(Sergio Briguglio 29/3/1997)

LE RESPONSABILITA' DEL GOVERNO ITALIANO RIGUARDO

AI PROFUGHI ALBANESI

 

Riguardo alla questione dei profughi albanesi, per una corretta valutazione dell'operato del Governo, conviene chiarire quanto segue.

1) Il Governo sta caldeggiando una missione umanitaria internazionale in Albania. E' segno che non si ritiene cessata la situazione di violenza generalizzata che ha motivato l'esodo delle settimane passate. Non si puo' quindi in alcun modo escludere che quanti arrivano in questi giorni fuggano anch'essi da rischi gravi per la propria vita o, addirittura, dal pericolo di persecuzione personale. In tali casi, la Costituzione italiana (art.10) impone di dare asilo allo straniero e la legge 39/1990 dispone che a tutti siano concessi la possibilita' di richiederlo e, di conseguenza, l'accoglimento temporaneo per consentire l'esame della domanda.

2) Si prescinde, in queste situazioni, ai fini dell'ingresso, dal possesso di validi documenti da parte dello straniero. In nessun caso, quindi, possono essere definiti clandestini quegli stranieri, privi di visto di ingresso, che tentano di accedere a tale procedura di riconoscimento dello status di rifugiato. Meno che mai possono esserlo gli albanesi che, arrivando su navi nei porti italiani, non si sottraggono ai controlli di frontiera.

3) E' fin troppo ovvio che, se le procedure di cosiddetto pattugliamento si risolvono nel respingimento collettivo in mare, o, peggio, nell'affondamento delle navi albanesi, si e' in presenza di una gravissima violazione di norme di legge, di convenzioni internazionali (la Convenzione di Ginevra) e della Costituzione.

4) Se anche il cosiddetto pattugliamento avesse come unico scopo quello di respingere i soli stranieri fuggiti dalle carceri albanesi, non si comprende perche' una sentenza adottata da un tribunale albanese - e non riconosciuta da alcun tribunale italiano - dovrebbe far derogare alle disposizioni della legislazione italiana. Anche in questo caso, come pure nel caso di rimpatrio immediato di soggetti segnalati dalle autorita' albanesi, si e' in presenza di gravissime violazioni di legge.

5) Se infine, espletate le procedure previste dalla legge, si appurasse che gli albanesi in arrivo in Italia non hanno titolo ad essere consideratii rifugiati ai sensi della Convenzione di Ginevra, ne' per essere accolti per motivi umanitari ai sensi del decreto-legge appena emanato dal Governo, giacche' - supponiamo - si tratta esclusivamente di aspiranti immigrati, ci si dovrebbe chiedere se costoro stiano effettivamente cercando di aggirare le procedure previste per un'immigrazione legale. La risposta sarebbe negativa, dal momento che, in violazione della legge 39/1990, il Ministro degli affari esteri non ha ancora emanato il decreto sui flussi per l'anno 1997. In mancanza di tale decreto, che avrebbe dovuto essere definito entro il 30 ottobre 1996, resta preclusa qualunque possibilita' di migrare legalmente e perfino di avanzarne richiesta.