TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
(Ambito di applicazione)
1. Salvo che sia diversamente disposto, la presente legge si applica ai cittadini di Stati non appartenenti allUnione europea e agli apolidi, di seguito indicati come stranieri.
2. La presente legge non si applica ai cittadini degli Stati membri dellUnione europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli, e salvo il disposto dellarticolo 43.
3. Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a istituti concernenti persone di cittadinanza diversa da quella italiana, il riferimento deve intendersi agli istituti previsti dalla presente legge. Sono fatte salve le disposizioni più favorevoli comunque vigenti nel territorio dello Stato.
4. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dellarticolo 117 della Costituzione. Per le materie di competenza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, esse hanno il valore di norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.
5. Le disposizioni della presente legge non si applicano qualora sia diversamente previsto dalle norme vigenti per lo stato di guerra.
6. Il regolamento di attuazione della presente legge, di seguito denominato regolamento di attuazione, è emanato ai sensi dellarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 2
(Diritti dello straniero)
1. Allo straniero comunque presente nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.
2. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per lItalia e la presente legge dispongano diversamente. Nei casi in cui la presente legge o le convenzioni internazionali prevedano la condizione di reciprocità, essa è accertata secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento di attuazione.
3. Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica locale. Egli esercita lelettorato nei limiti e con le modalità previsti dalla presente legge.
4. Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nellaccesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge.
5. Ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti lingresso, il soggiorno e lespulsione, gli atti sono tradotti, anche sinteticamente, in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero, quando ciò non sia possibile, nelle lingue francese, inglese e spagnola, con preferenza per quella indicata dallinteressato.
6. La protezione diplomatica si esercita nei limiti e nelle forme previsti dalle norme di diritto internazionale. Salvo che vi ostino motivate e gravi ragioni attinenti alla amministrazione della giustizia e alla tutela dellordine pubblico e della sicurezza nazionale, ogni straniero presente in Italia ha diritto di prendere contatto con le autorità del Paese di cui è cittadino e di essere in ciò agevolato da ogni pubblico ufficiale. Lautorità giudiziaria, lautorità di pubblica sicurezza e ogni altro pubblico ufficiale hanno lobbligo di informare, nei modi e nei termini previsti dal regolamento di attuazione, la rappresentanza diplomatica o consolare più vicina del Paese a cui appartiene lo straniero in ogni caso in cui esse abbiano proceduto ad adottare nei confronti di costui provvedimenti in materia di libertà personale, di allontanamento dal territorio dello Stato, di tutela dei minori, di status personale ovvero in caso di decesso dello straniero o di ricovero ospedaliero urgente e hanno altresì lobbligo di fare pervenire a tale rappresentanza documenti e oggetti appartenenti allo straniero che non debbano essere trattenuti per motivi previsti dalla legge. Non si fa luogo alla predetta informazione quando si tratta di stranieri che abbiano presentato una domanda di asilo, di stranieri ai quali sia stato riconosciuto lo status di rifugiato, ovvero di stranieri nei cui confronti sono state adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari.
7. Gli accordi internazionali stipulati per le finalità di cui allarticolo 9, comma 4, possono stabilire situazioni giuridiche più favorevoli per i cittadini degli Stati interessati a speciali programmi di cooperazione per prevenire o limitare le immigrazioni clandestine.
Art. 3
(Politiche migratorie)
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i ministri interessati, il Consiglio nazionale delleconomia e del lavoro, la Conferenza nazionale per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, la Conferenza Stato, città, autonomie locali e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, predispone ogni tre anni il documento programmatico relativo alla politica dellimmigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, che è approvato dal Governo e trasmesso al Parlamento. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni dal ricevimento del documento programmatico.
2. Il documento programmatico indica le azioni e gli interventi che lo Stato italiano, anche in cooperazione con gli altri Stati membri dellUnione europea, con le organizzazioni internazionali, con le istituzioni comunitarie e con organizzazioni non governative, si propone di svolgere in materia di immigrazione, anche mediante la conclusione di accordi con i Paesi di origine. Esso indica altresì le misure di carattere economico e sociale nei confronti degli stranieri soggiornanti nel territorio dello Stato, nelle materie che non debbono essere disciplinate con legge.
3. Il documento individua inoltre i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso nel territorio dello Stato e delinea gli interventi pubblici volti a favorire le relazioni familiari, linserimento sociale e lintegrazione culturale degli stranieri residenti in Italia, nel rispetto delle diversità e delle identità culturali delle persone, e prevede strumenti per un positivo reinserimento nei paesi di origine.
4. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, sono definite annualmente, sulla base dei criteri e delle altre indicazioni del documento programmatico di cui al comma 1, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte a norma dellarticolo 18 della presente legge. I visti di ingresso per lavoro subordinato, anche stagionale, e per lavoro autonomo sono rilasciati entro il limite delle quote predette.
5. Nellambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali adottano i provvedimenti concorrenti al perseguimento dei seguenti obbiettivi:
a) rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato;
b) soccorrere gli immigrati nelle difficoltà dordine economico e sociale con particolare riguardo a quelle inerenti allalloggio, alla lingua, allintegrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi di concerto con il Ministro dellinterno, si provvede allistituzione di Consigli territoriali per limmigrazione, in cui siano rappresentati gli enti locali, con compiti di analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a livello locale.
7. Nella prima applicazione delle disposizioni del presente articolo, il documento programmatico di cui al comma 1, è predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Lo stesso documento indica la data entro cui sono adottati i decreti di cui al comma 4.
TITOLO II
DISPOSIZIONI SULLINGRESSO, IL SOGGIORNO E LALLONTANAMENTO
DAL TERRITORIO DELLO STATO
CAPO I
DISPOSIZIONI SULLINGRESSO E IL SOGGIORNO
Art. 4
(Ingresso nel territorio dello Stato)
1. Lingresso nel territorio dello Stato è consentito allo straniero in possesso di passaporto valido o documento equipollente e del visto dingresso, salvo i casi di esenzione, e può avvenire soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti.
2. Il visto di ingresso è rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorità diplomatiche o consolari di altri Stati. Lo straniero regolarmente soggiornante in Italia per periodi superiori a tre mesi e che desideri allontanarsene per farvi ritorno, sarà munito di una specifica autorizzazione al rientro, rilasciata, alle condizioni e con le modalità previste dal regolamento di attuazione, dalle competenti autorità di pubblica sicurezza.
3. Ferme restando le disposizioni di cui allarticolo 3, comma 4, lItalia, in armonia con gli obblighi assunti con ladesione a specifici accordi internazionali, consentirà lingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata del soggiorno, sia per il ritorno nel paese di provenienza. Non potrà essere ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per lordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali lItalia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.
4. Lingresso in Italia può essere consentito con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 90 giorni e per soggiorni di lunga durata che comportano per il titolare la concessione di un permesso di soggiorno in Italia con motivazione identica a quella menzionata nel visto. Per soggiorni inferiori a tre mesi, saranno considerati validi anche i motivi esplicitamente indicati in visti rilasciati da autorità diplomatiche o consolari di altri Stati in base a specifici accordi internazionali sottoscritti e ratificati dallItalia.
5. Il Ministero degli affari esteri adotta ogni opportuno provvedimento di revisione o modifica dellelenco dei Paesi i cui cittadini siano soggetti ad obbligo di visto, anche in attuazione di obblighi derivanti da accordi internazionali in vigore.
6. Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti dalla frontiera gli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso, gli stranieri che debbono essere espulsi e quelli segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali.
7. Lingresso è comunque subordinato alla verifica delle ulteriori condizioni ed adempimenti, prescritti con il regolamento di attuazione della presente legge, ovvero stabiliti dalle disposizioni vigenti, anche di carattere sanitario.
Art. 5
(Permesso di soggiorno)
1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dellarticolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati a norma della presente legge o che siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorità di uno Stato appartenente allUnione europea, nei limiti e alle condizioni previsti da specifici accordi.
2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni dal suo ingresso nel territorio dello Stato, ed è rilasciato per le attività previste dal visto dingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione può prevedere speciali modalità di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo ed ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze.
3. La durata del permesso di soggiorno è quella prevista dal visto dingresso, nei limiti stabiliti dalla presente legge o in attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non può comunque essere:
a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;
b) superiore a sei mesi, per lavoro stagionale, o nove mesi, per lavoro stagionale nei settori che richiedono tale estensione;
c) superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso, per studio o per formazione;
d) superiore a due anni, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari;
e) superiore alle necessità specificamente documentate, negli altri casi consentiti dalla presente legge o dal regolamento di attuazione.
4. Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto almeno trenta giorni prima della scadenza ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio. Fatti salvi i diversi termini previsti dalla presente legge o dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore al doppio di quella stabilita con il rilascio iniziale.
5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per lingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato.
6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.
7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dallautorità di uno Stato appartenente allUnione europea, valido per il soggiorno in Italia sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore con le modalità e nei termini di cui al comma 2. Agli stessi è rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200 mila a lire 600 mila. Qualora la dichiarazione non venga resa entro 60 giorni dallingresso nel territorio dello Stato può essere disposta lespulsione amministrativa.
8. Il permesso di soggiorno, la ricevuta di dichiarazione del soggiorno e la carta di soggiorno di cui allarticolo 7 sono rilasciati su modelli a stampa, con caratteristiche anticontraffazione, conformi ai tipi approvati dal Ministro dellinterno, in attuazione dellAzione comune adottata dal Consiglio dellUnione europea il 16 dicembre 1996.
Art. 6
(Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno)
1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nellambito delle quote stabilite a norma dellarticolo 3, comma 4.
2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o allaccesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno di cui allarticolo 4, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati.
3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno è punito con larresto fino a sei mesi e lammenda fino a lire ottocentomila.
4. Per le verifiche previste dalla presente legge o dal regolamento di attuazione, lautorità di pubblica sicurezza può altresì richiedere agli stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio dello Stato.
5. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione. Dellavvenuta iscrizione o variazione lufficio dà comunicazione alla questura territorialmente competente.
6. Fuori dei casi di cui al comma 5, gli stranieri che soggiornano nel territorio dello Stato devono comunicare al questore competente per territorio, entro i quindici giorni successivi, le eventuali variazione del proprio domicilio abituale.
7. Il documento di identificazione per stranieri è rilasciato su modello conforme al tipo approvato con decreto del Ministro dellinterno. Esso non è valido per lespatrio, salvo che sia diversamente disposto dalle convenzioni o dagli accordi internazionali.
Art. 7
(Carta di soggiorno)
1. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno sei anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente il rinnovo senza limiti di tempo, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari, può richiedere al questore il rilascio della carta di soggiorno, per sé, per il coniuge e per i figli minori conviventi. La carta di soggiorno è a tempo indeterminato.
2. La carta di soggiorno può essere richiesta anche dallo straniero coniuge o figlio minore conviventi di un cittadino italiano o di cittadino di uno Stato dellUnione europea residente in Italia.
3. La carta di soggiorno è rilasciata sempre che nei confronti dello straniero non sia stato disposto il giudizio per taluno dei reati di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, o pronunciata sentenza di condanna, anche non definitiva, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione. Se le circostanze del presente comma si verificano successivamente al rilascio della carta di soggiorno il questore dispone la revoca.
4. Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare della carta di soggiorno può:
a) fare ingresso nel territorio dello Stato in esenzione di visto;
b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lecita, salvo quelle che la legge espressamente vieta allo straniero o comunque riserva al cittadino;
c) accedere ai servizi ed alle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione, salvo che sia diversamente disposto;
d) partecipare alla vita pubblica, esercitando anche lelettorato nei casi previsti dalla presente legge.
5. Nei confronti del titolare della carta di soggiorno lespulsione amministrativa può essere disposta solo per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale, ovvero quando lo stesso appartiene ad una delle categorie indicate dallarticolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero dallarticolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, sempre che sia applicata, anche in via cautelare, una delle misure di cui allarticolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
CAPO II
CONTROLLO DELLE FRONTIERE, RESPINGIMENTO ED ESPULSIONE
Art. 8
(Respingimento)
1. La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dalla presente legge per lingresso nel territorio dello Stato.
2. Il respingimento con accompagnamento alla frontiera è altresì disposto dal questore nei confronti degli stranieri:
a) che entrano nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera;
b) che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessità di pubblico soccorso.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2, e quelle dellarticolo 4, commi 3 e 6, non si applicano nei casi previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano lasilo politico, il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero ladozione di misure di protezione temporanea per motivi umanitari.
4. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo dei documenti di cui allarticolo 4 o che deve essere comunque respinto a norma del presente articolo è tenuto a prenderlo immediatamente a carico ed a ricondurlo nello Stato di provenienza, o in quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente in possesso dello straniero.
Art. 9
(Potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera)
1. Il Ministro dellinterno e il Ministro degli affari esteri adottano il piano generale degli interventi per il potenziamento ed il perfezionamento, anche attraverso lautomazione delle procedure, delle misure di controllo di rispettiva competenza, nellambito delle compatibilità con i sistemi informativi di livello extranazionale previsti dagli accordi o convenzioni internazionali in vigore, delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.
2. Delle parti di piano che riguardano sistemi informativi automatizzati e dei relativi contratti è data comunicazione allAutorità per linformatica nella pubblica amministrazione.
3. Nellambito e in attuazione delle direttive adottate dal Ministro dellinterno, i prefetti delle province di confine terrestre ed i prefetti dei capoluoghi delle regioni interessate alla frontiera marittima promuovono le misure occorrenti per il coordinamento dei controlli di frontiera e della vigilanza marittima e terrestre, dintesa con i prefetti delle altre province interessate, sentiti i questori e i dirigenti delle zone di polizia di frontiera, nonché le autorità marittime e militari ed i responsabili degli organi di polizia, di livello non inferiore a quello provinciale, eventualmente interessati, e sovrintendono allattuazione delle direttive emanate in materia.
4. Il Ministero degli affari esteri e il Ministero dellinterno promuovono le iniziative occorrenti, dintesa con i Paesi interessati, al fine di accelerare lespletamento degli accertamenti ed il rilascio dei documenti eventualmente necessari per migliorare lefficacia dei provvedimenti previsti dalla presente legge. A tal fine, le intese di collaborazione possono prevedere la cessione a titolo gratuito alle autorità dei Paesi interessati di beni mobili ed apparecchiature specificamente individuate, nei limiti delle compatibilità funzionali e finanziarie definite dal Ministro dellinterno di concerto con il Ministro del tesoro.
Art. 10
(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie attività dirette a favorire lingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni della presente legge è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a trenta milioni.
2. Se il fatto di cui al comma 1 è connesso a fine di lucro, da tre o più persone in concorso tra loro, ovvero riguarda lingresso di cinque o più persone, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni e della multa da lire trenta milioni a lire cento milioni. Se il medesimo fatto è commesso al fine di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione, ovvero riguarda lingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni e della multa da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, è sempre consentito larresto in flagranza ed è disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato, salvo che si tratti di mezzo destinato a pubblico servizio di linea o appartenente a persona estranea al reato. Nei medesimi casi si procede in ogni caso con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.
4. Il vettore aereo, marittimo o terrestre, è tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per lingresso nel territorio dello Stato, nonché a riferire allorgano di polizia di frontiera delleventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire cinquecentomila per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi più gravi è disposta la sospensione della licenza, autorizzazione o concessione rilasciata dallautorità amministrativa italiana inerente allattività professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte nellambito delle direttive di cui allarticolo 9, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorché soggetti a speciale regime doganale, quando, in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo. Dellesito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, che è trasmesso entro quarantottore al procuratore della repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantottore.
Art. 11
(Espulsione amministrativa)
1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dellinterno può disporre lespulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.
2. Lespulsione è disposta dal prefetto quando lo straniero:
a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto ai sensi dellarticolo 8;
b) si è trattenuto nel territorio dello Stato senza aver richiesto il permesso di soggiorno nel temine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato, ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non è stato richiesto il rinnovo;
c) appartiene a taluna delle categorie indicate nellarticolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dallarticolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nellarticolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575.
3. Lespulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale, lautorità giudiziaria rilascia nulla osta salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali. Nel caso di arresto in flagranza, il giudice rilascia il nulla osta allatto della convalida, salvo che applichi una misura detentiva ai sensi dellarticolo 391, comma 5, del codice di procedura penale. Se tale misura non è applicata o è cessata, il questore può adottare la misura di cui allarticolo 12, comma 1.
4. Lespulsione è eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, quando lo straniero:
a) è espulso ai sensi del comma 1 o si è trattenuto indebitamente nel territorio dello stato oltre il termine fissato con lintimazione;
b) è espulso ai sensi del comma 2 e il prefetto, con il decreto di espulsione, rilevi, sulla base di circostanze obiettive, il concreto pericolo che lo straniero medesimo si sottragga allesecuzione del provvedimento.
5. Negli altri casi, lespulsione contiene lintimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni, e ad osservare le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione allufficio di polizia di frontiera.
6. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dellarticolo 12, nonché ogni altro atto concernente lingresso, il soggiorno e lespulsione, sono comunicati allinteressato unitamente allindicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.
7. Avverso il decreto di espulsione o il provvedimento di cui al comma 4 può essere presentato unicamente ricorso al pretore, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto o del provvedimento. Il termine è di trenta giorni qualora lespulsione sia eseguita con accompagnamento immediato.
8. Il ricorso è presentato al pretore del luogo di residenza o di dimora dello straniero. Nei casi di espulsione con accompagnamento immediato, sempreché sia disposta la misura di cui al comma 1 dellarticolo 12, provvede il pretore competente per la convalida di tale misura. Il pretore accoglie o rigetta il ricorso decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro dieci giorni dalla data di deposito del ricorso, sentito linteressato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.
9. Il ricorso di cui ai commi 7, 8 e 10 può essere sottoscritto anche personalmente. Nel caso di espulsione con accompagnamento immediato, il ricorso può essere presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello Stato di destinazione, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento. Lo straniero è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nellambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui allarticolo 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, nonché, ove necessario, da un interprete.
10. Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi del comma 1 è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.
11. Fatto salvo quanto previsto dallarticolo 17, lo straniero espulso è rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza.
12. Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dellinterno; in caso di trasgressione, è punito con larresto da due mesi a sei mesi, ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato anche in caso di impugnativa.
13. Il divieto di cui al comma 12 opera per un periodo di cinque anni, salvo che il pretore o il tribunale amministrativo regionale, con il provvedimento che decide sul ricorso di cui ai commi 7 e 10, ne determinino diversamente la durata per un periodo non inferiore a tre anni, sulla base di motivi legittimi addotti dallinteressato e tenuto conto della complessiva condotta tenuta dellinteressato sul territorio dello Stato.
Art. 12
(Esecuzione dellespulsione)
1. Quando non è possibile eseguire con immediatezza lespulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero respingimento, perché occorre procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero alla acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per lindisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza temporanea o assistenza più vicino tra quelli individuati o costruiti preferibilmente in prossimità del confine, con decreto del Ministro dellinterno di concerto con i Ministri della solidarietà sociale e del tesoro.
2. Lo straniero è trattenuto nel centro con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza e il pieno rispetto della sua dignità. Oltre a quanto previsto dallarticolo 2, comma 5, è assicurata in ogni caso la libertà di corrispondenza anche telefonica con lesterno.
3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al pretore, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dalladozione del provvedimento.
4. Il pretore, ove ritenga sufficienti i presupposti di cui allarticolo 11 ed al presente articolo, convalida il provvedimento del questore nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice civile, sentito linteressato. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia convalidato nelle quarantotto ore successive. Entro tale termine, la convalida può essere disposta anche in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.
5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi venti giorni. Su richiesta del questore, il pretore può prorogare il termine sino a un massimo di ulteriori dieci giorni, qualora sia imminente leliminazione dellimpedimento allespulsione o al respingimento. Anche prima di tale termine, il questore esegue lespulsione o il respingimento non appena è possibile, dandone comunicazione senza ritardo al pretore.
6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5, è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende lesecuzione della misura.
7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinché lo straniero non si allontani indebitamente dal centro e provvede a ripristinare senza ritardo la misura nel caso questa venga violata.
8. Ai fini dellaccompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono essere stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi anche internazionali che svolgono attività di assistenza per stranieri.
9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il Ministro dellinterno adotta i provvedimenti occorrenti per lesecuzione del presente articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni, nonché per la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilità sono adottate di concerto con il Ministro del tesoro. Il Ministro dellinterno promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri ministri.
Art. 13
(Espulsione a titolo di misura di sicurezza)
1. Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice può ordinare lespulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, sempre che risulti socialmente pericoloso.
Art. 14
(Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione)
1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nellapplicare la pena su richiesta ai sensi dellarticolo 444 del codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nellarticolo 11, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena si sensi dellarticolo 163 del codice penale, può sostituire la medesima pena con la misura dellespulsione per un periodo non inferiore a cinque anni.
2. Lespulsione è eseguita dal questore anche se la sentenza non è irrevocabile, secondo le modalità di cui allarticolo 11, comma 5.
Art. 15
(Diritto di difesa)
1. Lo straniero sottoposto a procedimento penale è autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per lesercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali è necessaria la sua presenza. Lautorizzazione è rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare sulla documentata richiesta dellimputato o del difensore.
Art. 16
(Soggiorno per motivi di protezione sociale)
1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei reati di cui allarticolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dallarticolo 380 del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, ed emergono concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di unassociazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del procuratore della Repubblica, o con parere favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dellorganizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza e di integrazione sociale.
2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità ed attualità del pericolo ed alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per lefficace contrasto dellorganizzazione criminale ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili dei reati indicati nello stesso comma. Le modalità di partecipazione al programma di assistenza ed integrazione sociale sono comunicate al Sindaco.
3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti per laffidamento della realizzazione del programma a soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali dellente locale, e per lespletamento dei relativi controlli. Con lo stesso regolamento sono individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e la capacità di favorire lassistenza e lintegrazione sociale, nonché la disponibilità di adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti.
4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso è revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dellente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.
5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente laccesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché liscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, linteressato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso può essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo è a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo di soggiorno.
Art. 17
(Divieti di espulsione)
1. In nessun caso può disporsi lespulsione verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
2. Neppure è consentita lespulsione, salvo che nei casi previsti dallarticolo 11, comma 1, nei confronti:
a) degli stranieri minori di anni sedici, salvo il diritto a seguire il genitore o laffidatario espulsi;
b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dellarticolo 7;
c) degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge, di nazionalità italiana;
d) delle donne in stato di gravidanza oltre il terzo mese o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.
Art. 18
(Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato dintesa con i Ministri degli affari esteri, dellinterno, della solidarietà sociale, e con gli altri Ministri eventualmente interessati, sono stabilite, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nellambito del Fondo di cui allarticolo 42, le misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni della presente legge, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti allUnione europea.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato riferiscono annualmente al Parlamento sullattuazione delle misure adottate.
TITOLO III
DISCIPLINA DEL LAVORO
Art. 19
(Determinazione dei flussi di ingresso)
1. Lingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale e di lavoro autonomo, avviene nellambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti di cui allarticolo 3, comma 4. Con tali decreti sono altresì assegnate in via preferenziale quote riservate agli stati stranieri non appartenenti allUnione europea, con i quali il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dellinterno e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, abbia concluso accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi dingresso e delle procedure di riammissione. Nellambito di tali intese possono essere definiti appositi accordi in materia di flussi per lavoro stagionale, con le corrispondenti autorità nazionali responsabili delle politiche del mercato del lavoro dei paesi di provenienza.
2. I decreti annuali devono tenere conto delle indicazioni fornite, in modo articolato per qualifiche o mansioni, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale sullandamento delloccupazione e dei tassi di disoccupazione a livello nazionale e regionale, nonché sul numero dei cittadini stranieri non appartenenti allUnione europea iscritti nelle liste di collocamento.
3. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono prevedere che i lavoratori stranieri che intendono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, si iscrivano in apposite liste, identificate dalle medesime intese, specificando le loro qualifiche o mansioni, nonché gli altri requisiti indicati dal regolamento di attuazione. Le predette intese possono inoltre prevedere le modalità di tenuta delle liste, per il successivo inoltro agli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 20
(Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato)
1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente allestero deve presentare allufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio apposita richiesta nominativa di autorizzazione al lavoro. Nei casi in cui il datore di lavoro non abbia una conoscenza diretta dello straniero, può richiedere lautorizzazione al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui allarticolo 19, comma 3, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.
2. Contestualmente alla domanda di autorizzazione al lavoro, il datore di lavoro deve esibire idonea documentazione indicante le modalità della sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero.
3. Lufficio periferico del Ministero del lavoro rilascia lautorizzazione, nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dellarticolo 3, comma 4, e dellarticolo 19, previa verifica delle condizioni offerte dal datore di lavoro allo straniero, che non possono essere inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili.
4. Ai fini di cui al comma 3, lufficio periferico del Ministero del lavoro fornisce mensilmente al Ministero del lavoro il numero e il tipo delle autorizzazioni rilasciate, secondo le medesime classificazioni adottate nei decreti di cui allarticolo 3, comma 4, precisando quelle relative agli Stati non appartenenti allUnione europea con quote riservate.
5. Lautorizzazione al lavoro subordinato deve essere utilizzata entro e non oltre sei mesi dalla data del rilascio.
6. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno.
7. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito con larresto da tre mesi a un anno o con lammenda da lire due milioni a lire sei milioni.
Art. 21
(Prestazione di garanzia per laccesso al lavoro)
1. Il cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante, che intenda farsi garante dellingresso di uno straniero, per consentirgli linserimento nel mercato del lavoro, deve presentare apposita richiesta nominativa, alla questura della provincia di residenza, la cui autorizzazione allingresso costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso. Il richiedente deve dimostrare di poter effettivamente assicurare allo straniero alloggio e copertura dei costi per il sostentamento e lassistenza sanitaria per la durata del permesso di soggiorno. Lautorizzazione allingresso viene concessa, se sussistono gli altri requisiti per lingresso, nellambito delle quote stabilite e secondo le modalità indicate nei decreti di attuazione del documento programmatico per gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata entro e non oltre sei mesi dalla presentazione della domanda. Essa consente di ottenere, previa iscrizione alle liste di collocamento, un permesso di soggiorno per due anni a fini di inserimento nel mercato del lavoro.
2. Sono ammessi a prestare le garanzie di cui al comma 1, gli enti e le associazioni del volontariato operanti nel settore dellimmigrazione da almeno tre anni, provvisti dei requisiti patrimoniali e organizzativi individuati con regolamento da adottarsi con decreto del Ministro della solidarietà sociale di concerto con i Ministri dellinterno e del lavoro e della previdenza sociale. Lo stesso regolamento può prevedere la formazione e le modalità di tenuta di un elenco degli enti e delle associazioni ammesse a prestare la suddetta garanzia.
3. La prestazione di garanzia per laccesso al lavoro è ammessa secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione, il quale stabilisce in particolare il numero massimo di garanzie che ciascun soggetto può prestare in un anno.
Art. 22
(Lavoro stagionale)
1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato di carattere stagionale con uno straniero devono presentare allufficio periferico del Ministero del lavoro competente per territorio apposita richiesta nominativa. Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante o le associazioni di categoria non abbiano una conoscenza diretta dello straniero, la richiesta può essere effettuata nei confronti di una o più persone iscritte nelle liste di cui allarticolo 19, comma 3, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.
2. Lufficio periferico del Ministero del lavoro rilascia lautorizzazione nel rispetto del diritto di precedenza maturato, entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro.
3. Lautorizzazione al lavoro stagionale può avere la validità minima di venti giorni e massima di sei mesi, o di nove mesi nei settori che richiedono tale estensione, corrispondente alla durata del lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento a gruppi di lavori di più breve periodo da svolgersi presso diversi datori di lavoro.
4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nellanno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Può inoltre convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato qualora se ne verifichino le condizioni.
5. Le Commissioni regionali per limpiego possono stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e gli enti locali, apposite convenzioni dirette a favorire laccesso dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale individuati. Le convenzioni possono individuare il trattamento economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro alla manodopera, nonché eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire lattivazione dei flussi e dei deflussi e le misure complementari relative allaccoglienza.
6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o più stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito ai sensi dellarticolo 20, comma 7.
Art. 23
(Previdenza e assistenza per i lavoratori stagionali)
1. In considerazione della durata limitata dei contratti nonché della loro specificità, agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale si applicano le seguenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria, secondo le norme vigenti nei seguenti settori di attività:
a) assicurazione per linvalidità, la vecchiaia e i superstiti;
b) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
c) assicurazione contro le malattie;
d) assicurazione di maternità.
2. In sostituzione dei contributi per lassegno per il nucleo familiare e per lassicurazione contro la disoccupazione involontaria, il datore di lavoro è tenuto a versare allINPS un contributo in misura pari allimporto dei medesimi contributi ed in base alle condizioni e alle modalità stabilite per questi ultimi. Tali contributi sono destinati ad interventi di carattere socioassistenziale a favore dei lavoratori di cui allarticolo 41 della presente legge.
3. Nei decreti attuativi del documento programmatico sono definiti i requisiti, gli ambiti e le modalità degli interventi di cui al comma 2.
4. Sulle contribuzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le riduzioni degli oneri sociali previste per il settore di svolgimento dellattività lavorativa.
5. Ai contributi di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni dellarticolo 3, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, concernenti il trasferimento degli stessi allistituto o ente assicuratore dello Stato di provenienza del lavoratore, ovvero, nei casi in cui la materia non sia regolata da accordi o da convenzioni internazionali, la loro liquidazione ai lavoratori che lasciano il territorio dello Stato.
Art. 24
(Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo)
1. Lingresso in Italia dei lavoratori stranieri non appartenenti allUnione europea che intendono esercitare nel territorio dello Stato unattività non occasionale di lavoro autonomo può essere consentito a condizione che lesercizio di tali attività non sia riservato dalla legge ai cittadini italiani, o a cittadini di uno degli stati membri dellUnione europea.
2. In ogni caso lo straniero che intenda esercitare in Italia una attività industriale, artigianale o commerciale, ovvero costituire società di capitale o di persone o accedere a cariche societarie deve altresì dimostrare di disporre di risorse adeguate per lesercizio dellattività che intende intraprendere in Italia; di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per lesercizio della singola attività, compresi, ove richiesti, i requisiti per liscrizione in albi e registri; di essere in possesso di una attestazione dellautorità competente in data non anteriore a tre mesi che dichiari che non sussistono motivi ostativi al rilascio dellautorizzazione o della licenza prevista per lesercizio dellattività che lo straniero intende svolgere.
3. Il lavoratore non appartenente allUnione europea deve comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per lesenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.
4. Sono fatte salve le norme più favorevoli previste da accordi internazionali in vigore per lItalia.
5. La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso dei requisiti indicati dal presente articolo ed acquisiti i nulla osta del Ministero degli affari esteri, del Ministero dellinterno e del Ministero eventualmente competente in relazione allattività che lo straniero intende svolgere in Italia, rilascia il visto di ingresso per lavoro autonomo, con lespressa indicazione dellattività cui il visto si riferisce, nei limiti numerici stabiliti a norma dellarticolo 3, comma 4, e dellarticolo 19.
6. Le procedure di cui al comma 5 sono effettuate secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.
7. Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere rilasciato o negato entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda e della relativa documentazione e deve essere utilizzato entro centottanta giorni dalla data del rilascio.
Art. 25
(Ingresso per lavoro in casi particolari)
1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati nellambito delle quote di cui allarticolo 3, comma 4, il regolamento di attuazione della presente legge disciplina particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri:
a) dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dellOrganizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dellUnione europea;
b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;
c) professori universitari e ricercatori destinati a svolgere in Italia un incarico accademico o unattività retribuita di ricerca presso università, istituti di istruzione e di ricerca operanti in Italia;
d) traduttori e interpreti;
e) collaboratori familiari aventi regolarmente in corso allestero da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dellUnione europea residenti allestero che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;
f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando anche prestazioni che rientrano nellambito del lavoro subordinato;
g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare lItalia quando tali compiti o funzioni siano terminati;
h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalità stabilite nel regolamento di attuazione;
i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede allestero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dallestero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede allestero, nel rispetto delle disposizioni dellarticolo 1655 del codice civile e della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie;
l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti allestero;
m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto;
n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento;
o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nellambito di manifestazioni culturali o folcloristiche;
p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91;
q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere;
r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per lItalia, svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nellambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate "alla pari".
2. Il regolamento di cui allarticolo 1 contiene altresì norme per lattuazione delle convenzioni ed accordi internazionali in vigore relativamente allingresso e soggiorno dei lavoratori stranieri occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia.
3. Lingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri non appartenenti allUnione europea è disciplinato dalle disposizioni particolari previste negli accordi internazionali in vigore con gli Stati confinanti.
TITOLO IV
DIRITTO ALLUNITA FAMILIARE E TUTELA DEI MINORI
Art. 26
(Diritto allunità familiare)
1. Il diritto a mantenere o a riacquistare lunità familiare nei confronti di familiari stranieri è riconosciuto, alle condizioni previste dalla presente legge, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, rilasciato per lavoro subordinato o per lavoro autonomo.
2. Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato membro dellUnione europea continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, fatte salve quelle più favorevoli della presente legge o del regolamento di attuazione.
3. In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto allunità familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dallarticolo 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176.
Art. 27
(Ricongiungimento familiare)
1. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:
a) coniuge non legalmente separato;
b) figli minori a carico, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati ovvero legalmente separati, a condizione che laltro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
c) genitori a carico;
d) parenti entro il terzo grado, a carico, inabili al lavoro, secondo la legislazione italiana.
2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di età inferiore a 18 anni. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.
3. Salvo che si tratti di rifugiato, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità:
a) di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero, nel caso di un figlio di età inferiore agli anni 14 al seguito di uno dei genitori, del consenso del titolare dellalloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà;
b) di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore allimporto annuo dellassegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dellimporto annuo dellassegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo dellimporto annuo dellassegno sociale se si chiede il ricongiungimento di quattro o più familiari. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi.
4. E consentito lingresso, al seguito dello straniero titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale dei familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti di reddito e di disponibilità di alloggio di cui al comma 3.
5. Oltre a quanto previsto dallarticolo 26, comma 2, è consentito lingresso, al seguito del cittadino italiano o comunitario, dei familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento.
6. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della prescritta documentazione, è presentata alla questura di luogo di dimora del richiedente, la quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento. Il questore, verificata lesistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti, emette il provvedimento richiesto ovvero un provvedimento di diniego del nulla osta.
7. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta, linteressato può ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata dalla questura, da cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione.
8. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane rilasciano altresì il visto di ingresso al seguito nei casi previsti dal comma 5.
Art. 28
(Permesso di soggiorno per motivi familiari)
1. Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato:
a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsto dallarticolo 27;
b) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dellUnione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;
c) al familiare straniero regolarmente soggiornante per lavoro subordinato o per lavoro autonomo o per studio, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dellUnione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro sei mesi dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare;
d) al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potestà genitoriale secondo la legge italiana.
2. Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente laccesso ai servizi assistenziali, liscrizione ai corsi di studio o di formazione professionale, liscrizione alle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.
3. Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento ai sensi dellarticolo 27 ed è rinnovabile insieme con questultimo.
4. Allo straniero che effettua il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dellUnione europea, ovvero con uno straniero titolare della carta di soggiorno di cui allarticolo 7, è rilasciata una carta di soggiorno.
5. In caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o, per il figlio che non possa ottenere la carta di soggiorno, al compimento del diciottesimo anno di età, il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti di età per lo svolgimento di attività di lavoro.
6. Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dellautorità amministrativa in materia di diritto allunità familiare linteressato può presentare ricorso al pretore del luogo in cui risiede, il quale provvede, sentito linteressato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il decreto che accoglie il ricorso può disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni altra tassa.
Art. 29
(Disposizioni a favore dei minori)
1. Il figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al compimento del quattordicesimo anno di età e segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive, ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Lassenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza e il rinnovo delliscrizione.
2. Al compimento del quattordicesimo anno di età al minore iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età, ovvero una carta di soggiorno.
3. Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto delletà e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare lingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge. Lautorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza.
4. Qualora ai sensi della presente legge debba essere disposta lespulsione di un minore straniero il provvedimento è adottato, su richiesta del questore, dal Tribunale per i minorenni.
Art. 30
(Comitato per i minori stranieri)
1. Al fine di vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le attività delle amministrazioni interessate è istituito, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, un Comitato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri composto da rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri, dellinterno e di grazia e giustizia, del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio, nonché di due rappresentanti dellA.N.C.I.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato sono definiti i compiti del Comitato concernenti la tutela dei diritti dei minori secondo le previsioni della Convenzione dellONU sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176, nonché lindicazione delle regole e delle modalità per il soggiorno, laffidamento e il rimpatrio.
3. Il Comitato indicato al comma 1 si avvale, per lespletamento delle attività di competenza, del personale e dei mezzi in dotazione al Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso il Dipartimento medesimo.
TITOLO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA, ISTRUZIONE, ALLOGGIO, PARTECIPAZIONE ALLA VITA PUBBLICA E INTEGRAZIONE SOCIALE
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA
Art. 31
(Assistenza per gli stranieri iscritti al servizio sanitario nazionale)
1. Hanno lobbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene allobbligo contributivo, allassistenza erogata in Italia dal servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale:
a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento;
b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza.
2. Lassistenza sanitaria spetta altresì ai familiari a carico regolarmente soggiornanti. Nelle more delliscrizione al servizio sanitario nazionale ai minori figli di stranieri iscritti al servizio sanitario nazionale è assicurato fin dalla nascita il medesimo trattamento dei minori iscritti.
3. Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrante tra le categorie indicate nei commi 1 e 2 è tenuto ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità mediante stipula di apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al servizio sanitario nazionale valida anche per i familiari a carico. Per liscrizione al servizio sanitario nazionale deve essere corrisposto a titolo di partecipazione alle spese un contributo annuale, di importo percentuale, pari a quello previsto per i cittadini italiani, del reddito complessivo conseguito nellanno precedente in Italia e allestero. Lammontare del contributo è determinato con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro e non può essere inferiore al contributo minimo previsto dalle norme vigenti.
4. Liscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale può essere altresì richiesta:
a) dagli stranieri soggiornanti in Italia titolari di un permesso di soggiorno per motivi di studio;
b) dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai sensi dellaccordo europeo sul collocamento alla pari approvato dal Consiglio dEuropa il 24 novembre 1969 e ratificato con legge 18 maggio 1973, n. 304.
5. I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a corrispondere per liscrizione al servizio sanitario nazionale, a titolo di partecipazione alla spesa, un contributo annuale forfetario negli importi e secondo le modalità previsti dal decreto di cui al comma 3.
6. Il contributo per gli stranieri indicato al punto 4, lettere a) e b) non è valido per i familiari a carico.
7. Lo straniero assicurato al servizio sanitario nazionale è iscritto nella unità sanitaria locale del comune in cui dimora secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.
Art. 32
(Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al servizio sanitario nazionale)
1. Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri non iscritti al servizio sanitario nazionale devono essere corrisposte, dai soggetti tenuti al pagamento di tali prestazioni, le tariffe determinate dalle regioni e province autonome ai sensi dellarticolo 8, comma 5 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.
2. Restano salve le norme che disciplinano lassistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia in base a trattati e accordi internazionali bilaterali e multilaterali di reciprocità sottoscritta dallItalia.
3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative allingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva e salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono in particolare garantiti:
a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi della legge 29 luglio 1975, n. 405 e 25 maggio 1978, n. 194, e con decreto del Ministro della sanità 6 marzo 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani;
b) la tutela della salute del minore in esecuzione alla Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 marzo 1991, n. 176;
c) le vaccinazioni secondo la normativa e nellambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzata dalle regioni;
d) gli interventi di profilassi internazionale;
e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica di relativi focolai.
4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani.
5. Laccesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione allautorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con i cittadini italiani.
6. Fermo restando il finanziamento delle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali a carico del Ministero dellinterno; agli oneri recati dalle rimanenti prestazioni contemplate nel comma 3 del presente articolo, nei confronti degli stranieri privi di risorse economiche sufficienti, si provvede nellambito delle disponibilità del Fondo Sanitario Nazionale, con corrispondente riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza.
Art. 33
(Ingresso e soggiorno per cure mediche)
1. Lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia e leventuale accompagnatore possono ottenere uno specifico visto di ingresso ed il relativo permesso di soggiorno. A tal fine gli interessati devono presentare una dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio della stessa e la durata presunta del trattamento terapeutico, devono attestare lavvenuto deposito, presso il cassiere della struttura sanitaria dellammontare, in lire italiane, pari al presumibile costo delle prestazioni sanitarie richieste, nonché documentare la disponibilità in Italia di vitto e alloggio per laccompagnatore e per il periodo di convalescenza dellinteressato. La domanda di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo del permesso può anche essere presentata da un familiare o da chiunque altro vi abbia interesse.
2. Il trasferimento per cure in Italia con rilascio di permesso di soggiorno per cure mediche è altresì consentito nellambito di programmi umanitari definiti ai sensi dellarticolo 12, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, previa autorizzazione del Ministero della sanità di intesa con il Ministero degli affari esteri. Le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere, tramite le regioni, sono rimborsate delle spese sostenute che fanno carico al fondo sanitario nazionale.
3. Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari alla durata presunta del trattamento terapeutico ed è rinnovabile finché durano le necessità terapeutiche documentate.
4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di profilassi internazionale.
Art. 34
(Attività professionali sanitarie)
1. Agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso dei titoli professionali legalmente riconosciuti in Italia abilitati allesercizio delle professioni sanitarie, è consentita, in deroga alle disposizioni che prevedono il requisito della cittadinanza italiana, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, liscrizione agli Ordini o Collegi professionali o, nel caso di professioni sprovviste di albi, liscrizione in elenchi speciali da istituirsi presso il Ministero della sanità. Liscrizione ai predetti albi o elenchi è condizione necessaria per lesercizio delle professioni anche con rapporto di lavoro subordinato. Non possono usufruire della deroga gli stranieri che sono stati ammessi in soprannumero ai corsi di diploma, di laurea o di specializzazione, salvo autorizzazione del Governo dello Stato di appartenenza.
2. Le modalità, le condizioni ed i limiti temporali per lautorizzazione allesercizio delle professioni sanitarie e per il riconoscimento dei relativi titoli abilitanti non ancora riconosciuti in Italia sono stabiliti con il regolamento di attuazione. Le disposizioni per il riconoscimento dei titoli saranno definite di concerto tra il Ministro della sanità ed il Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica, sentiti gli Ordini professionali e le associazioni di categoria interessate.
3. Gli stranieri di cui al comma 1, a decorrere dalla scadenza del termine ivi previsto, possono iscriversi agli Ordini, Collegi ed elenchi speciali nellambito delle quote definite a norma dellarticolo 3, comma 4, e secondo percentuali massime di impiego definite in conformità ai criteri stabiliti dal regolamento di attuazione.
4. In caso di lavoro subordinato, è garantita la parità di trattamento retributivo e previdenziale con i cittadini italiani.
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Art. 35
(Istruzione degli stranieri
Educazione interculturale)
1. I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti allobbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto allistruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica.
2. Leffettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali anche mediante lattivazione di appositi corsi ed iniziative per lapprendimento della lingua italiana.
3. La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tal fine promuove e favorisce iniziative volte allaccoglienza, alla tutela della cultura e della lingua di origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni.
4. Le iniziative e le attività di cui al comma 3 sono realizzate sulla base di una rilevazione dei bisogni locali e di una programmazione territoriale integrata, anche in convenzione con le associazione degli stranieri, con le rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di appartenenza e con le organizzazioni di volontariato.
5. Le istituzioni scolastiche nel quadro di una programmazione territoriale degli interventi, anche sulla base di convenzioni con le Regioni e gli enti locali, promuovono:
a) laccoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti mediante lattivazione di corsi di alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie;
b) la realizzazione di unofferta culturale valida per gli stranieri adulti regolarmente soggiornanti che intendano conseguire il titolo di studio della scuola dellobbligo;
c) la predisposizione di percorsi integrativi degli studi sostenuti nel paese di provenienza al fine del conseguimento del titolo dellobbligo o del diploma di scuola secondaria superiore;
d) la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana;
e) la realizzazione di corsi di formazione anche nel quadro di accordi di collaborazione internazionale in vigore per lItalia.
6. Con regolamento adottato ai sensi dellarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente capo, con specifica indicazione:
a) delle modalità di realizzazione di specifici progetti nazionali e locali, con particolare riferimento allattivazione di corsi intensivi di lingua italiana nonché dei corsi di formazione e aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e dei criteri per ladattamento dei programmi di insegnamento;
b) dei criteri per il riconoscimento dei titoli di studio degli studi effettuati nei paesi di provenienza ai fini dellinserimento scolastico, nonché dei criteri e delle modalità di comunicazione con le famiglie degli alunni stranieri, anche con lausilio di mediatori culturali qualificati;
c) dei criteri per liscrizione e linserimento nelle classi degli stranieri provenienti dallestero, per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi e per lattivazione di specifiche attività di sostegno linguistico;
d) dei criteri per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 4 e 5.
Art. 36
(Accesso ai corsi delle università)
1. In materia di accesso allistruzione universitaria e di relativi interventi per il diritto allo studio è assicurata la parità di trattamento tra lo straniero e il cittadino italiano, nei limiti e con le modalità di cui al presente articolo.
2. Le università nella loro autonomia e nei limiti delle loro disponibilità finanziarie, assumono iniziative volte al conseguimento degli obiettivi del documento programmatico di cui allarticolo 3, promuovendo laccesso degli stranieri ai corsi universitari di cui allarticolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, stipulando apposite intese con gli atenei stranieri per la mobilità studentesca, nonché organizzando attività di orientamento e di accoglienza.
3. Con il regolamento di attuazione sono disciplinati:
a) gli adempimenti richiesti agli stranieri per il conseguimento del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio;
b) la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio e lesercizio di attività lavorative da parte dello studente straniero;
c) gli adempimenti richiesti agli stranieri per il conseguimento del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio;
d) la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio e lesercizio in vigenza di esso di attività di lavoro subordinato o autonomo da parte dello straniero titolare;
e) lerogazione di borse di studio, sussidi e premi agli studenti stranieri, in coordinamento con le concessioni delle provvidenze previste dalla normativa vigente in maniera di diritto allo studio universitario;
f) i criteri per la valutazione della condizione economica dello straniero ai fini delluniformità di trattamento in ordine alla concessione delle provvidenze di cui alla lettera e);
g) la realizzazione dei corsi di lingua italiana per gli stranieri che intendono accedere allistruzione universitaria in Italia.
4. In base alle norme previste dal presente articolo e dal regolamento di attuazione, sulla base delle disponibilità comunicate dalle università, è disciplinato annualmente, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro delluniversità e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro dellinterno, il numero massimo dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per laccesso allistruzione universitaria degli studenti stranieri residenti allestero.
5. E comunque consentito laccesso ai corsi universitari, a parità di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri in possesso di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di titoli di studio superiore conseguito in Italia nellanno scolastico precedente.
CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLOGGIO
Art. 37
(Centri di accoglienza
Accesso allabitazione)
1. Le regioni in collaborazione con le province e con i comuni e con le associazioni o le organizzazioni di volontariato predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture ospitanti cittadini italiani o cittadini di altri Paesi dellUnione europea, stranieri regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo, che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza.
2. I centri di accoglienza sono finalizzati a rendere autosufficienti gli stranieri ivi ospitati nel più breve tempo possibile. I centri di accoglienza provvedono, ove possibile, servizi sociali e culturali idonei a favorire lautonomia e linserimento sociale degli ospiti. Ogni regione determina i requisiti gestionali e strutturali dei centri, consente convenzioni con enti privati e finanziamenti.
3. Per centri di accoglienza si intendono le strutture alloggiative che, anche gratuitamente, provvedono alle immediate esigenze alloggiative ed alimentari, nonché, ove possibile, allofferta di occasioni di apprendimento della lingua italiana, di formazione professionale, di scambi culturali con la popolazione italiana, di assistenza sociosanitaria degli stranieri impossibilitati a provvedervi autonomamente per il tempo strettamente necessario al raggiungimento dellautonomia personale per le esigenze di vitto e alloggio nel territorio in cui vive lo straniero.
4. Lo straniero regolarmente soggiornante può accedere ad alloggio sociali, collettivi o privati, predisposti secondo i criteri previsti dalle leggi regionali, dai comuni di maggiore insediamento degli stranieri o da associazioni, fondazioni o organizzazioni di volontariato ovvero da altri enti pubblici o privati, nellambito di strutture alloggiative, prevalentemente organizzate in forma di pensionato, aperte ad italiani e stranieri, finalizzate ad offrire una sistemazioni alloggiativa dignitosa a pagamento, secondo quote calmierate, nellattesa del reperimento di un alloggio ordinario in via definitiva.
5. Le regioni concedono contributi a comuni, province, consorzi di comuni o enti morali, pubblici o privati, per opere di risanamento igienico-sanitario di alloggi di loro proprietà o di cui abbiano la disponibilità legale per almeno quindici anni, da destinare ad abitazioni di stranieri titolari di carta soggiorno o di permesso per lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio, motivi familiari, asilo politico o asilo umanitario. I contributi possono essere in conto capitale o a fondo perduto e comportano limposizione, per un numero determinato di anni, di un vincolo sullalloggio allospitalità temporanea o alla locazione di stranieri regolarmente soggiornanti. Lassegnazione e il godimento dei contributi e degli alloggi così strutturati è effettuata sulla base dei criteri e delle modalità previste dalla legge regionale.
6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno, e gli stranieri regolarmente soggiornanti che esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare laccesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione.
CAPO IV
PARTECIPAZIONE ALLA VITA PUBBLICA A LIVELLO LOCALE
Art. 38
(Elettorato amministrativo)
1. Allo straniero titolare della carta di soggiorno, per il quale ricorrono i requisiti e le condizioni stabilite dalla legge per il cittadino, è riconosciuto lelettorato attivo e passivo nel comune di residenza secondo quanto stabilito dallarticolo 1, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, per i cittadini dellUnione europea.
2. Per lesercizio del diritto elettorale di cui al comma 1 si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dettate dal decreto legislativo ivi indicato.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal rinnovo per scadenza del mandato dei Consigli comunali eletti con la consultazione elettorale del 23 aprile 1995.
CAPO V
DISPOSIZIONI SULLINTEGRAZIONE SOCIALE, SULLE DISCRIMINAZIONI E ISTITUZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE MIGRATORIE
Art. 39
(Misure di integrazione sociale)
1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni, nellambito delle proprie competenze, anche in collaborazione con le associazioni di stranieri e con le organizzazioni stabilmente operanti in loro favore, nonché in collaborazione con le autorità o con gli enti pubblici e privati dei Paesi di origine, favoriscono:
a) le attività intraprese in favore degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, anche al fine di effettuare corsi della lingua e della cultura di origine, dalle scuole e dalle istituzioni culturali straniere legalmente funzionanti nella Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) la diffusione di ogni informazione utile al positivo inserimento degli stranieri nella società italiana in particolare riguardante i loro diritti e i loro doveri, le diverse opportunità di integrazione e crescita personale e comunitaria offerte dalle amministrazioni pubbliche e dallassociazionismo; alle possibilità di un positivo reinserimento nel Paese di origine;
c) la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali, ricreative, sociali, economiche e religiose degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e ogni iniziativa di informazione sulle cause dellimmigrazione e di prevenzione delle discriminazioni razziali o della xenofobia anche attraverso la raccolta presso le biblioteche scolastiche e universitarie, di libri, periodici e materiale audiovisivo prodotti nella lingua originale dei Paesi di origine degli stranieri residenti in Italia o provenienti da essi;
d) la realizzazione di convenzioni con associazioni regolarmente iscritte nel registro di cui al comma 2 per limpiego allinterno delle proprie strutture di stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a due anni in qualità di mediatori interculturali al fine di agevolare i rapporti tra le singole amministrazioni e gli stranieri appartenenti ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguistici e religiosi;
e) lorganizzazione di corsi di formazione, ispirati a criteri di convivenza in una società multiculturale e di prevenzione di comportamenti discriminatori, xenofobi o razzisti destinati agli operatori degli organi e uffici pubblici e degli enti privati che hanno rapporti abituali con stranieri o che esercitano competenze rilevanti in materia di immigrazione.
2. Per i fini indicati nel precedente comma è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un registro delle associazioni selezionate secondo criteri e requisiti previsti nel regolamento di attuazione della presente legge.
3. Ferme restando le iniziative promosse dalle regioni e dagli enti locali, allo scopo di individuare, con la partecipazione dei cittadini stranieri, le iniziative idonee alla rimozione degli ostacoli che impediscono leffettivo esercizio dei diritti dello straniero è istituito, presso il Consiglio nazionale delleconomia e del lavoro, un organismo nazionale di coordinamento. Il Consiglio nazionale delleconomia e del lavoro, nellambito delle proprie attribuzioni, svolge compiti di studio e promozione di attività volte a favorire la partecipazione degli stranieri alla vita pubblica, e la circolazione delle informazioni sulla applicazione della presente legge.
Art. 40
(Discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi)
1. Ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, lascendenza o lorigine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o leffetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o lesercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica.
2. In ogni caso compie un atto di discriminazione:
a) il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio o la persona esercente un servizio di pubblica utilità che nellesercizio delle sue funzioni compia od ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità, lo discriminino ingiustamente;
b) chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una particolare razza, religione, etnia o nazionalità;
c) chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire laccesso alloccupazione, allalloggio, allistruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio-assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o della sua appartenenza ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità;
d) chiunque impedisca, mediante azioni od omissioni, lesercizio di una attività economica legittimamente intrapresa da uno straniero regolarmente soggiornante in Italia, soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, confessione religiosa, etnia o nazionalità;
e) il datore di lavoro o i suoi preposti i quali, ai sensi dellarticolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificata e integrata dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903 e dalla legge 12 maggio 1990, n. 108, compiano qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando, anche indirettamente, i lavoratori in ragione della loro appartenenza ad una razza, ad un gruppo etnico o linguistico, ad una confessione religiosa, ad una cittadinanza. Costituisce discriminazione indiretta ogni trattamento pregiudizievole conseguente alladozione di criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori appartenenti ad una determinata razza, ad un determinato gruppo etnico o linguistico, ad una determinata confessione religiosa o ad una cittadinanza e riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento dellattività lavorativa.
3. Il presente articolo si applica anche agli atti xenofobi, razzisti o discriminatori compiuti nei confronti di apolidi e di cittadini di altri Stati membri dellUnione europea presenti in Italia.
Art. 41
(Azione civile contro la discriminazione)
1. Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, il giudice può, su istanza di parte, ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e dare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione.
2. La domanda si propone con ricorso depositato, anche personalmente dalla parte, nella cancelleria del pretore del luogo di domicilio dellistante.
3. Il pretore, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto.
4. Il pretore provvede con ordinanza allaccoglimento o al rigetto della domanda. Se accoglie la domanda emette i provvedimenti richiesti che sono immediatamente esecutivi.
5. Nei casi di urgenza il pretore provvede con decreto motivato, assunte ove occorra sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, ludienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni, assegnando allistante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza il pretore, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati nel decreto.
6. Contro i provvedimenti del pretore è ammesso reclamo al tribunale nei termini di cui allarticolo 739, comma 2, del codice di procedure civile. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737, 738, 739 del codice di procedura civile.
7. Con la decisione che definisce il giudizio il giudice può altresì condannare il convenuto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale.
8. Chiunque elude lesecuzione di provvedimenti del pretore di cui ai commi 3 e 4 dellarticolo 3, e dei provvedimenti del tribunale di cui allarticolo 4, è punito ai sensi dellarticolo 388, primo comma, del codice penale.
9. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi contributivi, allassegnazione delle mansioni e delle qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera e ai licenziamenti, idonei a fondare, in modo preciso e concordante, la presunzione dellesistenza di atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della confessione religiosa o della cittadinanza, spetta al convenuto lonere della prova sulla insussistenza della discriminazione.
10. Qualora il datore di lavoro ponga in essere un atto o un comportamento discriminatorio di carattere collettivo, anche in casi in cui non siano individuabili in modo immediato e diretto i lavoratori lesi dalle discriminazioni, il ricorso può essere presentato dalle rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Il giudice, nella sentenza che accerta le discriminazione sulla base del ricorso presentato ai sensi del presente articolo, ordina al datore di lavoro di definire, sentiti i predetti soggetti e organismi, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.
11. Ogni accertamento di atti o comportamenti discriminatori ai sensi dellarticolo 39 posti in essere da imprese alle quali siano stati accordati benefici ai sensi delle leggi vigenti dello Stato o delle Regioni, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti allesecuzione di opere pubbliche, di servizi o di forniture, è immediatamente comunicato dal pretore, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione, alle amministrazioni pubbliche o enti pubblici che abbiano disposto la concessione di beneficio, incluse le agevolazioni finanziarie o creditizie o dellappalto. Tali amministrazioni o enti revocano il beneficio e, nei casi più gravi, dispongono lesclusione del responsabile per due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie, ovvero da qualsiasi appalto.
Art. 42
(Fondo nazionale per le politiche migratorie)
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Fondo nazionale per le politiche migratorie destinato al finanziamento delle iniziative di cui agli articoli 18, 35, 37 e 39, inserite nei programmi annuali e pluriennali dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni. La dotazione del Fondo, al netto delle somme derivanti dal contributo di cui al comma 3, è stabilito in lire 17.500 milioni per lanno 1997, in lire 58.000 milioni per lanno 1998 e lire 68.000 milioni per lanno 1999. Alla determinazione del Fondo per gli anni successivi si provvede ai sensi dellarticolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni. Al Fondo affluiscono altresì le somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti, organizzazioni anche internazionali, da organismi dellUnione europea, che sono versati allentrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al predetto Fondo. Il Fondo è annualmente ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati. Il regolamento di attuazione disciplina la modalità per la presentazione, lesame, lerogazione, la verifica, la rendicontazione e la revoca del finanziamento del Fondo.
2. Lo Stato, le regioni, le province, i comuni adottano, nelle materie di propria competenza, programmi annuali o pluriennali delle proprie iniziative e attività concernenti limmigrazione, con particolare riguardo alleffettiva e completa attuazione operativa della presente legge e del suo regolamento, alle attività culturali, formative, informative, di integrazione e di promozione di pari opportunità. I programmi sono adottati secondo i criteri e le modalità indicati dal regolamento di attuazione e indicano le iniziative pubbliche e private prioritarie per il finanziamento da parte del Fondo nazionale per limmigrazione compresa lerogazione di contributi agli enti locali per lattuazione del programma.
3. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque da data non posteriore al 1° gennaio 1998, il 95% delle somme derivanti dal gettito del contributo di cui allarticolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, è destinato al finanziamento delle politiche del Fondo di cui al comma 1. A tal fine le predette somme sono versate dallINPS allentrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al predetto Fondo.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI CONCERNENTI I CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI
DELLUNIONE EUROPEA
Art. 43
(Delega legislativa per lattuazione delle norme comunitarie in materia di ingresso, soggiorno e allontanamento dei cittadini degli Stati membri dellUnione europea)
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dallentrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente la disciplina organica dellingresso, del soggiorno e dellallontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea.
2. Il decreto legislativo deve osservare i seguenti principi e criteri direttivi:
a) garantire piena ed integrale attuazione alle norme comunitarie relative alla libera circolazione delle persone in materia di ingresso, soggiorno, allontanamento, con particolare riferimento alla condizione del lavoratore subordinato e del lavoratore autonomo che intenda stabilirsi, prestare o ricevere un servizio in Italia;
b) assicurare la massima semplificazione degli adempimenti amministrativi richiesti ai cittadini degli altri Stati membri dellUnione europea per la documentazione del diritto di ingresso e soggiorno in Italia, nonché per liscrizione anagrafica nelle liste della popolazione residente, con eliminazione di ogni atto o attività non essenziale alla tutela dellordine pubblico, della sicurezza nazionale e della sanità pubblica;
c) garantire il diritto allimpugnativa giurisdizionale degli atti amministrativi restrittivi della libertà di ingresso e soggiorno dei cittadini degli altri stati membri dellUnione europea mediante ricorso al giudice ordinario. Gli atti concernenti tale procedimento giurisdizionale saranno esenti da ogni tributo o prelievo di natura fiscale;
d) assicurare in ogni caso che, nella materia trattata, la disciplina posta sia pienamente conforme alle norme comunitarie rilevanti, tenuto conto delle eventuali modificazioni intervenute fino al momento dellesercizio della delega e della giurisprudenza della Corte di giustizia delle comunità europee;
e) provvedere allesplicita abrogazione di ogni disposizione legislativa e regolamentare previgente in materia di ingresso, soggiorno e allontanamento dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea;
f) assicurare il necessario coordinamento degli istituti previsti nel decreto legislativo con analoghi istituti previsti dalla presente legge e dal suo regolamento di attuazione;
g) contenere ogni disposizione necessaria alla concreta attuazione del decreto legislativo, nonché le norme di coordinamento con tutte le altre norme statali ed eventualmente norme di carattere transitorio.
3. Lo schema di decreto legislativo, previa deliberazione preliminare del consiglio dei ministri, sarà trasmesso, almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1, alle competenti Commissioni parlamentari che devono esprimersi entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri, trascorso il quale il parere si intende acquisito. Con le medesime modalità ed entro lo stesso termine, lo schema di decreto legislativo è trasmesso alla Commissione delle Comunità europee.
TITOLO VII
NORME FINALI
Art. 44
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) larticolo 151 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
b) larticolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152;
c) larticolo 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 943;
d) larticolo 5, commi sesto, settimo, ottavo, del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33;
e) gli articoli 2 e seguenti del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;
f) larticolo 4 della legge 18 gennaio 1994, n. 50;
g) larticolo 116 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Art. 45
(Testo unico
Disposizioni correttive)
1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni concernenti gli stranieri, nel quale devono essere riunite o coordinate fra loro e con le norme della presente legge, con le modifiche a tal fine necessarie:
a) le disposizioni vigenti in materia di stranieri non incompatibili con le disposizioni della presente legge contenute nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
b) quelle della legge 30 dicembre 1986, n. 943 e quelle dellarticolo 3, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, compatibili con le disposizioni della presente legge.
2. Il Governo della Repubblica è altresì delegato ad emanare, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni correttive che si dimostrino necessarie per realizzare pienamente i principi della presente legge o per assicurare la migliore attuazione. Con le medesime modalità saranno inoltre armonizzate con le disposizioni alla presente legge quelle contenute in altre disposizioni di legge riguardanti la condizione giuridica dello straniero.
3. Gli schemi di decreto legislativo, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi, almeno sessanta giorni prima della scadenza dei termini indicati ai commi 1 e 2, alle competenti Commissioni parlamentari che devono esprimersi entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri, trascorso il quale il parere si intende acquisito.
Art. 46
(Copertura finanziaria)
1. Allonere derivante dallattuazione della presente legge, valutato in lire 47.550 milioni per il 1997, lire 124.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede:
a) quanto a lire 27.500 milioni per lanno 1997 e lire 104.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1997-1999 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lanno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 27.500 milioni per lanno 1997 ed a lire 29.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, laccantonamento relativo al Ministero del tesoro, quanto a lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, laccantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, laccantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione, quanto a lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, laccantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;
b) quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lanno 1997, alluopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero dellinterno.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio derivanti dallapplicazione della presente legge.