(19/5/1997)

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN

Elementi essenziali in relazione a ingresso,

soggiorno e asilo degli stranieri

 

Titolo II - Soppressione dei controlli alle frontiere interne e circolazione delle persone

Capitolo II - Passaggio delle frontiere esterne

Art.5

- Condizioni di ingresso nel territorio delle Parti contraenti per soggiorni di durata non superiore a tre mesi:

a) possesso di documenti validi;

b) possesso di visto, se richiesto;

c) dimostrazione della disponibilita' di mezzi per il sostentamento e per il viaggio di uscita dal territorio delle Parti o della capacita' di procurarsi tali mezzi;

d) assenza di segnalazioni per la non ammissione;

e) assenza di pericolosita' per l'ordine pubblico o la sicurezza di alcuna delle Parti.

- Possibilita' che una delle Parti ammetta ugualmente lo straniero, limitatamente al proprio territorio, per interesse nazionale o per motivi umanitari.

- Salvo il diritto di asilo.

- Ammesso il transito dello straniero in possesso di titolo di soggiorno o di visto di reingresso rilasciati da una delle Parti, salvo il caso di segnalazione per la non ammissione da parte dello Stato alla cui frontiera lo straniero si presenta.

Art.6

- Controlli uniformi alle frontiere esterne in relazione a possesso dei documenti di viaggio, condizioni d'ingresso, di soggiorno, di uscita, minacce per l'ordine pubblico e la sicurezza delle Parti.

 

Capitolo III - Visti

Sezione 1 - Visti per i soggiorni di breve durata

Art.9

- Armonizzazione progressiva della politica dei visti: per i Paesi i cui cittadini sono gia' sottoposti a visto da ciascuna delle Parti il regime di visti puo' essere modificato solo previo accordo delle Parti, salvo il caso di pressanti motivi di politica nazionale.

Art.10

- Istituzione di un visto, di durata non superiore a tre mesi, uniformemente valido nel territorio delle Parti.

- Possibilita' per ciascuna Parte di limitare la validita' territoriale del visto di breve durata.

Art.15

- Visto di breve durata rilasciabile, di norma, solo a chi soddisfi le condizioni a), c), d), e) dell'articolo 5.

Art.16

- Possibilita' di rilasciare il visto (territorialmente limitato) anche in mancanza dei requisiti, in caso di motivi umanitari o di interesse nazionale

 

Sezione 2 - Visti per soggiorni di lunga durata

Art.18

- Visti di lunga durata di competenza nazionale.

- Consentito il transito nel territorio delle Parti verso la Parte di destinazione, salvo il caso di mancato soddisfacimento dei requisiti a), d) e) dell'articolo 5 e il caso di segnalazione per la non ammissione nel territorio della Parte attraversata.

 

Capitolo IV - Condizioni di circolazione degli stranieri

Art.19

- Libera circolazione nel territorio delle Parti dei titolari di visto uniforme (di breve durata), a condizione di soddisfacimento dei requisiti a), c), d), e) dell'articolo 5.

- Analoga condizione (per soggiorni di durata comunque non superiore a tre mesi), in attesa dell'istituzione del visto uniforme, per i titolari di visti nazionali.

- Esclusione per i casi di visti territorialmente limitati e per quelli di mancata dichiarazione di presenza (articolo 22).

Art.20

- Libera circolazione per soggiorni di durata complessiva non superiore a tre mesi in un periodo di sei mesi a partire dal primo ingresso per gli stranieri non soggetti all'obbligo di visto che soddisfino i requisiti a), c), d), e) dell'articolo 5.

- Possibilita' per una delle Parti di autorizzare il prolungamento del soggiorno nel proprio territorio oltre i tre mesi in circostanze eccezionali o per accordi bilaterali preesistenti.

- Esclusione per i casi di mancata dichiarazione di presenza (articolo 22).

Art.21

- Libera circolazione per soggiorni di durata complessiva non superiore a tre mesi per gli stranieri in possesso di titolo di soggiorno o di analoga autorizzazione rilasciati da una delle Parti, a condizione di soddisfacimento dei requisiti a), c), e) dell'articolo 5 e di mancanza di segnalazione per la non ammissione nel territorio della Parte visitata.

- Esclusione per i casi di mancata dichiarazione di presenza (articolo 22).

Art.22

- Obbligo di dichiarazione di presenza entro tre giorni lavorativi dall'ingresso in ciascuna delle Parti contraenti.

- Possibilita' per ciascuna Parte di stabilire deroghe all'obbligo di dichiarazione.

Art.23

- Obbligo per lo straniero che non soddisfi (o non soddisfi piu') le condizioni per il soggiorno di breve durata di lasciare il territorio delle Parti o di recarsi nel territorio della eventuale Parte che gli ha rilasciato un titolo di soggiorno o analoga autorizzazione.

- Applicazione delle disposizioni del diritto nazionale per l'allontanamento dello straniero che non ottemperi o che potrebbe non ottemperare a tale obbligo o per il quale si debba comunque procedere con urgenza.

- Possibilita' per la Parte interessata di ammettere lo straniero a soggiornare nel proprio territorio qualora il diritto nazionale non ne consenta l'allontanamento.

- Possibilita' di allontanare lo straniero verso un Paese diverso da quello di origine sulla base di accordi di riammissione stipulati dalle Parti.

- Salve le norme sul diritto di asilo, nonche' il diritto dello straniero di raggiungere la Parte che gli ha rilasciato un titolo di soggiorno o analoga autorizzazione e l'obbligo, per le Parti, di riammettere lo straniero sulla base dell'articolo 33.

 

Capitolo V - Titoli di soggiorno e segnalazioni ai fini della non ammissione

Art.25

- Possibilita', per ciascuna delle Parti, di accordare, per motivi seri, un titolo di soggiorno allo straniero segnalato per la non ammissione da altra Parte, previa consultazione con la Parte interessata (che procede, in caso di rilascio, a ritirare la segnalazione e ad iscrivere eventualmente lo straniero nella lista dei propri segnalati.

- Consultazione tra le Parti interessate nei casi in cui uno straniero in possesso di titolo di soggiorno rilasciato da una delle Parti risulti segnalato da altra Parte per la non ammissione, con conseguente revoca del titolo o ritiro della segnalazione ed eventuale iscrizione nella lista propria della Parte che ha effettuato la segnalazione.

 

Capitolo VI - Misure di accompagnamento

Art.26

- Salve le norme sul diritto di asilo, impegno di introduzione dell'obbligo per il vettore di ricondurre - nel Paese di provenienza, in quello che ha rilasciato il documento di viaggio o in altro Paese disposto a riammetterlo - lo straniero respinto.

- Salve le norme sul diritto di asilo e il rispetto delle norme costituzionali di ciascuna Parte, impegno di introduzione di sanzioni a carico del vettore che trasporti (per via aerea, navale o stradale, con l'eccezione dei vettori adibiti al traffico frontaliero) stranieri privi dei documenti richiesti per l'ingresso.

Art.27

- Impegno di introduzione di sanzioni a carico dei responsabili di favoreggiamento, a scopo di lucro, dell'ingresso o del soggiorno irregolare dello straniero.

- Perseguimento ad opera di una delle Parti delle violazioni compiute a danno di altra Parte, su denuncia ufficiale di questa.

 

Capitolo VII - Responsabilita' per l'esame delle domande di asilo

Art.28

- Adeguamento delle legislazioni nazionali sull'asilo alla Convenzione di Ginevra, senza restrizioni geografiche.

Art.29

- Obbligo delle Parti di esaminare ogni domanda di asilo.

- Diritto di respingere o allontanare il richiedente in base alle disposizioni nazionali.

- Obbligo per una sola delle Parti (sulla base delle disposizioni dell'articolo 30) di esaminare la domanda di asilo, quale che sia la Parte cui e' stata presentata la domanda

- Diritto di esaminare la domanda di asilo anche per le Parti non tenute a farlo.

Art.30

- Esame della domanda di asilo a carico della Parte che ha rilasciato l'eventuale visto o titolo di soggiorno valido con scadenza piu' lontana.

- Competenza immutata in caso di prolungamento del soggiorno oltre i termini di scadenza del visto o del titolo di soggiorno.

- Esame a carico della Parte dalla cui frontiera e' avvenuto l'ingresso nei casi di esenzione dal visto (fatta salva, in caso di esenzione non uniforme, l'applicazione delle clausole precedenti) o di mancanza di documenti richiesti per l'ingresso.

- Esame a carico della Parte di destinazione nei casi di ingresso con visto di transito.

- Esame a carico della Parte che sta esaminando o che ha gia' esaminato (senza che lo straniero abbia nel frattempo lasciato il territorio delle Parti) una precedente domanda di asilo dell'interessato.

- Esonero della Parte tenuta all'esame in caso di decisione di altra Parte di esaminare comunque la domanda.

- Esame a carico della Parte cui viene presentata la domanda in tutti i casi in cui le regole precedenti non consentano di attribuire altrimenti la responsabilita'.

Art.31

- Obbligo, per la Parte responsabile dell'esame della domanda, di ammettere nel proprio territorio il richiedente in caso di richiesta avanzata dalla Parte cui e' stata presentata la domanda entro sei mesi dalla presentazione.

- Trasferimento della responsabilita' alla Parte che ha ricevuto la domanda in caso di mancata presentazione di tale richiesta, nei termini stabiliti, alla Parte originariamente responsabile.

Art.32

- Esame della domanda di asilo, ad opera della Parte responsabile, sulla base della legislazione nazionale.

Art.33

- Obbligo, per la Parte responsabile dell'esame della domanda, di riammettere il richiedente che si trovi irregolarmente nel territorio di altra Parte.

- Trasferimento della responsabilita' all'altra Parte in caso di rilascio, ad opera di questa, di titolo di soggiorno di durata non inferiore a un anno allo straniero richiedente.

Art.34

- Obbligo, per la Parte responsabile dell'esame della domanda, di riammettere il richiedente la cui domanda sia stata definitivamente respinta, qualora questi si trovi irregolarmente nel territorio di altra Parte, salvo che la prima avesse gia' provveduto ad allontanare lo straniero dal territorio delle Parti.

Art.35

- Obbligo, per la Parte che ha riconosciuto a uno straniero lo status di rifugiato, di esaminare la domanda di asilo presentata dai familiari dello straniero (coniuge e figli minori non coniugati, ovvero, in caso di straniero minore non coniugato, genitori), sempre che vi sia il consenso degli interessati.

Art.36

- Possibilita' che la Parte responsabile dell'esame della domanda chieda ad altra Parte, per motivi umanitari e sempre che l'interessato lo desideri, di assumersi tale responsabilita'.

- Valutazione discrezionale, ad opera della Parte sollecitata, riguardo a tale richiesta.

Art.38

- Scambio tra le Parti dei dati necessari all'attribuzione della responsabilita' di esame della domanda.

- Possibilita' di scambiare dati relativi ai motivi addotti a sostegno di una domanda di asilo e alle decisioni prese in merito, subordinata all'assenso dell'interessato.

- Tutela del corretto utilizzo, dell'esattezza e della riservatezza dei dati.

 

Titolo III - Polizia e sicurezza

Capitolo I - Cooperazione tra forze di polizia

Art.45

- Impegno ad introdurre misure che obblighino il responsabile o il locatore di strutture alloggiative (in senso lato) a vigilare sul possesso di validi documenti di identita' e sulla compilazione delle dichiarazioni da parte degli stranieri, e a garantire la consultabilita', a fini di sicurezza o di giustizia, di tali dichiarazioni da parte delle autorita' competenti.

 

Titolo VI - Sistema di informazione Schengen

Capitolo I - Istituzione del Sistema di informazione Schengen

Art.92

- Istituzione di un archivio centrale di dati, consultabile in modo automatico, contenente le informazioni relative agli stranieri segnalati per la non ammissione nel territorio delle Parti, nonche' quelle relative a persone o merci d'interesse comune per le Parti ai fini dei controlli doganali e di polizia.

- Istituzione di archivi nazionali collegati in linea con l'archivio centrale.

 

Capitolo II - Gestione e utilizzazione del Sistema di informazione Schengen

Art.94

- Limitazione del tipo di dati inseribili nell'archivio centrale.

- Possibilita', per ciascuna Parte, di inserire, previa consultazione con le altre Parti, nel proprio archivio nazionale indicazioni tese a escludere l'adozione di misure particolari, in relazione a segnalazioni giudicate in contrasto con la normativa nazionale o con i propri interessi.

Art.96

- Inserimento nell'archivio centrale delle segnalazioni ai fini della non ammissione su indicazione delle singole Parti.

- Limitazione delle segnalazioni per la non ammissione al caso di stranieri ritenuti pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato (in particolare, per essere stati condannati per reati passibili di pena non inferiore a un anno di reclusione, o per essere sospettati di aver commesso o di accingersi a commettere reati gravi, inclusi quelli in relazione al traffico di stupefacenti), ovvero sottoposti, per violazione delle norme su ingresso e soggiorno, a un provvedimento di respingimento o di espulsione - non revocato ne' sospeso - che comporti un divieto di ingresso o di soggiorno.

Art.101

- Accesso ai dati consentito solo alle autorita' competenti per i controlli alle frontiere, a quelle competenti per i controlli di polizia o doganali sul territorio, e, limitatamente ai dati relativi alle segnalazioni per la non ammissione, a quelle preposte al rilascio di visti e titoli di soggiorno e all'amministrazione degli stranieri nel quadro dell'applicazione delle norme sulla circolazione delle persone.

 

Capitolo III - Protezione dei dati personali e sicurezza dei dati nel quadro del Sistema d'informazione Schengen

Art.102

- Utilizzazione dei dati consentita ai soli fini per i quali e' stata effettuata da una delle Parti la segnalazione corrispondente.

- Deroga a tale limitazione consentita solo, previa autorizzazione della Parte che ha effettuato la segnalazione, per gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato.

- Possibilita' di utilizzazione a fini amministrativi dei dati limitata al solo caso delle segnalazioni per la non ammissione, in relazione al rilascio di visti o titoli di soggiorno e all'amministrazione degli stranieri nel quadro dell'applicazione delle norme sulla circolazione delle persone.