IPOTESI DI MODIFICA DELL'ART.21 DEL DDL 3240

(versione 2)

ART.21

(Ingresso per inserimento nel mercato del lavoro. Prestazione di garanzia per l’accesso al lavoro)

 

1. I decreti di cui all'articolo 3, comma 4, possono prevedere che siano rilasciati visti di ingresso per lavoro subordinato, entro i limiti di una quota aggiuntiva, determinata sulla base delle indicazioni fornite dalle Commissioni regionali per l’impiego, dalle regioni e dagli enti locali, al fine di consentire al titolare del visto di iscriversi nelle liste di collocamento ed instaurare direttamente in Italia qualunque rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato. Al lavoratore straniero che fa ingresso in Italia con detto visto e' rilasciato, su richiesta, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato della durata di un anno, rinnovabile e convertibile in altro permesso di soggiorno alle stesse condizioni previste per il permesso di soggiorno per lavoro subordinato di cui all'articolo 20.

 

2. Il cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante, che intenda farsi garante dell’ingresso di uno straniero, per consentirgli l’inserimento nel mercato del lavoro, deve presentare, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, apposita richiesta nominativa, alla questura della provincia di residenza, la cui autorizzazione all’ingresso costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso. Il richiedente deve dimostrare di poter effettivamente assicurare allo straniero alloggio e copertura dei costi per il sostentamento e l’assistenza sanitaria per la durata del permesso di soggiorno. L’autorizzazione all’ingresso viene concessa, se sussistono gli altri requisiti per l’ingresso, nell’ambito delle quote di cui al comma 1 e secondo le modalità indicate nei decreti di attuazione del documento programmatico per gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata entro e non oltre sei mesi dalla presentazione della domanda. ((...))

 

3. Sono ammessi a prestare le garanzie di cui al comma 2, gli enti e le associazioni del volontariato operanti nel settore dell’immigrazione da almeno tre anni, provvisti dei requisiti patrimoniali e organizzativi individuati con regolamento da adottarsi con decreto del Ministro della solidarietà sociale di concerto con i Ministri dell’interno e del lavoro e della previdenza sociale. Lo stesso regolamento può prevedere la formazione e le modalità di tenuta di un elenco degli enti e delle associazioni ammesse a prestare la suddetta garanzia.

 

4. La prestazione di garanzia per l’accesso al lavoro è ammessa secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione, il quale stabilisce in particolare il numero massimo di garanzie che ciascun soggetto può prestare in un anno.

 

5. Trascorso il termine di cui al comma 2, i visti di ingresso sono rilasciati, secondo contingentamenti temporali o regionali eventualmente previsti nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, su richiesta dei lavoratori stranieri residenti all'estero e iscritti in apposite liste tenute dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, in collegamento con i Ministeri competenti, con graduatoria basata sull'anzianita' di iscrizione. Allo scopo di assicurare la corretta destinazione dei flussi in ingresso i decreti possono stabilire misure di assistenza al lavoratore che fa ingresso nel territorio dello Stato limitate alla Regione di destinazione.

 

(6. Ogni tre anni, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro formula una valutazione dell'andamento dei flussi e propone al Governo e alle Camere le correzioni da apportare alla programmazione o al quadro normativo. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, verifica se sussistano condizioni tali da richiedere il rilascio di permessi di soggiorno per lavoro stagionale a cittadini stranieri gia' presenti sul territorio dello Stato, anche allo scopo di garantire il corretto andamento del mercato del lavoro, e adotta le misure necessarie.)