Senato - Disegno di legge 2898 (testo trasmesso dall"altro ramo) (testo

elettronico non revisionato)

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

PRINCÍPI GENERALI

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 10, secondo comma,

della Costituzione, si applica, salvo che sia diversamente disposto, ai

cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi,

di seguito indicati come stranieri.

2. La presente legge non si applica ai cittadini degli Stati membri

dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di norme piú

favorevoli, e salvo il disposto dell'articolo 45.

3. Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a istituti

concernenti persone di cittadinanza diversa da quella italiana ovvero

ad apolidi, il riferimento deve intendersi agli istituti previsti dalla

presente legge. Sono fatte salve le disposizioni interne, comunitarie e

internazionali piú favorevoli comunque vigenti nel territorio dello

Stato.

4. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le

disposizioni della presente legge costituiscono princípi fondamentali

ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Per le materie di

competenza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome

esse hanno il valore di norme fondamentali di riforma economico-sociale

della Repubblica.

5. Le disposizioni della presente legge non si applicano qualora sia

diversamente previsto dalle norme vigenti per lo stato di guerra.

6. Il regolamento di attuazione della presente legge, di seguito

denominato "regolamento di attuazione", é emanato ai sensi

dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su

proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, entro centottanta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Prima dell'emanazione, lo schema del regolamento di cui al comma 6 é

trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni

competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso

tale termine, il regolamento é emanato anche in mancanza del parere.

Art. 2.

(Diritti e doveri dello straniero)

1. Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio

dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona

umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni

internazionali in vigore e dai princípi di diritto internazionale

generalmente riconosciuti.

2. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato

gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano,

salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e la

presente legge dispongano diversamente. Nei casi in cui la presente

legge o le convenzioni internazionali prevedano la condizione di

reciprocità, essa é accertata secondo i criteri e le modalità previsti

dal regolamento di attuazione.

3. Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica

locale.

4. Allo straniero é riconosciuta parità di trattamento con il cittadino

relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi

legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso

ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge.

5. Ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti

concernenti l'in gresso, il soggiorno e l'espulsione, gli atti sono

tradotti, anche sinteticamente, in una lingua comprensibile al

destinatario, ovvero, quando ció non sia possibile, nelle lingue

francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata

dall'interessato.

6. La protezione diplomatica si esercita nei limiti e nelle forme

previsti dalle norme di diritto internazionale. Salvo che vi ostino

motivate e gravi ragioni attinenti alla amministrazione della giustizia

e alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale, ogni

straniero presente in Italia ha diritto di prendere contatto con le

autorità del Paese di cui é cittadino e di essere in ció agevolato da

ogni pubblico ufficiale interessato al procedimento. L'autorità

giudiziaria, l'autorità di pubblica sicurezza e ogni altro pubblico

ufficiale hanno l'obbligo di informare, nei modi e nei termini previsti

dal regolamento di attuazione, la rappresentanza diplomatica o

consolare piú vicina del Paese a cui appartiene lo straniero in ogni

caso in cui essi abbiano proceduto ad adottare nei confronti di costui

provvedimenti in materia di libertà personale, di allontanamento dal

territorio dello Stato, di tutela dei minori, di status personale

ovvero in caso di decesso dello straniero o di ricovero ospedaliero

urgente e hanno altresí l'obbligo di far pervenire a tale

rappresentanza documenti e oggetti appartenenti allo straniero che non

debbano essere trattenuti per motivi previsti dalla legge. Non si fa

luogo alla predetta informazione quando si tratta di stranieri che

abbiano presentato una domanda di asilo, di stranieri ai quali sia

stato riconosciuto lo status di rifugiato, ovvero di stranieri nei cui

confronti sono state adottate misure di protezione temporanea per

motivi umanitari.

7. Gli accordi internazionali stipulati per le finalità di cui

all'articolo 9, comma 4, possono stabilire situazioni giuridiche piú

favorevoli per i cittadini degli Stati interessati a speciali programmi

di cooperazione per prevenire o limitare le immigrazioni clandestine.

8. Lo straniero presente nel territorio italiano é comunque tenuto

all'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

Art. 3.

(Politiche migratorie)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri

interessati, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, la

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-città e

autonomie locali, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente

attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati e le

organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente

rappresentative sul piano nazionale, predispone ogni tre anni il

documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e

degli stranieri nel territorio dello Stato, che é approvato dal Governo

e trasmesso al Parlamento. Le competenti Commissioni parlamentari

esprimono il loro parere entro trenta giorni dal ricevimento del

documento programmatico. Il documento programmatico é emanato, tenendo

conto dei pareri ricevuti, con decreto del Presidente della Repubblica

ed é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il

Ministro dell'interno presenta annualmente al Parlamento una relazione

sui risultati raggiunti attraverso i provvedimenti attuativi del

documento programmatico.

2. Il documento programmatico indica le azioni e gli interventi che lo

Stato italiano, anche in cooperazione con gli altri Stati membri

dell'Unione europea, con le organizzazioni internazionali, con le

istituzioni comunitarie e con organizzazioni non governative, si

propone di svolgere in materia di immigrazione, anche mediante la

conclusione di accordi con i Paesi di origine. Esso indica altresí le

misure di carattere economico e sociale nei confronti degli stranieri

soggiornanti nel territorio dello Stato, nelle materie che non debbono

essere disciplinate con legge.

3. Il documento individua inoltre i criteri generali per la definizione

dei flussi di ingresso nel territorio dello Stato, delinea gli

interventi pubblici volti a favorire le relazioni familiari,

l'inserimento sociale e l'integrazione culturale degli stranieri

residenti in Italia, nel rispetto delle diversità e delle identità

culturali delle persone, purché non confliggenti con l'ordinamento

giuridico, e prevede ogni possibile strumento per un positivo

reinserimento nei Paesi di origine.

4. Con uno o piú decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,

sentiti i Ministri interessati e le competenti Commissioni

parlamentari, sono definite annualmente, sulla base dei criteri e delle

altre indicazioni del documento programmatico di cui al comma 1, le

quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, per

lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per

lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle

misure di protezione temporanea eventualmente disposte a norma

dell'articolo 18. I visti di ingresso per lavoro subordinato, anche

stagionale, e per lavoro autonomo sono rilasciati entro il limite delle

quote predette. In caso di mancata pubblicazione dei decreti di

programmazione annuale, la determinazione delle quote é disciplinata in

conformità con gli ultimi decreti pubblicati ai sensi della presente

legge nell'anno precedente.

5. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio,

le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali adottano i

provvedimenti concorrenti al perseguimento dell'obiettivo di rimuovere

gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei

diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio

dello Stato, con particolare riguardo a quelli inerenti all'alloggio,

alla lingua, all'integrazione sociale, nel rispetto dei diritti

fondamentali della persona umana.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare

di concerto con il Ministro dell'interno, si provvede all'istituzione

di Consigli territoriali per l'immigrazione, in cui siano rappresentati

le competenti amministrazioni locali dello Stato, la regione, gli enti

locali, gli enti e le associazioni localmente attivi nel soccorso e

nell'assistenza agli immigrati, le organizzazioni dei lavoratori e dei

datori di lavoro, con compiti di analisi delle esigenze e di promozione

degli interventi da attuare a livello locale.

7. Nella prima applicazione delle disposizioni del presente articolo,

il documento programmatico di cui al comma 1 é predisposto entro

novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Lo

stesso documento indica la data entro cui sono adottati i decreti di

cui al comma 4.

8. Lo schema del documento programmatico di cui al comma 7 é trasmesso

al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni

competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso

tale termine, il decreto é emanato anche in mancanza del parere.

TITOLO II

DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO, IL SOGGIORNO E L'ALLONTANAMENTO DAL

TERRITORIO DELLO STATO

CAPO I.

DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO E IL SOGGIORNO

Art. 4.

(Ingresso nel territorio dello Stato)

1. L'ingresso nel territorio dello Stato é consentito allo straniero in

possesso di passaporto valido o documento equipollente e del visto

d'ingresso, salvi i casi di esenzione, e puó avvenire, salvi i casi di

forza maggiore, soltanto attraverso i valichi di frontiera

appositamente istituiti.

2. Il visto di ingresso é rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche

o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza

dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi, sono

equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e

consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi,

dalle autorità diplomatiche o consolari di altri Stati. Contestualmente

al rilascio del visto d'ingresso l'autorità diplomatica o consolare

italiana consegna allo straniero una comunicazione scritta in lingua a

lui comprensibile che illustri i diritti e i doveri dello straniero

relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia. Il diniego del visto

di ingresso o reingresso é adottato con provvedimento scritto e

motivato, che deve essere comunicato all'interessato unitamente alle

modalità di impugnazione e ad una traduzione in lingua a lui

comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo.

Per lo straniero in possesso di permesso di soggiorno é sufficiente, ai

fini del reingresso nel territorio dello Stato, una preventiva

comunicazione all'autorità di frontiera.

3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4,

l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a

specifici accordi internazionali, consentirà l'ingresso nel proprio

territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea

documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del

soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti

per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di

soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di

provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita

direttiva emanata dal Ministro dell'interno, sulla base dei criteri

indicati nel documento di programmazione di cui all'articolo 3, comma

1. Non potrà essere ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi

tali requisiti o che sia con siderato una minaccia per l'ordine

pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali

l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli

alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone, con i

limiti e le deroghe previsti nei suddetti accordi.

4. L'ingresso in Italia puó essere consentito con visti per soggiorni

di breve durata, validi fino a novanta giorni, e per soggiorni di lunga

durata che comportano per il titolare la concessione di un permesso di

soggiorno in Italia con motivazione identica a quella menzionata nel

visto. Per soggiorni inferiori a tre mesi saranno considerati validi

anche i motivi esplicitamente indicati in visti rilasciati da autorità

diplomatiche o consolari di altri Stati in base a specifici accordi

internazionali sottoscritti e ratificati dall'Italia ovvero a norme

comunitarie.

5. Il Ministero degli affari esteri adotta, dandone tempestiva

comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, ogni opportuno

provvedimento di revisione o modifica dell'elenco dei Paesi i cui

cittadini siano soggetti ad obbligo di visto, anche in attuazione di

obblighi derivanti da accordi internazionali in vigore.

6. Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti

dalla frontiera gli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la

speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di

ingresso, gli stranieri che debbono essere espulsi e quelli segnalati,

anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in

Italia, ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi

motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle

relazioni internazionali.

7. L'ingresso é comunque subordinato al rispetto degli adempimenti e

delle formalità prescritti con il regolamento di attuazione.

Art. 5.

(Permesso di soggiorno)

1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati

regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti di carta di

soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati a norma della presente

legge o che siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo

equipollente rilasciato dalla competente autorità di uno Stato

appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti

da specifici accordi.

2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalità

previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in

cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso

nel territorio dello Stato ed é rilasciato per le attività previste dal

visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di

attuazione puó prevedere speciali modalità di rilascio relativamente ai

soggiorni brevi per motivi di turismo, di giustizia, di attesa di

emigrazione in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro

di culto nonché ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili

e religiosi e altre convivenze.

3. La durata del permesso di soggiorno é quella prevista dal visto

d'ingresso, nei limiti stabiliti dalla presente legge o in attuazione

degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore. La durata

non puó comunque essere:

a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;

b) superiore a sei mesi, per lavoro stagionale, o nove mesi, per lavoro

stagionale nei settori che richiedono tale estensione;

c) superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso per

studio o per formazione debitamente certificata; il permesso é tuttavia

rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali;

d) superiore a due anni, per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a

tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari;

e) superiore alle necessità specificamente documentate, negli altri

casi consentiti dalla presente legge o dal regolamento di attuazione.

4. Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto dallo

straniero al questore della provincia in cui si trova almeno trenta

giorni prima della scadenza ed é sottoposto alla verifica delle

condizioni previste per il rilascio o delle diverse condizioni previste

dalla presente legge. Fatti salvi i diversi termini previsti dalla

presente legge o dal regolamento di attuazione, il permesso di

soggiorno é rinnovato per una durata non superiore al doppio di quella

stabilita con il rilascio iniziale.

5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il

permesso di soggiorno é stato rilasciato, esso é revocato quando

mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il

soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto

dall'articolo 20, comma 7, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi

elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di

irregolarità amministrative sanabili.

6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere

altresí adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali,

resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le

condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti,

salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario

o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato

italiano.

7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o titolo equipollente

rilasciato dall'autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea,

valido per il soggiorno in Italia, sono tenuti a dichiarare la loro

presenza al questore con le modalità e nei termini di cui al comma 2.

Agli stessi é rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di

soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da lire 200 mila a lire 600 mila. Qualora la

dichiarazione non venga resa entro sessanta giorni dall'ingresso nel

territorio dello Stato puó essere disposta l'espulsione amministrativa.

8. Il permesso di soggiorno, la ricevuta della dichiarazione di

soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo 7 sono rilasciati

su modelli a stampa, con caratteristiche anticontraffazione, conformi

ai tipi approvati dal Ministro dell'interno, in attuazione dell'Azione

comune adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 16 dicembre 1996.

9. Il permesso di soggiorno é rilasciato, rinnovato o convertito entro

venti giorni dalla data in cui é stata presentata la domanda, se

sussistono i requisiti e le condizioni previsti dalla presente legge e

dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto

ovvero, in mancanza di questi, per altro tipo di permesso da rilasciare

in applicazione della presente legge.

Art. 6.

(Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno)

1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro

subordinato, lavoro autonomo e familiari puó essere utilizzato anche

per le altre attività consentite. Quello rilasciato per motivi di

studio e formazione puó essere convertito, comunque prima della sua

scadenza, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito

delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le

modalità previste dal regolamento di attuazione.

2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e

ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di

stato civile o all'accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al

soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli

uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze,

autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello

straniero comunque denominati.

3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica

sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passapor to o

altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di

soggiorno, é punito con l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a

lire ottocentomila.

4. Per le verifiche previste dalla presente legge o dal regolamento di

attuazione, l'autorità di pubblica sicurezza, quando vi siano fondate

ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la

disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte legittima,

sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel

territorio dello Stato.

5. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente

soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini

italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione. In

ogni caso la dimora dello straniero si considera abituale anche in caso

di documentata ospitalità da piú di tre mesi presso un centro di

accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o variazione l'ufficio dà

comunicazione alla questura territorialmente competente.

6. Fuori dei casi di cui al comma 5, gli stranieri che soggiornano nel

territorio dello Stato devono comunicare al questore competente per

territorio, entro i quindici giorni successivi, le eventuali variazioni

del proprio domicilio abituale.

7. Il documento di identificazione per stranieri é rilasciato su

modello conforme al tipo approvato con decreto del Ministro

dell'interno. Esso non é valido per l'espatrio, salvo che sia

diversamente disposto dalle convenzioni o dagli accordi internazionali.

8. Contro i provvedimenti di cui all'articolo 5 e al presente articolo

é ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.

Art. 7.

(Carta di soggiorno)

1. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da

almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo

che consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di

avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei

familiari, puó richiedere al questore il rilascio della carta di

soggiorno per sé, per il coniuge e per i figli minori conviventi. La

carta di soggiorno é a tempo indeterminato.

2. La carta di soggiorno puó essere richiesta anche dallo straniero

coniuge o figlio minore o genitore conviventi di un cittadino italiano

o di cittadino di uno Stato dell'Unione europea residente in Italia.

3. La carta di soggiorno é rilasciata sempre che nei confronti dello

straniero non sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di

cui all'articolo 380 nonché, limitatamente ai delitti non colposi,

all'articolo 381 del codice di procedura penale o pronunciata sentenza

di condanna, anche non definitiva, salvo che abbia ottenuto la

riabilitazione. Successivamente al rilascio della carta di soggiorno il

questore dispone la revoca, se é stata emessa sentenza di condanna,

anche non definitiva, per i reati di cui al presente comma. Qualora non

debba essere disposta l'espulsione e ricorrano i requisiti previsti

dalla legge, é rilasciato permesso di soggiorno. Contro il rifiuto del

rilascio della carta di soggiorno e contro la revoca della stessa é

ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.

4. Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante

nel territorio dello Stato, il titolare della carta di soggiorno puó:

a) fare ingresso nel territorio dello Stato in esenzione di visto;

b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lecita, salvo

quelle che la legge espressamente vieta allo straniero o comunque

riserva al cittadino;

c) accedere ai servizi ed alle prestazioni erogate dalla pubblica

amministrazione, salvo che sia diversamente disposto;

d) partecipare alla vita pubblica locale, esercitando anche

l'elettorato quando previ sto dall'ordinamento e in armonia con le

previsioni del capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli

stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5

febbraio 1992.

5. Nei confronti del titolare della carta di soggiorno l'espulsione

amministrativa puó essere disposta solo per gravi motivi di ordine

pubblico o sicurezza nazionale, ovvero quando lo stesso appartiene ad

una delle categorie indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre

1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto

1988, n. 327, ovvero dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n.

575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n.

646, sempre che sia applicata, anche in via cautelare, una delle misure

di cui all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

CAPO II.

CONTROLLO DELLE FRONTIERE, RESPINGIMENTO

ED ESPULSIONE

Art. 8.

(Respingimento)

1. La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai

valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dalla presente

legge per l'ingresso nel territorio dello Stato.

2. Il respingimento con accompagnamento alla frontiera é altresí

disposto dal questore nei confronti degli stranieri:

a) che, entrando nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli

di frontiera, sono fermati all'ingresso o subito dopo;

b) che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati temporaneamente

ammessi nel territorio per necessità di pubblico soccorso.

3. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo dei

documenti di cui all'articolo 4 o che deve essere comunque respinto a

norma del presente articolo é tenuto a prenderlo immediatamente a

carico ed a ricondurlo nello Stato di provenienza, o in quello che ha

rilasciato il documento di viaggio eventualmente in possesso dello

straniero.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo e quelle

dell'articolo 4, commi 3 e 6, non si applicano nei casi previsti dalle

disposizioni vigenti che disciplinano l'asilo politico, il

riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero l'adozione di misure

di protezione temporanea per motivi umanitari.

5. Per lo straniero respinto é prevista l'assistenza necessaria presso

i valichi di frontiera.

6. I respingimenti di cui al presente articolo sono registrati

dall'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 9.

(Potenziamento e coordinamento

dei controlli di frontiera)

1. Il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri adottano

il piano generale degli interventi per il potenziamento ed il

perfezionamento, anche attraverso l'automazione delle procedure, delle

misure di controllo di rispettiva competenza, nell'ambito delle

compatibilità con i sistemi informativi di livello extranazionale

previsti dagli accordi o convenzioni internazionali in vigore e delle

disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

2. Delle parti di piano che riguardano sistemi informativi

automatizzati e dei relativi contratti é data comunicazione

all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

3. Nell'ambito e in attuazione delle direttive adottate dal Ministro

dell'interno, i prefetti delle province di confine terrestre ed i

prefetti dei capoluoghi delle regioni interessate alla frontiera

marittima promuovono le misure occorrenti per il coordinamento dei

controlli di frontiera e della vigilanza marittima e terrestre,

d'intesa con i prefetti delle altre province interessate, sentiti i

questori e i dirigenti delle zone di polizia di frontiera, nonché le

autorità marittime e militari ed i responsabili degli organi di

polizia, di livello non inferiore a quello provinciale, eventualmente

interessati, e sovrintendono all'attuazione delle direttive emanate in

materia.

4. Il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'interno

promuovono le iniziative occorrenti, d'intesa con i Paesi interessati,

al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti ed il rilascio

dei documenti eventualmente necessari per migliorare l'efficacia dei

provvedimenti previsti dalla presente legge. A tale fine, le intese di

collaborazione possono prevedere la cessione a titolo gratuito alle

autorità dei Paesi interessati di beni mobili ed apparecchiature

specificamente individuate, nei limiti delle compatibilità funzionali e

finanziarie definite dal Ministro dell'interno, di concerto con il

Ministro del tesoro.

5. Presso i valichi di frontiera sono previsti servizi di accoglienza

al fine di fornire informazioni e assistenza agli stranieri che

intendano presentare domanda di asilo o fare ingresso in Italia per un

soggiorno di durata superiore a tre mesi. Tali servizi sono messi a

disposizione, ove possibile, all'interno della zona di transito.

Art. 10.

(Disposizioni contro le immigrazioni

clandestine)

1. Salvo che il fatto costituisca piú grave reato, chiunque compie

attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio

dello Stato in violazione delle disposizioni della presente legge é

punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire

trenta milioni.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale,

non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria

prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di

bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.

3. Se il fatto di cui al comma 1 é commesso a fine di lucro o da tre o

piú persone in concorso tra loro, ovvero riguarda l'ingresso di cinque

o piú persone, e nei casi in cui il fatto é commesso mediante

l'utilizzazione di servizi di trasporto internazionale o di documenti

contraffatti, la pena é della reclusione da quattro a dodici anni e

della multa di lire trenta milioni per ogni straniero di cui é stato

favorito l'ingresso in violazione della presente legge. Se il fatto é

commesso al fine di reclutamento di persone da destinare alla

prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione ovvero riguarda

l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di

favorirne lo sfruttamento, la pena é della reclusione da cinque a

quindici anni e della multa di lire cinquanta milioni per ogni

straniero di cui é stato favorito l'ingresso in violazione della

presente legge.

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 é sempre consentito l'arresto in

flagranza ed é disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato

per i medesimi reati, salvo che si tratti di mezzo destinato a pubblico

servizio di linea o appartenente a persona estranea al reato. Nei

medesimi casi si procede comunque con giudizio direttissimo, salvo che

siano necessarie speciali indagini.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto

non costituisca piú grave reato, chiunque, al fine di trarre un

ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o

nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo,

favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in

violazione delle norme della presente legge, é punito con la reclusione

fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni.

6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre é tenuto ad accertarsi che

lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per

l'ingresso nel territorio dello Stato, nonché a riferire all'organo di

polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi

mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di

inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma,

si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da

lire un milione a lire cinque milioni per ciascuno degli stranieri

trasportati. Nei casi piú gravi é disposta la sospensione da uno a

dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o

concessione rilasciate dall'autorità amministrativa italiana, inerenti

all'attività professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato.

Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n.

689.

7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle

immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle direttive di cui

all'articolo 9, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza

operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono

procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle

cose trasportate, ancorché soggetti a speciale regime doganale, quando,

anche in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo,

sussistono fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati per

uno dei reati previsti dal presente articolo. Dell'esito dei controlli

e delle ispezioni é redatto processo verbale in appositi moduli, che é

trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica, il

quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive

quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia

giudiziaria possono altresí procedere a perquisizioni, con l'osservanza

delle disposizioni di cui all'articolo 352, commi 3 e 4, del codice di

procedura penale.

8. I beni immobili ed i beni mobili iscritti in pubblici registri,

sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla pre

venzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo,

possono essere affidati dall'autorità giudiziaria procedente in

custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta

per l'impiego immediato in attività di polizia; se vi ostano esigenze

processuali, l'autorità giudiziaria rigetta l'istanza con decreto

motivato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni

dell'articolo 100, commi 2, 3 e 4, del testo unico delle leggi in

materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,

n. 309.

9. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei

reati previsti dal presente articolo, nonché le somme di denaro

ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono

destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione

dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi

finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con

le forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme

affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato

per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti

capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rubrica

"Sicurezza pubblica".

Art. 11.

(Espulsione amministrativa)

1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il

Ministro dell'interno puó disporre l'espulsione dello straniero anche

non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al

Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari

esteri.

2. L'espulsione é disposta dal prefetto quando lo straniero:

a) é entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di

frontiera e non é stato respinto ai sensi dell'articolo 8;

b) si é trattenuto nel territorio dello Stato senza avere richiesto il

permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia

dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno é

stato revocato o annullato, ovvero é scaduto da piú di sessanta giorni

e non ne é stato chiesto il rinnovo;

c) appartiene a taluna delle categorie indicate nell'articolo 1 della

legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della

legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio

1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre

1982, n. 646.

3. L'espulsione é disposta in ogni caso con decreto motivato. Quando lo

straniero é sottoposto a procedimento penale, l'autorità giudiziaria

rilascia nulla osta salvo che sussistano inderogabili esigenze

processuali. Nel caso di arresto in flagranza, il giudice rilascia il

nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi una misura

detentiva ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice di procedura

penale. Se tale misura non é applicata o é cessata, il questore puó

adottare la misura di cui all'articolo 12, comma 1.

4. L'espulsione é eseguita dal questore con accompagnamento alla

frontiera a mezzo della forza pubblica, quando lo straniero:

a) é espulso ai sensi del comma 1 o si é trattenuto indebitamente nel

territorio dello Stato oltre il termine fissato con l'intimazione;

b) é espulso ai sensi del comma 2, lettera c) , e il prefetto rilevi,

sulla base di circostanze obiettive, il concreto pericolo che lo

straniero si sottragga all'esecuzione del provvedimento.

5. Si procede altresí all'accompagnamento alla frontiera a mezzo della

forza pubblica dello straniero espulso ai sensi del comma 2, lettera a)

, qualora quest'ultimo sia privo di valido documento attestante la sua

identità e nazionalità e il prefetto rilevi, tenuto conto di

circostanze obiettive riguardanti il suo inserimento sociale, familiare

e lavorativo, un concreto pericolo che lo straniero medesimo si

sottragga all'esecuzione del provvedimento.

6. Negli altri casi, l'espulsione contiene l'intimazione a lasciare il

territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni e ad

osservare le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione

all'ufficio di polizia di frontiera. Quando l'espulsione é disposta ai

sensi del comma 2, lettera b), il questore puó adottare la misura di

cui all'articolo 12, comma 1, qualora il prefetto rilevi, tenuto conto

di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale, familiare e

lavorativo dello straniero, il concreto pericolo che quest'ultimo si

sottragga all'esecuzione del provvedimento.

7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1

dell'articolo 12, nonché ogni altro atto concernente l'ingresso, il

soggiorno e l'espulsione, sono comunicati all'interessato unitamente

all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in

una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua

francese, inglese o spagnola.

8. Avverso il decreto di espulsione puó essere presentato unicamente

ricorso al pretore, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto

o del provvedimento. Il termine é di trenta giorni qualora l'espulsione

sia eseguita con accompagnamento immediato.

9. Il ricorso é presentato al pretore del luogo di residenza o di

dimora dello straniero. Nei casi di espulsione con accompagnamento

immediato, sempreché sia disposta la misura di cui al comma 1

dell'articolo 12, provvede il pretore competente per la convalida di

tale misura. Il pretore accoglie o rigetta il ricorso decidendo con

unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro dieci giorni dalla

data di deposito del ricorso, sentito l'interessato, nei modi di cui

agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

10. Il ricorso di cui ai commi 8, 9 e 11 puó essere sottoscritto anche

personalmente. Nel caso di espulsione con accompagnamento immediato, il

ricorso puó essere presentato anche per il tramite della rappresentanza

diplomatica o consolare italiana nello Stato di destinazione, entro

trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento; in tali casi, il

ricorso puó essere sottoscritto anche personalmente dalla parte alla

presenza dei funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari,

che provvedono a certificarne l'autenticità e ne curano l'inoltro

all'autorità giudiziaria. Lo straniero é ammesso al gratuito patrocinio

a spese dello Stato e, qualora sia sprovvisto di un difensore, é

assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei

soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di

attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura

penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e

successive modificazioni, nonché, ove necessario, da un interprete.

11. Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi del comma 1 é

ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede

di Roma.

12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, lo straniero espulso

é rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ció non sia

possibile, allo Stato di provenienza.

13. Lo straniero espulso non puó rientrare nel territorio dello Stato

senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno; in caso di

trasgressione, é punito con l'arresto da due mesi a sei mesi ed é

nuovamente espulso con accompagnamento immediato.

14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di cinque anni,

salvo che il pretore o il tribunale amministrativo regionale, con il

provvedimento che decide sul ricorso di cui ai commi 8 e 11, ne

determinino diversamente la durata per un periodo non inferiore a tre

anni, sulla base di motivi legittimi addotti dall'interessato e tenuto

conto della complessiva condotta tenuta dall'interessato nel territorio

dello Stato.

15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo straniero

che dimostri sulla base di elementi obiettivi di essere giunto nel

territorio dello Stato prima della data di entrata in vigore della

presente legge. In tal caso, il questore puó adottare la misura di cui

all'articolo 12, comma 1.

16. L'onere derivante dal comma 10 del presente articolo é valutato in

lire 4 miliardi per l'anno 1997 e in lire 8 miliardi annui a decorrere

dall'anno 1998.

Art. 12.

(Esecuzione dell'espulsione)

1. Quando non é possibile eseguire con immediatezza l'espulsione

mediante accompagnamento alla frontiera, ovvero il respingimento,

perché occorre procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti

supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero

all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per

l'indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il

questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo

strettamente necessario presso il centro di permanenza temporanea e

assistenza piú vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto

del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la

solidarietà sociale e del tesoro.

2. Lo straniero é trattenuto nel centro con modalità tali da assicurare

la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignità. Oltre

a quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, é assicurata in ogni caso

la libertà di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.

3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia

degli atti al pretore, senza ritardo e comunque entro le quarantotto

ore dall'adozione del provvedimento.

4. Il pretore, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui

all'articolo 11 ed al presente articolo, convalida il provvedimento del

questore nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di

procedura civile, sentito l'interessato. Il provvedimento cessa di

avere ogni effetto qualora non sia convalidato nelle quarantotto ore

successive. Entro tale termine, la convalida puó essere disposta anche

in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.

5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di

complessivi venti giorni. Su richiesta del questore, il pretore puó

prorogare il termine sino a un massimo di ulteriori dieci giorni,

qualora sia imminente l'eliminazione dell'impedimento all'espulsione o

al respingimento. Anche prima di tale termine, il questore esegue

l'espulsione o il respingimento non appena é possibile, dandone

comunicazione senza ritardo al pretore.

6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 é

proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende

l'esecuzione della misura.

7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci

misure di vigilanza affinché lo straniero non si allontani

indebitamente dal centro e provvede a ripristinare senza ritardo la

misura nel caso questa venga violata.

8. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla frontiera,

possono essere stipulate convenzioni con soggetti che esercitano

trasporti di linea o con organismi anche internazionali che svolgono

attività di assistenza per stranieri.

9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme

in materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i

provvedimenti occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal

presente articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni

dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di

aree, strutture e altre installazioni, nonché per la fornitura di beni

e servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia

finanziaria e di contabilità sono adottate di concerto con il Ministro

del tesoro. Il Mini stro dell'interno promuove inoltre le intese

occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri.

Art. 13.

(Espulsione a titolo di misura

di sicurezza)

1. Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice puó ordinare

l'espulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti

previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale,

sempre che risulti socialmente pericoloso.

Art. 14.

(Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione)

1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non

colposo o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi dell'articolo

444 del codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si

trovi in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 11, comma 2,

quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di

due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione

condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale né

le cause ostative indicate nell'articolo 12, comma 1, della presente

legge, puó sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione

per un periodo non inferiore a cinque anni.

2. L'espulsione é eseguita dal questore anche se la sentenza non é

irrevocabile, secondo le modalità di cui all'articolo 11, comma 4.

Art. 15.

(Diritto di difesa)

1. Lo straniero sottoposto a procedimento penale é autorizzato a

rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per

l'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al

giudizio o al compimento di atti per i quali é necessaria la sua

presenza. L'autorizzazione é rilasciata dal questore anche per il

tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata

richiesta dell'imputato o del difensore.

CAPO III.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE UMANITARIO

Art. 16.

(Soggiorno per motivi

di protezione sociale)

1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un

procedimento per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge

20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'articolo 380 del

codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi

assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate

situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno

straniero ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per

effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di

un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle

dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio,

il questore, anche su proposta del procuratore della Repubblica, o con

il parere favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale

permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla

violenza ed ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di

partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.

2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al

questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni

ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità ed attualità del

pericolo ed alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per

l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale, ovvero per la

individuazione o cattura dei responsabili dei delitti indicati nello

stesso comma. Le modalità di partecipazione al programma di assistenza

ed integrazione sociale sono comunicate al sindaco.

3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni

occorrenti per l'affidamento della realizzazione del programma a

soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti ai servizi

sociali dell'ente locale e per l'espletamento dei relativi controlli.

Con lo stesso regolamento sono individuati i requisiti idonei a

garantire la competenza e la capacità di favorire l'assistenza e

l'integrazione sociale, nonché la disponibilità di adeguate strutture

organizzative dei soggetti predetti.

4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha

la durata di sei mesi e puó essere rinnovato per un anno, o per il

maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso é revocato in

caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le

finalità dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o,

per quanto di competenza, dal servizio sociale dell'ente locale, o

comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre

condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente

l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione

nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato,

fatti salvi i requisiti minimi di età. Qualora, alla scadenza del

permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso un rapporto

di lavoro, il permesso puó essere ulteriormente prorogato o rinnovato

per la durata del rapporto medesimo o, se questo é a tempo

indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo di soggiorno.

Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo puó essere

altresí convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio

qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.

6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo puó essere

altresí rilasciato, all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena,

anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di

sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha

terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati

commessi durante la minore età, e ha dato prova concreta di

partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale.

7. L'onere derivante dal presente articolo é valutato in lire 5

miliardi per l'anno 1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere

dall'anno 1998.

Art. 17.

(Divieti di espulsione e di respingimento)

1. In nessun caso puó disporsi l'espulsione o il respingimento verso

uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per

motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di

opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa

rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia

protetto dalla persecuzione.

2. Non é consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'

articolo 11, comma 1, nei confronti:

a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire

il genitore o l'affidatario espulsi;

b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il

disposto dell'articolo 7;

c) degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con

il coniuge, di nazionalità italiana;

d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla

nascita del figlio cui provvedono.

Art. 18.

(Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato

d'intesa con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, per la

solidarietà sociale e con gli altri Ministri eventualmente interessati,

sono stabilite, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo

nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 43, le misure di protezione

temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni della presente

legge, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti,

disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non

appartenenti all'Unione europea.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui

delegato riferiscono annualmente al Parlamento sull'attuazione delle

misure adottate.

TITOLO III

DISCIPLINA DEL LAVORO

Art. 19.

(Determinazione dei flussi di ingresso)

1. L'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro

subordinato, anche stagionale, e di lavoro autonomo, avviene

nell'ambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti di cui

all'articolo 3, comma 4. Con tali decreti sono altresí assegnate in via

preferenziale quote riservate agli Stati non appartenenti all'Unione

europea, con i quali il Ministro degli affari esteri, di concerto con

il Ministro dell'interno e con il Ministro del lavoro e della

previdenza sociale, abbia concluso accordi finalizzati alla

regolamentazione dei flussi d'ingresso e delle procedure di

riammissione. Nell'ambito di tali intese possono essere definiti

appositi accordi in materia di flussi per lavoro stagionale, con le

corrispondenti autorità nazionali responsabili delle politiche del

mercato del lavoro dei Paesi di provenienza.

2. I decreti annuali devono tenere conto delle indicazioni fornite, in

modo articolato per qualifiche o mansioni, dal Ministero del lavoro e

della previdenza sociale sull'andamento dell'occupazione e dei tassi di

disoccupazione a livello nazionale e regionale, nonché sul numero dei

cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea iscritti nelle

liste di collocamento.

3. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono prevedere

che i lavoratori stranieri che intendono fare ingresso in Italia per

motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, si iscrivano in

apposite liste, identificate dalle medesime intese, specificando le

loro qualifiche o mansioni, nonché gli altri requisiti indicati dal

regolamento di attuazione. Le predette intese possono inoltre prevedere

le modalità di tenuta delle liste, per il successivo inoltro agli

uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

4. Il regolamento di attuazione prevede forme di istituzione di una

anagrafe annuale informatizzata delle offerte e delle richieste di

lavoro subordinato dei lavoratori stranieri.

5. L'onere derivante dal presente articolo é valutato in lire 350

milioni annui a decorrere dall'anno 1998.

Art. 20.

(Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato)

1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante

in Italia, che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro

subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero

residente all'estero, deve presentare all'ufficio periferico del

Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per

territorio ap posita richiesta nominativa di autorizzazione al lavoro.

Nei casi in cui il datore di lavoro non abbia una conoscenza diretta

dello straniero, puó richiedere l'autorizzazione al lavoro di una o piú

persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 19, comma 3,

selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.

2. Contestualmente alla domanda di autorizzazione al lavoro, il datore

di lavoro deve esibire idonea documentazione indicante le modalità

della sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero.

3. L'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza

sociale rilascia l'autorizzazione, nel rispetto dei limiti numerici,

quantitativi e qualitativi, determinati a norma dell'articolo 3, comma

4, e dell'articolo 19, previa verifica delle condizioni offerte dal

datore di lavoro allo straniero, che non possono essere inferiori a

quelle stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro

applicabili.

4. Ai fini di cui al comma 3, l'ufficio periferico fornisce mensilmente

al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il numero e il tipo

delle autorizzazioni rilasciate, secondo le medesime classificazioni

adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, precisando quelle

relative agli Stati non appartenenti all'Unione europea con quote

riservate.

5. L'autorizzazione al lavoro subordinato deve essere utilizzata entro

e non oltre sei mesi dalla data del rilascio.

6. Il datore di lavoro deve altresí esibire all'ufficio periferico del

Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per

territorio copia del contratto di lavoro stipulato con lo straniero.

7. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per

lavoro subordinato che perde il posto di lavoro puó essere iscritto

nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del

permesso di soggiorno e comunque, salvo che si tratti di permesso di

soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un

anno.

8. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori

stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente

articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, é

punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da lire due

milioni a lire sei milioni.

Art. 21.

(Prestazione di garanzia

per l'accesso al lavoro)

1. Il cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante, che

intenda farsi garante dell'ingresso di uno straniero per consentirgli

l'inserimento nel mercato del lavoro, deve presentare entro sessanta

giorni dalla pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4,

apposita richiesta nominativa alla questura della provincia di

residenza, la cui autorizzazione all'ingresso costituisce titolo per il

rilascio del visto di ingresso. Il richiedente deve dimostrare di

potere effettivamente assicurare allo straniero alloggio, copertura dei

costi per il sostentamento e assistenza sanitaria per la durata del

permesso di soggiorno. L'autorizzazione all'ingresso viene concessa, se

sussistono gli altri requisiti per l'ingresso, nell'ambito delle quote

stabilite e secondo le modalità indicate nei decreti di attuazione del

documento programmatico per gli ingressi per lavoro e deve essere

utilizzata entro e non oltre sei mesi dalla presentazione della

domanda. Essa consente di ottenere, previa iscrizione alle liste di

collocamento, un permesso di soggiorno per un anno a fini di

inserimento nel mercato del lavoro.

2. Sono ammessi a prestare le garanzie di cui al comma 1 le regioni,

gli enti locali, le associazioni professionali e sindacali, gli enti e

le associazioni del volontariato operanti nel settore dell'immigrazione

da almeno tre anni, provvisti dei requisiti patrimoniali e

organizzativi individuati con regolamento da adottare con decreto del

Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri

dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale. Lo stesso

regolamento puó prevedere la formazione e le modalità di tenuta di un

elenco degli enti e delle associazioni ammessi a prestare la suddetta

garanzia.

3. La prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro é ammessa secondo

le modalità indicate nel regolamento di attuazione, il quale stabilisce

in particolare il numero massimo di garanzie che ciascun soggetto puó

prestare in un anno.

4. Trascorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dei

decreti di cui all'articolo 3, comma 4, nei limiti e secondo le

modalità stabiliti da detti decreti, i visti di ingresso per

inserimento nel mercato del lavoro sono rilasciati su richiesta di

lavoratori stranieri residenti all'estero e iscritti in apposite liste

tenute dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, con

graduatoria basata sull'anzianità di iscrizione. Il regolamento di

attuazione stabilisce i requisiti per ottenere il visto di cui al

presente comma.

Art. 22.

(Lavoro stagionale)

1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante

in Italia, o le associazioni di categoria per conto dei loro associati,

che intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a

carattere stagionale con uno straniero devono presentare all'ufficio

periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

competente per territorio apposita richiesta nominativa. Nei casi in

cui il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante

o le associazioni di categoria non abbiano una conoscenza diretta dello

straniero, la richiesta puó essere effettuata nei confronti di una o

piú persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 19, comma 3,

selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.

2. L'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza

sociale rilascia l'autorizzazione nel rispetto del diritto di

precedenza maturato, entro e non oltre quindici giorni dalla data di

ricezione della richiesta del datore di lavoro.

3. L'autorizzazione al lavoro stagionale puó avere la validità minima

di venti giorni e massima di sei mesi, o di nove mesi nei settori che

richiedono tale estensione, corrispondente alla durata del lavoro

stagionale richiesto, anche con riferimento a gruppi di lavori di piú

breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro.

4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni

indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di

provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il

rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro

stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non abbiano

mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Puó inoltre

convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso

di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o

indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni.

5. Le Commissioni regionali per l'impiego possono stipulare con le

organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello

regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con

gli enti locali apposite convenzioni dirette a favorire l'accesso dei

lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale individuati. Le

convenzioni possono individuare il trattamento economico e normativo,

comunque non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani, e

le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera,

nonché eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire

l'attivazione dei flussi e dei deflussi e le misure complementari

relative all'accoglienza.

6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di

carattere stagionale, uno o piú stranieri privi del permesso di

soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto,

revocato o annul lato, é punito ai sensi dell'articolo 20, comma 8.

Art. 23.

(Previdenza e assistenza

per i lavoratori stagionali)

1. In considerazione della durata limitata dei contratti nonché della

loro specificità, agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per

lavoro stagionale si applicano le seguenti forme di previdenza e

assistenza obbligatoria, secondo le norme vigenti nei settori di

attività:

a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

b) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie

professionali;

c) assicurazione contro le malattie;

d) assicurazione di maternità.

2. In sostituzione dei contributi per l'assegno per il nucleo familiare

e per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, il datore

di lavoro é tenuto a versare all'Istituto nazionale della previdenza

sociale (INPS) un contributo in misura pari all'importo dei medesimi

contributi ed in base alle condizioni e alle modalità stabilite per

questi ultimi. Tali contributi sono destinati ad interventi di

carattere socio-assistenziale a favore dei lavoratori di cui

all'articolo 43.

3. Nei decreti attuativi del documento programmatico sono definiti i

requisiti, gli ambiti e le modalità degli interventi di cui al comma 2.

4. Sulle contribuzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le riduzioni

degli oneri sociali previste per il settore di svolgimento

dell'attività lavorativa.

5. Ai contributi di cui al comma 1, lettera a), si applicano le

disposizioni dell'articolo 3, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n.

335, concernenti il trasferimento degli stessi all'istituto o ente

assicuratore dello Stato di provenienza del lavoratore, ovvero, nei

casi in cui la materia non sia regolata da accordi o da convenzioni

internazionali, la loro liquidazione ai lavoratori che lasciano il

territorio dello Stato. É fatta salva la possibilità di ricostruzione

della posizione contributiva in caso di successivo ingresso.

Art. 24.

(Ingresso e soggiorno per lavoro

autonomo)

1. L'ingresso in Italia dei lavoratori stranieri non appartenenti

all'Unione europea che intendono esercitare nel territorio dello Stato

un'attività non occasionale di lavoro autonomo puó essere consentito a

condizione che l'esercizio di tali attività non sia riservato dalla

legge ai cittadini italiani, o a cittadini di uno degli Stati membri

dell'Unione europea.

2. In ogni caso lo straniero che intenda esercitare in Italia una

attività industriale, professionale, artigianale o commerciale, ovvero

costituire società di capitali o di persone o accedere a cariche

societarie, deve altresí dimostrare di disporre di risorse adeguate per

l'esercizio dell'attività che intende intraprendere in Italia; di

essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per

l'esercizio della singola attività, compresi, ove richiesti, i

requisiti per l'iscrizione in albi e registri; di essere in possesso di

una attestazione dell'autorità competente in data non anteriore a tre

mesi che dichiari che non sussistono motivi ostativi al rilascio

dell'autorizzazione o della licenza prevista per l'esercizio

dell'attività che lo straniero intende svolgere.

3. Il lavoratore non appartenente all'Unione europea deve comunque

dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un

reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al

livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla

partecipazione alla spesa sanitaria o di corrispondente garanzia da

parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente

soggiornanti nel territorio dello Stato.

4. Sono fatte salve le norme piú favorevoli previste da accordi

internazionali in vigore per l'Italia.

5. La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso dei

requisiti indicati dal presente articolo ed acquisiti i nulla osta del

Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno e del

Ministero eventualmente competente in relazione all'attività che lo

straniero intende svolgere in Italia, rilascia il visto di ingresso per

lavoro autonomo, con l'espressa indicazione dell'attività cui il visto

si riferisce, nei limiti numerici stabiliti a norma dell'articolo 3,

comma 4, e dell'articolo 19.

6. Le procedure di cui al comma 5 sono effettuate secondo le modalità

previste dal regolamento di attuazione.

7. Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere rilasciato o

negato entro centoventi giorni dalla data di presentazione della

domanda e della relativa documentazione e deve essere utilizzato entro

centottanta giorni dalla data del rilascio.

Art. 25.

(Ingresso per lavoro in casi particolari)

1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli

precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di cui all'articolo 3,

comma 4, il regolamento di attuazione disciplina particolari modalità e

termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di

ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna

delle seguenti categorie di lavoratori stranieri:

a) dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede

o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società

estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno

Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero

dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società

di altro Stato membro dell'Unione europea;

b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;

c) professori universitari e ricercatori destinati a svolgere in Italia

un incarico accademico o un'attività retribuita di ricerca presso

università, istituti di istruzione e di ricerca operanti in Italia;

d) traduttori e interpreti;

e) collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all'estero, da

almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con

cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione europea

residenti all'estero, che si trasferiscono in Italia, per la

prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;

f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione

professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso

datori di lavoro italiani, effettuando anche prestazioni che rientrano

nell'ambito del lavoro subordinato;

g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel

territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente, a domanda

del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per

un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando

tali compiti o funzioni siano terminati;

h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalità

stabilite nel regolamento di attuazione;

i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro,

persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da

questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente

trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o

straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio

italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto

stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o

aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all'estero, nel

rispetto delle disposizioni dell'articolo 1655 del codice civile, della

legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e

comunitarie;

l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti

all'estero;

m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali,

concertistici o di balletto;

n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di

intrattenimento;

o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o

da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti

pubblici, nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche;

p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività

sportiva professionistica presso società sportive italiane ai sensi

della legge 23 marzo 1981, n. 91;

q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e

dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o

periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere;

r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore

per l'Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro

occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità

di giovani o sono persone collocate "alla pari".

2. Il regolamento di cui all'articolo 1 contiene altresí norme per

l'attuazione delle convenzioni ed accordi internazionali in vigore

relativamente all'ingresso e soggiorno dei lavoratori stranieri

occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o

di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia.

3. L'ingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri non

appartenenti all'Unione europea é disciplinato dalle disposizioni

particolari previste negli accordi internazionali in vigore con gli

Stati confinanti.

TITOLO IV

DIRITTO ALL'UNITÁ FAMILIARE

E TUTELA DEI MINORI

Art. 26.

(Diritto all'unità familiare)

1. Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare nei

confronti dei familiari stranieri é riconosciuto, alle condizioni

previste dalla presente legge, agli stranieri titolari di carta di

soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno,

rilasciato per lavoro subordinato o per lavoro autonomo ovvero per

asilo, per studio o per motivi religiosi.

2. Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato membro

dell'Unione europea continuano ad applicarsi le disposizioni del

decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656,

fatte salve quelle piú favorevoli della presente legge o del

regolamento di attuazione.

3. In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati

a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori

deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il

superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto

dall'articolo 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo

del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge

27 maggio 1991, n. 176.

Art. 27.

(Ricongiungimento familiare)

1. Lo straniero puó chiedere il ricongiungimento per i seguenti

familiari:

a) coniuge non legalmente separato;

b) figli minori a carico, anche del coniuge o nati fuori del

matrimonio, non coniugati ovvero legalmente separati, a condi zione che

l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;

c) genitori a carico;

d) parenti entro il terzo grado, a carico, inabili al lavoro secondo la

legislazione italiana.

2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di età

inferiore a diciotto anni. I minori adottati o affidati o sottoposti a

tutela sono equiparati ai figli.

3. Salvo che si tratti di rifugiato, lo straniero che richiede il

ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità:

a) di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge

regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero,

nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito

di uno dei genitori, del consenso del titolare dell'alloggio nel quale

il minore effettivamente dimorerà;

b) di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore

all'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento

di un solo familiare, al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale

se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo

dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il

ricongiungimento di quattro o piú familiari. Ai fini della

determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo

complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.

4. É consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di

carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato

relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro

autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, dei

familiari con i quali é possibile attuare il ricongiungimento, a

condizione che ricorrano i requisiti di disponibilità di alloggio e di

reddito di cui al comma 3.

5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 26, comma 2, é consentito

l'ingresso, al seguito del cittadino italiano o comunitario, dei

familiari con i quali é possibile attuare il ricongiungimento.

6. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, é consentito

l'ingresso, per ricongiungimento al figlio minore regolarmente

soggiornante in Italia, del genitore naturale che dimostri, entro un

anno dall'ingresso in Italia, il possesso dei requisiti di

disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3.

7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata

della prescritta documentazione, é presentata alla questura del luogo

di dimora del richiedente, la quale ne rilascia copia contrassegnata

con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento.

Il questore, verificata l'esistenza dei requisiti di cui al presente

articolo, emette il provvedimento richiesto, ovvero un provvedimento di

diniego del nulla osta.

8. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta,

l'interessato puó ottenere il visto di ingresso direttamente dalle

rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione

della copia degli atti contrassegnata dalla questura, da cui risulti la

data di presentazione della domanda e della relativa documentazione.

9. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane rilasciano

altresí il visto di ingresso al seguito nei casi previsti dal comma 5.

Art. 28.

(Permesso di soggiorno

per motivi familiari)

1. Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di

soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari é rilasciato:

a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso

per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito

del proprio familiare nei casi previsti dall'articolo 27, ovvero con

visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore;

b) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno

un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con

cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero

con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;

c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei

requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno

Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con

straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso

del familiare é convertito in permesso di soggiorno per motivi

familiari. La conversione puó essere richiesta entro un anno dalla data

di scadenza del titolo di soggiorno orginariamente posseduto dal

familiare. Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal

possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare;

d) al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente

in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari é

rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di

soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato

privato della potestà genitoriale secondo la legge italiana.

2. Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l'accesso ai

servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione

professionale, l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento

di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per

lo svolgimento di attività di lavoro.

3. Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata

del permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso dei

requisiti per il ricongiungimento ai sensi dell'articolo 27 ed é

rinnovabile insieme con quest'ultimo.

4. Allo straniero che effettua il ricongiungimento con il cittadino

italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con

straniero titolare della carta di soggiorno di cui all'articolo 7, é

rilasciata una carta di soggiorno.

5. In caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o,

per il figlio che non possa ottenere la carta di soggiorno, al

compimento del diciottesimo anno di età, il permesso di soggiorno puó

essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro

autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di età per lo

svolgimento di attività di lavoro.

6. Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del

permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri

provvedimenti dell'autorità

amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato

puó presentare ricorso al pretore del luogo in cui risiede, il quale

provvede, sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e

seguenti del codice di procedura civile. Il decreto che accoglie il

ricorso puó disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla

osta. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di

registro e da ogni altra tassa. L'onere derivante dall'applicazione del

presente comma é valutato in lire 150 milioni annui a decorrere

dall'anno 1998.

Art. 29.

(Disposizioni a favore dei minori)

1. Il figlio minore dello straniero con questi convivente e

regolarmente soggiornante é iscritto nel permesso di soggiorno o nella

carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al compimento

del quattordicesimo anno di età e segue la condizione giuridica del

genitore con il quale convive, ovvero la piú favorevole tra quelle dei

genitori con cui convive. Fino al medesimo limite di età il minore che

risulta affidato ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n.

184, é iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno

dello straniero al quale é affidato e segue la condizione giuridica di

quest'ultimo, se piú favorevole. L'assenza occasionale e temporanea dal

territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza e il

rinnovo dell'iscrizione.

2. Al compimento del quattordicesimo anno di età al minore iscritto nel

permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero

dello straniero affidatario é rilasciato un permesso di soggiorno per

motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età, ovvero

una carta di soggiorno.

3. Il tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo

sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di

salute del minore che si trova nel territorio italiano, puó autorizzare

l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo

determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della presente

legge. L'autorizzazione é revocata quando vengono a cessare i gravi

motivi che ne giustificavano il rilascio o per attività del familiare

incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia.

I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o

consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza.

4. Qualora ai sensi della presente legge debba essere disposta

l'espulsione di un minore straniero, il provvedimento é adottato, su

richiesta del questore, dal tribunale per i minorenni.

Art. 30.

(Disposizioni concernenti minori

affidati al compimento della maggiore età)

1. Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti

sono state applicate le disposizioni di cui all'articolo 29, commi 1 e

2, e ai minori comunque affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4

maggio 1983, n. 184, puó essere rilasciato un permesso di soggiorno per

motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o

autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno

per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui

all'articolo 21.

Art. 31.

(Comitato per i minori stranieri)

1. Al fine di vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri

temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le

attività delle aministrazioni interessate é istituito, senza ulteriori

oneri a carico del bilancio dello Stato, un Comitato presso la

Presidenza del Consiglio dei ministri composto da rappresentanti dei

Ministeri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia,

del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio

dei ministri, nonché da due rappresentanti dell'Associazione nazionale

dei comuni italiani (ANCI), da un rappresentante dell'Unione province

d'Italia (UPI) e da due rappresentanti di organizzazioni maggiormente

rappresentative operanti nel settore dei problemi della famiglia.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro

da lui delegato, sentiti i Ministri degli affari esteri, dell'interno e

di grazia e giustizia, sono definiti i compiti del Comitato concernenti

la tutela dei diritti dei minori stranieri in conformità alle

previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre

1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991,

n. 176, e sono stabilite le regole e le modalità per l'ingresso ed il

soggiorno nel territorio nazionale dei minori stranieri, limitatamente

a quelli in età superiore a sei anni che entrano in Italia nell'ambito

di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti,

associazioni o famiglie italiane, nonché per l'affidamento temporaneo e

per il rimpatrio dei medesimi.

3. Il Comitato si avvale, per l'espletamento delle attività di

competenza, del per sonale e dei mezzi in dotazione al Dipartimento per

gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri ed ha

sede presso il Dipartimento medesimo.

TITOLO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA, NONCHÉ DI ISTRUZIONE, ALLOGGIO,

PARTECIPAZIONE ALLA VITA PUBBLICA E INTEGRAZIONE SOCIALE

CAPO I.

DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA

Art. 32.

(Assistenza per gli stranieri iscritti

al Servizio sanitario nazionale)

1. Hanno l'obbligo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale e

hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri

rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo

contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal Servizio sanitario

nazionale e alla sua validità temporale:

a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso

regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano

iscritti nelle liste di collocamento;

b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il

rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro

autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo

umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per

affidamento, per acquisto della cittadinanza.

2. L'assistenza sanitaria spetta altresí ai familiari a carico

regolarmente soggiornanti. Nelle more dell'iscrizione al Servizio

sanitario nazionale, ai minori figli di stranieri iscritti al Servizio

sanitario nazionale é assicurato, fino dalla nascita, il medesimo

trattamento dei minori iscritti.

3. Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrante tra le

categorie indicate nei commi 1 e 2, é tenuto ad assicurarsi contro il

rischio di malattie, infortunio e maternità mediante stipula di

apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o

straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione

al Servizio sanitario nazionale, valida anche per i familiari a carico.

Per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale deve essere

corrisposto a titolo di partecipazione alle spese un contributo

annuale, di importo percentuale pari a quello previsto per i cittadini

italiani, sul reddito complessivo conseguito nell'anno precedente in

Italia e all'estero. L'ammontare del contributo é determinato con

decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del

tesoro, e non puó essere inferiore al contributo minimo previsto dalle

norme vigenti.

4. L'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale puó essere

altresí richiesta:

a) dagli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di

soggiorno per motivi di studio;

b) dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai

sensi dell'Accordo europeo sul collocamento alla pari, adottato a

Strasburgo il 24 novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai sensi

della legge 18 maggio 1973, n. 304.

5. I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a corrispondere per

l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale, a titolo di

partecipazione alla spesa, un contributo annuale forfettario negli

importi e secondo le modalità previsti dal decreto di cui al comma 3.

6. Il contributo per gli stranieri indicati al comma 4, lettere a) e

b), non é valido per i familiari a carico.

7. Lo straniero assicurato al Servizio sanitario nazionale é iscritto

nella azienda sa nitaria locale del comune in cui dimora secondo le

modalità previste dal regolamento di attuazione.

Art. 33.

(Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio

sanitario nazionale)

1. Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri non

iscritti al Servizio sanitario nazionale devono essere corrisposte, dai

soggetti tenuti al pagamento di tali prestazioni, le tariffe

determinate dalle regioni e province autonome ai sensi dell'articolo 8,

commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e

successive modificazioni.

2. Restano salve le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria ai

cittadini stranieri in Italia in base a trattati e accordi

internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità sottoscritti

dall'Italia.

3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in

regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono

assicurate, nei presídi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali

ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative,

per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina

preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono,

in particolare, garantiti:

a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di

trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio

1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro

della sanità 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87

del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani;

b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione

sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa

esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;

c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di

campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;

d) gli interventi di profilassi internazionale;

e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed

eventuale bonifica dei relativi focolai.

4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico

dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte

salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini

italiani.

5. L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in

regola con le norme sul soggiorno non puó comportare alcun tipo di

segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il

referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano.

6. Fermo restando il finanziamento delle prestazioni ospedaliere

urgenti o comunque essenziali a carico del Ministero dell'interno, agli

oneri recati dalle rimanenti prestazioni contemplate nel comma 3, nei

confronti degli stranieri privi di risorse economiche sufficienti, si

provvede nell'ambito delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale,

con corrispondente riduzione dei programmi riferiti agli interventi di

emergenza.

Art. 34.

(Ingresso e soggiorno per cure mediche)

1. Lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia e

l'eventuale accompagnatore possono ottenere uno specifico visto di

ingresso ed il relativo permesso di soggiorno. A tale fine gli

interessati devono presentare una dichiarazione della struttura

sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data di

inizio della stessa e la durata presunta del trattamento terapeutico,

devono attestare l'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale,

tenendo conto del costo presumibile delle prestazioni sanitarie

richieste, secondo modalità stabilite dal regolamento di attuazione,

nonché do cumentare la disponibilità in Italia di vitto e alloggio per

l'accompagnatore e per il periodo di convalescenza dell'interessato. La

domanda di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo del permesso puó

anche essere presentata da un familiare o da chiunque altro vi abbia

interesse.

2. Il trasferimento per cure in Italia con rilascio di permesso di

soggiorno per cure mediche é altresí consentito nell'ambito di

programmi umanitari definiti ai sensi dell'articolo 12, comma 2,

lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come

modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, previa

autorizzazione del Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero

degli affari esteri. Le aziende sanitarie locali e le aziende

ospedaliere, tramite le regioni, sono rimborsate delle spese sostenute,

che fanno carico al Fondo sanitario nazionale.

3. Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari alla

durata presunta del trattamento terapeutico ed é rinnovabile finché

durano le necessità terapeutiche documentate.

4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di profilassi

internazionale.

CAPO II.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO E

PROFESSIONE

Art. 35.

(Attività professionali)

1. Agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso dei

titoli professionali legalmente riconosciuti in Italia abilitanti

all'esercizio delle professioni, é consentita, in deroga alle

disposizioni che prevedono il requisito della cittadinanza italiana,

entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,

l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali o, nel caso di

professioni sprovviste di albi, l'iscrizione in elenchi speciali da

istituire presso i Ministeri competenti, secondo quanto previsto dal

regolamento di attuazione. L'iscrizione ai predetti albi o elenchi é

condizione necessaria per l'esercizio delle professioni anche con

rapporto di lavoro subordinato. Non possono usufruire della deroga gli

stranieri che sono stati ammessi in soprannumero ai corsi di diploma,

di laurea o di specializzazione, salvo autorizzazione del Governo dello

Stato di appartenenza.

2. Le modalità, le condizioni ed i limiti temporali per

l'autorizzazione all'esercizio delle professioni e per il

riconoscimento dei relativi titoli abilitanti non ancora riconosciuti

in Italia sono stabiliti con il regolamento di attuazione. Le

disposizioni per il riconoscimento dei titoli saranno definite dai

Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'università e

della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti gli Ordini

professionali e le associazioni di categoria interessate.

3. Gli stranieri di cui al comma 1, a decorrere dalla scadenza del

termine ivi previsto, possono iscriversi agli Ordini, Collegi ed

elenchi speciali nell'ambito delle quote definite a norma dell'articolo

3, comma 4, e secondo percentuali massime di impiego definite in

conformità ai criteri stabiliti dal regolamento di attuazione.

4. In caso di lavoro subordinato é garantita la parità di trattamento

retributivo e previdenziale con i cittadini italiani.

Art. 36.

(Istruzione degli stranieri.

Educazione interculturale)

1. I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo

scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in

materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di

partecipazione alla vita della comunità scolastica.

2. L'effettività del diritto allo studio é garantita dallo Stato, dalle

regioni e dagli enti locali anche mediante l'attivazione di appositi

corsi ed iniziative per l'apprendimento della lingua italiana.

3. La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e

culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco,

dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine promuove e

favorisce iniziative volte alla accoglienza, alla tutela della cultura

e della lingua d'origine e alla realizzazione di attività

interculturali comuni.

4. Le iniziative e le attività di cui al comma 3 sono realizzate sulla

base di una rilevazione dei bisogni locali e di una programmazione

territoriale integrata, anche in convenzione con le associazioni degli

stranieri, con le rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di

appartenenza e con le organizzazioni di volontariato.

5. Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione

territoriale degli interventi, anche sulla base di convenzioni con le

regioni e gli enti locali, promuovono:

a) l'accoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti

mediante l'attivazione di corsi di alfabetizzazione nelle scuole

elementari e medie;

b) la realizzazione di un'offerta culturale valida per gli stranieri

adulti regolarmente soggiornanti che intendano conseguire il titolo di

studio della scuola dell'obbligo;

c) la predisposizione di percorsi integrativi degli studi sostenuti nel

Paese di provenienza al fine del conseguimento del titolo dell'obbligo

o del diploma di scuola secondaria superiore;

d) la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana;

e) la realizzazione di corsi di formazione, anche nel quadro di accordi

di collaborazione internazionale in vigore per l'Italia.

6. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della

legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposi zioni di

attuazione del presente capo, con specifica indicazione:

a) delle modalità di realizzazione di specifici progetti nazionali e

locali, con particolare riferimento all'attivazione di corsi intensivi

di lingua italiana, nonché dei corsi di formazione ed aggiornamento del

personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e

grado e dei criteri per l'adattamento dei programmi di insegnamento;

b) dei criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e degli studi

effettuati nei Paesi di provenienza ai fini dell'inserimento

scolastico, nonché dei criteri e delle modalità di comunicazione con le

famiglie degli alunni stranieri, anche con l'ausilio di mediatori

culturali qualificati;

c) dei criteri per l'iscrizione e l'inserimento nelle classi degli

stranieri provenienti dall'estero, per la ripartizione degli alunni

stranieri nelle classi e per l'attivazione di specifiche attività di

sostegno linguistico;

d) dei criteri per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 4 e 5.

Art. 37.

(Accesso ai corsi delle università)

1. In materia di accesso all'istruzione universitaria e di relativi

interventi per il diritto allo studio é assicurata la parità di

trattamento tra lo straniero e il cittadino italiano, nei limiti e con

le modalità di cui al presente articolo.

2. Le università, nella loro autonomia e nei limiti delle loro

disponibilità finanziarie, assumono iniziative volte al conseguimento

degli obiettivi del documento programmatico di cui all'articolo 3,

promuovendo l'accesso degli stranieri ai corsi universitari di cui

all'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, tenendo conto

degli orientamenti comunitari in materia, in particolare riguardo

all'inserimento di una quota di studenti universitari stranieri,

stipulando apposite intese con gli atenei stranieri per la mobilità

studentesca, nonché organizzando attività di orientamento e di

accoglienza.

3. Con il regolamento di attuazione sono disciplinati:

a) gli adempimenti richiesti agli stranieri per il conseguimento del

visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio,

anche con riferimento alle modalità di prestazione di garanzia di

copertura economica da parte di enti o cittadini italiani o stranieri

regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato in luogo della

dimostrazione di disponibilità di mezzi sufficienti di sostentamento da

parte dello studente straniero;

b) la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio e

l'esercizio in vigenza di esso di attività di lavoro subordinato o

autonomo da parte dello straniero titolare;

c) l'erogazione di borse di studio, sussidi e premi agli studenti

stranieri, anche a partire da anni di corso successivi al primo, in

coordinamento con la concessione delle provvidenze previste dalla

normativa vigente in materia di diritto allo studio universitario e

senza obbligo di reciprocità;

d) i criteri per la valutazione della condizione economica dello

straniero ai fini dell'uniformità di trattamento in ordine alla

concessione delle provvidenze di cui alla lettera c);

e) la realizzazione di corsi di lingua italiana per gli stranieri che

intendono accedere all'istruzione universitaria in Italia;

f) il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero.

4. In base alle norme previste dal presente articolo e dal regolamento

di attuazione, sulla base delle disponibilità comunicate dalle

università, é disciplinato annualmente, con decreto del Ministro degli

affari esteri, di concerto con il Ministro dell'università e della

ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro dell'interno, il

numero massimo dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per

l'accesso all'istruzione universitaria degli studenti stranieri

residenti all'estero. Lo schema del decreto é trasmesso al Parlamento

per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia

che si esprimono entro i successivi trenta giorni.

5. É comuque consentito l'accesso ai corsi universitari, a parità di

condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta

di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o

per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per

asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri

regolarmente soggiornanti in possesso di titolo di studio superiore

conseguito in Italia o, se conseguito all'estero, equipollente.

CAPO III.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLOGGIO E ASSOSTENZA SOCIALE

Art. 38.

(Centri di accoglienza.

Accesso all'abitazione)

1. Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni e con

le associazioni e le organizzazioni di volontariato, predispongono

centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture

ospitanti cittadini italiani o cittadini di altri Paesi dell'Unione

europea, stranieri regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal

turismo, che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere

autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza. Il

sindaco, quando vengano individuate situazioni di emergenza, puó

disporre l'alloggiamento nei centri di accoglienza di stranieri non in

regola con le disposizioni sull'ingresso e sul soggiorno nel territorio

dello Stato, ferme restando le norme sull'allontanamento dal territorio

dello Stato degli stranieri in tali condizioni.

2. I centri di accoglienza sono finalizzati a rendere autosufficienti

gli stranieri ivi ospitati nel piú breve tempo possibile. I centri di

accoglienza provvedono, ove possibile, ai servizi sociali e culturali

idonei a favorire l'autonomia e l'inserimento sociale degli ospiti.

Ogni regione determina i requisiti gestionali e strutturali dei centri

e consente convenzioni con enti privati e finanziamenti.

3. Per centri di accoglienza si intendono le strutture alloggiative

che, anche gratuitamente, provvedono alle immediate esigenze

alloggiative ed alimentari, nonché, ove possibile, all'offerta di

occasioni di apprendimento della lingua italiana, di formazione

professionale, di scambi culturali con la popolazione italiana, e

all'assistenza socio-sanitaria degli stranieri impossibilitati a

provvedervi autonomamente per il tempo strettamente necessario al

raggiungimento dell'autonomia personale per le esigenze di vitto e

alloggio nel territorio in cui vive lo straniero.

4. Lo straniero regolarmente soggiornante puó accedere ad alloggi

sociali, collettivi o privati, predisposti, secondo i criteri previsti

dalle leggi regionali, dai comuni di maggiore insediamento degli

stranieri o da associazioni, fondazioni o organizzazioni di

volontariato, ovvero da altri enti pubblici o privati, nell'ambito di

strutture alloggiative, prevalentemente organizzate in forma di

pensionato, aperte ad italiani e stranieri, finalizzate ad offrire una

sistemazione alloggiativa dignitosa a pagamento, secondo quote

calmierate, nell'attesa del reperimento di un alloggio ordinario in via

definitiva.

5. Le regioni concedono contributi a comuni, province, consorzi di

comuni, o enti morali pubblici o privati, per opere di risanamento

igienico-sanitario di alloggi di loro proprietà o di cui abbiano la

disponibilità legale per almeno quindici anni, da destinare ad

abitazioni di stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di

soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per studio, per

motivi familiari, per asilo politico o asilo umanitario. I contributi

possono essere in conto capitale o a fondo perduto e comportano

l'imposizione, per un numero determinato di anni, di un vincolo

sull'alloggio all'ospitabilità temporanea o alla locazione a stranieri

regolarmente soggiornanti. L'assegnazione e il godimento dei contributi

e degli alloggi cosí strutturati é effettuata sulla base dei criteri e

delle modalità previsti dalla legge regionale.

6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri

regolarmente soggiornanti che siano iscritti nelle liste di

collocamento o che esercitino una regolare attività di lavoro

subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in

condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia

residenziale pubblica, ai servizi di intermediazione delle agenzie

sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali

per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato

in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa

di abitazione.

Art. 39.

(Assistenza sociale)

1. Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di

soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti

nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono

equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle

provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza

sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo

di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per

gli invalidi civili e per gli indigenti.

CAPO IV.

DISPOSIZIONI SULL'INTEGRAZIONE SOCIALE, SULLE DISCRIMINAZIONI E

ISTITUZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE MIGRATORIE

Art. 40.

(Misure di integrazione sociale)

1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni, nell'ambito delle

proprie compe tenze, anche in collaborazione con le associazioni di

stranieri e con le organizzazioni stabilmente operanti in loro favore,

nonché in collaborazione con le autorità o con enti pubblici e privati

dei Paesi di origine, favoriscono:

a) le attività intraprese in favore degli stranieri regolarmente

soggiornanti in Italia, anche al fine di effettuare corsi della lingua

e della cultura di origine, dalle scuole e dalle istituzioni culturali

straniere legalmente funzionanti nella Repubblica ai sensi del decreto

del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, e successive

modificazioni ed integrazioni;

b) la diffusione di ogni informazione utile al positivo inserimento

degli stranieri nella società italiana, in particolare riguardante i

loro diritti e i loro doveri, le diverse opportunità di integrazione e

crescita personale e comunitaria offerte dalle amministrazioni

pubbliche e dall'associazionismo, nonché alle possibilità di un

positivo reinserimento nel Paese di origine;

c) la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali,

ricreative, sociali, economiche e religiose degli stranieri

regolarmente soggiornanti in Italia e ogni iniziativa di informazione

sulle cause dell'immigrazione e di prevenzione delle discriminazioni

razziali o della xenofobia, anche attraverso la raccolta presso le

biblioteche scolastiche e universitarie di libri, periodici e materiale

audiovisivo prodotti nella lingua originale dei Paesi di origine degli

stranieri residenti in Italia o provenienti da essi;

d) la realizzazione di convenzioni con associazioni regolarmente

iscritte nel registro di cui al comma 2 per l'impiego all'interno delle

proprie strutture di stranieri, titolari di carta di soggiorno o di

permesso di soggiorno di durata non inferiore a due anni, in qualità di

mediatori interculturali al fine di agevolare i rapporti tra le singole

amministrazioni e gli stranieri appartenenti ai diversi gruppi etnici,

nazionali, linguistici e religiosi;

e) l'organizzazione di corsi di formazione, ispirati a criteri di

convivenza in una società multiculturale e di prevenzione di

comportamenti discriminatori, xenofobi o razzisti, destinati agli

operatori degli organi e uffici pubblici e degli enti privati che hanno

rapporti abituali con stranieri o che esercitano competenze rilevanti

in materia di immigrazione.

2. Per i fini indicati nel comma 1 é istituito presso la Presidenza del

Consiglio dei ministri un registro delle associazioni selezionate

secondo criteri e requisiti previsti nel regolamento di attuazione.

3. Ferme restando le iniziative promosse dalle regioni e dagli enti

locali, allo scopo di individuare, con la partecipazione dei cittadini

stranieri, le iniziative idonee alla rimozione degli ostacoli che

impediscono l'effettivo esercizio dei diritti e dei doveri dello

straniero, é istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e

del lavoro un organismo nazionale di coordinamento. Il Consiglio

nazionale dell'economia e del lavoro, nell'ambito delle proprie

attribuzioni, svolge compiti di studio e promozione di attività volte a

favorire la partecipazione degli stranieri alla vita pubblica e la

circolazione delle informazioni sull'applicazione della presente legge.

Art. 41.

(Discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi)

1. Ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni

comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una

distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza,

il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni

e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di

distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o

l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà

fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in

ogni altro settore della vita pubblica.

2. In ogni caso compie un atto di discriminazione:

a) il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio o

la persona esercente un servizio di pubblica necessità che

nell'esercizio delle sue funzioni compia od ometta atti nei riguardi di

un cittadino straniero che, soltanto a causa della sua condizione di

straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia

o nazionalità, lo discriminino ingiustamente;

b) chiunque imponga condizioni piú svantaggiose o si rifiuti di fornire

beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa

della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata

razza, religione, etnia o nazionalità;

c) chiunque illegittimamente imponga condizioni piú svantaggiose o si

rifiuti di fornire l'accesso all'occupazione, all'alloggio,

all'istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e

socio-assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia

soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente

ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità;

d) chiunque impedisca, mediante azioni od omissioni, l'esercizio di

un'attività economica legittimamente intrapresa da uno straniero

regolarmente soggiornante in Italia, soltanto in ragione della sua

condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza,

confessione religiosa, etnia o nazionalità;

e) il datore di lavoro o i suoi preposti i quali, ai sensi

dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificata e

integrata dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903, e dalla legge 11 maggio

1990, n. 108, compiano qualsiasi atto o comportamento che produca un

effetto pregiudizievole discriminando, anche indirettamente, i

lavoratori in ragione della loro appartenenza ad una razza, ad un

gruppo etnico o linguistico, ad una confessione religiosa, ad una

cittadinanza. Costituisce discriminazione indiretta ogni trattamento

pregiudizievole conseguente all'adozione di criteri che svantaggino in

modo proporzionalmente maggiore i lavoratori appartenenti ad una

determinata razza, ad un determinato gruppo etnico o linguistico, ad

una determinata confessione religiosa o ad una cittadinanza e

riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento dell'attività

lavorativa.

3. Il presente articolo e l'articolo 42 si applicano anche agli atti

xenofobi, razzisti o discriminatori compiuti nei confronti dei

cittadini italiani, di apolidi e di cittadini di altri Stati membri

dell'Unione europea presenti in Italia.

Art. 42.

(Azione civile contro la discriminazione)

1. Quando il comportamento di un privato o della pubblica

amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali,

etnici, nazionali o religiosi, il giudice puó, su istanza di parte,

ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare

ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere

gli effetti della discriminazione.

2. La domanda si propone con ricorso depositato, anche personalmente

dalla parte, nella cancelleria del pretore del luogo di domicilio

dell'istante.

3. Il pretore, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale

al contraddittorio, procede nel modo che ritiene piú opportuno agli

atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini

del provvedimento richiesto.

4. Il pretore provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto

della domanda. Se accoglie la domanda, emette i provvedimenti richiesti

che sono immediatamente esecutivi.

5. Nei casi di urgenza il pretore provvede con decreto motivato,

assunte, ove occorra, sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo

stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé

entro un termine non superiore a quindici giorni, asse gnando

all'istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione

del ricorso e del decreto. A tale udienza il pretore, con ordinanza,

conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati nel decreto.

6. Contro i provvedimenti del pretore é ammesso reclamo al tribunale

nei termini di cui all'articolo 739, secondo comma, del codice di

procedura civile. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli

737, 738 e 739 del codice di procedura civile.

7. Con la decisione che definisce il giudizio il giudice puó altresí

condannare il convenuto al risarcimento del danno, anche non

patrimoniale.

8. Chiunque elude l'esecuzione di provvedimenti del pretore di cui ai

commi 4 e 5 e dei provvedimenti del tribunale di cui al comma 6 é

punito ai sensi dell'articolo 388, primo comma, del codice penale.

9. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza a proprio danno

del comportamento discriminatorio in ragione della razza, del gruppo

etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione

religiosa o della cittadinanza puó dedurre elementi di fatto anche a

carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi contributivi,

all'assegnazione delle mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla

progressione in carriera ed ai licenziamenti dell'azienda interessata.

Il giudice valuta i fatti dedotti nei limiti di cui all'articolo 2729,

primo comma, del codice civile.

10. Qualora il datore di lavoro ponga in essere un atto o un

comportamento discriminatorio di carattere collettivo, anche in casi in

cui non siano individuabili in modo immediato e diretto i lavoratori

lesi dalle discriminazioni, il ricorso puó essere presentato dalle

rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali maggiormente

rappresentative a livello nazionale. Il giudice, nella sentenza che

accerta le discriminazioni sulla base del ricorso presentato ai sensi

del presente articolo, ordina al datore di lavoro di definire, sentiti

i predetti soggetti e organismi, un piano di rimozione delle

discriminazioni accertate.

11. Ogni accertamento di atti o comportamenti discriminatori ai sensi

dell'articolo 41 posti in essere da imprese alle quali siano stati

accordati benefíci ai sensi delle leggi vigenti dello Stato o delle

regioni, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti

all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi o di forniture, é

immediatamente comunicato dal pretore, secondo le modalità previste dal

regolamento di attuazione, alle amministrazioni pubbliche o enti

pubblici che abbiano disposto la concessione del beneficio, incluse le

agevolazioni finanziarie o creditizie, o dell'appalto. Tali

amministrazioni o enti revocano il beneficio e, nei casi piú gravi,

dispongono l'esclusione del responsabile per due anni da qualsiasi

ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie, ovvero

da qualsiasi appalto.

12. Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni, con

le associazioni di immigrati e del volontariato sociale, ai fini

dell'applicazione delle norme del presente articolo e dello studio del

fenomeno, predispongono centri di osservazione, di informazione e di

assistenza legale per gli stranieri, vittime delle discriminazioni per

motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Art. 43.

(Fondo nazionale per le politiche

migratorie)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri é istituito il Fondo

nazionale per le politiche migratorie, destinato al finanziamento delle

iniziative di cui agli articoli 18, 36, 38, 40 e 44, inserite nei

programmi annuali o pluriennali dello Stato, delle regioni, delle

province e dei comuni. La dotazione del Fondo, al netto delle somme

derivanti dal contributo di cui al comma 3, é stabilita in lire 12.500

milioni per l'anno 1997, in lire 58.000 milioni per l'anno 1998 e in

lire 68.000 milioni per l'anno 1999. Alla determinazione del Fondo per

gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, com ma 3,

lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive

modificazioni ed integrazioni. Al Fondo affluiscono altresí le somme

derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati,

enti, organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell'Unione

europea, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per

essere assegnati al predetto Fondo. Il Fondo é annualmente ripartito

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con

i Ministri interessati. Il regolamento di attuazione disciplina le

modalità per la presentazione, l'esame, l'erogazione, la verifica, la

rendicontazione e la revoca del finanziamento del Fondo.

2. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni adottano, nelle materie

di propria competenza, programmi annuali o pluriennali relativi a

proprie iniziative e attività concernenti l'immigrazione, con

particolare riguardo all'effettiva e completa attuazione operativa

della presente legge e del regolamento di attuazione, alle attività

culturali, formative, informative, di integrazione e di promozione di

pari opportunità. I programmi sono adottati secondo i criteri e le

modalità indicati dal regolamento di attuazione e indicano le

iniziative pubbliche e private prioritarie per il finanziamento da

parte del Fondo, compresa l'erogazione di contributi agli enti locali

per l'attuazione del programma.

3. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore della

presente legge e comunque da data non successiva al 1º gennaio 1998, il

95 per cento delle somme derivanti dal gettito del contributo di cui

all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, é

destinato al finanziamento delle politiche del Fondo di cui al comma 1.

A tal fine le predette somme sono versate dall'INPS all'entrata del

bilancio dello Stato per essere assegnate al predetto Fondo. Il

contributo di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre

1986, n. 943, é soppresso a decorrere dal 1º gennaio 2000.

Art. 44.

(Commissione per le politiche

di integrazione)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli

affari sociali é istituita la commissione per le politiche di

integrazione.

2. La commissione ha i compiti di predisporre per il Governo, anche ai

fini dell'obbligo di riferire al Parlamento, il rapporto annuale sullo

stato di attuazione delle politiche per l'integrazione degli immigrati,

di formulare proposte di interventi di adeguamento di tali politiche

nonché di fornire risposta a quesiti posti dal Governo concernenti le

politiche per l'immigrazione, interculturali, e gli interventi contro

il razzismo.

3. La commissione é composta da rappresentanti del Dipartimento per gli

affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei

Ministeri degli affari esteri, dell'interno, del lavoro e della

previdenza sociale, della sanità, della pubblica istruzione, nonché da

un numero massimo di dieci esperti, con qualificata esperienza nel

campo dell'analisi sociale, giuridica ed economica dei problemi

dell'immigrazione, nominati con decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri, sentito il Ministro per la solidarietà sociale. Il

presidente della commissione é scelto tra i professori universitari di

ruolo esperti nelle materie suddette ed é collocato in posizione di

fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Possono

essere invitati a partecipare alle sedute della commissione i

rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,

le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, della

Conferenza Stato-città ed autonomie locali e di altre amministrazioni

pubbliche interessate a singole questioni oggetto di esame.

4. Con il decreto di cui al comma 3 sono determinati l'organizzazione

della segreteria della commissione, istituita presso il Dipar timento

per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri,

nonché i rimborsi ed i compensi spettanti ai membri della commissione e

ad esperti dei quali la commissione intenda avvalersi per lo

svolgimento dei propri compiti.

5. Entro i limiti dello stanziamento annuale previsto per il

funzionamento della commissione dal decreto di cui all'articolo 43,

comma 1, la commissione puó affidare l'effettuazione di studi e

ricerche ad istituzioni pubbliche e private, a gruppi o a singoli

ricercatori mediante convenzioni deliberate dalla commissione e

stipulate dal presidente della medesima, e provvedere all'acquisto di

pubblicazioni o materiale necessario per lo svolgimento dei propri

compiti.

6. Per l'adempimento dei propri compiti la commissione puó avvalersi

della collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad

ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle regioni e degli enti

locali.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI CONCERNENTI I CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE

EUROPEA

Art. 45.

(Delega legislativa per l'attuazione delle norme comunitarie in materia

di ingresso, soggiorno e allontanamento dei cittadini degli Stati

membri dell'Unione europea)

1. Il Governo é delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla

data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo

contenente la disciplina organica dell'ingresso, del soggiorno e

dell'allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione

europea.

2. Il decreto legislativo deve osservare i seguenti princípi e criteri

direttivi:

a) garantire piena ed integrale attuazione alle norme comunitarie

relative alla libera circolazione delle persone in materia di ingresso,

soggiorno, allontanamento, con particolare riferimento alla condizione

del lavoratore subordinato e del lavoratore autonomo che intenda

stabilirsi, prestare o ricevere un servizio in Italia;

b) assicurare la massima semplificazione degli adempimenti

amministrativi richiesti ai cittadini degli altri Stati membri

dell'Unione europea per la documentazione del diritto di ingresso e

soggiorno in Italia, nonché per l'iscrizione anagrafica nelle liste

della popolazione residente, con eliminazione di ogni atto o attività

non essenziale alla tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza

nazionale e della sanità pubblica;

c) garantire il diritto all'impugnativa giurisdizionale degli atti

amministrativi restrittivi della libertà di ingresso e soggiorno dei

cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea mediante ricorso

al giudice ordinario. Gli atti concernenti tale procedimento

giurisdizionale saranno esenti da ogni tributo o prelievo di natura

fiscale;

d) assicurare in ogni caso che, nella materia trattata, la disciplina

posta sia pienamente conforme alle norme comunitarie rilevanti, tenuto

conto delle eventuali modificazioni intervenute fino al momento

dell'esercizio della delega e della giurisprudenza della Corte di

giustizia delle Comunità europee;

e) provvedere all'esplicita abrogazione di ogni disposizione

legislativa e regolamentare previgente in materia di ingresso,

soggiorno e allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri

dell'Unione europea;

f) assicurare il necessario coordinamento degli istituti previsti nel

decreto legislativo con analoghi istituti previsti dalla presente legge

e dal suo regolamento di attuazione;

g) prevedere ogni disposizione necessaria alla concreta attuazione del

decreto legislativo, nonché le norme di coordinamento con tutte le

altre norme statali ed eventualmente norme di carattere transitorio.

3. Lo schema di decreto legislativo, previa deliberazione preliminare

del Consiglio dei ministri, sarà trasmesso, almeno sessanta giorni

prima della scadenza del termine di cui al comma 1, al Parlamento per

l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che

devono esprimersi entro quarantacinque giorni; trascorso tale termine

il parere si intende acquisito. Con le medesime modalità ed entro lo

stesso termine lo schema di decreto legislativo é trasmesso alla

Commissione delle Comunità europee.

TITOLO VII

NORME FINALI

Art. 46.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 151 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,

approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

b) l'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152;

c) l'articolo 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 943;

d) l'articolo 5, commi sesto, settimo e ottavo, del decreto-legge 30

dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29

febbraio 1980, n. 33;

e) gli articoli 2 e seguenti del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.

416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.

39;

f) l'articolo 4 della legge 18 gennaio 1994, n. 50;

g) l'articolo 116 del testo unico approvato con decreto legislativo 16

aprile 1994, n. 297.

2. All'articolo 20, comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, sono

soppresse le parole: ", sempre che esistano trattati o accordi

internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità tra la

Repubblica italiana e gli Stati di origine degli studenti, fatte salve

le diverse disposizioni previste nell'ambito dei programmi in favore

dei Paesi in via di sviluppo".

Art. 47.

(Testo unico - Disposizioni correttive)

1. Il Governo é delegato ad emanare, entro il termine di centoventi

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto

legislativo contenente il testo unico delle disposizioni concernenti

gli stranieri, nel quale devono essere riunite e coordinate fra loro e

con le norme della presente legge, con le modifiche a tal fine

necessarie:

a) le disposizioni vigenti in materia di stranieri non incompatibili

con le disposizioni della presente legge contenute nel testo unico

delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18

giugno 1931, n. 773;

b) le disposizioni della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e quelle

dell'articolo 3, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335,

compatibili con le disposizioni della presente legge.

2. Il Governo é altresí delegato ad emanare, entro il termine di due

anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piú

decreti legislativi recanti le disposizioni correttive che si

dimostrino necessarie per realizzare pienamente i princípi della

presente legge o per assicurarne la migliore attuazione. Con le

medesime modalità saranno inoltre armonizzate con le disposizioni della

presente legge le altre disposizioni di legge riguardanti la condizione

giuridica dello straniero.

3. Gli schemi di decreto legislativo, a seguito di deliberazione

preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi, almeno sessanta

giorni prima della scadenza dei termini indicati ai commi 1 e 2, al

Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti

per materia, che devono esprimersi entro quarantacinque giorni;

trascorso tale termine il parere si intende acquisito.

Art. 48.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato

in lire 42.500 milioni per l'anno 1997 e in lire 124.000 milioni per

ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede:

a) quanto a lire 22.500 milioni per l'anno 1997 e a lire 104.000

milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, mediante riduzione dello

stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al

capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per

l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 22.500

milioni per l'anno 1997 e a lire 29.000 milioni per ciascuno degli anni

1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro; quanto

a lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999,

l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999,

l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione;

quanto a lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999,

l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;

b) quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998 e

1999, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del

bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di

previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero

dell'interno.

2. Il Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con propri

decreti, le occorrenti variazioni di bilancio derivanti

dall'applicazione della presente legge.

Art. 49.

(Disposizioni finali)

1. Nella prima applicazione delle disposizioni della presente legge si

provvede a dotare le questure che ancora non ne fossero provviste delle

apparecchiature tecnologiche necessarie per la trasmissione in via

telematica dei dati di identificazione personale nonché delle

operazioni necessarie per assicurare il collegamento tra le questure e

il sistema informativo della Direzione centrale della polizia

criminale.

2. All'onere conseguente all'applicazione del comma 1, valutato in lire

8.000 milioni per l'anno 1998, si provvede a carico delle risorse di

cui all'articolo 48 e comunque nel rispetto del tetto massimo di spesa

ivi previsto.

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