Senato - Disegno di legge 2898 (testo trasmesso dall"altro ramo) (testo
elettronico non revisionato)
DISEGNO DI LEGGE
TITOLO I
PRINCÍPI GENERALI
Art. 1.
(Ambito di applicazione)
1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 10, secondo comma,
della Costituzione, si applica, salvo che sia diversamente disposto, ai
cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi,
di seguito indicati come stranieri.
2. La presente legge non si applica ai cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di norme piú
favorevoli, e salvo il disposto dell'articolo 45.
3. Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a istituti
concernenti persone di cittadinanza diversa da quella italiana ovvero
ad apolidi, il riferimento deve intendersi agli istituti previsti dalla
presente legge. Sono fatte salve le disposizioni interne, comunitarie e
internazionali piú favorevoli comunque vigenti nel territorio dello
Stato.
4. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le
disposizioni della presente legge costituiscono princípi fondamentali
ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Per le materie di
competenza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
esse hanno il valore di norme fondamentali di riforma economico-sociale
della Repubblica.
5. Le disposizioni della presente legge non si applicano qualora sia
diversamente previsto dalle norme vigenti per lo stato di guerra.
6. Il regolamento di attuazione della presente legge, di seguito
denominato "regolamento di attuazione", é emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Prima dell'emanazione, lo schema del regolamento di cui al comma 6 é
trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni
competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso
tale termine, il regolamento é emanato anche in mancanza del parere.
Art. 2.
(Diritti e doveri dello straniero)
1. Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio
dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona
umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni
internazionali in vigore e dai princípi di diritto internazionale
generalmente riconosciuti.
2. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato
gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano,
salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e la
presente legge dispongano diversamente. Nei casi in cui la presente
legge o le convenzioni internazionali prevedano la condizione di
reciprocità, essa é accertata secondo i criteri e le modalità previsti
dal regolamento di attuazione.
3. Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica
locale.
4. Allo straniero é riconosciuta parità di trattamento con il cittadino
relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi
legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso
ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge.
5. Ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti
concernenti l'in gresso, il soggiorno e l'espulsione, gli atti sono
tradotti, anche sinteticamente, in una lingua comprensibile al
destinatario, ovvero, quando ció non sia possibile, nelle lingue
francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata
dall'interessato.
6. La protezione diplomatica si esercita nei limiti e nelle forme
previsti dalle norme di diritto internazionale. Salvo che vi ostino
motivate e gravi ragioni attinenti alla amministrazione della giustizia
e alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale, ogni
straniero presente in Italia ha diritto di prendere contatto con le
autorità del Paese di cui é cittadino e di essere in ció agevolato da
ogni pubblico ufficiale interessato al procedimento. L'autorità
giudiziaria, l'autorità di pubblica sicurezza e ogni altro pubblico
ufficiale hanno l'obbligo di informare, nei modi e nei termini previsti
dal regolamento di attuazione, la rappresentanza diplomatica o
consolare piú vicina del Paese a cui appartiene lo straniero in ogni
caso in cui essi abbiano proceduto ad adottare nei confronti di costui
provvedimenti in materia di libertà personale, di allontanamento dal
territorio dello Stato, di tutela dei minori, di status personale
ovvero in caso di decesso dello straniero o di ricovero ospedaliero
urgente e hanno altresí l'obbligo di far pervenire a tale
rappresentanza documenti e oggetti appartenenti allo straniero che non
debbano essere trattenuti per motivi previsti dalla legge. Non si fa
luogo alla predetta informazione quando si tratta di stranieri che
abbiano presentato una domanda di asilo, di stranieri ai quali sia
stato riconosciuto lo status di rifugiato, ovvero di stranieri nei cui
confronti sono state adottate misure di protezione temporanea per
motivi umanitari.
7. Gli accordi internazionali stipulati per le finalità di cui
all'articolo 9, comma 4, possono stabilire situazioni giuridiche piú
favorevoli per i cittadini degli Stati interessati a speciali programmi
di cooperazione per prevenire o limitare le immigrazioni clandestine.
8. Lo straniero presente nel territorio italiano é comunque tenuto
all'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente.
Art. 3.
(Politiche migratorie)
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri
interessati, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-città e
autonomie locali, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente
attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati e le
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, predispone ogni tre anni il
documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e
degli stranieri nel territorio dello Stato, che é approvato dal Governo
e trasmesso al Parlamento. Le competenti Commissioni parlamentari
esprimono il loro parere entro trenta giorni dal ricevimento del
documento programmatico. Il documento programmatico é emanato, tenendo
conto dei pareri ricevuti, con decreto del Presidente della Repubblica
ed é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il
Ministro dell'interno presenta annualmente al Parlamento una relazione
sui risultati raggiunti attraverso i provvedimenti attuativi del
documento programmatico.
2. Il documento programmatico indica le azioni e gli interventi che lo
Stato italiano, anche in cooperazione con gli altri Stati membri
dell'Unione europea, con le organizzazioni internazionali, con le
istituzioni comunitarie e con organizzazioni non governative, si
propone di svolgere in materia di immigrazione, anche mediante la
conclusione di accordi con i Paesi di origine. Esso indica altresí le
misure di carattere economico e sociale nei confronti degli stranieri
soggiornanti nel territorio dello Stato, nelle materie che non debbono
essere disciplinate con legge.
3. Il documento individua inoltre i criteri generali per la definizione
dei flussi di ingresso nel territorio dello Stato, delinea gli
interventi pubblici volti a favorire le relazioni familiari,
l'inserimento sociale e l'integrazione culturale degli stranieri
residenti in Italia, nel rispetto delle diversità e delle identità
culturali delle persone, purché non confliggenti con l'ordinamento
giuridico, e prevede ogni possibile strumento per un positivo
reinserimento nei Paesi di origine.
4. Con uno o piú decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,
sentiti i Ministri interessati e le competenti Commissioni
parlamentari, sono definite annualmente, sulla base dei criteri e delle
altre indicazioni del documento programmatico di cui al comma 1, le
quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, per
lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per
lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle
misure di protezione temporanea eventualmente disposte a norma
dell'articolo 18. I visti di ingresso per lavoro subordinato, anche
stagionale, e per lavoro autonomo sono rilasciati entro il limite delle
quote predette. In caso di mancata pubblicazione dei decreti di
programmazione annuale, la determinazione delle quote é disciplinata in
conformità con gli ultimi decreti pubblicati ai sensi della presente
legge nell'anno precedente.
5. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio,
le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali adottano i
provvedimenti concorrenti al perseguimento dell'obiettivo di rimuovere
gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei
diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio
dello Stato, con particolare riguardo a quelli inerenti all'alloggio,
alla lingua, all'integrazione sociale, nel rispetto dei diritti
fondamentali della persona umana.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare
di concerto con il Ministro dell'interno, si provvede all'istituzione
di Consigli territoriali per l'immigrazione, in cui siano rappresentati
le competenti amministrazioni locali dello Stato, la regione, gli enti
locali, gli enti e le associazioni localmente attivi nel soccorso e
nell'assistenza agli immigrati, le organizzazioni dei lavoratori e dei
datori di lavoro, con compiti di analisi delle esigenze e di promozione
degli interventi da attuare a livello locale.
7. Nella prima applicazione delle disposizioni del presente articolo,
il documento programmatico di cui al comma 1 é predisposto entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Lo
stesso documento indica la data entro cui sono adottati i decreti di
cui al comma 4.
8. Lo schema del documento programmatico di cui al comma 7 é trasmesso
al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni
competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso
tale termine, il decreto é emanato anche in mancanza del parere.
TITOLO II
DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO, IL SOGGIORNO E L'ALLONTANAMENTO DAL
TERRITORIO DELLO STATO
CAPO I.
DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO E IL SOGGIORNO
Art. 4.
(Ingresso nel territorio dello Stato)
1. L'ingresso nel territorio dello Stato é consentito allo straniero in
possesso di passaporto valido o documento equipollente e del visto
d'ingresso, salvi i casi di esenzione, e puó avvenire, salvi i casi di
forza maggiore, soltanto attraverso i valichi di frontiera
appositamente istituiti.
2. Il visto di ingresso é rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche
o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza
dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi, sono
equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e
consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi,
dalle autorità diplomatiche o consolari di altri Stati. Contestualmente
al rilascio del visto d'ingresso l'autorità diplomatica o consolare
italiana consegna allo straniero una comunicazione scritta in lingua a
lui comprensibile che illustri i diritti e i doveri dello straniero
relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia. Il diniego del visto
di ingresso o reingresso é adottato con provvedimento scritto e
motivato, che deve essere comunicato all'interessato unitamente alle
modalità di impugnazione e ad una traduzione in lingua a lui
comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo.
Per lo straniero in possesso di permesso di soggiorno é sufficiente, ai
fini del reingresso nel territorio dello Stato, una preventiva
comunicazione all'autorità di frontiera.
3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4,
l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a
specifici accordi internazionali, consentirà l'ingresso nel proprio
territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea
documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del
soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti
per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di
soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di
provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita
direttiva emanata dal Ministro dell'interno, sulla base dei criteri
indicati nel documento di programmazione di cui all'articolo 3, comma
1. Non potrà essere ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi
tali requisiti o che sia con siderato una minaccia per l'ordine
pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali
l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli
alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone, con i
limiti e le deroghe previsti nei suddetti accordi.
4. L'ingresso in Italia puó essere consentito con visti per soggiorni
di breve durata, validi fino a novanta giorni, e per soggiorni di lunga
durata che comportano per il titolare la concessione di un permesso di
soggiorno in Italia con motivazione identica a quella menzionata nel
visto. Per soggiorni inferiori a tre mesi saranno considerati validi
anche i motivi esplicitamente indicati in visti rilasciati da autorità
diplomatiche o consolari di altri Stati in base a specifici accordi
internazionali sottoscritti e ratificati dall'Italia ovvero a norme
comunitarie.
5. Il Ministero degli affari esteri adotta, dandone tempestiva
comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, ogni opportuno
provvedimento di revisione o modifica dell'elenco dei Paesi i cui
cittadini siano soggetti ad obbligo di visto, anche in attuazione di
obblighi derivanti da accordi internazionali in vigore.
6. Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti
dalla frontiera gli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la
speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di
ingresso, gli stranieri che debbono essere espulsi e quelli segnalati,
anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in
Italia, ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi
motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle
relazioni internazionali.
7. L'ingresso é comunque subordinato al rispetto degli adempimenti e
delle formalità prescritti con il regolamento di attuazione.
Art. 5.
(Permesso di soggiorno)
1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati
regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti di carta di
soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati a norma della presente
legge o che siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo
equipollente rilasciato dalla competente autorità di uno Stato
appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti
da specifici accordi.
2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalità
previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in
cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso
nel territorio dello Stato ed é rilasciato per le attività previste dal
visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di
attuazione puó prevedere speciali modalità di rilascio relativamente ai
soggiorni brevi per motivi di turismo, di giustizia, di attesa di
emigrazione in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro
di culto nonché ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili
e religiosi e altre convivenze.
3. La durata del permesso di soggiorno é quella prevista dal visto
d'ingresso, nei limiti stabiliti dalla presente legge o in attuazione
degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore. La durata
non puó comunque essere:
a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;
b) superiore a sei mesi, per lavoro stagionale, o nove mesi, per lavoro
stagionale nei settori che richiedono tale estensione;
c) superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso per
studio o per formazione debitamente certificata; il permesso é tuttavia
rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali;
d) superiore a due anni, per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a
tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari;
e) superiore alle necessità specificamente documentate, negli altri
casi consentiti dalla presente legge o dal regolamento di attuazione.
4. Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto dallo
straniero al questore della provincia in cui si trova almeno trenta
giorni prima della scadenza ed é sottoposto alla verifica delle
condizioni previste per il rilascio o delle diverse condizioni previste
dalla presente legge. Fatti salvi i diversi termini previsti dalla
presente legge o dal regolamento di attuazione, il permesso di
soggiorno é rinnovato per una durata non superiore al doppio di quella
stabilita con il rilascio iniziale.
5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il
permesso di soggiorno é stato rilasciato, esso é revocato quando
mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il
soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 20, comma 7, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi
elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di
irregolarità amministrative sanabili.
6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere
altresí adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali,
resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le
condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti,
salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario
o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato
italiano.
7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o titolo equipollente
rilasciato dall'autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea,
valido per il soggiorno in Italia, sono tenuti a dichiarare la loro
presenza al questore con le modalità e nei termini di cui al comma 2.
Agli stessi é rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di
soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 200 mila a lire 600 mila. Qualora la
dichiarazione non venga resa entro sessanta giorni dall'ingresso nel
territorio dello Stato puó essere disposta l'espulsione amministrativa.
8. Il permesso di soggiorno, la ricevuta della dichiarazione di
soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo 7 sono rilasciati
su modelli a stampa, con caratteristiche anticontraffazione, conformi
ai tipi approvati dal Ministro dell'interno, in attuazione dell'Azione
comune adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 16 dicembre 1996.
9. Il permesso di soggiorno é rilasciato, rinnovato o convertito entro
venti giorni dalla data in cui é stata presentata la domanda, se
sussistono i requisiti e le condizioni previsti dalla presente legge e
dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto
ovvero, in mancanza di questi, per altro tipo di permesso da rilasciare
in applicazione della presente legge.
Art. 6.
(Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno)
1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro
subordinato, lavoro autonomo e familiari puó essere utilizzato anche
per le altre attività consentite. Quello rilasciato per motivi di
studio e formazione puó essere convertito, comunque prima della sua
scadenza, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito
delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le
modalità previste dal regolamento di attuazione.
2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e
ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di
stato civile o all'accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al
soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli
uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze,
autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello
straniero comunque denominati.
3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica
sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passapor to o
altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di
soggiorno, é punito con l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a
lire ottocentomila.
4. Per le verifiche previste dalla presente legge o dal regolamento di
attuazione, l'autorità di pubblica sicurezza, quando vi siano fondate
ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la
disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte legittima,
sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel
territorio dello Stato.
5. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente
soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini
italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione. In
ogni caso la dimora dello straniero si considera abituale anche in caso
di documentata ospitalità da piú di tre mesi presso un centro di
accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o variazione l'ufficio dà
comunicazione alla questura territorialmente competente.
6. Fuori dei casi di cui al comma 5, gli stranieri che soggiornano nel
territorio dello Stato devono comunicare al questore competente per
territorio, entro i quindici giorni successivi, le eventuali variazioni
del proprio domicilio abituale.
7. Il documento di identificazione per stranieri é rilasciato su
modello conforme al tipo approvato con decreto del Ministro
dell'interno. Esso non é valido per l'espatrio, salvo che sia
diversamente disposto dalle convenzioni o dagli accordi internazionali.
8. Contro i provvedimenti di cui all'articolo 5 e al presente articolo
é ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.
Art. 7.
(Carta di soggiorno)
1. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da
almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo
che consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di
avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei
familiari, puó richiedere al questore il rilascio della carta di
soggiorno per sé, per il coniuge e per i figli minori conviventi. La
carta di soggiorno é a tempo indeterminato.
2. La carta di soggiorno puó essere richiesta anche dallo straniero
coniuge o figlio minore o genitore conviventi di un cittadino italiano
o di cittadino di uno Stato dell'Unione europea residente in Italia.
3. La carta di soggiorno é rilasciata sempre che nei confronti dello
straniero non sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di
cui all'articolo 380 nonché, limitatamente ai delitti non colposi,
all'articolo 381 del codice di procedura penale o pronunciata sentenza
di condanna, anche non definitiva, salvo che abbia ottenuto la
riabilitazione. Successivamente al rilascio della carta di soggiorno il
questore dispone la revoca, se é stata emessa sentenza di condanna,
anche non definitiva, per i reati di cui al presente comma. Qualora non
debba essere disposta l'espulsione e ricorrano i requisiti previsti
dalla legge, é rilasciato permesso di soggiorno. Contro il rifiuto del
rilascio della carta di soggiorno e contro la revoca della stessa é
ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.
4. Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante
nel territorio dello Stato, il titolare della carta di soggiorno puó:
a) fare ingresso nel territorio dello Stato in esenzione di visto;
b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lecita, salvo
quelle che la legge espressamente vieta allo straniero o comunque
riserva al cittadino;
c) accedere ai servizi ed alle prestazioni erogate dalla pubblica
amministrazione, salvo che sia diversamente disposto;
d) partecipare alla vita pubblica locale, esercitando anche
l'elettorato quando previ sto dall'ordinamento e in armonia con le
previsioni del capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli
stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5
febbraio 1992.
5. Nei confronti del titolare della carta di soggiorno l'espulsione
amministrativa puó essere disposta solo per gravi motivi di ordine
pubblico o sicurezza nazionale, ovvero quando lo stesso appartiene ad
una delle categorie indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre
1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto
1988, n. 327, ovvero dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n.
575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n.
646, sempre che sia applicata, anche in via cautelare, una delle misure
di cui all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
CAPO II.
CONTROLLO DELLE FRONTIERE, RESPINGIMENTO
ED ESPULSIONE
Art. 8.
(Respingimento)
1. La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai
valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dalla presente
legge per l'ingresso nel territorio dello Stato.
2. Il respingimento con accompagnamento alla frontiera é altresí
disposto dal questore nei confronti degli stranieri:
a) che, entrando nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli
di frontiera, sono fermati all'ingresso o subito dopo;
b) che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati temporaneamente
ammessi nel territorio per necessità di pubblico soccorso.
3. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo dei
documenti di cui all'articolo 4 o che deve essere comunque respinto a
norma del presente articolo é tenuto a prenderlo immediatamente a
carico ed a ricondurlo nello Stato di provenienza, o in quello che ha
rilasciato il documento di viaggio eventualmente in possesso dello
straniero.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo e quelle
dell'articolo 4, commi 3 e 6, non si applicano nei casi previsti dalle
disposizioni vigenti che disciplinano l'asilo politico, il
riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero l'adozione di misure
di protezione temporanea per motivi umanitari.
5. Per lo straniero respinto é prevista l'assistenza necessaria presso
i valichi di frontiera.
6. I respingimenti di cui al presente articolo sono registrati
dall'autorità di pubblica sicurezza.
Art. 9.
(Potenziamento e coordinamento
dei controlli di frontiera)
1. Il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri adottano
il piano generale degli interventi per il potenziamento ed il
perfezionamento, anche attraverso l'automazione delle procedure, delle
misure di controllo di rispettiva competenza, nell'ambito delle
compatibilità con i sistemi informativi di livello extranazionale
previsti dagli accordi o convenzioni internazionali in vigore e delle
disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.
2. Delle parti di piano che riguardano sistemi informativi
automatizzati e dei relativi contratti é data comunicazione
all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.
3. Nell'ambito e in attuazione delle direttive adottate dal Ministro
dell'interno, i prefetti delle province di confine terrestre ed i
prefetti dei capoluoghi delle regioni interessate alla frontiera
marittima promuovono le misure occorrenti per il coordinamento dei
controlli di frontiera e della vigilanza marittima e terrestre,
d'intesa con i prefetti delle altre province interessate, sentiti i
questori e i dirigenti delle zone di polizia di frontiera, nonché le
autorità marittime e militari ed i responsabili degli organi di
polizia, di livello non inferiore a quello provinciale, eventualmente
interessati, e sovrintendono all'attuazione delle direttive emanate in
materia.
4. Il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'interno
promuovono le iniziative occorrenti, d'intesa con i Paesi interessati,
al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti ed il rilascio
dei documenti eventualmente necessari per migliorare l'efficacia dei
provvedimenti previsti dalla presente legge. A tale fine, le intese di
collaborazione possono prevedere la cessione a titolo gratuito alle
autorità dei Paesi interessati di beni mobili ed apparecchiature
specificamente individuate, nei limiti delle compatibilità funzionali e
finanziarie definite dal Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro del tesoro.
5. Presso i valichi di frontiera sono previsti servizi di accoglienza
al fine di fornire informazioni e assistenza agli stranieri che
intendano presentare domanda di asilo o fare ingresso in Italia per un
soggiorno di durata superiore a tre mesi. Tali servizi sono messi a
disposizione, ove possibile, all'interno della zona di transito.
Art. 10.
(Disposizioni contro le immigrazioni
clandestine)
1. Salvo che il fatto costituisca piú grave reato, chiunque compie
attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio
dello Stato in violazione delle disposizioni della presente legge é
punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire
trenta milioni.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale,
non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria
prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di
bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.
3. Se il fatto di cui al comma 1 é commesso a fine di lucro o da tre o
piú persone in concorso tra loro, ovvero riguarda l'ingresso di cinque
o piú persone, e nei casi in cui il fatto é commesso mediante
l'utilizzazione di servizi di trasporto internazionale o di documenti
contraffatti, la pena é della reclusione da quattro a dodici anni e
della multa di lire trenta milioni per ogni straniero di cui é stato
favorito l'ingresso in violazione della presente legge. Se il fatto é
commesso al fine di reclutamento di persone da destinare alla
prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione ovvero riguarda
l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di
favorirne lo sfruttamento, la pena é della reclusione da cinque a
quindici anni e della multa di lire cinquanta milioni per ogni
straniero di cui é stato favorito l'ingresso in violazione della
presente legge.
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 é sempre consentito l'arresto in
flagranza ed é disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato
per i medesimi reati, salvo che si tratti di mezzo destinato a pubblico
servizio di linea o appartenente a persona estranea al reato. Nei
medesimi casi si procede comunque con giudizio direttissimo, salvo che
siano necessarie speciali indagini.
5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto
non costituisca piú grave reato, chiunque, al fine di trarre un
ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o
nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo,
favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in
violazione delle norme della presente legge, é punito con la reclusione
fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni.
6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre é tenuto ad accertarsi che
lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per
l'ingresso nel territorio dello Stato, nonché a riferire all'organo di
polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi
mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di
inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma,
si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire un milione a lire cinque milioni per ciascuno degli stranieri
trasportati. Nei casi piú gravi é disposta la sospensione da uno a
dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o
concessione rilasciate dall'autorità amministrativa italiana, inerenti
all'attività professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato.
Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n.
689.
7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle
immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle direttive di cui
all'articolo 9, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza
operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono
procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle
cose trasportate, ancorché soggetti a speciale regime doganale, quando,
anche in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo,
sussistono fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati per
uno dei reati previsti dal presente articolo. Dell'esito dei controlli
e delle ispezioni é redatto processo verbale in appositi moduli, che é
trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica, il
quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive
quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia
giudiziaria possono altresí procedere a perquisizioni, con l'osservanza
delle disposizioni di cui all'articolo 352, commi 3 e 4, del codice di
procedura penale.
8. I beni immobili ed i beni mobili iscritti in pubblici registri,
sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla pre
venzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo,
possono essere affidati dall'autorità giudiziaria procedente in
custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta
per l'impiego immediato in attività di polizia; se vi ostano esigenze
processuali, l'autorità giudiziaria rigetta l'istanza con decreto
motivato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'articolo 100, commi 2, 3 e 4, del testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309.
9. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei
reati previsti dal presente articolo, nonché le somme di denaro
ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono
destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione
dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi
finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con
le forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme
affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti
capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rubrica
"Sicurezza pubblica".
Art. 11.
(Espulsione amministrativa)
1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il
Ministro dell'interno puó disporre l'espulsione dello straniero anche
non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al
Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari
esteri.
2. L'espulsione é disposta dal prefetto quando lo straniero:
a) é entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di
frontiera e non é stato respinto ai sensi dell'articolo 8;
b) si é trattenuto nel territorio dello Stato senza avere richiesto il
permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia
dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno é
stato revocato o annullato, ovvero é scaduto da piú di sessanta giorni
e non ne é stato chiesto il rinnovo;
c) appartiene a taluna delle categorie indicate nell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della
legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio
1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre
1982, n. 646.
3. L'espulsione é disposta in ogni caso con decreto motivato. Quando lo
straniero é sottoposto a procedimento penale, l'autorità giudiziaria
rilascia nulla osta salvo che sussistano inderogabili esigenze
processuali. Nel caso di arresto in flagranza, il giudice rilascia il
nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi una misura
detentiva ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice di procedura
penale. Se tale misura non é applicata o é cessata, il questore puó
adottare la misura di cui all'articolo 12, comma 1.
4. L'espulsione é eseguita dal questore con accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica, quando lo straniero:
a) é espulso ai sensi del comma 1 o si é trattenuto indebitamente nel
territorio dello Stato oltre il termine fissato con l'intimazione;
b) é espulso ai sensi del comma 2, lettera c) , e il prefetto rilevi,
sulla base di circostanze obiettive, il concreto pericolo che lo
straniero si sottragga all'esecuzione del provvedimento.
5. Si procede altresí all'accompagnamento alla frontiera a mezzo della
forza pubblica dello straniero espulso ai sensi del comma 2, lettera a)
, qualora quest'ultimo sia privo di valido documento attestante la sua
identità e nazionalità e il prefetto rilevi, tenuto conto di
circostanze obiettive riguardanti il suo inserimento sociale, familiare
e lavorativo, un concreto pericolo che lo straniero medesimo si
sottragga all'esecuzione del provvedimento.
6. Negli altri casi, l'espulsione contiene l'intimazione a lasciare il
territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni e ad
osservare le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione
all'ufficio di polizia di frontiera. Quando l'espulsione é disposta ai
sensi del comma 2, lettera b), il questore puó adottare la misura di
cui all'articolo 12, comma 1, qualora il prefetto rilevi, tenuto conto
di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale, familiare e
lavorativo dello straniero, il concreto pericolo che quest'ultimo si
sottragga all'esecuzione del provvedimento.
7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1
dell'articolo 12, nonché ogni altro atto concernente l'ingresso, il
soggiorno e l'espulsione, sono comunicati all'interessato unitamente
all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in
una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua
francese, inglese o spagnola.
8. Avverso il decreto di espulsione puó essere presentato unicamente
ricorso al pretore, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto
o del provvedimento. Il termine é di trenta giorni qualora l'espulsione
sia eseguita con accompagnamento immediato.
9. Il ricorso é presentato al pretore del luogo di residenza o di
dimora dello straniero. Nei casi di espulsione con accompagnamento
immediato, sempreché sia disposta la misura di cui al comma 1
dell'articolo 12, provvede il pretore competente per la convalida di
tale misura. Il pretore accoglie o rigetta il ricorso decidendo con
unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro dieci giorni dalla
data di deposito del ricorso, sentito l'interessato, nei modi di cui
agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.
10. Il ricorso di cui ai commi 8, 9 e 11 puó essere sottoscritto anche
personalmente. Nel caso di espulsione con accompagnamento immediato, il
ricorso puó essere presentato anche per il tramite della rappresentanza
diplomatica o consolare italiana nello Stato di destinazione, entro
trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento; in tali casi, il
ricorso puó essere sottoscritto anche personalmente dalla parte alla
presenza dei funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari,
che provvedono a certificarne l'autenticità e ne curano l'inoltro
all'autorità giudiziaria. Lo straniero é ammesso al gratuito patrocinio
a spese dello Stato e, qualora sia sprovvisto di un difensore, é
assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei
soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e
successive modificazioni, nonché, ove necessario, da un interprete.
11. Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi del comma 1 é
ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede
di Roma.
12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, lo straniero espulso
é rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ció non sia
possibile, allo Stato di provenienza.
13. Lo straniero espulso non puó rientrare nel territorio dello Stato
senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno; in caso di
trasgressione, é punito con l'arresto da due mesi a sei mesi ed é
nuovamente espulso con accompagnamento immediato.
14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di cinque anni,
salvo che il pretore o il tribunale amministrativo regionale, con il
provvedimento che decide sul ricorso di cui ai commi 8 e 11, ne
determinino diversamente la durata per un periodo non inferiore a tre
anni, sulla base di motivi legittimi addotti dall'interessato e tenuto
conto della complessiva condotta tenuta dall'interessato nel territorio
dello Stato.
15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo straniero
che dimostri sulla base di elementi obiettivi di essere giunto nel
territorio dello Stato prima della data di entrata in vigore della
presente legge. In tal caso, il questore puó adottare la misura di cui
all'articolo 12, comma 1.
16. L'onere derivante dal comma 10 del presente articolo é valutato in
lire 4 miliardi per l'anno 1997 e in lire 8 miliardi annui a decorrere
dall'anno 1998.
Art. 12.
(Esecuzione dell'espulsione)
1. Quando non é possibile eseguire con immediatezza l'espulsione
mediante accompagnamento alla frontiera, ovvero il respingimento,
perché occorre procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti
supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero
all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per
l'indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il
questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo
strettamente necessario presso il centro di permanenza temporanea e
assistenza piú vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto
del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la
solidarietà sociale e del tesoro.
2. Lo straniero é trattenuto nel centro con modalità tali da assicurare
la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignità. Oltre
a quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, é assicurata in ogni caso
la libertà di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.
3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia
degli atti al pretore, senza ritardo e comunque entro le quarantotto
ore dall'adozione del provvedimento.
4. Il pretore, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui
all'articolo 11 ed al presente articolo, convalida il provvedimento del
questore nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di
procedura civile, sentito l'interessato. Il provvedimento cessa di
avere ogni effetto qualora non sia convalidato nelle quarantotto ore
successive. Entro tale termine, la convalida puó essere disposta anche
in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.
5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di
complessivi venti giorni. Su richiesta del questore, il pretore puó
prorogare il termine sino a un massimo di ulteriori dieci giorni,
qualora sia imminente l'eliminazione dell'impedimento all'espulsione o
al respingimento. Anche prima di tale termine, il questore esegue
l'espulsione o il respingimento non appena é possibile, dandone
comunicazione senza ritardo al pretore.
6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 é
proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende
l'esecuzione della misura.
7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci
misure di vigilanza affinché lo straniero non si allontani
indebitamente dal centro e provvede a ripristinare senza ritardo la
misura nel caso questa venga violata.
8. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla frontiera,
possono essere stipulate convenzioni con soggetti che esercitano
trasporti di linea o con organismi anche internazionali che svolgono
attività di assistenza per stranieri.
9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme
in materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i
provvedimenti occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal
presente articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni
dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di
aree, strutture e altre installazioni, nonché per la fornitura di beni
e servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia
finanziaria e di contabilità sono adottate di concerto con il Ministro
del tesoro. Il Mini stro dell'interno promuove inoltre le intese
occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri.
Art. 13.
(Espulsione a titolo di misura
di sicurezza)
1. Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice puó ordinare
l'espulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti
previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale,
sempre che risulti socialmente pericoloso.
Art. 14.
(Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione)
1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non
colposo o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si
trovi in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 11, comma 2,
quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di
due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione
condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale né
le cause ostative indicate nell'articolo 12, comma 1, della presente
legge, puó sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione
per un periodo non inferiore a cinque anni.
2. L'espulsione é eseguita dal questore anche se la sentenza non é
irrevocabile, secondo le modalità di cui all'articolo 11, comma 4.
Art. 15.
(Diritto di difesa)
1. Lo straniero sottoposto a procedimento penale é autorizzato a
rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per
l'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al
giudizio o al compimento di atti per i quali é necessaria la sua
presenza. L'autorizzazione é rilasciata dal questore anche per il
tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata
richiesta dell'imputato o del difensore.
CAPO III.
DISPOSIZIONI DI CARATTERE UMANITARIO
Art. 16.
(Soggiorno per motivi
di protezione sociale)
1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un
procedimento per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge
20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'articolo 380 del
codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi
assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate
situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno
straniero ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per
effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di
un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle
dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio,
il questore, anche su proposta del procuratore della Repubblica, o con
il parere favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale
permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla
violenza ed ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di
partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.
2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al
questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni
ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità ed attualità del
pericolo ed alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per
l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale, ovvero per la
individuazione o cattura dei responsabili dei delitti indicati nello
stesso comma. Le modalità di partecipazione al programma di assistenza
ed integrazione sociale sono comunicate al sindaco.
3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni
occorrenti per l'affidamento della realizzazione del programma a
soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti ai servizi
sociali dell'ente locale e per l'espletamento dei relativi controlli.
Con lo stesso regolamento sono individuati i requisiti idonei a
garantire la competenza e la capacità di favorire l'assistenza e
l'integrazione sociale, nonché la disponibilità di adeguate strutture
organizzative dei soggetti predetti.
4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha
la durata di sei mesi e puó essere rinnovato per un anno, o per il
maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso é revocato in
caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le
finalità dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o,
per quanto di competenza, dal servizio sociale dell'ente locale, o
comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre
condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.
5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente
l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione
nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato,
fatti salvi i requisiti minimi di età. Qualora, alla scadenza del
permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso un rapporto
di lavoro, il permesso puó essere ulteriormente prorogato o rinnovato
per la durata del rapporto medesimo o, se questo é a tempo
indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo di soggiorno.
Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo puó essere
altresí convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio
qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.
6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo puó essere
altresí rilasciato, all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena,
anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di
sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha
terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati
commessi durante la minore età, e ha dato prova concreta di
partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale.
7. L'onere derivante dal presente articolo é valutato in lire 5
miliardi per l'anno 1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere
dall'anno 1998.
Art. 17.
(Divieti di espulsione e di respingimento)
1. In nessun caso puó disporsi l'espulsione o il respingimento verso
uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per
motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di
opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa
rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia
protetto dalla persecuzione.
2. Non é consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'
articolo 11, comma 1, nei confronti:
a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire
il genitore o l'affidatario espulsi;
b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il
disposto dell'articolo 7;
c) degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con
il coniuge, di nazionalità italiana;
d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla
nascita del figlio cui provvedono.
Art. 18.
(Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
d'intesa con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, per la
solidarietà sociale e con gli altri Ministri eventualmente interessati,
sono stabilite, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo
nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 43, le misure di protezione
temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni della presente
legge, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti,
disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non
appartenenti all'Unione europea.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui
delegato riferiscono annualmente al Parlamento sull'attuazione delle
misure adottate.
TITOLO III
DISCIPLINA DEL LAVORO
Art. 19.
(Determinazione dei flussi di ingresso)
1. L'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro
subordinato, anche stagionale, e di lavoro autonomo, avviene
nell'ambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti di cui
all'articolo 3, comma 4. Con tali decreti sono altresí assegnate in via
preferenziale quote riservate agli Stati non appartenenti all'Unione
europea, con i quali il Ministro degli affari esteri, di concerto con
il Ministro dell'interno e con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, abbia concluso accordi finalizzati alla
regolamentazione dei flussi d'ingresso e delle procedure di
riammissione. Nell'ambito di tali intese possono essere definiti
appositi accordi in materia di flussi per lavoro stagionale, con le
corrispondenti autorità nazionali responsabili delle politiche del
mercato del lavoro dei Paesi di provenienza.
2. I decreti annuali devono tenere conto delle indicazioni fornite, in
modo articolato per qualifiche o mansioni, dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale sull'andamento dell'occupazione e dei tassi di
disoccupazione a livello nazionale e regionale, nonché sul numero dei
cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea iscritti nelle
liste di collocamento.
3. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono prevedere
che i lavoratori stranieri che intendono fare ingresso in Italia per
motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, si iscrivano in
apposite liste, identificate dalle medesime intese, specificando le
loro qualifiche o mansioni, nonché gli altri requisiti indicati dal
regolamento di attuazione. Le predette intese possono inoltre prevedere
le modalità di tenuta delle liste, per il successivo inoltro agli
uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
4. Il regolamento di attuazione prevede forme di istituzione di una
anagrafe annuale informatizzata delle offerte e delle richieste di
lavoro subordinato dei lavoratori stranieri.
5. L'onere derivante dal presente articolo é valutato in lire 350
milioni annui a decorrere dall'anno 1998.
Art. 20.
(Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato)
1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante
in Italia, che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero
residente all'estero, deve presentare all'ufficio periferico del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per
territorio ap posita richiesta nominativa di autorizzazione al lavoro.
Nei casi in cui il datore di lavoro non abbia una conoscenza diretta
dello straniero, puó richiedere l'autorizzazione al lavoro di una o piú
persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 19, comma 3,
selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.
2. Contestualmente alla domanda di autorizzazione al lavoro, il datore
di lavoro deve esibire idonea documentazione indicante le modalità
della sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero.
3. L'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale rilascia l'autorizzazione, nel rispetto dei limiti numerici,
quantitativi e qualitativi, determinati a norma dell'articolo 3, comma
4, e dell'articolo 19, previa verifica delle condizioni offerte dal
datore di lavoro allo straniero, che non possono essere inferiori a
quelle stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro
applicabili.
4. Ai fini di cui al comma 3, l'ufficio periferico fornisce mensilmente
al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il numero e il tipo
delle autorizzazioni rilasciate, secondo le medesime classificazioni
adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, precisando quelle
relative agli Stati non appartenenti all'Unione europea con quote
riservate.
5. L'autorizzazione al lavoro subordinato deve essere utilizzata entro
e non oltre sei mesi dalla data del rilascio.
6. Il datore di lavoro deve altresí esibire all'ufficio periferico del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per
territorio copia del contratto di lavoro stipulato con lo straniero.
7. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per
lavoro subordinato che perde il posto di lavoro puó essere iscritto
nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del
permesso di soggiorno e comunque, salvo che si tratti di permesso di
soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un
anno.
8. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori
stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente
articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, é
punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da lire due
milioni a lire sei milioni.
Art. 21.
(Prestazione di garanzia
per l'accesso al lavoro)
1. Il cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante, che
intenda farsi garante dell'ingresso di uno straniero per consentirgli
l'inserimento nel mercato del lavoro, deve presentare entro sessanta
giorni dalla pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4,
apposita richiesta nominativa alla questura della provincia di
residenza, la cui autorizzazione all'ingresso costituisce titolo per il
rilascio del visto di ingresso. Il richiedente deve dimostrare di
potere effettivamente assicurare allo straniero alloggio, copertura dei
costi per il sostentamento e assistenza sanitaria per la durata del
permesso di soggiorno. L'autorizzazione all'ingresso viene concessa, se
sussistono gli altri requisiti per l'ingresso, nell'ambito delle quote
stabilite e secondo le modalità indicate nei decreti di attuazione del
documento programmatico per gli ingressi per lavoro e deve essere
utilizzata entro e non oltre sei mesi dalla presentazione della
domanda. Essa consente di ottenere, previa iscrizione alle liste di
collocamento, un permesso di soggiorno per un anno a fini di
inserimento nel mercato del lavoro.
2. Sono ammessi a prestare le garanzie di cui al comma 1 le regioni,
gli enti locali, le associazioni professionali e sindacali, gli enti e
le associazioni del volontariato operanti nel settore dell'immigrazione
da almeno tre anni, provvisti dei requisiti patrimoniali e
organizzativi individuati con regolamento da adottare con decreto del
Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri
dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale. Lo stesso
regolamento puó prevedere la formazione e le modalità di tenuta di un
elenco degli enti e delle associazioni ammessi a prestare la suddetta
garanzia.
3. La prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro é ammessa secondo
le modalità indicate nel regolamento di attuazione, il quale stabilisce
in particolare il numero massimo di garanzie che ciascun soggetto puó
prestare in un anno.
4. Trascorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dei
decreti di cui all'articolo 3, comma 4, nei limiti e secondo le
modalità stabiliti da detti decreti, i visti di ingresso per
inserimento nel mercato del lavoro sono rilasciati su richiesta di
lavoratori stranieri residenti all'estero e iscritti in apposite liste
tenute dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, con
graduatoria basata sull'anzianità di iscrizione. Il regolamento di
attuazione stabilisce i requisiti per ottenere il visto di cui al
presente comma.
Art. 22.
(Lavoro stagionale)
1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante
in Italia, o le associazioni di categoria per conto dei loro associati,
che intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a
carattere stagionale con uno straniero devono presentare all'ufficio
periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
competente per territorio apposita richiesta nominativa. Nei casi in
cui il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante
o le associazioni di categoria non abbiano una conoscenza diretta dello
straniero, la richiesta puó essere effettuata nei confronti di una o
piú persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 19, comma 3,
selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.
2. L'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale rilascia l'autorizzazione nel rispetto del diritto di
precedenza maturato, entro e non oltre quindici giorni dalla data di
ricezione della richiesta del datore di lavoro.
3. L'autorizzazione al lavoro stagionale puó avere la validità minima
di venti giorni e massima di sei mesi, o di nove mesi nei settori che
richiedono tale estensione, corrispondente alla durata del lavoro
stagionale richiesto, anche con riferimento a gruppi di lavori di piú
breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro.
4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni
indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di
provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il
rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro
stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non abbiano
mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Puó inoltre
convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso
di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o
indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni.
5. Le Commissioni regionali per l'impiego possono stipulare con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello
regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con
gli enti locali apposite convenzioni dirette a favorire l'accesso dei
lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale individuati. Le
convenzioni possono individuare il trattamento economico e normativo,
comunque non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani, e
le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera,
nonché eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire
l'attivazione dei flussi e dei deflussi e le misure complementari
relative all'accoglienza.
6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di
carattere stagionale, uno o piú stranieri privi del permesso di
soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto,
revocato o annul lato, é punito ai sensi dell'articolo 20, comma 8.
Art. 23.
(Previdenza e assistenza
per i lavoratori stagionali)
1. In considerazione della durata limitata dei contratti nonché della
loro specificità, agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per
lavoro stagionale si applicano le seguenti forme di previdenza e
assistenza obbligatoria, secondo le norme vigenti nei settori di
attività:
a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
b) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali;
c) assicurazione contro le malattie;
d) assicurazione di maternità.
2. In sostituzione dei contributi per l'assegno per il nucleo familiare
e per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, il datore
di lavoro é tenuto a versare all'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) un contributo in misura pari all'importo dei medesimi
contributi ed in base alle condizioni e alle modalità stabilite per
questi ultimi. Tali contributi sono destinati ad interventi di
carattere socio-assistenziale a favore dei lavoratori di cui
all'articolo 43.
3. Nei decreti attuativi del documento programmatico sono definiti i
requisiti, gli ambiti e le modalità degli interventi di cui al comma 2.
4. Sulle contribuzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le riduzioni
degli oneri sociali previste per il settore di svolgimento
dell'attività lavorativa.
5. Ai contributi di cui al comma 1, lettera a), si applicano le
disposizioni dell'articolo 3, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n.
335, concernenti il trasferimento degli stessi all'istituto o ente
assicuratore dello Stato di provenienza del lavoratore, ovvero, nei
casi in cui la materia non sia regolata da accordi o da convenzioni
internazionali, la loro liquidazione ai lavoratori che lasciano il
territorio dello Stato. É fatta salva la possibilità di ricostruzione
della posizione contributiva in caso di successivo ingresso.
Art. 24.
(Ingresso e soggiorno per lavoro
autonomo)
1. L'ingresso in Italia dei lavoratori stranieri non appartenenti
all'Unione europea che intendono esercitare nel territorio dello Stato
un'attività non occasionale di lavoro autonomo puó essere consentito a
condizione che l'esercizio di tali attività non sia riservato dalla
legge ai cittadini italiani, o a cittadini di uno degli Stati membri
dell'Unione europea.
2. In ogni caso lo straniero che intenda esercitare in Italia una
attività industriale, professionale, artigianale o commerciale, ovvero
costituire società di capitali o di persone o accedere a cariche
societarie, deve altresí dimostrare di disporre di risorse adeguate per
l'esercizio dell'attività che intende intraprendere in Italia; di
essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per
l'esercizio della singola attività, compresi, ove richiesti, i
requisiti per l'iscrizione in albi e registri; di essere in possesso di
una attestazione dell'autorità competente in data non anteriore a tre
mesi che dichiari che non sussistono motivi ostativi al rilascio
dell'autorizzazione o della licenza prevista per l'esercizio
dell'attività che lo straniero intende svolgere.
3. Il lavoratore non appartenente all'Unione europea deve comunque
dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un
reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al
livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla
partecipazione alla spesa sanitaria o di corrispondente garanzia da
parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente
soggiornanti nel territorio dello Stato.
4. Sono fatte salve le norme piú favorevoli previste da accordi
internazionali in vigore per l'Italia.
5. La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso dei
requisiti indicati dal presente articolo ed acquisiti i nulla osta del
Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno e del
Ministero eventualmente competente in relazione all'attività che lo
straniero intende svolgere in Italia, rilascia il visto di ingresso per
lavoro autonomo, con l'espressa indicazione dell'attività cui il visto
si riferisce, nei limiti numerici stabiliti a norma dell'articolo 3,
comma 4, e dell'articolo 19.
6. Le procedure di cui al comma 5 sono effettuate secondo le modalità
previste dal regolamento di attuazione.
7. Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere rilasciato o
negato entro centoventi giorni dalla data di presentazione della
domanda e della relativa documentazione e deve essere utilizzato entro
centottanta giorni dalla data del rilascio.
Art. 25.
(Ingresso per lavoro in casi particolari)
1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli
precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di cui all'articolo 3,
comma 4, il regolamento di attuazione disciplina particolari modalità e
termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di
ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna
delle seguenti categorie di lavoratori stranieri:
a) dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede
o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società
estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno
Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero
dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società
di altro Stato membro dell'Unione europea;
b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;
c) professori universitari e ricercatori destinati a svolgere in Italia
un incarico accademico o un'attività retribuita di ricerca presso
università, istituti di istruzione e di ricerca operanti in Italia;
d) traduttori e interpreti;
e) collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all'estero, da
almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con
cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione europea
residenti all'estero, che si trasferiscono in Italia, per la
prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;
f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione
professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso
datori di lavoro italiani, effettuando anche prestazioni che rientrano
nell'ambito del lavoro subordinato;
g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel
territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente, a domanda
del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per
un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando
tali compiti o funzioni siano terminati;
h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalità
stabilite nel regolamento di attuazione;
i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro,
persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da
questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente
trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o
straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio
italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto
stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o
aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all'estero, nel
rispetto delle disposizioni dell'articolo 1655 del codice civile, della
legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e
comunitarie;
l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti
all'estero;
m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali,
concertistici o di balletto;
n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di
intrattenimento;
o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o
da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti
pubblici, nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche;
p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività
sportiva professionistica presso società sportive italiane ai sensi
della legge 23 marzo 1981, n. 91;
q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e
dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o
periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere;
r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore
per l'Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro
occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità
di giovani o sono persone collocate "alla pari".
2. Il regolamento di cui all'articolo 1 contiene altresí norme per
l'attuazione delle convenzioni ed accordi internazionali in vigore
relativamente all'ingresso e soggiorno dei lavoratori stranieri
occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o
di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia.
3. L'ingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri non
appartenenti all'Unione europea é disciplinato dalle disposizioni
particolari previste negli accordi internazionali in vigore con gli
Stati confinanti.
TITOLO IV
DIRITTO ALL'UNITÁ FAMILIARE
E TUTELA DEI MINORI
Art. 26.
(Diritto all'unità familiare)
1. Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare nei
confronti dei familiari stranieri é riconosciuto, alle condizioni
previste dalla presente legge, agli stranieri titolari di carta di
soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno,
rilasciato per lavoro subordinato o per lavoro autonomo ovvero per
asilo, per studio o per motivi religiosi.
2. Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato membro
dell'Unione europea continuano ad applicarsi le disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656,
fatte salve quelle piú favorevoli della presente legge o del
regolamento di attuazione.
3. In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati
a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori
deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il
superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto
dall'articolo 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo
del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge
27 maggio 1991, n. 176.
Art. 27.
(Ricongiungimento familiare)
1. Lo straniero puó chiedere il ricongiungimento per i seguenti
familiari:
a) coniuge non legalmente separato;
b) figli minori a carico, anche del coniuge o nati fuori del
matrimonio, non coniugati ovvero legalmente separati, a condi zione che
l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
c) genitori a carico;
d) parenti entro il terzo grado, a carico, inabili al lavoro secondo la
legislazione italiana.
2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di età
inferiore a diciotto anni. I minori adottati o affidati o sottoposti a
tutela sono equiparati ai figli.
3. Salvo che si tratti di rifugiato, lo straniero che richiede il
ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità:
a) di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge
regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero,
nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito
di uno dei genitori, del consenso del titolare dell'alloggio nel quale
il minore effettivamente dimorerà;
b) di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore
all'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento
di un solo familiare, al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale
se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo
dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il
ricongiungimento di quattro o piú familiari. Ai fini della
determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo
complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.
4. É consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di
carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato
relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro
autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, dei
familiari con i quali é possibile attuare il ricongiungimento, a
condizione che ricorrano i requisiti di disponibilità di alloggio e di
reddito di cui al comma 3.
5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 26, comma 2, é consentito
l'ingresso, al seguito del cittadino italiano o comunitario, dei
familiari con i quali é possibile attuare il ricongiungimento.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, é consentito
l'ingresso, per ricongiungimento al figlio minore regolarmente
soggiornante in Italia, del genitore naturale che dimostri, entro un
anno dall'ingresso in Italia, il possesso dei requisiti di
disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3.
7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata
della prescritta documentazione, é presentata alla questura del luogo
di dimora del richiedente, la quale ne rilascia copia contrassegnata
con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento.
Il questore, verificata l'esistenza dei requisiti di cui al presente
articolo, emette il provvedimento richiesto, ovvero un provvedimento di
diniego del nulla osta.
8. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta,
l'interessato puó ottenere il visto di ingresso direttamente dalle
rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione
della copia degli atti contrassegnata dalla questura, da cui risulti la
data di presentazione della domanda e della relativa documentazione.
9. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane rilasciano
altresí il visto di ingresso al seguito nei casi previsti dal comma 5.
Art. 28.
(Permesso di soggiorno
per motivi familiari)
1. Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di
soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari é rilasciato:
a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso
per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito
del proprio familiare nei casi previsti dall'articolo 27, ovvero con
visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore;
b) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno
un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con
cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero
con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;
c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei
requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno
Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con
straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso
del familiare é convertito in permesso di soggiorno per motivi
familiari. La conversione puó essere richiesta entro un anno dalla data
di scadenza del titolo di soggiorno orginariamente posseduto dal
familiare. Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal
possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare;
d) al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente
in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari é
rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di
soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato
privato della potestà genitoriale secondo la legge italiana.
2. Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l'accesso ai
servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione
professionale, l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento
di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per
lo svolgimento di attività di lavoro.
3. Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata
del permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso dei
requisiti per il ricongiungimento ai sensi dell'articolo 27 ed é
rinnovabile insieme con quest'ultimo.
4. Allo straniero che effettua il ricongiungimento con il cittadino
italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con
straniero titolare della carta di soggiorno di cui all'articolo 7, é
rilasciata una carta di soggiorno.
5. In caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o,
per il figlio che non possa ottenere la carta di soggiorno, al
compimento del diciottesimo anno di età, il permesso di soggiorno puó
essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro
autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di età per lo
svolgimento di attività di lavoro.
6. Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del
permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri
provvedimenti dell'autorità
amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato
puó presentare ricorso al pretore del luogo in cui risiede, il quale
provvede, sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e
seguenti del codice di procedura civile. Il decreto che accoglie il
ricorso puó disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla
osta. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di
registro e da ogni altra tassa. L'onere derivante dall'applicazione del
presente comma é valutato in lire 150 milioni annui a decorrere
dall'anno 1998.
Art. 29.
(Disposizioni a favore dei minori)
1. Il figlio minore dello straniero con questi convivente e
regolarmente soggiornante é iscritto nel permesso di soggiorno o nella
carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al compimento
del quattordicesimo anno di età e segue la condizione giuridica del
genitore con il quale convive, ovvero la piú favorevole tra quelle dei
genitori con cui convive. Fino al medesimo limite di età il minore che
risulta affidato ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n.
184, é iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno
dello straniero al quale é affidato e segue la condizione giuridica di
quest'ultimo, se piú favorevole. L'assenza occasionale e temporanea dal
territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza e il
rinnovo dell'iscrizione.
2. Al compimento del quattordicesimo anno di età al minore iscritto nel
permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero
dello straniero affidatario é rilasciato un permesso di soggiorno per
motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età, ovvero
una carta di soggiorno.
3. Il tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo
sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di
salute del minore che si trova nel territorio italiano, puó autorizzare
l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo
determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della presente
legge. L'autorizzazione é revocata quando vengono a cessare i gravi
motivi che ne giustificavano il rilascio o per attività del familiare
incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia.
I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o
consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza.
4. Qualora ai sensi della presente legge debba essere disposta
l'espulsione di un minore straniero, il provvedimento é adottato, su
richiesta del questore, dal tribunale per i minorenni.
Art. 30.
(Disposizioni concernenti minori
affidati al compimento della maggiore età)
1. Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti
sono state applicate le disposizioni di cui all'articolo 29, commi 1 e
2, e ai minori comunque affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4
maggio 1983, n. 184, puó essere rilasciato un permesso di soggiorno per
motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o
autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno
per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui
all'articolo 21.
Art. 31.
(Comitato per i minori stranieri)
1. Al fine di vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri
temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le
attività delle aministrazioni interessate é istituito, senza ulteriori
oneri a carico del bilancio dello Stato, un Comitato presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri composto da rappresentanti dei
Ministeri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia,
del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio
dei ministri, nonché da due rappresentanti dell'Associazione nazionale
dei comuni italiani (ANCI), da un rappresentante dell'Unione province
d'Italia (UPI) e da due rappresentanti di organizzazioni maggiormente
rappresentative operanti nel settore dei problemi della famiglia.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
da lui delegato, sentiti i Ministri degli affari esteri, dell'interno e
di grazia e giustizia, sono definiti i compiti del Comitato concernenti
la tutela dei diritti dei minori stranieri in conformità alle
previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre
1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991,
n. 176, e sono stabilite le regole e le modalità per l'ingresso ed il
soggiorno nel territorio nazionale dei minori stranieri, limitatamente
a quelli in età superiore a sei anni che entrano in Italia nell'ambito
di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti,
associazioni o famiglie italiane, nonché per l'affidamento temporaneo e
per il rimpatrio dei medesimi.
3. Il Comitato si avvale, per l'espletamento delle attività di
competenza, del per sonale e dei mezzi in dotazione al Dipartimento per
gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri ed ha
sede presso il Dipartimento medesimo.
TITOLO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA, NONCHÉ DI ISTRUZIONE, ALLOGGIO,
PARTECIPAZIONE ALLA VITA PUBBLICA E INTEGRAZIONE SOCIALE
CAPO I.
DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA
Art. 32.
(Assistenza per gli stranieri iscritti
al Servizio sanitario nazionale)
1. Hanno l'obbligo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale e
hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri
rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo
contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal Servizio sanitario
nazionale e alla sua validità temporale:
a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso
regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano
iscritti nelle liste di collocamento;
b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il
rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro
autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo
umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per
affidamento, per acquisto della cittadinanza.
2. L'assistenza sanitaria spetta altresí ai familiari a carico
regolarmente soggiornanti. Nelle more dell'iscrizione al Servizio
sanitario nazionale, ai minori figli di stranieri iscritti al Servizio
sanitario nazionale é assicurato, fino dalla nascita, il medesimo
trattamento dei minori iscritti.
3. Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrante tra le
categorie indicate nei commi 1 e 2, é tenuto ad assicurarsi contro il
rischio di malattie, infortunio e maternità mediante stipula di
apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o
straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione
al Servizio sanitario nazionale, valida anche per i familiari a carico.
Per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale deve essere
corrisposto a titolo di partecipazione alle spese un contributo
annuale, di importo percentuale pari a quello previsto per i cittadini
italiani, sul reddito complessivo conseguito nell'anno precedente in
Italia e all'estero. L'ammontare del contributo é determinato con
decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del
tesoro, e non puó essere inferiore al contributo minimo previsto dalle
norme vigenti.
4. L'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale puó essere
altresí richiesta:
a) dagli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di
soggiorno per motivi di studio;
b) dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai
sensi dell'Accordo europeo sul collocamento alla pari, adottato a
Strasburgo il 24 novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai sensi
della legge 18 maggio 1973, n. 304.
5. I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a corrispondere per
l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale, a titolo di
partecipazione alla spesa, un contributo annuale forfettario negli
importi e secondo le modalità previsti dal decreto di cui al comma 3.
6. Il contributo per gli stranieri indicati al comma 4, lettere a) e
b), non é valido per i familiari a carico.
7. Lo straniero assicurato al Servizio sanitario nazionale é iscritto
nella azienda sa nitaria locale del comune in cui dimora secondo le
modalità previste dal regolamento di attuazione.
Art. 33.
(Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio
sanitario nazionale)
1. Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri non
iscritti al Servizio sanitario nazionale devono essere corrisposte, dai
soggetti tenuti al pagamento di tali prestazioni, le tariffe
determinate dalle regioni e province autonome ai sensi dell'articolo 8,
commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni.
2. Restano salve le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria ai
cittadini stranieri in Italia in base a trattati e accordi
internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità sottoscritti
dall'Italia.
3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in
regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono
assicurate, nei presídi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali
ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative,
per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina
preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono,
in particolare, garantiti:
a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di
trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio
1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro
della sanità 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87
del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani;
b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione
sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa
esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;
c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di
campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;
d) gli interventi di profilassi internazionale;
e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed
eventuale bonifica dei relativi focolai.
4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico
dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte
salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini
italiani.
5. L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in
regola con le norme sul soggiorno non puó comportare alcun tipo di
segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il
referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano.
6. Fermo restando il finanziamento delle prestazioni ospedaliere
urgenti o comunque essenziali a carico del Ministero dell'interno, agli
oneri recati dalle rimanenti prestazioni contemplate nel comma 3, nei
confronti degli stranieri privi di risorse economiche sufficienti, si
provvede nell'ambito delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale,
con corrispondente riduzione dei programmi riferiti agli interventi di
emergenza.
Art. 34.
(Ingresso e soggiorno per cure mediche)
1. Lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia e
l'eventuale accompagnatore possono ottenere uno specifico visto di
ingresso ed il relativo permesso di soggiorno. A tale fine gli
interessati devono presentare una dichiarazione della struttura
sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data di
inizio della stessa e la durata presunta del trattamento terapeutico,
devono attestare l'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale,
tenendo conto del costo presumibile delle prestazioni sanitarie
richieste, secondo modalità stabilite dal regolamento di attuazione,
nonché do cumentare la disponibilità in Italia di vitto e alloggio per
l'accompagnatore e per il periodo di convalescenza dell'interessato. La
domanda di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo del permesso puó
anche essere presentata da un familiare o da chiunque altro vi abbia
interesse.
2. Il trasferimento per cure in Italia con rilascio di permesso di
soggiorno per cure mediche é altresí consentito nell'ambito di
programmi umanitari definiti ai sensi dell'articolo 12, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come
modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, previa
autorizzazione del Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero
degli affari esteri. Le aziende sanitarie locali e le aziende
ospedaliere, tramite le regioni, sono rimborsate delle spese sostenute,
che fanno carico al Fondo sanitario nazionale.
3. Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari alla
durata presunta del trattamento terapeutico ed é rinnovabile finché
durano le necessità terapeutiche documentate.
4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di profilassi
internazionale.
CAPO II.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO E
PROFESSIONE
Art. 35.
(Attività professionali)
1. Agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso dei
titoli professionali legalmente riconosciuti in Italia abilitanti
all'esercizio delle professioni, é consentita, in deroga alle
disposizioni che prevedono il requisito della cittadinanza italiana,
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali o, nel caso di
professioni sprovviste di albi, l'iscrizione in elenchi speciali da
istituire presso i Ministeri competenti, secondo quanto previsto dal
regolamento di attuazione. L'iscrizione ai predetti albi o elenchi é
condizione necessaria per l'esercizio delle professioni anche con
rapporto di lavoro subordinato. Non possono usufruire della deroga gli
stranieri che sono stati ammessi in soprannumero ai corsi di diploma,
di laurea o di specializzazione, salvo autorizzazione del Governo dello
Stato di appartenenza.
2. Le modalità, le condizioni ed i limiti temporali per
l'autorizzazione all'esercizio delle professioni e per il
riconoscimento dei relativi titoli abilitanti non ancora riconosciuti
in Italia sono stabiliti con il regolamento di attuazione. Le
disposizioni per il riconoscimento dei titoli saranno definite dai
Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti gli Ordini
professionali e le associazioni di categoria interessate.
3. Gli stranieri di cui al comma 1, a decorrere dalla scadenza del
termine ivi previsto, possono iscriversi agli Ordini, Collegi ed
elenchi speciali nell'ambito delle quote definite a norma dell'articolo
3, comma 4, e secondo percentuali massime di impiego definite in
conformità ai criteri stabiliti dal regolamento di attuazione.
4. In caso di lavoro subordinato é garantita la parità di trattamento
retributivo e previdenziale con i cittadini italiani.
Art. 36.
(Istruzione degli stranieri.
Educazione interculturale)
1. I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo
scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in
materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di
partecipazione alla vita della comunità scolastica.
2. L'effettività del diritto allo studio é garantita dallo Stato, dalle
regioni e dagli enti locali anche mediante l'attivazione di appositi
corsi ed iniziative per l'apprendimento della lingua italiana.
3. La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e
culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco,
dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine promuove e
favorisce iniziative volte alla accoglienza, alla tutela della cultura
e della lingua d'origine e alla realizzazione di attività
interculturali comuni.
4. Le iniziative e le attività di cui al comma 3 sono realizzate sulla
base di una rilevazione dei bisogni locali e di una programmazione
territoriale integrata, anche in convenzione con le associazioni degli
stranieri, con le rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di
appartenenza e con le organizzazioni di volontariato.
5. Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione
territoriale degli interventi, anche sulla base di convenzioni con le
regioni e gli enti locali, promuovono:
a) l'accoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti
mediante l'attivazione di corsi di alfabetizzazione nelle scuole
elementari e medie;
b) la realizzazione di un'offerta culturale valida per gli stranieri
adulti regolarmente soggiornanti che intendano conseguire il titolo di
studio della scuola dell'obbligo;
c) la predisposizione di percorsi integrativi degli studi sostenuti nel
Paese di provenienza al fine del conseguimento del titolo dell'obbligo
o del diploma di scuola secondaria superiore;
d) la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana;
e) la realizzazione di corsi di formazione, anche nel quadro di accordi
di collaborazione internazionale in vigore per l'Italia.
6. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposi zioni di
attuazione del presente capo, con specifica indicazione:
a) delle modalità di realizzazione di specifici progetti nazionali e
locali, con particolare riferimento all'attivazione di corsi intensivi
di lingua italiana, nonché dei corsi di formazione ed aggiornamento del
personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e
grado e dei criteri per l'adattamento dei programmi di insegnamento;
b) dei criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e degli studi
effettuati nei Paesi di provenienza ai fini dell'inserimento
scolastico, nonché dei criteri e delle modalità di comunicazione con le
famiglie degli alunni stranieri, anche con l'ausilio di mediatori
culturali qualificati;
c) dei criteri per l'iscrizione e l'inserimento nelle classi degli
stranieri provenienti dall'estero, per la ripartizione degli alunni
stranieri nelle classi e per l'attivazione di specifiche attività di
sostegno linguistico;
d) dei criteri per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 4 e 5.
Art. 37.
(Accesso ai corsi delle università)
1. In materia di accesso all'istruzione universitaria e di relativi
interventi per il diritto allo studio é assicurata la parità di
trattamento tra lo straniero e il cittadino italiano, nei limiti e con
le modalità di cui al presente articolo.
2. Le università, nella loro autonomia e nei limiti delle loro
disponibilità finanziarie, assumono iniziative volte al conseguimento
degli obiettivi del documento programmatico di cui all'articolo 3,
promuovendo l'accesso degli stranieri ai corsi universitari di cui
all'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, tenendo conto
degli orientamenti comunitari in materia, in particolare riguardo
all'inserimento di una quota di studenti universitari stranieri,
stipulando apposite intese con gli atenei stranieri per la mobilità
studentesca, nonché organizzando attività di orientamento e di
accoglienza.
3. Con il regolamento di attuazione sono disciplinati:
a) gli adempimenti richiesti agli stranieri per il conseguimento del
visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio,
anche con riferimento alle modalità di prestazione di garanzia di
copertura economica da parte di enti o cittadini italiani o stranieri
regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato in luogo della
dimostrazione di disponibilità di mezzi sufficienti di sostentamento da
parte dello studente straniero;
b) la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio e
l'esercizio in vigenza di esso di attività di lavoro subordinato o
autonomo da parte dello straniero titolare;
c) l'erogazione di borse di studio, sussidi e premi agli studenti
stranieri, anche a partire da anni di corso successivi al primo, in
coordinamento con la concessione delle provvidenze previste dalla
normativa vigente in materia di diritto allo studio universitario e
senza obbligo di reciprocità;
d) i criteri per la valutazione della condizione economica dello
straniero ai fini dell'uniformità di trattamento in ordine alla
concessione delle provvidenze di cui alla lettera c);
e) la realizzazione di corsi di lingua italiana per gli stranieri che
intendono accedere all'istruzione universitaria in Italia;
f) il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero.
4. In base alle norme previste dal presente articolo e dal regolamento
di attuazione, sulla base delle disponibilità comunicate dalle
università, é disciplinato annualmente, con decreto del Ministro degli
affari esteri, di concerto con il Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro dell'interno, il
numero massimo dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per
l'accesso all'istruzione universitaria degli studenti stranieri
residenti all'estero. Lo schema del decreto é trasmesso al Parlamento
per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia
che si esprimono entro i successivi trenta giorni.
5. É comuque consentito l'accesso ai corsi universitari, a parità di
condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta
di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o
per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per
asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri
regolarmente soggiornanti in possesso di titolo di studio superiore
conseguito in Italia o, se conseguito all'estero, equipollente.
CAPO III.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLOGGIO E ASSOSTENZA SOCIALE
Art. 38.
(Centri di accoglienza.
Accesso all'abitazione)
1. Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni e con
le associazioni e le organizzazioni di volontariato, predispongono
centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture
ospitanti cittadini italiani o cittadini di altri Paesi dell'Unione
europea, stranieri regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal
turismo, che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere
autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza. Il
sindaco, quando vengano individuate situazioni di emergenza, puó
disporre l'alloggiamento nei centri di accoglienza di stranieri non in
regola con le disposizioni sull'ingresso e sul soggiorno nel territorio
dello Stato, ferme restando le norme sull'allontanamento dal territorio
dello Stato degli stranieri in tali condizioni.
2. I centri di accoglienza sono finalizzati a rendere autosufficienti
gli stranieri ivi ospitati nel piú breve tempo possibile. I centri di
accoglienza provvedono, ove possibile, ai servizi sociali e culturali
idonei a favorire l'autonomia e l'inserimento sociale degli ospiti.
Ogni regione determina i requisiti gestionali e strutturali dei centri
e consente convenzioni con enti privati e finanziamenti.
3. Per centri di accoglienza si intendono le strutture alloggiative
che, anche gratuitamente, provvedono alle immediate esigenze
alloggiative ed alimentari, nonché, ove possibile, all'offerta di
occasioni di apprendimento della lingua italiana, di formazione
professionale, di scambi culturali con la popolazione italiana, e
all'assistenza socio-sanitaria degli stranieri impossibilitati a
provvedervi autonomamente per il tempo strettamente necessario al
raggiungimento dell'autonomia personale per le esigenze di vitto e
alloggio nel territorio in cui vive lo straniero.
4. Lo straniero regolarmente soggiornante puó accedere ad alloggi
sociali, collettivi o privati, predisposti, secondo i criteri previsti
dalle leggi regionali, dai comuni di maggiore insediamento degli
stranieri o da associazioni, fondazioni o organizzazioni di
volontariato, ovvero da altri enti pubblici o privati, nell'ambito di
strutture alloggiative, prevalentemente organizzate in forma di
pensionato, aperte ad italiani e stranieri, finalizzate ad offrire una
sistemazione alloggiativa dignitosa a pagamento, secondo quote
calmierate, nell'attesa del reperimento di un alloggio ordinario in via
definitiva.
5. Le regioni concedono contributi a comuni, province, consorzi di
comuni, o enti morali pubblici o privati, per opere di risanamento
igienico-sanitario di alloggi di loro proprietà o di cui abbiano la
disponibilità legale per almeno quindici anni, da destinare ad
abitazioni di stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di
soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per studio, per
motivi familiari, per asilo politico o asilo umanitario. I contributi
possono essere in conto capitale o a fondo perduto e comportano
l'imposizione, per un numero determinato di anni, di un vincolo
sull'alloggio all'ospitabilità temporanea o alla locazione a stranieri
regolarmente soggiornanti. L'assegnazione e il godimento dei contributi
e degli alloggi cosí strutturati é effettuata sulla base dei criteri e
delle modalità previsti dalla legge regionale.
6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri
regolarmente soggiornanti che siano iscritti nelle liste di
collocamento o che esercitino una regolare attività di lavoro
subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in
condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia
residenziale pubblica, ai servizi di intermediazione delle agenzie
sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali
per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato
in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa
di abitazione.
Art. 39.
(Assistenza sociale)
1. Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di
soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti
nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono
equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle
provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza
sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo
di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per
gli invalidi civili e per gli indigenti.
CAPO IV.
DISPOSIZIONI SULL'INTEGRAZIONE SOCIALE, SULLE DISCRIMINAZIONI E
ISTITUZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE MIGRATORIE
Art. 40.
(Misure di integrazione sociale)
1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni, nell'ambito delle
proprie compe tenze, anche in collaborazione con le associazioni di
stranieri e con le organizzazioni stabilmente operanti in loro favore,
nonché in collaborazione con le autorità o con enti pubblici e privati
dei Paesi di origine, favoriscono:
a) le attività intraprese in favore degli stranieri regolarmente
soggiornanti in Italia, anche al fine di effettuare corsi della lingua
e della cultura di origine, dalle scuole e dalle istituzioni culturali
straniere legalmente funzionanti nella Repubblica ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, e successive
modificazioni ed integrazioni;
b) la diffusione di ogni informazione utile al positivo inserimento
degli stranieri nella società italiana, in particolare riguardante i
loro diritti e i loro doveri, le diverse opportunità di integrazione e
crescita personale e comunitaria offerte dalle amministrazioni
pubbliche e dall'associazionismo, nonché alle possibilità di un
positivo reinserimento nel Paese di origine;
c) la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali,
ricreative, sociali, economiche e religiose degli stranieri
regolarmente soggiornanti in Italia e ogni iniziativa di informazione
sulle cause dell'immigrazione e di prevenzione delle discriminazioni
razziali o della xenofobia, anche attraverso la raccolta presso le
biblioteche scolastiche e universitarie di libri, periodici e materiale
audiovisivo prodotti nella lingua originale dei Paesi di origine degli
stranieri residenti in Italia o provenienti da essi;
d) la realizzazione di convenzioni con associazioni regolarmente
iscritte nel registro di cui al comma 2 per l'impiego all'interno delle
proprie strutture di stranieri, titolari di carta di soggiorno o di
permesso di soggiorno di durata non inferiore a due anni, in qualità di
mediatori interculturali al fine di agevolare i rapporti tra le singole
amministrazioni e gli stranieri appartenenti ai diversi gruppi etnici,
nazionali, linguistici e religiosi;
e) l'organizzazione di corsi di formazione, ispirati a criteri di
convivenza in una società multiculturale e di prevenzione di
comportamenti discriminatori, xenofobi o razzisti, destinati agli
operatori degli organi e uffici pubblici e degli enti privati che hanno
rapporti abituali con stranieri o che esercitano competenze rilevanti
in materia di immigrazione.
2. Per i fini indicati nel comma 1 é istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri un registro delle associazioni selezionate
secondo criteri e requisiti previsti nel regolamento di attuazione.
3. Ferme restando le iniziative promosse dalle regioni e dagli enti
locali, allo scopo di individuare, con la partecipazione dei cittadini
stranieri, le iniziative idonee alla rimozione degli ostacoli che
impediscono l'effettivo esercizio dei diritti e dei doveri dello
straniero, é istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e
del lavoro un organismo nazionale di coordinamento. Il Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro, nell'ambito delle proprie
attribuzioni, svolge compiti di studio e promozione di attività volte a
favorire la partecipazione degli stranieri alla vita pubblica e la
circolazione delle informazioni sull'applicazione della presente legge.
Art. 41.
(Discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi)
1. Ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni
comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una
distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza,
il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni
e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di
distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o
l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà
fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in
ogni altro settore della vita pubblica.
2. In ogni caso compie un atto di discriminazione:
a) il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio o
la persona esercente un servizio di pubblica necessità che
nell'esercizio delle sue funzioni compia od ometta atti nei riguardi di
un cittadino straniero che, soltanto a causa della sua condizione di
straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia
o nazionalità, lo discriminino ingiustamente;
b) chiunque imponga condizioni piú svantaggiose o si rifiuti di fornire
beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa
della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata
razza, religione, etnia o nazionalità;
c) chiunque illegittimamente imponga condizioni piú svantaggiose o si
rifiuti di fornire l'accesso all'occupazione, all'alloggio,
all'istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e
socio-assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia
soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente
ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità;
d) chiunque impedisca, mediante azioni od omissioni, l'esercizio di
un'attività economica legittimamente intrapresa da uno straniero
regolarmente soggiornante in Italia, soltanto in ragione della sua
condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza,
confessione religiosa, etnia o nazionalità;
e) il datore di lavoro o i suoi preposti i quali, ai sensi
dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificata e
integrata dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903, e dalla legge 11 maggio
1990, n. 108, compiano qualsiasi atto o comportamento che produca un
effetto pregiudizievole discriminando, anche indirettamente, i
lavoratori in ragione della loro appartenenza ad una razza, ad un
gruppo etnico o linguistico, ad una confessione religiosa, ad una
cittadinanza. Costituisce discriminazione indiretta ogni trattamento
pregiudizievole conseguente all'adozione di criteri che svantaggino in
modo proporzionalmente maggiore i lavoratori appartenenti ad una
determinata razza, ad un determinato gruppo etnico o linguistico, ad
una determinata confessione religiosa o ad una cittadinanza e
riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento dell'attività
lavorativa.
3. Il presente articolo e l'articolo 42 si applicano anche agli atti
xenofobi, razzisti o discriminatori compiuti nei confronti dei
cittadini italiani, di apolidi e di cittadini di altri Stati membri
dell'Unione europea presenti in Italia.
Art. 42.
(Azione civile contro la discriminazione)
1. Quando il comportamento di un privato o della pubblica
amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali,
etnici, nazionali o religiosi, il giudice puó, su istanza di parte,
ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare
ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere
gli effetti della discriminazione.
2. La domanda si propone con ricorso depositato, anche personalmente
dalla parte, nella cancelleria del pretore del luogo di domicilio
dell'istante.
3. Il pretore, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale
al contraddittorio, procede nel modo che ritiene piú opportuno agli
atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini
del provvedimento richiesto.
4. Il pretore provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto
della domanda. Se accoglie la domanda, emette i provvedimenti richiesti
che sono immediatamente esecutivi.
5. Nei casi di urgenza il pretore provvede con decreto motivato,
assunte, ove occorra, sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo
stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé
entro un termine non superiore a quindici giorni, asse gnando
all'istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione
del ricorso e del decreto. A tale udienza il pretore, con ordinanza,
conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati nel decreto.
6. Contro i provvedimenti del pretore é ammesso reclamo al tribunale
nei termini di cui all'articolo 739, secondo comma, del codice di
procedura civile. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli
737, 738 e 739 del codice di procedura civile.
7. Con la decisione che definisce il giudizio il giudice puó altresí
condannare il convenuto al risarcimento del danno, anche non
patrimoniale.
8. Chiunque elude l'esecuzione di provvedimenti del pretore di cui ai
commi 4 e 5 e dei provvedimenti del tribunale di cui al comma 6 é
punito ai sensi dell'articolo 388, primo comma, del codice penale.
9. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza a proprio danno
del comportamento discriminatorio in ragione della razza, del gruppo
etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione
religiosa o della cittadinanza puó dedurre elementi di fatto anche a
carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi contributivi,
all'assegnazione delle mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla
progressione in carriera ed ai licenziamenti dell'azienda interessata.
Il giudice valuta i fatti dedotti nei limiti di cui all'articolo 2729,
primo comma, del codice civile.
10. Qualora il datore di lavoro ponga in essere un atto o un
comportamento discriminatorio di carattere collettivo, anche in casi in
cui non siano individuabili in modo immediato e diretto i lavoratori
lesi dalle discriminazioni, il ricorso puó essere presentato dalle
rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello nazionale. Il giudice, nella sentenza che
accerta le discriminazioni sulla base del ricorso presentato ai sensi
del presente articolo, ordina al datore di lavoro di definire, sentiti
i predetti soggetti e organismi, un piano di rimozione delle
discriminazioni accertate.
11. Ogni accertamento di atti o comportamenti discriminatori ai sensi
dell'articolo 41 posti in essere da imprese alle quali siano stati
accordati benefíci ai sensi delle leggi vigenti dello Stato o delle
regioni, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti
all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi o di forniture, é
immediatamente comunicato dal pretore, secondo le modalità previste dal
regolamento di attuazione, alle amministrazioni pubbliche o enti
pubblici che abbiano disposto la concessione del beneficio, incluse le
agevolazioni finanziarie o creditizie, o dell'appalto. Tali
amministrazioni o enti revocano il beneficio e, nei casi piú gravi,
dispongono l'esclusione del responsabile per due anni da qualsiasi
ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie, ovvero
da qualsiasi appalto.
12. Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni, con
le associazioni di immigrati e del volontariato sociale, ai fini
dell'applicazione delle norme del presente articolo e dello studio del
fenomeno, predispongono centri di osservazione, di informazione e di
assistenza legale per gli stranieri, vittime delle discriminazioni per
motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
Art. 43.
(Fondo nazionale per le politiche
migratorie)
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri é istituito il Fondo
nazionale per le politiche migratorie, destinato al finanziamento delle
iniziative di cui agli articoli 18, 36, 38, 40 e 44, inserite nei
programmi annuali o pluriennali dello Stato, delle regioni, delle
province e dei comuni. La dotazione del Fondo, al netto delle somme
derivanti dal contributo di cui al comma 3, é stabilita in lire 12.500
milioni per l'anno 1997, in lire 58.000 milioni per l'anno 1998 e in
lire 68.000 milioni per l'anno 1999. Alla determinazione del Fondo per
gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, com ma 3,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni ed integrazioni. Al Fondo affluiscono altresí le somme
derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati,
enti, organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell'Unione
europea, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per
essere assegnati al predetto Fondo. Il Fondo é annualmente ripartito
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con
i Ministri interessati. Il regolamento di attuazione disciplina le
modalità per la presentazione, l'esame, l'erogazione, la verifica, la
rendicontazione e la revoca del finanziamento del Fondo.
2. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni adottano, nelle materie
di propria competenza, programmi annuali o pluriennali relativi a
proprie iniziative e attività concernenti l'immigrazione, con
particolare riguardo all'effettiva e completa attuazione operativa
della presente legge e del regolamento di attuazione, alle attività
culturali, formative, informative, di integrazione e di promozione di
pari opportunità. I programmi sono adottati secondo i criteri e le
modalità indicati dal regolamento di attuazione e indicano le
iniziative pubbliche e private prioritarie per il finanziamento da
parte del Fondo, compresa l'erogazione di contributi agli enti locali
per l'attuazione del programma.
3. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore della
presente legge e comunque da data non successiva al 1º gennaio 1998, il
95 per cento delle somme derivanti dal gettito del contributo di cui
all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, é
destinato al finanziamento delle politiche del Fondo di cui al comma 1.
A tal fine le predette somme sono versate dall'INPS all'entrata del
bilancio dello Stato per essere assegnate al predetto Fondo. Il
contributo di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre
1986, n. 943, é soppresso a decorrere dal 1º gennaio 2000.
Art. 44.
(Commissione per le politiche
di integrazione)
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli
affari sociali é istituita la commissione per le politiche di
integrazione.
2. La commissione ha i compiti di predisporre per il Governo, anche ai
fini dell'obbligo di riferire al Parlamento, il rapporto annuale sullo
stato di attuazione delle politiche per l'integrazione degli immigrati,
di formulare proposte di interventi di adeguamento di tali politiche
nonché di fornire risposta a quesiti posti dal Governo concernenti le
politiche per l'immigrazione, interculturali, e gli interventi contro
il razzismo.
3. La commissione é composta da rappresentanti del Dipartimento per gli
affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei
Ministeri degli affari esteri, dell'interno, del lavoro e della
previdenza sociale, della sanità, della pubblica istruzione, nonché da
un numero massimo di dieci esperti, con qualificata esperienza nel
campo dell'analisi sociale, giuridica ed economica dei problemi
dell'immigrazione, nominati con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, sentito il Ministro per la solidarietà sociale. Il
presidente della commissione é scelto tra i professori universitari di
ruolo esperti nelle materie suddette ed é collocato in posizione di
fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Possono
essere invitati a partecipare alle sedute della commissione i
rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, della
Conferenza Stato-città ed autonomie locali e di altre amministrazioni
pubbliche interessate a singole questioni oggetto di esame.
4. Con il decreto di cui al comma 3 sono determinati l'organizzazione
della segreteria della commissione, istituita presso il Dipar timento
per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri,
nonché i rimborsi ed i compensi spettanti ai membri della commissione e
ad esperti dei quali la commissione intenda avvalersi per lo
svolgimento dei propri compiti.
5. Entro i limiti dello stanziamento annuale previsto per il
funzionamento della commissione dal decreto di cui all'articolo 43,
comma 1, la commissione puó affidare l'effettuazione di studi e
ricerche ad istituzioni pubbliche e private, a gruppi o a singoli
ricercatori mediante convenzioni deliberate dalla commissione e
stipulate dal presidente della medesima, e provvedere all'acquisto di
pubblicazioni o materiale necessario per lo svolgimento dei propri
compiti.
6. Per l'adempimento dei propri compiti la commissione puó avvalersi
della collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle regioni e degli enti
locali.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI CONCERNENTI I CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE
EUROPEA
Art. 45.
(Delega legislativa per l'attuazione delle norme comunitarie in materia
di ingresso, soggiorno e allontanamento dei cittadini degli Stati
membri dell'Unione europea)
1. Il Governo é delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo
contenente la disciplina organica dell'ingresso, del soggiorno e
dell'allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione
europea.
2. Il decreto legislativo deve osservare i seguenti princípi e criteri
direttivi:
a) garantire piena ed integrale attuazione alle norme comunitarie
relative alla libera circolazione delle persone in materia di ingresso,
soggiorno, allontanamento, con particolare riferimento alla condizione
del lavoratore subordinato e del lavoratore autonomo che intenda
stabilirsi, prestare o ricevere un servizio in Italia;
b) assicurare la massima semplificazione degli adempimenti
amministrativi richiesti ai cittadini degli altri Stati membri
dell'Unione europea per la documentazione del diritto di ingresso e
soggiorno in Italia, nonché per l'iscrizione anagrafica nelle liste
della popolazione residente, con eliminazione di ogni atto o attività
non essenziale alla tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza
nazionale e della sanità pubblica;
c) garantire il diritto all'impugnativa giurisdizionale degli atti
amministrativi restrittivi della libertà di ingresso e soggiorno dei
cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea mediante ricorso
al giudice ordinario. Gli atti concernenti tale procedimento
giurisdizionale saranno esenti da ogni tributo o prelievo di natura
fiscale;
d) assicurare in ogni caso che, nella materia trattata, la disciplina
posta sia pienamente conforme alle norme comunitarie rilevanti, tenuto
conto delle eventuali modificazioni intervenute fino al momento
dell'esercizio della delega e della giurisprudenza della Corte di
giustizia delle Comunità europee;
e) provvedere all'esplicita abrogazione di ogni disposizione
legislativa e regolamentare previgente in materia di ingresso,
soggiorno e allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri
dell'Unione europea;
f) assicurare il necessario coordinamento degli istituti previsti nel
decreto legislativo con analoghi istituti previsti dalla presente legge
e dal suo regolamento di attuazione;
g) prevedere ogni disposizione necessaria alla concreta attuazione del
decreto legislativo, nonché le norme di coordinamento con tutte le
altre norme statali ed eventualmente norme di carattere transitorio.
3. Lo schema di decreto legislativo, previa deliberazione preliminare
del Consiglio dei ministri, sarà trasmesso, almeno sessanta giorni
prima della scadenza del termine di cui al comma 1, al Parlamento per
l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che
devono esprimersi entro quarantacinque giorni; trascorso tale termine
il parere si intende acquisito. Con le medesime modalità ed entro lo
stesso termine lo schema di decreto legislativo é trasmesso alla
Commissione delle Comunità europee.
TITOLO VII
NORME FINALI
Art. 46.
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 151 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
b) l'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152;
c) l'articolo 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 943;
d) l'articolo 5, commi sesto, settimo e ottavo, del decreto-legge 30
dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
febbraio 1980, n. 33;
e) gli articoli 2 e seguenti del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.
416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.
39;
f) l'articolo 4 della legge 18 gennaio 1994, n. 50;
g) l'articolo 116 del testo unico approvato con decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297.
2. All'articolo 20, comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, sono
soppresse le parole: ", sempre che esistano trattati o accordi
internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità tra la
Repubblica italiana e gli Stati di origine degli studenti, fatte salve
le diverse disposizioni previste nell'ambito dei programmi in favore
dei Paesi in via di sviluppo".
Art. 47.
(Testo unico - Disposizioni correttive)
1. Il Governo é delegato ad emanare, entro il termine di centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo contenente il testo unico delle disposizioni concernenti
gli stranieri, nel quale devono essere riunite e coordinate fra loro e
con le norme della presente legge, con le modifiche a tal fine
necessarie:
a) le disposizioni vigenti in materia di stranieri non incompatibili
con le disposizioni della presente legge contenute nel testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773;
b) le disposizioni della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e quelle
dell'articolo 3, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
compatibili con le disposizioni della presente legge.
2. Il Governo é altresí delegato ad emanare, entro il termine di due
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piú
decreti legislativi recanti le disposizioni correttive che si
dimostrino necessarie per realizzare pienamente i princípi della
presente legge o per assicurarne la migliore attuazione. Con le
medesime modalità saranno inoltre armonizzate con le disposizioni della
presente legge le altre disposizioni di legge riguardanti la condizione
giuridica dello straniero.
3. Gli schemi di decreto legislativo, a seguito di deliberazione
preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi, almeno sessanta
giorni prima della scadenza dei termini indicati ai commi 1 e 2, al
Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti
per materia, che devono esprimersi entro quarantacinque giorni;
trascorso tale termine il parere si intende acquisito.
Art. 48.
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato
in lire 42.500 milioni per l'anno 1997 e in lire 124.000 milioni per
ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede:
a) quanto a lire 22.500 milioni per l'anno 1997 e a lire 104.000
milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, mediante riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 22.500
milioni per l'anno 1997 e a lire 29.000 milioni per ciascuno degli anni
1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro; quanto
a lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999,
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999,
l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione;
quanto a lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999,
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;
b) quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998 e
1999, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'interno.
2. Il Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio derivanti
dall'applicazione della presente legge.
Art. 49.
(Disposizioni finali)
1. Nella prima applicazione delle disposizioni della presente legge si
provvede a dotare le questure che ancora non ne fossero provviste delle
apparecchiature tecnologiche necessarie per la trasmissione in via
telematica dei dati di identificazione personale nonché delle
operazioni necessarie per assicurare il collegamento tra le questure e
il sistema informativo della Direzione centrale della polizia
criminale.
2. All'onere conseguente all'applicazione del comma 1, valutato in lire
8.000 milioni per l'anno 1998, si provvede a carico delle risorse di
cui all'articolo 48 e comunque nel rispetto del tetto massimo di spesa
ivi previsto.
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