Allegato A

Seduta 273 del 19/11/1997

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(A.C. n.3240, sezione 19)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

considerata la politica di allargamento ai PECO;

considerato il trend in aumento della disoccupazione nei quindici Stati

membri;

considerata l'attenzione particolare che la presidenza lussemburghese si

propone di dare alla questione dell'immigrazione;

impegna il Governo

a farsi promotore in seno all'UE di una politica dell'immigrazione che miri

a una disciplina comune e uniforme, in maniera da diminuire il divario che

tuttora esiste tra l'area di Schengen e i paesi che ancora non vi hanno

aderito.

9/3240/1

Fei, Bergamo, Guarino, Saonara, Pezzoli.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n.3240,

considerato che l'articolo 16 (Capo III) di tale disegno di legge, per la

prima volta dopo la breve esperienza del decreto-legge n.477 del 1996, detta

disposizioni dirette a disciplinare la concessione di uno speciale permesso

di soggiorno in favore dello straniero vittima di situazioni di sfruttamento

o di violenza, accertate durante operazioni di polizia o procedimenti per

delitti connessi allo sfruttamento della prostituzione (articolo 3 legge

n.75 del 1958);

rilevato che la finalità del permesso è altresì quella di consentire allo

straniero la partecipazione a programmi di assistenza e integrazione

sociale;

considerato che nel nostro Paese il fenomeno della tratta ha assunto

dimensioni

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drammatiche: le stime nazionali presentate dal PARSEC confermano una

presenza, che oscilla dalle 19 mila alle 26 mila, di donne immigrate

costrette a prostituirsi;

il tratto distintivo e comune di tale fenomeno è l'impossibilità per le

vittime di intervenire liberamente nell'elaborazione e nella gestione del

proprio progetto migratorio e, quindi, la reale condizione di schiavitù cui

sono costrette;

rilevato che il Consiglio d'Europa il 23 aprile 1997 ha votato la

Raccomandazione n.1325, relativa alla ´Tratta delle donne ed alla

prostituzione coatta all'interno degli Stati membriª, in cui, riaffermando

il principio che tale fenomeno rappresenta una violazione fragrante dei

diritti umani, si stabilisce che esso sia qualificato, sul piano normativo,

come riduzione di un individuo in schiavitù;

considerato che la ´Convenzione per la repressione della tratta degli esseri

umani e dello sfruttamento della prostituzioneª di New York, resa esecutiva

con legge di adesione n.1173 del 1966 ed entrata in vigore, con inescusabile

ritardo, il 17 aprile 1980, prevede l'equiparazione tra il trattamento in

sede processuale tra vittima straniera e quella nazionale; il potenziamento

dei servizi sociali interni, pubblici e privati, per la prevenzione della

prostituzione e la rieducazione delle sue vittime; l'adozione di regolamenti

di protezione e l'istituzione di mezzi idonei di propaganda e sorveglianza:

impegna il Governo

ad affrontare unitariamente il fenomeno della tratta ed a individuare un

piano integrato dello Stato, per combattere la criminalità organizzata e lo

sfruttamento della prostituzione, che preveda:

a) una maggiore qualificazione unitaria sul tema specifico del personale

degli uffici immigrazione, dei posti di frontiera, in grado di permettere

l'individuazione delle vittime potenziali;

b) l'istituzione di un reparto speciale di polizia destinata alla

repressione della tratta, favorendo la formazione degli agenti preposti sui

temi specifici, favorendo la cooperazione con l'Interpol e l'Europol;

c) l'istituzione di una linea telefonica gratuita per le vittime della

tratta;

d) il sostegno alle iniziative delle organizzazioni italiane volte a dare

rifugio alle donne vittime della tratta;

e) la promozione di progetti di cooperazione con i paesi di origine che

favoriscano la prevenzione, l'informazione ed il reinserimento delle donne

vittime della tratta.

9/3240/2

Pozza Tasca, Burani Procaccini.

La Camera,

premesso che,

in data 26 giugno 1997 è stato votato l'ordine del giorno n.9/3238/4 che

richiedeva un impegno sollecito del Governo in tema di mutilazioni genitali;

rilevato che il disegno di legge n.3240 non contiene in alcun modo al suo

interno norme specifiche tese a sanzionare chi nel nostro paese commetta

tali pratiche discriminanti;

le mutilazioni genitali femminili, secondo la definizione

dell'Organizzazione mondiale della sanità, comprendono tutti quei

procedimenti che comportano la rimozione parziale o totale dei genitali

esterni femminili;

in base alla Convenzione sull'eliminazione di ogni discriminazione contro le

donne, approvata dall'Assemblea generale dell'ONU nel 1979, ´gli Stati

devono prendere tutte le misure idonee, inclusa l'adozione di una nuova

legislazione, per modificare o abolire le leggi esistenti, i regolamenti, i

costumi e le pratiche che costituiscono una discriminazione contro le donneª

(articolo 2) e ´ogni misura appropriata per modificare gli schemi di

comportamento

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sociale e culturale degli uomini e delle donne, al fine di eliminare i

pregiudizi e le pratiche consuetudinarie che sono basate sull'idea

dell'inferiorità o della superiorità di uno dei due sessi e sui ruoli

stereotipati di uomini e donneª;

la Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo di New York, ratificata

con legge italiana il 2 novembre del 1989, protegge anzitutto i diritti

della bambina all'uguaglianza di genere (articolo 2) e stabilisce che ´gli

Stati parti adottano ogni misura efficace atta ad abolire le pratiche

tradizionali pregiudizievoli per la salute dei minori (articolo 24.3)ª;

stime recenti confermano come almeno 6.000 donne musulmane che vivono in

Italia avrebbero subito l'infibulazione, nei loro paesi, ma anche nei

laboratori clandestini, mentre 500 sono le bambine a rischio di

infibulazione sul territorio nazionale;

impegna il Governo

a prevedere l'espulsione immediata dai nostri confini per i genitori che

sottopongono le figlie a tali pratiche;

ad istituire una figura autonoma di reato che preveda severissime sanzioni

penali per chi è coinvolto in operazioni di mutilazione genitale;

a istituire un registro per le bambine a rischio di mutilazione;

a promuovere una campagna d'informazione, prevenzione e sensibilizzazione

nei confronti dei cittadini extracomunitari sulle norme e sulle sanzioni

previste per chi provoca danni all'integrità fisica della persona,

evidenziando i danni sul benessere psico-fisico che tali pratiche

comportano, sempre nel più assoluto rispetto delle integrazioni

etnico-culturali;

a favorire una maggiore qualificazione sul tema degli operatori dei

consultori e dei mediatori culturali;

a garantire assistenza psicologica e tutela giuridica alle donne ed alle

bambine che sono oggetto di tali pratiche;

a sostenere le iniziative delle organizzazioni non governative che operano

in Africa ed in Europa per lo sradicamento della pratica;

a favorire la pubblicazione di materiale divulgativo, prestando la

necessaria attenzione al rispetto delle differenze culturali.

9/3240/3

Burani Procaccini, Pozza Tasca.

La Camera,

premesso che,

il disegno di legge 3240 ´Disciplina dell'immigrazione e norme sulla

condizione dello stranieroª, deve essere considerato come un valido

strumento legislativo per garantire:

a) norme certe, diritti e doveri del cittadino straniero non dell'Unione

europea che desidera entrare e soggiornare nel Paese;

b) l'impegno del Paese al mantenimento della sicurezza interna all'Unione

europea secondo il concetto che ciascun Paese dell'Unione collabora, per le

proprie competenze alla sicurezza degli altri partners europei;

c) disposizioni chiare, che non necessitino di interpretazioni, ovvero non

farraginose;

d) uno strumento di prevenzione e soppressione di reati, ovvero di

contenimento di fatti criminosi attraverso norme quali ad esempio

l'accompagnamento alla frontiera e l'espulsione;

evidenziato che il disegno di legge in oggetto deve in maniera esplicita,

tutelare la legalità attraverso norme che la salvaguardino e la incentivino,

nell'interesse

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della sicurezza e dell'armonia sociale del Paese, ovvero nell'interesse

dell'Unione europea;

evidenziato che il disegno di legge in oggetto, attraverso sue disposizioni,

innesca meccanismi che possono tutelare o non sanzionare forme di

illegalità, attraverso anche procedimenti di sanatoria;

evidenziato che per una giusta ed efficace programmazione delle richieste di

lavoro da parte di cittadini non dell'Unione europea, al fine di poterle

soddisfare tenendo conto della situazione del mercato del lavoro nelle

regioni, ovvero nelle province del Paese, è necessaria una politica di

flussi migratori flessibile che non provochi ulteriore disoccupazione;

evidenziato che l'introduzione di norme di legge che autorizzino l'ingresso,

il soggiorno, il rinnovo del permesso di soggiorno anche in mancanza di

occupazione, ovvero di fonte di sostentamento autonoma, certa e legale, a

stranieri momentaneamente presenti sul territorio nazionale, ovvero

regionale, può creare problemi alla comunità, quali ad esempio un aumento

della criminalità:

impegna il Governo

nell'interesse dell'Unione europea a considerare reato l'ingresso ed il

soggiorno nel Paese;

a predisporre annualmente il ´documento programmatico relativo alla politica

dell'immigrazioneª;

a modificare quelle parti dell'articolato della legge in oggetto le cui

disposizioni possono permettere o garantire a cittadini non dell'Unione

europea ai, quali è stato rilasciato un visto di ingresso e di soggiorno per

motivi di lavoro temporaneo o stagionale, di poter beneficiare del rilascio

del permesso di soggiorno anche se disoccupati, ovvero di potersi iscrivere

alle liste di collocamento;

a introdurre una norma che preveda l'adeguamento dell'attuale sistema

formativo ´multiforzeª istituito presso il Viminale con un programma di

identificazione e archiviazione fotodattiloscopica, da collegarsi con i

valichi di frontiera, le questure, e le compagnie la cui completa

operatività deve essere garantita sei mesi prima dell'entrata in vigore

della legge sull'immigrazione;

a specificare che qualsiasi beneficio a favore di stranieri deve intendersi

a stranieri legalmente presenti nel Paese.

9/3240/4

Cavaliere, Lembo, Luciano Dussin, Stucchi, Fontan, Fontanini.

La Camera,

esaminato il disegno di legge sull'immigrazione;

considerata l'ondata migratoria di extracomunitari che continuano a sbarcare

incessantemente sulle coste delle regioni meridionali, in particolare

Puglia, Calabria e Sicilia;

vista l'inefficacia dei provvedimenti di espulsione che con il foglio di via

di quindici giorni consentono ai clandestini di sparire nella illegalità e

la facile irreperibilità, anche per il contraddittorio atteggiamento dei

dicasteri degli affari esteri e della difesa, che rischia di provocare

lacerazioni con gli altri Paesi dell'Unione, sulla concreta applicazione

degli accordi di Shengen:

impegna il Governo

ad assumere concrete iniziative che tutelino la credibilità del Paese

rispetto agli accordi di Shengen, applicando il diritto di asilo per le

minoranze perguitate nei luoghi di residenza e minacciate nella libertà e

nell'esistenza;

a rafforzare il sistema dei controlli, sia terrestri che aeronavali, sulle

coste al fine di contrastare i continui sbarchi che mettono a dura prova il

nostro sistema di volontariato nel Mezzogiorno, su cui ricade l'onere

dell'assistenza e dell'accoglienza, e

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le forze dell'ordine, impossibilitate a controllare un fenomeno di

´randagismo umanoª, trasformando l'emergenza in normalità e, al contrario,

in normalità l'emergenza per le famiglie;

a presentare entro trenta giorni una relazione al Parlamento sulle

immigrazioni clandestine dopo la piena operatività degli accordi di Shengen.

9/3240/5

Tassone, Marinacci, Volonté, Teresio Delfino.

La Camera,

esaminato il provvedimento sull'immigrazione;

visto il considerevole afflusso di curdi sbarcati clandestinamente sulle

coste italiane;

rilevato che tale fenomeno deve essere considerato alla luce delle

sofferenze patite da quelle popolazioni negli Stati di appartenenza;

preso atto che il diritto di asilo non può essere rifiutato per le minoranze

etniche minacciate nella libertà e nell'esistenza:

impegna il Governo

a svolgere una forte azione diplomatica nelle sedi internazionali a tutela

delle minoranze e del popolo curdo.

9/3240/6

Marinacci, Volonté, Teresio Delfino, Tassone.

La Camera,

premesso che il disegno di legge n.3240 reca la disciplina della condizione

dello straniero in Italia, attuando i principi previsti dall'articolo 10

della Costituzione della Repubblica e quelli relativi ai diritti civili e

fondamentali dell'essere umani in quanto tale;

grazie a tale disegno di legge, viene attribuito un ruolo significativo, non

solo alle autonomie locali in genere, ma in particolare anche agli enti

locali ed alle associazioni maggiormente attive nel settore

dell'immigrazione;

nel titolo dedicato ai principi generali della materia, il disegno di legge

prevede il riconoscimento dei diritti fondamentali della persona umana a

tutti gli stranieri che si trovano comunque sul territorio dello Stato, e

quello dei diritti civili attribuiti al cittadino italiano a coloro che

soggiornano in Italia regolarmente; il disegno di legge prevede inoltre la

partecipazione alla vita pubblica locale, la tutela giurisdizionale dei

diritti e degli interessi legittimi, l'accesso paritario ai pubblici servizi

nei modi previsti dalla legge, nonché la traduzione nelle lingue più

comprensibili degli atti concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione

dello straniero nel territorio nazionale;

all'elaborazione delle politiche migratorie concorrono con il rispettivo

parere tra l'altro le Regioni, la Conferenza Stato-città e autonomie locali,

e gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e

nell'integrazione degli immigrati;

spetta alle Regioni concorrere alla rimozione degli ostacoli al

riconoscimento dei diritti e degli interessi garantiti agli stranieri, al

soccorso degli immigrati nelle difficoltà di ordine economico e sociale ed

all'integrazione degli stranieri; è inoltre prevista l'istituzione di

consigli territoriali per l'immigrazione in cui siano rappresentati gli enti

locali, le amministrazioni locali e gli enti e le associazioni di assistenza

di cui si è detto;

per gli stranieri regolarmente soggiornanti vige l'obbligo d'iscrizione al

servizio sanitario nazionale, con parità di trattamento e di contribuzione,

salvo quanto disposto anche dall'articolo 32 del disegno di legge in esame;

si conferma inoltre l'obbligo scolastico e il diritto d'istruzione, la cui

effettività va garantita anche a livello locale e quindi da Regioni ed altri

enti

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territoriali; anche le misure di integrazione sociale a norma dell'articolo

39 dovranno essere adottate nell'ambito delle rispettive attribuzioni dai

vari enti territoriali coinvolti;

tra i soggiornanti regolarmente nel territorio nazionale vi sono anche

intere comunità espressione di specifiche e distinte culture, che devono

essere prese in considerazione e tutelate nell'ambito dei diritti

fondamentali della persona umana, in cui rientrano tra l'altro tutti i

diritti di associazione, cultura e determinazione di stile di vita; tra

queste comunità ad esempio si può citare quella nomade dei Rom-Sinti

radicata diffusamente su tutto il territorio e nelle singole realtà locali,

che con esse si confrontano da vicino e sono dunque tenute e disposte a

tutelarne gli aspetti di vita ed estrinsecazione sociale, anche in un'ottica

d'integrazione;

a simili determinazioni di tutela, espresse ad esempio dai numerosi progetti

di legge regionale, elaborati in seno al consiglio regionale del Veneto, a

tutela della cultura dei Rom-Sinti, corrisponde del resto integralmente lo

spirito delle disposizioni del disegno di legge in esame, in cui appare

peraltro evidente la rilevanza delle realtà locali e degli enti territoriali

nella corretta realizzazione delle garanzie inerenti alla condizione

giuridica degli stranieri in Italia:

impegna il Governo

a tenere presente, nell'attuazione delle disposizioni sull'immigrazione, il

ruolo di tutti gli enti locali, territoriali e non, che devono concorrere

alla realizzazione dei diritti e delle condizioni di vita degli stranieri in

Italia, agevolandone in ogni modo l'operato, ed in particolare a:

a) prevedere possibilità di coordinamento con le legislazioni regionali

anche riguardo a specifici aspetti e settori della materia, o per singoli

gruppi di immigrati rappresentanti fenomeni sociali e culturali che devono

essere tutelati;

b) istituire presso il ministero dell'interno un gruppo di riflessione

nazionale sulla presenza, il significato, le problematiche e le relazioni

con gli enti locali delle comunità culturali omogenee come quella dei

Rom-Sinti in Italia, e sulla legislazione regionale, esistente o possibile,

riguardante simili comunità di immigrati.

9/3240/7

Saonara.

La Camera,

ritenendo che la partecipazione alla vita pubblica locale degli immigrati,

tra cui preminente è l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo, sia uno

degli strumenti significativi per ogni progetto di integrazione sociale e

per consolidare il percorso di cittadinanza prefigurato dalla nuova

normativa sull'immigrazione;

considerato che il diritto al voto trova fondamento anche nella Convenzione

di Strasburgo del 5 febbraio 1992, già ratificata dall'Italia, ad esclusione

del capitolo C, che, appunto, riguarda l'esercizio del voto dello straniero;

impegna il Governo

a presentare al Parlamento entro tre mesi dall'approvazione della legge

´Disciplina dell'immigrazione e della condizione dello stranieroª uno

strumento legislativo per la ratifica e l'esecuzione della Convenzione di

Strasburgo relativa anche alla parte C.

9/3240/8.

Gardiol, Paissan, Leccese, Dalla Chiesa, Galletti, Procacci, De Benetti,

Turroni.

La Camera,

considerato che l'articolo 21 del disegno di legge che disciplina la

prestazione di garanzia da parte di persone fisiche e giuridiche a favore

dello straniero che intenda entrare nel nostro Paese ed inserirsi nel mondo

del lavoro, necessita di norme

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applicative che specifichino le modalità pratiche e le implicazioni di tale

procedura,

impegna il Governo

ad articolare il regolamento di applicazione, previsto dal secondo e terzo

comma del citato articolo 21, in modo che possa essere esercitata una

effettiva opera di controllo sulla concretezza delle garanzie prestate da

enti od associazioni non istituzionali.

9/3240/9.

Di Luca, Rebuffa, Saponara.

La Camera,

sottolineata l'esigenza di adottare misure idonee a contrastare il fenomeno

dell'immigrazione clandestina;

ritenuto opportuno disporre di informazioni sempre più aggiornate

sull'efficacia delle disposizioni di legge in materia

impegna il Governo

a comunicare alle competenti Commissioni parlamentari, ogni tre mesi, i dati

relativi al numero dei provvedimenti di espulsione adottati dagli organi cui

è attribuito il relativo potere nonché il numero di quelli effettivamente

eseguiti con l'evidenziazione, anche in forma succinta delle ragioni più

frequenti della mancata esecuzione degli stessi e dei provvedimenti

impartiti in via amministrativa per ovviare ad eventuali inadempienze degli

uffici interessati.

9/3240/10.

Contento, Menia.

La Camera,

rilevata l'esigenza di garantire effettivamente il diritto dei detenuti ed

internati, anche se stranieri, ad essere informati delle norme attinenti ai

loro diritti e di consentire loro la concreta possibilità di accedere alle

misure alternative alla detenzione;

considerato che l'articolo 1, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n.354, e

successive modificazioni, recante norme sull'ordinamento penitenziario e

sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, prevede

che il trattamento penitenziario debba essere improntato ad assoluta

imparzialità senza discriminazioni in ordine a nazionalita o razza e che

l'articolo 32 della stessa legge dispone che detenuti e internati debbano

essere informati, all'atto del loro ingresso e, quando sia necessario,

successivamente, delle norme attinenti ai loro diritti e doveri, e quindi

anche delle procedure per l'ammissione alle misure alternative alla

detenzione e, più in generale, ai benefici di cui agli articoli 47, 47-bis,

67-ter, 48, 50, 52, 53, 54 e 56 della legge 26 luglio 1975, n.354 citata;

impegna il Governo

ad adottare le misure idonee affinché l'autorità penitenziaria informi i

detenuti stranieri dei loro diritti ed obblighi in lingua da loro

comprensibile, e si adoperi anche in collaborazione con enti ed associazioni

di volontariato attivi nel reinserimento sociale dei detenuti, per garantire

tanto ai detenuti italiani che a quelli stranieri concrete possibilità di

accesso alle misure alternative alla detenzione.

9/3240/11.

Nardini, Moroni, Cananzi, Corsini, Jervolino Russo.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n.3240/A, recante disciplina dell'immigrazione

e norme sulla condizione dello straniero;

considerata l'opportunità di riconoscere specificamente, ai fini del rinnovo

del permesso di soggiorno per lavoro subordinato,

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anche le condizioni di particolare disagio umano o lavorativo degli

stranieri extracomunitari;

impegna il Governo

ad adottare iniziative volte ad introdurre nell'ordinamento previsioni che

consentano, anche in assenza dei requisiti previsti dall'articolo 4 del

disegno di legge in discussione per l'ingresso nel territorio dello Stato,

il rinnovo, per la durata di due anni, del permesso di soggiorno per lavoro

subordinato nelle ipotesi in cui il titolare dimostri di disporre di un

reddito da fonti lecite non inferiore all'importo dell'assegno sociale o di

aver avuto, nei due anni precedenti alla scadenza del permesso originario,

una gravidanza o una malattia professionale o un incidente sul lavoro

regolarmente denunciato;

ad assumere, inoltre, adeguate misure, atte a consentire il rinnovo del

permesso di soggiorno per gli stranieri che comunque dimostrino di essere

parti di regolari rapporti di lavoro a tempo indeterminato da almeno sei

mesi.

9/3240/12.

Cento, Corsini, Moroni, Cananzi.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n.3240-A recante disciplina dell'immigrazione

e norme sulla condizione dello straniero;

rilevato che in taluni paesi stranieri, a causa della situazione di

disorganizzazione amministrativa o addirittura di disfacimento delle

strutture politiche o burocratiche, dovute in alcuni casi a conflitti e

guerre civili, è assai difficoltoso reperire la documentazione necessaria

per ottenere il nulla osta al ricongiungimento familiare di cui all'articolo

27 del disegno di legge n.3240-A;

rilevato inoltre che tali difficoltà sono presenti anche nei casi di

apolidia o di nomadismo;

considerato che all'articolo 1, comma 3 lettera b) della legge 15 maggio

1997, n. 127, in linea con il principio della semplificazione

amministrativa, è previsto l'ampliamento delle categorie di stati, fatti,

qualità personali comprovabili dagli interessati con dichiarazioni

sostitutive di certificazioni;

impegna il Governo

ad adottare strumenti idonei per consentire agli stranieri di dimostrare

l'esistenza dei vincoli familiari richiesti per il ricongiungimento

familiare, in particolare ricorrendo a dichiarazioni sostitutive, nei casi

in cui la documentazione richiesta non sia prevista, o comunque non sia

ottenibile nel paese di appartenenza, nonché nei casi di apolidia o di

nomadismo.

9/3240/13.

Moroni, Cananzi.

La Camera,

esaminato il disegno di legge 32401A;

considerato che le università, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del

disegno di legge 3240/A, sono tenute a promuovere l'accesso degli stranieri

ai corsi universitari;

impegna il Governo

ad adottare le misure idonee per garantire l'inserimento negli atenei

italiani di una quota di studenti universitari stranieri maggiore rispetto a

quella prevista attualmente.

9/3240/14.

Lenti, Moroni, Cananzi, Corsini.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

La Camera dei deputati,

esaminato il disegno di legge n.3240/A, recante disciplina dell'immigrazione

e norme sulla condizione dello straniero;

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ritenuta la necessità di prevedere una disciplina particolare per gli

stranieri extracomunitari che entrano nel nostro paese per motivi di studio;

considerata l'opportunità di predisporre misure atte ad agevolare il

compimento dei percorsi di formazione universitaria e post lauream

intrapresi da giovani extracomunitari in Italia, in un'ottica di effettiva

cooperazione allo sviluppo mirata alla formazione professionale dei

cittadini dei paesi di provenienza dei flussi migratori;

impegna il Governo

ad assumere tutte le opportune iniziative affinché sia consentito, in caso

di studi di livello universitario, il rinnovo del permesso di soggiorno per

motivi di studio fino al terzo anno oltre la durata legale del corso di

studi e, al di là di tali limiti, a consentirne il rinnovo su richiesta del

consiglio della facoltà cui lo straniero extracomunitario risulta iscritto

ovvero per garantire il diritto dello studente extracomunitario di sostenere

l'esame finale e, anche in deroga ai limiti stabiliti dalla legge, in ogni

caso in cui gravi ragioni di salute abbiano impedito allo studente il

regolare svolgimento degli studi;

ad assumere, altresì, ogni iniziativa utile a consentire l'ulteriore rinnovo

per due anni del permesso di soggiorno successivamente al conseguimento del

titolo di studio;

ad adottare, infine, misure finalizzate a rendere possibile un ulteriore

rinnovo del permesso di soggiorno in modo da consentire allo straniero di

sostenere gli esami di abilitazione professionale, nonché gli esami dl

ammissione al corso di dottorato di ricerca o alle scuole di

specializzazione.

9/3240/15.

Cananzi, Corsini, Moroni.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3240/A;

rilevata la necessità che nella definizione delle disposizioni correttive di

cui al comma 2 dell'articolo 44 del disegno di legge citato, possano fornire

il loro apporto gli organismi e le associazioni attivi del settore;

impegna il Governo

ad adottare le misure occorrenti per indire una conferenza nazionale

sull'immigrazione, preparata da appositi gruppi di studio, costituiti non

meno di sei mesi prima dell'inizio della conferenza, con l'apporto degli

organismi e delle associazioni attivi nel settore.

9/3240/16.

Galletti, Cananzi, Corsini, Moroni.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3240-A recante disciplina dell'immigrazione

e norme sulla condizione dello straniero;

considerato che l'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, attribuisce

alla regione un ruolo centrale nella programmazione socio-economica in

ambito regionale;

considerato, inoltre, che l'articolo 14, commi 2 e 3 della stessa legge,

attribuisce alla provincia la funzione di coordinamento a promuovere

attività di interesse provinciale nel settore sociale;

impegna il Governo

ad adottare le adeguate iniziative e a promuovere, in seno alla Conferenza

unificata Stato-Regioni-Città e autonomie locali, le misure opportune

affinché la predisposizione dei centri di accoglienza di cui all'articolo 31

del decreto legislativo n. 3240-A nonché gli interventi per l'integrazione

sociale previsti dall'articolo 38, comma 1 del citato decreto legislativo

vengano

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programmati a livello regionale, in collaborazione con comuni e province, in

modo tale da garantire che la distribuzione di essi sul territorio sia

proporzionata alla presenza degli stranieri e al fabbisogno riferito alle

diverse tipologie di servizio e in modo da affidare alle province compiti di

coordinamento dei comuni e di garanzia della realizzazione di tali

programmi, consentendo loro di surrogarsi ai comuni, in caso di inerzia,

nella stipula di convenzioni con enti pubblici e privati finalizzate alla

organizzazione e gestione dei centri di accoglienza nonché all'attuazione

degli interventi programmati;

a promuovere l'istituzione di un nucleo provinciale permanente per la

valutazione del fenomeno dell'immigrazione, composto da rappresentanti degli

enti locali, della prefettura, dell'ufficio provinciale del lavoro,

dell'azienda sanitaria locale, del provveditorato agli studi e delle altre

amministrazioni interessate, che, si occupi, ove vi siano profili di

competenza delle amministrazioni statali, di favorire l'inserimento sociale

dei cittadini extracomunitari, nel rispetto dei propri valori culturali,

anche attraverso appositi progetti finalizzati, la cui gestione potrebbe

essere affidata oltre che agli enti locali anche agli altri uffici statali

competenti per legge, nonché di valutare, successivamente, il grado di

inserimento nel tessuto sociale degli immigrati.

9/3240/17.

Leccese, Paissan, Moroni, Cananzi, Corsini.

La Camera,

esaminato il disegno di legge sull'immigrazione;

vista la necessità di assumere concrete inizitive nei confronti degli

stranieri e dei profughi presenti in Italia;

rilevato che il 30 novembre scade il termine, fissato dalla direttiva Prodi,

riguardante il rimpatrio dei cittadini albanesi, profughi in Italia a

partire dal marzo 1997.

Recentemente a Pisa gli albanesi, ospiti del campo profughi di Tirrenia e

nel C.O.M. istituito presso la Prefettura (fra di loro famiglie con bambini,

alcuni dei quali gravemente malati e in cura presso le struttture

sanitarie), non hanno accettato il rimpatrio, rifiutandosi di salire sui

mezzi di trasporto che li attendevano.

Gli albanesi hanno chiesto venisse loro applicato il contenuto della

direttiva del Governo - in particolare l'articolo 4 - nella parte in cui

esclude dal rimpatrio quanti potrebbero avere titolo a un permesso di

soggiorno, ai sensi della normativa vigente.

L'arcivescovo di Pisa e il direttore della Caritas diocesana, unitamente

alle associazioni laiche e religiose impegnate a favore degli immigrati,

hanno chiesto l'intervento degli enti locali, della prefettura e dei

parlamentari eletti nella circoscrizione.

Le circolari amministrative in applicazione della direttiva Prodi, -

restringono amministrativamente le disposizioni emanate dal Presidente del

Consiglio dei ministri

impegna il Governo

a intervenire affinchè sia concretamente effettuata l'attribuzione del

permesso di soggiorno degli albanesi - profughi e presenti in Italia - che

ne hanno titolo e che chiedono di essre esclusi dal rimpatrio;

a escludere, inoltre, dal rimpatrio quanti hanno bisogno di cure sanitarie -

anche non gravi - e quanti desiderano rimanere per motivi di studio;

a consentire agli albanesi, che non intendono rimpatriare e che hanno titolo

per il rilascio di un permesso di soggiorno, ai sensi della normativa

vigente, di essere compresi nelle quote dei flussi migratori per l'anno

1997, di cui al decreto del

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Ministero degli affari esteri del passato mese di agosto.

9/3240/18.

Paissan, Gardiol, Moroni.

La Camera,

considerato il contenuto positivo della presente legge che regolamenta tra

l'altro le modalità per l'erogazione dell'assistenza sanitaria ai cittadini

stranieri presenti nel territorio nazionale o che intendano venire in Italia

per curarsi;

impegna il Governo

a prevedere che nel successivo regolamento che dovrà essere emanato dal

Ministro della sanità vengano rispettati tre fondamentali principi:

a) che ogni essere umano presente sul territorio italiano debba avere il

diritto, in caso di urgenza, di essere curato indipendentemente dalle

proprie disponibilità economiche e anche in mancanza dei mezzi economici per

affrontare il costo dei tickets;

b) che in caso di ingresso in Italia per cure mediche, si tenga anche conto,

in qualche modo, delle condizioni economiche di coloro che vengono nel

nostro Paese per tale finalità e che, quindi, le spese connesse alle cure

vadano in quale modo adeguate alle loro possibilità finanziarie;

c) che la somma che deve essere versata da soggetti di cui alla lettera

precedente a titolo cauzionale non sia eccessivamente elevata e che possa

essere versata all'atto dell'ingresso nel luogo di cura e non al momento

dell'autorizzazione all'ingresso nel nostro Paese.

9/3240/19.

Saia, Jervolino Russo, Valpiana, Maura Cossutta, Moroni, Mantovani, Nardini,

Polenta, Fioroni, Giacalone, Chiavacci, Giacco, Cananzi, Di Bisceglie,

Gardiol, Caccavari, Giannotti.

La Camera dei deputati,

preso atto della volontà politica espressa dal Governo con la presentazione

del disegno di legge costituzionale n.4167 del 25 settembre 1997, recante

come primo firmatario il Presidente del Consiglio Prodi, in materia di

estensione a tutti i residenti dell'elettorato attivo e passivo nelle

elezioni locali;

consapevole dell'urgenza di un adeguamento della legislazione italiana alle

normative più aperte vigenti in materia in Europa ed ai profili più avanzati

del diritto internazionale,

impegna il Governo

ad individuare e proporre al Parlamento le procedure più idonee per una

discussione estremamente rapida del citato disegno di legge di revisione

costituzionale;

a proporre contemporaneamente al Parlamento un dispositivo legislativo che

completi la ratifica della convenzione di Strasburgo del 1993, relativa

all'eccesso dei cittadini stranieri alla vita pubblica a livello locale, con

riferimento alla lettera c) della stessa Convenzione;

a predisporre, affinchè sia sottoposto al Parlamento immediatamente dopo la

modifica della Costituzione, un disegno di legge che regoli l'elettorato

attivo e passivo dalla citata convenzione di Strasburgo, e ne vincoli

l'esercizio e la perdita, una volta superato il requisito della nazionalità,

alle stesse condizioni richieste ai cittadini italiani.

9/3240/20.

Mantovani, Moroni, Gardiol, Di Bisceglie, Canazi, Jervolino Russo, Bielli,

Maselli.

La Camera,

evidenziato che gli impegni dell'accordo di Schengen sottoscritti

dall'Italia implicano che la stessa provveda all'istituzione di un sistema

informativo telematico efficiente che permetta agli operatori delle forze

dell'ordine e delle forze armate una

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facile e veloce individuazione dell'identità di cittadini stranieri

illegalmente presenti nel territorio del Paese, anche qualora questi abbiano

fornito nel passato generalità false:

impegna il Governo

ad introdurre una norma che preveda l'adeguamento dell'attuale sistema

informativo multiforze istituito presso il Ministero dell'interno con un

programma di identificazione/archiviazione fotodattiloscopico, da collegarsi

ai valichi di frontiera, le questure e le compagnie.

9/3240/21.

Bampo, Cavaliere.

Esaminato l'A.C. n. 3240,

premesso che:

le carceri stanno vivendo oramai una fase strutturale di sovraffollamento,

che rende quanto mai difficile realizzare con la necessaria fermezza ed

attenzione tutte le disposizioni e le misure che sono necessarie ad

assicurare l'ordine la disciplina e la sicurezza e ad evitare pericoli od

attentati alla incolumità personale degli operatori penitenziari e dei

detenuti stessi, danni ai beni e alle cose di proprietà pubblica o privata,

evasioni, rivolte, atti di violenza o criminali, l'uso o il commercio di

sostanze stupefacenti e tentativi ed atti di prevaricazione o di illecita

aggregazione, da parte di detenuti o gruppi di detenuti;

oggi negli istituti penitenziari la popolazione carceraria raggiunge una

quota intorno alle 48.500 unità a fronte di una capienza stimata in 36mila

detenuti, con una crescita esponenziale del pericolo di vita dal momento che

i detenuti medesimi sono obbligati a vivere in condizioni di assoluta e

forzata promiscuità tra sieropositivi e malati di AIDS per un totale di

circa 3mila soggetti a forte rischio di salute, tossicodipendenti, per un

totale di 13mila soggetti e circa 9mila immigrati extracomunitari;

il provvedimento oggi in discussione finirà con l'aggravare in modo

irreparabile la situazione delle carceri italiane in quanto, invece di

prevedere l'espulsione immediata degli immigrati illegali preferisce

disporne la carcerazione;

impegna il Governo

di predisporre la separazione dei detenuti italiani e svizzeri dai detenuti

extracomunitari al fine di consentire per i primi condizioni di vita meno

disagevoli nell'ambito penitenziario, dal momento che la popolazione

carceraria extracomunitaria, per la maggior parte affetta da sindromi di

immunodeficienza, rappresenta un concreto pericolo per la diffusione del

virus, mettendo a repentaglio le condizioni di salute e la vita stessa dei

cittadini italiani, nonché dei cittadini della vicina Svizzera.

9/3240/22.

Borghezio

La Camera,

evidenziato che il disegno di legge del Governo non prevede che cosa accada

al cittadino straniero che faccia richiesta di rilascio di permesso di

soggiorno dopo gli 8 giorni concessi:

impegna il Governo

a specificare che qualora il cittadino straniero non provveda a fare domanda

di rilascio di permesso di soggiorno entro gli 8 giorni previsti dal disegno

di legge, e non sia consegnata dal cittadino straniero alla questura

territorialmente competente la documentazione che ne giustifichi il ritardo,

gli uffici preposti della questura non sono autorizzati a rilasciare il

permesso di soggiorno.

9/3240/23.

Gnaga.

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La Camera,

evidenziato che il disegno di legge del Governo permette a cittadini

stranieri di beneficiare del permesso di soggiorno anche in assenza di

occupazione

impegna il Governo

a sopprimere quelle parti dell'articolato le cui disposizioni possano

permettere/garantire a cittadini stranieri la permanenza in Italia anche in

assenza di occupazione o la loro iscrizione alle liste di collocamento.

9/3240/24.

Lembo.

Esaminato l'A.C. n. 3240,

premesso che:

secondo i dati diffusi dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria,

i detenuti presenti al 31 maggio 1997 negli istituti penitenziari sono

49.926. e di questi 10.508 sono detenuti stranieri,

la quasi totalità dei detenuti stranieri proviene da Paesi extracomunitari,

con una percentuale altissima pari al 96,6 per cento circa dei detenuti

stranieri. di cui 1.254 detenuti provenienti dall'ex Jugoslavia, 1.624

provenienti da altri Paesi dell'est Europa, 1.759 tunisini, 2.532

marocchini, 909 algerini, 143 egiziani,

l'incidenza della presenza degli extracomunitari sulla popolazione

carceraria risulta essere in continuo e rapido aumento nel corso di questi

ultimi anni, tanto che si è passati dal 15.7 per cento del 1993, al 16.6 per

cento del 1994, al 17,8 per cento del 1995, al 19,6 per cento del 1996 per

arrivare al 20.4 per cento secondo le ultime rilevazioni fatte nel 1997,

le difficoltà di un detenuto straniero consistono nella difficoltà di

comunicare, nei disagi derivanti dalla presenza di abitudini e costumi

diversi, nella depressione psicologica derivante dalla lontananza della

famiglia e dalla difficoltà di avere colloqui diretti con la stessa;

a causa della condizione di indigenza in cui spesso si trovava prima

dell'ingresso in carcere, e esposto, più di altri detenuti al rischio di

entrare, proprio attraverso conoscenze fatte in carcere nel circuito della

criminalità organizzata, restando così invischiato in una rete da cui

difficilmente riuscirà ad uscire;

sempre a causa delle condizioni di emarginazione in cui si trova a vivere in

Italia, arriva in carcere in condizioni di debolezza fisica ed e quindi più

esposto ai rischi di contrarre malattie infettive oltre al fatto che,

provenendo da Paesi del Terzo mondo, sono involontari trasmettitori di

malattie contagiose contratte nei Paesi di origine;

nel momento attuale l'obiettivo preminente della politica carceraria è

considerato quello di decongestionare le carceri, prevedendo che le pene

detentive fino a tre anni debbano essere eseguite al di fuori del carcere,

con un maggior ricorso alle misure alternative come unica strada

percorribile per contribuire efficacemente a deflazionare le carceri entro

un breve lasso di tempo,

il numero assoluto di presenze di stranieri in Italia, ma particolarmente di

presenze clandestine, costituisce fonte sicure di aggravamento della

situazione penitenziaria nel nostro paese;

è particolarmente difficile per il detenuto straniero beneficiare delle

misure alternative al carcere, quali semilibertà, affidamento in prova al

servizio sociale, detenzione domiciliare, poiché, per ottenerle, dovrebbero

avere una dimora fissa ed una offerta di lavoro;

l'Italia con l'adesione all'accordo di Schengen si è per propria scelta

impegnata a garantire con azioni di prevenzione e di controllo la sicurezza

interna dei Paesi partner;

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impegna il Governo

a promuovere accordi bilaterali con i Paesi extra-UE da cui provengono i

maggiori flussi migratori, affinché siano previsti immediati trasferimenti

degli imputati o condannati extracomunitari dalle strutture penitenziarie

italiane alle strutture penitenziarie esistenti nei rispettivi Paesi di

provenienza in quanto l'applicazione di misure alternative alla detenzione

creerebbe seri problemi alla vivibilità ed alla sicurezza nelle nostre città

e negli altri Stati europei.

9/3240/25.

Copercini.