(Sergio Briguglio 1/7/1997)

 

ELEMENTI ESSENZIALI DELLA P.D.L. N.3588 SULL'IMMIGRAZIONE

D'INIZIATIVA DEL DEPUTATO MASI

Avvertenza: le principali differenze rispetto al ddl del Governo sono evidenziate in grassetto; le parti mancanti rispetto al ddl sono evidenziate con il simbolo ((...)) e riportate in nota.

 

 

Titolo I

Principi generali

Art. 1

Ambito di applicazione

- La legge si applica agli stranieri non comunitari e agli apolidi. Le norme si applicano ai cittadini comunitari solo in quanto piu' favorevoli.

Art. 2

Trattamento dello straniero

- Allo straniero comunque presente sul territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali previsti dalle norme di diritto interno e internazionale.

- Lo straniero regolarmente soggiornante gode dei diritti civili attribuiti all'italiano. La condizione di reciprocita' si applica solo quando e' esplicitamente previsto dalla presente legge o dalle convenzioni internazionali.

- Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica locale nei limiti stabiliti dalla presente legge e dalle convenzioni internazionali.

- Lo straniero gode di parita' di trattamento con l'italiano in materia di tutela giurisdizionale, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi.

- I provvedimenti che riguardano lo straniero sono tradotti in lingua a lui comprensibile, o in una delle lingue piu' diffuse, a scelta dell'interessato.

- Allo straniero e' garantita la possibilita' di prendere contatto con le autorita' diplomatiche del proprio paese. Tali autorita' sono informate dei provvedimenti che riguardano lo straniero, salvo il caso dei richiedenti asilo, dei rifugiati e di quanti godano di asilo umanitario.

- Accordi bilaterali finalizzati alla prevenzione delle immigrazioni clandestine possono prevedere condizioni di trattamento piu' favorevoli per i cittadini degli Stati interessati.

- Si considerano regolarmente soggiornanti lo straniero titolare di permesso o di carta di soggiorno in corso di validita' o di rinnovo, il minore iscritto nel titolo di soggiorno di altro straniero, lo straniero che abbia presentato domanda di rilascio (?) o di conversione del titolo di soggiorno.

- Per le verifiche previste dalla legge o dal regolamento, l'autorita' di pubblica sicurezza puo' chiedere la dimostrazione della disponibilita' di un reddito sufficiente da fonti lecite.

Art. 3

Politiche migratorie

- Il Governo, sentiti il CNEL, le Conferenze Stato-regioni e Stato-citta' e le parti sociali, emana ogni tre anni un documento sulle politiche migratorie e, annualmente, definisce con decreto le quote massime ammesse per lavoro subordinato ((...)), tenendo conto anche degli ingressi nel mercato del lavoro di stranieri entrati per ricongiungimento o per asilo.

- Regioni, province, comuni e altri enti locali adottano le misure atte a soccorrere gli immigrati in difficolta' economica e sociale, in particolare con riferimento all'alloggio, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona.

- Nella prima applicazione, il documento programmatico e' emanato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge.

 

Titolo II

Disposizioni sull'ingresso il soggiorno e l'allontanamento dal territorio dello Stato

Capo I

Disposizioni sull'ingresso e il soggiorno

Art. 4

Ingresso nel territorio dello Stato

- L'ingresso e' consentito solo attraverso i valichi autorizzati, salvo situazioni particolari definite dal regolamento.

- Salvo il caso di esenzione, e' necessario il visto rilasciato dalle autorita' diplomatiche o consolari italiane o, limitatamente al caso di soggiorni inferiori a tre mesi, da autorita' dei Paesi con cui siano stati conclusi specifici accordi.

- Il regolamento stabilisce le modalita' per il rilascio di autorizzazioni al reingresso per stranieri regolarmente soggiornanti per periodi superiori a tre mesi.

- Salva la necessita' di tutelare il diritto di asilo, sono respinti gli stranieri precedentemente espulsi che entrino, senza autorizzazione, prima che sia scaduto il divieto di reingresso, nonche' gli stranieri che debbano essere espulsi o che costituiscano pericolo per lo Stato o per uno dei Paesi con cui sono stati sottoscritti accordi per la soppressione delle frontiere interne.

- Ingresso comunque condizionato all'accertamento della disponibilita' di mezzi sufficienti per il sostentamento e, in caso di ingresso per soggiorni di durata inferiore a un anno, il viaggio di ritorno, e del possesso degli altri requisiti ((...)) previsti dal regolamento.

- Il Ministero degli affari esteri aggiorna, quando necessario, l'elenco dei Paesi per i quali vige l'obbligo di visto.

Art. 5

Permesso di soggiorno

- Il permesso deve essere richiesto entro otto giorni dall'ingresso.

- Speciali modalita' di rilascio previste dal regolamento per soggiorni brevi, per motivi di giustizia, o in caso di ricovero ospedaliero, etc.

- La durata del permesso e' quella prevista dalla legge o, in mancanza, non superiore a

a) tre mesi, per visite, affari o turismo;

b) sei mesi, per lavoro stagionale (ovvero nove, per il settore turistico-alberghiero);

c) un anno, per studio;

d) due anni, per lavoro subordinato o autonomo o per motivi familiari;

e) il periodo necessario negli altri casi.

- Il rinnovo deve essere chiesto almeno trenta giorni prima della scadenza. E' concesso se sussistono i requisiti previsti per il rilascio. Di norma ha durata non superiore al doppio del permesso originario.

- Lo straniero titolare di permesso rilasciato da altro Stato membro deve presentare dichiarazione di soggiorno.

- Il permesso e' rilasciato, rinnovato o convertito entro otto giorni se sussistono i requisiti previsti dalla legge o dal regolamento (eventualmente in relazione a permesso diverso da quello richiesto).

Art. 6

Facolta' e obblighi inerenti al soggiorno

- Il permesso rilasciato per lavoro subordinato o autonomo, per studio o per motivi familiari puo' essere validamente utilizzato per attivita' diverse.

- ((...))

- L'iscrizione anagrafica dello straniero regolarmente soggiornante e' effettuata alle condizioni previste per gli italiani. Si considera abituale anche la dimora presso un centro di accoglienza per un periodo superiore a tre mesi.

- Lo straniero non iscritto all'anagrafe deve comunicare entro quindici giorni le variazioni di domicilio stabile.

Art. 7

Rifiuto e revoca, annullamento, rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno

- Il permesso puo' essere revocato, non rinnovato o rifiutato quando lo straniero sia dedito in Italia al commercio abusivo, la prostituzione, il contrabbando o l'accattonaggio, quando manchino o vengano a mancare i requisiti per l'ingresso e il soggiorno, nonche' in caso di mancato soddisfacimento delle condizioni di soggiorno in uno degli Stati membri (salvo che ricorrano gravi motivi umanitari o obblighi costituzionali).

- Prima dell'emanazione di un provvedimento di rifiuto, revoca o rifiuto di rinnovo di un permesso deve essere valutata l'eventuale sussistenza di requisiti per il rilascio di diverso titolo di soggiorno.

- I provvedimenti di rifiuto o revoca divengono esecutivi trenta giorni dopo la notificazione. Essi sono impugnabili davanti al TAR entro quindici giorni dalla notificazione. Il giudice amministrativo decide entro dieci giorni con giurisdizione esclusiva estesa al merito.

Art. 8

Carta di soggiorno

- Lo straniero regolarmente soggiornante da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo, per asilo o per motivi familiari, nonche' di un reddito non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, come pure lo straniero regolarmente soggiornante da dieci anni e titolare del predetto reddito e di alloggio adeguato, puo' ottenere il rilascio o il rinnovo di una carta di soggiorno della durata di cinque anni, per se', per il coniuge (coniugato da almeno due anni) e per i figli minori conviventi.

- La carta di soggiorno puo' essere richiesta anche dal coniuge (coniugato da almeno sei mesi) o dai parenti entro il quarto grado, dal tutore o dall'affidatario di un cittadino italiano ((...)) residente in Italia, nonche' dallo straniero nato in Italia da straniero regolarmente e ininterrottamente soggiornante da almeno cinque anni.

- La carta e' rifiutata in presenza di condanne definitive o all'esistenza di procedimenti in corso per reati di cui agli articoli 380 del c.p.p. o all'articolo 17 della presente legge, e puo' essere revocata come pena accessoria in caso di condanna definitiva per uno dei predetti reati o nei casi di estradizione o di espulsione per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Sato.

- La decisione sulla domanda di rilascio o di rinnovo della carta e' adottata entro sessanta giorni.

- In caso di rifiuto o di revoca della carta, lo straniero resta titolare del permesso precedentemente posseduto o ottiene il rilascio o il rinnovo di un permesso anche in assenza di requisiti (?), salvo che abbia fatto ingresso clandestino.

- I provvedimenti di rifiuto, revoca o annullamento della carta sono impugnabili davanti al TAR entro trenta giorni dalla comunicazione. Il giudice amministrativo decide entro trenta giorni, con giurisdizione esclusiva estesa al merito.

- La carta di soggiorno e' comunque rifiutata quando risulti che lo straniero eserciti in Italia il commercio abusivo, la prostituzione o l'accattonaggio, o viva dei proventi di attivita' illecite.

Art. 9

Diritti dello straniero titolare della carta di soggiorno

- Il titolare ha diritto a fare ingresso in Italia senza visto, a svolgere qualunque attivita' non vietata allo straniero o riservata all'italiano, ad accedere alle prestazioni della pubblica amministrazione, ad esercitare l'elettorato nei limiti previsti dalla legge.

- Il titolare di carta di soggiorno non puo' essere respinto alla frontiera e puo' essere espulso solo per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato((...)).

Capo II

Respingimento ed espulsione dello straniero

Art. 10

Respingimento alla frontiera

- Sono respinti gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera privi dei requisiti per l'ingresso ((...)).

- Contro il provvedimento di respingimento puo' essere presentato ricorso al TAR, senza effetti sospensivi automatici.

- Non si procede al respingimento nei casi previsti dalle vigenti norme sull'asilo e sulla protezione temporanea per motivi umanitari.

- Il vettore che ha portato lo straniero privo dei documenti necessari per l'ingresso, o lo straniero che comunque deve essere respinto, ha l'obbligo di ricondurlo nello Stato di provenienza o in quello che ha rilasciato il documento di viaggio.

- Il respingimento e' eseguito con accompagnamento a bordo del suddetto vettore o, in mancanza, del vettore che in modo piu' diretto conduca lo straniero nel Paese di origine o di provenienza o in altro Stato, possibilmente prescelto dall'interessato, disposto ad ammetterlo nel proprio territorio.

Art. 11

Espulsione amministrativa

- Espulsione per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato disposta dal Ministro dell'interno e impugnabile di fronte al TAR del Lazio.

- Espulsione per soggiorno clandestino o irregolare (permesso non richiesto, o scaduto da piu' di sessanta giorni, o revocato o annullato, o per il quale da piu' di sessanta giorni sia stato comunicato il rifiuto di rinnovo), o in caso di ammissione temporanea per necessita' di pubblico soccorso quando ricorrono le condizioni per il respingimento, o per misura di prevenzione, disposta dal questore.

- Accompagnamento immediato in caso di espulsione per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, nei casi di mancato allontanamento entro i termini fissati con l'intimazione (vedi punto successivo), nei casi di ingresso clandestino, nei casi di provvedimento negativo in relazione al titolo di soggiorno o di mancata richiesta di rinnovo, o nei casi in cui, a giudizio del questore, vi sia concreto pericolo che lo straniero si sottragga al provvedimento.

- Negli altri casi (mancata richiesta del permesso, respingimento differito o prevenzione) l'espulsione e' eseguita con l'intimazione a lasciare l'Italia entro quindici giorni.

- Possibilita' di ricorrere davanti al pretore, anche per via breve nei modi stabiliti dal regolamento, contro l'espulsione disposta dal questore, entro cinque giorni dalla comunicazione ((...)). Il pretore ha dieci giorni di tempo per decidere. A carico del ricorrente, nei casi in cui si dovrebbe procedere ad accompagnamento immediato alla frontiera, e' disposta la custodia.

- Accesso al gratuito patrocinio per lo straniero indigente. Assistenza di un interprete.

- Il giudice decide solo (?) sulla base della sussistenza dei presupposti del provvedimento o di una delle cause ostative di cui all'articolo 19.

- Salvo il principio di "non refoulement", lo straniero e' inviato al Paese di appartenenza o, in subordine, di provenienza.

- Divieto di reingresso di cinque anni per l'espulso, salvo il caso di autorizzazione del Ministro dell'interno, richiesta per attuare il ricongiungimento familiare o per motivi di lavoro, studio o giustizia, o di termini piu' ridotti (comunque non inferiori a tre anni) fissati in sede di esame del ricorso.

- Arresto da sei mesi a due anni e conseguente espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera in caso di trasgressione del divieto di reingresso.

Art. 12

Custodia degli stranieri espulsi dal territorio dello Stato o respinti alla frontiera

- Quando non e' possibile (per mancanza di documenti o di vettore utile per il rimpatrio, o per impossibilita' di individuare il Paese di destinazione) l'esecuzione immediata dell'accompagnamento alla frontiera o il respingimento, o quando si tratti di straniero da espellere arrestato in flagranza non sottoposto a misura detentiva, o quando sia stato presentato ricorso contro il provvedimento di espulsione, la persona da allontanare e' posta sotto custodia in centri appositi, in condizioni di rispetto della sua dignita'.

- Allo straniero e' assicurata la possibilita' di comunicare con i familiari, con il difensore e con l'autorita' diplomatica del proprio Paese.

- Il pretore interviene per la convalida del provvedimento entro quarantotto ore. In mancanza di convalida entro le successive quarantotto ore il provvedimento perde ogni effetto. La convalida e' impugnabile per cassazione, senza effetto sospensivo.

- La permanenza nel centro non puo' superare i venti giorni (prorogabili fino a trenta in caso di imminenza della rimozione degli impedimenti all'espulsione o al respingimento).

- L'allontanamento, anche volontario, dello straniero dal territorio dello Stato fa cessare immediatamente la misura di custodia.

- Alla scadenza dei termini, qualora l'allontanamento non sia stato eseguito, lo straniero riceve un permesso di soggiono temporaneo ed e' sottoposto alla sorveglianza di pubblica sicurezza con obbligo di dimora, in attesa che l'allontanamento abbia luogo.

- In caso di allontanamento indebito o autorizzato dello straniero dal centro il decorso dei termini fissati per la custodia e' sospeso. L'allontanamento indebito dello straniero che abbia presentato ricorso equivale alla rinuncia al ricorso stesso. Si applicano in questo caso le misure previste per il caso di reingresso non autorizzato di uno straniero espulso.

- In mancanza di centri appositi, la custodia e' disposta presso altre strutture alloggiative o, in caso di necessita' di cure, presso strutture ospedaliere.

Art. 13

Espulsione a titolo di misura di sicurezza.

- Oltre ai casi specificamente previsti dal codice penale, e' espellibile lo straniero condannato per reati di cui agli articoli 380 ((...)) del codice penale o all'articolo 17 della presente legge, sempre che risulti socialmente pericoloso.

- L'espulsione e' eseguita con accompagnamento immediato alla frontiera.

- In caso di revoca della misura di sicurezza, allo straniero e' rilasciato un permesso di soggiorno per il quale abbia titolo.

- L'accesso a misure alternative alla detenzione e' consentito, quando lo straniero debba essere espulso per misura di sicurezza, solo quando sia possibile, sulla base di accordi internazionali, l'espiazione, previo accompagnamento immediato alla frontiera, nel Paese di appartenenza dello straniero.

Art. 14

Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione

- In caso di condanna per reato non colposo o di patteggiamento riguardanti straniero che rientri nelle categorie espellibili dal questore, e quando la pena da irrogare sia non superiore a due anni e non sia applicabile la sospensione condizionale, il giudice puo' sostituire la pena con l'espulsione con divieto di reingresso per almeno cinque anni, a condizione che lo straniero sia effettivamente allontanabile dal territorio dello Stato e non ricorra alcuna delle condizioni ostative di cui all'articolo 19.

- L'espulsione e' eseguita con accompagnamento immediato alla frontiera.

Art. 15

Diritto di difesa

- Lo straniero sottoposto a procedimento penale ha diritto a rientrare in Italia per tutti gli atti per i quali la sua presenza sia necessaria.

- Allo straniero che rientri in Italia o che non possa essere allontanato per esigenze di giustizia e' rilasciato un permesso temporaneo per motivi di giustizia, della durata opportuna, rinnovabile. Dopo sei mesi dal rilascio, il permesso e' validamente utilizzabile per l'iscrizione nelle liste di collocamento, l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato e lo svolgimento di attivita' occasionali di lavoro autonomo.

Art. 16

Potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera e delle operazioni di contrasto dell'immigrazione illegale

- Sono adottate misure per il potenziamento dei controlli, l'informatizzazione delle frontiere, la collaborazione con i Paesi di emigrazione per il rilascio dei documenti di viaggio necessari al rimpatrio.

Art. 17

Disposizioni penali e processuali contro le immigrazioni clandestine e il lavoro illegale degli stranieri

- Reclusione fino a cinque anni e multa fino a trenta milioni per chi favorisca l'ingresso in violazione delle disposizioni di legge (escluso quindi il caso relativo all'ingresso fuori dai valichi di frontiera autorizzati di richiedente asilo). Aggravanti (fino a un massimo di quindici anni e duecento milioni) per chi lo faccia contestualmente al trasporto illegale di sostanze stupefacenti, ovvero a fini di lucro, o in concorso con almeno due persone, o a vantaggio di almeno tre stranieri, o con la distruzione o contraffazione di documenti, o con l'uso di veicoli o natanti o aeromobili, o favorendo lo sfruttamento di prostituzione, lavoro illegale, accattonaggio e minori. Arresto in flagranza e confisca dei mezzi di trasporto utilizzati.

- Il vettore che non segnali la presenza a bordo di stranieri privi di documenti richiesti per l'ingresso e' punito con un'ammenda fino a cinquecentomila lire e, nei casi piu' gravi, con la sopensione dell'attivita' in Italia.

- Multa fino a venti milioni di lire per il datore di lavoro che impieghi stranieri non autorizzati al lavoro. eclusione fino a sei anni e multa fino a trenta milioni di lire per chi impieghi lo straniero in violazione delle norme sulle condizioni di lavoro; stessa pena (?) per chi affidi incarichi di collaborazione coordinata e continuativa o richieda prestazioni, anche occasionali, di lavoro autonomo a stranieri irregolarmente soggiornanti. Obbligo di corresponsione allo straniero di una somma pari a quella spettante (anche in termini di contributi previdenziali) in caso di impiego regolare, e di versamento dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali evasi. Revoca del permesso di soggiorno dello straniero impiegato illegalmente, nei casi in cui detto permesso non abiliti al lavoro.

- Reclusione fino a otto anni e multa fino a quaranta milioni di lire per chi svolga intermediazione illecita di manodopera straniera o attivita' finalizzate all'avviamento dello straniero all'occupazione illegale, al contrabbando, alla prostituzione o all'accattonaggio.

- Sospensione dagli incarichi pubblici, contestuale all'inizio dell'azione penale, degli indagati per i reati di cui al presente articolo.

- Decadimento da autorizzazioni e licenze e, per lo straniero, revoca del titolo di soggiorno, in caso di condanna definitiva.

- Possibilita' per la polizia di operare ispezioni di mezzi di trasporto.

- La mancata esibizione, senza giustificato motivo, del documento di identificazione e del permesso su richiesta dell'autorita' di pubblica sicurezza e' punita con l'arresto fino a due anni (con espulsione sostitutiva della pena detentiva) e un'ammenda fino a due milioni di lire. La disposizione non si applica nei confronti del minore, del richiedente asilo e di chi abbia fatto ingresso in Italia da non piu' di otto giorni lavorativi.

- La condizione di irregolarita' del soggiorno e' considerata circostanza aggravante in caso di commissione di reati, tanto quando lo straniero ne sia l'autore, tanto quando ne sia vittima.

- A carico dello straniero irregolarmente soggiornante sottoposto a indagine o imputato per qualsiasi delitto sono comunque disposte o mantenute le misure cautelari detentive, ovvero la misura di custodia di cui all'articolo 12.

Art. 18

Protezione dello straniero vittima di sfruttamento illegale

- Possibilita' di rilasciare un permesso di soggiorno di sei mesi - rinnovabile per un anno (o piu', in base ad esigenze di giustizia), valido per l'accesso ai servizi assistenziali, utilizzabile per studio, iscrizione al collocamento, svolgimento di lavoro subordinato e autonomo e convertibile in permesso per lavoro in presenza dei requisiti - a persone in pericolo per effetto della volonta' di sottrarsi ad organizzazioni criminose o di dichiarazioni rese nel corso di indagini su tali organizzazioni o in sede di giudizio.

- Definizione di programmi per il reinserimento sociale degli stranieri in questione.

- Revoca del permesso di soggiorno in caso di interruzione del programma o di comportamento in contrasto con le finalita' di esso.

Art. 19

Disposizioni a carattere umanitario

- Lo straniero non puo' comunque essere inviato in un Paese in cui - direttamente o in seguito a ulteriore invio in altro Paese - non sia protetto dal rischio di persecuzione.

- Non sono espellibili, salvo che per motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato, ed essendone privi hanno diritto al rilascio di un permesso di soggiorno valido finche' permanga la condizione ostativa,

a) i minori di anni quattordici;

b) i tiolari di carta di soggiorno ((...));

c) i rifugiati;

d) i conviventi con coniuge o parenti entro il quarto grado di nazionalita' italiana;

e) le donne in stato di gravidanza oltre il terzo mese o nei sei mesi successivi al parto.

- In occasione di eventi di particolare gravita', il Presidente del Consiglio puo' disporre con decreto l'adozione di misure speciali per la protezione temporanea di stranieri, anche in deroga alle altre disposizioni di legge.

- Allo straniero espulso o respinto e' comunque assicurata, anche nell'ambito di centri appositamente istituiti ai valichi di frontiera, informazione su diritti e doveri, assistenza legale, assistenza di un interprete, possibilita' di comunicare con i familiari, col difensore e con le autorita' diplomatiche del proprio Paese, il recupero dei beni rimasti in Italia, inclusi i crediti spettanti per lavoro svolto (anche irregolarmente).

Titolo III

Disciplina del lavoro

Art. 20

Programmazione dei flussi di ingresso

- L'ingresso per lavoro subordinato (anche stagionale) ((...)) avviene nell'ambito delle quote programmate. Quote riservate possono essere assegnate a Paesi con i quali siano conclusi accordi bilaterali finalizzati al controllo dei flussi e alla riammissione in Patria degli stranieri allontanati o respinti.

- La programmazione tiene conto dei dati dettagliati relativi all'andamento dell'occupazione per le diverse qualifiche e mansioni e al numero di stranieri iscritti nelle liste di collocamento, nonche' del numero di visti per lavoro subordinato o per lavoro stagionale rilasciati a stranieri in cerca di lavoro (vedi in seguito).

- I lavoratori che aspirino a migrare in Italia per lavoro si iscrivono, specificando le proprie qualifiche o mansioni, in liste di prenotazione tenute presso le Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero e periodicamente inoltrate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

- Il decreto di programmazione indica le quote massime di visti per lavoro subordinato o per lavoro stagionale rilasciabili, per ciascun settore, qualifica o mansione, con l'eventuale specificazione dei periodi di tempo prescritti per l'ingresso e delle regioni in cui l'attivita' lavorativa potra' essere svolta.

- Il decreto di programmazione puo' prevedere anche quote aggiuntive di visti rilasciabili sulla base di semplice richiesta da parte degli iscritti nelle liste, in relazione a settori per cui siano prevedibili carenze di manodopera o per i quali la legge, in nome della necessita' di un rapporto di fiducia tra datore di lavoro e lavoratore, non esige l'iscrizione preventiva nelle liste di collocamento, ovvero in presenza di presentazione di garanzia (vedi articolo 21). Allo straniero che fa ingresso in Italia con tale modalita' e' rilasciato un permesso di soggiorno di durata non superiore a sei mesi.

- L'iscrizione nelle liste e' disciplinata dal regolamento ed e' effettuata tenendo conto delle capacita' professionali, dei titoli di studio, della conoscenza della lingua italiana e della presenza in Italia di familiari regolarmente soggiornanti. L'iscrizione deve essere confermata ogni anno. Eventuali variazioni dei dati non interrompono l'anzianita' di iscrizione.

Art. 21

Lavoro subordinato

- Il datore di lavoro regolarmente presente in Italia che voglia assumere uno straniero residente all'estero procede a richiesta di autorizzazione, indicando l'eventuale iscrizione del lavoratore nelle liste di prenotazione. L'autorizzazione e' subordinata alla dimostrazione, da parte del datore di lavoro, della capacita' di provvedere alla sistemazione alloggiativa del lavoratore, di corrispondere la retribuzione prevista, ed alla attestazione di non essere indagato, imputato o condannato per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del c.p.p o dall'articolo 17 della presente legge.

- L'autorizzazione puo' essere rilasciata, previo accertamento di indisponibilita' di lavoratori italiani o stranieri iscritti, in relazione alle medesime qualifiche o mansioni, nelle liste di collocamento della provincia, quando la richiesta si riferisca ad un settore non incluso nella programmazione, ovvero quando riguardi un lavoratoe non iscritto nelle liste, ma presente regolarmente in Italia con un permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno non abilitante al lavoro, o quando il limite massimo dei visti rilasciabili sia stato gia' raggiunto.

- L'effettiva instaurazione del rapporto di lavoro autorizzato comporta il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato della durata di due anni, rinnovabile a condizione che il titolare dimostri di disporre di un reddito da fonti lecite non inferiore all'importo dell'assegno sociale o di aver avuto negli ultimi due anni una gravidanza, una malattia grave, una malattia professionale o un incidente del lavoro regolarmente denunciati. Il permesso e' rinnovato per quattro anni in presenza di regolare rapporto di lavoro a tempo indeterminato in corso da almeno sei mesi, ovvero per due anni in caso di iscrizione nelle liste di collocamento, o di svolgimento di altri tipi di attivita' lavorativa subordinata o di collaborazione continuativa e coordinata, o quando lo straniero sia titolare di pensione.

- Il lavoratore che rimanga disoccupato puo' iscriversi nelle liste di collocamento fino alla scadenza del permesso e comunque, salvo il caso di permesso per lavoro stagionale, per almeno un anno, interrotto dai periodi di gravidanza, malattia grave o incidente sul lavoro.

- La titolarita' del permesso di soggiorno per lavoro subordinato abilita all'instaurazione di qualunque rapporto di lavoro subordinato nel settore privato, e consente di costituire cooperative ed esserne soci. Per il primo anno successivo all'ingresso, tuttavia, il lavoratore puo' stipulare solo rapporti di lavoro dello stesso tipo di quello per cui il suo ingresso e' stato autorizzato, salvo il caso di ingresso autorizzato in seguito a presentazione di garanzia.

- L'ingresso e' consentito anche al lavoratore, iscritto nelle liste di prenotazione, richiesto nominativamente da un cittadino italiano o straniero titolare di carta di soggiorno, che garantisca per lui in relazione al sostentamento, all'alloggio, alla copertura delle spese sanitarie. Lo straniero cosi' entrato ottiene un permesso della durata di due anni, valido per lo svolgimento di qualunque attivita' di lavoro subordinato o autonomo, rinnovabile se permangono i requisiti, e convertibile in permesso per lavoro subordinato o autonomo, in presenza di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o attivita' non occasionale di lavoro autonomo in corso da almeno sei mesi.

- Possono prestare garanzia anche gli enti e le associazioni di volontariato iscritte in un apposito albo presso la Presidenza del Consiglio.

- L'autorizzazione non e' concessa se il richiedente o un socio dell'ente o un familiare con essi convivente risultino indagati, imputati o condannati per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del c.p.p o dall'articolo 17 della presente legge.

- La garanzia non puo' essere ripresentata prima che siano trascorsi tre anni dalla precedente autorizzazione di ingresso garantito da componenti dello stesso nucleo familiare o dallo stesso ente, ne' quando lo straniero precedentemente coperto da garanzia risulti non avere in corso, da oltre sei mesi, rapporti di lavoro a tempo indeterminato o attivita' non occasionali di lavoro autonomo.

- Il regolamento stabilisce le modalita' di dimostrazione del possesso dei requisiti per la prestazione di garanzia.

Art. 22

Lavoro stagionale

- Il datore di lavoro regolarmente presente in Italia o le associazioni di categoria che vogliano assumere lavoratori stagionali procedono a richiesta di autorizzazione, indicando l'eventuale iscrizione del lavoratore nelle liste di prenotazione.

- L'autorizzazione al lavoro e' rilasciata entro quindici giorni e puo' avere validita' minima di venti giorni e massima di nove mesi, anche con riferimento a piu' datori di lavoro.

- Il lavoratore straniero che lasci l'Italia nei tempi consentiti ha diritto di precedenza sui connazionali mai entrati in Italia per lavoro. Tale precedenza e' tutelata in fase di rilascio delle autorizzazioni al lavoro.

- Il permesso di soggiorno ha la stessa durata dell'autorizzazione al lavoro.

- ((...))

Art. 23

Previdenza e assistenza per i lavoratori stagionali

- Per i lavoratori stagionali non vengono versati i contributi relativi all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria e all'assegno per il nucleo familiare. In sostituzione e' versato un contributo equivalente, destinato ad interventi di carattere socio-assistenziale in favore dei lavoratori stranieri.

- I contributi versati per l'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, sono trasferiti, su richiesta del lavoratore che sia rientrato regolarmente nel Paese di provenienza, all'ente previdenziale dello stesso Paese, ovvero, quando la materia non sia regolata da accordi, sono liquidati al lavoratore che lasci l'Italia.

Art. 24

Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo

- L'ingresso per lavoro autonomo e' consentito ((...)) se l'attivita' non occasionale da svolgere non e' riservata per legge ai cittadini italiani o comunitari.

- Lo straniero che voglia entrare in Italia per svolgere lavoro autonomo in campo commerciale, artigianale o industriale o con la costituzione di societa' di capitale deve dimostrare di disporre di risorse adeguate per l'esercizio dell'attivita', e di possedere i requisiti per l'iscrizione in albi e registri. Deve anche esibire documentazione recente, con la quale l'autorita' competente dichiari l'insussistenza di cause ostative al rilascio della licenza o dell'autorizzazione, ove richieste, e dimostrare di non aver riportato condanne definitive per alcuno dei reati previsti dall'articolo 380 del c.p.p. o dall'articolo 17 della presente legge e di non avere procedimenti penali in corso per tali reati.

- Il lavoratore deve anche dimostrare, ai fini dell'ingresso, di disporre di alloggio e di reddito non inferiore al livello previsto per l'esenzione dalla spesa sanitaria.

- Il visto di ingresso riporta l'indicazione dell'attivita' non occasionale di lavoro autonomo autorizzata. Il visto deve essere rilasciato o negato entro centoventi giorni dalla richiesta, e utilizzato entro centottanta giorni dal rilascio.

- Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo ha durata di due anni ed e' rinnovato (o rilasciato al titolare di permesso di soggiorno ad altro titolo) qualora siano soddisfatti i requisiti per il rilascio del visto e lo straniero dimostri di avere in corso regolare attivita' non occasionale di lavoro autonomo o rapporto di lavoro subordinato, nonche' di disporre di reddito non inferiore all'importo dell'assegno sociale e di introiti dall'attivita' di lavoro autonomo non inferiori a quelli indicati dagli studi di settore previsti dalla normativa fiscale.

Art. 25

Ingresso e soggiorno per lavori particolari

- Il regolamento disciplina gli ingressi per lavoro subordinato di dirigenti, lettori universitari, professori e ricercatori universitari, traduttori e interpreti, collaboratori familiari di italiani originariamente residenti all'estero, persone in fase di formazione professionale, dipendenti di imprese chiamate in Italia per specifici lavori, marittimi, persone alle dipendenze di datori di lavoro residenti all'estero inviate in Italia per svolgere lavori in appalto, lavoratori dei circhi, personale artistico, sportivi, giornalisti, persone collocate "alla pari", dipendenti da rappresentanze diplomatiche o consolari straniere in Italia, dipendenti di enti di diritto internazionale.

- L'ingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri e' regolato da appositi accordi con gli Stati confinanti.

 

Titolo IV

Diritto all'unita' familiare e tutela dei minori

Art. 26

Diritto all'unita' familiare. Condizione giuridica e tutela dei minori. Visita ai familiari

- Il diritto a mantenere o ricostituire l'unita' familiare con familiari stranieri e' garantito allo straniero titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, per lavoro subordinato o autonomo, per asilo, per motivi familiari o per residenza elettiva.

- In tutti i procedimenti relativi al ricongiungimento familiare, che riguardino un minore, deve essere preso in considerazione con carattere di priorita' l'interesse del minore, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989 (legge 176/1991).

- Il minore e' iscritto sul permesso del genitore fino all'eta' di quattordici anni e segue la condizione giuridica piu' vantaggiosa tra quelle dei genitori con cui convive. Ai fini del rinnovo del permesso non costituisce impedimento la temporanea assenza del minore dall'Italia.

- Al compimento del quattordicesimo anno, il minore ottiene un autonomo permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore eta', ovvero una carta di soggiorno.

- Al minore in stato di abbandono o non convivente col genitore e' rilasciato e rinnovato un autonomo permesso di soggiorno su richiesta del tutore o dell'affidatario.

- Qualora un minore debba essere espulso, il provvedimento e' adottato dal Tribunale per i minorenni.

- In deroga alle diverse disposizioni, il Tribunale per i minorenni puo' autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare di un minore presente in Italia, per gravi motivi relativi alle condizioni psico-fisiche del minore.

- ((...))

- Il visto di ingresso per visita ai familiari e' rilasciabile al familiare entro il terzo grado del cittadino italiano o straniero titolare di carta di soggiorno o di permesso di durata non inferiore a un anno o di permesso per cure mediche, ovvero dello straniero detenuto.

- Il permesso di soggiorno per visita ai familiari ha durata non superiore a tre mesi ed e' rinnovabile solo per gravi motivi legati alle condizioni di salute del familiare visitato.

- Contro i provvedimenti che interferiscono con il diritto all'unita' familiare, e' ammesso il ricorso davanti al pretore.

Art. 27

Ricongiungimento familiare

- Lo straniero puo' richiedere il ricongiungimento per

a) coniuge non legalmente separato (a condizione che il richiedente non conviva in Italia con altro coniuge);

b) figli minori (anche del coniuge) non coniugati, ovvero legalmente separati, anche nati fuori dal matrimonio, a condizione che l'altro genitore, se esistente, abbia dato il consenso;

c) genitori a carico;

d) parenti entro il terzo grado, inabili al lavoro, a carico.

- Ai fini del ricongiungimento, si considerano minori i figli di eta' inferiore a diciotto anni, e i minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati a figli.

- Salvo che si tratti di rifugiato, il richiedente deve dimostrare di disporre di alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, e di reddito commisurato al numero di familiari da ammettere (a partire da una misura minima pari all'importo dell'assegno sociale, e con l'aumento di una misura per ogni ulteriore coppia di familiari ammessi, fino a una richiesta massima del triplo dell'assegno sociale). Ai fini della determinazione del reddito concorrono i redditi da lavoro dei familiari conviventi.

- Ai familiari stranieri di cittadino italiano ((...)) si applicano le disposizioni della presente legge, salve quelle piu' favorevoli previste da norme comunitarie o dal decreto emanato ai sensi dell'articolo 45 della presente legge. Ai fini del ricongiungimento per familiari stranieri del cittadino italiano si intendono il coniuge, i discendenti e gli ascendenti propri o del coniuge e i parenti entro il quarto grado. In ogni caso e' consentito il rilascio del permesso per motivi familiari al genitore naturale del minore italiano residente in Italia, purche' non sia stato privato della potesta'.

- E' consentito l'ingresso dei familiari per cui puo' essere chiesto il ricongiungimento, al seguito del cittadino italiano ((...)) e, in presenza dei requisiti reddito e alloggio, del titolare di carta di soggiorno o di visto di ingresso per lavoro autonomo o per lavoro subordinato per un contratto di durata non inferiore a un anno.

- E' consentito anche l'ingresso del figlio minore di eta' inferiore a quattordici anni al seguito del genitore straniero, anche a prescindere dalla disponibilita' di alloggio, purche' l'altro genitore, se esistente, e il titolare dell'alloggio dove il minore dimorera' abbiano dato il proprio consenso.

- I documenti di stato civile da allegare alla domanda di nulla-osta possono provenire anche dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari straniere in Italia.

- Il Questore ha novanta giorni di tempo per concedere o negare il nulla-osta al ricongiungimento, trascorsi i quali il nulla-osta si intende concesso.

Art. 28

Permesso di soggiorno per motivi familiari

- Fatti salvi i casi in cui puo' essere rilasciata una carta di soggiorno, il permesso per motivi familiari e' rilasciato

a) a chi sia entrato con visto di ingresso per ricongiungimento, ovvero con visto di ingresso al seguito;

b) ai nati in Italia da titolari di carta di soggiorno o permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno;

c) agli stranieri regolarmente soggiornanti ((...)) che abbiano sposato in Italia cittadini italiani ((...)) o stranieri aventi diritto al ricongiungimento familiare;

d) al familiare titolare di permesso per lavoro autonomo o subordinato o per studio per il quale possa essere richiesto il ricongiungimento da cittadino regolarmente presente in Italia;

e) al genitore straniero, anche naturale e illegalmente presente in Italia, di minore italiano residente in Italia, purche' non sia stato privato della potesta'.

- Il permesso consente l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione, l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di attivita' di lavoro autonomo o subordinato.

- Il permesso e' rilasciato con la stessa durata del permesso del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento, ed e' rinnovabile ((...)).

- ((...))

- In caso di scioglimento del vincolo matrimoniale o, per il minore, al compimento della maggiore eta', il permesso puo' essere convertito in permesso per lavoro subordinato o autonomo o per studio, anche in assenza dei requisiti.

Art. 29

Ingresso e soggiorno per adozione o affidamento

- Il visto di ingresso per adozione e' rilasciabile al minore per il quale esista un provvedimento di adozione, affidamento, tutela o protezione, conforme alla legislazione dello Stato di origine, ovvero, nei casi in cui non sia prevista l'assunzione di tali provvedimenti o in caso di calamita' naturale o evento bellico, autorizzazione da parte dell'autorita' dello Stato di origine.

- Il visto e' negato in caso di sospetta sottrazione di minore.

- Il permesso di soggiorno per attesa adozione e' rilasciabile al minore che abbia fatto ingresso con visto corrispondente e al minore, presente in Italia in stato di abbandono, dichiarato adottabile, con sentenza passata in giudicato, dal Tribunale per i minorenni. Il permesso ha durata di un anno ed e' rinnovabile finche' permane la condizione di adottabilita'.

- Il permesso di soggiorno per affidamento e' rilasciato al minore presente in Italia in stato di abbandono che sia oggetto di un provvedimento di affidamento da parte del Tribunale per i Minorenni. Il permesso ha durata di un anno ed e' rinnovabile finche' permane lo stato di affidamento.

- Al minore titolare di permesso per attesa adozione o per affidamento si applica il trattamento previsto per il minore che abbia praticato il ricongiungimento familiare, in particolare con riguardo alla possibilita' di instaurare rapporti di lavoro, previa dimostrazione del possesso dei requisiti di eta' previsti dalla legge.

- Al compimento della maggiore eta' il titolare del permesso per attesa adozione o per affidamento ha diritto al rilascio di un permesso per lavoro subordinato o autonomo, studio o motivi familiari, anche in mancanza dei requisiti di legge.

 

Titolo V

Disciplina del diritto di asilo

Art. 30

Rifugiati e asilo umanitario

- Ha diritto di asilo in Italia, alle condizioni previste dalla presente legge, lo straniero cui sia impedito nel proprio Paese l'esercizio delle liberta' democratiche garantite dalla Costituzione italiana.

- Lo straniero puo' chiedere asilo in Italia, presentando una domanda, nei modi previsti dalla legge e dal regolamento di attuazione, alla competente autorita'. Al richiedente asilo che non abbia titolo per ottenere altro permesso di soggiorno e' rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo della durata di tre mesi, rinnovabile per sei mesi, anche piu' volte fino alla decisione definitiva sulla sua domanda (ricorsi inclusi). Il permesso consente l'iscrizione gratuita al Servizio sanitario nazionale e, trascorsi sei mesi dala presentazione della domanda, ovvero in presenza di ricorso, lo svolgimento di attivita' occasionali di lavoro autonomo, l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato e l'iscrizione a corsi di studio.

- Al richiedente e' riconosciuto lo status di rifugiato se non puo' avvalersi della protezione del proprio Paese per il timore di essere persegitato a causa di uno dei motivi previsti dalla Convenzione di Ginevra, o per motivi di sesso o di appartenenza a un gruppo etnico.

- Al richiedente e' riconosciuto, invece, l'asilo umanitario quando non possa rientrare nel proprio Paese per il timore di vedere ingiustamente danneggiata la propria incolumita' o la propria liberta' a causa di situazioni di violenza generalizzata.

- La domanda non e' ammissibile quando

a) lo straniero sia stato gia' riconosciuto rifugiato in altro Stato nel quale possa ancora godere di protezione;

b) lo straniero provenga da altro Stato aderente alla Convenzione di Ginevra nel quale abbia trascorso piu' di tre mesi, durante i quali avrebbe potuto chiedere asilo, sempreche' detto Stato sia disposto ad esaminare la domanda di asilo e a proteggerlo dal rischio di respingimento verso altro Stato pericoloso;

c) lo straniero abbia commesso crimini di guerra, crimini contro la pace o crimini contro l'umanita', come definiti dai trattati in vigore per l'Italia;

d) lo straniero, avente diritto ad asilo umanitario, abbia gia' chiesto o ottenuto assistenza da un altro Paese;

e) un altro Stato sia responsabile dell'esame della domanda, in base alle convenzioni internazionali;

f) lo straniero abbia, successivamente all'ingresso in Italia, distrutto o occultato il documento di viaggio, ovvero si rifiuti di fornire le proprie generalita' o ne abbia fornito di false;

g) lo straniero abbia gia' visto respinta una domanda di asilo e non siano intervenuti elementi nuovi che giustifichino un riesame del caso.

- Il riconoscimento dello status di rifugiato comporta per lo straniero, per il coniuge non separato, per i figli minori non coniugati e per i genitori a carico con lui conviventi il rilascio di un permesso di soggiorno per due anni per asilo politico, rinnovabile fino a cessazione dello status.

- Il titolare del permesso per asilo politico ha gli stessi diritti del cittadino italiano in materia di lavoro, istruzione, diritto allo studio, previdenza, assistenza sanitaria e ricongiungimento familiare, e gli stessi diritti del cittadino comunitario in materia di accesso al pubblico impiego. Il titolare ha anche diritto ad accedere a speciali programmi di assistenza e di sostegno all'integrazione.

- Il riconoscimento dell'asilo umanitario comporta per il richiedente e per i familiari prima citati il rilascio di un permesso per asilo umanitario della durata di un anno, rinnovabile fino a cessazione definitiva dell'asilo, e lo stesso trattamento riservato al titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo.

- Qualora la domanda di asilo sia presentata da minori non accompagnati, e' informato immediatamente il Tribunale per i minorenni.

- In caso di presentazione di domanda da parte dei componenti di uno stesso nucleo familiare, la Commissione puo' ascoltare, salvo diversa richiesta degli interessati, un solo membro della famiglia. La decisione viene assunta sulla base della sussistenza dei requisiti anche in capo ad uno solo dei membri della famiglia, e produce gli stessi effetti su tutti i memri per i quali non sussistano cause ostative.

Art. 31

Commissione nazionale per il diritto di asilo. Domanda di asilo e cessazione dell'asilo

- La Commissione e' competente a decidere sulle domande di asilo (?) e sulla cessazione dell'asilo.

- Contro la decisione di rigetto della domanda o di cessazione dell'asilo e' ammesso ricorso al TAR, con effetto sospensivo immediato, da presentarsi entro trenta giorni dalla notificazione della decisione. Il giudice amministrativo decide, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, con giurisdizione esclusiva estesa al merito.

- I membri della Commissione sono nominati dal Presidente del consiglio ogni cinque anni, e possono essere confermati una sola volta.

- Oltre a magistrati e funzionari, della Commissione fanno parte un esperto in materia di diritti dell'uomo e condizione giuridica dello straniero e un membro di una organizzazione non governativa di tutela dei diritti dell'uomo e dello straniero, designato dall'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

- Il regolamento disciplina, in conformita' con gli atti dell'Alto commissariato, le modalita' di presentazione e di esame delle domande di asilo e di cessazione dell'asilo, l'erogazione, fino alla comunicazione della decisione della Commissione sulla domanda e, comunque, non superiore a sei mesi, di un contributo di prima assistenza al richiedente asilo pari di importo pari all'assegno sociale, le modalita' di raccolta della documentazione e di audizione dello straniero, l'assistenza del richiedente da parte di un interprete e di un difensore, il rinnovo del permesso per asilo o richiesta di asilo.

- In caso di rigetto della domanda di asilo, il titolare del permesso per richiesta di asilo che non possegga i requisiti per il rilascio di una carta di soggiorno o di un permesso per studio, motivi familiari, attesa emigrazione o motivi di giustizia deve lasciare il territorio dello Stato (salvo il caso di presentazione di ricorso) entro trenta giorni dalla data di scadenza del permesso o, se posteriore, dalla data di notificazione della decisione.

- In ogni caso la Commissione puo' rivedere la propria decisione sulla base di nuovi elementi di prova.

- La cessazione dello status di rifugiato puo' essere decisa dalla Commissione su istanza del questore o del Ministro dell'interno, sentito lo straniero, qualora sussista una delle condizioni indicate dalla lettera c) dell'articolo 1 della Convenzione di Ginevra. La Commissione decide contestualmente se riconoscere allo straniero l'asilo umanitario. In mancanza di ricorso, allo straniero e' revocato il permesso per asilo politico ed e' rilasciato altro permesso o carta di soggiorno per cui lo straniero possegga i requisiti.

- La cessazione dell'asilo umanitario puo' essere decisa dalla Commissione in seguito a riesame periodico, richiesto dal Presidente del Consiglio o da Ministro delegato, della condizione degi abitanti di un Paese o di una determinata zona di un Paese, qualora siano venuti meno i presupposti che avevano motivato il riconoscimento dell'asilo e sia possibile il rimpatrio in condizioni di sicurezza. In tal caso, salvo rilascio di un permesso o carta di soggiorno per cui lo straniero possegga i requisiti, l'interessato deve lasciare il territorio dello Stato entro trenta giorni dalla scadenza del permesso, trascorsi i quali puo' essere espulso.

Art. 32

Esodi di massa

- Si intende, con esodo di massa, la situazione in cui per circostanze che mettano a rischio, in altri Paesi, l'incolumita' o la liberta' delle persone si verifichino ingressi, eventualmente illegali, in numero o concentrazione tali da costituire pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza nazionale o, comunque, da richiedere interventi eccezionali.

- In caso di esodo di massa, il Presidente del Consiglio dichiara, proroga o revoca con decreto lo stato di emergenza.

- Possono essere emanate ordinanze, anche in deroga ad altre disposizioni di legge, con le quali possono essere disposti:

a) soccorso e controllo degli ingressi, anche con l'impiego delle Forze armate;

b) il riconoscimento di gruppo dello status di rifugiato o dell'asilo umanitario;

c) l'assistenza e l'alloggiamento, anche con obbligo di dimora, in apposite strutture degli stranieri accolti;

d) una disciplina eccezionale della condizione giuridica di stranieri accolti che non possano godere, a termini di legge, del diritto di asilo, nonche' la previsione misure speciali per l'espulsione immediata di stranieri accolti dediti ad attivita' illecite o pericolose per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato;

e) il trasferimento degli stranieri accolti in altro Stato in cui possano essere protetti.

f) il rimpatrio, anche coattivo, degli stranieri accolti per i quali sia cessato il pericolo, salvo che siano stati riconosciuti come rifugiati, o abbiano titolo al ricongiungimento familiare con persone legalmente residenti (?) in Italia, o abbiano in corso rapporti di lavoro a tempo indeterminato o attivita' non occasionali di lavoro autonomo, o siano iscritti a corsi di studio.

 

Titolo VI

Capo I

Disposizioni in materia sanitaria

Art. 33

Stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale

- Iscrizione obbligatoria, con parita' di diritti e di obblighi contributivi con i cittadini italiani, per gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso attivita' di lavoro subordinato o autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento, e per gli stranieri legalmente residenti titolari di permesso, in corso di validita' o di rinnovo, per lavoro subordinato o autonomo, per motivi familiari, per asilo politico o umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza.

- L'assistenza spetta anche ai familiari a carico regolarmente soggiornanti. Ai figli di stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale, l'assistenza e' assicurata dalla nascita, anche nelle more dell'iscrizione.

- Lo straniero legalmente soggiornante che non rientra nelle categorie obbligatoriamente iscritte, puo' stipulare assicurazione privata o iscriversi al Servizio sanitario nazionale con contribuzione proporzionale al reddito conseguito nell'anno precedente secondo una percentuale pari a quella prevista per gli italiani. Il contributo non puo' comunque essere inferiore all'importo minimo determinato annualmente con decreto del Ministro della sanita'.

- Possono iscriversi al servizio sanitario nazionale, con contribuzione forfetaria di importo determinato con decreto del Ministro della sanita', i titolari di permesso per studio e gli stranieri regolarmente soggiornanti collocati "alla pari". La contribuzione non e' valida per i familiari a carico.

- Lo straniero assicurato presso il Servizio sanitario nazionale e' iscritto nella USL del Comune di dimora.

Art. 34

Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale

- Per le prestazioni sanitarie per malattia, infortunio e maternita' erogate a stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale, devono essere corrisposti, dai soggetti tenuti al pagamento, importi corrispondenti alle tariffe determinate dalle Regioni.

- Le spese per tali prestazioni in favore di stranieri indigenti o rimaste comunque insolute sono a carico del Ministero dell'interno.

- Restano salve le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria a stranieri appartenenti a Paesi con cui l'Italia abbia stipulato accordi di reciprocita'.

- Ai cittadini soggiornanti anche illegalmente in Italia che versino in condizioni di indigenza, sono assicurate le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorche' continuative, per malattia e infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva. Sono garantite, in particolare, vaccinazioni, profilassi internazionale, profilassi, diagnosi e cura di malattie infettive e bonifica dei focolai. Tali prestazioni non comportano oneri a carico del richiedente, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa, che sono determinate a parita' con i cittadini italiani.

- E' altresi' garantite la tutela sociale della gravidanza e della maternita' a parita' di trattamento con le cittadine italiane ((...)).

- L'accesso alle strutture sanitarie dello straniero illegalmente soggiornante non puo' comportare segnalazioni, salvo il caso di referto obbligatorio, a parita' di condizioni con l'italiano.

- Il finanziamento per prestazioni urgenti ((...)) in favore di stranieri indigenti e' a carico del Ministero dell'interno. Per le altre prestazioni previste senza oneri a carico dello straniero indigente, si provvede nell'ambito del Fondo sanitario nazionale.

- Ai fini dell'attribuzione degli oneri per le prestazioni suddette si considera indigente lo straniero con reddito inferiore all'importo dell'assegno sociale. Per godere dell'esenzione dal pagamento delle spese lo straniero e' tenuto a produrre dichiarazione attestante l'ammontare complessivo del reddito prodotto in Italia e all'estero, accompagnata, ove possibile, da copia della dichiarazione dei redditi e da attestazione dell'autorita' diplomatica o consolare competente dalla quale risulti che, per quanto a conoscenza di tale autorita', le affermazioni fatte riguardo alla produzione di reddito non sono mendaci.

Art. 35

Ingresso e soggiorno per cure mediche

- Lo straniero ed un eventuale accompagnatore ottengono il visto di ingresso e il permesso di soggiorno per cure mediche se producono dichiarazione della struttura sanitaria italiana relativa alla pianificazione dell'intervento e all'avvenuto deposito di una somma equivalente al prevedibile costo della cura da parte del coniuge (?). Deve essere dimostrata anche la disponibilita' di vitto e alloggio per l'accompagnatore, e per l'interessato nel periodo di convalescenza.

- E' possibile il rilascio di visto di ingresso e di permesso di soggiorno per cure anche nell'ambito di programmi umanitari del Governo, previa autorizzazione del Ministero della sanita', d'intesa con il Ministero degli affari esteri. Le spese sono a carico al Fondo sanitario nazionale.

- Sono fatte salve le disposizioni in materia di profilassi internazionale.

- Il permesso di soggiorno per cure mediche ha durata pari a quella presunta del trattamento terapeutico, ed e' rinnovabile finche' perdura la necessita' di cure.

Art. 36

Attivita' professionali sanitarie

- Gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso per lavoro subordinato o autonomo, motivi familiari, asilo o motivi religiosi, in possesso dei titoli professionali, legalmente riconosciuti in Italia, abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie, possono accedere ((...)) all'iscrizione negli albi professionali e all'esercizio della professione. Sono esclusi quanti siano stati ammessi in soprannumero ai corsi di laurea o di specializzazione ((...)).

- ((...))

- Il regolamento definisce i criteri per il riconoscimento dei titoli.

- L'impiego dei suddetti stranieri in un rapporto dipendente per l'esercizio professioni infermieristiche, tecniche e della riabilitazione e' consentito, nei presidi sanitari privati, entro i limiti percentuali fissati dal regolamento. L'impiego in strutture pubbliche e' consentito qualora lo straniero sia titolare di carta di soggiorno o in possesso di autorizzazione del Ministero della sanita' rilasciata secondo i criteri stabiliti dal regolamento. L'impiego in strutture private o pubbliche e' sempre consentito quando lo straniero appartenga a un ordine religioso per il quale svolge la propria attivita'.

Capo II

Disposizioni in materia di alloggio

Art. 37

Centri di accoglienza. Accesso all'abitazione

- Le Regioni predispongono centri di accoglienza per titolari di permesso di soggiorno per motivi diversi dal turismo, finalizzati a rendere lo straniero autosufficiente. Gli interventi di servizio sociale possono essere effettuati anche con la collaborazione non prevalente di stranieri regolarmente soggiornanti.

- Pensionati con prezzi calmierati, aperti a stranieri in possesso di titolo di soggiorno di durata non inferiore a sei mesi e ad italiani, sono predisposti dai Comuni di maggiore insediamento di immigrati, ovvero da associazioni o enti pubblici o privati.

- Le Regioni concedono contributi per il risanamento di edifici da destinare, per un tempo determinato, ad abitazioni per stranieri titolari di carta di soggiorno o permesso per lavoro, motivi familiari, asilo politico o umanitario, studio.

- I titolari di carta di soggiorno e gli stranieri che esercitino regolarmente attivita' di lavoro subordinato o autonomo hanno accesso, in condizioni di parita' con il cittadino italiano, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e alle altre facilitazioni per l'acquisto o la locazione della prima casa.

Capo III

Disposizioni in materia di istruzione e diritto allo studio

Art. 38

Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale

- I minori stranieri presenti sul territorio nazionale sono soggetti all'obbligo scolastico. Si applicano tutte le disposizioni previste per gli italiani.

- Sono attivati corsi per l'apprendimento della lingua italiana.

- Sono realizzate iniziative per la valorizzazione della differenza linguistica e culturale.

- Sono predisposte iniziative a vantaggio di stranieri adulti per favorire l'alfabetizzazione, il conseguimento del titolo di studio della scuola dell'obbligo o del diploma di scuola secondaria, l'apprendimento della lingua italiana e la formazione professionale.

- Il regolamento definisce i criteri per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti e dello studio effettuato all'estero.

- Lo straniero titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno per studio o comunque di durata non inferiore a un anno puo' iscriversi, salva la verifica del grado di preparazione, ai corsi di scuola secondaria e accedere agli esami finali, a parita' di condizioni con l'italiano.

Art. 39

Accesso ai corsi dell'universita'. Ingresso e soggiorno per studio

- Lo studente universitario straniero e' parificato all'italiano per quanto riguarda gli interventi a sostegno del diritto allo studio.

- Il regolamento definisce i requisiti per il rilascio del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per studio (inclusi i requisiti relativi alla garanzia per la copertura delle spese di alloggio, sostentamento e assistenza sanitaria), i requisiti per il rinnovo del permesso (anche nelle situazioni di iscrizione a nuovi corsi, di imminenza del connseguimento del titolo o degli esami finali o degli esami di abilitazione), le condizioni per l'accesso degli studenti ad attivita' lavorativa subordinata o autonoma in coordinamento con l'erogazione di provvidenze a sostegno del diritto allo studio. Il regolamento disciplina anche l'istituzione di corsi di lingua italiana per gli studenti che intendono iscriversi ai corsi universitari e le modalita' di rilascio e rinnovo dei permessi per gli iscritti a corsi scolastici o universitari di istituti privati, anche non italiani, aventi sede in Italia.

- Il rilascio di visti di ingresso per studenti residenti all'estero e' disciplinato con decreto del Ministro degli affari esteri sulla base delle disponibilita' comunicate dalle Universita'.

- L'accesso ai corsi universitari e' comunque consentito agli stranieri titolari di carta di soggiorno o permesso per lavoro, motivi familiari, asilo politico o umanitario, motivi religiosi, o che siano in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia ((...)), ovvero conseguito all'estero e riconosciuto in Italia. Per gli stranieri che non siano in possesso di titolo italiano o riconosciuto in Italia condizione ulteriore per l'iscrizione e' la conoscenza della lingua italiana, e il superamento di un corso di studi all'estero che consenta l'iscrizione ai locali corsi universitari e sia di durata non inferiore a dodici anni.

Capo IV

Partecipazione alla vita pubblica a livello locale

Art. 40

Elettorato amministrativo

- Il titolare di carta di soggiorno legalmente e ininterrottamente residente in Italia nei cinque anni precedenti le elezioni gode del diritto di elettorato attivo per l'elezione del sindaco, di quello attivo e passivo per l'elezione del consiglio comunale e circoscrizionale, nonche' del diritto di elettorato nei referendum comunali e circoscrizionali, a condizione di reciprocita' con il Paese di appartenenza (salvo il caso di stranieri cui sia stato riconosciuto lo status di rifugiati o l'asilo umanitario).

- Per quanto non previsto dalla presente legge, lo straniero e' equiparato al cittadino comunitario.

- ((...))

Capo V

Disposizioni sulle discriminazioni, sull'integrazione e istituzione del fondo per le politiche migratorie

Art. 41

Discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi

- Costituisce discriminazione ogni comportamento che pregiudichi il godimento dei diritti e delle liberta' fondamentali dello straniero o del cittadino comunitario, sulla base della differenza di razza, di colore, di origine nazionale o etnica o di religione.

- In particolare, si ha discriminazione ogni qualvolta il cittadino straniero o comunitario sia ingiustamente danneggiato, sulla base delle ragioni anzidette, riguardo ad un atto amministrativo, alla fornitura di beni e servizi offerti al pubblico, all'accesso ad alloggio, istruzione, formazione, occupazione e servizi socio-assistenziali, all'esercizio di un'attivita' economica, alle condizioni di lavoro.

- Le stesse disposizioni si applicano agli atti compiuti nei confronti di cittadini italiani o comunitari e di apolidi.

Art. 42

Azione civile e relative sanzioni contro la discriminazione

- In caso di discriminazione, il Pretore, su istanza di parte, puo' ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e l'adozione di misure atte a rimuovere gli effetti della discriminazione. Il giudice puo' altresi' condannare il responsabile al risarcimento dei danni derivati dalla discriminazione.

- L'elusione dei provvedimenti assunti dal Pretore e' punita con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

- Qualora chi presenta l'istanza fornisca elementi di fatto, anche dedotti da dati statistici in relazione a condizioni di lavoro, progressioni di carriera e licenziamenti, dai quali risulti fondata la presunzione di esistenza di atti discriminatori, l'onere della prova sulla insussistenza della discriminazione spetta alla persona indicata nell'istanza come responsabile.

- In caso di discriminazioni collettive in ambito lavorativo, l'istanza puo' essere presentata anche dalle rappresentanze sindacali.

- Qualora si rendano responsabili di comportamenti discriminatori imprese alle quali siano stati accordati benefici in base a leggi regionali, o assegnati appalti dalle amministrazioni, i benefici sono revocati e, nei casi piu' gravi, i responsabili della discriminazione sono esclusi per due anni dall'accesso a benefici e appalti.

Art. 43

Misure di integrazione sociale degli stranieri regolarmente soggiornanti

- I titolari di carta di soggiorno o di permesso per lavoro, studio, motivi familiari, asilo, attesa adozione, affidamento, attesa acquisto o riacquisto della cittadinanza, e i minori iscritti nella carta o nel permesso di soggiorno del genitore, del tutore o dell'affidatario sono parificati al cittadino italiano riguardo

a) a provvidenze, prestazioni e forme di assistenza sociale, incluse quelle per soggetti affetti da morbo di Hansen o da TBC, per sordomuti, per ciechi civili, per invalidi civili e per indigenti;

b) all'accesso, con le limitazioni previste dalla presente legge e dal regolamento di attuazione, a rapporti di lavoro subordinato nel settore privato e ad attivita' di lavoro autonomo, all'iscrizione nei corrispondenti albi e registri, al trattamento giuridico-economico che ne consegue, all'accesso ai corsi di studio, di formazione e di riqualificazione;

c) all'accesso, quando siano in possesso di titolo di studio conseguito o legalmente riconosciuto in Italia, agli esami di abilitazione e all'iscrizione negli albi professionali, anche in deroga al requisito relativo al possesso di cittadinanza italiana.

- Le Regioni promuovono iniziative per favorire il pieno godimento dei diritti degli stranieri regolarmente soggiornanti.

- Lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni adottano misure per favorire

a) le attivita' finalizzate alla diffusione della cultura dei Paesi d'origine degli stranieri;

b) l'informazione degli stranieri in merito a diritti e doveri, opportunita' di integrazione, possibilita' di reinserimento nel Paese d'origine;

c) la diffusione di programmi radiofonici nella lingua madre dei diversi gruppi di stranieri regolarmente soggiornanti in Italia;

d) la valorizzazione delle espressioni culturali, religiose, economiche, etc., degli stranieri;

e) la prevenzione degli stereotipi razzisti o xenofobi;

- Le amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle Provincie e dei Comuni impiegano, con contratti di lavoro di diritto privato biennali rinnovabili, titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a due anni in qualita' di mediatori culturali tra le amministrazioni e gli stranieri.

- Sono istituiti corsi di formazione degli operatori degli uffici pubblici che abbiano rapporti abituali con gli stranieri o che esercitino competenze rilevanti in materia di immigrazione. In particolare i corsi sono organizzati per magistrati, dirigenti e impiegati delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali, dei dirigenti e degli impiegati delle amministrazioni locali e degli operatori volontari e professionali.

- Stato, Regioni ed enti locali sostengono le associazioni che operano in favore degli stranieri nonche' quelle costituite da stranieri, finalizzate all'assistenza dei connazionali, al mantenimento dell'identita' culturale e alla tutela dei propri diritti ed interessi legittimi. In proposito le Regioni possono stipulare convenzioni, erogare sovvenzioni ed istituire specifici albi.

- E' istituito un registro delle associazioni che perseguono gli obiettivi anzidetti. A tali associazioni si applicano le agevolazioni e le disposizioni sull'accesso agli spazi televisivi e radiofonici previste per le organizzazioni di volontariato.

- E' istituito presso il CNEL un organismo nazionale di coordinamento delle iniziative finalizzate alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'esercizio dei diritti dello straniero, denominato Consulta nazionale dell'immigrazione, con il compito di formulare proposte e chiedere chiarimenti in relazione all'applicazione della presente legge, sollecitare il superamento di lacune o abusi, pronunciarsi in merito alle petizioni presentate da stranieri o da altri enti in merito a problemi di interesse degli stranieri, mettere in collegamento la Presidenza del Consiglio con osservatori e consulte regionali competenti.

Art. 44

Fondo nazionale per le politiche migratorie

- E' istituito presso la Presidenza del Consiglio un fondo nazionale per il finanziamento dei programmi di Stato, Regioni, Province e Comuni in materia di immigrazione e protezione temporanea. La dotazione prevista e' di 17 miliardi e mezzo per il '97, 58 miliardi per il '98 e 68 miliardi per il '99. Al fondo affluiscono anche donazioni di enti o privati e contributi di organismi dell'Unione europea.

- I fondi giacenti (?) nel "Fondo per il rimpatrio", istituito dalla legge 943, confluiscono, al novantacinque per cento, nel nuovo Fondo.

 

Titolo VII

Disposizioni sui cittadini degli Stati membri dell'Unione europea

Art. 45

Delega legislativa per l'attuazione delle norme comunitarie in materia di ingresso, soggiorno e allontanamento dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea

- Il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno, un decreto legislativo che entri in vigore alla stessa data di entrata in vigore del regolamento della presente legge, in materia di ingresso, soggiorno e allontanamento dei cittadini comunitari, in conformita' con le norme comunitarie in materia di libera circolazione.

- Il decreto deve stabilire norme per la semplificazione dell'ingresso e del soggiorno e dell'accesso all'iscrizione anagrafica, garantire il diritto al ricorso contro gli atti relativi ad ingresso e soggiorno e abrogare le norme preesistenti in materia.

 

Titolo VIII

Norme finali

Art. 46

Norme abrogate

- Sono abrogati, alla data di entrata in vigore della legge,

a) la legge 943/1986, escluso l'articolo 13;

b) la legge 81/1988;

c) la legge 39/1990;

d) gli articoli 144, 148, 149 e 151 del regio decreto 773/1931 (TULPS);

e) l'articolo 2, ultimo comma della legge 112/1935;

f) gli articoli 261, 265, 266, 268, 269, 270 e 271 del regolamento del regio decreto 773/1931 (TULPS);

g) l'articolo 16 delle Preleggi;

h) l'articolo 9 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 233/1946, come modificato dall'articolo 9 della legge 362/1991;

i) l'articolo 9, ultimo comma, della legge 264/1949, introdotto dall'articolo 3 della legge 5/1961;

l) l'articolo 25 della legge 152/1975;

m) l'articolo 5, commi 6,7,8, della legge 33/1980;

n) l'articolo 86 del testo unico in materia di stupefacenti (DPR 309/1990);

o) il comma 2 dell'articolo 20 della legge 390/1991;

p) il regolamento approvato con decreto del Ministro della sanita' 174/1991;

q) l'articolo 2 della legge 390/1992;

r) il decreto del Ministro degli affari esteri 9/9/1992;

s) la legge 423/1991;

t) l'articolo 4 della legge 50/1994;

u) gli articoli 116 e 387 del decreto legislativo 297/1994;

v) la legge 502/1994.

- Alla data di entrata in vigore del regolamento, sono abrogati

a) gli articoli 147, primo comma, 170 e 332 del regio decreto 1592/1933;

b) l'articolo 7 della legge 897/1938;

c) gli articolo 12, ultimo comma, e 49 del regolamento approvato con regio decreto 1269/1938;

d) l'articolo 318 del codice della navigazione;

e) l'articolo 24 della legge 62/1967;

f) la legge 995/1970;

g) gli articolo 71, ultimo comma, e 74 del DPR 382/1980 e successive modificazioni;

h) l'articolo 7 della legge 705/1985;

i) il decreto del Ministro della sanita' 8/10/1986;

l) il regolamento emanato con DPR 136/1990;

m) il regolamento emanato con decreto del Ministro dell'interno 237/1990;

n) il decreto del Ministro del tesoro 244/1990;

o) il regolamento emanato con decreto del Ministro dell'industria 294/1990;

p) i commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 20 della legge 390/1991;

q) il decreto del Ministro della sanita' 15/4/1994;

r) l'articolo 4 della legge 236/1995;

s) l'articolo 1 del decreto del Ministro della sanita' 1/2/1996;

t) il regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno 2/1/1996.

- Restano validi gli atti, i procedimenti iniziati e i provvedimenti adottati in base alle norme abrogate. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base delle stesse norme.

Art. 47

Delega legislativa per il riordino delle norme sulla cittadinanza italiana

- Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino delle norme sulla cittadinanza che garantisca

a) la piena eguaglianza di uomo e donna,

b) la soppressione degli automatismi in sede di riacquisto o di perdita della cittadinanza,

c) la riduzione dei termini previsti per i procedimenti,

d) la riduzione a tre e, rispettivamente, otto anni, del periodo di residenza legale necessario per cittadini dell'Unione o stranieri ai fini della concessione della cittadinanza,

e) la disciplina dei requisiti di reddito,

f) l'esclusione della sufficienza del requisito di matrimonio con cittadino italiano nei casi di separazione o annullamento,

g) l'esclusione della necessita' di rinunce alla protezione da parte delle autorita' diplomatiche italiane nel territorio dello Stato di provenienza nei casi in cui e' ammessa la doppia cittadinanza,

h) l'esclusione della necessita' di dichiarazioni relative ai procedimenti penali e ai carichi pendenti da parte delle autorita' degli Stati di provenienza nel caso di rifugiati, e la sostituibilita' di tali dichiarazioni con dichiarazioni equipollenti quando esse non siano previste dagli ordinamenti dei predetti Stati.

- Le competenti Commissioni parlamentari e il Consiglio di Stato hanno trenta giorni di tempo dal ricevimento dello schema di decreto per esprimere un parere, tenuto conto del quale, il decreto e' emanato entro otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 48

Regolamento di attuazione. Entrata in vigore. Disposizioni relative ad accordi internazionali

- Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge e' emanato, con DPR, il regolamento, che disciplina, oltre all'esecuzione delle norme previste dalla presente legge, gli altri aspetti della condizione giuridica dello straniero non riservati alla legge, le modalita' per il rilascio di visti di ingresso, permessi di soggiorno e carta di soggiorno e per il rinnovo di questi, il procedimento di riconoscimento dello status di apolide, il riconoscimento dei titoli di studio, dei titoli accademici e delle qualifiche di mestiere acquisiti nei paesi d'origine, il trattamento dei detenuti, il riordino degli organi della pubblica amministrazione competenti in materia di immigrazione, l'abrogazione di ulteriori norme vigenti in contrasto con la presente legge, le disposizioni transitorie.

- Lo schema di regolamento e' inviato, entro quattro mesi, alle Commissioni competenti, al CNEL e al Consiglio di Stato, che esprimono un paree entro trenta giorni.

- Gli articoli 3, 44, 45, 46, 47, 48, e 49 entrano in vigore immediatamente, l'articolo 40 (sull'elettorato amministrativo) il giorno 1/1/1999, gli altri articoli contemporaneamente al regolamento.

- Il Governo notifica al Segretario del Consiglio d'Europa la dichiarazione di accettazione delle disposizioni del Capitolo C della Parte I della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale.

Art. 49

Copertura finanziaria

- L'onere previsto e' di 47 miliardi e 550 milioni per il '97, 124 miliardi per il '98 e per il '99.