EMENDAMENTO SUI MEZZI DI SUSSISTENZA MINIMI

 

Art. 4, comma 3. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 4, l’Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l’adesione a specifici accordi internazionali, consentirà l’ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti, per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, per il ritorno nel paese di provenienza. Non potrà essere ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nei casi in cui la presente legge non stabilisca esplicitamente i requisiti di reddito necessari ai fini dell'ingresso nel territorio dello Stato, si considerano sufficienti i mezzi di sussistenza di entita' non inferiore ad una soglia minima determinata, sulla base dei criteri indicati nel documento di programmazione di cui al comma 1 dell'articolo 3, con decreto annuale del Ministro dell'interno, sentito il Ministro della solidarieta' sociale.