratore italiano nel settore privato, nonchè la possibilità di costituire o essere soci di ogni tipo di società cooperativa. Tuttavia lo straniero, nel periodo di un anno dalla data di ingresso regolare con visto di ingresso per lavoro subordinato, può accedere soltanto a posti di lavoro nel medesimo settore e con le medesime qualifiche e mansioni indicate nell`autorizzazione al lavoro, salvo che il visto di ingresso sia stato rilasciato ai sensi dell`articolo 19, comma 5, lettera c)."

EMENDAMENTI ALL’ARTICOLO 21

Sostituire l’art. 21 con il seguente:

Art. 21

(Prestazioni di garanzia per l’accesso al lavoro)

"1. Il cittadino italiano residente in Italia o straniero regolarmente soggiornante in Italia e titolare della carta di soggiorno ovvero l`ente o l`associazione di volontariato, iscritti in un apposito registro tenuto e ordinato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, che intenda farsi garante dell`ingresso di uno straniero, per consentirgli l`inserimento nel mercato del lavoro, deve presentare apposita richiesta di ingresso alla questura della provincia di residenza, la cui autorizzazione all`ingresso costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso.

2. Il garante o il legale rappresentante dell`ente deve dimostrare, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione, di poter effettivamente assicurare allo straniero alloggio, e copertura dei costi per il sostentamento e l`assistenza sanitaria per la durata del permesso di soggiorno.

3.L`autorizzazione all`ingresso è concessa nell`ambito delle quote annuali previste dal decreto di programmazione dei flussi di ingresso e soltanto a stranieri iscritti nelle liste previste dall`articolo 19, commi 3 e 5, e deve essere utilizzata ai fini del rilascio del visto entro sei mesi dalla concessione dell`autorizzazione.

4. Essa consente di ottenere nel settore lavorativo indicato nella autorizzazione l’instaurazione di qualsiasi tipo di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché un permesso di soggiorno per due anni, rinnovabile se permangono i requisiti che ne hanno determinato il rilascio, comunque convertibile in permesso per lavoro subordinato o autonomo se lo straniero da almeno sei mesi ha in corso un regolare rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o una regolare attività non occasionale di lavoro autonomo.

5. L’autorizzazione all`ingresso non può essere concessa se il garante, il legale rappresentante o un socio dell`ente o un familiare con essi convivente risulta indagato, imputato o condannato per uno dei reati indicati nell`articolo 380 del codice di procedura penale o nell`articolo 10 della presente legge.

6. Una nuova garanzia prestata ai sensi del presente articolo non può comunque essere ripresentata se non sono trascorsi tre anni dalla concessione dell`autorizzazione all`ingresso precedentemente richiesta da appartenenti al medesimo nucleo familiare ovvero dal rappresentante del medesimo ente o associazione, nonché se lo straniero di cui precedentemente è stato favorito l`ingresso nel mercato del lavoro non ha in corso, da più di sei mesi, un regolare rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o una regolare attività non occasionale di lavoro autonomo.

EMENDAMENTI ALL’ARTICOLO 22

Sostituire l’art. 22 con il seguente:

Art. 22

(Lavoro stagionale)

"1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che intenda instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con un lavoratore non appartenente all`Unione europea residente all`estero deve presentare, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, apposita domanda di autorizzazione all`ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio, indicando l`eventuale iscrizione dello straniero richiesto nelle liste di prenotazione istituite ai sensi dell`articolo 19.

2. Le associazioni di categoria che intendano instaurare, per conto dei loro associati, rapporti di lavoro subordinato a carattere stagionale con lavoratori stranieri non appartenenti all`Unione europea, residenti nei Paesi con i quali siano intervenute intese o accordi bilaterali di cui all`articolo 19, comma 3, che prevedano la conservazione di liste per l`iscrizione di lavoratori stagionali, possono presentare apposita domanda di autorizzazione nominativa o numerica all`ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio.

3. L`ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia l`autorizzazione, nel rispetto del diritto di precedenza dei lavoratori di cui al comma 4, entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro. Si applicano le disposizioni di cui all`articolo 20, commi 2, 3, 4 e 5. La disponibilità di un alloggio adeguato può essere offerta da più datori di lavoro stagionale della medesima zona in cui si svolgono, anche consecutivamente, più rapporti di lavoro di carattere stagionale.

4. L`autorizzazione al lavoro stagionale può avere la validità minima di venti giorni e massima di sei mesi, o di nove mesi nei settori che richiedono tale maggiorazione, corrispondente alla durata del lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento a gruppi di lavori di più breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro. L`autorizzazione al lavoro stagionale costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso per lavoro stagionale e del permesso di soggiorno per lavoro stagionale avente durata pari a quella dell`autorizzazione.

5. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia effettivamente rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nei successivi dodici mesi per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina i criteri e gli effetti della precedenza, nonché le verifiche sull`effettivo e regolare svolgimento del lavoro stagionale e sul rispetto degli obblighi previdenziali ed assistenziali.

6. Le commissioni regionali per l`impiego possono stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con gli enti locali, apposite convenzioni dirette a favorire l`accesso dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale individuati. Le convenzioni possono individuare il trattamento economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani, e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera, nonché eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire l`attivazione dei flussi e dei deflussi e le misure complementari relative all`accoglienza."

 

 

EMENDAMENTI ALL’ART. 23

23.1 Al comma 2 dell’art.23 sostituire l’ultimo periodo con le seguenti parole:

"Tale contributo affluisce al Fondo nazionale per le politiche migratorie. Nei limiti delle disponibilità assicurate da tale gettito contributivo, il Fondo attua interventi di carattere socio-assistenziale a favore dei lavoratori di cui al comma 1."

23.2 Sostituire il comma 3 dell’art.23 con il seguente:

"3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare di concerto con i Ministri dell`interno e per la solidarietà sociale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti, gli ambiti e le modalità degli interventi di cui al comma 2.Il decreto è pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale".

23.4 Alla fine del comma 5 dell’art.23 aggiungere le seguenti parole:

"In ogni caso il presente comma si applica a richiesta del lavoratore straniero stagionale che abbia fatto regolare rientro nel Paese di provenienza ai sensi del comma 5 dell’articolo 22."

EMENDAMENTI ALL’ARTICOLO 24

Sostituire l’articolo 24 con il seguente:

Art. 24

(Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo)

"1. L`ingresso in Italia degli stranieri che intendono esercitare nel territorio dello Stato un`attività non occasionale di lavoro autonomo può essere consentito a condizione che l`esercizio di tali attività non sia espressamente riservato dalla legge ai cittadini italiani o ai cittadini dei Paesi membri dell`Unione europea.

2. In ogni caso lo straniero che intenda trasferirsi in Italia e ivi stabilirsi per esercitare una attività industriale, artigianale o commerciale ovvero per costituire società di capitali o di persone o per accedere a cariche societarie, deve altresì dimostrare, secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, di disporre in Italia di un alloggio ad uso di abitazione; di disporre di risorse adeguate per l`esercizio dell`attività che intende intraprendere in Italia; di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per l`esercizio della singola attività, compresi, ove richiesti, i requisiti per l`iscrizione in albi, registri ed elenchi; di essere in possesso di una dichiarazione scritta del sindaco di disponibilità a concedere l`autorizzazione o la licenza, quando essa sia prevista come condizione per l`esercizio dell`attività; di non aver riportato in Italia sentenze definitive di condanna per uno dei reati indicati nell`articolo 380 del codice di procedura penale o nell`articolo 10 della presente legge o di non aver procedimenti penali in corso per tali reati.

3. Lo straniero deve comunque dimostrare di disporre di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l`esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

4. Sono fatte salve le norme più favorevoli previste da accordi internazionali in vigore per l`Italia.

5. Se risultano accertati i requisiti previsti dalla legge, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, la rappresentanza diplomatica o consolare, ottenuto il nulla osta del Ministero degli affari esteri e del Ministero dell`interno, nonché del Ministero eventualmente competente in relazione al tipo di attività di lavoro autonomo che lo straniero intende esercitare in Italia, rilascia il visto di ingresso per lavoro autonomo, con l`espressa indicazione dell`attività che lo straniero sia autorizzato ad esercitare in Italia.

6. Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere rilasciato o negato entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda.

7. Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere utilizzato entro centottanta giorni dalla data del rilascio.

8. Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo è rilasciato per la durata di due anni, e successivamente rinnovato al titolare di un visto di ingresso per lavoro autonomo e allo straniero già regolarmente soggiornante in Italia anche ad altro titolo, qualora siano soddisfatte le condizioni indicate nei commi 2, 3 e 4, e l`interessato dimostri di avere in corso una regolare attività non occasionale di lavoro autonomo. Il rinnovo è consentito anche per un`attività di lavoro autonomo diversa da quella originariamente autorizzata e per un rapporto di lavoro subordinato.

9. In ogni caso, il permesso di soggiorno per lavoro autonomo può essere rinnovato soltanto se lo straniero, con le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, dimostri di disporre di un reddito annuo, derivante da fonte lecita, comunque non inferiore all`importo annuo dell`assegno sociale, e di aver conseguito dall`attività di impresa o di lavoro autonomo ricavi o compensi annui non inferiori a quelli indicati dal corrispondente parametro o studio di settore previsto dalle norme vigenti in materia fiscale."

EMENDAMENTI ALL’ARTICOLO 25

25.1 Sostituire la rubrica dell’art. 25 come segue: "Ingresso e soggiorno per lavori particolari".

25.2 All’art. 25, comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) dirigenti superiori o personale altamente specializzato di filiali di società aventi sede in Italia o di uffici di collegamento di società straniere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell`Organizzazione mondiale del commercio ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell`Unione europea;"

25.3 All’art. 25, comma 2, sostituire le parole "Il regolamento di cui all’articolo 1" con le seguenti parole

"Il regolamento di attuazione della presente legge."

EMENDAMENTI ALL’ARTICOLO 26

26.1 Alla rubrica dell’art. 26 aggiungere alla fine le seguenti parole:

"Visita ai familiari".

26.2 Sostituire il comma 1 dell’art.26 con il seguente:

"1. È riconosciuto e garantito agli stranieri, alle condizioni previste dalla presente legge, il diritto a mantenere o a riacquistare l`unità familiare. Possono esercitare il diritto all`unità familiare, nei confronti dei familiari stranieri, i cittadini italiani o di altri Stati membri dell`Unione europea residenti in Italia, gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo o per motivi familiari o per asilo politico o per asilo umanitario o per residenza elettiva."

26.3 Alla fine dell’art. 26 aggiungere i seguenti nuovi commi:

"4. L`esercizio del diritto all`unità familiare non impedisce a ciascun componente del nucleo familiare di restare nel Paese di origine o di farvi rientro, di restare in Italia o di fissare altrove la propria dimora.

5. È consentito il rilascio di un visto di ingresso per visita ai familiari stranieri entro il terzo grado del cittadino italiano residente in Italia o dello straniero titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno o di un permesso per cure mediche ovvero dello straniero detenuto o internato in un istituto penitenziario nel territorio italiano.

6. Il permesso di soggiorno per visita ai familiari ha la durata indicata nel visto di ingresso, comunque non superiore a tre mesi, e può essere rinnovato soltanto per gravi e comprovati motivi relativi alle condizioni di salute del familiare visitato in Italia."

EMENDAMENTI ALL’ARTICOLO 27

27.1 Alla fine della lettera a) del comma 1 dell’art.27 aggiungere le seguenti parole:

"tuttavia nel caso di matrimonio celebrato in uno Stato in cui la legge consente il matrimonio poligamico, il richiedente non deve comunque convivere in Italia con altro coniuge;"

27.2 Sostituire il comma 3 dell’art.27 con il seguente:

"3. Salvo che si tratti di rifugiato, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare:

a) la disponibilità a titolo di proprietà, locazione, uso, usufrutto o abitazione, di un alloggio che risulti adeguato in riferimento ai parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

b) il possesso di un reddito annuo derivante da fonti lecite e non occasionali non inferiore all`importo annuo dell`assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dell`importo annuo dell`assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo dell`importo annuo dell`assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di quattro o più familiari. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente."

27.3 Sostituire il comma 4 dell’art.27 con il seguente:

"4. È consentito l`ingresso, al seguito del cittadino italiano, dei familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento. È altresì consentito l`ingresso, al seguito dello straniero titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, dei familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti di reddito e di disponibilità di alloggio di cui al comma 3. Anche a prescindere dai requisiti di cui al medesimo comma 3, lettera a), è consentito l`ingresso del figlio minore al seguito del genitore, a condizione che l`altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, e che, qualora il genitore sia privo di un alloggio proprio, vi sia il consenso del titolare dell`alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà."

27.4 Sostituire il comma 5 con il seguente:

"4. Per gli stranieri che siano familiari di cittadini italiani residenti in Italia il diritto all`unità familiare è attuato alle condizioni previste dalla presente legge o, in quanto più favorevoli, dalle norme comunitarie o dalle disposizioni del decreto legislativo emanato ai sensi dell`articolo 43. Per familiare straniero del cittadino italiano, al fine dell`esercizio del diritto all`unità familiare, si intende: il coniuge; i discendenti propri e del coniuge; gli ascendenti propri e del coniuge; i parenti entro il quarto grado. È in ogni caso consentito il rilascio del visto di ingresso o del permesso di soggiorno per motivi familiari al genitore naturale straniero di minore italiano residente in Italia, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potestà genitoriale secondo la legge italiana."

27..5 Sostituire i commi 6, 7 e 8 dell’art.27 con i seguenti:

"6. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare è presentata alla questura del luogo di dimora del richiedente. I documenti sullo stato civile indicati nel regolamento di attuazione possono provenire anche dalle rappresentanze diplomatiche o consolari straniere in Italia. Il questore, verificata l`esistenza dei requisiti di cui al presente articolo, emana il provvedimento di rilascio ovvero di diniego del nulla osta. Decorsi novanta giorni dalla richiesta, in mancanza di comunicazione del diniego, il nulla osta si intende concesso.

7. Le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane rilasciano il visto di ingresso per ricongiungimento familiare, dietro presentazione del nulla osta ovvero della domanda di nulla osta nei casi di silenzio-assenso, nonchè il visto di ingresso rilasciato nei casi previsti dal comma 4.

8. Il diniego di nulla osta al ricongiungimento è comunicato, non oltre il novantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda, al richiedente con atto scritto e motivato del questore, unitamente alle modalità e ai termini dell`impugnazione e ad una traduzione in lingua comprensibile al richiedente o, in mancanza, in inglese, francese o spagnolo."

EMENDAMENTI ALL’ARTICOLO 28

28.1 Alla lettera b) del comma 1 dell’art.28 sopprimere le parole "da almeno un anno".

28.2 Alla fine del comma 1 dell’art.28 aggiungere la seguente nuova lettera:

"e) ai minori stranieri nati in Italia da genitore titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno."

28.3 Sostituire il comma 3 dell’art.28 con il seguente:

"Salvo quanto è previsto dall’articolo 29, il primo permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare stesso in possesso dei requisiti per il ricongiungimento ai sensi dell’articolo 27 o ai sensi del primo comma del presente articolo ed è rinnovabile insieme con quest’ultimo; negli altri casi il permesso di soggiorno ha la durata di due anni ed è successivamente rinnovato per la durata di quattro anni."

EMENDAMENTI ALL’ARTICOLO 29

29.1 Al comma 1 dell’art.28 dopo le parole "è iscritto" aggiungere le seguenti parole:

"dal questore della provincia in cui dimora, secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione della presente legge,".

29.2 Alla fine del comma 2 dell’art.28 aggiungere il seguente periodo:

"Al minore straniero in stato di abbandono o comunque non convivente con genitore straniero è rilasciato e rinnovato un autonomo permesso di soggiorno su domanda del legale tutore o del legale affidatario."

 

ARTICOLO AGGIUNTIVO 29 BIS

Dopo l’art. 29 aggiungere il seguente nuovo articolo:

"ART. 29 BIS

(Ingresso e soggiorno per adozione

o affidamento).

1. Il visto di ingresso per adozione è rilasciato allo straniero di età inferiore ai 18 anni a condizione che gli adottanti italiani possiedano la dichiarazione di idoneità rilasciata dal tribunale per i minorenni italiano e che nei modi previsti dal regolamento di attuazione esibiscano uno dei seguenti documenti:

a) provvedimento di adozione o affidamento preadottivo del minore, o altro provvedimento in materia di tutela o di protezione del minore, dichiarato conforme alla legislazione dello Stato di origine del minore;

b) per i minori provenienti da Stati in cui non è prevista l`emanazione di uno dei provvedimenti indicati nella lettera a), o non è possibile la sua emanazione a causa di eventi bellici o di calamità naturali, un`autorizzazione all`espatrio del minore rilasciata dall`autorità dello Stato di provenienza, convalidata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana, e apposito nulla osta rilasciato dal Ministero degli affari esteri, di intesa con il Ministero dell`interno.

2. Il visto di ingresso per adozione può essere comunque negato in tutti i casi in cui, sulla base di elementi gravi, concreti ed attuali, si possa ritenere che la richiesta di visto dissimuli una sottrazione illegale di minore straniero o l`avviamento all`immigrazione illegale.

3. Il permesso di soggiorno per attesa adozione è rilasciato:

a) al minore straniero che ha fatto ingresso nel territorio dello Stato con visto di ingresso per adozione;

b) al minore straniero che, trovandosi in stato di abbandono sul territorio dello Stato, è stato dichiarato adottabile con provvedimento, passato in giudicato, pronunciato dal competente tribunale per i minorenni.

4. Il permesso di soggiorno è rilasciato per un anno ed è rinnovato per tutta la durata dello stato di adottabilità e fino al passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia l`adozione del minore da parte di cittadino italiano.

5. Il permesso di soggiorno per affidamento è rilasciato al minore straniero che, trovandosi in stato di abbandono sul territorio dello Stato, è oggetto di provvedimento di affidamento pronunciato dal competente tribunale per i minorenni. Il permesso ha la durata di un anno ed è rinnovato per tutta la durata dello stato di affidamento.

6. Al minore straniero titolare di permesso di soggiorno per attesa adozione o affidamento si applica il trattamento previsto dalla presente legge per il minore straniero che abbia attuato il ricongiungimento familiare, inclusa la possibilità di instaurare rapporti di lavoro subordinato qualora in possesso dei requisiti di età previsti dalla legge.

7, Al compimento della maggiore età lo straniero che si trova anche in stato di adottabilità ovvero che era in stato di affidamento ottiene, su domanda da presentare al questore della provincia in cui vive, il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, o per lavoro autonomo o per studio, o per motivi familiari, anche in mancanza dei requisiti di legge."

 

ARTICOLI AGGIUNTIVI

Dopo l’articolo 30 aggiungere il seguente nuovo titolo:

"TITOLO V

DISCIPLINA DEL DIRITTO D’ASILO"

 

ARTICOLO AGGIUNTIVO 30-BIS

Dopo l’art. 30 aggiungere il seguente nuovo articolo:

 

Art. 30 BIS

(Rifugiati e asilo umanitario).

1 In attuazione dell`articolo 10, terzo comma, della Costituzione, ha diritto d`asilo nel territorio dello Stato lo straniero al quale, secondo le condizioni previste dalla presente legge, risulti, sulla base di elementi concreti ed attuali, essere impedito l`effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana.

2. Per poter godere del diritto di asilo in Italia lo straniero deve presentare alla competente autorità italiana un`apposita domanda nei modi previsti dalla presente legge e dal suo regolamento di attuazione. Allo straniero che ha presentato domanda di asilo sono consentiti l`ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato fino alla decisione definitiva sulla domanda. Allo straniero che ha presentato domanda di asilo e che non ha titolo per ottenere il rilascio o il rinnovo di una carta di soggiorno o di un altro permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, il questore della provincia in cui dimora rilascia e rinnova gratuitamente, anche prescindendo dal possesso di un valido documento di viaggio, un permesso di soggiorno per richiesta di asilo della durata di tre mesi, rinnovabile fino alla decisione definitiva sulla domanda di asilo, valido anche per l`iscrizione gratuita al Servizio sanitario nazionale. Il permesso di soggiorno per richiesta di asilo è rinnovato per la durata di sei mesi, anche più volte, fino alla notificazione della decisione sulla domanda di asilo adottata dalla Commissione nazionale per il diritto d`asilo di cui all’articolo 30-ter, previa esibizione dell`istanza del ricorrente diretta alla fissazione dell`udienza, fino alla notificazione della decisione definitiva sul ricorso giurisdizionale, presentato contro il diniego della domanda di asilo. In tali casi, qualora siano trascorsi più di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di asilo ovvero qualora sia pendente il predetto ricorso giurisdizionale, il permesso di soggiorno per richiesta di asilo consente l`iscrizione temporanea nelle liste di collocamento, l`instaurazione di rapporti di lavoro subordinato, lo svolgimento di attività occasionali di lavoro autonomo e l`iscrizione a corsi di studio.

3. Lo straniero che ha presentato domanda può godere dell`asilo nel territorio italiano in una delle seguenti forme:

a) è riconosciuto lo status di rifugiato allo straniero il quale si trova nelle condizioni previste dalla Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata e resa esecutiva con legge 24 luglio 1954, n. 722, e dal protocollo relativo allo status dei rifugiati, adottato a New York il 31 gennaio 1967, reso esecutivo ai sensi della legge 14 febbraio 1970, n. 95, nonché allo straniero che tema, a ragione, di essere perseguitato nel Paese di appartenenza per motivi di sesso o di appartenenza ad un determinato gruppo etnico;

b) è riconosciuto l`asilo umanitario allo straniero che, non avendo i requisiti per ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, non può o non vuole ritornare nel Paese del quale è cittadino o, se apolide, nel quale aveva la residenza abituale, per la necessità di salvare sé dal pericolo attuale di subire nel territorio di tale Paese danni ingiusti alla propria vita, sicurezza, libertà personale o ad altre libertà democratiche, a causa di situazioni di guerra, di guerra civile, di aggressione esterna, di occupazione o di dominio straniero, di violenza generalizzata, di gravi, persistenti e generalizzati turbamenti dell`ordine pubblico.

4. La domanda di asilo non può comunque essere accolta dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo qualora, in base a riscontri oggettivi, sussista una delle seguenti circostanze ostative:

a) lo straniero sia già stato riconosciuto rifugiato in un altro Stato, nel quale possa attualmente godere di effettiva protezione, se risulta, sulla base di elementi concreti ed attuali, che nel territorio di tale Stato egli sarà di nuovo ammesso in condizioni di sicurezza e nel rispetto dei suoi fondamentali diritti, sarà protetto contro il rischio di invio in uno Stato rischioso per la sua vita, sicurezza e incolumità, potrà regolarmente soggiornare e riceverà un trattamento conforme alle norme internazionali sulla protezione dei diritti inviolabili della persona umana e sulla protezione dei rifugiati;

b) lo straniero provenga da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito Convenzione relativa alla status dei rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, nel quale abbia trascorso più di tre mesi, durante i quali, tenuto conto delle specifiche circostanze del caso, avrebbe potuto richiedere asilo alle autorità di quello Stato in base alla legislazione vigente e alla prassi amministrativa ivi praticata; in tale caso tuttavia la domanda è inammissibile soltanto se risulta accertato il consenso dello Stato terzo alla riammissione dello straniero, al fine di consentirne l`accesso ad una procedura equa di esame della domanda e di proteggerlo dal rischio di respingimento verso uno Stato in cui non sia protetto da persecuzione;

c) lo straniero abbia commesso un crimine di guerra, un crimine contro la pace o un crimine contro l`umanità, come definiti e disciplinati dalle norme e dai trattati internazionali in vigore per l`Italia;

d) lo straniero, trovandosi nelle condizioni indicate nella lettera b) del comma 3, abbia chiesto o ottenuto assistenza e protezione da un altro Stato;

e) l`esame della domanda di asilo sia di competenza di un altro Stato in applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l`Italia;

f) risulti, sulla base di elementi concreti ed attuali, che lo straniero dopo l`ingresso nel territorio italiano abbia distrutto, alterato o occultato il proprio passaporto o documento di viaggio o, in mancanza, abbia fornito generalità che si rivelino successivamente false o comunque si rifiuti di fornire le proprie generalità;

g) una domanda di asilo presentata in Italia dalla medesima persona sia stata in precedenza dichiarata infondata o inammissibile e lo straniero non alleghi alla nuova domanda nuovi elementi di prova scoperti ovvero fatti nuovi sopravvenuti dopo la data in cui ha avuto conoscenza della decisione definitiva relativa alla precedente domanda di asilo.

5. In conformità alla citata Convenzione relativa allo status dei rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, il riconoscimento dello status di rifugiato comporta per lo straniero che ha presentato domanda di asilo, nonchè per il suo coniuge non separato legalmente, per i suoi figli minori non coniugati con lui conviventi e per i suoi genitori a carico che con lui convivano in Italia:

a) il rilascio, nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge di un documento di viaggio per rifugiati e di un permesso di soggiorno per asilo politico della durata di cinque anni rinnovabile per la medesima durata fino a quando sia diventata definitiva la decisione di cessazione dell’asilo; in ogni caso lo straniero sei mesi prima di ogni scadenza quinquennale del permesso di soggiorno per asilo politico, richiede alla Commissione nazionale, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione e per il tramite della questura della provincia in cui dimora, una decisione di accertamento della permanenza dello status di rifugiato, con le modalità previste dal regolamento di attuazione; qualora la Commissione nazionale deliberi in senso favorevole all’accertamento della permanenza dello status di rifugiato, il questore rinnova per ulteriori cinque anni il permesso di soggiorno per asilo politico.

b) il medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di lavoro subordinato, lavoro autonomo, di corsi di istruzione di ogni ordine e grado, di accesso agli interventi di sostegno al diritto allo studio, di previdenza sociale, di assistenza sanitaria, nonchè di ricongiungimento familiare con familiari stranieri;

c) l`accesso al pubblico impiego nei casi e nei modi consentiti dalla legge ai cittadini degli altri Stati membri dell`Unione europea;

d) l`accesso a specifici programmi di accoglienza, di assistenza, di integrazione, di rimpatrio volontario in condizioni di sicurezza e dignità, di integrazione lavorativa finalizzata al raggiungimento dell’autosufficienza economica, nonché a corsi di lingua italiana; tali programmi sono attuati, sulla base dei criteri stabiliti con il regolamento di attuazione, in via diretta dai comuni in via diretta o mediante convenzioni con organizzazioni non governative di protezione dei diritti civili ed umani o con altre associazioni aventi i criteri indicati nel regolamento; per l’attuazione di tali programmi sono trasferite ai comuni apposite risorse finanziarie in proporzione al numero dei rifugiati legalmente residenti nei rispettivi territori;

e) il medesimo trattamento previsto dalle norme vigenti in favore dei profughi italiani in materia di riserva di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

f) l’erogazione, da parte del comma in cui dimora il rifugiato che si trovi in stato di bisogno, di un contributo giornaliero di prima assistenza per un periodo massimo di 180 giorni , il cui importo è determinato dal regolamento di attuazione della presente legge, o, in alternativa, di vitto e alloggio in centri di accoglienza;

g) l’erogazione da parte delle prefetture secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione, di contributi finanziari per il rimpatrio volontario in condizione di sicurezza e di dignità.

6. Il riconoscimento dell`asilo umanitario comporta per lo straniero che ha presentato domanda di asilo, per il coniuge non separato legalmente, per i figli minori non coniugati con lui conviventi e per i genitori a carico con lui conviventi:

a) il rilascio, nei modi previsti dal regolamento di attuazione, di un permesso di soggiorno per asilo umanitario, avente la durata di un anno, rinnovabile per la medesima durata fino a quando sia diventata definitiva la decisione di cessazione dell`asilo umanitario;

b) il medesimo trattamento previsto dalla presente legge per lo straniero titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, fatti salvi i limiti minimi di età stabiliti dalla legge per lo svolgimento di attività lavorative.

7. Nei casi in cui la domanda di asilo è presentata da minori non accompagnati, le autorità che raccolgono, esaminano e decidono la domanda in Italia ne danno tempestiva comunicazione, nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, al tribunale per i minorenni competente per territorio ai fini dell`adozione dei provvedimenti di sua competenza.

8. Nei casi in cui presentino contemporaneamente domanda di asilo stranieri che costituiscono un unico nucleo familiare, si provvede a raccogliere un`unica domanda e a compilare un unico verbale, salvo che per ciascun figlio maggiore di età. In tale caso il permesso di soggiorno per richiesta di asilo è rilasciato a ciascun componente del gruppo familiare, facendo menzione della avvenuta presentazione della domanda. La Commissione nazionale per il diritto d`asilo può procedere, salvo diversa richiesta degli interessati, all`audizione di un solo membro della famiglia, con preferenza per le persone adulte, e adotta la decisione sulla domanda tenendo conto della sussistenza dei requisiti previsti per il riconoscimento dello status di rifugiato o dell`asilo umanitario con riferimento anche ad uno solo dei membri del nucleo familiare; in tale caso la decisione produce i medesimi effetti per ciascuno dei componenti del nucleo familiare, salvo che per coloro per i quali sussista una delle cause ostative indicate nel comma 4.

ARTICOLO AGGIUNTIVO 30-TER

Dopo l’art. 30-bis aggiungere il seguente nuovo articolo:

Art. 30-Ter

(Commissione nazionale per il diritto di asilo. Domanda di asilo e cessazione dell’asilo)

1. La Commissione nazionale per il diritto d`asilo è competente ad esaminare e a decidere sulle domande di cessazione dell`asilo e svolge ogni altra funzione, anche consultiva, in materia di asilo conferitale dalla presente legge e dal suo regolamento di attuazione.

2. Contro la decisione di rigetto della domanda di asilo e contro la decisione di cessazione dell`asilo è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del luogo in cui dimora lo straniero. Il ricorso deve essere notificato e depositato entro trenta giorni dalla data della notificazione della decisione della Commissione nazionale per il diritto d`asilo e sospende l`esecuzione della decisione. Il tribunale amministrativo regionale si pronuncia entro i successivi trenta giorni. Il giudice amministrativo decide con giurisdizione esclusiva estesa al merito. In caso di annullamento della decisione della Commissione la sentenza definitiva del giudice che dichiara l`esistenza dei requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o dell`asilo umanitario sostituisce a tutti gli effetti la decisione della Commissione. Tutti gli atti concernenti i procedimenti giurisdizionali previsti dal presente comma sono esenti da ogni imposta di bollo o di registro.

3. La Commissione nazionale per il diritto d`asilo opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. È organo collegiale, i cui membri sono nominati con decreto motivato dal Presidente del Consiglio dei ministri ogni cinque anni e possono essere confermati una volta soltanto. I membri della Commissione non sono revocabili e, per tutta la durata del loro incarico, sono collocati fuori ruolo, se dipendenti dello Stato, ovvero in aspettativa, se docenti universitari, e, a pena di decadenza, non possono esercitare alcuna attività professionale, nè ricoprire cariche elettive o altri uffici pubblici. Essi ricevono una retribuzione pari a quella spettante ai magistrati di Cassazione.

4. La Commissione nazionale per il diritto di asilo si compone di un consiglio di presidenza e di tre sezioni. Il Consiglio di Presidenza, formato dai presidenti delle sezioni, il più anziano dei quali svolge le funzioni di presidente della Commissione, e, con funzioni consultive, da un rappresentante designato dall’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, distribuisce i procedimenti tra le sezioni stabilisce le direttive e i criteri di massima per il funzionamento delle sezioni, ne coordina l’attività, disciplina l’organizzazione interna della Commissione, determina le modalità e i mezzi occorrenti ad assicurare l’aggiornamento dei membri delle sezioni e del personale della Commissione e trasmette alle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri entro il mese di febbraio di ogni anno una relazione sull’attività svolta dalla Commissione nell’anno precedente, formulando eventuali proposte nelle materie di competenza della Commissione. Ogni sezione della Commissione è composta da:

a) un magistrato di Cassazione designato dal Consiglio superiore della magistratura tra quelli di riconosciuta competenza ed esperienza nei procedimenti in materia di diritti fondamentali della persona umana e di applicazione delle convenzioni internazionali, con funzioni di presidente;

b) un prefetto o un dirigente generale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, designato tra le persone di riconosciuta competenza ed esperienza in materia di applicazione di accordi internazionali e di tutela dei diritti fondamentali della persona, con funzioni di vicepresidente;

c) un funzionario del Ministero dell`interno, con qualifica non inferiore a dirigente o equiparata, designato dal Ministro dell`interno tra i funzionari della polizia di Stato esperti nella polizia dell`immigrazione o nell`applicazione degli accordi internazionali;

d) un funzionario del Ministero degli affari esteri, con qualifica non inferiore a consigliere di legazione, designato dal Ministro degli affari esteri tra le persone esperte nell`applicazione degli accordi internazionali e nella conoscenza delle situazioni socio-politiche straniere;

e) un docente universitario o esperto qualificato, scelto tra le persone di riconosciuta competenza in materia di protezione dei diritti dell`uomo e di disciplina della condizione giuridica dello straniero;

f) un qualificato esperto in materia di tutela dei diritti umani designato dall`Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati tra gli appartenenti ad organizzazioni non governative di tutela dei diritti fondamentali della persona umana o dei diritti dello straniero.

5. Alla Commissione nazionale per il diritto d`asilo è assicurata autonomia organizzativa, gestionale e contabile. La Commissione ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e di chiedere ed ottenere da esse notizie, informazioni e ogni collaborazione necessaria per un corretto svolgimento delle sue funzioni. La Commissione ha sede in Roma, ma per gravi motivi le sue sezioni possono riunirsi altrove per l`audizione dei richiedenti asilo. La Commissione ha personalità giuridica e la sua gestione finanziaria è sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico di un fondo da iscriversi in un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri. È istituito il ruolo organico del personale dipendente della Commissione anche se in posizione di comando da altre amministrazioni pubbliche, per il quale il regolamento di attuazione della presente legge determina la consistenza organica, il trattamento economico e giuridico e l’ordinamento delle carriere, tenendo conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative della Commissione.

6. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina i termini e le modalità della procedura di presentazione, raccolta ed esame delle domande di asilo e delle domande di cessazione dell’asilo, di decisione e comunicazione delle decisioni sulle domande di asilo o di cessazione dell’asilo. Esso indica le autorità rispettivamente competenti e i diritti dello straniero, nonché l’erogazione agli indigenti, fino alla comunicazione della decisione della Commissione nazionale per il diritto di asilo, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di presentazione della domanda di asilo, di un contributo di prima assistenza di importo mensile pari all’importo mensile dell’assegno sociale. Il regolamento prevede altresì le modalità per l’acquisizione della documentazione, indicata o prodotta dallo straniero fino al momento dell’audizione o comunque acquisita dalla Commissione; le modalità dei colloqui e dell’audizione dello straniero, svolta secondo i princìpi del contraddittorio di fronte a tutti i membri della competente sezione della Commissione; le modalità per assicurare durante tutte le fasi della procedura l’assistenza di un difensore o di una persona di fiducia dello straniero e di un interprete imparziale, nonché le modalità di rilascio, rinnovo, revoca e conversione dei permessi di soggiorno per asilo politico, per richiesta di asilo e per asilo umanitario. Le disposizioni del regolamento devono comunque rispettare gli atti adottati dall`Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, dal Consiglio d`Europa e dall`Unione europea, con particolare riguardo ai criteri e alle procedure per la determinazione e per la cessazione dello status di rifugiato e alle esigenze minime che devono essere assicurate nell`ambito delle stesse.

7. In caso di rigetto della domanda di asilo lo straniero ha l`obbligo di lasciare il territorio dello Stato entro trenta giorni dalla data di scadenza del permesso di soggiorno per richiesta di asilo o, se posteriore, dalla data di notificazione della decisione, salvi gli effetti dell`eventuale impugnazione e salvo che il questore gli rilasci, a richiesta, e se sussistono i relativi requisiti previsti dalla presente legge e dal suo regolamento di attuazione, una carta di soggiorno o un permesso di soggiorno per motivi familiari, per studio, per attesa di emigrazione verso altro Stato o per motivi di giustizia. In ogni caso la Commissione nazionale per il diritto d`asilo può rivedere la propria decisione di rigetto della domanda di asilo sulla base di fatti nuovi o di nuovi elementi probanti prodotti o indicati dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dallo straniero o dalla persona che l’assiste.

8. Salvo il diritto dello straniero al quale è riconosciuto l’asilo in Italia di liberamente rinunciarvi e di rientrare definitivamente nel Paese di appartenenza, la Commissione nazionale per il diritto di asilo dichiara cessato l’asilo con una delle seguenti procedure:

a) mediante la decisione quinquennale che nega allo straniero la permanenza dello status di rifugiato ovvero a seguito di apposita procedura iniziata su richiesta scritta e motivata, notificata allo straniero interessato con traduzione in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese o spagnolo, presentata dal questore o dal Ministro dell`interno, sentito in apposita audizione lo straniero, mediante la decisione che dichiara cessato lo status di rifugiato qualora sussista una delle circostanze indicate dall`articolo 1, lettera c), della citata Convenzione sullo status dei rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, riconosce l`asilo umanitario se ne ricorrono i presupposti indicati dalla presente legge ovvero decide la cessazione dell`asilo. In tali casi, in mancanza di notificazione di ricorso giurisdizionale, il questore revoca il permesso di soggiorno per asilo politico e rilascia, su richiesta dell`interessato, una carta di soggiorno o un permesso di soggiorno per i quali lo straniero possegga i relativi requisiti stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di attuazione;

b) periodicamente, su richiesta del consiglio di presidenza della Commissione o su richiesta scritta e motivata del Presidente del Consiglio dei ministri o di un Ministro da lui delegato, può decidere, con atto scritto e motivato dal questore, sentito il parere dell`Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, la cessazione dell`asilo nei confronti di tutti i cittadini di un determinato Stato ai quali era stato riconosciuto l`asilo umanitario, ovvero delle sole persone abitanti in una determinata zona di tale Stato, qualora siano venuti meno i presupposti in relazione alla situazione generale e sia concretamente possibile il rientro nel territorio di tale Stato in condizioni durevoli di dignità e di sicurezza. In tali casi, il questore, alla scadenza del permesso di soggiorno per asilo umanitario, rilascia, su richiesta dello straniero, una carta di soggiorno o un permesso di soggiorno per i quali possegga i requisiti richiesti dalla presente legge o, in mancanza, invita lo straniero a lasciare il territorio dello Stato entro i successivi trenta giorni, trascorsi i quali lo straniero può essere espulso dal territorio dello Stato.

 

 

ARTICOLO AGGIUNTIVO 30-QUATER

Dopo l’art. 20-ter aggiungere il seguente nuovo articolo

 

Art. 30-quater

(Esodi di massa).

 

1. Per esodo di massa verso l`Italia si intende, ai fini dell`applicazione del presente articolo, la situazione in cui, a causa del verificarsi all`estero di una delle circostanze che, in base all’articolo 30-bis, della presente legge, consentono il riconoscimento dell`asilo in Italia ovvero di altri gravi circostanze che espongono le persone ivi residenti a gravi pericoli per l`incolumità personale di carattere eccezionale, sia imminente o sia in corso l`ingresso, anche illegale, nel territorio dello Stato di stranieri costretti ad abbandonare il Paese di origine o di residenza, in un numero tale che, per concentrazione nel tempo o nello spazio, comporti gravi pericoli per il mantenimento dell`ordine pubblico o della sicurezza nazionale o comporti comunque esigenze alle quali, per intensità o per estensione, i pubblici poteri possono provvedere soltanto avvalendosi di mezzi e poteri straordinari ed eccezionali.

2. Nei casi di esodo di massa il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, dichiara con proprio decreto lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in riferimento alla qualità e alla natura degli interventi necessari. Con analogo decreto si procede alla proroga, alla modifica e alla revoca dello stato di emergenza al venire meno dei relativi presupposti. I predetti decreti sono immediatamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dello stato di emergenza il Governo informa i Paesi membri dell`Unione europea, gli altri Stati eventualmente interessati, gli organismi internazionali e dell`Unione europea, nonchè le Camere, le regioni e gli enti locali interessati.

3. Per l`attuazione degli interventi straordinari conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza si provvede, nell`ambito dei criteri indicati dal presente articolo, anche a mezzo di ordinanze in deroga alle altre disposizioni della presente legge e ad ogni altra disposizione vigente, incluse le norme sulla contabilità pubblica, e nel rispetto dei princìpi generali dell`ordinamento giuridico e degli obblighi internazionali della Repubblica. Le ordinanze devono contenere l`indicazione delle principali norme a cui si intende derogare, devono essere motivate e devono essere pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale.

4. Fermo restando il rispetto del comma 3, con le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo si può comunque disporre una o più delle seguenti misure:

a) l`introduzione di criteri e modalità speciali per il soccorso, per l`assistenza e per il controllo degli ingressi degli stranieri nel territorio italiano, anche con l`utilizzo temporaneo delle Forze armate per rafforzare la vigilanza sulle frontiere o per predisporre interventi straordinari di assistenza o di rimpatrio degli stranieri accolti;

b) la determinazione di gruppo dell`asilo umanitario o dello status di rifugiato da conferire agli stranieri che appartengano ad un determinato gruppo o che siano fuggiti in un determinato periodo, secondo particolari criteri e modalità, stabiliti anche con l`assistenza della Commissione nazionale per il diritto di asilo di cui all’art 30-ter;

c) l`avviamento, l`accompagnamento e l`alloggiamento degli stranieri accolti ai sensi del presente articolo in strutture pubbliche o private convenzionate di accoglienza temporanea, eventualmente disponendo l`obbligo di dimora all`interno di tali strutture per un determinato periodo, nonchè la previsione, in collaborazione con le regioni, gli enti locali, gli enti di assistenza e le organizzazioni di volontariato, di speciali forme di accoglienza, di assistenza sociale e sanitaria, e di istruzione;

d) una disciplina speciale ed eccezionale della condizione giuridica degli stranieri accolti per i quali non è stata disposta la determinazione di gruppo dello status di rifugiato o dell`asilo umanitario, inclusa la previsione di particolari forme di protezione temporanea, nonché la previsione di provvedimenti amministrativi di espulsione da eseguire con accompagnamento immediato alla frontiera degli stranieri segnalati per attività connesse all`agevolazione dell`immigrazione clandestina, della prostituzione, del traffico illegale di armi o di sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero per attività comunque pericolose per la sicurezza pubblica o per gravi reati contro la vita o la incolumità delle persone;

e) l`avviamento o l`accompagnamento degli stranieri non accolti in Italia verso il territorio di altri Stati effettivamente disponibili alla loro accoglienza in condizioni di sicurezza e di protezione dal rischio di essere inviati nel Paese in cui sono in atto le circostanze che hanno causato l`esodo di massa;

f) il rimpatrio, anche coattivo, degli stranieri precedentemente accolti in Italia ai sensi del presente articolo nei Paesi in cui non siano più in atto le circostanze che avevano indotto il flusso migratorio di massa e nei quali sia concretamente possibile il rientro in condizioni durevoli di sicurezza e dignità e nei quali sono effettivamente protetti dal rischio di essere inviati nei Paesi in cui sono in corso i fenomeni che hanno indotto il flusso migratorio di massa. In ogni caso sono esclusi dal rimpatrio gli stranieri accolti ai sensi del presente articolo che hanno status di rifugiato, nonchè quelli che hanno titolo al ricongiungimento familiare con altre persone legalmente residenti in Italia o che hanno regolarmente in corso rapporti di lavoro a tempo indeterminato o attività non occasionali di lavoro autonomo o che siano regolarmente iscritti a corsi di istruzione scolastica o universitaria in istituti di ogni ordine e grado.

 

EMENDAMENTI ALL’ARTICOLO 31

31.1 Al comma 1 dell’art. 31 sostituire la lettera b) con:

b) gli stranieri legalmente residenti che siano titolari di carta di soggiorno in corso di validità o di rinnovo ovvero di permesso di soggiorno in corso di validità o di rinnovo rilasciato per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per residenza elettiva, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza per motivi religiosi.

31.1 Il comma 3 dell’art. 31dopo le parole "Ministro del Tesoro," aggiungere le parole seguenti:

"pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale".

 

EMENDAMENTI ALL’ARTICOLO 32

32.1 All’inizio del comma 3, sostituire le parole "non in regola" con le parole

"anche se non in regola"

32.2 Alla fine del comma 3 dell’art. 32 aggiungere la seguente nuova lettera:

f) gli interventi preventivi, curativi e riabilitativi delle tossicodipendenze previsti dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni.

32.3 Alla fine dell’art. 32 aggiungere il seguente nuovo comma:

7.Ai fini di quanto previsto dal comma 4, si considera privo di risorse economiche sufficienti lo straniero che dispone di un reddito annuo inferiore all`importo annuo dell`assegno sociale. Ferma restando l`erogazione delle prestazioni di cui al comma 3, al fine di fruire del trattamento riservato all`indigente, lo straniero o, in mancanza, il familiare adulto con lui convivente, è tenuto a produrre dichiarazione attestante l`ammontare complessivo del reddito prodotto in Italia e all`estero accompagnati, ove possibile, da copia dell`ultima dichiarazione dei redditi e da attestazione dell`autorità diplomatica o consolare competente dalla quale risulti che, per quanto a conoscenza della predetta autorità la dichiarazione relativa alla produzione di reddito all`estero non è mendace.

 

EMENDAMENTI ALL’ARTICOLO 34

Sostituire l’articolo 34 con il seguente:

ART. 34

(Attività professionali sanitarie)

1. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo o per motivi familiari o per asilo politico o umanitario o per motivi religiosi, in possesso di laurea o di diploma universitario in materia sanitaria, conseguiti in Italia, ovvero conseguiti all`estero e riconosciuti in Italia, possono sostenere gli esami di abilitazione professionale, iscriversi temporaneamente nei relativi albi secondo le modalità precisate nel regolamento di attuazione della presente legge e svolgere l`attività professionale corrispondente, a parità di trattamento con il cittadino italiano. Restano esclusi i soggetti che sono stati ammessi in soprannumero ai corsi di laurea o di specializzazione per i quali i titoli conseguiti non hanno valore legale in Italia. Il regolamento di attuazione della presente legge stabilisce le modalità per le verifiche che saranno effettuate in materia.

2. Il regolamento di attuazione della presente legge stabilisce i criteri per il riconoscimento in Italia dei titoli professionali rispettivamente per le professioni sanitarie che comportano un titolo di laurea o un titolo di livello inferiore.

3. Ferma restando la parità di trattamento retributivo e previdenziale con i cittadini italiani, l`impiego degli stranieri indicati al comma 1 per l`esercizio delle professioni infermieristiche, tecniche e della riabilitazione, è consentito da parte dei presìdi sanitari privati nell`ambito di un rapporto di lavoro dipendente e secondo percentuali massime di impiego indicate nel regolamento di attuazione della presente legge. L`impiego nei presìdi sanitari pubblici o accreditati è consentito agli stranieri titolari di carta di soggiorno nonché, previa autorizzazione del Ministero della sanità, emanata secondo i criteri indicati nel medesimo regolamento di attuazione, anche agli stranieri indicati nel comma 1.

4. Gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, appartenenti agli ordini religiosi, che svolgono la propria attività nell`ambito o per conto dell`ordine di appartenenza, possono essere impiegati nei presìdi pubblici e privati in deroga alle disposizioni di cui al comma 3 fermo restando il riconoscimento del relativo titolo professionale.

EMENDAMENTI ALL’ARTICOLO 35.

35. 1 All’inizio del comma 6 dell’art.35 sostituire le parole "Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400" con le seguenti parole:

"Con il regolamento di attuazione della presente legge"

35. 2 Alla fine dell’articolo 35 aggiungere i seguenti due nuovi commi:

7. In ogni caso l`educazione interculturale è attuata in conformità delle risoluzioni e delle raccomandazioni del Consiglio d`Europa, anche con riguardo agli orientamenti elaborati dal suo Consiglio della cooperazione culturale, e delle disposizioni della Convenzione culturale europea, firmata a Parigi il 19 dicembre 1954, ratificata e resa esecutiva con legge 19 febbraio 1957, n. 268, e di altri accordi internazionali in vigore in materia di cooperazione culturale e scientifica.

8. Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno per studio o di carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno può iscriversi ai corsi delle scuole secondarie superiori, e accede agli esami finali e riceve il medesimo trattamento previsti per l`allievo italiano, fatta salva la verifica della effettiva preparazione scolastica precedentemente avuta all`estero.

EMENDAMENTI ALL’ART 36.

36.1 Sostituire il comma 3 dell’art.36 con il seguente:

3 . Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina:

a) gli adempimenti richiesti agli stranieri per la prescrizione o l`iscrizione ai diversi corsi scolastici o universitari e per il conseguimento del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio, inclusa la previsione di requisiti di garanzia economica adeguati ad assicurare l`alloggio, il sostentamento e la copertura dei costi, anche sanitari, relativamente ad ogni anno di studio;

b) la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio, sulla base dei requisiti di iscrizione e di profitto relativi al corso di studi ovvero sulla base dell`iscrizione, e frequenza, a ulteriori corsi di studi, o al fine del conseguimento di titoli di studio o al fine del superamento di esami finali o abilitazione all`esercizio di professioni, e la possibilità di svolgere, durante il periodo di validità del permesso, attività di lavoro subordinato o autonomo da parte dello straniero titolare;

c) l`erogazione di borse di studio, sussidi e premi agli studenti stranieri, in coordinamento con la concessione delle provvidenze previste dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio universitario, di corsi di perfezionamento o di specializzazione o di dottorato di ricerca o di attività di ricerca scientifica;

d) i criteri per la valutazione della condizione economica dello straniero ai fini dell`uniformità di trattamento in ordine alla concessione delle provvidenze di cui alla lettera c);

e) la realizzazione di corsi di lingua italiana per gli stranieri che intendono accedere all`istruzione universitaria in Italia;

f) il rilascio e il rinnovo dei permessi di studio agli iscritti a corsi scolastici o universitari di istituti o atenei privati, anche non italiani, aventi sede in Italia.

36.2 Sostituire il comma 4 dell’art. 36 con il seguente

4. In base alle norme previste dal presente articolo e dal regolamento di attuazione della presente legge, sulla base delle disponibilità comunicate dalle università, è disciplinato annualmente con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell`università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro dell`interno, il numero massimo complessivo e le modalità di rilascio dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per l`accesso all`istruzione universitaria degli studenti stranieri residenti all`estero. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

36..3 Sostituire il comma 5 dell’art.36 con il seguente:

5. È comunque consentito l`accesso ai corsi universitari, a parità di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e in possesso di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per motivi familiari, o per asilo politico, o per asilo umanitario, o per motivi religiosi ovvero in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia ovvero conseguito all`estero e riconosciuto in Italia. L`accesso ai corsi universitari è subordinato alla verifica della effettiva conoscenza della lingua italiana, da svolgere secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione della presente legge per gli stranieri che non siano in possesso di titolo di studio superiore italiano, a condizione che siano in possesso di titolo di studio che nel Paese in cui è stato conseguito consente l`iscrizione a corsi universitari e che abbiano svolto almeno dodici anni di studi.

EMENDAMENTI ALL’ART.37.

37.1 Al comma 2 dell’art.37 dopo il secondo periodo aggiungere il seguente periodo:

Gli interventi di servizio sociale ivi programmati devono essere differenziati sulla base della tipologia delle problematiche dell’ospite straniero e possono essere attuati con la collaborazione non prevalente di altri stranieri regolarmente soggiornanti.

37.2 Al comma 4 dell’art.37 sostituire le parole "regolarmente soggiornanti" con le seguenti parole:

"titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a sei mesi"

 

EMENDAMENTI ALL’ART 38.

Sostituire l’art. 38 con il seguente

ART. 38

(Elettorato amministrativo).

 

1. Allo straniero titolare di carta di soggiorno e legalmente residente in Italia ininterrottamente nei cinque anni precedenti le elezioni, per il quale ricorrono i requisiti e le condizioni stabilite dalla legge per il cittadino, è riconosciuto il diritto di elettorato attivo nel comune di residenza, limitatamente alle elezioni del sindaco, nonché l`elettorato attivo e passivo per l`elezione del consiglio comunale e del consiglio circoscrizionale, nonché l`elettorato per i referendum indetti a livello comunale e circoscrizionale.

2. Lo straniero che appartenga ad un Paese con il quale sussista la reciprocità, e che intende esercitare il diritto di elettorato, deve presentare al sindaco la domanda di iscrizione in apposita lista elettorale. La verifica della condizione di reciprocità non è comunque richiesta ai fini dell`esercizio dell`elettorato attivo degli stranieri a cui sono riconosciuti lo status di rifugiato o l`asilo umanitario.

3. Per quanto non previsto dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni concernenti le modalità di esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo riconosciuto ai cittadini degli altri Stati membri dell`Unione europea residenti in Italia. È in ogni caso escluso l`obbligo per i candidati stranieri di produrre attestati del diritto di eleggibilità rilasciati dalle autorità dei Paesi di origine.

 

EMENDAMENTI ALL’ART 39.

Sostituire l’art 39 con il seguente:

Art. 39

 

(Misure di integrazione sociale degli stranieri regolarmente soggiornanti).

 

1. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo, motivi familiari, studio, attesa adozione, affidamento, attesa dell`acquisto o del riacquisto della cittadinanza italiana, asilo politico e asilo umanitario, nonché i minori iscritti nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno dei genitori o tutori o affidatari:

a) hanno diritto di fruire, a parità di condizioni, di tutte le provvidenze e le prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale istituite dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali in favore dei cittadini italiani residenti nei rispettivi territori, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi (TBC), per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti;

b) hanno diritto di accesso, a parità di condizioni con i cittadini italiani, fatti salvi i modi e i limiti eventualmente previsti dalla presente legge e dal suo regolamento di attuazione, ad ogni tipo di rapporto di lavoro subordinato nel settore privato o di attività di lavoro autonomo e al medesimo trattamento giuridico, sindacale, economico, previdenziale ed assistenziale previsto dalle norme vigenti per i cittadini italiani, inclusa la possibile iscrizione negli albi, registri o ruoli eventualmente previsti per l`attività svolta, nonchè ad ogni tipo di corso di formazione e di riqualificazione professionale, a tutti i corsi di istruzione scolastica ed universitaria;

c) possono sostenere gli esami di abilitazione professionale e chiedere l`iscrizione agli albi, registri o ruoli professionali anche in deroga alle disposizioni che prevedono il requisito del possesso della cittadinanza italiana per l`esercizio delle relative professioni, qualora siano in possesso di titolo di studio conseguito in Italia o di analogo titolo conseguito all`estero per il quale abbiano ottenuto il riconoscimento legale.

2. Ogni regione, con legge, nell`ambito delle proprie attribuzioni ed in armonia con le norme comunitarie, con le disposizioni della presente legge e del suo regolamento di attuazione, promuove iniziative dirette al superamento delle difficoltà specifiche inerenti le condizioni di stranieri regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio della regione e assicura loro, nell`ambito e in attuazione delle leggi regionali che regolano le materie di sua competenza, l`effettivo godimento dei diritti relativi al lavoro e alle prestazioni sociali e sanitarie, il mantenimento dell`identità culturale e della disponibilità dell`abitazione, promuovendo altresì forme di partecipazione, solidarietà e tutela, e agevolandone il normale inserimento nella vita sociale e nelle attività produttive.

3. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni, anche in collaborazione con le associazioni di stranieri e con le organizzazioni stabilmente operanti in loro favore, nonché in collaborazione con le autorità o con enti pubblici e privati dei Paesi di origine:

a) favoriscono le attività intraprese, in favore degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, anche al fine di effettuare corsi della lingua e della cultura di origine, dalle scuole e dalle istituzioni culturali straniere legalmente funzionanti e operanti nella Repubblica ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, e successive modificazioni;

b) favoriscono la produzione e diffusione in Italia di materiale stampato e audiovisivo in lingua italiana e nelle lingue maggiormente usate dagli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, al fine di fornire ad essi ogni informazione utile al loro positivo inserimento nella società italiana e alle possibilità di un positivo reinserimento nel Paese di origine, nonchè alla conoscenza ed effettiva tutela ed osservanza dei loro diritti e doveri e delle diverse opportunità di integrazione e crescita personale e comunitaria offerte dalle amministrazioni pubbliche e dall`associazionismo;

c) promuovono convenzioni con gli enti concessionari pubblici e privati per la radiodiffusione in ambito nazionale e locale, al fine di effettuare la diffusione periodica di programmi culturali, informativi e musicali nella lingua madre dei diversi gruppi di stranieri regolarmente soggiornanti in Italia;

d) favoriscono e agevolano, anche finanziariamente, la costituzione presso le biblioteche scolastiche e universitarie di libri, periodici e materiale audiovisivo prodotti nella lingua originale dei Paesi di origine degli stranieri residenti in Italia o provenienti da essi;

e) favoriscono la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali, ricreative, sociali, economiche e religiose degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e ogni iniziativa di informazione sulle cause dell`immigrazione e di prevenzione del sorgere degli stereotipi razzisti o xenofobi.

4. Le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni inseriscono nel proprio personale stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a due anni in qualità di mediatori interculturali al fine di agevolare i rapporti tra le singole amministrazioni e gli stranieri appartenenti ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguistici e religiosi. L`inserimento avviene, previa selezione di persone qualificate ed esperte nei rapporti interpersonali ed eventualmente formate presso associazioni di stranieri o presso organizzazioni senza scopo di lucro, mediante contratti di lavoro di diritto privato, di durata biennale, rinnovabili, con destinazione preferenziale ai luoghi e agli enti più frequentati dagli stranieri.

5. Sono istituiti corsi di formazione destinati agli operatori degli organi e uffici pubblici e degli enti privati che hanno rapporti abituali con stranieri o che esercitano competenze rilevanti in materia di immigrazione. I programmi formativi devono avere cadenza periodica, devono prevedere un costante aggiornamento e devono essere informati a criteri di convivenza in una società multiculturale e di prevenzione di comportamenti discriminatori, xenofobi o razzisti. I corsi hanno per oggetto la conoscenza e l`applicazione della presente legge e del suo regolamento di attuazione, le cause e le caratteristiche dei flussi migratori, la situazione socio-politica ed economica e le caratteristiche culturali dei Paesi di origine, i problemi giuridici, sociali, culturali, religiosi, lavorativi ed economici connessi con le migrazioni e la gestione dei servizi socio-assistenziali destinati agli stranieri. I corsi possono essere organizzati in forma mista, con il coinvolgimento, anche in qualità di docenti, di qualificati operatori sociali italiani e stranieri, inclusi quelli regolarmente soggiornanti in Italia. In ogni caso è privilegiato l`inserimento di appositi corsi di aggiornamento permanente da istituire nell`ambito degli istituti e delle scuole di formazione e di perfezionamento per il personale già esistenti all`interno di ogni amministrazione.

6. I corsi previsti al comma 5 sono organizzati:

a) in favore dei magistrati ordinari ed amministrativi a cura, rispettivamente, del Consiglio superiore della magistratura e del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa;

b) in favore dei dirigenti e degli impiegati delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali interessati, a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, di intesa con le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato interessate e in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione;

c) in favore dei dirigenti e degli impiegati degli uffici regionali, provinciali, comunali e degli operatori volontari e professionali dei centri di servizio e di accoglienza per stranieri e delle associazioni e organizzazioni di volontariato, a cura, rispettivamente, delle amministrazioni delle regioni, delle province e dei comuni.

7. Lo Stato, le regioni e gli enti locali riconoscono e sostengono le attività e le funzioni di servizio sociale, culturale, informativo ed assistenziale svolte dalle associazioni e dalle organizzazioni di volontariato operanti con carattere di continuità e specificità a favore degli stranieri e delle associazioni di stranieri regolarmente soggiornanti, legalmente costituite ed operanti in Italia.

8. Lo Stato, le regioni e gli enti locali tutelano e favoriscono le associazioni istituite, ed operanti, in base alle norme vigenti, dagli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia che siano finalizzate all`assistenza reciproca dei connazionali, al mantenimento e all`espressione della loro identità culturale o alla tutela dei loro diritti soggettivi e interessi, legittimi o diffusi, riguardo a problemi di competenza delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali.

9. Per i fini indicati nei commi 7 e 8, le regioni consentono la conclusione di accordi e convenzioni per la gestione di servizi, possono erogare specifiche sovvenzioni per attività e iniziative particolari e possono istituire albi e registri.

10. Alle associazioni previste nei commi 7 e 8 ed iscritte nel registro tenuto secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento di attuazione della presente legge e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, si applicano le medesime agevolazioni, anche in materia tributaria, previste dalle leggi statali e regionali per le organizzazioni di volontariato, nonché le agevolazioni previste per la stampa dei periodici e per la diffusione di materiale informativo o culturale. A tali associazioni è altresì consentito l`accesso agli spazi radiofonici e televisivi previsti ai sensi dell`articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, come modificato dall`articolo 1 della legge 28 febbraio 1980, n. 48.

11. Al fine di promuovere, con la partecipazione dei diretti interessati, le iniziative idonee alla rimozione degli ostacoli che impediscono l`effettivo esercizio dei diritti dello straniero, è istituita presso il Consiglio nazionale dell`economia e del lavoro (CNEL) la Consulta nazionale dell`immigrazione, di seguito denominata ´Consultaª. La Consulta svolge le seguenti funzioni:

a) fornisce al CNEL ogni elemento e ogni proposta utile per l`esercizio delle funzioni ad esso attribuite e, su richiesta del CNEL stesso, può essere incaricata di svolgere specifici atti di collaborazione con l`attività del Consiglio relativamente alle problematiche dell`immigrazione e della condizione degli stranieri in Italia;

b) esprime pareri e formula proposte al CNEL, da indirizzare al Governo e alle Camere, circa l`effettiva applicazione della presente legge e del suo regolamento di attuazione e circa i provvedimenti legislativi ed amministrativi in materia di immigrazione e di condizione degli stranieri in Italia, incluso il decreto di programmazione annuale delle politiche migratorie;

c) può chiedere chiarimenti alle amministrazioni pubbliche circa l`applicazione della presente legge e del suo regolamento di attuazione e sollecitare l`adozione di misure idonee a rimediare ad eventuali lacune o abusi;

d) ha l`obbligo di prendere in considerazione e di pronunciarsi in merito alle petizioni presentate dagli stranieri regolarmente soggiornanti e da altri enti pubblici e privati su problemi di interesse generale degli stranieri presenti in Italia;

e) instaura utili forme di collegamento e di scambio di informazioni con la Presidenza del Consiglio dei ministri, con gli osservatori del fenomeno migratorio e con le consulte regionali competenti per i problemi degli stranieri.

12. La Consulta è presieduta dal Presidente del Consiglio nazionale dell`economia e del lavoro o, su sua delega, da un consigliere del CNEL, presso la cui sede si svolgono le riunioni della Consulta. Il personale di segreteria della Consulta appartiene ai ruoli del CNEL. Le spese per il funzionamento della Consulta sono poste a carico dello stato di previsione della spesa del CNEL. Con regolamento approvato dal CNEL a maggioranza assoluta dei suoi membri sono approvati l`ordinamento e il funzionamento della Consulta.

13. La Consulta è costituita per tutta la durata della consiliatura del CNEL ed è costituita dai seguenti membri nominati, per non più di due volte, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere favorevole del CNEL:

a) venti stranieri titolari di carta di soggiorno rappresentanti degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, designati dalle associazioni più rappresentative effettivamente operanti in Italia iscritte nell`apposito registro tenuto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, in ragione di almeno uno per ciascuna delle nazionalità aventi il maggior numero di persone regolarmente soggiornanti in Italia;

b) quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori dipendenti;

c) quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro appartenenti ai maggiori settori economici;

d) due rappresentanti designati dalle organizzazioni più rappresentative dei lavoratori autonomi;

e) sette rappresentanti delle associazioni ed organizzazioni di volontariato effettivamente operanti a favore degli stranieri a livello nazionale, iscritte nell`apposito registro tenuto presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in modo che sia comunque assicurata una presenza equilibrata delle diverse zone del Paese;

f) quattro qualificati esperti negli aspetti giuridici, sociologici, economici e culturali dell`immigrazione straniera.

 

EMENDAMENTI ALL’ART 40.

Sostituire il comma 3 dell’art.40 con il seguente:

3. "Il presente articolo e l’articolo 41 si applicano anche agli atti xenofobi, razzisti o discriminatori compiuti nei confronti dei cittadini italiani, di apolidi, e di cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea presenti in Italia".

EMENDAMENTI ALL’ART 42.

42.1 Al comma 1 dell’art. 42 sostituire le parole "articoli 18, 35, 37 e 39" con le seguenti parole:

"articoli 18, 23, 30-bis, comma 5, 30 quater, 35, 36, 37, 39, commi da 1 a 10".

42.1 Al comma 1 dell’art. 42 sostituire le parole "di concerto con i ministri interessati" con le seguenti parole

"previa deliberazione del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri interessati e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali, ed è pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale "

EMENDAMENTI ALL’ART 43

43.1 Alla fine del comma 2 dell’art.43 aggiungere la seguente lettera:

h) prevedere che il decreto legislativo entri in vigore alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione della presente legge.

43.2 Sostituire il comma 3 con i seguenti commi:

3. Lo schema di decreto legislativo, previa deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, è trasmesso, almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1, alle competenti Commissioni parlamentari e alla Commissione delle Comunità europee. Entro trenta giorni dal ricevimento, le Commissioni parlamentari esprimono i loro pareri, indicando specificamente le disposizioni che non ritengano corrispondenti ai criteri e princìpi direttivi indicati nel presente articolo.

4. Entro i trenta giorni successivi al ricevimento dei pareri di cui al comma 3, il Governo, esaminati i pareri e introdotte nello schema del decreto legislativo eventuali modificazioni anche in considerazione dei rilievi eventualmente formulati dalla Commissione delle Comunità europee, trasmette al Presidente della Repubblica il testo del decreto legislativo.

 

EMENDAMENTI ALL’ART .44

Sostituire l’art 44 con il seguente:

ART .44

(Norme abrogate).


1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) la legge 30 dicembre 1986, n. 943, escluso l`articolo 13;
b) la legge 16 marzo 1988, n. 81;
c) il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni;
d) gli articoli 144, 148, 149 e 151 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n 773;
e) l`articolo 2, ultimo comma, della legge 10 gennaio 1935, n. 112;
f) gli articoli 261, 265, 266, 268, 269, 270 e 271 del regolamento per l`esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
g) l`articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale, approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262;
h) l`articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come modificato dall`articolo 9 della legge 8 novembre 1991, n. 362;
i) l`articolo 9, ultimo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, introdotto dall`articolo 3 della legge 10 febbraio 1961, n. 5;
l) l`articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152;
m) l`articolo 5, commi sesto, settimo e ottavo, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33;
n) l`articolo 86 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
o) il comma 2 dell`articolo 20 della legge 2 dicembre 1991, n. 390;
p) il regolamento adottato con decreto del Ministro della sanità 5 marzo 1991, n. 174;
q) l`articolo 2 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390;
r) il decreto del Ministro degli affari esteri 9 settembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 1992;
s) la legge 23 dicembre 1991, n. 423;
t) l`articolo 4 della legge 18 gennaio 1994, n. 50;
u) gli articoli 116 e 387 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
v) il decreto-legge 24 giugno 1994, n. 406, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 502.

2. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto dall`articolo 43 sono abrogati:

a) il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656;
b) la legge 4 aprile 1977, n. 126;
c) la legge 4 aprile 1977, n. 127;
d) la legge 4 aprile 1977, n. 128;
e) il decreto legislativo 26 novembre 1992, n. 470.

3. Alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione della presente legge sono abrogati:
a) gli articoli 147, primo comma, 170 e 332, del testo unico leggi sull`istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
b) l`articolo 7 della legge 25 aprile 1938, n. 897;
c) gli articoli 12, ultimo comma, e 49, del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;
d) l`articolo 318 del codice della navigazione;
e) l`articolo 24 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;
f) la legge 3 dicembre 1970, n. 995;
g) gli articoli 71, ultimo comma, e 74, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.382, e successive modificazioni;
h) l`articolo 7 della legge 9 dicembre 1985, n. 705;
i) il decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 1986;
l) il regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136;
m) il regolamento emanato con decreto del Ministro dell`interno 24 luglio 1990, n. 237;
n) il regolamento emanato con decreto del Ministro del tesoro 26 luglio 1990, n. 244;
o) il regolamento emanato con decreto del Ministro dell`industria, del commercio e dell`artigianato 14 agosto 1990, n. 294;
p) i commi 3, 4, 5 e 6 dell`articolo 20 della legge 2 dicembre 1991, n. 390;
q) il decreto del Ministro della sanità 15 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994;
r) l`articolo 4 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n.
236;
s) l`articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 23 maggio 1996;
t) il regolamento adottato con decreto del Ministro dell`interno 2 gennaio 1996, n. 233.

4. Restano validi gli atti, i procedimenti iniziati e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme abrogate ai sensi del presente articolo.

5. Alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione della presente legge cessano di avere applicazione le direttive, le istruzioni, le circolari, e ogni altro atto emanato prima di tale data dalle amministrazioni dello Stato che dispone in generale sui procedimenti in materia di stranieri da parte delle pubbliche amministrazioni ovvero nel quale si determina l’interpretazione di norme giuridiche in materia di disciplina dell’immigrazione straniera o di condizione giuridica dello straniero ovvero si dettano disposizioni per l’applicazione di esse.

 

 

ARTICOLO 44-BIS.

Dopo l’articolo 44 aggiungere il seguente nuovo articolo:

ART.44-BIS

(Delega legislativa per il riordinamento delle norme in materia di cittadinanza italiana)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, entro il termine di cui al comma 3, ai sensi dell`articolo 76 della Costituzione, un decreto legislativo avente per oggetto il riordinamento delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di disciplina della cittadinanza italiana, osservando i seguenti criteri e princìpi direttivi:

a) coordinamento delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di cittadinanza italiana con le disposizioni della presente legge e del suo regolamento di attuazione e del decreto legislativo in materia di condizione giuridica dei cittadini degli altri Stati membri dell`Unione europea emanato ai sensi dell’articolo 43;

b) piena eguaglianza della posizione giuridica dell`uomo e della donna nell`acquisto e nel riacquisto della cittadinanza, con abrogazione o modificazione di ogni norma che produca effetti discriminatori, diretti o indiretti, tra i sessi;

c) soppressione di ogni automatismo in tutte le ipotesi di riacquisto di diritto o di perdita di diritto della cittadinanza italiana e sua sostituzione con previsioni che diano esclusiva rilevanza alla manifestazione di volontà del soggetto interessato;

d) riduzione dei termini massimi per la conclusione dei procedimenti amministrativi relativi alle istanze di acquisto o di concessione della cittadinanza italiana;

e) riduzione a tre anni della residenza legale in Italia quale requisito necessario ai cittadini degli Stati membri dell`Unione europea ai fini della concessione della cittadinanza italiana;

f) riduzione a otto anni di residenza legale in Italia e previsione della titolarità della carta di soggiorno da parte del richiedente, quali requisiti necessari ai cittadini degli Stati non membri dell`Unione europea ai fini della concessione della cittadinanza italiana;

g) disciplina espressa dei requisiti di affidabilità fiscale e di disponibilità minima di redditi, richiesti ai fini della concessione della cittadinanza italiana;

h) previsione che in tutti i casi di acquisto o concessione della cittadinanza per effetto del matrimonio con cittadino italiano, la cittadinanza italiana sia effettivamente acquisita se, fino al momento della comunicazione del provvedimento al richiedente o fino al momento della prestazione del giuramento richiesto dalle disposizioni vigenti, non vi sia separazione legale o annullamento o scioglimento del matrimonio o cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero non vi siano procedimenti civili pendenti a tali fini;

i) esclusione della produzione, da parte del richiedente straniero, di qualsiasi tipo di atto, comunque denominato, di svincolo o di rinuncia alla protezione delle autorità diplomatiche italiane nel territorio dello Stato di provenienza, quale requisito per l`acquisto, il riacquisto o la concessione della cittadinanza italiana in tutti i casi in cui la legge consente il mantenimento della cittadinanza di un altro Paese;

l) previsione che le certificazioni provenienti da organi o autorità di Stati stranieri relative ai procedimenti penali e ai carichi pendenti a carico dello straniero, che presenta istanza di acquisto o di concessione della cittadinanza italiana, non debbano essere prodotte se al richiedente è riconosciuto lo status di rifugiato, ovvero che possano essere sostituite con documentazione o dichiarazione equipollenti nei casi in cui gli ordinamenti dei predetti Stati non prevedano tali certificazioni.

2. Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge il Governo invia lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 al Consiglio di Stato e alle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, i quali esprimono il loro parere entro i trenta giorni successivi al ricevimento del testo.

3. Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell`interno, il testo del decreto legislativo è deliberato dal Consiglio dei ministri ai sensi dell`articolo 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto dei pareri ricevuti ai sensi del comma 2 del presente articolo.

EMENDAMENTI ALL’ART 45.

Sostituire l’art 45 con il seguente

ART. 45

(Regolamento di attuazione. Entrata in vigore. Disposizioni relative ad accordi internazionali.)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, è emanato il regolamento di attuazione della presente legge ai sensi dell`articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Il regolamento, oltre a disciplinare l`esecuzione delle disposizioni della presente legge e ad attuare ed integrare le norme di principio da essa previste:

a) disciplina, in conformità con le norme internazionali in vigore in Italia, ogni altro aspetto della condizione giuridica dello straniero non disciplinato dalla presente legge e dei relativi procediemtni amministrativi sempre che non si tratti di materia riservata comunque alla legge statale o regionale dalle norme costituzionali;

b) prevede, in conformità con le norme comunitarie ed internazionali, relativamente ad ogni tipo di visto di ingresso, i presupposti e la documentazione da allegare o esibire richiesti, i termini, le modalità e le procedure per la domanda e per il rilascio o per il diniego nonché la durata di utilizzazione degli stessi;

c) prevede, in conformità con le norme comunitarie ed internazionali, relativamente alla carta di soggiorno e ad ogni tipo di permesso di soggiorno i presupposti e la documentazione da allegare o esibire richiesti, i termini, le modalità e le procedure per la domanda e per il rilascio, il rinnovo e la conversione o per il diniego degli stessi, nonché la durata di ogni tipo di permesso, i diritti e i doveri, gli obblighi e le facoltà dei rispettivi titolari;

d) prevede, in allegato, i modelli delle domande e dei provvedimenti amministrativi concernenti lo straniero previsti dalla presente legge e dal regolamento stesso;

e) disciplina, in conformità con le norme internazionali in vigore per l`Italia, il procedimento per il riconoscimento dello status di apolide;

f) disciplina le modalità e i criteri del riconoscimento dei titoli di studio di ogni ordine e grado, dei titoli accademici e delle qualifiche di mestiere acquisiti dagli stranieri nei Paesi di origine;

g) disciplina, in conformità con i princìpi e i criteri previsti dagli accordi internazionali in vigore e dalle raccomandazioni adottate dal Consiglio d`Europa, gli elementi specifici della condizione giuridica e del trattamento dei detenuti ed internati stranieri in istituti penitenziari italiani;

h) disciplina il riordinamento e il potenziamento degli organi pubblici statali, centrali e periferici, competenti in materia di controllo delle frontiere e di immigrazione, prevedendo che nell`ambito di ogni Ministero competente siano unificate in un unico servizio o direzione centrale o ufficio a livello centrale le competenze, il personale e le strutture preposti alle problematiche dell`immigrazione e della condizione degli stranieri, in modo che a livello nazionale e locale sia assicurato un effettivo e costante collegamento e coordinamento operativo tra le diverse amministrazioni e tra Stato, regioni ed enti locali, nonché con l`associazionismo, e in modo che, anche istituendo appositi uffici, osservatori e servizi di studio, collegamento e coordinamento, che coadiuvino il Presidente del Consiglio dei ministri, siano attuati un effettivo e tempestivo governo del fenomeno migratorio e la più completa e costante esecuzione della presente legge e del regolamento di attuazione;

i) prevede l`abrogazione espressa delle vigenti disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative non abrogate ai sensi della presente legge, contrastanti con le sue disposizioni;

l) prevede le disposizioni transitorie ed ogni altra misura operativa necessarie per la più celere applicazione delle norme della presente legge.

3. Lo schema del regolamento di attuazione è inviato dal Governo, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle Commissioni parlamentari competenti, al CNEL e al Consiglio di Stato. Essi esprimono il loro parere entro trenta giorni dal ricevimento dello schema. Il Consiglio dei ministri provvede alla deliberazione del testo del regolamento, tenuto conto dei pareri ricevuti, entro i successivi trenta giorni.

4. Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri competenti emanano i decreti di loro competenza previsti dalla presente legge.

5 Gli articoli 3, 42, 43, 44-bis, 45 e 46 della presente legge entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione. L’articolo 38 entra in vigore il 1 gennaio 1999. I restanti articoli della presente legge entrano in vigore alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione della presente legge.

6. Il Governo della Repubblica, entro il 31 dicembre 1998, notifica al Segretario generale del Consiglio d`Europa la dichiarazione con cui l`Italia accetta di applicare anche le disposizioni comprese nel capitolo C della parte I della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, ratificata e resa esecutiva con legge 8 marzo 1994, n. 203. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare entro il medesimo termine l’intera predetta Convenzione, alla quale è data piena ed intera esecuzione nell’ordinamento italiano dal 1 gennaio 1999.