Allegato A
Seduta 273 del 19/11/1997
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(A.C. n.3240, sezione 19)
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
considerata la politica di allargamento ai PECO;
considerato il trend in aumento della disoccupazione nei quindici Stati
membri;
considerata l'attenzione particolare che la presidenza lussemburghese si
propone di dare alla questione dell'immigrazione;
impegna il Governo
a farsi promotore in seno all'UE di una politica dell'immigrazione che miri
a una disciplina comune e uniforme, in maniera da diminuire il divario che
tuttora esiste tra l'area di Schengen e i paesi che ancora non vi hanno
aderito.
9/3240/1
Fei, Bergamo, Guarino, Saonara, Pezzoli.
La Camera,
esaminato il disegno di legge n.3240,
considerato che l'articolo 16 (Capo III) di tale disegno di legge, per la
prima volta dopo la breve esperienza del decreto-legge n.477 del 1996, detta
disposizioni dirette a disciplinare la concessione di uno speciale permesso
di soggiorno in favore dello straniero vittima di situazioni di sfruttamento
o di violenza, accertate durante operazioni di polizia o procedimenti per
delitti connessi allo sfruttamento della prostituzione (articolo 3 legge
n.75 del 1958);
rilevato che la finalità del permesso è altresì quella di consentire allo
straniero la partecipazione a programmi di assistenza e integrazione
sociale;
considerato che nel nostro Paese il fenomeno della tratta ha assunto
dimensioni
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drammatiche: le stime nazionali presentate dal PARSEC confermano una
presenza, che oscilla dalle 19 mila alle 26 mila, di donne immigrate
costrette a prostituirsi;
il tratto distintivo e comune di tale fenomeno è l'impossibilità per le
vittime di intervenire liberamente nell'elaborazione e nella gestione del
proprio progetto migratorio e, quindi, la reale condizione di schiavitù cui
sono costrette;
rilevato che il Consiglio d'Europa il 23 aprile 1997 ha votato la
Raccomandazione n.1325, relativa alla ´Tratta delle donne ed alla
prostituzione coatta all'interno degli Stati membriª, in cui, riaffermando
il principio che tale fenomeno rappresenta una violazione fragrante dei
diritti umani, si stabilisce che esso sia qualificato, sul piano normativo,
come riduzione di un individuo in schiavitù;
considerato che la ´Convenzione per la repressione della tratta degli esseri
umani e dello sfruttamento della prostituzioneª di New York, resa esecutiva
con legge di adesione n.1173 del 1966 ed entrata in vigore, con inescusabile
ritardo, il 17 aprile 1980, prevede l'equiparazione tra il trattamento in
sede processuale tra vittima straniera e quella nazionale; il potenziamento
dei servizi sociali interni, pubblici e privati, per la prevenzione della
prostituzione e la rieducazione delle sue vittime; l'adozione di regolamenti
di protezione e l'istituzione di mezzi idonei di propaganda e sorveglianza:
impegna il Governo
ad affrontare unitariamente il fenomeno della tratta ed a individuare un
piano integrato dello Stato, per combattere la criminalità organizzata e lo
sfruttamento della prostituzione, che preveda:
a) una maggiore qualificazione unitaria sul tema specifico del personale
degli uffici immigrazione, dei posti di frontiera, in grado di permettere
l'individuazione delle vittime potenziali;
b) l'istituzione di un reparto speciale di polizia destinata alla
repressione della tratta, favorendo la formazione degli agenti preposti sui
temi specifici, favorendo la cooperazione con l'Interpol e l'Europol;
c) l'istituzione di una linea telefonica gratuita per le vittime della
tratta;
d) il sostegno alle iniziative delle organizzazioni italiane volte a dare
rifugio alle donne vittime della tratta;
e) la promozione di progetti di cooperazione con i paesi di origine che
favoriscano la prevenzione, l'informazione ed il reinserimento delle donne
vittime della tratta.
9/3240/2
Pozza Tasca, Burani Procaccini.
La Camera,
premesso che,
in data 26 giugno 1997 è stato votato l'ordine del giorno n.9/3238/4 che
richiedeva un impegno sollecito del Governo in tema di mutilazioni genitali;
rilevato che il disegno di legge n.3240 non contiene in alcun modo al suo
interno norme specifiche tese a sanzionare chi nel nostro paese commetta
tali pratiche discriminanti;
le mutilazioni genitali femminili, secondo la definizione
dell'Organizzazione mondiale della sanità, comprendono tutti quei
procedimenti che comportano la rimozione parziale o totale dei genitali
esterni femminili;
in base alla Convenzione sull'eliminazione di ogni discriminazione contro le
donne, approvata dall'Assemblea generale dell'ONU nel 1979, ´gli Stati
devono prendere tutte le misure idonee, inclusa l'adozione di una nuova
legislazione, per modificare o abolire le leggi esistenti, i regolamenti, i
costumi e le pratiche che costituiscono una discriminazione contro le donneª
(articolo 2) e ´ogni misura appropriata per modificare gli schemi di
comportamento
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sociale e culturale degli uomini e delle donne, al fine di eliminare i
pregiudizi e le pratiche consuetudinarie che sono basate sull'idea
dell'inferiorità o della superiorità di uno dei due sessi e sui ruoli
stereotipati di uomini e donneª;
la Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo di New York, ratificata
con legge italiana il 2 novembre del 1989, protegge anzitutto i diritti
della bambina all'uguaglianza di genere (articolo 2) e stabilisce che ´gli
Stati parti adottano ogni misura efficace atta ad abolire le pratiche
tradizionali pregiudizievoli per la salute dei minori (articolo 24.3)ª;
stime recenti confermano come almeno 6.000 donne musulmane che vivono in
Italia avrebbero subito l'infibulazione, nei loro paesi, ma anche nei
laboratori clandestini, mentre 500 sono le bambine a rischio di
infibulazione sul territorio nazionale;
impegna il Governo
a prevedere l'espulsione immediata dai nostri confini per i genitori che
sottopongono le figlie a tali pratiche;
ad istituire una figura autonoma di reato che preveda severissime sanzioni
penali per chi è coinvolto in operazioni di mutilazione genitale;
a istituire un registro per le bambine a rischio di mutilazione;
a promuovere una campagna d'informazione, prevenzione e sensibilizzazione
nei confronti dei cittadini extracomunitari sulle norme e sulle sanzioni
previste per chi provoca danni all'integrità fisica della persona,
evidenziando i danni sul benessere psico-fisico che tali pratiche
comportano, sempre nel più assoluto rispetto delle integrazioni
etnico-culturali;
a favorire una maggiore qualificazione sul tema degli operatori dei
consultori e dei mediatori culturali;
a garantire assistenza psicologica e tutela giuridica alle donne ed alle
bambine che sono oggetto di tali pratiche;
a sostenere le iniziative delle organizzazioni non governative che operano
in Africa ed in Europa per lo sradicamento della pratica;
a favorire la pubblicazione di materiale divulgativo, prestando la
necessaria attenzione al rispetto delle differenze culturali.
9/3240/3
Burani Procaccini, Pozza Tasca.
La Camera,
premesso che,
il disegno di legge 3240 ´Disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello stranieroª, deve essere considerato come un valido
strumento legislativo per garantire:
a) norme certe, diritti e doveri del cittadino straniero non dell'Unione
europea che desidera entrare e soggiornare nel Paese;
b) l'impegno del Paese al mantenimento della sicurezza interna all'Unione
europea secondo il concetto che ciascun Paese dell'Unione collabora, per le
proprie competenze alla sicurezza degli altri partners europei;
c) disposizioni chiare, che non necessitino di interpretazioni, ovvero non
farraginose;
d) uno strumento di prevenzione e soppressione di reati, ovvero di
contenimento di fatti criminosi attraverso norme quali ad esempio
l'accompagnamento alla frontiera e l'espulsione;
evidenziato che il disegno di legge in oggetto deve in maniera esplicita,
tutelare la legalità attraverso norme che la salvaguardino e la incentivino,
nell'interesse
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della sicurezza e dell'armonia sociale del Paese, ovvero nell'interesse
dell'Unione europea;
evidenziato che il disegno di legge in oggetto, attraverso sue disposizioni,
innesca meccanismi che possono tutelare o non sanzionare forme di
illegalità, attraverso anche procedimenti di sanatoria;
evidenziato che per una giusta ed efficace programmazione delle richieste di
lavoro da parte di cittadini non dell'Unione europea, al fine di poterle
soddisfare tenendo conto della situazione del mercato del lavoro nelle
regioni, ovvero nelle province del Paese, è necessaria una politica di
flussi migratori flessibile che non provochi ulteriore disoccupazione;
evidenziato che l'introduzione di norme di legge che autorizzino l'ingresso,
il soggiorno, il rinnovo del permesso di soggiorno anche in mancanza di
occupazione, ovvero di fonte di sostentamento autonoma, certa e legale, a
stranieri momentaneamente presenti sul territorio nazionale, ovvero
regionale, può creare problemi alla comunità, quali ad esempio un aumento
della criminalità:
impegna il Governo
nell'interesse dell'Unione europea a considerare reato l'ingresso ed il
soggiorno nel Paese;
a predisporre annualmente il ´documento programmatico relativo alla politica
dell'immigrazioneª;
a modificare quelle parti dell'articolato della legge in oggetto le cui
disposizioni possono permettere o garantire a cittadini non dell'Unione
europea ai, quali è stato rilasciato un visto di ingresso e di soggiorno per
motivi di lavoro temporaneo o stagionale, di poter beneficiare del rilascio
del permesso di soggiorno anche se disoccupati, ovvero di potersi iscrivere
alle liste di collocamento;
a introdurre una norma che preveda l'adeguamento dell'attuale sistema
formativo ´multiforzeª istituito presso il Viminale con un programma di
identificazione e archiviazione fotodattiloscopica, da collegarsi con i
valichi di frontiera, le questure, e le compagnie la cui completa
operatività deve essere garantita sei mesi prima dell'entrata in vigore
della legge sull'immigrazione;
a specificare che qualsiasi beneficio a favore di stranieri deve intendersi
a stranieri legalmente presenti nel Paese.
9/3240/4
Cavaliere, Lembo, Luciano Dussin, Stucchi, Fontan, Fontanini.
La Camera,
esaminato il disegno di legge sull'immigrazione;
considerata l'ondata migratoria di extracomunitari che continuano a sbarcare
incessantemente sulle coste delle regioni meridionali, in particolare
Puglia, Calabria e Sicilia;
vista l'inefficacia dei provvedimenti di espulsione che con il foglio di via
di quindici giorni consentono ai clandestini di sparire nella illegalità e
la facile irreperibilità, anche per il contraddittorio atteggiamento dei
dicasteri degli affari esteri e della difesa, che rischia di provocare
lacerazioni con gli altri Paesi dell'Unione, sulla concreta applicazione
degli accordi di Shengen:
impegna il Governo
ad assumere concrete iniziative che tutelino la credibilità del Paese
rispetto agli accordi di Shengen, applicando il diritto di asilo per le
minoranze perguitate nei luoghi di residenza e minacciate nella libertà e
nell'esistenza;
a rafforzare il sistema dei controlli, sia terrestri che aeronavali, sulle
coste al fine di contrastare i continui sbarchi che mettono a dura prova il
nostro sistema di volontariato nel Mezzogiorno, su cui ricade l'onere
dell'assistenza e dell'accoglienza, e
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le forze dell'ordine, impossibilitate a controllare un fenomeno di
´randagismo umanoª, trasformando l'emergenza in normalità e, al contrario,
in normalità l'emergenza per le famiglie;
a presentare entro trenta giorni una relazione al Parlamento sulle
immigrazioni clandestine dopo la piena operatività degli accordi di Shengen.
9/3240/5
Tassone, Marinacci, Volonté, Teresio Delfino.
La Camera,
esaminato il provvedimento sull'immigrazione;
visto il considerevole afflusso di curdi sbarcati clandestinamente sulle
coste italiane;
rilevato che tale fenomeno deve essere considerato alla luce delle
sofferenze patite da quelle popolazioni negli Stati di appartenenza;
preso atto che il diritto di asilo non può essere rifiutato per le minoranze
etniche minacciate nella libertà e nell'esistenza:
impegna il Governo
a svolgere una forte azione diplomatica nelle sedi internazionali a tutela
delle minoranze e del popolo curdo.
9/3240/6
Marinacci, Volonté, Teresio Delfino, Tassone.
La Camera,
premesso che il disegno di legge n.3240 reca la disciplina della condizione
dello straniero in Italia, attuando i principi previsti dall'articolo 10
della Costituzione della Repubblica e quelli relativi ai diritti civili e
fondamentali dell'essere umani in quanto tale;
grazie a tale disegno di legge, viene attribuito un ruolo significativo, non
solo alle autonomie locali in genere, ma in particolare anche agli enti
locali ed alle associazioni maggiormente attive nel settore
dell'immigrazione;
nel titolo dedicato ai principi generali della materia, il disegno di legge
prevede il riconoscimento dei diritti fondamentali della persona umana a
tutti gli stranieri che si trovano comunque sul territorio dello Stato, e
quello dei diritti civili attribuiti al cittadino italiano a coloro che
soggiornano in Italia regolarmente; il disegno di legge prevede inoltre la
partecipazione alla vita pubblica locale, la tutela giurisdizionale dei
diritti e degli interessi legittimi, l'accesso paritario ai pubblici servizi
nei modi previsti dalla legge, nonché la traduzione nelle lingue più
comprensibili degli atti concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione
dello straniero nel territorio nazionale;
all'elaborazione delle politiche migratorie concorrono con il rispettivo
parere tra l'altro le Regioni, la Conferenza Stato-città e autonomie locali,
e gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e
nell'integrazione degli immigrati;
spetta alle Regioni concorrere alla rimozione degli ostacoli al
riconoscimento dei diritti e degli interessi garantiti agli stranieri, al
soccorso degli immigrati nelle difficoltà di ordine economico e sociale ed
all'integrazione degli stranieri; è inoltre prevista l'istituzione di
consigli territoriali per l'immigrazione in cui siano rappresentati gli enti
locali, le amministrazioni locali e gli enti e le associazioni di assistenza
di cui si è detto;
per gli stranieri regolarmente soggiornanti vige l'obbligo d'iscrizione al
servizio sanitario nazionale, con parità di trattamento e di contribuzione,
salvo quanto disposto anche dall'articolo 32 del disegno di legge in esame;
si conferma inoltre l'obbligo scolastico e il diritto d'istruzione, la cui
effettività va garantita anche a livello locale e quindi da Regioni ed altri
enti
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territoriali; anche le misure di integrazione sociale a norma dell'articolo
39 dovranno essere adottate nell'ambito delle rispettive attribuzioni dai
vari enti territoriali coinvolti;
tra i soggiornanti regolarmente nel territorio nazionale vi sono anche
intere comunità espressione di specifiche e distinte culture, che devono
essere prese in considerazione e tutelate nell'ambito dei diritti
fondamentali della persona umana, in cui rientrano tra l'altro tutti i
diritti di associazione, cultura e determinazione di stile di vita; tra
queste comunità ad esempio si può citare quella nomade dei Rom-Sinti
radicata diffusamente su tutto il territorio e nelle singole realtà locali,
che con esse si confrontano da vicino e sono dunque tenute e disposte a
tutelarne gli aspetti di vita ed estrinsecazione sociale, anche in un'ottica
d'integrazione;
a simili determinazioni di tutela, espresse ad esempio dai numerosi progetti
di legge regionale, elaborati in seno al consiglio regionale del Veneto, a
tutela della cultura dei Rom-Sinti, corrisponde del resto integralmente lo
spirito delle disposizioni del disegno di legge in esame, in cui appare
peraltro evidente la rilevanza delle realtà locali e degli enti territoriali
nella corretta realizzazione delle garanzie inerenti alla condizione
giuridica degli stranieri in Italia:
impegna il Governo
a tenere presente, nell'attuazione delle disposizioni sull'immigrazione, il
ruolo di tutti gli enti locali, territoriali e non, che devono concorrere
alla realizzazione dei diritti e delle condizioni di vita degli stranieri in
Italia, agevolandone in ogni modo l'operato, ed in particolare a:
a) prevedere possibilità di coordinamento con le legislazioni regionali
anche riguardo a specifici aspetti e settori della materia, o per singoli
gruppi di immigrati rappresentanti fenomeni sociali e culturali che devono
essere tutelati;
b) istituire presso il ministero dell'interno un gruppo di riflessione
nazionale sulla presenza, il significato, le problematiche e le relazioni
con gli enti locali delle comunità culturali omogenee come quella dei
Rom-Sinti in Italia, e sulla legislazione regionale, esistente o possibile,
riguardante simili comunità di immigrati.
9/3240/7
Saonara.
La Camera,
ritenendo che la partecipazione alla vita pubblica locale degli immigrati,
tra cui preminente è l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo, sia uno
degli strumenti significativi per ogni progetto di integrazione sociale e
per consolidare il percorso di cittadinanza prefigurato dalla nuova
normativa sull'immigrazione;
considerato che il diritto al voto trova fondamento anche nella Convenzione
di Strasburgo del 5 febbraio 1992, già ratificata dall'Italia, ad esclusione
del capitolo C, che, appunto, riguarda l'esercizio del voto dello straniero;
impegna il Governo
a presentare al Parlamento entro tre mesi dall'approvazione della legge
´Disciplina dell'immigrazione e della condizione dello stranieroª uno
strumento legislativo per la ratifica e l'esecuzione della Convenzione di
Strasburgo relativa anche alla parte C.
9/3240/8.
Gardiol, Paissan, Leccese, Dalla Chiesa, Galletti, Procacci, De Benetti,
Turroni.
La Camera,
considerato che l'articolo 21 del disegno di legge che disciplina la
prestazione di garanzia da parte di persone fisiche e giuridiche a favore
dello straniero che intenda entrare nel nostro Paese ed inserirsi nel mondo
del lavoro, necessita di norme
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applicative che specifichino le modalità pratiche e le implicazioni di tale
procedura,
impegna il Governo
ad articolare il regolamento di applicazione, previsto dal secondo e terzo
comma del citato articolo 21, in modo che possa essere esercitata una
effettiva opera di controllo sulla concretezza delle garanzie prestate da
enti od associazioni non istituzionali.
9/3240/9.
Di Luca, Rebuffa, Saponara.
La Camera,
sottolineata l'esigenza di adottare misure idonee a contrastare il fenomeno
dell'immigrazione clandestina;
ritenuto opportuno disporre di informazioni sempre più aggiornate
sull'efficacia delle disposizioni di legge in materia
impegna il Governo
a comunicare alle competenti Commissioni parlamentari, ogni tre mesi, i dati
relativi al numero dei provvedimenti di espulsione adottati dagli organi cui
è attribuito il relativo potere nonché il numero di quelli effettivamente
eseguiti con l'evidenziazione, anche in forma succinta delle ragioni più
frequenti della mancata esecuzione degli stessi e dei provvedimenti
impartiti in via amministrativa per ovviare ad eventuali inadempienze degli
uffici interessati.
9/3240/10.
Contento, Menia.
La Camera,
rilevata l'esigenza di garantire effettivamente il diritto dei detenuti ed
internati, anche se stranieri, ad essere informati delle norme attinenti ai
loro diritti e di consentire loro la concreta possibilità di accedere alle
misure alternative alla detenzione;
considerato che l'articolo 1, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n.354, e
successive modificazioni, recante norme sull'ordinamento penitenziario e
sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, prevede
che il trattamento penitenziario debba essere improntato ad assoluta
imparzialità senza discriminazioni in ordine a nazionalita o razza e che
l'articolo 32 della stessa legge dispone che detenuti e internati debbano
essere informati, all'atto del loro ingresso e, quando sia necessario,
successivamente, delle norme attinenti ai loro diritti e doveri, e quindi
anche delle procedure per l'ammissione alle misure alternative alla
detenzione e, più in generale, ai benefici di cui agli articoli 47, 47-bis,
67-ter, 48, 50, 52, 53, 54 e 56 della legge 26 luglio 1975, n.354 citata;
impegna il Governo
ad adottare le misure idonee affinché l'autorità penitenziaria informi i
detenuti stranieri dei loro diritti ed obblighi in lingua da loro
comprensibile, e si adoperi anche in collaborazione con enti ed associazioni
di volontariato attivi nel reinserimento sociale dei detenuti, per garantire
tanto ai detenuti italiani che a quelli stranieri concrete possibilità di
accesso alle misure alternative alla detenzione.
9/3240/11.
Nardini, Moroni, Cananzi, Corsini, Jervolino Russo.
La Camera,
esaminato il disegno di legge n.3240/A, recante disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero;
considerata l'opportunità di riconoscere specificamente, ai fini del rinnovo
del permesso di soggiorno per lavoro subordinato,
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anche le condizioni di particolare disagio umano o lavorativo degli
stranieri extracomunitari;
impegna il Governo
ad adottare iniziative volte ad introdurre nell'ordinamento previsioni che
consentano, anche in assenza dei requisiti previsti dall'articolo 4 del
disegno di legge in discussione per l'ingresso nel territorio dello Stato,
il rinnovo, per la durata di due anni, del permesso di soggiorno per lavoro
subordinato nelle ipotesi in cui il titolare dimostri di disporre di un
reddito da fonti lecite non inferiore all'importo dell'assegno sociale o di
aver avuto, nei due anni precedenti alla scadenza del permesso originario,
una gravidanza o una malattia professionale o un incidente sul lavoro
regolarmente denunciato;
ad assumere, inoltre, adeguate misure, atte a consentire il rinnovo del
permesso di soggiorno per gli stranieri che comunque dimostrino di essere
parti di regolari rapporti di lavoro a tempo indeterminato da almeno sei
mesi.
9/3240/12.
Cento, Corsini, Moroni, Cananzi.
La Camera,
esaminato il disegno di legge n.3240-A recante disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero;
rilevato che in taluni paesi stranieri, a causa della situazione di
disorganizzazione amministrativa o addirittura di disfacimento delle
strutture politiche o burocratiche, dovute in alcuni casi a conflitti e
guerre civili, è assai difficoltoso reperire la documentazione necessaria
per ottenere il nulla osta al ricongiungimento familiare di cui all'articolo
27 del disegno di legge n.3240-A;
rilevato inoltre che tali difficoltà sono presenti anche nei casi di
apolidia o di nomadismo;
considerato che all'articolo 1, comma 3 lettera b) della legge 15 maggio
1997, n. 127, in linea con il principio della semplificazione
amministrativa, è previsto l'ampliamento delle categorie di stati, fatti,
qualità personali comprovabili dagli interessati con dichiarazioni
sostitutive di certificazioni;
impegna il Governo
ad adottare strumenti idonei per consentire agli stranieri di dimostrare
l'esistenza dei vincoli familiari richiesti per il ricongiungimento
familiare, in particolare ricorrendo a dichiarazioni sostitutive, nei casi
in cui la documentazione richiesta non sia prevista, o comunque non sia
ottenibile nel paese di appartenenza, nonché nei casi di apolidia o di
nomadismo.
9/3240/13.
Moroni, Cananzi.
La Camera,
esaminato il disegno di legge 32401A;
considerato che le università, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del
disegno di legge 3240/A, sono tenute a promuovere l'accesso degli stranieri
ai corsi universitari;
impegna il Governo
ad adottare le misure idonee per garantire l'inserimento negli atenei
italiani di una quota di studenti universitari stranieri maggiore rispetto a
quella prevista attualmente.
9/3240/14.
Lenti, Moroni, Cananzi, Corsini.
(Testo così modificato nel corso della seduta).
La Camera dei deputati,
esaminato il disegno di legge n.3240/A, recante disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero;
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ritenuta la necessità di prevedere una disciplina particolare per gli
stranieri extracomunitari che entrano nel nostro paese per motivi di studio;
considerata l'opportunità di predisporre misure atte ad agevolare il
compimento dei percorsi di formazione universitaria e post lauream
intrapresi da giovani extracomunitari in Italia, in un'ottica di effettiva
cooperazione allo sviluppo mirata alla formazione professionale dei
cittadini dei paesi di provenienza dei flussi migratori;
impegna il Governo
ad assumere tutte le opportune iniziative affinché sia consentito, in caso
di studi di livello universitario, il rinnovo del permesso di soggiorno per
motivi di studio fino al terzo anno oltre la durata legale del corso di
studi e, al di là di tali limiti, a consentirne il rinnovo su richiesta del
consiglio della facoltà cui lo straniero extracomunitario risulta iscritto
ovvero per garantire il diritto dello studente extracomunitario di sostenere
l'esame finale e, anche in deroga ai limiti stabiliti dalla legge, in ogni
caso in cui gravi ragioni di salute abbiano impedito allo studente il
regolare svolgimento degli studi;
ad assumere, altresì, ogni iniziativa utile a consentire l'ulteriore rinnovo
per due anni del permesso di soggiorno successivamente al conseguimento del
titolo di studio;
ad adottare, infine, misure finalizzate a rendere possibile un ulteriore
rinnovo del permesso di soggiorno in modo da consentire allo straniero di
sostenere gli esami di abilitazione professionale, nonché gli esami dl
ammissione al corso di dottorato di ricerca o alle scuole di
specializzazione.
9/3240/15.
Cananzi, Corsini, Moroni.
La Camera,
esaminato il disegno di legge n. 3240/A;
rilevata la necessità che nella definizione delle disposizioni correttive di
cui al comma 2 dell'articolo 44 del disegno di legge citato, possano fornire
il loro apporto gli organismi e le associazioni attivi del settore;
impegna il Governo
ad adottare le misure occorrenti per indire una conferenza nazionale
sull'immigrazione, preparata da appositi gruppi di studio, costituiti non
meno di sei mesi prima dell'inizio della conferenza, con l'apporto degli
organismi e delle associazioni attivi nel settore.
9/3240/16.
Galletti, Cananzi, Corsini, Moroni.
La Camera,
esaminato il disegno di legge n. 3240-A recante disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero;
considerato che l'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, attribuisce
alla regione un ruolo centrale nella programmazione socio-economica in
ambito regionale;
considerato, inoltre, che l'articolo 14, commi 2 e 3 della stessa legge,
attribuisce alla provincia la funzione di coordinamento a promuovere
attività di interesse provinciale nel settore sociale;
impegna il Governo
ad adottare le adeguate iniziative e a promuovere, in seno alla Conferenza
unificata Stato-Regioni-Città e autonomie locali, le misure opportune
affinché la predisposizione dei centri di accoglienza di cui all'articolo 31
del decreto legislativo n. 3240-A nonché gli interventi per l'integrazione
sociale previsti dall'articolo 38, comma 1 del citato decreto legislativo
vengano
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programmati a livello regionale, in collaborazione con comuni e province, in
modo tale da garantire che la distribuzione di essi sul territorio sia
proporzionata alla presenza degli stranieri e al fabbisogno riferito alle
diverse tipologie di servizio e in modo da affidare alle province compiti di
coordinamento dei comuni e di garanzia della realizzazione di tali
programmi, consentendo loro di surrogarsi ai comuni, in caso di inerzia,
nella stipula di convenzioni con enti pubblici e privati finalizzate alla
organizzazione e gestione dei centri di accoglienza nonché all'attuazione
degli interventi programmati;
a promuovere l'istituzione di un nucleo provinciale permanente per la
valutazione del fenomeno dell'immigrazione, composto da rappresentanti degli
enti locali, della prefettura, dell'ufficio provinciale del lavoro,
dell'azienda sanitaria locale, del provveditorato agli studi e delle altre
amministrazioni interessate, che, si occupi, ove vi siano profili di
competenza delle amministrazioni statali, di favorire l'inserimento sociale
dei cittadini extracomunitari, nel rispetto dei propri valori culturali,
anche attraverso appositi progetti finalizzati, la cui gestione potrebbe
essere affidata oltre che agli enti locali anche agli altri uffici statali
competenti per legge, nonché di valutare, successivamente, il grado di
inserimento nel tessuto sociale degli immigrati.
9/3240/17.
Leccese, Paissan, Moroni, Cananzi, Corsini.
La Camera,
esaminato il disegno di legge sull'immigrazione;
vista la necessità di assumere concrete inizitive nei confronti degli
stranieri e dei profughi presenti in Italia;
rilevato che il 30 novembre scade il termine, fissato dalla direttiva Prodi,
riguardante il rimpatrio dei cittadini albanesi, profughi in Italia a
partire dal marzo 1997.
Recentemente a Pisa gli albanesi, ospiti del campo profughi di Tirrenia e
nel C.O.M. istituito presso la Prefettura (fra di loro famiglie con bambini,
alcuni dei quali gravemente malati e in cura presso le struttture
sanitarie), non hanno accettato il rimpatrio, rifiutandosi di salire sui
mezzi di trasporto che li attendevano.
Gli albanesi hanno chiesto venisse loro applicato il contenuto della
direttiva del Governo - in particolare l'articolo 4 - nella parte in cui
esclude dal rimpatrio quanti potrebbero avere titolo a un permesso di
soggiorno, ai sensi della normativa vigente.
L'arcivescovo di Pisa e il direttore della Caritas diocesana, unitamente
alle associazioni laiche e religiose impegnate a favore degli immigrati,
hanno chiesto l'intervento degli enti locali, della prefettura e dei
parlamentari eletti nella circoscrizione.
Le circolari amministrative in applicazione della direttiva Prodi, -
restringono amministrativamente le disposizioni emanate dal Presidente del
Consiglio dei ministri
impegna il Governo
a intervenire affinchè sia concretamente effettuata l'attribuzione del
permesso di soggiorno degli albanesi - profughi e presenti in Italia - che
ne hanno titolo e che chiedono di essre esclusi dal rimpatrio;
a escludere, inoltre, dal rimpatrio quanti hanno bisogno di cure sanitarie -
anche non gravi - e quanti desiderano rimanere per motivi di studio;
a consentire agli albanesi, che non intendono rimpatriare e che hanno titolo
per il rilascio di un permesso di soggiorno, ai sensi della normativa
vigente, di essere compresi nelle quote dei flussi migratori per l'anno
1997, di cui al decreto del
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Ministero degli affari esteri del passato mese di agosto.
9/3240/18.
Paissan, Gardiol, Moroni.
La Camera,
considerato il contenuto positivo della presente legge che regolamenta tra
l'altro le modalità per l'erogazione dell'assistenza sanitaria ai cittadini
stranieri presenti nel territorio nazionale o che intendano venire in Italia
per curarsi;
impegna il Governo
a prevedere che nel successivo regolamento che dovrà essere emanato dal
Ministro della sanità vengano rispettati tre fondamentali principi:
a) che ogni essere umano presente sul territorio italiano debba avere il
diritto, in caso di urgenza, di essere curato indipendentemente dalle
proprie disponibilità economiche e anche in mancanza dei mezzi economici per
affrontare il costo dei tickets;
b) che in caso di ingresso in Italia per cure mediche, si tenga anche conto,
in qualche modo, delle condizioni economiche di coloro che vengono nel
nostro Paese per tale finalità e che, quindi, le spese connesse alle cure
vadano in quale modo adeguate alle loro possibilità finanziarie;
c) che la somma che deve essere versata da soggetti di cui alla lettera
precedente a titolo cauzionale non sia eccessivamente elevata e che possa
essere versata all'atto dell'ingresso nel luogo di cura e non al momento
dell'autorizzazione all'ingresso nel nostro Paese.
9/3240/19.
Saia, Jervolino Russo, Valpiana, Maura Cossutta, Moroni, Mantovani, Nardini,
Polenta, Fioroni, Giacalone, Chiavacci, Giacco, Cananzi, Di Bisceglie,
Gardiol, Caccavari, Giannotti.
La Camera dei deputati,
preso atto della volontà politica espressa dal Governo con la presentazione
del disegno di legge costituzionale n.4167 del 25 settembre 1997, recante
come primo firmatario il Presidente del Consiglio Prodi, in materia di
estensione a tutti i residenti dell'elettorato attivo e passivo nelle
elezioni locali;
consapevole dell'urgenza di un adeguamento della legislazione italiana alle
normative più aperte vigenti in materia in Europa ed ai profili più avanzati
del diritto internazionale,
impegna il Governo
ad individuare e proporre al Parlamento le procedure più idonee per una
discussione estremamente rapida del citato disegno di legge di revisione
costituzionale;
a proporre contemporaneamente al Parlamento un dispositivo legislativo che
completi la ratifica della convenzione di Strasburgo del 1993, relativa
all'eccesso dei cittadini stranieri alla vita pubblica a livello locale, con
riferimento alla lettera c) della stessa Convenzione;
a predisporre, affinchè sia sottoposto al Parlamento immediatamente dopo la
modifica della Costituzione, un disegno di legge che regoli l'elettorato
attivo e passivo dalla citata convenzione di Strasburgo, e ne vincoli
l'esercizio e la perdita, una volta superato il requisito della nazionalità,
alle stesse condizioni richieste ai cittadini italiani.
9/3240/20.
Mantovani, Moroni, Gardiol, Di Bisceglie, Canazi, Jervolino Russo, Bielli,
Maselli.
La Camera,
evidenziato che gli impegni dell'accordo di Schengen sottoscritti
dall'Italia implicano che la stessa provveda all'istituzione di un sistema
informativo telematico efficiente che permetta agli operatori delle forze
dell'ordine e delle forze armate una
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facile e veloce individuazione dell'identità di cittadini stranieri
illegalmente presenti nel territorio del Paese, anche qualora questi abbiano
fornito nel passato generalità false:
impegna il Governo
ad introdurre una norma che preveda l'adeguamento dell'attuale sistema
informativo multiforze istituito presso il Ministero dell'interno con un
programma di identificazione/archiviazione fotodattiloscopico, da collegarsi
ai valichi di frontiera, le questure e le compagnie.
9/3240/21.
Bampo, Cavaliere.
Esaminato l'A.C. n. 3240,
premesso che:
le carceri stanno vivendo oramai una fase strutturale di sovraffollamento,
che rende quanto mai difficile realizzare con la necessaria fermezza ed
attenzione tutte le disposizioni e le misure che sono necessarie ad
assicurare l'ordine la disciplina e la sicurezza e ad evitare pericoli od
attentati alla incolumità personale degli operatori penitenziari e dei
detenuti stessi, danni ai beni e alle cose di proprietà pubblica o privata,
evasioni, rivolte, atti di violenza o criminali, l'uso o il commercio di
sostanze stupefacenti e tentativi ed atti di prevaricazione o di illecita
aggregazione, da parte di detenuti o gruppi di detenuti;
oggi negli istituti penitenziari la popolazione carceraria raggiunge una
quota intorno alle 48.500 unità a fronte di una capienza stimata in 36mila
detenuti, con una crescita esponenziale del pericolo di vita dal momento che
i detenuti medesimi sono obbligati a vivere in condizioni di assoluta e
forzata promiscuità tra sieropositivi e malati di AIDS per un totale di
circa 3mila soggetti a forte rischio di salute, tossicodipendenti, per un
totale di 13mila soggetti e circa 9mila immigrati extracomunitari;
il provvedimento oggi in discussione finirà con l'aggravare in modo
irreparabile la situazione delle carceri italiane in quanto, invece di
prevedere l'espulsione immediata degli immigrati illegali preferisce
disporne la carcerazione;
impegna il Governo
di predisporre la separazione dei detenuti italiani e svizzeri dai detenuti
extracomunitari al fine di consentire per i primi condizioni di vita meno
disagevoli nell'ambito penitenziario, dal momento che la popolazione
carceraria extracomunitaria, per la maggior parte affetta da sindromi di
immunodeficienza, rappresenta un concreto pericolo per la diffusione del
virus, mettendo a repentaglio le condizioni di salute e la vita stessa dei
cittadini italiani, nonché dei cittadini della vicina Svizzera.
9/3240/22.
Borghezio
La Camera,
evidenziato che il disegno di legge del Governo non prevede che cosa accada
al cittadino straniero che faccia richiesta di rilascio di permesso di
soggiorno dopo gli 8 giorni concessi:
impegna il Governo
a specificare che qualora il cittadino straniero non provveda a fare domanda
di rilascio di permesso di soggiorno entro gli 8 giorni previsti dal disegno
di legge, e non sia consegnata dal cittadino straniero alla questura
territorialmente competente la documentazione che ne giustifichi il ritardo,
gli uffici preposti della questura non sono autorizzati a rilasciare il
permesso di soggiorno.
9/3240/23.
Gnaga.
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La Camera,
evidenziato che il disegno di legge del Governo permette a cittadini
stranieri di beneficiare del permesso di soggiorno anche in assenza di
occupazione
impegna il Governo
a sopprimere quelle parti dell'articolato le cui disposizioni possano
permettere/garantire a cittadini stranieri la permanenza in Italia anche in
assenza di occupazione o la loro iscrizione alle liste di collocamento.
9/3240/24.
Lembo.
Esaminato l'A.C. n. 3240,
premesso che:
secondo i dati diffusi dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria,
i detenuti presenti al 31 maggio 1997 negli istituti penitenziari sono
49.926. e di questi 10.508 sono detenuti stranieri,
la quasi totalità dei detenuti stranieri proviene da Paesi extracomunitari,
con una percentuale altissima pari al 96,6 per cento circa dei detenuti
stranieri. di cui 1.254 detenuti provenienti dall'ex Jugoslavia, 1.624
provenienti da altri Paesi dell'est Europa, 1.759 tunisini, 2.532
marocchini, 909 algerini, 143 egiziani,
l'incidenza della presenza degli extracomunitari sulla popolazione
carceraria risulta essere in continuo e rapido aumento nel corso di questi
ultimi anni, tanto che si è passati dal 15.7 per cento del 1993, al 16.6 per
cento del 1994, al 17,8 per cento del 1995, al 19,6 per cento del 1996 per
arrivare al 20.4 per cento secondo le ultime rilevazioni fatte nel 1997,
le difficoltà di un detenuto straniero consistono nella difficoltà di
comunicare, nei disagi derivanti dalla presenza di abitudini e costumi
diversi, nella depressione psicologica derivante dalla lontananza della
famiglia e dalla difficoltà di avere colloqui diretti con la stessa;
a causa della condizione di indigenza in cui spesso si trovava prima
dell'ingresso in carcere, e esposto, più di altri detenuti al rischio di
entrare, proprio attraverso conoscenze fatte in carcere nel circuito della
criminalità organizzata, restando così invischiato in una rete da cui
difficilmente riuscirà ad uscire;
sempre a causa delle condizioni di emarginazione in cui si trova a vivere in
Italia, arriva in carcere in condizioni di debolezza fisica ed e quindi più
esposto ai rischi di contrarre malattie infettive oltre al fatto che,
provenendo da Paesi del Terzo mondo, sono involontari trasmettitori di
malattie contagiose contratte nei Paesi di origine;
nel momento attuale l'obiettivo preminente della politica carceraria è
considerato quello di decongestionare le carceri, prevedendo che le pene
detentive fino a tre anni debbano essere eseguite al di fuori del carcere,
con un maggior ricorso alle misure alternative come unica strada
percorribile per contribuire efficacemente a deflazionare le carceri entro
un breve lasso di tempo,
il numero assoluto di presenze di stranieri in Italia, ma particolarmente di
presenze clandestine, costituisce fonte sicure di aggravamento della
situazione penitenziaria nel nostro paese;
è particolarmente difficile per il detenuto straniero beneficiare delle
misure alternative al carcere, quali semilibertà, affidamento in prova al
servizio sociale, detenzione domiciliare, poiché, per ottenerle, dovrebbero
avere una dimora fissa ed una offerta di lavoro;
l'Italia con l'adesione all'accordo di Schengen si è per propria scelta
impegnata a garantire con azioni di prevenzione e di controllo la sicurezza
interna dei Paesi partner;
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impegna il Governo
a promuovere accordi bilaterali con i Paesi extra-UE da cui provengono i
maggiori flussi migratori, affinché siano previsti immediati trasferimenti
degli imputati o condannati extracomunitari dalle strutture penitenziarie
italiane alle strutture penitenziarie esistenti nei rispettivi Paesi di
provenienza in quanto l'applicazione di misure alternative alla detenzione
creerebbe seri problemi alla vivibilità ed alla sicurezza nelle nostre città
e negli altri Stati europei.
9/3240/25.
Copercini.