(Sergio Briguglio 23/11/1997)

Il disegno di legge sull'immigrazione e' stato approvato, con modifiche di rilievo rispetto al testo originario, dalla Camera dei deputati. L'impianto attuale di questa importante proposta di riforma presenta aspetti contraddittori. La parte che riguarda i meccanismi di ingresso in Italia (per lavoro, per ricongiungimento familiare e per studio) e quella relativa alle misure per l'assistenza e l'integrazione sociale dei cittadini stranieri costituiscono infatti un sensibilissimo miglioramento rispetto al quadro vigente e alle miopi tendenze oggi purtroppo diffuse in ambito europeo. La parte, invece, che attiene ai meccanismi di contrasto dell'immigrazione irregolare, ma anche alla stabilizzazione del soggiorno regolare presenta ancora gravi lacune.

Riguardo a ingressi e integrazione, gli aspetti piu' interessanti sono rappresentati dalla previsione di ingressi per ricerca di lavoro subordinato, nei limiti di quote definite annualmente dal Governo, per gli iscritti in liste di prenotazione tenute nei consolati italiani con graduatoria fondata sull'anzianita' di iscrizione. Di rilievo e' anche la possibilita' di ingresso per lavoro autonomo per coloro che dimostrino di potersi mantenere in Italia o per i quali un soggetto regolarmente presente in Italia presti corrispondente garanzia. Le disposizioni sul ricongiungimento familiare, poi, ampliano le previsioni gia' liberali della normativa vigente: risultano tutelati con particolare efficacia il diritto del minore all'unita' familiare (anche in relazione a unioni "di fatto") e la posizione di altri soggetti deboli, quali i familiari invalidi, ed e' stabilita la possibilita' di coesione familiare sul posto per gli stranieri regolarmente soggiornanti - senza bisogno, cioe', di un preventivo ritorno in patria. Anche la posizione degli studenti universitari risulta migliorata, con la previsione di accesso a provvidenze e borse di studio non vincolate alla condizione di reciprocita', anche a partire da anni di corso successivi al primo (senza alcun bisogno, quindi, di quelle forme di consenso effettivo da parte dei governi dei paesi di appartenenza che fino ad oggi hanno impedito l'accesso alle borse agli studenti invisi a tali governi). Quanti abbiano conseguito la laurea in Italia o ne abbiano ottenuto il riconoscimento legale potranno iscriversi negli albi professionali, anche in mancanza della cittadinanza. Ottime infine le disposizioni che estendono l'assistenza sanitaria a tutti gli stranieri (a prescindere dalla loro condizione di regolarita') e parificano lo straniero titolare di un permesso di soggiorno di lunga durata al cittadino italiano ai fini dell'assistenza sociale.

Di segno opposto il giudizio che deve essere espresso sulle norme di carattere repressivo e di controllo. La mera riduzione del novero degli stranieri espellibili con accompagnamento immediato alla frontiera ai clandestini non identificabili e agli espulsi per misura di prevenzione (sulla base, cioe', di un semplice sospetto) non sembra tutelare adeguatamente il diritto al ricorso sul posto - prima, quindi, che l'allontanamento abbia luogo. Ne' e' stato stabilito, come da tutte le associazioni richiesto, che il Pretore, nel decidere sul ricorso, tenga conto delle condizioni di inserimento effettivo del cittadino straniero. Il respingimento alla frontiera, inoltre, resta nei fatti sottratto alla tutela giuridizionale, essendo stati depotenziati tutti gli emendamenti che miravano a istituire centri di assistenza alla frontiera finalizzati anche a dare supporto allo straniero nella presentazione di ricorsi: permane cosi' il rischio che questo provvedimento sia applicato in modo indiscriminato con grave danno per i diritti di chi fugga dalla persecuzione o, comunque, dalla violenza. La stabilita' del soggiorno degli immigrati regolari e' messa poi a repentaglio dalla scelta di affidare al regolamento di attuazione la definizione dei criteri per il rinnovo dei permessi di soggiorno, che, non potendo essere ricondotta automaticamente a quella dei criteri per il rilascio, dovrebbe invece godere della riserva di legge sancita dall'articolo 10 della Costituzione. Non meno grave la previsione di revoca del permesso in corso di validita' per il venir meno dei requisiti (di reddito, ad esempio) che ne hanno consentito il rilascio o di quelli richiesti per il soggiorno in altro paese Schengen. Analoghi rilievi potrebbero essere mossi, infine, alle disposizioni che impongono requisiti di reddito per l'accesso alla carta o che ne prevedono la revoca anche per condanne non definitive a pene irrisorie.

C'e' da augurarsi che il Senato corregga su questi punti il testo in esame, conferendogli quel valore che esso gia' in parte possiede.