(28/3/1997)

 

EMENDAMENTI DA APPORTARE AL TESTO DEL DDL N.3240

Disciplina dell'immigrazione e norme

sulla condizione dello straniero

 

 

I. EMENDAMENTI IRRINUNCIABILI

 

Art.5

- Al comma 5 dell'articolo 5 sopprimere le parole

"e, se il permesso di soggiorno e' stato rilasciato, esso e' revocato",

e le parole

"o vengono a mancare".

Inoltre, alla fine del comma 5 aggiungere le parole

"Il permesso di soggiorno puo' essere revocato solo nei casi previsti espressamente dalla legge.",

e al comma 6 sostituire le parole

"Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresi' adottati"

con le seguenti

"Il rifiuto del permesso di soggiorno puo' essere altresi' adottato".

- Al comma 6 dell'articolo 5, dopo le parole

"le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti"

inserire le seguenti:

"in relazione all'ordine pubblico o alla sicurezza dello Stato".

 

Art.7

- Al comma 3 dell'articolo 7 sostituire le parole

"nei confronti dello straniero non sia stato disposto il giudizio per taluno dei reati di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale o pronunciata sentenza di condanna, anche non definitiva, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione."

con le parole

"lo straniero non abbia riportato alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per un delitto non colposo a una pena superiore a due anni di reclusione, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione."

Inoltre, al comma 5 dell'articolo 7, sopprimere le parole successive alle seguenti:

"ordine pubblico o sicurezza nazionale".

 

Art.8

- Dopo il comma 4 dell'articolo 8 aggiungere il seguente:

"5. In ogni caso e' garantita, allo straniero respinto, l'assistenza, anche per presentazione di ricorsi, delle strutture o dei servizi di accoglienza istituiti ai valichi di frontiera.".

Corrispondentemente, dopo il comma 4 dell'articolo 9, aggiungere il seguente:

"5. Sono istituiti, presso i valichi di frontiera autorizzati, strutture e servizi di accoglienza al fine di fornire informazione, interpretariato e assistenza agli stranieri che intendono presentare domanda di asilo o fare comunque ingresso in Italia e a coloro a carico dei quali deve essere adottato un provvedimento di respingimento. Ai valichi aeroportuali, tali servizi sono messi a disposizione all'interno della zona di transito.".

 

Art.11

- Al comma 2 dell'articolo 11 sopprimere la lettera c).

- Al comma 5 dell'articolo 11, dopo le parole

"polizia di frontiera"

aggiungere le seguenti:

", con la contestuale citazione per la convalida".

Corrispondentemente, al comma 6 sopprimere le parole

"unitamente all’indicazione della modalità di impugnazione".

Inoltre, sostituire i commi 7 e 8 con i seguenti:

"7. Per il giudizio di convalida è competente il pretore del luogo di residenza o di dimora dello straniero, che decide entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto e del provvedimento. Nei casi di espulsione con accompagnamento immediato, sempreché sia disposta la misura di cui al comma 1 dell’articolo 12, provvede il pretore competente per la convalida di tale misura. Il pretore accoglie o rigetta la richiesta di convalida in considerazione anche del grado di inserimento sociale, familiare o lavorativo raggiunto dallo straniero e del rischio che l'allontanamento dello straniero metta in pericolo il godimento di diritti fondamentali della persona, decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro dieci giorni dalla data di richiesta di convalida, sentito l’interessato, nei modi di cui all’art.737 e seguenti del codice di procedura civile.

8. Contro i decreti di convalida di cui al comma 7, è proponibile ricorso per cassazione. Il ricorso non sospende l’esecuzione della misura.".

Infine, al comma 9 sopprimere i primi due periodi.

(In alternativa: - Al comma 4 dell'articolo 11, sopprimere la lettera b).

Corrispondentemente, alla fine del comma 5 aggiungere le parole

"Qualora il prefetto rilevi, sulla base di circostanze obiettive e del comportamento tenuto dallo straniero, il concreto pericolo che questi si sottragga all'esecuzione del provvedimento, a carico dello straniero medesimo e' adottato il provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 12".

- Alla fine del comma 8 dell'articolo 11 aggiungere le parole

"Nei casi in cui il decreto di espulsione o il provvedimento di cui al comma 4 mettano in pericolo il godimento di diritti fondamentali della persona o risultino non commisurati con la gravita' dell'infrazione di cui lo straniero si e' reso responsabile, tenuto conto, in particolare, dell'effettivo grado di inserimento sociale, familiare o lavorativo da questi raggiunto, il pretore annulla detto decreto o provvedimento e ordina l'eventuale rilascio di un permesso di soggiorno per i motivi opportuni. Qualora, per qualsiasi motivo, la decisione del pretore non sia adottata entro dieci giorni dalla data del deposito del ricorso, l'espulsione e' sospesa.")

 

 

Art.17

- Al comma 2 dell'articolo 17 aggiungere, dopo la lettera d), la seguente lettera:

"e) degli stranieri nati in Italia, che abbiano soggiornato continuativamente nel territorio dello Stato, anche irregolarmente, per almeno dieci anni."

 

Art.19

- Sostituire il comma 3 dell'articolo 19 con il seguente:

"3. Il censimento dell'offerta di lavoro subordinato, anche stagionale, e' effettuato per mezzo di liste di prenotazione da tenersi, nei modi stabiliti dal regolamento di attuazione della legge, nelle Rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero o, in mancanza, in altre sedi idonee individuate dal regolamento di attuazione. La graduatoria delle liste di prenotazione e' basata sull'anzianita' di iscrizione e, in via subordinata, su altri criteri eventualmente indicati nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.".

 

Art.20

- Sostituire il comma 1 dell'articolo 20 con il seguente:

"1. Agli iscritti nelle liste di prenotazione e' rilasciato, su richiesta, il visto di ingresso per lavoro subordinato e, successivamente all'ingresso, il permesso di soggiorno per lavoro subordinato valido per l'iscrizione nelle liste di collocamento, fino a completamento delle quote indicate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4. Gli iscritti nelle liste di prenotazione che non rientrano nelle quote ammesse e gli stranieri non iscritti nelle liste possono ottenere il visto di ingresso per lavoro subordinato solo a fronte di una chiamata nominativa in relazione alla quale sia stata concessa autorizzazione al lavoro, ovvero a fronte della prestazione di garanzia di cui all'articolo 21.".

Corrispondentemente sopprimere, al comma 3 dell'articolo 20, le parole

"nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 19",

al comma 4 dell'articolo 20, le parole

"Ai fini del comma 3",

e al comma 1 dell'articolo 21, le parole

"nell'ambito delle quote stabilite".

(In alternativa: - Al comma 4 dell'articolo 3, prima delle parole

"e per lavoro autonomo"

inserire le seguenti:

"per ricerca di lavoro".

Inoltre, allo stesso comma, prima dell'ultimo periodo inserire il seguente:

"In ogni caso la quota di stranieri da ammettere per ricerca di lavoro non puo' essere inferiore al cinquanta per cento della quota complessiva."

Corrispondentemente, alla fine del comma 3 dell'articolo 20, aggiungere il seguente periodo:

"Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia inoltre l'autorizzazione all'iscrizione nelle liste di collocamento per gli stranieri iscritti nelle liste previste al comma 3 dell'articolo 19, nei limiti determinati a norma del comma 4 dell'articolo 3.".)

 

 

Art.22

- Al comma 4 dell'articolo 22, sostituire le parole

"diritto di precedenza per il rientro in Italia"

con le seguenti

"diritto di reingresso in Italia".

Corrispondentemente, allo stesso comma, sopprimere le parole

"rispetto ai cittadini del suo stesso paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro".

 

Art.34

- Nella rubrica e ai commi 1 e 2 dell'articolo 34 sopprimere la parola

"sanitarie"

Corrispondentemente, al comma 1 dell'articolo 34, sostituire le parole

"il Ministero della Sanita'"

con le parole

"i Ministeri competenti, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione";

al comma 2 dell'articolo 34 sostituire le parole

"il Ministro della Sanita'"

con le parole

"i Ministri competenti";

trasferire l'articolo 34 all'interno del Capo II (Disposizioni in materia di istruzione e diritto allo studio).

 

 

 

II. EMENDAMENTI DI GRANDE RILEVANZA

 

Art.2

- Al comma 1 dell'articolo 2, sostituire le parole

"comunque presente nel territorio dello Stato"

con le seguenti:

"comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato".

 

Art.3

- Al comma 1 dell'articolo 3, dopo le parole

"la Conferenza stato-citta' e autonomie locali"

inserire le seguenti:

", gli enti, le associazioni e le istituzioni maggiormente attivi nel settore dell'immigrazione".

- Al comma 6 dell'articolo 3, dopo le parole

"enti locali"

inserire le seguenti

"nonche' gli enti, le associazioni e le istituzioni localmente attive nel settore dell'immigrazione".

 

Art.5

- Alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 5, sostituire le parole

"a tempo indeterminato"

con le parole

"o autonomo".

Corrispondentemente, al comma 5 dell'articolo 16, sostituire le parole

"se questo e' a tempo indeterminato, con le modalita' stabilite per tale motivo di soggiorno"

con le seguenti:

"se questo e' a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a un anno, convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato";

alla rubrica dell'articolo 20, sopprimere le parole

"a tempo determinato e indeterminato";

al comma 4 dell'articolo 22, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

"Puo' inoltre ottenere la proroga del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, anche piu' volte, in presenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato, nonche', in presenza di un rapporto di lavoro di durata non inferiore a un anno o a tempo indeterminato, la conversione del permesso in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.".

 

Art.6

- Al comma 1 dell'articolo 6, dopo le parole

"lavoro autonomo"

inserire le parole

"studio e formazione".

Inoltre, sostituire l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 6 con il seguente:

"Salve le limitazioni espressamente previste dalla presente legge puo' essere convertito in permesso per lavoro subordinato o autonomo il permesso di soggiorno dello straniero che soddisfi almeno una delle seguenti condizioni:

a) avere in corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a un anno;

b) possedere i requisiti per il rilascio del visto di ingresso per lavoro autonomo;

c) svolgere regolarmente attivita' non occasionale di lavoro autonomo."

 

Art.8

- Al comma 4 dell'articolo 8 sostituire le parole

"o che deve essere comunque respinto a norma del presente articolo"

con le seguenti

"senza segnalarne la presenza a bordo all'organo di polizia di frontiera".

 

Art.11

- Alla fine del comma 12 dell'articolo 11 aggiungere le parole seguenti

"Di norma il reingresso antecedente alla scadenza dei termini e' autorizzato dal Ministro dell'interno, su richiesta dello straniero espulso, nei casi in cui e' necessario tutelare il diritto all'unita' familiare dell'interessato."

 

Art.12

- Alla fine del comma 5 dell'articolo 12 aggiungere le parole

"Qualora scadano i termini previsti dal presente comma senza che siano stati eseguiti il respingimento o l'espulsione, allo straniero e' rilasciato un permesso di soggiorno per i motivi e con la durata determinati dal pretore all'atto della convalida del provvedimento di custodia."

 

Art.14

- Al comma 1 dell'articolo 14, sostituire le parole

"puo' sostituire"

con le seguenti:

"puo', su richiesta dell'interessato o del suo difensore, sostituire".

 

Art.17

- Al comma 1 dell'articolo 17, dopo le parole

"in cui lo straniero"

inserire le seguenti:

"possa essere in pericolo a causa di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravita' ovvero".

Inoltre, sostituire le parole

"protetto dalla persecuzione"

con le seguenti:

"protetto da analogo pericolo".

- Al comma 2 dell'articolo 17 aggiungere, dopo la lettera d), le seguenti lettere:

"e) degli stranieri che necessitino di cure urgenti o comunque essenziali;

f) degli stranieri che soggiornano, anche irregolarmente, in Italia da almeno dieci anni.".

- Dopo il comma 2 dell'articolo 17 aggiungere il seguente comma:

"3. Allo straniero privo di permesso di soggiorno per il quale non possa essere disposta l'espulsione ai sensi del presente articolo, e' consentito di presentare una richiesta di asilo, nei casi di cui al comma 1, ovvero e' rilasciato un permesso di soggiorno per i motivi appropriati, nei casi di cui al comma 2."

 

Art.19

- Alla fine del comma 2 dell'articolo 19, aggiungere il seguente periodo:

"I decreti annuali devono altresi' tenere conto dei dati relativi alla pressione migratoria, inclusi quelli desunti dal computo delle iscrizioni di cittadini stranieri nelle liste di cui al comma 3."

 

Art.22

- Il comma 1 dell'articolo 22 e' sostituito dal seguente comma:

"1. L'ingresso di lavoratori stranieri per motivi di lavoro stagionale e il successivo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale ha luogo con le medesime modalita' previste al comma 1 dell'articolo 20.".

 

Art.24

- Al comma 2 dell'articolo 24 dopo la parola

"industriale,"

inserire la parola

"professionale,".

- Al comma 3 dell'articolo 24, dopo le parole

"spesa sanitaria"

aggiungere le seguenti:

"o di corrispondente garanzia da parte di ente o privato legalmente presenti nel territorio dello Stato".

 

Art.26

- Al comma 1 dell'articolo 26, dopo le parole

"per lavoro autonomo"

aggiungere le parole

"ovvero per asilo politico, per asilo umanitario, per studio o per motivi religiosi.".

 

 

Art.27

- Al comma 4 dell'articolo 27, dopo le parole

"lavoro autonomo non occasionale,"

aggiungere le seguenti:

"ovvero per studio o per motivi religiosi,".

- Alla fine del comma 4 dell'articolo 27, aggiungere il seguente periodo:

"I familiari di cui al comma 1 al seguito del richiedente asilo sono ammessi nel territorio dello Stato alle medesime condizioni del richiedente stesso.".

 

Art.28

- Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 28, sopprimere le parole

"da almeno un anno",

e, dopo le parole

"cittadini stranieri regolarmente soggiornanti",

aggiungere le seguenti:

"aventi diritto a chiedere il ricongiungimento. In quest'ultimo caso, il permesso per motivi familiari puo' essere rilasciato solo se il richiedente soggiorna regolarmente in Italia da almeno un anno.".

- Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 28 sopprimere le parole

"per lavoro subordinato o per lavoro autonomo o per studio";

inoltre, sostituire le parole

"straniero regolarmente soggiornante in Italia"

con le seguenti:

"straniero avente diritto a chiedere il ricongiungimento";

infine, sostituire l'ultimo periodo della stessa lettera c) con il seguente:

"Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare;".

 

Art.29

- Al comma 4 dell'articolo 29 dopo le parole

"di un minore straniero"

inserire le parole

"ovvero del genitore o dell'affidatario o del tutore di un minore straniero".

 

 

Art.34

- Al comma 1 dell'articolo 34, sopprimere le parole

"entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge".

Corrispondentemente, sopprimere il comma 3 dello stesso articolo.

 

Art.36

- Al comma 2 dell'articolo 36, dopo le parole

"all'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n.341,"

inserire le seguenti:

"tenendo conto degli orientamenti comunitari in materia, in particolare riguardo all'inserimento di una quota di studenti universitari stranieri compresa tra il cinque e il dieci per cento del totale degli iscritti negli atenei italiani e".

- Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 36, dopo le parole

"motivi di studio"

aggiungere le seguenti:

", anche con riferimento alle modalita' di prestazione di garanzia di copertura economica da parte di ente o di privato regolarmente presente in Italia in luogo della dimostrazione di disponibilita' di mezzi sufficienti di sostentamento da parte dello studente straniero".

- Alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 36, dopo le parole

"studenti stranieri,"

inserire le parole

"anche a partire da anni di corso successivi al primo,".

- Dopo la lettera g) del comma 3 dell'articolo 36, aggiungere la seguente:

"h) il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero.".

- Al comma 5 dell'articolo 36, alle parole

"o per motivi religiosi,"

sostituire le seguenti:

"per richiesta di asilo, per motivi religiosi, o per studio, o di altro permesso che abiliti all'iscrizione a corsi di studio,".

- Al comma 5 dell'articolo 36, sopprimere le parole

"nell'anno scolastico precedente".

- Dopo il comma 5 dell'articolo 36 aggiungere il seguente comma:

"6. Al titolare di permesso di soggiorno per studio e' consentita l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di attivita' di lavoro subordinato e di lavoro autonomo."

Corrispondentemente, alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 36 sopprimere le parole succesive alle seguenti:

"motivi di studio".

 

Art.37

- Alla fine del comma 1 dell'articolo 37, aggiungere il periodo seguente:

"Il Sindaco, quando vengano individuate situazioni di emergenza, puo' disporre l'alloggiamento nei centri di accoglienza di stranieri non in regola con le disposizioni su ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato, ferme restando le norme sull'allontanamento dal territorio dello Stato degli stranieri in tali condizioni."

 

Art.42

- All'inizio del comma 3 dell'articolo 42, inserire il seguente periodo:

"Il contributo di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e' abolito.".

Corrispondentemente, allo stesso comma, sostituire le parole

"somme derivanti dal gettito del contributo di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943,"

con le seguenti:

"somme derivate dal gettito di detto contributo".

 

Art.45

- Alla fine del comma 2 dell'articolo 45 aggiungere il seguente periodo:

"Ai fini della definizione delle disposizioni correttive di cui al presente comma, il Governo indice una conferenza nazionale sull'immigrazione, preparata da appositi gruppi di studio costituiti, non meno di sei mesi prima dell'inizio della conferenza, con l'apporto degli organismi e delle associazioni attivi nel settore."

 

Art.46

- Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

"Art. 47

(Regolarizzazione degli stranieri presenti sul territorio dello Stato)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i cittadini stranieri presenti alla medesima data e a qualunque titolo sul territorio nazionale devono regolarizzare la loro posizione relativa al soggiorno presso gli appositi uffici delle questure o dei commissariati di pubblica sicurezza territorialmente competenti.

2. A tal fine, gli interessati sono tenuti a presentarsi agli appositi uffici delle questure o dei commissariati di pubblica sicurezza territorialmente competenti, muniti di passaporto o di documento equipollente o di attestato di cittadinanza rilasciato dal console dello Stato di appartenenza o, in mancanza, di dichiarazione resa al comune di dimora abituale dall'interessato e dalla contestuale attestazione dell'identita' personale dello straniero resa da due persone incensurate di cittadinanza italiana o regolarmente soggiornanti in Italia.

3. Salvo che si tratti di persona pericolosa per la sicurezza dello Stato, allo straniero che chiede di regolarizzare la propria posizione e' rilasciato, su richiesta, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo o per studio, anche in mancanza dei requisiti previsti dalla legge, o un permesso per motivi familiari, quando sussistano i requisiti relativi ai vincoli familiari, ovvero un permesso ad altro titolo per il quale l'interessato sia in possesso degli specifici requisiti previsti dalla legge.

4. I cittadini stranieri che chiedono di regolarizzare la propria posizione non sono punibili per le pregresse violazioni delle disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri. Sono annullati i provvedimenti amministrativi e giurisdizionali assunti a loro carico a seguito di dette violazioni."

 

 

 

III. EMENDAMENTI ATTI A CHIARIRE ALCUNE AMBIGUITA' DEL TESTO

 

Art.2

- Al comma 5 dell'articolo 2, aggiungere i seguenti periodi:

"La comunicazione di detti atti e' accompagnata dall'indicazione delle modalita' di impugnazione. Salvo che sia diversamente previsto dalla presente legge, la presentazione di ricorso avverso un provvedimento di cui al presente comma ne sospende l'esecuzione. Allo straniero che sia sprovvisto di altro permesso di soggiorno, il Questore rilascia un permesso di soggiorno temporaneo, rinnovabile fino alla decisione definitiva sul ricorso e utilizzabile, ove il ricorso riguardi il rifiuto di rilascio o di rinnovo o la revoca di un permesso di soggiorno, per tutte le attivita' consentite dal possesso del permesso rifiutato o non rinnovato o revocato.".

Corrispondentemente, al comma 6 dell'articolo 11 sopprimere le parole

"l'ingresso, il soggiorno e".

- Al comma 6 dell'articolo 2, sostituire gli ultimi due periodi con il seguente:

"Il trattamento di dati riguardanti lo straniero da parte dell'autorità giudiziaria, di pubblica sicurezza e di ogni altro pubblico ufficiale avviene nel rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675.".

 

Art.4

- Al comma 3 dell'articolo 4 sostituire le parole

"nonche' la disponibilita' di mezzi"

con le seguenti:

"nonche', per soggiorni di durata non superiore a tre mesi e salvo che sia diversamente previsto dalla presente legge, la disponibilita' di mezzi".

- Al comma 7 dell'articolo 4 sopprimere le parole

", prescritti con il regolamento di attuazione, ovvero",

e, dopo le parole

"carattere sanitario",

aggiungere le seguenti:

", con le modalita' prescritte con il regolamento di attuazione".

 

Art.6

- Al comma 1 dell'articolo 6 dopo le parole

"attivita' consentite",

aggiungere le seguenti:

"allo straniero".

 

Art.7

- Al comma 1 dell'articolo 7 sostituire le parole

"per un motivo che consente il rinnovo senza limiti di tempo, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari,"

con le parole

"per lavoro subordinato o autonomo o per asilo, ovvero per un motivo che consente il rinnovo senza limiti di tempo,".

 

Art.8

- Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 8, sostituire le parole

"che entrano"

con le seguenti:

"che sono fermati in prossimita' della frontiera dopo essere entrati"

- Dopo il comma 4 dell'articolo 8 e' aggiunto il seguente comma

"5. Il provvedimento di respingimento deve essere motivato per iscritto ed e' comunicato all'interessato unitamente all'indicazione delle modalita' di impugnazione e ad una traduzione in lingua a lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata dall'interessato.".

 

Art.17

- Al comma 2 dell'articolo 17 aggiungere, dopo la lettera d), la seguente lettera:

"e) degli stranieri rifugiati o accolti per ragioni umanitarie o richiedenti asilo."

 

Art.20

- Al comma 7 dell'articolo 20, sostituire le parole

"del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo"

con le seguenti

"di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attivita' di lavoro subordinato".

 

Art.28

- Al comma 5 dell'articolo 28, dopo le parole

"puo' essere convertito"

inserire le seguenti:

", anche in assenza dei requisiti,".

 

Art.44

- Dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 44 aggiungere la seguente:

"h) l'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262."

Corrispondentemente, alla fine del comma 2 dell'articolo 2, inserire il seguente periodo:

"Queste disposizioni valgono anche per le persone giuridiche straniere.".

 

 

 

IV. EMENDAMENTI MIGLIORATIVI DEL TESTO

 

Art.4

- Al comma 2 dell'articolo 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

"Ai fini del reingresso nel territorio dello Stato, non e' richiesto il visto di ingresso per lo straniero in possesso di permesso o di carta di soggiorno in corso di validita'."

- Alla fine del comma 3 dell'articolo 4 aggiungere il seguente periodo:

"In caso di ingresso di cittadini stranieri soggetti ad obbligo di visto, la verifica della disponibilita' di mezzi di sostentamento e' effettuata all'atto del rilascio del visto."

 

Art.5

- Al comma 4 dell'articolo 5 sostituire le parole

"almeno trenta giorni prima della scadenza"

con le seguenti:

"entro la data di scadenza".

Inoltre, dopo il primo periodo dello stesso comma aggiungere il seguente:

"A coloro che, senza giustificato motivo, contravvengono a tale disposizione si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200 mila a lire 600 mila. Qualora la richiesta di rinnovo non sia presentata entro sessanta giorni dalla scadenza, puo' essere disposta l'espulsione amministrativa dello straniero."

 

Art.6

- Al comma 4 dell'articolo 6, dopo le parole

"regolamento di attuazione"

inserire le seguenti:

"ai fini del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno".

- Alla fine del comma 5 dell'articolo 6 inserire il seguente periodo:

"Ai fini dell'iscrizione anagrafica, la dimora dello straniero si considera abituale anche qualora si tratti di alloggio presso un albergo o un centro o una struttura di accoglienza, pubblico o privato."

 

Art.10

- Al comma 4 dell'articolo 10, dopo le parole

"in posizione irregolare"

inserire le seguenti:

"salvo che si tratti di straniero richiedente asilo".

 

Art.11

- Al comma 13 dell'articolo 11 sostituire le parole

"di cinque anni"

con le seguenti:

"di tre anni, in caso di espulsione eseguita con le modalita' di cui al comma 5, o di cinque anni, in caso di espulsione eseguita con le modalita' di cui al comma 4",

e sopprimere le parole

"per un periodo non inferiore a tre anni".

- Dopo il comma 14 dell'articolo 11 aggiungere il seguente:

"15. Il regolamento di attuazione della legge disciplina le condizioni e le modalita' di erogazione di contributi o di formazione professionale ai fini del rimpatrio e del reinserimento sociale, anche quale cooperante nell'ambito di progetti di cooperazione allo sviluppo, del cittadino straniero espulso che lasci il territorio dello Stato entro il termine fissato con l'intimazione."

 

Art.13

- Al comma 1 dell'articolo 13, dopo le parole

"che sia condannato"

inserire le seguenti:

"con sentenza passata in giudicato"

 

Art.16

- Al comma 2 dell'articolo 16, sostituire le parole

"ed alla rilevanza"

con le seguenti

"od alla rilevanza".

- Al comma 4 dell'articolo 16, sostituire le parole

"sei mesi"

con le seguenti:

"un anno".

- Alla fine del comma 5 dell'articolo 16 inserire il seguente periodo:

"Il permesso di soggiorno puo' essere altresi' convertito in permesso per studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso di studi.".

 

Art.21

- Al comma 1 dell'articolo 21, dopo le parole

"richiesta nominativa"

inserire le seguenti

"o numerica".

- Al comma 1 dell'articolo 21, sopprimere le parole

"e assistenza sanitaria".

 

Art.23

- Alla fine del comma 5 dell'articolo 23, aggiungere il seguente periodo:

"E' fatta salva la possibilita' di ricostruzione della posizione contributiva in caso di successivo ingresso."

 

Art.27

- Alla fine del comma 3 dell'articolo 27, aggiungere il periodo seguente:

"In sostituzione della dimostrazione di detta disponibilita', lo straniero puo' presentare corrispondente garanzia da parte di ente o privato legamente presenti in Italia."

- Alla fine del comma 3 dell'articolo 27, aggiungere il periodo seguente:

"Si prescinde dal possesso dei requisiti di cui al presente comma nei casi di ingresso del figlio di eta' inferiore agli anni quattordici al seguito del genitore.".

Corrispondentemente, alla lettera a) dello stesso comma, sopprimere le parole successive alle seguenti:

"edilizia residenziale pubblica".

- Alla fine del comma 6 dell'articolo 27 aggiungere il seguente periodo:

"Il regolamento di attuazione della legge stabilisce le modalita' di dimostrazione della sussistenza dei vincoli familiari richiesti per il ricongiungimento e, in particolare, la possibilita' di dichiarazione sostitutiva, per i casi in cui la documentazione non sia prevista, o comunque non sia ottenibile, nel Paese di appartenenza, o, in caso di apolidia, di stabile residenza, dello straniero.".

 

Art.28

- Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 28, dopo le parole

"anche naturale,"

inserire le seguenti:

"ovvero al tutore o all'affidatario".

Inoltre, dopo le parole

"minore italiano residente in Italia"

inserire le seguenti:

"minore italiano o cittadino di Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia".

 

Art.31

- Al comma 3 dell'articolo 31, sostituire le parole

"regolarmente soggiornante"

con le seguenti:

"titolare di un permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi".

Corrispondentemente, al comma 3 dell'articolo 32, prima delle parole

"non in regola"

inserire la parola

"anche".

- Alla fine del comma 4 dell'articolo 31, aggiungere il seguente periodo:

"Il regolamento di attuazione definisce i casi di applicazione delle disposizioni del presente comma, tenendo conto, in particolare, della condizione dello straniero non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno e del divieto di segnalazione di cui al comma 5."

 

Art.37

- Al comma 6 dell'articolo 37, dopo le parole

"regolarmente soggiornanti"

inserire le seguenti:

"che siano iscritti nelle liste di collocamento o".

 

Art.39

- Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 39, sostituire le parole

"due anni"

con le seguenti:

"un anno".

Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 39, dopo le parole

"materia di immigrazione"

aggiungere le parole

"o asilo".

 

Art.40

- Al comma 3 dell'articolo 40, dopo le parole

"e di cittadini"

inserire le seguenti:

"italiani o".