(19/5/1997)

L'ACCESSO DEI CITTADINI STRANIERI ALLE

ATTIVITA' DI LAVORO AUTONOMO

Alcune norme rilevanti

1) L'articolo 2, comma 1, della legge 39/1990 include il lavoro autonomo tra i possibili motivi di ingresso e soggiorno dello straniero in Italia.

2) L'articolo 4, comma 5, della legge 39/1990 dispone che il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo, studio o famiglia possa essere validamente utilizzato anche per motivi diversi da quelli per cui e' stato concesso.

3) L'articolo 9, comma 6, della legge 39/1990 dispone che stranieri e apolidi regolarmente autorizzati a soggiornare nel territorio nazionale hanno facolta' di costituire cooperative o di esserne soci, anche quando non sussista la condizione di reciprocita' con i paesi di appartenenza.

4) L'articolo 10 della legge 39/1990 dispone che gli stranieri che procedano a regolarizzazione possano iscriversi, anche in assenza di condizione di reciprocita', all'albo dell'artigianato o al registro del commercio, e svolgere attivita' commerciale. E' stabilito anche che, ai fini dell'iscrizione nel registro del commercio, siano istituiti corsi di qualificazione ed indetti esami riservati agli stranieri, e che si prescinda dall'adempimento degli obblighi scolastici. A un D.P.R. da emanarsi entro centoventi giorni e' demandato il compito di disciplinare il riconoscimento dei titoli di studio e professionali, nonche' delle qualifiche di mestiere acquisite nei paesi di origine, e di istituire eventuali corsi integrativi. Sono poi sanate le violazioni delle norme riguardanti lo svolgimento di attivita' economiche (in relazione alle autorizzazioni relative e alle iscrizioni in registri, albi e ruoli), a condizione che la posizione sia regolarizzata entro un anno. E' infine disposto che i titolari di laurea o diploma conseguiti o legalmente riconosciuti in Italia possano sostenere gli esami di abilitazione, iscriversi negli albi professionali, in deroga alle disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento delle relative professioni.

5) L'articolo 16 delle Preleggi stabilisce che "lo straniero e' ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocita' e salve le disposizioni contenute in leggi speciali".

6) L'articolo 1 della legge 943 stabilisce che a tutti i lavoratori stranieri legalmente residenti nel territorio nazionale e ai loro familiari e' garantita piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani.

7) L'articolo 10 della Convenzione OIL, n.143, ratificata con legge 158/1981, impegna i contraenti a formulare una politica nazionale diretta a garantire la "parita' di opportunita' (...) in materia di occupazione e di professione, (...) nonche' di liberta' individuali (...) per le persone che, in quanto lavoratori migranti o familiari degli stessi, si trovino legalmente" nel rispettivo territorio. L'articolo 11 chiarisce che per "lavoratore migrante" si intende una persona che emigra o e' emigrata "in vista di un occupazione, altrimenti che per proprio conto". L'articolo 14, infine, consente a ciascuno Stato contraente di "respingere l'accesso a limitate categorie di occupazione e di funzioni", ma solo "qualora tale restrizione sia necessaria nell'interesse dello Stato".