Comunità di S. Egidio

 

 

 

 

 

 

ALCUNE NOTE SUL DISEGNO DI LEGGE "DISCIPLINA DELL’IMMIGRAZIONE E NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO" A.C. n.3240

 

In sintesi sono di seguito richiamati alcuni punti del disegno di legge per i quali appare necessario introdurre modifiche per garantire allo straniero diritti e tutele inderogabili.

Le proposte sono espresse con riferimento ad alcuni principi essenziali:

 

1. Assicurare eguale protezione ai diritti fondamentali della persona:

All'art.2 comma 6^ è previsto l'obbligo di comunicare alle autorità diplomatiche straniere anche informazioni riservate e tilopogie di dati che la recente L.n.675 del 31.12.1996 qualifica come dati sensibili, in contrasto con le disposizioni dell'art.28 della L.n.675/96 e dell'art.8 comma 1^ della dir.UE n.95/46 del 24.10.1995.

Si propone di riformulare la seconda parte del comma:

"Il trattamento di dati riguardanti lo straniero da parte dell'autorità giudiziaria, di pubblica sicurezza e di ogni altro pubblico ufficiale avviene nel rispetto delle disposizioni della L.n.675 del 31 dicembre 1996 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".

2. Rafforzare i diritti nel percorso di cittadinanza:

2.1. Non è condivisibile la formulazione dell'art.5 comma 5^:il rinnovo del permesso di soggiorno o la sua eventuale revoca non possono sottostare alle stesse condizioni a cui é subordinato il primo rilascio.

Infatti la regolare permanenza in Italia e l'integrazione sociale qualificano la posizione dello straniero rispetto alla sua condizione iniziale.

Si propone di riformulare il comma:

"Il permesso di soggiorno è rifiutato quando mancano i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato"

2.2. All'art.5 comma 6^ sono accostate due situazioni completamente distinte come il rilascio e la revoca, perché il testo ha esteso a quest'ultima la disposizione già prevista per il solo rifiuto del permesso di soggiorno dall'art.14 comma 3^ della L.30 settembre 1993 n.388.

La distinzione tra rilascio e revoca va invece mantenuta e l'intero comma 6^ soppresso: se infatti una convenzione e un accordo internazionale diviene esecutivo nel diritto interno, questo può definire requisiti ulteriori, e quindi essere ostativo al rilascio del permesso, sulla base dei principi generali già espressi al comma precedente.

Lo stesso accordo non può invece motivare un provvedimento di revoca perchè in questo caso devono prevalere le aspettative dello straniero e l'affidamento che questi ha riposto sulla base della concessione legittima del precedente rilascio.

Per le stesse ragioni l'accordo internazionale successivo al rilascio non può motivare un eventuale rifiuto del rinnovo.

Si propone di eliminare il comma 6^.

2.3. All'art.7 comma 3^ sono individuati come motivo di rifiuto del rilascio, o di revoca, della carta di soggiorno il giudizio per uno dei reati di cui all'art.380 e 381 del c.p.p.

La norma riprende l'art.7 comma 1^ della L.39/90, che su questo presupposto fondava l'espulsione, con alcuni inasprimenti perchè si estende anche alle ipotesi dell'art.381 c.p.p. e non è richiesta la sentenza definitiva ma la semplice "disposizione del giudizio".

Ancor più sanzionatoria appare la norma se si considera che incide su un provvedimento significativo come la carta di soggiorno e dopo un periodo lungo di permanenza regolare dello straniero in Italia.

La scelta non sembra condivisibile perchè gli art.380 e 381 c.p.p non rappresentano un riferimento attendibile per un effettivo giudizio di gravità dei reati sulla base del bene tutelato (vi sono compresi molti reati contro il patrimonio anche di lieve entità), ma spesso rispondono solo alle esigenze cautelari che motivano l'arresto.

Per questo si propongono alcune riformulazioni del comma in questione:

* "La carta di soggiorno è rilasciata sempre che lo straniero non abbia riportato condanna definitiva pari ad almeno 3 anni per uno dei delitti previsti agli art 380 e 381 del codice di procedura penale"

In questa formulazione la gravità del provvedimento è motivata dall'accertamento giudiziale concluso e dalla comminazione di una pena significativa, per la quale non sarebbe ad esempio possibile godere del beneficio della sospensione condizionale.

* "La carta di soggiorno è rilasciata sempre che lo straniero non abbia riportato condanna definitiva per uno dei delitti previsti agli art.380 e 381 del codice di procedura penale, ove non sia riconosciuta la sussistenza delle circostanze previste agli art.62 n.4 e 62 bis del codice penale"

In questo caso viene evidenziata l'incompatibilità tra una conseguenza grave come quella prevista dal comma in questione e il riconoscimento giudiziale delle circostanze attenuanti generiche o di quella specifica della particolare tenuità del danno.

Sull'incompatibilità tra quest'ultima e l'arresto in flagranza si è espressa la Corte Costituzionale nella sent.16 febbraio 1993 n.54.

* "La carta di soggiorno è rilasciata sempre che lo straniero non abbia riportato una condanna in primo grado per uno dei delitti previsti all'art.407 comma 2^ lett.a) del codice di procedura penale"

La norma costituisce un indice piò attendibile per una valutazione di gravità dei reati e, per la rilevanza delle figure richiamate, giustifica l'anticipazione anche al solo completamento di un primo grado del giudizio.

3. Combattere la clandestinità potenziando la programmazione dei flussi e l'inserimento lavorativo:

Nella programmazione dei flussi prevista all'art.3 comma 2^ e 4^ andrebbe prevista una percentuale della quota annuale per ingressi per ricerca di lavoro, valorizzando quell'offerta di lavoro che si esplicita solo attraverso il rapporto diretto.

Per queste ragioni si propone:

Art.3 comma 4^ dopo lavoro autonomo inserire "e per ricerca lavoro"

Art.20 inserire un comma 3 bis "Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale rilascia inoltre l'autorizzazione all'iscrizione al collocamento per gli stranieri iscritti alle liste previste all'art.19 comma 3^, nei limiti numerici, quantitativi e qualitativi, determinati a norma dell'art.3 comma 4^"

4. Garantire maggiormente chi è sottoposto al provvedimento di espulsione:

4.1. L'art.8 comma 2^ lett.a) contiene una previsione di respingimento per tutti gli stranieri clandestini senza definire limiti temporali o geografici tra il passaggio in frontiera e il provvedimento.

Per la sua indeterminatezza la norma è difficilmente coordinabile con l'art.11 comma 2^ lett.a).

Se ne propone una riformulazione che circoscriva il respingimento secondo un criterio di vicinanza geografica con la frontiera, negli altri casi è operante la disciplina dell'espulsione.

"a) che sono fermati in prossimità della frontiera dopo essersi sottratti ai controllo"

4.2. La disciplina dell'espulsione amministrativa, con la possibilità del controllo del giudice ordinario sul provvedimento di espulsione e di eventuale trattenimento nel centro di permanenza temporanea, costituiscono un'innovazione che indubbiamente aumenta il sistema delle garanzie individuali.

Esistono alcuni passaggi degli art.11 e 12 che contraddicono però l'impianto complessivo o rischiano di svuotarne l'effettività:

all'art.11 comma 4^ lett.b) si riconosce al questore la facoltà di disporre l'accompagnamento immediato in frontiera sulla base di una presunzione di pericolo di fuga dello straniero che non richiede nessun riscontro sul comportamento da questi effettivamente tenuto.

Una previsione tanto indeterminata potrebbe trasformare l'accompagnamento immediato in frontiera nella prassi più comune e ordinaria di espulsione, incidendo gravemente anche sui diritti di difesa, vista la complessità della procedura di ricorso prevista in questi casi.

Si propone di eliminare il comma 4^ lett.b) o sostituire con diversa formulazione:

"lett.b) è espulso ai sensi del comma 2^e il prefetto rilevi, sulla base di circostanze obiettive e del comportamento adottato dallo straniero, il concreto pericolo che lo straniero medesimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento".

4.3. L'intero procedimento di ricorso al giudice ordinario è difficilmente attivabile per lo straniero per la ristrettezza dei tempi, la difficoltà di accedere al gratuito patrocinio se non dopo l'istaurazione del giudizio (mentre si è privi di assistenza legale nella fase del promovimento), gli ostacoli alla redazione dell'atto di ricorso (in una lingua spesso sconosciuta dallo straniero).

Per queste ragioni si ritiene opportuna la trasformazione del giudizio davanti al pretore da giudizio su ricorso a istanza di parte a giudizio di convalida del provvedimento di espulsione, allo stesso modo di quanto già previsto per i provvedimenti adottati sulla base dell'art.12.

La convalida rende definitivamente esecutivo il provvedimento, viene decisa senza variazione dei termini e nelle forme del rito camerale già richiamato agli art.737 e seguenti del codice di procedura civile.

Non incide quindi sulla struttura e i tempi del giudizio pretorile, ne estende piuttosto l'ambito a tutti i provvedimenti di espulsione amministrativa e non ai soli impugnati, bilanciando in questo modo le difficoltà a ricorrere che lo straniero incontrerebbe.

Per introdurre questa modifica si propone:

All’art.11 comma 5^ aggiungere: "con la contestuale citazione per la convalida".

All’art.11 comma 6^ eliminare: "unitamente all’indicazione della modalità di impugnazione"

 

All’art.11 commi 7^ e 8^ modificare:

"Per il giudizio di convalida è competente il pretore del luogo di residenza o di dimora dello straniero, che decide entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto e del provvedimento.

Nei casi di espulsione con accompagnamento immediato, sempreché sia disposta la misura di cui al comma 1 dell’articolo 12, provvede il pretore competente per la convalida di tale misura. Il pretore accoglie o rigetta la richiesta di convalida in considerazione anche del grado di inserimento sociale raggiunto dallo straniero, decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro dieci giorni dalla data di richiesta di convalida, sentito l’interessato, nei modi di cui all’art.737 e seguenti del codice di procedura civile".

All’art.11 comma 9^ eliminare fino a "dalla comunicazione del provvedimento".