(Sergio Briguglio 4/3/1997)

 

EMENDAMENTI PRINCIPALI DA APPORTARE AL DDL SULL'IMMIGRAZIONE

 

1) Diritti fondamentali dello straniero

- Al comma 1 dell'articolo 2, sostituire le parole

"comunque presente nel territorio dello Stato"

con le seguenti:

"comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato".

 

2) Permesso e carta di soggiorno

- Alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 5, sostituire le parole

"a tempo indeterminato"

con le parole

"o autonomo".

- Al comma 5 dell'articolo 5 sopprimere le parole

"e, se il permesso di soggiorno e' stato rilasciato, esso e' revocato",

e le parole

"o vengono a mancare".

Inoltre, alla fine del comma 5 aggiungere le parole

"Il permesso di soggiorno puo' essere revocato solo nei casi previsti espressamente dalla legge."

e al comma 6 sopprimere le parole

"o la revoca".

- Al comma 1 dell'articolo 7 sostituire le parole

"per un motivo che consente il rinnovo senza limiti di tempo, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari,"

con le parole

"per lavoro subordinato o autonomo o per asilo".

- Al comma 3 dell'articolo 7 sostituire le parole

"nei confronti dello straniero non sia stato disposto il giudizio per taluno dei reati di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale o pronunciata sentenza di condanna, anche non definitiva, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione."

con le parole

"lo straniero non abbia riportato alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per un delitto non colposo a una pena superiore a due anni di reclusione."

- Al comma 5 dell'articolo 7, sopprimere le parole successive alle seguenti:

"ordine pubblico o sicurezza nazionale".

 

3) Respingimento

- Al comma 2 dell'articolo 8, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) che sono fermati alla frontiera mentre tentano di entrare nel territorio dello Stato al di fuori dei valichi appositamente istituiti;"

- Al comma 4 dell'articolo 8 sostituire le parole

"o che deve essere comunque respinto a norma del presente articolo"

con le seguenti

"senza segnalarne la presenza a bordo all'organo di polizia di frontiera".

- Dopo il comma 4 dell'articolo 8 e' aggiunto il seguente comma

"5. Il provvedimento di respingimento deve essere motivato per iscritto ed e' comunicato all'interessato unitamente all'indicazione delle modalita' di impugnazione e ad una traduzione in lingua a lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola".

 

4) Espulsioni

- Al comma 2 sopprimere la lettera c).

- Al comma 4 dell'articolo 11, sopprimere la lettera b).

Corrispondentemente, alla fine del comma 5 aggiungere le parole

"Qualora il prefetto rilevi, sulla base di circostanze obiettive, il concreto pericolo che lo straniero si sottragga all'esecuzione del provvedimento, a carico dello straniero medesimo e' adottato il provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 12".

- Alla fine del comma 8 dell'articolo 11 aggiungere le parole

"Nei casi in cui il decreto di espulsione o il provvedimento di cui al comma 4 mettano in pericolo il godimento di diritti fondamentali della persona o risultino non commisurati con la gravita' dell'infrazione di cui lo straniero si e' reso responsabile, tenuto conto, in particolare, dell'effettivo grado di inserimento sociale o lavorativo da questi raggiunto, il pretore annulla detto decreto o provvedimento e ordina l'eventuale rilascio di un permesso di soggiorno per i motivi opportuni. Qualora, per qualsiasi motivo, la decisione del pretore non sia adottata entro i dieci giorni dalla data del deposito del ricorso, l'espulsione e' sospesa."

- Alla fine del comma 12 dell'articolo 11 aggiungere le parole seguenti

"Di norma il reingresso antecedente alla scadenza dei termini e' autorizzato dal Ministro dell'interno, su richiesta dello straniero espulso, nei casi in cui e' necessario tutelare il diritto all'unita' familiare dell'interessato."

- Al comma 13 dell'articolo 11 sostituire le parole

"di cinque anni"

con le seguenti:

"di tre anni, in caso di espulsione eseguita con le modalita' di cui al comma 5, o di cinque anni, in caso di espulsione eseguita con le modalita' di cui al comma 4",

e sopprimere le parole

"per un periodo non inferiore a tre anni".

- Alla fine del comma 5 dell'articolo 12 aggiungere le parole

"Qualora scadano i termini previsti dal presente comma senza che siano stati eseguiti il respingimento o l'espulsione, allo straniero e' rilasciato un permesso di soggiorno per i motivi e con la durata determinati dal pretore all'atto della convalida del provvedimento di custodia."

- Al comma 2 dell'articolo 17 aggiungere, dopo la lettera d), le seguenti lettere:

"e) degli stranieri nati in Italia;

f) degli stranieri che necessitino di cure urgenti o comunque essenziali;

g) degli stranieri rifugiati o accolti o richiedenti asilo."

- Dopo il comma 2 dell'articolo 17 aggiungere il seguente comma:

"3. Allo straniero privo di permesso di soggiorno per il quale non possa essere disposta l'espulsione ai sensi del presente articolo, e' consentito di presentare una richiesta di asilo, nei casi del comma 1, ovvero e' rilasciato un permesso di soggiorno per i motivi appropriati, nei casi di cui alle lettere a), c) ed e) del comma 2, o per cure mediche nei casi di cui alle lettere d) e f) del comma 2."

 

5) Lavoro subordinato

- Sostituire il comma 3 dell'articolo 19 con il seguente:

"3. Il censimento dell'offerta di lavoro subordinato, anche stagionale, e' basato su liste di prenotazione da tenersi, nei modi stabiliti dal regolamento di attuazione della legge, nelle Rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero o, in mancanza, in altre sedi idonee individuate dal regolamento di attuazione. La graduatoria delle liste di prenotazione e' basata sull'anzianita' di iscrizione e, in via subordinata, su altri criteri eventualmente indicati nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4."

- Sostituire il comma 1 dell'articolo 20 con il seguente:

"1. Agli iscritti nelle liste di prenotazione e' rilasciato, su richiesta, il visto di ingresso per lavoro subordinato e, successivamente all'ingresso, il permesso di soggiorno per lavoro subordinato, fino a completamento delle quote indicate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4. Gli iscritti nelle liste di prenotazione che non rientrano nelle quote ammesse e gli stranieri non iscritti nelle liste possono ottenere il visto di ingresso per lavoro subordinato solo a fronte di una chiamata nominativa in relazione alla quale sia stata concessa autorizzazione al lavoro, ovvero a fronte della prestazione di garanzia di cui all'articolo 21."

Corrispondentemente sopprimere, al comma 3 dell'articolo 20, le parole

"nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 19",

al comma 4 dell'articolo 20, le parole

"Ai fini del comma 3",

e al comma 1 dell'articolo 21, le parole

"nell'ambito delle quote stabilite".

- Il comma 1 dell'articolo 22 e' sostituito dal seguente comma:

"1. L'ingresso di lavoratori stranieri per motivi di lavoro stagionale e il successivo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale ha luogo con modalita' analoghe a quelle di cui al comma 1 dell'articolo 20."

 

6) Lavoro autonomo

- Al comma 2 dell'articolo 24 dopo la parola

"industriale,"

inserire la parola

"professionale,".

- Nella rubrica e ai commi 1 e 2 dell'articolo 34 sopprimere la parola

"sanitarie"

Corrispondentemente, al comma 1 dell'articolo 34, sostituire le parole

"il Ministero della Sanita'"

con le parole

"i Ministeri competenti, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione";

al comma 2 dell'articolo 34 sostituire le parole

"il Ministro della Sanita'"

con le parole

"i Ministri competenti";

trasferire l'articolo 34 all'interno del Capo II (Disposizioni in materia di istruzione e diritto allo studio).

 

6) Diritti dei minori

- Al comma 4 dell'articolo 29 dopo le parole

"di un minore straniero"

inserire le parole

"ovvero del genitore o dell'affidatario o del tutore di un minore straniero".

 

7) Studio universitario

- Dopo il comma 5 dell'articolo 36 aggiungere il seguente comma:

"6. Al titolare di permesso di soggiorno per studio e' consentita l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di attivita' di lavoro subordinato e di lavoro autonomo."

Corrispondentemente, alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 36 sopprimere le parole succesive alle seguenti:

"motivi di studio".