(2/2/1997)

PROPOSTA DI LEGGE

DISPOSIZIONI RELATIVE AI CITTADINI STRANIERI NON COMUNITARI

 

Una riforma del quadro normativo sulla condizione dello straniero in Italia deve fondarsi su tre elementi principali: il controllo degli ingressi; l'adozione di misure per l'integrazione degli immigrati; la definizione di criteri e modalita' di allontanamento dal territorio dello Stato dello straniero pericoloso per la societa' o comunque non legittimato a soggiornarvi.

Mentre la definizione delle misure per l'integrazione, ancorche' impegnativa, puo' avvalersi del principio-guida di una progressiva parificazione del cittadino straniero con il cittadino italiano, non presentando quindi particolari difficolta' concettuali, gli altri due punti meritano un esame particolarmente attento.

In questi anni, si e' sviluppato un dibattito estremamente vivace sul tema dell'allontanamento dal territorio dello Stato, mentre in minor considerazione e' stata tenuta la regolamentazione degli ingressi. Se pero', per un verso, si comprende come l'opinione pubblica sia attenta al problema delle espulsioni, associandolo a quello della sicurezza della vita nelle citta', per l'altro non puo' essere trascurato come, da un punto di vista quantitativo, la stragrande maggioranza dei provvedimenti di espulsione finisca per riguardare soggetti in posizione di semplice irregolarita' amministrativa. E' quindi assolutamente necessario verificare se non sia proprio una errata impostazione della politica degli ingressi a generare irregolarita' e clandestinita' e a fare apparire come formalmente indesiderabili cittadini stranieri di fatto radicati nel tessuto sociale. In tal caso, infatti, sarebbe proprio l'innaturale allargamento del bacino di irregolarita' a impedire l'individuazione di meccanismi di allontanamento che siano al contempo efficaci e rispettosi dei diritti fondamentali della persona.

E' istruttivo, in proposito, esaminare alcuni aspetti del contesto normativo e applicativo relativi all'immigrazione per lavoro - costituendo questa la porzione piu' rilevante del fenomeno - e al problema dell'espulsione "amministrativa" - quella, cioe', motivata dalla violazione delle norme su ingresso e soggiorno in Italia dello straniero. Tale contesto puo' essere schematicamente descritto come segue.

La legge 943/1986 prevede che siano istituite speciali liste per il collocamento dei lavoratori stranieri. In esse trovano posto, sia pure in posizione subalterna, anche coloro che, risiedendo ancora all'estero, aspirino a migrare in Italia per ragioni di lavoro. Il datore di lavoro che voglia attingere a queste liste speciali avanza una richiesta di autorizzazione al lavoro, che viene accolta una volta accertata l'indisponibilita' di manodopera italiana o comunitaria. Per l'assunzione si applica di norma la chiamata numerica. Tuttavia, per lavori che necessitino di un particolare rapporto fiduciale tra datore di lavoro e lavoratore (la collaborazione familiare, ad esempio), e' consentita l'assunzione con chiamata nominativa; in tal caso la richiesta di autorizzazione al lavoro puo' riguardare anche soggetti in posizione arretrata in graduatoria o, addirittura, non iscritti nelle liste.

Il meccanismo di ammissione all'immigrazione per lavoro appena descritto e' palesemente claudicante. Infatti, mentre l'ipotesi di chiamata numerica da una lista nella quale possano iscriversi gli aspiranti immigrati e' in grado di dare risposta alle eventuali necessita' del mercato del lavoro nel settore - poniamo - dell'industria, la semplice previsione della possibilita' di una chiamata nominativa non e' sufficiente a garantire un efficiente incontro tra domanda e offerta di lavoro in un settore quale quello dei servizi alla persona. E' del tutto irrilevante, infatti, che il datore di lavoro possa scegliere liberamente il lavoratore da adibire alla collaborazione familiare o all'assistenza domiciliare ad un anziano, se non ha modo di conoscere preventivamente e direttamente il lavoratore stesso; ed e' difficilmente ipotizzabile, quando si tratti di un lavoratore che aspiri a migrare trovandosi ancora nel proprio paese d'origine, che tale conoscenza possa aver luogo. Se si tiene conto, poi, del fatto che i lavori per i quali in Italia e' accertabile l'indisponibilita' di manodopera nazionale afferiscono prevalentemente al settore dei servizi, piuttosto che a quello dell'industria, si comprende come le carenze della 943 non siano di modesto rilievo.

La legge 39/1990 apporta alcune importanti modifiche alla normativa, pur lasciando in vigore l'impianto della legge 943. Stabilisce infatti che, piuttosto che far riferimento ad un criterio predefinito, si ricorra ad una programmazione annuale ad opera del Governo, che e' tenuto cioe' a definire, alla fine di ogni anno, l'entita' e la composizione dei flussi di immigrazione per lavoro per l'anno successivo. Nel programmare i flussi, il Governo deve tener conto, tra le altre cose, del numero di richieste di permesso di soggiorno per lavoro avanzate da cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno ad altro titolo (turismo, ad esempio).

Queste disposizioni costituiscono un indubbio avanzamento, in termini di efficienza, rispetto al quadro definito dalla legge 943. In primo luogo, perche' e' prevista la possibilita' di correggere periodicamente i criteri di accesso, qualora quelli precedentemente adottati si rivelino inadeguati. In secondo luogo, perche' si riconosce come, laddove una seria programmazione sia ostacolata dalla difficolta' di censire nel dettaglio una domanda di lavoro capillarmente diffusa (si pensi alla collaborazione familiare), debba essere visto con favore il processo di autonoma ricerca di lavoro da parte dell'immigrato, quand'anche questo avvenga nell'ambito di un soggiorno - quello per turismo - che, di per se', non abilita al lavoro.

Sfortunatamente l'attuazione data a queste norme risulta estremamente miope: salvo limitate eccezioni, i decreti di programmazione dal '90 ad oggi non vanno oltre un inefficace riferimento alle preesistenti disposizioni (ammettendo in Italia, quindi, solo quei lavoratori autorizzati ai sensi della legge 943). Per di piu', essendo state nel frattempo improvvidamente soppresse, con semplice circolare, le liste speciali previste dalla legge (peraltro mai rese effettive per la parte relativa agli stranieri residenti all'estero), ed essendo diventata cosi' impraticabile qualunque forma di chiamata numerica, l'unica possibilita' di accesso al lavoro finisce per essere quella della chiamata nominativa.

In presenza di una notevole capacita' di assorbimento da parte del mercato del lavoro italiano - almeno per il citato settore dei servizi - e in assenza di una normativa che consenta ai lavoratori stranieri di dare regolarmente risposta al fabbisogno di manodopera, il concorso di interessi tra datori di lavoro e lavoratori crea una via di immigrazione per lavoro percorribile, sebbene irregolare: il meccanismo tipico per l'accesso ad una posizione lavorativa diventa quello di un ingresso regolare per turismo con reperimento sul posto di una opportunita' di lavoro (si noti: a valle di un incontro diretto col datore di lavoro) e prolungamento irregolare del soggiorno. Gli immigrati, pur raggiungendo cosi' un inserimento relativamente stabile in Italia, restano relegati in condizioni di irregolarita' - tanto riguardo al soggiorno, quanto rispetto alla posizione lavorativa -, da cui emergono solo grazie a provvedimenti di sanatoria.

Per quanto riguarda lo svolgimento di attivita' di lavoro autonomo, benche' la legge 39 lo contempli tra i possibili motivi di ingresso in Italia, di fatto e' reso generalmente inaccessibile da una formulazione ambigua delle norme relative e da un'interpretazione restrittiva di esse. La legge infatti nulla stabilisce riguardo alle condizioni per il rilascio del visto di ingresso per lavoro autonomo, e si limita a prevedere il rilascio del corrispondente permesso di soggiorno per coloro che ne facciano richiesta nell'ambito della sanatoria transitoriamente disposta dallo stesso provvedimento.

Oltre al silenzio della legge in materia di ingresso, lo straniero che voglia svolgere attivita' di lavoro autonomo in Italia trova un piu' fondamentale ostacolo nel disposto dell'articolo 16 delle Preleggi, che ne condiziona l'ammissione al godimento dei diritti civili all'esistenza di reciprocita' con il paese di appartenenza. La legge 39 prevede che si deroghi da tale norma in relazione all'iscrizione ad albi e registri per lo svolgimento di attivita' artigianali e commerciali, come pure in relazione all'ammissione agli esami di abilitazione e all'iscrizione negli albi professionali per coloro che abbiano conseguito il titolo di studio in Italia o che abbiano ottenuto il riconoscimento di questo. Tuttavia, la previsione ha carattere meramente transitorio (esplicito nel caso del commercio, piu' ambiguo in quello delle professioni), riguardando solo quanti siano gia' presenti in Italia alla data del 31 dicembre 1989. Nell'ambito delle norme a regime, resta cosi' sostanzialmente precluso l'accesso a un intero settore dell'attivita' lavorativa anche a quanti, trovandosi gia' in Italia ad altro titolo, non siano ostacolati dalla lacunosita' della legge in materia di ingresso.

E' raro che questi impedimenti corrispondano a una effettiva tutela del cittadino italiano, dal momento che e' assai improbabile che questi possa avere un reale interesse a svolgere attivita' di lavoro autonomo in alcuno dei paesi di provenienza degli immigrati presenti in Italia. Il risultato piu' tipico e', piuttosto, per un verso lo spreco di risorse umane associato alla progressiva dequalificazione di quanti, laureati in Italia, sono costretti a ripiegare su attivita' che non hanno alcuna relazione con le loro competenze professionali, per l'altro la costrizione nell'irregolarita' di quanti siano dediti al piccolo commercio e, piu' in generale, di tutti quei lavoratori la cui attivita' non rientri nella categoria, oggi troppo rigida, del lavoro dipendente.

In presenza di un quadro legislativo e applicativo che concorre ad alimentare innaturalmente il bacino di irregolarita', difficilmente allo svuotamento di questo puo' contribuire la parte repressiva della legge - quella cioe' riguardante il provvedimento di espulsione. Sotto questo aspetto, infatti, la legge 39 e' giustamente garantista: l'espulsione e' vista come un provvedimento di gravita' eccezionale e non come uno strumento che sopperisca alla mancanza di una politica di immigrazione. E di fronte ad un provvedimento eccezionale sono salvaguardati tutti i necessari spazi di tutela dei diritti dell'espulso - primo fra tutti, il diritto al ricorso contro il provvedimento. La legge 39 stabilisce in proposito che l'espulsione consista nell'intimare allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro quindici giorni; qualora pero' l'interessato presenti ricorso davanti al Tribunale amministrativo regionale, l'espulsione e' sospesa fino a decisione definitiva sulla contestuale istanza cautelare.

E' ovvio come nel tutelare i diritti dello straniero - conformemente, si badi, alle norme dei trattati internazionali - si finisca per negare al meccanismo repressivo l'efficacia abusivamente richiesta dall'evitabile diffusione delle condizioni di irregolarita'. La permanenza nel territorio dello Stato dello straniero colpito da espulsione puo' infatti prolungarsi legittimamente per anni, dati i tempi richiesti dall'amministrazione della giustizia. Si deve comunque notare come questo fatto sia scarsamente correlato con i problemi della sicurezza urbana. I provvedimenti di espulsione assunti in seguito a condanna per reati gravi o per motivi di ordine pubblico sono immediatamente eseguiti con accompagnamento dell'espulso alla frontiera, e non vengono sopesi per la presentazione di un ricorso. Per contro, un'ulteriore diminuzione dell'efficacia dello strumento dell'espulsione e' data dalla difficolta' di procedere al rimpatrio dello straniero espulso quando questi non sia in possesso di un documento di viaggio che consenta di individuare lo Stato di appartenenza. La chiara percezione di questa circostanza ha indotto molti stranieri presenti irregolarmente nel nostro paese a distruggere o, piu' semplicemente, ad occultare il proprio documento di viaggio. Il tentativo di sanzionare penalmente questo comportamento difficilmente potra' incontrare grande fortuna, data la difficolta' di distinguerlo nei fatti dal semplice - e certamente non perseguibile - smarrimento del documento.

Sulla base delle considerazioni fin qui svolte risulta evidente come le innaturali strozzature del canale di accesso regolare al lavoro abbiano dato luogo, in questi anni, ad un tasso assai elevato di irregolarita' nell'immigrazione, che ha finito per guadagnarsi una posizione di preminenza nel dibattito politico sul tema, oscurando inopportunamente tutti gli altri aspetti - non meno rilevanti, seppure di carattere meno emergenziale - connessi con l'inserimento dello straniero nella societa' italiana.

La presente proposta di legge intende favorire una razionalizzazione delle norme sugli ingressi - in primo luogo, per i motivi esposti, quelli per lavoro - che risolva all'origine, almeno nei suoi aspetti essenziali, il problema dell'immigrazione irregolare. Intende anche garantire il rispetto dei diritti fondamentali dello straniero in quanto persona, e porre le basi per una piena integrazione di quei cittadini stranieri che intendano dare, nel rispetto delle regole della comunita' che li accoglie, stabilita' al proprio soggiorno in Italia. Vuole infine, in relazione alle situazioni in cui l'allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato si renda comunque necessario, definire norme che consentano di trovare il giusto punto di incontro tra le esigenze, sovente contrastanti, di efficacia dei provvedimenti e di rispetto dei diritti della persona. Gli elementi principali della proposta sono descritti nel seguito.

Il Titolo I contiene norme generali su visti di ingresso, permessi di soggiorno ed iscrizione anagrafica. In particolare, l'articolo 1 stabilisce le modalita' di rilascio o di diniego del visto di ingresso in modo tale da favorire nel primo caso una corretta informazione dello straniero riguardo ai diritti e ai doveri connessi con il suo soggiorno in Italia, nel secondo una piena comprensione da parte dell'interessato delle possibilita' di impugnazione dell'eventuale provvedimento di diniego.

L'articolo 2 esclude dall'obbligo di munirsi del visto di reingresso lo straniero in possesso di documenti validi per il soggiorno in Italia, dovendosi ritenere che tale obbligo costituisca, in tale caso, un inutile appesantimento dei doveri dello straniero e dei compiti dell'Amministrazione.

L'articolo 3 definisce le modalita' relative alle procedure di rilascio o di rinnovo dei permessi di soggiorno e all'impugnazione degli eventuali provvedimenti di diniego. In caso di ricorso, il provvedimento risulta automaticamente sospeso e allo straniero privo di altro permesso di soggiorno e' rilasciato un permesso per motivi di giustizia, con facolta', per il titolare, di svolgere attivita' di studio, di formazione e di lavoro (si evita, in tal modo, che lo straniero possa trovarsi a soggiornare legittimamente in Italia senza pero' poter provvedere al proprio sostentamento).

Salvo che sia esplicitamente impedita da altre disposizioni della legge, e' consentita la conversione del permesso di soggiorno in altro permesso per il quale lo straniero possegga i requisiti di legge.

La facolta' di disporre il rilascio di permessi di soggiorno straordinari, validi per svolgimento di attivita' lavorative o di studio, a vantaggio di stranieri privi di altro permesso e' riconosciuta dall'articolo 4 al Ministro dell'interno quando cio' sia richiesto da specifiche condizioni di emergenza o da ragioni di carattere umanitario. Si da' cosi', oltre al resto, la possibilita' al Governo di intervenire in via amministrativa per risolvere situazioni che altrimenti innalzerebbero il tasso di irregolarita' dell'immigrazione.

Il diritto di iscrizione anagrafica per lo straniero in possesso di permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi, anche nei casi in cui l'interessato dimori presso un albergo o una struttura di accoglienza e' garantito dall'articolo 5.

L'ingresso e il soggiorno per motivi di lavoro e' affrontato, coerentemente con le considerazioni svolte in precedenza, nel Titolo II. Si prevede, all'articolo 6, che il Governo determini, con cadenza annuale, le quote di immigrazione necessarie a colmare il fabbisogno di manodopera prevedibilmente non saturato dalla manodopera residente per ciascuna attivita' lavorativa, ovvero, qualora questa specificazione risulti problematica o inutile, un'unica quota complessiva. Il Governo puo' decidere naturalmente di fissare quote piu' ampie del limite cosi' determinato, sulla base di accordi internazionali ovvero di criteri di opportunita' non strettamente legati alle necessita' del mercato del lavoro, ma, piuttosto, alle condizioni in cui si trovano i paesi da cui provengono i piu' rilevanti flussi migratori. E' previsto anche che il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro effettui una verifica periodica del buon funzionamento della programmazione e che il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale valuti se l'inopinata formazione di sacche di irregolarita' non renda opportuno il rilascio di permessi straordinari, a correzione delle misure fino a quel momento adottate.

L'articolo 7 definisce le modalita' di censimento dell'offerta di lavoro. Sono istituite liste di prenotazione, eventualmente suddivise per qualificazioni professionali, presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero (o, in mancanza, presso altre istituzioni idonee), iscrivendosi nelle quali il lavoratore possa segnalare la propria volonta' di migrare. La graduatoria nell'ambito delle liste e' basata sull'anzianita' di iscrizione, allo scopo di non rendere vana la speranza di un percorso di migrazione regolare in tempi ragionevoli. L'eventuale adozione di ulteriori criteri nella definizione della graduatoria - sulla base, ad esempio, di accordi internazionali - e' ammessa solo in via subordinata, in modo che non si traduca, nei fatti, in una drastica chiusura delle frontiere nei confronti di particolari gruppi di aspiranti migranti. Ne risulterebbe infatti nuovamente incentivata la migrazione illegale.

L'articolo 8 regola l'ingresso degli iscritti nelle liste, stabilendo che esso sia consentito, con eventuale contingentamento temporale, fino al raggiungimento delle quote programmate, a seguito di semplice richiesta di visto, piuttosto che a fronte del rilascio di una autorizzazione al lavoro. In caso di indicazione, nel decreto di programmazione, di un'unica quota complessiva, si fa evidentemente riferimento ad una graduatoria indifferenziata nell'ambito delle liste di prenotazione, senza riferimento alle diverse connotazioni professionali degli iscritti. L'ingresso per eventuali chiamate fuori-quota o fuori-lista continua ad essere subordinato al rilascio dell'autorizzazione al lavoro, non dissimilmente da quanto finora sperimentato.

Accanto al canale di ingresso per lavoro subordinato, ne e' previsto uno, non meno importante, per lo svolgimento di attivita' di lavoro autonomo (articolo 9). L'ingresso e' autorizzato, su richiesta dell'interessato, sulla base dell'accertamento, con le modalita' stabilite dal regolamento di attuazione della legge, della capacita' del lavoratore autonomo di provvedere al proprio sostentamento mediante lo svolgimento di una attivita' non occasionale di lavoro autonomo.

L'articolo 10 definisce le modalita' di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro, e i diritti e le facolta' di cui gode il titolare. Una volta entrati in Italia, i lavoratori stranieri, quale che sia il motivo specifico - lavoro subordinato o autonomo - del loro ingresso, ottengono il rilascio di un unico tipo di permesso di soggiorno della durata di due anni. Tale permesso da' facolta' di iscriversi nelle liste di collocamento, stipulare qualunque contratto di lavoro subordinato, svolgere attivita' di lavoro autonomo, far parte di cooperative, intraprendere corsi di studio o di formazione. E' consentito cioe' allo straniero, una volta ammesso, dedicarsi ad attivita' produttive di tipo diverso da quella che ne ha specificamente motivato l'ingresso. Il controllo sull'effettivo inserimento lavorativo e' rimandato al momento del rinnovo del permesso, per ottenere il quale il lavoratore deve dimostrare di avere un'attivita' lavorativa in corso, o di disporre di un reddito sufficiente da fonti lecite, salvo che sia stato impedito nello svolgimento dell'attivita' lavorativa da malattia, infortunio o gravidanza. In tali casi il permesso e' rinnovato con durata di due anni. Qualora pero' il lavoratore dimostri di possedere simultaneamente i requisiti relativi al reddito e all'attivita' lavorativa in corso, il permesso e' rinnovato per quattro anni.

Nei casi in cui l'ingresso del lavoratore sia stato autorizzato in esplicita relazione ad un particolare settore lavorativo o ad una particolare qualifica professionale, la stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato relativi a qualifiche o settori diversi e' subordinata a preventivo accertamento di indisponibilita' di manodopera residente. Tale previsione ha lo scopo di evitare che, in presenza di un ampio bacino di disoccupazione residente, la giusta esigenza di provvedere innanzi tutto alle necessita' dei disoccupati gia' presenti in Italia impedisca anche l'ingresso in corrispondenza a settori comunque scoperti del mercato del lavoro. L'alternativa alla norma qui proposta consisterebbe nel prevedere, per un periodo fissato, un divieto esplicito di accesso ad occupazioni diverse da quella originariamente considerata. La scelta adottata e' meno restrittiva perche' consente di fatto di derogare dal divieto quando, a dispetto dell'alto tasso di disoccupazione, non si trovi manodopera residente disponibile.

Il lavoratore straniero ed i suoi familiari godono della parita' di trattamento e di diritti con i lavoratori italiani.

L'articolo 11 stabilisce che, salve le limitazioni espressamente previste da specifiche disposizioni della presente proposta di legge, tanto l'iscrizione nelle liste di collocamento e l'accesso al lavoro subordinato quanto lo svolgimento di attivita' di lavoro autonomo siano consentiti anche nei casi in cui lo straniero sia titolare di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a sei mesi, sebbene diverso da quello immediatamente corrispondente alla specifica attivita' lavorativa, o rilasciato in attesa di adempimenti amministrativi, ovvero quando ricorrano condizioni particolari definite dal regolamento di attuazione della legge. Rientrano nella prima categoria i titolari di carta di soggiorno o di permesso per coesione familiare, per studio, per asilo umanitario o per lavoro stagionale; nella seconda i titolari di permesso per richiesta di asilo, per motivi di giustizia (quando siano in attesa di sentenza definitiva o in pendenza di ricorso), per attesa adozione e affidamento, per acquisto della cittadinanza italiana o per attesa di emigrazione in altro Stato. Possono rientrare nella terza categoria, con opportune limitazioni, i titolari di permesso per lavoro artistico, per motivi religiosi o per residenza elettiva, nonche' i titolari di permesso per motivi di giustizia (nei casi di pena alternativa alla detenzione). In tutte queste situazioni, infatti, la frapposizione di ostacoli alla costituzione di rapporti e di attivita' di lavoro regolari finisce, in presenza dell'oggettiva necessita' di provvedere al proprio sostentamento, per incentivare forme di sfruttamento dello straniero, senza, per altro, che il mantenimento di una distinzione netta tra le diverse forme di immigrazione si traduca in un vantaggio per alcuno. La conversione del permesso di soggiorno in permesso per lavoro e' consentita, di norma, quando lo straniero dimostri di avere in corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a un anno, o di essere in possesso dei requisiti per l'ingresso in Italia per lavoro autonomo (ad esempio, avendo ottenuto l'iscrizione a un albo professionale e disponendo di un reddito sufficiente da fonti lecite), o di svolgere attivita' non occasionale di lavoro autonomo. Particolari estensioni o limitazioni di questa disposizione sono espressamente previste in altri articoli della presente proposta (ad esempio, nel caso degli studenti universitari, come riportato in seguito).

L'articolo 12 disciplina l'accertamento di indisponibilita' di lavoratori residenti, per i casi particolari previsti dall'articolo 10, stabilendo che esso si consideri effettuato qualora alla domanda di lavoro opportunamente segnalata non corrisponda l'offerta, entro un tempo prestabilito, di un lavoratore italiano o comunitario, ovvero di un lavoratore straniero iscritto nelle liste di collocamento, avente la richiesta qualifica professionale. Si intende, con l'introduzione di tali limiti temporali, evitare che un'inefficace funzionamento dei meccanismi del collocamento possa tradursi in un danno per il lavoratore straniero che aspiri comunque a coprire la posizione lavorativa in questione, senza che questo comporti alcun beneficio per altri lavoratori disoccupati.

L'articolo 13 affronta il problema del trasferimento dei contributi previdenziali in caso di rimpatrio del lavoratore straniero. Il lavoratore puo' optare per il mantenimento della propria posizione contributiva in Italia, conservando i diritti maturati, ovvero per il trasferimento dei contributi versati per l'assicurazione per la vecchiaia, l'invalidita' e i superstiti nel paese di appartenenza, nell'ambito di accordi bilaterali che il Governo e' autorizzato a stipulare. In mancanza di tali accordi, il lavoratore puo' chiedere la liquidazione delle somme spettanti, fermo restando il diritto di procedere a ricostruzione della posizione contributiva in caso di successivo rientro in Italia.

La disciplina del lavoro stagionale (articolo 14) rimanda, per quanto concerne la programmazione dei flussi, alle norme piu' generali relative agli ingressi per lavoro subordinato. Il particolare carattere delle attivita' lavorative stagionali, tuttavia, motiva l'introduzione di uno specifico permesso di soggiorno della durata di sei mesi, che consente comunque l'iscrizione nelle liste di collocamento, la stipula di qualunque rapporto di lavoro e lo svolgimento di attivita' di lavoro autonomo. Il permesso puo' essere convertito in permesso per lavoro qualora il titolare abbia in corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a un anno, ovvero qualora svolga attivita' non occasionale di lavoro autonomo. Puo' essere altresi' prorogato, anche piu' volte, in presenza di rapporti di lavoro a tempo determinato di durata inferiore. Alla scadenza del permesso, il lavoratore che informi l'Ufficio provinciale del lavoro riguardo all'attivita' lavorativa svolta matura il diritto al reingresso in Italia, da far valere non prima che siano trascorsi sei mesi dalla regolare uscita dal territorio dello Stato. Stante la definizione di tale diritto, la programmazione degli ingressi per lavoro stagionale definisce quindi, dopo il primo anno di applicazione, solo il fabbisogno ulteriore rispetto al prevedibile flusso di reingresso.

Perche' la previsione, precedentemente delineata, di un ingresso per lavoro autonomo non risulti svuotata di significato, deve essere accompagnata, per i motivi esposti, da un drastico ridimensionamento delle disposizioni relative alla condizione di reciprocita'. L'articolo 15 della presente proposta stabilisce che siano sottratti all'accertamento della sussistenza di tale condizione, per coloro che siano in possesso di permesso di soggiorno che abiliti al lavoro, il diritto di svolgere attivita' artigianali e commerciali, il diritto di acquistare beni immobili finalizzati allo svolgimento dell'attivita' lavorativa, il diritto di costituire cooperative e, per chi in Italia abbia conseguito il titolo di studio o ne abbia ottenuto il riconoscimento, quello di iscriversi negli albi professionali. E' utile osservare incidentalmente come, ai fini dell'ingresso per lavoro autonomo, la capacita' di svolgere l'attivita' non occasionale debba essere valutata con riferimento alla condizione dello straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro, per evitare che in fase di richiesta di visto (in mancanza quindi del permesso di soggiorno) un'interpretazione restrittiva delle norme sulla condizione di reciprocita' possa condurre a considerare, impropriamente, soggetto a tale condizione l'esercizio dell'attivita' prescelta.

Il quadro derivante, riguardo all'immigrazione per lavoro, dalle disposizioni della presente proposta di legge, risulta in definitiva grandemente semplificato: ingresso in Italia sulla base di una oggettiva necessita' del mercato del lavoro italiano (le quote per lavoro subordinato) ovvero sulla base di una capacita' soggettiva di migrazione (l'ingresso per lavoro autonomo); unico permesso "per lavoro" per entrambe le categorie; sostanziale liberta' di inserimento nel tessuto economico degli stranieri ammessi; subordinazione del rinnovo del permesso alla dimostrazione della capacita' del titolare di provvedere lecitamente al proprio mantenimento. Rinunciando a un controllo sistematico (e velleitario) di ciascun passo del percorso dell'immigrato, lo Stato si limita a vigilare sul corretto andamento complessivo del fenomeno, evitando di etichettare come irregolari situazioni di sano inserimento sociale, colpevoli solo di non soddisfare reqisiti di rilevanza puramente teorica.

Il Titolo III della proposta di legge concerne l'ingresso e il soggiorno per motivi di studio e le misure a tutela del diritto allo studio.

L'articolo 16 stabilisce che per l'ingresso in Italia per motivi di studio sia necessario dimostrare, oltre che di aver effettuato l'iscrizione o la preiscrizione ad un corso di studio, secondo le modalita' definite dal regolamento di attuazione della legge, di disporre di mezzi di sostentamento sufficienti per un soggiorno della durata di un anno e per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale. A tal fine puo' anche essere prodotta, in sostituzione, la corrispondente garanzia da parte di ente o privato.

Il permesso di soggiorno per studio e' rilasciato a chi entri con visto corrispondente o, su richiesta, al titolare di altro permesso che abbia legittimamente intrapreso un corso di studi (ad esempio il titolare di un permesso di soggiorno per lavoro o per coesione familiare). Il permesso ha durata di un anno e puo' essere rinnovato sulla base dei requisiti di profitto indicati dal regolamento di attuazione. In caso di studi universitari, il permesso e', di norma, rinnovabile fino al terzo anno oltre la durata del corso. Ulteriori rinnovi sono pero' concessi per consentire di sostenere l'esame finale, o su indicazione del Consiglio di facolta', o quando gravi ragioni di salute abbiano impedito il regolare svolgimento degli studi. E' consentito il rinnovo del permesso anche successivamente al termine del corso di studi, allo scopo di favorire il completamento delle attivita' avviate, ad esempio, durante la preparazione della tesi di laurea, e di permettere al titolare di sostenere l'esame di Stato o l'esame di ammissione ai corsi di specializzazione.

Il titolare del permesso di soggiorno per studio ha, come detto, facolta' di iscriversi nelle liste di collocamento e di svolgere attivita' di lavoro subordinato e autonomo. Si riconosce cosi' il diritto degli studenti stranieri di provvedere lecitamente al proprio sostentamento anche nei casi in cui non siano titolari di borsa di studio. Una volta conseguito il titolo di studio di scuola superiore o universitario, il permesso di soggiorno per studio puo' essere convertito in permesso per lavoro anche in mancanza dei requisiti corrispondenti. Tuttavia, la conversione del permesso non e' consentita, salvo che siano soddisfatte particolari condizioni, quando lo studente abbia fruito di una borsa di studio dello Stato subordinata al rientro in patria al termine degli studi.

L'articolo 17 sancisce il diritto del minore straniero di ricevere l'istruzione obbligatoria, prescindendo dalla titolarita' di valido permesso di soggiorno da parte dell'interessato e dei genitori. Si fa salvo, in tal modo, un diritto fondamentale del fanciullo, che non puo' essere messo a repentaglio dalla pur giusta esigenza di tutelare la regolarita' del fenomeno migratorio.

L'articolo 18 stabilisce che lo straniero titolare di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno possa iscriversi ai corsi della scuola secondaria. In caso di provenienza dall'estero, l'iscrizione resta condizionata all'accertamento della preparazione, da effettuarsi secondo le modalita' definite dal regolamento di attuazione della legge.

L'articolo 19 e' dedicato specificamente agli studi di carattere universitario. E' ribadito l'obiettivo di pervenire, con opportune misure di promozione del diritto internazionale allo studio, all'inserimento di una quota di studenti universitari stranieri compresa tra il cinque e il dieci per cento dell'intera popolazione universitaria italiana.

Puo' iscriversi all'universita', oltre che lo straniero che abbia fatto ingresso con visto per studio rilasciato sulla base di iscrizione o preiscrizione universitaria, anche il titolare di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno e in possesso di diploma riconosciuto di scuola superiore o di titolo di studio che nel paese di provenienza abiliti allo studio universitario. In quest'ultimo caso e' richiesto che lo studente dimostri sufficiente padronanza della lingua italiana.

Gli stranieri che abbiano conseguito la laurea in Italia, come pure quanti l'abbiano conseguita all'estero, ottenendone pero' il riconoscimento in Italia, sono ammessi a sostenere gli esami di abilitazione professionale a parita' di condizioni con i cittadini italiani. In modo analogo, quanti abbiano un titolo conseguito o riconosciuto in Italia, ovvero dichiarato equipollente al titolo richiesto, sono ammessi, a parita' di condizioni con gli italiani, alle Scuole di specializzazione. Si prescinde dalla condizione di reciprocita' con il paese di appartenenza dello straniero.

Si prescinde dalla reciprocita' anche a riguardo delle provvidenze e dei servizi statali e regionali per studenti universitari, per specializzandi e per dottorandi, ai quali gli stranieri regolarmente soggiornanti accedono a parita' di condizioni con gli italiani. Qualora siano in possesso di laurea conseguita o riconosciuta in Italia, gli specializzandi e i dottorandi accedono anche alle borse di studio previste per gli studenti italiani.

Borse apposite per studenti, specializzandi, dottorandi o ricercatori stranieri posono essere assegnate dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica, sulla base di requisiti di merito. Le borse possono essere assegnate anche a partire da anni di corso successivi al primo, dovendosi evitare che studenti meritevoli restino ingiustamente privi di sostegno a causa di eventuali difficolta' di accesso ai canali di assegnazione nel paese di provenienza. Ulteriori particolari borse di studio, condizionate al rientro in patria entro un anno dal termine degli studi, sono istituite quale concreta forma di cooperazione al progresso scientifico e tecnologico dei paesi in via di sviluppo.

L'ingresso e il soggiorno per motivi familiari sono oggetto del Titolo IV. L'articolo 20, in particolare, sancisce il diritto dello straniero titolare di permesso di soggiorno di durata superiore a sei mesi di mantenere o riacquistare l'unita' familiare, alle condizioni stabilite dalla legge. L'articolo stabilisce anche che da tali condizioni e dalle altre disposizioni di legge si possa derogare quando debbano essere tutelati preminenti interessi del minore in relazione all'unita' familiare, alla salute, all'educazione. Competente ad adottare le decisioni in materia e' il Tribunale per i minorenni.

L'articolo 21 disciplina il ricongiungimento familiare. Questo puo' essere richiesto al Questore del luogo di dimora dal cittadino italiano o comunitario, ovvero dallo straniero titolare di permesso di soggiorno di durata superiore a sei mesi, e puo' riguardare il coniuge, i figli minori non coniugati, i genitori o altri familiari inabili al lavoro a carico del richiedente, nonche' i figli minori non coniugati a carico del coniuge per il quale si chiede il ricongiungimento. In quest'ultimo caso e' necessario il consenso dell'altro coniuge, se esistente e titolare della potesta'.

Ai fini del ricongiungimento familiare si considerano minori i figli di eta' inferiore a diciotto anni. I minori adottati, affidati o sottoposti a tutela, inoltre, sono equiparati ai figli, mentre al coniuge e' equiparato l'altro genitore naturale del figlio del richiedente.

Il ricongiugnimento puo' essere esteso ai figli di eta' inferiore a ventuno anni e ad altri familiari a carico quando a richiederlo sia un cittadino italiano o comunitario, ovvero un rifugiato.

Condizione per il ricongiungimento con il cittadino straniero non comunitario, salvo che si tratti di rifugiato, e' che questi disponga di un alloggio e di un reddito mensile da fonti lecite non inferiore al doppio dell'assegno sociale, o di garanzia relativa al sostentamento dei familiari da parte di ente o privato. Nella determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito dei familiari presenti o per i quali si chiede il ricongiungimento, nonche' della eventuale prospettiva, per loro, di una assunzione in Italia. La disponibilita' di alloggio puo' essere certificata - su richiesta, e in mancanza di altra documentazione - dall'autorita' municipale.

E' prevista la possibilita', per lo straniero, di produrre dichiarazioni sostitutive, ai fini della dimostrazione della sussistenza dei vincoli familiari, qualora i documenti richiesti non siano previsti o comunque non siano ottenibili nel paese di provenienza.

Il Questore rifiuta il ricongiungimento quando il familiare non risulti ammissibile nel territorio dello Stato per ragioni di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, ovvero per ragioni di sicurezza di uno degli Stati membri dell'Unione europea. Pressanti ragioni umanitarie possono tuttavia indurre a derogare da tale disposizione. Il nulla-osta al ricongiungimento si intende concesso quando siano trascorsi novanta giorni senza che esso sia stato rifiutato.

Contro il diniego del nulla-osta puo' essere presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale. Competente a decidere e' pero' il Tribunale per i minorenni qualora dal diniego possa derivare una lesione grave dei diritti fondamentali di un minore.

L'ingresso dei familiari per i quali e' consentito il ricongiungimento al seguito del cittadino italiano o comunitario e' sempre autorizzato. Nel caso, invece, di familiari al seguito di cittadino straniero, il loro ingresso e' subordinato al possesso dei requisiti relativi a reddito e alloggio. Quando, pero', si tratti di straniero richiedente asilo, si prescinde dal possesso di tali requisiti e, piu' in generale, si osservano le disposizioni relative alle modalita' di ammissione del richiedente asilo; si fa inoltre riferimento al novero - piu' ampio - di familiari per i quali lo straniero potrebbe chiedere ricongiungimento in caso di effettivo riconoscimento dello status di rifugiato.

L'articolo 22 stabilisce le caratteristiche del permesso di soggiorno per coesione familiare. Il pemesso e' rilasciabile non solo a chi abbia fatto ingresso in Italia per ricongiungimento familiare o al seguito del familiare, ma anche a chi sia nato in Italia da genitori regolarmente presenti in Italia (italiani, comunitari o stranieri regolarmente soggiornanti), al familiare straniero regolarmente soggiornante per il quale potrebbe essere attuato il ricongiungimento da parte di un cittadino legalmente presente in Italia, nonche' allo straniero sottoposto a provvedimento di allontanamento o di espulsione dal territorio dello Stato per il quale tale provvedimento debba essere privato di efficacia per l'esistenza di significativi legami familiari in Italia.

Il permesso ha la durata del permesso di soggiorno del familiare che ha richiesto il ricongiungimento, e consente l'accesso alle prestazioni assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio e, salvi i casi di familiari a carico, lo svolgimento di attivita' lavorativa autonoma e subordinata.

Il rinnovo del permesso e' di norma condizionato al rinnovo del permesso di soggiorno da parte dello straniero che ha richiesto il ricongiungimento. Tuttavia, in caso di scioglimento del vincolo familiare o, per il minore, al compimento del diciottesimo anno di eta', il titolare del permesso matura un diritto soggettivo di soggiorno e puo' ottenere la conversione del permesso in un permesso per lavoro o per studio anche in mancanza dei requisiti previsti dalla legge.

L'articolo 23 concerne l'ingresso e il soggiorno per visita ai familiari. L'ingresso e' consentito al coniuge e ai familiari entro il secondo grado di parentela dello straniero titolare di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno o di un permesso per cure mediche, ovvero dello straniero in stato di detenzione. Salvo il caso in cui lo straniero da visitare versi in gravi condizioni di salute, condizione per il rilascio del visto e' la dimostrazione di disponibilita' di mezzi di sostentamento da parte dei familiari, ovvero la presentazione di corrispondente garanzia da parte dello straniero presente in Italia o da parte di ente o privato. Il permesso ha durata di tre mesi e non e' rinnovabile, salvo che per gravi motivi legati alle condizioni di salute del titolare o del familiare visitato. Puo' essere convertito solo in permesso di soggiorno per cure mediche o per coesione familiare.

Il Titolo V definisce le disposizioni relative all'assistenza sanitaria. Nell'articolo 24 e' stabilito che, di norma, lo straniero titolare di permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi, ovvero di permesso di soggiorno per richiesta di asilo (sono quindi esclusi i titolari di permessi di breve durata, quali, ad esempio, il permesso per turismo o per visita ai familiari), ha l'obbligo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale. E' sufficiente ai fini dell'iscrizione il possesso del permesso di soggiorno in corso di validita', e l'iscrizione rimane valida durante le fasi di rinnovo o di conversione del permesso o in pendenza di ricorsi amministrativi contro il corrispondente diniego. Si prescinde cioe' dal requisito dell'iscrizione anagrafica, allo scopo di evitare che qualsivoglia impedimento in relazione a tale iscrizione si traduca in una mancata copertura assicurativa, con rischio per la salute della persona e della societa'. L'individuazione della USL di pertinenza e' effettuata quindi con riferimento al domicilio riportato sul permesso di soggiorno, e incombe sull'iscritto l'obbligo di trasferire la propria iscrizione alla USL competente per territorio in caso di variazione del domicilio annotato sul permesso. Ai fini della ripartizione dei fondi per la Sanita', poi, il cittadino straniero iscritto al Servizio sanitario nazionale sulla base del possesso di valido permesso di soggiorno e' equiparato al cittadino residente.

Lo straniero e' tenuto, ogni qualvolta sia richiesta l'esibizione del tesserino di iscrizione al Servizio sanitario, a dimostrarne la validita' esibendo unitamente il documento comprovante la regolarita' del soggiorno.

Vale la parita' di contribuzione e di diritti con il cittadino italiano e con i suoi familiari. In particolare, quindi, si applicano, per l'iscrizione del lavoratore straniero al Servizio sanitario, le stesse aliquote previste per il lavoratore italiano, mentre il lavoratore iscritto nelle liste di collocamento e privo di reddito e i familiari a carico sono iscritti senza oneri a carico dell'interessato. La parita' e' estesa alle forme di assistenza previste per gli invalidi civili.

Norme particolari sono previste per i lavoratori stagionali, sia per quanto riguarda la modalita' di contribuzione, sia in relazione agli specifici interventi resi necessari dal formarsi di alte concentrazioni temporanee di lavoratori in determinate regioni.

Lo straniero che svolga attivita' non occasionale di lavoro autonomo non e' soggetto all'obbligo di iscrizione al Servizio sanitario, qualora possa godere di norme piu' favorevoli sulla base di accordi internazionali.

Dall'obbligo di iscrizione sono altresi' esentati gli stranieri che appartengano a particolari categorie non produttrici di reddito, ma non equiparabili a quella dei disoccupati (ad esempio gli stranieri titolari di permesso per motivi religiosi o per residenza elettiva). Per tali stranieri l'articolo 25 stabilisce che essi siano comunque tenuti a stipulare assicurazione che copra le spese per cure urgenti per malattia, infortunio e maternita', potendo pero' scegliere tra l'iscrizione al Servizio sanitario e la stipula con altro ente assicuratore. In caso di iscrizione al Servizio sanitario, essi sono tenuti al versamento di un contributo forfetario, non potendosi fare riferimento ad alcun reddito.

Nel caso particolare degli studenti universitari titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio, l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale con contribuzione forfetaria e' obbligatoria. Qualora l'iscritto maturi successivamente un reddito (lo studente puo' infatti intraprendere attivita' lavorativa), si applica una franchigia sui contributi da versare pari alla quota forfetaria gia' versata.

L'articolo 26 affronta il delicato problema della tutela della salute per quanti non siano obbligatoriamente assicurati per la copertura delle spese derivanti da prestazioni sanitarie. Partendo dal presupposto che la tutela della salute assume una preminente rilevanza tanto in relazione al rispetto degli elementari diritti della persona, quanto in relazione al benessere dell'intera societa', si stabilisce che lo straniero non obbligatoriamente assicurato possa comunque fruire, senza oneri a proprio carico (fatta eccezione per le quote di partecipazione alla spesa), delle cure urgenti o comunque essenziali e dei programmi di medicina preventiva, nonche' delle prestazioni a tutela della maternita' responsabile e della gravidanza o della salute dei minori di eta' inferiore a quattordici anni.

Altre prestazioni possono essere erogate, restando pero' gli oneri a carico dell'interessato, salvo che questi versi in condizioni di indigenza. Per la definizione di tali condizioni si utilizzano criteri analoghi a quelli previsti dalla legge 217 del 1990 per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato.

In tutti i casi si applicano le disposizioni relative alla quota di partecipazione alla spesa, per la quale lo straniero e' equiparato al cittadino italiano non occupato. Si evita in tal modo che lo straniero possa godere di un trattamento di fatto piu' favorevole di determinate categorie di cittadini italiani indigenti.

In caso di dichiarazione di indigenza la USL chiede il rimborso al Ministero della sanita' presso il quale e' istituito un apposito fondo. Si evita, in tal modo, qualunque coinvolgimento del Ministero dell'interno, del resto escluso da un divieto esplicito di segnalazione dello straniero che acceda alle strutture sanitarie. In mancanza di tale previsione, lo straniero in condizioni di soggiorno illegale sarebbe dissuaso dal ricorrere alle cure di cui necessita, con grave danno potenziale per la persona e per la salute pubblica.

L'articolo 27 disciplina l'ingresso e il soggiorno per cure mediche. L'ingresso e' consentito a chi debba ricevere in Italia cure essenziali, nonche' a un familiare e ai figli minori non coniugati dello straniero che necessiti di cure. L'ingresso puo' essere autorizzato nell'ambito di programmi umanitari del Governo, ovvero previa dimostrazione della pianificazione dell'intervento sanitario ed esibizione di garanzia di copertura economica per le cure e per il rientro in patria.

Il permesso di soggiorno per cure mediche e' rilasciato a chi entri con visto corrispondente, ovvero a chi necessiti di cure urgenti o comunque essenziali e sia privo di altro permesso. Quest'ultima previsione non contrasta con il divieto di segnalazione di cui si e' detto a proposito dell'articolo 26, dal momento che il rilascio del permesso avviene su richiesta dell'interessato. Il permesso ha durata di tre mesi e puo' essere rinnovato.

L'articolo 28 stabilisce che il Governo concluda accordi bilaterali o multilaterali con gli Stati di provenienza dei principali flussi di immigrazione allo scopo di favorire il prolungamento in patria delle cure a carattere continuativo per gli stranieri iscritti nel Servizio sanitario nazionale. Si intende cosi' consentire il ritorno dello straniero in patria, senza che questo comporti un'interruzione delle prestazioni sanitarie di cui necessita.

L'articolo 29 dispone che le richieste relative a rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno per gli stranieri ricoverati in strutture sanitarie possano essere presentate da chi presiede tali strutture, allo scopo di evitare che lo straniero infermo veda messa ingiustamente a repentaglio la regolarita' del proprio soggiorno per l'impossibilita' di provvedere personalmente alla presentazione della richiesta.

Il Titolo VI contiene disposizioni relative all'accesso all'alloggio e ad altre prestazioni socio-assistenziali. In particolare, l'articolo 30 stabilisce che, prescindendo dalla condizione di reciprocita' con i paesi di appartenenza, i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti possano accedere all'edilizia residenziale pubblica ed usufruire delle altre forme di sostegno alla locazione e all'acquisto della prima casa, a parita' di condizioni con i cittadini italiani.

L'articolo 31 sancisce l'equiparazione con i cittadini italiani degli stranieri titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno ai fini della erogazione delle prestazioni socio-assistenziali previste per coloro che sono affetti da particolari patologie o portatori di particolari forme di invalidita', come pure delle prestazioni previste a livello regionale, provinciale o comunale - inclusi gli interventi di assistenza in caso di indigenza.

Si prescinde invece dalla regolarita' del soggiorno in relazione all'ammissione dei minori agli asili nido e all'attuazione, su decisione del Sindaco motivata dal verificarsi di particolari situazioni di emergenza, di misure assistenziali (inclusa l'ospitalita' in strutture di accoglienza) in favore di cittadini stranieri. In quest'ultimo caso, tuttavia, resta impregiudica l'applicazione delle norme sull'allontanamento dal territorio dello Stato.

Forme di assistenza sono previste anche per il rimpatrio delle salme di cittadini stranieri deceduti in Italia.

Nessuna delle prestazioni previste in quest'articolo e' soggetta alla condizione di reciprocita' con il paese di appartenenza dello straniero.

Il Titolo VII definisce le caratteristiche di un permesso di soggiorno di lunga durata, detto "carta di soggiorno", la cui titolarita' affranca lo straniero dall'obbligo di dimostrare il possesso di determinati requisiti ai fini del prolungamento del soggiorno, e dalle limitazioni insite nella condizione di chi sia in possesso di un permesso ordinario. L'ottenimento della carta di soggiorno rappresenta quindi una tappa di rilievo nel processo di inserimento sociale dello straniero.

L'articolo 32 stabilisce che la carta possa essere rilasciata allo straniero che soggiorni regolarmente in Italia da almeno cinque anni e risulti, al momento della richiesta, titolare di permesso di soggiorno per lavoro. La carta di soggiorno puo' essere altresi' immediatamente rilasciata al rifugiato, al familiare di cittadino italiano o comunitario o di straniero titolare di carta di soggiorno, al genitore o tutore o affidatario di minore italiano o comunitario, al titolare di particolari forme di pensione.

Salvo il caso del rifugiato, il rilascio e' condizionato al fatto che lo straniero non abbia riportato pesanti condanne definitive per delitti non colposi, e che non abbia procedimenti penali pendenti che possano comportarle. Facendo premio, di norma, al prolungato rispetto della legge, il rilascio della carta di soggiorno si configura cosi' come il consolidamento di un patto di mutuo rispetto tra lo straniero e la societa'.

I diritti legati alla titolarita' della carta di soggiorno e le condizioni per il rinnovo sono definiti dall'articolo 33. La carta e' rilasciata con durata di cinque anni, salvo che nel caso di rifugiato o di straniero titolare di permesso di soggiorno di durata illimitata, per i quali la carta ha durata illimitata. Una volta rinnovata, comunque, la carta di soggiorno ha in tutti i casi durata illimitata.

Condizione per il rinnovo, in analogia con quanto previsto per il rilascio, e' la mancanza di condanne definitive o procedimenti pendenti per gravi delitti. Qualora pero' un procedimento si concluda in favore dello straniero o comunque con la condanna a una pena di lieve entita', l'interessato, se sono scaduti i termini per il rinnovo della carta di soggiorno, ha diritto al rilascio di una nuova carta di durata illimitata.

Il titolare della carta di soggiorno gode degli stessi diritti civili del cittadino italiano, anche in mancanza di reciprocita' con il paese di appartenenza, e del diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni amministrative; non puo' essere allontanato dal territorio dello Stato, se non per gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, o in caso di estradizione. Non e' ammessa la revoca della carta di soggiorno, se non in caso di cessazione dello status di rifugiato.

L'articolo 34 dispone misure di tutela in caso di provvedimenti di diniego del rilascio o del rinnovo della carta di soggiorno, o in caso di revoca della stessa. Lo straniero ha diritto a presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale, con effetto sospensivo immediato. Lo straniero ha altresi' diritto al mantenimento o al rinnovo (se in possesso dei requisiti) del permesso di soggiorno di cui sia titolare o al rilascio di altro permesso per il quale possegga i requisiti.

Il Titolo VIII riporta altre disposizioni sulla condizione di reciprocita' con i paesi di appartenenza degli stranieri.

L'articolo 35 stabilisce che, con riferimento al generico diritto civile, la condizione di reciprocita' debba ritenersi soddisfatta qualora nel paese di provenienza dello straniero non risulti esplicitamente impedito agli italiani il godimento del diritto in questione, ovvero quando tale diritto non sia previsto neanche per i cittadini di quel paese. E' compito del Ministero degli affari esteri la pubblicazione dell'elenco dei diritti civili e dei corrispondenti paesi stranieri per i quali risulti non esservi reciprocita'. Il Governo conclude accordi con tali paesi per rimuovere le limitazioni nel godimento dei diritti in questione.

L'articolo 36 stabilisce poi che non si debba considerare soggetto a condizione di reciprocita' il diritto dello straniero regolarmente soggiornante ad acquitare la prima casa di abitazione ad uso privato, ed estende al titolare di permesso di soggiorno di durata illimitata la possibilita' di godere, anche in mancanza di reciprocita', di tutti i diritti civili garantiti dalla legge all cittadino italiano.

Condizioni e modalita' del respingimento dello straniero alla frontiera sono oggetto del Titolo IX. L'articolo 37, in particolare prevede che si proceda a respingimento dello straniero che intenda fare ingresso nel territorio dello Stato, quando questi sia privo dei documenti necessari, o risulti pericoloso per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, ovvero quando sia segnalato come appartenente ad un'organizzazione criminale. La mancanza di mezzi di sostentamento o di corrispondente garanzia da parte di terzi, invece, e' condizione sufficiente per il respingimento solo quando l'ingresso avvenga in condizioni di esenzione dall'obbligo di munirsi di visto. In caso di ingresso con visto, infatti, la sufficienza dei mezzi di sostentamento o la presenza di garanzia da parte di terzi e' controllata ai fini del rilascio del visto: la duplicazione del controllo risulterebbe inutile.

Non e' ammesso il respingimento del titolare di permesso di soggiorno, ne' dello straniero al quale la legge attribuisca diritto di reingresso, salvo che per gavi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato. Ne' si procede a respingimento quando questo possa pregiudicare l'esercizio del diritto di asilo.

Qalora il respingimento riguardi un minore ovvero il genitore, il tutore o l'affidatario di un minore soggiornante in Italia, competente a decidere e' il Tribunale per i minorenni, che ha facolta' di derogare, nell'interesse del minore, dalle disposizioni di legge in materia di ingresso e soggiorno.

L'articolo 38 definisce le modalita' del provvedimento di respingimento e stabilisce l'attribuzione degli oneri per la sua esecuzione. Stabilisce anche che in nessun caso lo straniero possa essere respinto verso un paese nel quale possa essere in pericolo - direttamente o a causa dell'ulteriore invio in altro paese - per una delle ragioni che costituiscono presupposto per il riconoscimento del diritto di asilo.

Il provvedimento di respingimento e' impugnabile davanti al Tribunale amministrativo regionale, e allo straniero respinto deve essere garantita, da servizi di accoglienza istituiti alla frontiera, assistenza anche per l'eventuale presentazione del ricorso.

Nei casi in cui non sia possibile l'esecuzione del provvedimento entro ventiquattro ore, ovvero quando il respingimento avvenga per presunta inammissibilita' della richiesta di asilo, lo straniero e' posto, secondo quanto disposto dall'articolo 39, sotto custodia presso strutture alloggiative o, se necessario, ospedaliere. Il Pretore (o il Tribunale per i minorenni, quando sia comunque coinvolto un minore) verifica entro quarantotto ore la legittimita' del provvedimento e decide di consentire il prolungamento della custodia nel caso che le condizioni di salute dello straniero lo permettano e che il respingimento possa essere eseguito in condizioni di sicurezza entro quindici giorni. In caso contrario o quando la richiesta di asilo non risulti palesemente infondata, ovvero quando il provvedimento risulti illegittimo, ordina l'ammissione dello straniero nel territorio dello Stato ed eventualmente il rilascio del permesso di soggiorno appropriato.

Contro la decisione del Pretore (o del Tribunale per i minorenni) e' ammesso il ricorso per cassazione. La presentazione del ricorso ha l'effetto di sospendere immediatamente il provvedimento solo nei casi in cui la custodia sia stata adottata per presunta inammissibilita' della richiesta di asilo o in relazione a possibili pericoli per l'incolumita' dello straniero nel paese di destinazione.

Incombe sullo straniero sottoposto a custodia l'obbligo di dimora presso la struttura indicata, dove l'interessato ha diritto di ricevere gratuitamente vitto alloggio e cure mediche e di comunicare con i familiari, con il proprio difensore (eventalmente nominato d'ufficio) e con rappresentanti di organizzazioni per la tutela dei diritti dell'uomo. Lo straniero che violi l'obbligo di dimora e' punito con la reclusione da uno a tre anni e, salvo che il procedimento giurisdizionale di convalida conduca alla sua ammissione nel territorio dello Stato, con l'espulsione successiva alla scarcerazione.

Perche' tali norme, intese evidentemente a tutelare i diritti delo straniero, non si traducano in una inaccettabile limitazione della sua liberta', e' previsto che lo stato di custodia sia interrotto immediatamente dalla rinuncia all'istanza di ingresso da parte dell'interessato e dalla sua conseguente partenza.

Il Titolo X concerne i provvedimenti di allontanamento e di espulsione dal territorio dello Stato. L'articolo 40 introduce la distinzione tra questi due provvedimenti. Il primo e' adottato nei casi ordinari di soggiorno illegale; quando, cioe', lo straniero si trovi nel territorio dello Stato in violazione delle norme su ingresso e soggiorno. Al secondo si ricorre quando lo straniero violi gli obblighi derivanti dal provvedimento di allontanamento, o quando si debba adottare, per accertata pericolosita', una misura di sicurezza a carico di persona condannata con sentenza definitiva per un grave delitto, ovvero quando lo straniero risulti pericoloso per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato, o ancora, su richiesta dello straniero condannato, in alternativa a pena detentiva non superiore a tre anni di reclusione. I provvedimenti motivati da soggiorno illegale sono disposti dal Prefetto, l'espulsione quale misura di sicurezza o in alternativa alla detenzione dal giudice dell'esecuzione, l'espulsione per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato dal Ministro dell'interno.

La determinazione, sulla base dei criteri precedentemente esposti, di canali di immigrazione legale opportunamente dimensionati, unitamente a una intensa lotta contro i trafficanti di immigrazione clandestina, puo' far si' che tali provvedimenti debbano essere adottati in un numero di casi non eccessivo e che quindi possano essere accompagnati da tutte le misure necessarie a rendere salve le esigenze di tutela dei diritti della persona, come pure quelle relative all'effettivita' delle misure e alla certezza del diritto.

Riguardo alla tutela dei diritti fondamentali, l'articolo 41 individua alcune categorie per le quali non si possa procedere ad allontanamento ne' ad espulsione, salvo il caso di grave pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato. Sono cosi' esclusi i minori, i congiunti di cittadini italiani o comunitari o di stranieri stabilmente soggiornanti, gli stranieri nati in Italia, coloro che necessitino di cure mediche urgenti o comunque essenziali, le donne con gravidanza in corso o recente, i rifugiati e i richiedenti asilo, quanti soggiornino da almeno dieci anni in Italia. In tali casi lo straniero irregolarmente soggiornante ha diritto al rilascio del permesso di soggiorno per il quale possegga i requisiti, ovvero, nei casi appropriati, di un permesso per cure mediche.

L'articolo 42 disciplina le modalita' di esecuzione dei provvedimenti di allontanamento e di espulsione e stabilisce le corrispondenti forme di tutela. Allo straniero da allontanare o da espellere e' comunque garantita l'assistenza legale e la presenza dell'interprete. Gli e' inoltre consentito di prendere contatto con la rappresentanza diplomatica o consolare del proprio paese e con i familiari, e di procedere al recupero dei beni e delle somme di denaro di proprieta', incluse le somme che gli spettano per il lavoro svolto, anche irregolarmente. In mancanza di quest'ultima previsione datori di lavoro senza scrupoli potrebbero trarre, come spesso oggi succede, un intollerabile vantaggio dai provvedimenti di allontanamento assunti a carico di dipendenti illegalmente soggiornanti male o niente affatto retribuiti.

Il provvedimento di allontanamento e' eseguito intimando allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro trenta giorni, salva la possibilita' di presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale con effetto sospensivo immediato, di richiedere l'intervento del Tribunale per i minorenni qualora il provvedimento interferisca con i diritti di un minore presente in Italia, o di richiedere, previa dimostrazione del possesso dei requisiti, il rilascio di un permesso di soggiorno per coesione familiare ovvero di altro permesso di soggiorno del quale l'interessato sia stato precedentemente titolare e per il quale possegga i requisiti.

Allo straniero puo' essere imposto, per tale periodo, l'obbligo di firma, ovvero, in caso di mancanza di documenti di identita', l'obbligo di dimora. In quest'ultimo caso possono essere adottate le misure necessarie per la sua identificazione.

In caso di ricorso davanti al Tribunale amministrativo regionale, il giudice ha competenza esclusiva estesa al merito, e puo' decidere di annullare il provvedimento di allontanamento anche quando sussistano circostanze che lo rendano inappropriato, in relazione all'incongruita' del provvedimento rispetto all'infrazione commessa, al livello di inserimento sociale o lavorativo dello straniero, ovvero con riferimento alle esigenze di tutela di diritti fondamentali della persona. La valutazione di tali circostanze e' intenzionalmente lasciata alla discrezionalita' dell'autorita' chiamata a giudicare, in vista della possibilita' che le specifiche situazioni rilevanti in materia sfuggano ad ogni tentativo di codificazione.

Qualora sia avviata, entro i termini previsti, una delle procedure consentite, il provvedimento di allontanamento e' sospeso. Nel caso in cui tale procedura si concluda con il rilascio di un permesso di soggiorno il provvedimento e' revocato. In caso contrario lo straniero deve lasciare il territorio dello Stato entro quindici giorni.

Scaduti i termini utili per lasciare l'Italia, lo straniero e' sottoposto a un provvedimento - piu' grave - di espulsione per soggiorno illegale.

Di norma, il provvedimento di espulsione - tanto nei casi di soggiorno illegale, quanto in quelli di pericolo per l'ordine pubblico o di sicurezza dello Stato - e' eseguito con l'accompagnamento immediato a bordo del vettore che nel modo piu' rapido conduce nel paese di appartenenza. Analogamente a quanto previsto per il respingimento, tuttavia, e' escluso che lo straniero possa essere inviato - direttamente o indirettamente - in un paese nel quale risulti in pericolo la sua incolumita' o la sua liberta'. Al fine di garantire una tutela piu' completa dei diritti della persona, e' disposto inoltre che il provvedimento possa essere riesaminato, alla luce delle argomentazioni addotte dall'interessato, da un'autorita' diversa da quella che lo ha adottato, con riferimento alla sua legittimita' o alla possibilita' che siano messi a repentaglio diritti fondamentali di un minore. In questo caso, come pure nei casi in cui il provvedimento non possa essere eseguito immediatamente, lo straniero e' posto sotto custodia e si da' luogo ad un procedimento giurisdizionale analogo a quello previsto in relazione al respingimento alla frontiera. Qualora il regime di custodia sia stato avviato su istanza di riesame presentata dallo straniero, esso e' immediatamente interrotto dal ritiro di tale istanza.

Il Tribunale per i minorenni, investito della decisione ogni qualvolta i provvedimenti di allontanamento o di espulsione riguardino il genitore o il tutore o l'affidatario di un minore soggiornante in Italia, valuta se risulti prevalente il diritto del minore a proseguire il soggiorno in Italia nell'unita' familiare, e adotta le misure opportune, anche in deroga alle disposizioni su ingresso e soggiorno. Si pensi ad esempio al caso in cui un minore, figlio di genitori irregolarmente presenti, sia iscritto alla scuola dell'obbligo e sul punto di completare l'anno scolastico. In questo caso il Tribunale per i minorenni potrebbe trovare opportuno ordinare il rilascio di un permesso provvisorio anche ai genitori, procrastinandone l'allontanamento dal territorio dello Stato.

Contro il provvedimento di espulsione per soggiorno illegale o per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, puo' essere presentato ricorso davanti al Tribunale amministrativo regionale, senza pero' che questo comporti effetti sospensivi immediati.

Quanto alla necessita' di garantire certezza del diritto, assumono particolare rilievo le norme intese a creare una opportuna graduazione di vantaggi e sanzioni associati a ciascun provvedimento, come pure le disposizioni concernenti la mancanza - vera o presunta - di documenti di viaggio e di identita'. Riguardo al primo di questi aspetti, l'articolo 43 stabilisce che siano previsti sussidi economici o formativi a sostegno del rimpatrio di quanti ottemperino agli obblighi derivanti dal provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato.

L'articolo 45, piu' sotto, definisce i termini per il divieto di reingresso in Italia degli stranieri allontanati o espulsi. I primi non possono rientrare nel territorio dello Stato prima che sia trascorso un anno dalla data di uscita. Il reingresso dei secondi e' vietato per tre anni in caso di espulsione per soggiorno illegale, o per il periodo indicato nel provvedimento negli altri casi. Tuttavia, salvo che vi si oppongano gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il reingresso anticipato e' autorizzato per consentire la tutela del diritto all'unita' familiare, ed e' consentito, anche in mancanza di autorizzazione, per tutelare il diritto di asilo. Lo straniero che non rispetti tali norme e' espulso immediatamente con raddoppio dei termini previsti per il divieto, salvo che sussistano le condizioni che avrebbero motivato l'autorizzazione del reingresso.

Riguardo al secondo punto - la mancanza di documenti - il rischio e', per un verso, che l'intera impalcatura venga minata, quanto a efficacia, dalla possibilita' di occultare il passaporto (pratica oggi assai diffusa); per l'altro, quello di sfavorire ingiustamente lo straniero che non occulti il passaporto, rispetto a colui che ricorra a tale espediente. Per evitare che cio' si verifichi, l'articolo 44 stabilisce che il Governo concluda accordi bilaterali con i principali paesi di emigrazione finalizzati alla ammissione in condizione di sicurezza degli stranieri espulsi o allontanati dall'Italia. Tali accordi devono prevedere da un lato l'impegno dell'Italia a sostenere, anche indirettamente, l'inserimento sociale nel paese di destinazione dello straniero espulso, dall'altro l'impegno dei paesi contraenti ad ammettere non solo i propri cittadini allontanati dall'Italia, ma, piu' in generale, qualunque straniero per il quale non si riesca a determinare in modo certo il paese di appartenenza. In presenza di tali accordi, lo straniero che non sia in grado di certificare la propria provenienza puo' scegliere come paese di destinazione uno di quelli con cui siano stati stipulati accordi. In mancanza di tale scelta, poi, e' il pretore (o il Tribunale per i minorenni) ad effettuare, nel corso della procedimento giurisdizionale previsto per i casi in cui si dia luogo al regime di custodia, la determinazione del paese di destinazione, sulla base di una attribuzione presuntiva di nazionalita'.

La scelta qui adottata - proponibile solo all'interno di un quadro, quale quello delineato dalla presente proposta di legge, che tuteli il rispetto pieno dei diritti dello straniero da allontanare o da espellere - mira a garantire che in materia di espulsione la decisione definitiva spetti effettivamente allo Stato ed evitare che un eventuale atteggiamento fraudolento si trasformi automaticamente in un effettivo vantaggio per chi lo adotta. Si tratta tuttavia di una materia estremamente delicata e non deve essere trascurata alcuna forma di controllo sulla effettiva realizzazione dei progetti di inserimento degli stranieri ammessi dagli Stati contraenti in forza degli accordi.

Il Titolo XI presenta disposizioni relative al diritto di difesa e al trattamento penitenziario dello straniero. L'articolo 46, in particolare, sancisce il diritto dello straniero di accedere, sulla base del solo requisito di reddito, al patrocinio a spese dello Stato.

Lo straniero gode anche del diritto di ricevere gli atti giudiziari a lui indirizzati e, qualora sia detenuto, le informazioni relative ai diritti e agli obblighi che derivano dalla sua condizione in lingua a lui comprensibile. Il detenuto ha altresi' diritto, secondo quanto stabilito dall'articolo 47, a intrattenere corrispondenza e ad avere colloqui telefonici in lingua straniera. Nei casi in cui questo possa mettere a rischio la sicurezza dell'istituto penitenziario, o quando sussistano esigenze di carattere processuale, l'autorita' penitenziaria dispone la previa traduzione della corrispondenza e la presenza di un'interprete ai colloqui.

L'atorita' penitenziaria deve inoltre adoperarsi perche' il detenuto straniero possa concretamente accedere, a parita' di condizioni con il detenuto italiano, a misure alternative alla detenzione.

Allo straniero detenuto e' rilasciato allo scadere della pena un permesso di soggiorno della durata pari a quella residuata dal permesso originario al momento dell'ingresso nell'istituto di pena, salvo naturalmente il caso in cui lo straniero debba essere espulso per misura di sicurezza.

Il Titolo XII, infine, definisce alcune norme transitorie e dispone norme di coordinamento con la legislazione in vigore. In particolare, l'articolo 48 dispone che gli stranieri irregolarmente presenti in Italia alla data di entrata in vigore della legge possano regolarizzare la propria posizione, ottenendo un permesso di soggiorno per lavoro o per studio (anche in mancanza dei requisiti di legge), o un permesso per coesione familiare (qualora siano in possesso dei requisiti relativi ai vincoli familiari), o, ancora, altro permesso per il quale posseggano i requisiti. Gli stranieri che procedono alla regolarizzazione non sono punibili per le pregresse violazioni delle norme sull'ingresso e sul soggiorno in Italia, e sono annullati i provvedimenti corrispondentemente assunti a loro carico.

Tale provvedimento di regolarizzazione, che consentirebbe di completare il proficuo processo avviato con il decreto-legge 489 del 1995, e' motivato dall'esigenza di avviare in condizioni di piena regolarita' l'applicazione delle nuove norme, in modo da non vanificarne l'efficacia.

L'articolo 49 estende, in quanto piu' favorevoli, l'applicazione delle norme contenute nella presente proposta ai cittadini italiani o comunitari, e ai cittadini stranieri di origine italiana che rientrino nel territorio dello Stato.

L'articolo 50 stabilisce che siano abrogate le norme in contrasto con le disposizioni della presente proposta.

L'articolo 51, in conclusione, autorizza gli interventi di spesa necessari per l'applicazione delle disposizioni fin qui considerate.

 

PROPOSTA DI LEGGE

DISPOSIZIONI RELATIVE AI CITTADINI STRANIERI NON COMUNITARI

 

--------------------

 

TITOLO I

NORME DI CARATTERE GENERALE SUI VISTI DI INGRESSO, SUI

PERMESSI DI SOGGIORNO E SULL'ISCRIZIONE ANAGRAFICA

 

Art. 1

Visti di ingresso.

1. Il regolamento di attuazione della legge stabilisce le modalita' di presentazione della richiesta di visto di ingresso e, per ciascun tipo di visto, i termini per il rilascio o il diniego del visto.

2. Contestualmente al rilascio del visto di ingresso l'autorità consolare comunica al cittadino straniero, in lingua a lui comprensibile, le informazioni sui principali diritti e doveri relativi all'ingresso e al soggiorno in Italia.

3. Il diniego del visto è adottato con provvedimento scritto e motivato, e comunicato all'interessato con una traduzione scritta in lingua a lui comprensibile. Il provvedimento deve riportare le modalità di impugnazione, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione della presente legge.

 

Art. 2

Reingresso nel territorio dello Stato.

1. Ai fini del reingresso nel territorio dello Stato, non e' richiesto il visto di ingresso per lo straniero in possesso di permesso o di carta di soggiorno in corso di validita' ovvero di qualsiasi altro documento valido per il soggiorno, quale, ad esempio, la ricevuta attestante la richiesta di rilascio o rinnovo del permesso o la pendenza di un ricorso.

2. Il regolamento di attuazione della legge puo' prevedere altri casi in cui lo straniero sia esonerato dall'obbligo di munirsi di visto in occasione del reingresso nel territorio dello stato, e indicare l'eventuale documentazione sostitutiva richiesta.

 

Art. 3

Permessi di soggiorno.

1. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto entro otto giorni dal regolare ingresso nel territorio dello Stato alla Questura del luogo di dimora.

2. La richiesta di rinnovo o di proroga del permesso di soggiorno ovvero di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di scadenza del permesso o della carta.

3. Il regolamento di attuazione della legge stabilisce i termini per il rilascio o il rinnovo del permesso o della carta di soggiorno.

4. Dell'avvenuta richiesta di rilascio o rinnovo e' rilasciata ricevuta allo straniero. Lo straniero in possesso di detta ricevuta e' autorizzato a soggiornare nel territorio dello Stato e conserva i diritti conseguenti alla eventuale titolarita' del permesso in scadenza.

5. In caso di diniego di rilascio o di rinnovo del permesso o della carta di soggiorno dovuto al mancato soddisfacimento delle condizioni previste in relazione al titolo del permesso richiesto, lo straniero ha facolta' di presentare una seconda domanda per ottenere un permesso diverso da quello rifiutato.

6. Salvi i casi in cui la legge lo impedisca espressamente, il permesso di soggiorno puo' essere convertito in qualunque altro permesso per il quale il titolare possegga i requisiti previsti.

7. Il permesso di soggiorno puo' essere revocato solo nei casi previsti espressamente dalla legge.

8. Il diniego di rilascio o di rinnovo o di conversione e la revoca o l'annullamento del permesso o della carta di soggiorno sono disposti con provvedimento scritto e motivato dal Questore del luogo di dimora, e devono essere notificati o comunicati all'interessato.

9. Detti provvedimenti devono riportare le modalità di impugnazione, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione della presente legge e devono essere accompagnati da traduzione in lingua comprensibile all'interessato.

10. Contro detti provvedimenti puo' essere presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale del luogo di dimora. La presentazione del ricorso sospende il provvedimento fino alla decisione definitiva sul ricorso. Allo straniero privo di altro permesso di soggiorno e' rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di giustizia. Il titolare di detto permesso puo' iscriversi a corsi di studio o di formazione, iscriversi nelle liste di collocamento e svolgere attivita' di lavoro subordinato o autonomo.

11. Lo straniero non iscritto all'anagrafe e' tenuto a comunicare alla questura, entro il termine di trenta giorni, ogni variazione di domicilio.

 

Art. 4

Permesso di soggiorno straordinario.

1. Il Ministro dell'interno puo' disporre il rilascio di un permesso straordinario, eventualmente prorogabile o convertibile in altro permesso per il quale sussistano i requisiti, allo straniero privo dei requisiti per il rilascio di un permesso ad altro titolo, nei casi in cui cio' sia richiesto dalla specifica condizione dell'interessato o da particolari situazioni di emergenza, ovvero in presenza di pressanti motivi umanitari.

2. Il permesso straordinario da' al titolare facolta' di iscrizione nelle liste di collocamento, svolgimento di attivita' di lavoro autonomo e iscrizione a corsi di studio e di formazione.

 

Art. 5

Iscrizione anagrafica.

1. Gli stranieri in possesso di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno in corso di validità di durata superiore a tre mesi hanno diritto all'iscrizione anagrafica nelle liste della popolazione residente presso il Comune in cui hanno la propria dimora abituale.

2. La dimora dello straniero si considera abituale anche qualora si tratti di alloggio presso un albergo o un centro o una struttura di accoglienza, pubblico o privato.

3. Il regolamento di attuazione della legge definisce la documentazione occorrente per la domanda di iscrizione o variazione anagrafica dello straniero e disciplina le modalita' di accertamento della abitualità della dimora dello straniero.

 

 

TITOLO II

LAVORO SUBORDINATO E AUTONOMO

 

Art. 6

Programmazione dei flussi di ingresso per lavoro subordinato.

1. Il Governo programma annualmente i flussi di ingresso nel territorio dello Stato per lavoro subordinato sulla base delle previsioni relative al fabbisogno di manodopera nel mercato del lavoro italiano e delle esigenze derivanti da accordi internazionali o da specifiche condizioni in cui si trovino i Paesi da cui originano i principali movimenti migratori.

2. Il decreto di programmazione indica, sulla base del prevedibile fabbisogno di manodopera, il numero dei visti di ingresso rilasciabili nell'anno solare successivo a lavoratori stranieri con l'eventuale specificazione dei settori lavorativi o delle qualifiche professionali per cui si rendano necessari gli ingressi, e puo' prevedere contingentamenti temporali o regionali dei flussi. Allo scopo di assicurare la corretta destinazione dei flussi in ingresso il decreto puo' stabilire forme di assistenza all'immigrato che fa ingresso nel territorio dello Stato limitate alla Regione di destinazione.

3. Ogni tre anni, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro formula una valutazione dell'andamento dei flussi e propone al Governo e alle Camere le correzioni da apportare alla programmazione o al quadro normativo; il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, verifica se sussistano condizioni tali da richiedere il rilascio di permessi di soggiorno straordinari, anche allo scopo di garantire il corretto andamento del mercato del lavoro, e adotta le misure necessarie.

 

Art. 7

Censimento dell'offerta di lavoro subordinato.

1. Il censimento dell'offerta di lavoro subordinato e' basato su liste di prenotazione da tenersi, nei modi stabiliti dal regolamento di attuazione della legge, nelle Rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero o, in mancanza, in altre sedi idonee.

2. L'iscrizione nelle liste di prenotazione puo' essere relativa a piu' settori o qualifiche professionali per uno stesso lavoratore e deve essere confermata di anno in anno. Eventuali variazioni dei dati non interrompono l'anzianita' di iscrizione.

3. Il regolamento di attuazione della legge stabilisce modi e tempi per la raccolta dei dati relativi alle iscrizioni nelle liste di prenotazione in ciascun Paese e per la definizione di liste complessive che includano i dati provenienti dai diversi Paesi.

4. La graduatoria delle liste complessive di prenotazione e' basata sull'anzianita' di iscrizione e, in via subordinata, su altri criteri eventualmente indicati nel decreto di programmazione.

 

Art. 8

Ingresso per lavoro subordinato.

1. Agli iscritti nelle liste complessive di prenotazione e' rilasciato, su richiesta, il visto di ingresso per lavoro subordinato, fino a completamento delle quote, eventualmente relative a determinati settori lavorativi o qualifiche professionali, indicate nel decreto di programmazione, ed in base all'eventuale contingentamento temporale ivi previsto.

2. Gli iscritti nelle liste di prenotazione che non rientrano nelle quote ammesse e gli stranieri non iscritti nelle liste possono ottenere il visto di ingresso per lavoro subordinato solo a fronte di una chiamata nominativa in relazione alla quale sia stata concessa autorizzazione al lavoro.

 

Art. 9

Ingresso per lavoro autonomo.

1. L'ingresso nel territorio dello Stato per lavoro autonomo e' autorizzato per lo svolgimento di qualsiasi attivita' non occasionale di lavoro autonomo non espressamente preclusa dalla legge allo straniero richiedente.

2. Ai fini del rilascio del visto di ingresso per lavoro autonomo e' necessaria la dimostrazione di disponibilita' di mezzi di sostentamento adeguati, o di corrispondente garanzia da parte di ente o privato presente nel territorio dello Stato, nonche' la dimostrazione della capacita' di svolgere l'attivita' non occasionale di lavoro autonomo indicata. Il regolamento di attuazione della legge stabilisce le modalita' di accertamento della sussistenza di detti requisiti.

 

Art. 10

Permesso di soggiorno per lavoro.

1. Allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per lavoro subordinato o lavoro autonomo il Questore del luogo di dimora rilascia, su richiesta, un permesso di soggiorno per lavoro della durata di due anni.

2. Il titolare del permesso di soggiorno per lavoro ha facolta' di

a) iscriversi nelle liste di collocamento;

b) stipulare qualunque contratto di lavoro;

c) svolgere attivita' di lavoro autonomo;

d) costituire qualsiasi tipo di società cooperativa o esserne socio;

e) iscriversi a corsi di studio o di formazione.

3. L'iscrizione nelle liste di collocamento ha validita' illimitata, condizionata al permanere della regolarita' del soggiorno. Rimane valida, in particolare, in fase di scadenza del permesso di soggiorno, nel periodo utile per la richiesta di rinnovo o di conversione del permesso ed eventualmente in pendenza di ricorso amministrativo contro i relativi dinieghi.

4. La stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato e' subordinata a preventivo accertamento di indisponibilita' di lavoratori nei casi in cui l'ingresso del lavoratore sia stato autorizzato in relazione ad un determinato settore lavorativo o qualifica professionale e il contratto di lavoro riguardi una diverso settore o una diversa qualifica, e salvo che dall'ingresso siano trascorsi sei mesi.

5. Il permesso di soggiorno per lavoro e' rinnovato con durata di quattro anni se il titolare dimostra, con la documentazione prevista dal regolamento di attuazione della presente legge, inclusa ove necessario l'autocertificazione, di soddisfare entrambe le seguenti condizioni:

a) disporre di un reddito da fonti lecite non inferiore all'importo dell'assegno sociale;

b) avere un rapporto di lavoro in corso, ovvero aver completato tutti gli adempimenti amministrativi relativi all'attivita' non occasionale di lavoro autonomo svolta.

Il permesso e' rinnovato con durata di due anni se il titolare dimostra di soddisfare una sola delle suddette condizioni ovvero quando lo svolgimento dell'attivita' lavorativa sia stato impedito da malattia, infortunio o gravidanza.

6. Il lavoratore straniero ed i suoi familiari godono della parita' di trattamento e di piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani.

 

Art. 11

Svolgimento di attivita' lavorativa da parte di titolari di altri permessi.

1. Salve le limitazioni espressamente previste dalla presente legge, sono consentiti, con le stesse modalita' e con gli stessi diritti previsti nel caso di titolari di permesso di soggiorno per lavoro, l'iscrizione nelle liste di collocamento, l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato e lo svolgimento di attivita' di lavoro autonomo ai titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore a sei mesi o di permesso di soggiorno rilasciato in attesa di adempimenti amministrativi, nonche' ai titolari di altri permessi di soggiorno nei casi particolari previsti dal regolamento di attuazione della presente legge.

2. Salve le limitazioni espressamente previste dalla presente legge puo' essere convertito in permesso per lavoro il permesso di soggiorno dello straniero che soddisfi almeno una delle seguenti condizioni:

a) avere in corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a un anno;

b) possedere i requisiti per il rilascio del visto di ingresso per lavoro autonomo;

c) svolgere regolarmente attivita' non occasionale di lavoro autonomo;

d) rientrare in una delle categorie per le quali la legge consente la conversione del permesso in permesso per lavoro in assenza dei requisiti.

 

Art. 12

Accertamento di indisponibilita' di lavoratori.

1. L'accertamento di indisponibilita' di lavoratori deve tutelare il diritto al lavoro del cittadino italiano in conformita' con l'articolo 4 della Costituzione e la parita' tra lavoratori stranieri e italiani in conformita' con le norme dei trattati internazionali.

2. L'accertamento di indisponibilita' e' effettuato secondo i modi stabiliti dal regolamento di attuazione della legge. L'indisponibilta' si considera accertata quando sia trascorso un tempo prestabilito senza che la domanda di lavoro, opportunamente segnalata, abbia trovato corrispondente offerta di un lavoratore italiano o comunitario, ovvero straniero iscritto nelle liste di collocamento, avente la richiesta qualifica professionale.

 

Art. 13

Contributi previdenziali.

1. Il Governo della Repubblica conclude accordi con gli Stati di appartenenza degli stranieri immigrati in Italia al fine di tutelarne i diritti di previdenza e di sicurezza sociale.

2. I contributi versati per l'assicurazione per la vecchiaia, l'invalidita' e i superstiti sono trasferiti, in caso di rientro in patria del lavoratore e su sua richiesta, all'ente previdenziale del paese di provenienza, nei casi in cui la materia sia regolata da accordi bilaterali.

3. In assenza di tali accordi detti contributi, possono essere, a scelta dell'interessato, mantenuti in Italia o liquidati, con possibilita' di ricostruzione della posizione contributiva in caso di successivo ingresso.

 

Art. 14

Lavoro stagionale.

1. Nel decreto di programmazione dei flussi di ingresso per lavoro subordinato e' specificato anche il fabbisogno di manodopera in relazione ad attivita' lavorative aventi carattere stagionale. Ai lavoratori che fanno ingresso in Italia in corrispondenza alle attivita' cosi' individuate e' rilasciato un permesso di soggiorno per lavoro stagionale della durata di sei mesi.

2. Il titolare di permesso per lavoro stagionale puo' iscriversi nelle liste di collocamento e puo' stipulare qualunque rapporto di lavoro. Puo' altresi' svolgere attivita' di lavoro autonomo.

3. Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale puo' essere prorogato, anche piu' volte, in presenza di rapporto di lavoro a tempo determinato. In caso di rapporto di lavoro di durata non inferiore a un anno o a tempo indeterminato, ovvero di svolgimento di attivita' non occasionale di lavoro autonomo, il permesso di soggiorno per lavoro stagionale e' convertito, su richiesta, in permesso per lavoro.

4. Il lavoratore stagionale che lasci regolarmente il territorio nazionale e comunichi all'Ufficio provinciale del lavoro le informazioni relative all'attivita' lavorativa svolta stabilite dal regolamento di attuazione della legge ha diritto di reingresso in Italia, da far valere, con le modalita' definite dal regolamento di attuazione della legge, non prima che siano trascorsi sei mesi dall'uscita dal territorio dello Stato.

 

Art. 15

Limiti di applicazione della condizione di reciprocita' riguardo alle attivita' lavorative.

1. Non e' soggetto a condizione di reciprocita' l'esercizio di attività artigianali o commerciali, ne' l'iscrizione nei relativi Registri, da parte dello straniero titolare di permesso di soggiorno che abiliti allo svolgimento di attivita' di lavoro autonomo.

2. Non e' soggetta a condizione di reciprocita' la facolta' dello straniero titolare di permesso di soggiorno che abiliti all'iscrizione nelle liste di collocamento di costituire società cooperative e di essere socio di qualsiasi tipo di società cooperativa.

3. Non e' soggetto a condizione di reciprocita' l'acquisto di beni immobili da parte dello straniero regolarmente soggiornante finalizzato allo svolgimento dell'attivita' lavorativa dell'acquirente.

4. Non sono soggetti alla condizione di reciprocita' ne' di possesso della cittadinanza italiana lo svolgimento di attivita' professionali e l'iscrizione nei relativi albi da parte degli stranieri in possesso di laurea o diploma conseguiti in Italia, ovvero conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia, e di abilitazione professionale conseguita in Italia.

 

 

TITOLO III

INGRESSO E SOGGIORNO PER STUDIO. DIRITTO ALLO STUDIO.

 

Art. 16

Visto d'ingresso e permesso di soggiorno per studio.

1. Il visto di ingresso per studio e' rilasciabile a chi dimostri

a) di essere preiscritto o iscritto a corsi di studio ovvero di dover sostenere esami di abilitazione;

b) di disporre di mezzi di sostentamento adeguati in relazione ad un soggiorno della durata di un anno, sufficienti anche per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale, o, in alternativa, di garanzia di copertura economica da parte di ente o di privato.

2. Il regolamento di attuazione della legge stabilisce le modalita' di preiscrizione e iscrizione ai diversi corsi di studio e di richiesta e rilascio del visto.

3. Il permesso di soggiorno per studio e' rilasciabile a chi entri con visto corrispondente o a chi chieda la conversione di altro permesso avendo intrapreso un corso di studi.

4. Il permesso di soggiorno per studio ha durata di un anno ed e' rinnovabile, sulla base di requisiti di profitto stabiliti dal regolamento di attuazione della legge.

5. In caso di studi universitari, il permesso e' rinnovabile di norma fino al terzo anno oltre la durata legale del corso di studi. E' rinnovato oltre tali limiti su richiesta del Consiglio di facolta' ovvero per consentire allo studente di sostenere l'esame finale.

6. In ogni caso, si deroga dai limiti stabiliti per il rinnovo qualora gravi ragioni di salute abbiano impedito allo studente il regolare svolgimento degli studi.

7. Successivamente al conseguimento del titolo di studi il permesso e' ulteriormente rinnovabile per un anno ovvero, quando si tratti di titolo universitario, per due anni. Puo' essere ulteriormente rinnovato per consentire allo straniero di sostenere l'eventuale esame di Stato, nonché l'esame di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca o alle scuole di specializzazione.

8. Al titolare di permesso di soggiorno per studio e' consentita l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di attivita' di lavoro subordinato e di lavoro autonomo.

9. Il permesso di soggiorno per studio puo' essere convertito in qualunque permesso per il quale il titolare possegga i requisiti. Successivamente al conseguimento del titolo di studio di scuola superiore o universitario, il permesso può essere convertito, su richiesta, in un permesso di soggiorno per lavoro, anche in mancanza dei relativi requisiti.

10. Non e' consentita la conversione del permesso di soggiorno qualora lo straniero sia titolare di borsa di studio dello Stato condizionata al rientro in patria, salvo che lo straniero rinunci alla borsa entro i termini stabiliti dal regolamento di attuazione della legge o restituisca l'importo della borsa ricevuto, nella misura determinata dallo stesso regolamento.

 

Art. 17

Scuola dell'obbligo.

1. Lo straniero minore ha diritto all'istruzione obbligatoria. Si prescinde dal possesso, da parte dell'interessato o dei genitori, di un valido permesso di soggiorno.

 

Art. 18

Scuola secondaria.

1. Lo straniero titolare di un permesso per studio o di altro permesso di durata non inferiore a un anno ha diritto all'iscrizione alla scuola secondaria, condizionato, in caso di provenienza dall'estero, all'accertamento della preparazione secondo le disposizioni stabilite dal regolamento di attuazione della legge.

2. Il riconoscimento dei titoli di studio stranieri ottenuti presso scuole secondarie superiori è effettuato secondo le disposizioni del regolamento di attuazione della presente legge.

 

Art. 19

Studi universitari.

1. La Repubblica Italiana si adopera per la promozione del diritto internazionale allo studio, tenendo conto degli orientamenti comunitari in materia, in particolare riguardo all'inserimento di una quota di studenti universitari stranieri compresa tra il cinque e il dieci per cento del totale degli iscritti negli atenei italiani.

2. Lo straniero titolare di un permesso per studio o di altro permesso di durata non inferiore a un anno, ha diritto all'iscrizione a corsi universitari purche' sia in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) diploma di scuola secondaria conseguito in Italia, ovvero conseguito all'estero e riconosciuto in Italia;

b) titolo di studio che nel paese di provenienza consenta l'iscrizione a corsi universitari, e superamento di un esame di lingua italiana effettuato dall'Universita' in cui lo straniero intende iscriversi.

3. Il riconoscimento dei titoli accademici ottenuti presso Università e istituzioni di istruzione superiore straniere è effettuato, secondo le disposizioni del regolamento di attuazione della legge.

4. Lo straniero in possesso di laurea o diploma conseguiti in Italia, ovvero conseguiti all'estero, e riconosciuti in Italia e' ammesso a sostenere gli esami di abilitazione professionale a parita' di condizioni con il cittadino italiano, anche in mancanza di reciprocita' con il Paese di appartenenza.

5. L'ammissione alle Scuole di specializzazione degli stranieri in possesso di laurea conseguita in Italia, ovvero conseguita all'estero e riconosciuta in Italia o dichiarata equipollente al titolo richiesto ha luogo alle stesse condizioni previste per i laureati italiani.

6. Gli studenti stranieri possono essere ammessi ai corsi di dottorato di ricerca alle condizioni previste dall'articolo 71 del DPR 382/1980. Ai fini dell'ammissione al corso di dottorato di ricerca, l'equipollenza del titolo universitario straniero è dichiarata dal collegio dei docenti del dottorato.

7. Gli studenti universitari, gli specializzandi e i dottorandi stranieri regolarmente soggiornanti hanno accesso ai servizi e alle provvidenze previsti dalle leggi dello Stato e della Regione a parita' di condizioni con gli studenti italiani, anche in mancanza di reciprocita' con i Paesi di appartenenza.

8. Qualora i dottorandi e gli specializzandi siano in possesso di laurea conseguita in Italia, ovvero conseguita all'estero e riconosciuta in Italia, può essere concessa loro la borsa di studio alle medesime condizioni previste per i cittadini italiani, anche in mancanza di reciprocita' con i Paesi di appartenenza.

9. Il Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica puo' assegnare, sulla base di requisiti di merito stabiliti dal regolamento di attuazione della legge, borse di studio annuali rinnovabili agli studenti universitari regolarmente soggiornanti, nonché a cittadini stranieri iscritti a corsi di perfezionamento o di specializzazione o di dottorato di ricerca ovvero impegnati in ricerche di carattere scientifico. Dette borse possono essere assegnate anche a partire da anni di corso successivi al primo.

10. Sono istituite borse di studio particolari per gli studenti universitari, gli specializzandi e i dottorandi provenienti da Paesi in via di sviluppo che si impegnino a rientrare nel paese di origine entro un anno dal termine degli studi.

 

 

TITOLO IV

INGRESSO E SOGGIORNO PER MOTIVI FAMILIARI

 

Art. 20

Diritto all'unita' familiare.

1. La Repubblica riconosce e garantisce agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata superiore a sei mesi il diritto di mantenere o di riacquistare l'unita' familiare, alle condizioni e con le modalita' stabilite dalla legge.

2. In tutti i procedimenti amministrativi finalizzati a dare attuazione al diritto all'unita' familiare e riguardanti, anche indirettamente, un minore, deve essere preso in considerazione con carattere di priorita' il superiore interesse di questo, conformemente con quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20/11/1989.

3. Anche in deroga alle disposizioni della legge, l'ingresso o il soggiorno dello straniero puo' essere autorizzato quando questo sia necessario per tutelare il preminente interesse del minore a mantenere o a riacquistare le proprie relazioni familiari. A tal fine competente a decidere e' il Tribunale per i minorenni, che deve tener conto in particolare dell'eta' del minore, delle sue esigenze educative e delle sue condizioni di salute.

 

Art. 21

Ricongiungimento familiare.

1. Il ricongiungimento familiare puo' essere richiesto alla Questura del luogo di dimora da

a) cittadini italiani o comunitari;

b) cittadini stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata superiore a sei mesi.

2. Il ricongiungimento puo' essere richiesto per i seguenti familiari:

a) coniuge non separato;

b) figli minori non coniugati;

c) genitori a carico;

d) figli minori non coniugati, a carico del coniuge di cui si chiede il ricongiungimento, a condizione che l'altro genitore del minore, se esistente, abbia dato il proprio consenso o sia stato privato della potestà;

e) familiari a carico inabili al lavoro.

3. Ai fini del ricongiungimento

a) si considerano minori i figli di eta' inferiore a diciotto anni;

b) i minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli;

c) l'altro genitore naturale del figlio del richiedente e' equiparato al coniuge;

d) i figli minori legalmente separati sono equiparati ai figli minori non coniugati.

4. I cittadini italiani o comunitari e i rifugiati possono richiedere il ricongiungimento anche per altri figli di eta' inferiore a 21 anni e altri familiari a carico.

5. Salvo che si tratti di rifugiato, lo straniero non comunitario che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilita' di alloggio ad uso di abitazione non impropria, reddito da fonti lecite non inferiore al doppio dell'importo dell'assegno sociale, ovvero esibire impegno da parte di privato o di ente nel territorio dello Stato relativo al sostentamento dei familiari per i quali e' richiesto il ricongiungimento.

6. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito dei familiari gia' presenti o con i quali lo straniero intende attuare il ricongiungimento, nonche' della loro eventuale capacita' di reddito, valutata sulla base della disponibilita' di un'offerta di assunzione in Italia.

7. Ai fini della dimostrazione di disponibilita' dell'alloggio, qualora non possa dimostrare la titolarita' di proprietà, locazione, uso o usufrutto dell'alloggio, lo straniero puo' chiedere alla competente autorita' municipale attestazione comprovante la legittima utilizzazione dell'alloggio. L'autorita' municipale, effettuata la relativa verifica, rilascia l'attestazione richiesta.

8. Il regolamento di attuazione della legge stabilisce le modalita' di dimostrazione della sussistenza dei vincoli familiari richiesti per il ricongiungimento e, in particolare, la possibilita' di dichiarazione sostitutiva nei casi in cui la documentazione non sia prevista, o comunque non sia ottenibile, nel Paese di appartenenza dello straniero.

9. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta senza che il nulla-osta al ricongiungimento sia stato negato, esso si intende concesso.

10. Salvo che vi si oppongano pressanti ragioni di carattere umanitario, il Questore rifiuta il nulla-osta al ricongiungimento nei casi in cui il familiare risulti non ammissibile nel territorio dello Stato, in quanto persona pericolosa per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato ovvero per la sicurezza di uno degli Stati Membri dell'Unione Europea.

11. Contro il diniego del nulla-osta lo straniero puo' presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale. Il tribunale decide con giurisdizione esclusiva estesa al merito. Nei casi in cui il diniego possa comportare una lesione grave del diritto all'unita' familiare di un minore, competente a decidere sul ricongiungimento e' il Tribunale per i Minorenni.

12. E' consentito l'ingresso, al seguito del cittadino italiano o comunitario, dei familiari con i quali e' possibile attuare il ricongiungimento. E' altresi' consentito l'ingresso al seguito dello straniero dei familiari con i quali e' possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che siano soddisfatti i requisiti relativi a reddito e alloggio. E' in ogni caso consentito l'ingresso del minore al seguito del genitore, a condizione che l'altro genitore, se esistente, abbia dato il proprio consenso o sia stato privato della potesta'.

13. I familiari al seguito del richiedente asilo, con i quali questi potrebbe attuare il ricongiungimento in caso di riconoscimento dello status di rifugiato, sono ammessi nel territorio dello Stato alle medesime condizioni del richiedente stesso.

 

Art. 22

Coesione familiare.

1. Il permesso di soggiorno per coesione familiare e' rilasciabile:

a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero al seguito del familiare nei casi previsti dalla legge;

b) ai nati in Italia da genitore regolarmente soggiornante;

c) al familiare straniero regolarmente soggiornante con il quale un cittadino regolarmente presente in Italia potrebbe attuare il ricongiungimento. Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare;

d) allo straniero sottoposto a provvedimento di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato che abbia legami familiari che costituiscono presupposto per il ricongiungimento con persona regolarmente presente in Italia, nei casi in cui, in base alla legge, il provvedimento di espulsione possa per cio' essere revocato, annullato o disapplicato.

2. Il permesso e' rilasciato con durata pari a quella del permesso o della carta di soggiorno del familiare con cui si attua la coesione. La durata e' illimitata per coesione con stranieri titolari di permesso o carta di soggiorno di durata illimitata. Nei casi specificamente previsti dalla presente legge, in luogo del permesso per coesione familiare, e' rilasciata la carta di soggiorno.

3. Il permesso consente l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio, e, salvo il caso di genitore a carico o di familiare a carico inabile al lavoro, l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di attivita' di lavoro autonomo.

4. Il rinnovo del permesso e' condizionato di norma al rinnovo del permesso o della carta di soggiorno del familiare che ha richiesto il ricongiungimento familiare. Il permesso rinnovato puo' avere durata illimitata, negli stessi casi previsti in relazione al rilascio.

5. Il rinnovo del permesso o della carta di soggiorno del minore iscritto nel permesso o nella carta di soggiorno del genitore e' concesso anche qualora il minore non sia presente nel territorio dello Stato all'atto della richiesta di rinnovo da parte del genitore.

6. In caso di scioglimento del vincolo familiare o, per il figlio che non possa ottenere la carta di soggiorno, al compimento del diciottesimo anno il permesso di soggiorno puo' essere convertito in permesso per lavoro o per studio, anche in mancanza dei requisiti di legge.

 

Art. 23

Visita a familiari.

1. E' consentito l'ingresso nel territorio dello Stato al coniuge e ai familiari entro il secondo grado dello straniero titolare di permesso o carta di soggiorno in corso di validita' rilasciato per almeno un anno o per cure mediche, ovvero dello straniero in stato di detenzione.

2. Salvo il caso in cui lo straniero presente sul territorio dello Stato si trovi in gravi condizioni di salute, condizione per il rilascio del visto di ingresso e' la dimostrazione di disponibilita' di mezzi di sostentamento da parte dei familiari, ovvero la presentazione di corrispondente garanzia da parte dello straniero visitato ovvero da parte di privato o di ente presenti nel territorio dello Stato.

3. Il permesso di soggiorno per visita a familiari ha durata massima di tre mesi e puo' essere rinnovato solo per gravi motivi relativi alle condizioni di salute del titolare o del familiare visitato.

4. Il permesso per visita a familiari puo' essere convertito solo in permesso per cure mediche o per coesione familiare, previa dimostrazione del possesso dei requisiti di legge.

 

 

TITOLO V

ASSISTENZA SANITARIA

 

Art. 24

Iscrizione al Servizio sanitario nazionale.

1. Salvo il caso dello straniero appartenente ad una delle particolari categorie di cui all'articolo seguente, il cittadino straniero titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi ovvero di permesso per richiesta di asilo e' tenuto ad iscriversi al Servizio sanitario nazionale.

2. Condizione sufficiente per l'iscrizione e' il possesso del permesso o della carta di soggiorno.

3. L'iscrizione ha validita' illimitata, condizionata al permanere della validita' del permesso o della carta di soggiorno. Rimane valida, in particolare, in fase di scadenza del permesso di soggiorno, nel periodo utile per la richiesta di rinnovo o di conversione del permesso o della carta di soggiorno ed eventualmente in pendenza di ricorso amministrativo contro il diniego.

4. Lo straniero e' tenuto, ogni qualvolta e' richiesta l'esibizione del tesserino di iscrizione al Servizio sanitario nazionale, a dimostrarne la validita' esibendo il permesso o la carta di soggiorno in corso di validita' o il documento equipollente, quale, ad esempio, la ricevuta della richiesta di rinnovo.

5. L'iscrizione avviene nella USL del territorio in cui lo straniero ha eletto domicilio, come documentato dal permesso o dalla carta di soggiorno. Ai fini della ripartizione dei fondi per la Sanita', lo straniero iscritto al Servizio sanitario nazionale sulla base del possesso di valido permesso o carta di soggiorno e' equiparato al cittadino residente.

6. In caso di variazione del domicilio annotato sul permesso che comporti variazione della USL di competenza, lo straniero e' tenuto a trasferire l'iscrizione nella nuova USL.

7. Vale per lo straniero la parita' di contribuzione e di diritti con gli italiani e con i loro familiari, anche in relazione a prestazioni e presidi sanitari previsti per gli invalidi civili. Il regolamento di attuazione della legge stabilisce le modalita' di contribuzione per lo straniero presente in Italia per periodi di durata inferiore a un anno.

8. In caso di titolari di permesso per lavoro stagionale occupati in attivita' saltuarie, la contribuzione e' effettuata mediante trattenuta alla fonte.

9. Nel decreto di programmazione dei flussi sono disposti particolari interventi per l'assistenza sanitaria nei luoghi dove e' prevista una significativa concentrazione di lavoratori stagionali.

10. Il lavoratore autonomo che possa godere di norme piu' favorevoli che disciplinino l'assistenza sanitaria degli stranieri sulla base di trattati internazionali non e' soggetto all'obbligo di iscrizione e di contribuzione al Servizio sanitario nazionale.

 

Art. 25

Copertura assicurativa per stranieri appartenenti a particolari categorie.

1. I titolari di permesso di durata superiore a tre mesi appartenenti a categorie non produttive ma non equiparabili alla categoria dei disoccupati, individuate dal regolamento di attuazione della legge, sono tenuti a stipulare assicurazione che copra le spese delle cure urgenti per malattia, infortunio o maternita'.

2. Detti titolari possono iscriversi al Servizio sanitario nazionale, con obbligo di contribuzione forfetaria, di importo, definito con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, proporzionalmente all'assegno sociale e alla effettiva durata della permanenza in Italia.

3. In caso di iscrizione al Servizio sanitario nazionale, la quota gia' versata per la stipula dell'assicurazione per cure urgenti e' defalcata dall'ammontare dovuto, ed e' rimborsata, nei modi stabiliti dal regolamento di attuazione della legge, al Servizio sanitario nazionale dall'ente assicuratore.

4. Per gli studenti universitari, titolari di permesso di soggiorno per studio, l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale con contribuzione forfetaria e' obbligatoria. In caso di successiva maturazione di reddito, si applica una franchigia sui contributi pari alla quota forfetaria gia' versata.

 

Art. 26

Assistenza sanitaria per stranieri non coperti obbligatoriamente da assicurazione.

1. Allo straniero presente sul territorio dello Stato e non coperto obbligatoriamente da assicurazione sono garantite, nei presidi pubblici o accreditati, senza oneri a carico dell'interessato all'infuori delle quote di partecipazione alla spesa, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorchè continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. In particolare la medicina preventiva viene riferita al complesso di attività e prestazioni di prevenzione collettiva che consistono in:

a) vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati con atti formali delle Regioni;

b) interventi di profilassi internazionale;

c) profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.

2. E' altresi' garantita senza oneri a carico degli interessati all'infuori delle quote di partecipazione alla spesa, la tutela sociale della maternita' responsabile e della gravidanza, come previsto dalle disposizioni emanate con Legge 485/1975, con Legge 194/1978 e con Decreto del Ministro della sanita' 6 Marzo 1995, a parita' di trattamento con le cittadine italiane, nonche' la tutela sanitaria dei minori in esecuzione della Convenzione di New York, ratificata con Legge del 27/5/1971 n. 176. Ai fini di tale tutela si intende per minore la persona di eta' non superiore a quattordici anni.

3. Le prestazioni sanitarie non espressamente previste dai commi precedenti sono erogate con oneri a carico dell'interessato, salvo il caso di straniero in condizioni di indigenza.

4. Si applicano in ogni caso le disposizioni relative alla quota di partecipazione alla spesa. A tal fine lo straniero presente sul territorio dello Stato e non coperto obbligatoriamente da assicurazione e' equiparato al cittadino italiano non occupato residente nel territorio di riferimento della USL.

5. Si considera indigente lo straniero che rientra, in relazione al reddito, nelle condizioni previste dalla legge per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato. Al fine di godere del trattamento riservato all'indigente, lo straniero produce dichiarazione attestante l'ammontare complessivo del reddito prodotto in Italia e all'estero, accompagnati, ove possibile, da copia dell'ultima dichiarazione dei redditi e da attestazione dell'autorita' consolare competente dalla quale risulti che, per quanto a conoscenza della predetta autorita', la dichiarazione relativa alla produzione di reddito all'estero non e' mendace.

6. In caso di dichiarazione di indigenza, la USL chiede il rimborso al Ministero della sanita', presso il quale e' istituito un apposito fondo. Il regolamento di attuazione della legge disciplina i modi in cui, ove lo straniero non sia in grado di produrre copia della dichiarazione dei redditi o l'attestazione da parte dell'autorita' consolare competente, il Ministero della sanita' richiede alle competenti amministrazioni di procedere agli accertamenti necessari.

7. Modalita' di erogazione delle prestazioni sanitarie e di esenzione dalla partecipazione alla spesa per lo straniero non assicurato sono disciplinate, in conformita' con il principio di equiparazione tra cittadino straniero e cittadino italiano, dal regolamento di attuazione della legge.

8. L'accesso dello straniero alle strutture sanitarie non puo' comportare alcun tipo di segnalazione, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parita' di condizioni con il cittadino italiano. Le modalita' di recupero delle spese da parte della USL sono disciplinate dal regolamento di attuazione della legge in conformita' con la presente disposizione.

 

Art. 27

Ingresso e soggiorno per cure mediche.

1. L'ingresso per cure mediche e' consentito a chi deve ricevere cure mediche in Italia, nonche' a un familiare e ai figli minori non coniugati dello straniero che abbisogna di cure.

2. Salvo il caso di ingresso nell'ambito di programmi umanitari del Governo, per il rilascio del visto deve essere prodotta idonea documentazione, specificata dal regolamento di attuazione della presente legge, che dimostri la pianificazione dell'intervento sanitario, nonche' garanzia di copertura economica e di rientro in patria al termine delle cure. La garanzia di copertura economica puo' essere fornita anche da privato o da ente.

3. In caso di cure urgenti, il rilascio del visto deve avvenire in tempo utile per l'effettuazione delle prestazioni sanitarie necessarie.

4. Il permesso di soggiorno per cure mediche e' rilasciabile, su richiesta, a chi sia entrato con visto corrispondente o nell'ambito di programmi di accoglienza umanitaria o a chi, anche irregolarmente presente, necessiti di cure urgenti o comunque essenziali.

5. Il permesso ha durata massima di tre mesi, e' rinnovabile e convertibile, previa dimostrazione del possesso dei requisiti di legge, in permesso per coesione familiare o, nel caso di minore iscritto alla scuola dell'obbligo, in permesso per studio.

 

Art. 28

Accordi bilaterali.

1. Il Governo della Repubblica conclude accordi bilaterali o multilaterali con gli Stati di provenienza degli stranieri immigrati in Italia al fine di stabilire intese che consentano il prolungamento in patria delle cure a carattere continuativo per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale.

 

Art. 29

Richiesta di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno per stranieri ricoverati.

1. Per i cittadini stranieri ricoverati in case o istituti di cura, la richiesta di rilascio o rinnovo del permesso o della carta di soggiorno può essere presentata da chi presiede le case o gli istituti, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della legge.

 

 

TITOLO VI

ACCESSO ALL'ALLOGGIO E AD ALTRE PRESTAZIONI

SOCIO-ASSISTENZIALI

 

Art. 30

Accesso all'abitazione.

1. I lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti accedono, a parita' di condizioni con i cittadini italiani, all'edilizia residenziale pubblica, all'intermediazione delle agenzie sociali predisposte per agevolare la locazione, al credito agevolato finalizzato all'ottenimento della prima casa. A tal fine si prescinde dalla condizione di reciprocita' con il Paese di appartenenza dello straniero.

 

Art. 31

Prestazioni socio-assistenziali in favore di cittadini stranieri.

1. I titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno sono equiparati ai cittadini italiani ai fini dell'erogazione delle prestazioni economiche previste per coloro che sono affetti dal morbo di Hansen o da TBC.

2. I titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno sono equiparati ai cittadini italiani riguardo all'erogazione delle prestazioni economiche ed assistenziali previste per i sordomuti, per i ciechi civili e per gli invalidi civili, incluse le prestazioni previste per i minori di diciotto anni.

3. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno fruiscono delle prestazioni erogate dai servizi sociali regionali, provinciali e comunali, inclusi gli interventi di assistenza speciale in caso di indigenza.

4. Per l'ammissione dei minori stranieri agli asili nido e al godimento delle relativi prestazioni si prescinde dalla regolarita' del soggiorno e dalla posizione lavorativa in atto dei genitori.

5. Il regolamento di attuazione della legge disciplina i casi e le modalita' di erogazione di contributi per il trasporto nel Paese di origine delle salme dei cittadini stranieri deceduti nel territorio dello Stato.

6. E' fatta salva la facolta' delle Regioni di prevedere, con legge, ulteriori e più favorevoli disposizioni a riguardo dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nel proprio territorio in materia di prestazioni socio-assistenziali.

7. Il Sindaco, quando vengano individuate situazioni di emergenza, puo' disporre interventi socio-assistenziali, ivi inclusa l'ospitalita' in strutture di accoglienza, in favore di stranieri non in regola con le disposizioni su ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato, ferme restando le norme sull'allontanamento dal territorio dello Stato degli stranieri in tali condizioni.

8. Si prescinde, per l'erogazione delle prestazioni socio-assistenziali previste dal presente articolo, dalla condizione di reciprocita' con il Paese di appartenenza dello straniero.

 

 

TITOLO VII

CARTA DI SOGGIORNO

 

Art. 32

Condizioni di rilascio.

1. Un permesso di soggiorno di lunga durata, detto carta di soggiorno, puo' essere concesso al cittadino straniero regolarmente soggiornante che appartenga ad una delle categorie seguenti:

a) straniero regolarmente soggiornante da almeno cinque anni, attualmente titolare di permesso di soggiorno per lavoro;

b) rifugiato;

c) straniero per il quale possa essere chiesto il ricongiungimento familiare da cittadino italiano o comunitario o da straniero titolare di carta di soggiorno;

d) genitore, tutore o affidatario di minore italiano o comunitario;

e) cittadino residente beneficiario di una pensione o rendita per inabilita' derivante da malattia professionale o infortunio sul lavoro, ovvero di una pensione di vecchiaia, anzianita' o reversibilita', comunque di importo non inferiore alla pensione sociale.

2. Salvo il caso di straniero rifugiato, condizione per il rilascio e' che lo straniero non abbia procedimenti penali pendenti per un delitto che possa comportare una condanna non inferiore, nel massimo, a tre anni di reclusione e non abbia riportato alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per un delitto non colposo a una pena superiore a due anni di reclusione.

 

Art. 33

Caratteristiche della carta di soggiorno.

1. La carta di soggiorno ha durata di cinque anni. Nel caso di straniero titolare di permesso di soggiorno di durata illimitata o di rifugiato, la carta ha durata illimitata.

2. La carta di soggiorno da' al titolare

a) facolta' di esercitare qualunque diritto civile, anche in mancanza di reciprocita' con il Paese di appartenenza;

b) diritto di non essere allontanato dal territorio dello Stato, salvi i casi di estradizione o di espulsione per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato;

c) diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni amministrative.

3. La carta di soggiorno e' rinnovata con durata illimitata, a condizione che a carico dello straniero non sussista alcuno dei procedimenti penali pendenti o delle condanne con sentenza definitiva che precludono il rilascio della carta. In caso di procedimento penale che si risolva, trascorsi i termini per il rinnovo, in favore dello straniero o comunque con la condanna a una pena inferiore a due anni di reclusione, l'interessato ha diritto al rilascio di una carta di soggiorno di durata illimitata.

4. Il rinnovo della carta puo' avvenire per motivi diversi da quelli per cui era avvenuto il rilascio.

5. La carta di soggiorno puo' essere revocata solo in caso di cessazione dello status di rifugiato.

 

Art. 34

Tutela giurisdizionale.

1. In caso di diniego di rilascio della carta di soggiorno, lo straniero ha diritto al mantenimento o, se possiede i requisiti di legge, al rinnovo del permesso di soggiorno di cui e' titolare. In caso di diniego di rinnovo, ovvero di revoca della carta di soggiorno, lo straniero ha diritto al rilascio del permesso di soggiorno per il quale possegga i requisiti.

2. Contro revoca, annullamento, diniego di rilascio o di rinnovo della carta e' ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo regionale con effetto sospensivo immediato, in caso di presentazione di istanza incidentale, fino alla decisione sulla domanda cautelare. In caso di sospensione del provvedimento e in mancanza di altro permesso, e' rilasciato un permesso per motivi di giustizia.

 

 

TITOLO VIII

ALTRE DISPOSIZIONI SULLA CONDIZIONE

DI RECIPROCITA'

 

Art. 35

Condizione di reciprocita'.

1. La condizione di reciprocita' si considera soddisfatta qualora non risulti impedito agli italiani l'esercizio del diritto civile in oggetto, ovvero quando questo non sia previsto, nel paese cui lo straniero appartiene, per i cittadini di quel paese.

2. Ogni anno il Ministero degli affari esteri pubblica l'elenco dei diritti civili e dei Paesi stranieri in relazione ai quali la condizione di reciprocità risulti non sussistente.

3. Il Governo della Repubblica conclude accordi con gli Stati per i quali risulti non sussistere la condizione di reciprocita' al fine di garantire l'esercizio dei diritti civili negati al cittadino italiano.

 

Art. 36

Ulteriori limiti di applicazione della condizione di reciprocita'.

1. Non e' soggetto a condizione di reciprocita' l'acquisto della prima casa di abitazione ad uso privato da parte dello straniero regolarmente soggiornante.

2. Non e' soggetto a condizione di reciprocita' l'esercizio di alcuno dei diritti civili garantiti dalla legge al cittadino italiano da parte dello straniero titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata illimitata.

 

 

TITOLO IX

RESPINGIMENTO ALLA FRONTIERA

 

Art. 37

Respingimento alla frontiera.

1. Lo straniero che intende fare ingresso nel territorio dello Stato e' respinto quando sussista una delle seguenti circostanze:

a) mancanza di documenti o di requisiti in materia assicurativa e doganale, prescritti per l'ingresso;

b) pericolo per ordine pubblico, sicurezza dello Stato, sicurezza di uno Stato membro dell'Unione Europea, salvo che vi si oppongano pressanti ragioni di carattere umanitario;

c) segnalazione di appartenenza a organizzazioni mafiose, o dedite al traffico di stupefacenti, o terroristiche, o dedite all'immigrazione illegale;

d) mancanza di mezzi di sostentamento sufficienti, come stabiliti dal regolamento di attuazione della legge, o di corrispondente garanzia fornita da ente o da privato in Italia, nei casi di ingresso in esenzione dall'obbligo di visto.

2. Qualora il respingimento riguardi un minore, ovvero un genitore o il tutore o l'affidatario di un minore soggiornante in Italia, competente a decidere e' il Tribunale per i minorenni. Il Tribunale adotta le disposizioni idonee a tutelare i diritti del minore, anche in deroga alle diverse norme di legge.

3. Non si procede a respingimento se questo puo' pregiudicare l'esercizio del diritto di asilo.

4. Salvo il caso di pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato, non puo' essere respinto lo straniero titolare di permesso di soggiorno in corso di validita' o che in base alla legge abbia diritto al reingresso nel territorio dello Stato.

 

Art. 38

Il provvedimento di respingimento alla frontiera.

1. Il provvedimento di respingimento e' adottato con provvedimento scritto e motivato ed e' comunicato allo straniero in lingua a lui comprensibile. Devono essere indicate le modalita' di impugnazione.

2. Salvo il caso di adozione del provvedimento di custodia e corrispondente procedimento giurisdizionale di convalida, il respingimento e' eseguito con accompagnamento a bordo del vettore che nel modo piu' rapido conduce al Paese di appartenenza, o, in caso di apolidia, di stabile residenza, ovvero nel Paese di provenienza del cittadino respinto, o, su richiesta dell'interessato, in qualsiasi altro Paese in cui sia consentito il suo ingresso.

3. In caso di mancata comunicazione all'autorita' di Pubblica sicurezza relativa alla mancanza dei documenti richiesti per l'ingresso, gli oneri per il rimpatrio sono a carico del vettore che ha condotto lo straniero in Italia, salvo il caso di presentazione di domanda di asilo da parte di questi. Negli altri casi, ove lo straniero non possa provvedervi, gli oneri per il rimpatrio sono a carico del Ministero dell'interno.

4. Non e' consentito il respingimento dello straniero verso un Paese nel quale l'interessato possa essere in pericolo per uno dei motivi che costituiscono presupposto per il riconoscimento del diritto di asilo, o dal quale possa essere inviato in un Paese in cui non sia protetto da analogo pericolo.

5. In ogni caso e' garantita, allo straniero respinto, l'assistenza, anche per presentazione di ricorsi, delle strutture o dei servizi di accoglienza istituiti ai valichi di frontiera.

 

Art. 39

Custodia dello straniero respinto alla frontiera e procedimento giurisdizionale di convalida.

1. In caso di presunta sussistenza di condizioni di inammissibilita' della domanda di asilo ovvero in caso di impossibilita' di eseguire il provvedimento di respingimento entro ventiquattro ore, l'Ufficio di polizia di frontiera dispone, con provvedimento scritto consegnato all'interessato, la custodia dello straniero respinto, presso strutture alloggiative o, se necessario, strutture ospedaliere.

2. Del provvedimento di custodia e' data notizia al Pretore e al Procuratore presso la pretura, ovvero, quando sia comunque coinvolto un minorenne, al Tribunale per i minorenni e al Procuratore presso lo stesso. Se il provvedimento e' adottato per sospetta inammissibilita' della domanda di asilo ovvero per l'esistenza di rischi per l'incolumita' o la liberta' personale dello straniero nel paese verso il quale dovrebbe essere respinto, e' informato anche il Presidente della Commissione nazionale per il diritto d'asilo.

3. E' informato il difensore dello straniero, eventualmente nominato d'ufficio.

4. Il pretore ovvero il Tribunale per i minorenni esaminano i provvedimenti e, con l'eventuale ausilio di un interprete, informano lo straniero e il suo difensore dello svolgimento del procedimento e delle facolta' dello straniero. Il pretore ovvero il Tribunale per i minorenni possono assumere una delle seguenti decisioni:

a) convalidano i provvedimenti gia' adottati e ordinano la continuazione della custodia, purche' l'eventuale sussistenza di condizioni di inammissibilita' della domanda di asilo risulti certa e comunque sia possibile il rimpatrio in condizioni di sicurezza entro quindici giorni;

b) convalidano i provvedimenti e ordinano il rilascio di un permesso di soggiorno per i motivi appropriati, con eventuale sorveglianza di pubblica sicurezza, nel caso non sia possibile il rimpatrio in condizioni di sicurezza entro quindici giorni ovvero quando le condizioni di salute dello straniero non consentano il protrarsi della custodia;

c) dispongono modalita' di custodia che non interrompano i rapporti affettivi tra familiari, qualora risulti comunque coinvolto un minore;

d) annullano i provvedimenti, nel caso risultino infondati ovvero nel caso non sia certa l'eventuale sussistenza di alcuna delle condizioni di inammissibilita' della domanda di asilo, e ordinano l'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato e il ricevimento della eventuale domanda di asilo;

e) convalidano i provvedimenti di respingimento e di custodia provvisoria, ma ordinano l'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato per consentire la presentazione di una domanda di asilo qualora i motivi di pericolo legati alla scelta del Paese di destinazione appaiano non manifestamente infondati.

5. L'ordinanza del pretore ovvero del Tribunale per i minorenni e' notificata allo straniero, con una traduzione in lingua a lui comprensibile, e all'Ufficio di polizia di frontiera. E' immediatamente esecutiva.

6. Contro la decisione del pretore ovvero del Tribunale per i minorenni lo straniero o il suo difensore possono ricorrere per cassazione. La presentazione di ricorso, limitatamente al caso di sospetta inammissibilita' della domanda di asilo ovvero di presunto pericolo per l'incolumita' dello straniero, sospende l'esecuzione del provvedimento. In questo caso lo straniero e' ammesso nel territorio dello Stato. Il Questore rilascia un permesso di soggiorno per motivi di giustizia e puo' chiedere al Tribunale l'applicazione di misure di pubblica sicurezza a carico dello straniero.

7. Lo straniero sottoposto a custodia ha obbligo di dimora nel luogo indicatogli. Il trasgressore e' punito con la pena da uno a tre anni di reclusione ed espulsione susseguente alla scarcerazione. Non si procede a espulsione susseguente alla scarcerazione qualora il pretore o il Tribunale per i minorenni adottino uno dei provvedimenti che consentono l'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato.

8. Lo straniero puo' rinunciare in qualunque momento all'istanza di ingresso nel territorio dello Stato. Lo stato di custodia e' immediatamente interrotto dalla partenza dello straniero.

9. Lo straniero sottoposto a custodia ha diritto a ricevere gratuitamente vitto, alloggio e cure mediche, con oneri a carico del Ministero dell'interno. Lo straniero ha altresi' il diritto di comunicare con i familiari, con il difensore e con rappresentanti di organismi e associazioni di tutela dei diritti dell'uomo.

10. Tutti gli atti connessi al procedimento giurisdizionale considerato sono esenti da imposte.

 

 

TITOLO X

ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO DELLO

STATO ED ESPULSIONE

 

Art. 40

Presupposti.

1. L'allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato puo' essere disposto in caso di soggiorno illegale.

2. L'espulsione dello straniero puo' essere disposta in caso di pericolosita' accertata del soggetto o, in alternativa all'espiazione della pena, su richiesta dello straniero detenuto. L'espulsione puo' altresi' essere disposta in caso di soggiorno illegale quando lo straniero violi gli obblighi derivanti dal provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato.

3. L'allontanamento e l'espulsione per soggiorno illegale sono disposti dal Prefetto.

4. L'espulsione in caso di pericolosita' accertata dello straniero puo' essere disposta dal Ministro dell'interno per gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, ovvero dal giudice dell'esecuzione, quale misura di sicurezza a carico dello straniero condannato con sentenza definitiva per un delitto non colposo ad una pena non inferiore a tre anni di reclusione.

5. L'espulsione quale misura di sicurezza non puo' essere applicata in caso di patteggiamento.

6. L'espulsione quale misura alternativa alla detenzione del cittadino straniero condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che, anche se costituente parte residua di maggior pena, non sia superiore a tre anni di reclusione, e' disposta, su richiesta dell'interessato, dal giudice dell'esecuzione, salvo che vi si oppongano inderogabili esigenze processuali. L'esecuzione dell'espulsione sospende l'esecuzione della pena. Lo stato di detenzione è ripristinato in ogni caso in cui il cittadino extracomunitario espulso rientri nel territorio dello Stato prima che sia trascorso un periodo di tempo di durata pari al doppio della pena detentiva in alternativa alla quale ha ottenuto l'espulsione.

 

Art. 41

Limiti di applicazione dei provvedimenti di espulsione e di allontanamento dal territorio dello Stato.

1. Non puo' essere soggetto a provvedimento di espulsione o di allontanamento, salvo il caso di gravi rischi per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato, lo straniero che rientri in una delle seguenti categorie:

a) titolare di permesso di soggiorno di durata illimitata o di carta di soggiorno;

b) straniero per il quale possa essere chiesto il ricongiungimento familiare da cittadino italiano o comunitario o da straniero titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata illimitata;

c) straniero nato in Italia;

d) straniero minore di eta';

e) straniero soggiornante in Italia, anche irregolarmente, da almeno dieci anni;

f) straniero che necessiti di cure urgenti o comunque essenziali;

g) cittadina straniera incinta o che abbia partorito o subito interruzione di gravidanza da meno di sei mesi;

h) rifugiato o richiedente asilo.

2. Lo straniero illegalmente soggiornante ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di cui possegga i requisiti nei casi di alle lettere b), c), d), ed e) del comma 1, ovvero per cure mediche nei casi di cui alle lettere f) e g) del comma 1.

 

Art. 42

Modalita' di espulsione e di allontanamento e meccanismi di tutela.

1. Allo straniero a carico del quale e' adottato il provvedimento di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato sono garantiti

a) informazione sui propri diritti;

b) assistenza dell'interprete;

c) assistenza legale, anche per la presentazione di ricorsi;

d) contatto con la rappresentanza diplomatica del proprio Paese, su richiesta;

e) contatto con familiari;

f) recupero dei beni e delle somme di denaro di proprieta', nonche' delle somme spettanti per lavoro svolto, anche irregolarmente.

2. Il provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato e' eseguito intimando allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro trenta giorni. Il Questore puo' disporre che durante tale periodo lo straniero si presenti a un ufficio di polizia, prescrivendo le modalita' e la frequenza della presentazione. Qualora lo straniero sia privo di documenti di identita', il Questore puo' procedere al rilevamento dei dati necessari all'identificazione secondo quanto disposto dal regolamento di attuazione della legge, e puo' chiedere all'autorita' giudiziaria di disporre a carico dello straniero l'obbligo di dimora.

3. Lo straniero e' informato della facolta' di procedere, entro il predetto termine, ad una delle seguenti azioni:

a) richiedere, quando si tratti di straniero gia' titolare di permesso di soggiorno di durata non inferiore a sei mesi, il rilascio di un permesso dello stesso tipo per il quale egli possegga i requisiti;

b) richiedere un permesso di soggiorno per coesione familiare, qualora sia in possesso dei requisiti;

c) presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale contro il provvedimento di allontanamento, con effetto sospensivo immediato;

d) richiedere la decisione del Tribunale per i minorenni, se il provvedimento di allontanamento interferisce con i diritti di un minore presente in Italia.

4. Il giudice amministrativo nei ricorsi indicati alla lettera c) del comma 3 ha giurisdizione esclusiva estesa al merito. Il giudice puo' annullare il provvedimento di allontanamento e ordinare l'eventuale rilascio di un permesso di soggiorno per i motivi opportuni anche nel caso in cui tale provvedimento interferisca con diritti fondamentali della persona o risulti non commisurato con la gravita' dell'infrazione di cui lo straniero si e' reso responsabile, tenuto conto, in particolare, dell'effettivo grado di inserimento sociale o lavorativo da questi raggiunto.

5. Qualora lo straniero abbia, alla scadenza del termine di trenta giorni, avviato una delle procedure di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 3, il provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato e' sospeso. In caso di rilascio di uno dei permessi ivi previsti, il provvedimento e' revocato. In caso contrario lo straniero e' tenuto a lasciare il territorio dello Stato entro i quindici giorni successivi alla decisione sulla procedura avviata.

6. Lo straniero che non ottemperi all'obbligo di lasciare il territorio dello Stato entro i termini previsti e' espulso per soggiorno illegale.

7. Salvo quanto disposto dall'articolo 44, i provvedimenti di espulsione sono eseguiti con accompagnamento immediato dello straniero alla frontiera. Ai fini della presente legge, per accompagnamento alla frontiera si intende l'accompagnamento a bordo del vettore che nel modo piu' rapido conduce al Paese di appartenenza, o, in caso di apolidia, di stabile residenza, ovvero, su richiesta dell'interessato, in qualsiasi altro Paese in cui sia consentito il suo ingresso.

8. Lo straniero non puo' essere in nessun caso inviato in un Paese nel quale possa essere in pericolo per uno dei motivi che costituiscono presupposto per il riconoscimento del diritto di asilo, o dal quale possa essere inviato in un Paese in cui non sia protetto da analogo pericolo.

9. Lo straniero oggetto di un provvedimento di espulsione ha diritto a far riesaminare la propria posizione. In questo caso, nonche' nei casi in cui non sia possibile procedere immediatamente all'accompagnamento alla frontiera o in cui si debba dar luogo ad uno degli atti garantiti dalla legge allo straniero, questi e' sottoposto a custodia da parte delle forze di polizia.

10. Entro quarantotto ore il pretore e' investito della decisione sulla legittimita' del provvedimento e sull'eventuale sussistenza di ragioni non palesemente infondate che rendono necessario il riesame della posizione dello straniero.

11. Il pretore, entro quarantotto ore, sentita la persona oggetto del provvedimento e accolte le deduzioni dell'Amministrazione nonche' quelle eventualmente presentate da organismi e associazioni di tutela dei diritti dell'uomo, decide se

a) consentire il prolungamento del regime di custodia fino a un massimo di quindici giorni, qualora sia possibile eseguire l'eventuale espletamento degli atti cui lo straniero ha diritto e l'accompagnamento alla frontiera entro quella data;

b) ordinare la remissione in liberta' dello straniero, con l'eventuale adozione di misure di sorveglianza di pubbica sicurezza, per consentire la presentazione di una domanda di asilo o l'espletamento di uno degli atti cui lo straniero ha diritto, ovvero in attesa che l'allontanamento sia eseguibile;

c) annullare il provvedimento di espulsione e ordinare la remissione in liberta' e il rilascio di un opportuno permesso cui lo straniero abbia titolo, nel caso in cui il provvedimento di espulsione sia privo dei presupposti o lo straniero appartenga ad una delle categorie per le quali detto provvedimento non puo' essere adottato;

d) richiedere l'intervento del Tribunale per i minorenni, se il provvedimento di espulsione interferisce con i diritti di un minore presente in Italia.

12. Lo straniero sottoposto a cutodia ha diritto ai contatti con i familiari, con i funzionari della Rappresentanza consolare o diplomatica del proprio Paese e con i rappresentanti di organismi e associazioni di tutela dei diritti dell'uomo.

13. Il regime di custodia avviato su istanza dello straniero e' interrotto, su richiesta dell'interessato, in qualunque momento. Si procede, in questo caso, all'immediato accompagnamento alla frontiera.

14. Il Tribunale per i minorenni e' investito della decisione ogni qualvolta il provvedimento di allontanamento o di espulsione riguardi il genitore o il tutore o l'affidatario di un minore soggiornante in Italia. Il Tribunale stabilisce se risulti prevalente il diritto del minore a proseguire, nell'unita' familiare, il soggiorno in Italia ed adotta le disposizioni opportune, anche in deroga alle diverse norme di legge.

15. La presentazione di ricorso davanti al Tribunale amministrativo regionale contro il provvedimento di espulsione per soggiorno illegale o per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato non ha effetto sospensivo immediato sul provvedimento.

 

Art. 43

Rimpatrio degli stranieri allontanati dal territorio dello Stato.

1. Il regolamento di attuazione della legge disciplina le condizioni e le modalita' di erogazione di contributi o di formazione professionale ai fini del rimpatrio e del reinserimento sociale, anche quale cooperante nell'ambito di progetti di cooperazione allo sviluppo, del cittadino straniero per il quale sia adottato un provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato.

 

Art. 44

Accordi di ammissione. Stranieri privi di documento di viaggio.

1. Il Governo della Repubblica conclude di accordi bilaterali o multilaterali con i Paesi di emigrazione per favorire l'ammissione degli immigrati allontanati dall'Italia, espulsi o respinti e il loro inserimento sociale, anche quali cooperanti nell'ambito di progetti di cooperazione allo sviluppo.

2. L'erogazione di aiuti economici da parte dello Stato nell'ambito di tali accordi e' subordinata alla effettiva realizzazione da parte dei Paesi contraenti di politiche atte a migliorare la qualita' della vita dei potenziali migranti e a favorire l'inserimento dei cittadini extracomunitari allontanati, espulsi o respinti dall'Italia e ammessi in forza degli accordi.

3. Lo straniero oggetto di un provvedimento di espulsione per il quale non sia possibile determinare il Paese di appartenenza ovvero, in caso di apolidia, di stabile residenza, qualora non sia in grado di indicare altro Paese disposto ad accoglierlo, e' inviato verso uno dei Paesi con i quali il Governo italiano abbia stipulato accordi di ammissione. Detto Paese e' scelto dall'interessato o, in mancanza di tale scelta, dal pretore o dal Tribunale per i minorenni, nel corso del procedimento giurisdizionale di convalida dello stato di custodia, sulla base di una attribuzione presuntiva di nazionalita' e nella salvaguardia dell'identita' culturale dello straniero.

 

Art. 45

Reingresso successivo ad allontanamento dal territorio dello Stato o ad espulsione.

1. Lo straniero allontanato dal territorio dello Stato non puo' rientrarvi prima che sia trascorso un anno dalla data di uscita.

2. Lo straniero espulso non puo' rientrare nel territorio dello Stato prima che sia trascorso un periodo di tre anni, in caso di espulsione per soggiorno irregolare, ovvero il periodo indicato dal giudice dell'esecuzione o dal Ministro dell'interno nel decreto di espulsione.

3. Salvo il caso di gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il reingresso antecedente alla scadenza dei termini e' autorizzato dal Ministro dell'interno, su richiesta dello straniero espulso, nei casi in cui e' necessario tutelare il diritto all'unita' familiare dell'interessato, ed e' consentito, anche in mancanza di esplicita autorizzazione, nei casi in cui e' necessario tutelare il diritto di asilo.

4. Salvo il ripristino dello stato di detenzione nel caso di cittadino straniero espulso in alternativa alla detenzione, il reingresso non autorizzato comporta l'immediata espulsione dello straniero nonche' il raddoppio dei termini previsti per il divieto di reingresso, salvo che sussistano le condizioni che avrebbero motivato l'autorizzazione del reingresso anticipato.

 

 

TITOLO XI

DIRITTO DI DIFESA E TRATTAMENTO PENITENZIARIO

 

Art. 46

Diritto di difesa.

1. Lo straniero presente sul territorio italiano gode del diritto di difesa in giudizio e, sulla base dei soli requisiti di reddito, del diritto di accesso al patrocinio a spese dello Stato. Si prescinde, a tal fine, dal requisito di regolarita' del soggiorno.

2. Lo straniero ha diritto a ricevere gli atti giudiziari a lui indirizzati in lingua a lui comprensibile.

 

Art. 47

Trattamento penitenziario dello straniero.

1. Il detenuto straniero ha diritto a ricevere in lingua a lui comprensibile le informazioni relative ai suoi diritti e ai suoi obblighi.

2. Il detenuto straniero ha diritto alla corrispondenza e ai colloqui telefonici in lingua straniera, salvi i casi in cui si presentino particolari esigenze processuali o di sicurezza degli istituti penitenziari. In tali casi l'autorita' penitenziaria dispone la presenza di un interprete ai colloqui e la previa traduzione della corrispondenza scritta.

3. L'autorita' penitenziaria si adopera per garantire al detenuto straniero concrete possibilita' di accesso a misure alternative alla detenzione.

4. Allo straniero detenuto e' rilasciato, allo scadere della pena, un permesso di soggiorno di durata pari a quella residuata dal permesso di cui lo straniero era titolare al momento dell'ingresso nell'istituto di pena, salvo il caso in cui a carico dello straniero sia stato adottato il provvedimento di espulsione quale misura di sicurezza conseguente alla condanna.

 

 

TITOLO XII

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

Art. 48

Regolarizzazione degli stranieri presenti sul territorio dello Stato.

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i cittadini stranieri presenti alla medesima data e a qualunque titolo sul territorio nazionale devono regolarizzare la loro posizione relativa al soggiorno presso gli appositi uffici delle questure o dei commissariati di pubblica sicurezza territorialmente competenti.

2. A tal fine, gli interessati sono tenuti a presentarsi agli appositi uffici delle questure o dei commissariati di pubblica sicurezza territorialmente competenti, muniti di passaporto o di documento equipollente o di attestato di cittadinanza rilasciato dal console dello Stato di appartenenza o, in mancanza, di dichiarazione resa al comune di dimora abituale dall'interessato e dalla contestuale attestazione dell'identita' personale dello straniero resa da due persone incensurate di cittadinanza italiana o regolarmente soggiornanti in Italia.

3. Salvo che si tratti di persona pericolosa per la sicurezza dello Stato, allo straniero che chiede di regolarizzare la propria posizione e' rilasciato, su richiesta, un permesso di soggiorno per lavoro o per studio, anche in mancanza dei requisiti previsti dalla legge, o un permesso per coesione familiare, quando sussistano i requisiti relativi ai vincoli familiari, ovvero un permesso ad altro titolo per il quale l'interessato sia in possesso degli specifici requisiti previsti dalla legge.

4. I cittadini stranieri che chiedono di regolarizzare la propria posizione non sono punibili per le pregresse violazioni delle disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri. Sono annullati i provvedimenti amministrativi e giurisdizionali assunti a loro carico a seguito di dette violazioni.

 

Art. 49

Norme di salvaguardia.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto piu' favorevoli, anche ai cittadini italiani, agli ex cittadini italiani, ai cittadini stranieri di origine italiana che rientrino sul territorio nazionale e ai cittadini comunitari.

 

Art. 50

Abrogazione di norme.

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con le disposizioni della presente legge.

 

Art. 51

Copertura finanziaria.

...