(19/5/1997)

L'ACCESSO DEGLI STUDENTI STRANIERI AD ATTIVITA' DI LAVORO SUBORDINATO

 

Attualmente lo svolgimento di attivita' lavorativa subordinata da parte degli stranieri titolari di permessi di soggiorno per studio risulta di fatto precluso. Viene infatti impedita l'iscrizione nelle liste di collocamento (indispensabile in molti casi per l'avviamento regolare al lavoro) sulla base di una presunta necessita' di possesso di un titolo di soggiorno apposito. D'altra parte, viene anche esclusa la possibilita' di conversione del permesso di soggiorno in permesso per lavoro subordinato (o in quello - non previsto dalla legge, ma solo dalla burocrazia ministeriale - per iscrizione nelle liste di collocamento). Non risulta, infine, che venga tenuto in alcun conto il dato relativo alle suddette domande di conversione.

Queste scelte applicative, oltre a creare evidenti disagi ai numerosi studenti stranieri il cui sostentamento non sia gia' adeguatamente assicurato da borse di studio (determinando, in molti casi, l'abbandono degli studi), appaiono in palese contrasto con la normativa vigente. Di seguito sono riportati gli elementi di tale normativa che piu' degli altri appaiono vulnerati.

1) L'articolo 6, comma 3, della legge 943/1986 stabilisce che "gli studenti che frequentano gli istituti di istruzione italiani pubblici e privati, di ogni ordine e grado, possono richiedere l'autorizzazione a prestare attivita' lavorativa a tempo determinato, durante i loro studi, per un tempo non superiore alle cinquecento ore annuali". Dispone inoltre che essi vengano avviati al lavoro successivamente ai lavoratori extracomunitari gia' residenti in Italia e a quelli che siano iscritti nelle liste speciali previste dall'articolo 5 della stessa legge.

2) L'articolo 4, comma 5, della legge 39/1990 stabilisce che "il permesso di soggiorno puo' essere validamente utilizzato anche per motivi differenti da quelli per cui e' stato inizialmente concesso qualora sia stato concesso per motivi di lavoro autonomo, studio o famiglia".

3) L'articolo 9, comma 3, della legge 39/1990 stabilisce che "e' comunque abolito il limite delle cinquecento ore annuali previsto dal comma 3 dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 1986, n. 943".

4) L'articolo 3, comma 4, della legge 39/1990 stabilisce che nella determinazione annuale dei flussi di ingresso di stranieri extracomunitari per ragioni di lavoro, atti a colmare le necessita' del mercato del lavoro nazionale, il Governo debba tenere preventivamente conto "delle richieste di permesso di soggiorno per motivi di lavoro avanzate da cittadini stranieri gia' presenti sul territorio nazionale con permessi di soggiorno per motivi diversi, quali turismo e studio".