EMENDAMENTI RELATIVI AL DDL 2898 IMMIGRAZIONE

Avvertenza importante: tutti gli emendamenti sono di grande rilievo! Sono stati comunque selezionati - a rischio di omissioni - quelli fondamentali (in grassetto) e, tra questi, - con certezza di omissioni - quelli assolutamente irrinunciabili (preceduti dal simbolo ***).

 

Art.4

Al comma 3 dell'articolo 4, aggiungere, dopo le parole "libera circolazione delle persone" le seguenti: ", salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano".

 

Art.5

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Alla fine del comma 4 dell'articolo 5 sono aggiunti i seguenti periodi:

"Il permesso di soggiorno per motivi di studio e' rinnovato di norma fino al terzo anno oltre la durata legale del corso di studi, e puo' essere ulteriormente rinnovato per consentire allo studente di sostenere l'esame finale ovvero, dopo il conseguimento del titolo di studi, gli esami di abilitazione professionale o di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca o alle scuole di specializzazione. Ai fini del solo primo rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo puo' essere richiesta la dimostrazione di disponibilita' di un reddito non inferiore all'importo all'assegno sociale proveniente da fonti lecite."

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Il comma 5 dell'articolo 5 e' sostituito dal seguente:

"5. Al comma 5 dell'articolo 5, sostituire le parole "e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare" con le seguenti: "quando mancano", e, in fine dello stesso comma, aggiungere il seguente periodo: "Il permesso di soggiorno e' revocato nei soli casi previsti espressamente dalla legge.".

Al comma 6 dell'articolo 5, sostituire le parole "quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti" con le seguenti: "quando uno degli Stati contraenti abbia segnalato, nei modi stabiliti da dette convenzioni o accordi, che lo straniero non e' ammissibile nel territorio degli Stati contraenti".

 

Art.6

Al comma 4 dell'articolo 6, dopo le parole "regolamento di attuazione" inserire le seguenti: "ai fini del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno".

Al comma 8 dell'articolo 6, sostituire le parole "tribunale amministrativo regionale competente" con le seguenti: "tribunale amministrativo regionale del luogo in cui lo straniero dimora".

Alla fine del comma 8 dell'articolo 6, aggiungere i seguenti periodi: "Salvo che sia diversamente previsto dalla presente legge, la presentazione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento. Allo straniero che sia sprovvisto di altro permesso di soggiorno, il Questore rilascia un permesso di soggiorno temporaneo, rinnovabile fino alla decisione definitiva sul ricorso e utilizzabile, ove il ricorso riguardi il rifiuto di rilascio o di rinnovo o la revoca di un permesso di soggiorno, per tutte le attivita' consentite dal possesso del permesso rifiutato o non rinnovato o revocato.".

 

Art.7

Al comma 1 dell'articolo 7, sostituire le parole "il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari," con le seguenti: "il quale dimostri di avere un reddito non inferiore all'importo dell'assegno sociale per il sostentamento proprio, ovvero pari a quello di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 27 per il sostentamento dei familiari,".

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Al comma 3 dell'articolo 7, aggiungere dopo le parole "sentenza di condanna, anche non definitiva," le seguenti: "ad una pena non inferiore a un anno di reclusione per la quale non sia stata ordinata la sospensione condizionale,".

Al comma 3 dell'articolo 7, sostituire le parole "tribunale amministrativo regionale competente" con le seguenti: "tribunale amministrativo regionale del luogo in cui lo straniero dimora".

Al comma 5 dell'articolo 7, sopprimere le parole da "ovvero" fino alla fine del periodo.

 

Art.8

Dopo il comma 2 dell'articolo 8 e' aggiunto il seguente comma

"2 bis. Il provvedimento di respingimento deve essere motivato per iscritto ed e' comunicato all'interessato unitamente all'indicazione delle modalita' di impugnazione e ad una traduzione in lingua a lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata dall'interessato. La presentazione di ricorso non sospende il provvedimento".

Al comma 3 dell'articolo 8 sostituire le parole "o che deve essere comunque respinto a norma del presente articolo" con le seguenti: "senza segnalarne la presenza a bordo all'organo di polizia di frontiera".

 

Art.9

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Al comma 5 dell'articolo 9, sostituire il primo periodo con il seguente: "Sono istituiti, presso i valichi di frontiera aeroportuali nonche' presso gli altri principali valichi, individuati in base ai criteri definiti dal regolamento di attuazione della presente legge, centri di accoglienza al fine di fornire informazioni e assistenza, anche legale, agli stranieri che intendano presentare domanda di asilo o che devono essere respinti.".

 

Art.11

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Sopprimere la lettera b) del comma 4 e il comma 5 dell'articolo 11. Corrispondentemente, al comma 6 dello stesso articolo, sopprimere le parole "Quando l'espulsione e' disposta ai sensi del comma 2, lettera b),".

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Al comma 8 dell'articolo 11, dopo le parole "procedura civile", aggiungere le seguenti: ", e tenuto conto del grado di inserimento sociale, familiare o lavorativo raggiunto dallo straniero e del rischio che l'esecuzione del provvedimento metta in pericolo il godimento di diritti fondamentali dell'interessato o dei suoi familiari."

Alla fine del comma 8 dell'articolo 11, aggiungere il seguente periodo: "Qualora, per qualsiasi motivo, la decisione del pretore non sia adottata entro dieci giorni dalla data del deposito del ricorso, il provvedimento di espulsione e' sospeso fino a che la decisione e' adottata.".

Alla fine del comma 9 dell'articolo 11, aggiungere il seguente periodo: "Qualora il ricorso sia accolto, l'autorita' giudiziaria ordina, ove lo straniero ne sia sprovvisto, il rilascio di un permesso di soggiorno per i motivi opportuni.".

 

Art.12

Alla fine del comma 5 dell'articolo 12 aggiungere il periodo seguente: "Qualora scadano i termini previsti dal presente comma senza che siano stati eseguiti il respingimento o l'espulsione, allo straniero e' rilasciato un permesso di soggiorno per i motivi e con la durata determinati dal pretore all'atto della convalida del provvedimento di cui al presente articolo."

Alla fine dell'articolo 12 aggiungere il seguente comma:

"10. Allo straniero che deve essere espulso dal territorio dello Stato sono assicurati, secondo le modalita' previste dal regolamento di attuazione della presente legge, l'informazione sui propri diritti e doveri, l'assistenza di un interprete, la facolta' di ricevere assistenza legale, le cure urgenti o comunque essenziali, la possibilita' di comunicare con i propri familiari, con il proprio difensore e con i rappresentanti diplomatici o consolari del proprio Paese, il recupero dei beni rimasti in Italia, inclusi i crediti per il lavoro svolto, anche se si tratti di lavoro subordinato svolto in condizioni illegali."

 

Art.15

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Alla fine dell'articolo 15 aggiungere i seguenti commi:

"2. Il cittadino straniero presente sul territorio italiano gode del diritto di difesa in giudizio e, sulla base dei soli requisiti di reddito, del diritto di accesso al patrocinio a spese dello Stato. Si prescinde, a tal fine, dal possesso da parte del cittadino straniero di un valido permesso di soggiorno."

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente: "15 bis. Trattamento penitenziario.

1. Il detenuto straniero ha diritto a ricevere in lingua a lui comprensibile le informazioni relative ai suoi diritti e ai suoi obblighi.

2. Il detenuto straniero ha diritto a intrattenere corrispondenza e colloqui telefonici in lingua straniera, salvi i casi in cui si presentino particolari esigenze processuali o di sicurezza degli istituti penitenziari. In tali casi l'autorita' penitenziaria dispone la presenza di un interprete ai colloqui e la previa traduzione della corrispondenza scritta.

3. L'autorita' penitenziaria, anche in collaborazione con enti o associazioni di volontariato attivi nel reinserimento sociale dei detenuti, si adopera per garantire al detenuto straniero concrete possibilita' di accesso a misure alternative alla detenzione.

4. Salvo che debba essere espulso ai sensi degli articoli 11 o 13, al cittadino straniero detenuto e' rilasciato, allo scadere della pena, un permesso di soggiorno di durata pari a quella residuata dal permesso di cui era titolare al momento dell'ingresso nell'istituto di pena."

 

Art.17

Al comma 1 dell'articolo 17, dopo le parole "in cui lo straniero", inserire le seguenti: "possa essere in pericolo a causa di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravita', o sottoposto a pene o trattamenti disumani o degradanti, ovvero". Corrispondentemente, allo stesso comma, sostituire le parole "protetto dalla persecuzione" con le seguenti: "protetto da analogo pericolo".

Al comma 2 dell'articolo 17 aggiungere, dopo la lettera d), la seguente lettera: "e) degli stranieri nati in Italia, che abbiano soggiornato continuativamente nel territorio dello Stato, anche irregolarmente, per almeno dieci anni."

Dopo il comma 2 dell'articolo 17 aggiungere il seguente comma:

"3. Allo straniero privo di permesso di soggiorno per il quale non possa essere disposta l'espulsione ai sensi del presente articolo, il questore rilascia un permesso di soggiorno per i motivi appropriati."

 

Art.20

Dopo il comma 7 dell'articolo 20 aggiungere il seguente comma:

"7 bis. Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato e' rinnovato con durata di due anni a condizione che il titolare dimostri di disporre di un reddito da fonti lecite non inferiore all'importo dell'assegno sociale o di aver avuto negli ultimi due anni una gravidanza, una malattia grave, una malattia professionale o un incidente del lavoro regolarmente denunciati. Il permesso e' rinnovato con durata di quattro anni in presenza di regolare rapporto di lavoro a tempo indeterminato in corso da almeno sei mesi.".

Dopo il comma 8 dell'articolo 20 aggiungere il seguente comma: "9. Salve le limitazioni espressamente previste dalla presente legge puo' essere convertito in permesso per lavoro subordinato il permesso di soggiorno di durata non inferiore a sei mesi dello straniero che abbia in corso un regolare rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a un anno."

 

Art.24

Dopo il comma 7 dell'articolo 24 aggiungere il seguente:

"8. Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo e' rinnovato qualora lo straniero dimostri di avere in corso regolare attivita' non occasionale di lavoro autonomo ovvero regolare rapporto di lavoro subordinato, nonche' di disporre di reddito da fonti lecite non inferiore all'importo dell'assegno sociale. Salve le limitazioni espressamente previste dalla presente legge, puo' essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro autonomo il permesso di soggiorno di durata non inferiore a sei mesi dello straniero che sia in possesso dei requisiti per il rilascio del visto corrispondente ovvero svolga regolarmente attivita' non occasionale di lavoro autonomo.".

 

Art.35

Al comma 1 dell'articolo 35, sopprimere le parole "entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge". Corrispondentemente, sopprimere il comma 3 dello stesso articolo.

 

Art.46

Dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 46 aggiungere la seguente: "h) l'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262.".

 

Art.49

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Dopo l'articolo 49 aggiungere il seguente:

"Art. 50

(Regolarizzazione degli stranieri presenti sul territorio dello Stato)

1. I cittadini stranieri presenti a qualunque titolo sul territorio dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge devono, entro centoventi giorni dalla medesima data, regolarizzare la loro posizione relativa al soggiorno presso gli appositi uffici delle questure o dei commissariati di pubblica sicurezza territorialmente competenti.

2. A tal fine, gli interessati sono tenuti a presentarsi agli appositi uffici delle questure o dei commissariati di pubblica sicurezza territorialmente competenti, muniti di passaporto o di documento equipollente o di attestato di cittadinanza rilasciato dal console dello Stato di appartenenza o, in mancanza, di dichiarazione resa al comune di dimora abituale dall'interessato e dalla contestuale attestazione dell'identita' personale dello straniero resa da due persone incensurate di cittadinanza italiana o regolarmente soggiornanti in Italia.

3. Salvo che si tratti di persona pericolosa per la sicurezza dello Stato, allo straniero che chiede di regolarizzare la propria posizione e' rilasciato, su richiesta, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo o per studio, anche in mancanza dei requisiti previsti dalla legge, o un permesso per motivi familiari, quando sussistano i requisiti relativi ai vincoli familiari, ovvero un permesso ad altro titolo per il quale l'interessato sia in possesso degli specifici requisiti previsti dalla presente legge.

4. I cittadini stranieri che chiedono di regolarizzare la propria posizione non sono punibili per le pregresse violazioni delle disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri. Sono annullati i provvedimenti amministrativi e giurisdizionali assunti a loro carico a seguito di dette violazioni."