ON. DIEGO MASI

 

 

DDL. N. 3240 "DISCIPLINA DELL’IMMIGRAZIONE E NORME SULLA CONDIZIONE GIURIDICA DELLO STRANIERO"

 

XIII legislatura

esame in Commissione I Affari costituzionali Camera dei deputati

 

EMENDAMENTI A FIRMA MASI CONSIDERATI IRRINUNCIABILI

 

(n.b.: a fianco del numero di ogni emendamento secondo la numerazione data nell’edizione provvisoria dello stampato della commissione affari costituzionali della Camera

è riportato in sintesi il principio emendativo essenziale introdotto da ogni emendamento;

la sottolineatura indica gli emendamenti più qualificanti)

 

 

 

1.3 Soppressione della disciplina delle procedure di emanazione del regolamento di attuazione;

(è collegato all’emendamento 45.2 che disciplina contenuti e procedure di emanazione del

regolamento di attuazione)

2.4 Riconoscimento dei diritti civili ( e non "in materia civile") agli stranieri regolarmente

soggiornanti senza la previsione generale della reciprocità.

2.5 Doveri degli stranieri. Definizione precisa di "straniero regolare". Obbligo di esibire ad ogni

autorità i documenti di identificazione e di soggiorno

3.10 Formulazione più precisa dei contenuti della programmazione annuale dei flussi di ingresso

3.11 Ampliamento e specificazione degli obiettivi dei provvedimenti regionali, provinciali e

comunali in materia di immigrazione.

3.12 Ampliamento delle funzioni e ampliamento alle associazioni del privato sociale e a tutti gli

enti locali della composizione dei Consigli territoriali per l’immigrazione

4.8 Disciplina più precisa e meno discrezionale dei presupposti e del procedimento di rilascio dei

visti di ingresso e delle condizioni richieste per gli ingressi, anche di breve periodo, nel territorio

nazionale. Soppressione della dimostrazione della garanzia economica anche ai fini del viaggio

di ritorno per gli ingressi finalizzati a soggiorni di durata superiore ad un anno.

4.10 Si impedisce al regolamento di attuazione di prevedere ulteriori condizioni, oltre a quelle

espressamente previste dalla legge, per gli ingressi nel territorio italiano.

5.14 Disciplina più precisa e meno discrezionale delle modalità di richiesta del permesso di

soggiorno. Indicazione espressa dei permessi di soggiorno meno importanti e di breve periodo

5.15 Disciplina più completa e meno discrezionale della durata dei diversi tipi di permesso di

soggiorno. Previsione della possibilità di prorogare il permesso di soggiorno per studio per

non più di due anni per i "fuori corso".

5.16 Disciplina più precisa delle condizioni richieste per il rinnovo dei permessi di soggiorno

5.17 Soppressione della disciplina della revoca dei permessi di soggiorno (è collegato al nuovo

apposito articolo aggiuntivo introdotto dall’em. 6.01 che disciplina revoca, annullamento, rifiuto

di rilascio e rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno; N.B.: questo emendamento dovrebbe

essere esaminato insieme all’em. 6.01)

5.18 Disciplina espressa dei termini, delle condizioni e delle modalità di rilascio, rinnovo e

conversione dei permessi di soggiorno

6.10 Soppressione della disposizione penale che punisce la mancata esibizione del permesso di

soggiorno (la norma è riprodotta e migliorata al comma 13 dell’em. 10.6 che introduce

disposizioni penali e processuali contro l’immigrazione clandestina e il lavoro illegale degli

stranieri

6.01 Articolo aggiuntivo: Disciplina espressa dei presupposti dei provvedimenti di rifiuto, di revoca,

di annullamento e di rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno. Inclusione tra i diversi casi

dell’esercizio abituale del commercio in condizioni abusive, della prostituzione, del

contrabbando e dell’accattonaggio. Possibilità di impugnare tali provvedimenti con ricorso al

TAR, indicazione di termini brevissimi al giudice per decidere; obbligo del giudice di

conformarsi alla sentenza del giudice.

Esecutività dei provvedimenti di revoca e di rifiuto di rinnovo soltanto alla scadenza del

termine complessivo per la presentazione del ricorso e per la sua decisione.

7.11 Articolo sostitutivo: Nuova disciplina della carta di soggiorno (collegato all’em. 7.01 che

prevede una più certa condizione dei titolari della carta; N.B.: questi due emendamenti

dovrebbero essere esaminati insieme) con le seguenti innovazioni principali:

- Aumento delle situazioni che danno titolo alla carta di soggiorno

- Disciplina certa e meno discrezionale dei presupposti per il rilascio, rinnovo, revoca

e annullamento della carta

- durata della carta di 5 anni rinnovabile e non più illimitata

- possibilità di revoca della carta solo come pena accessoria irrogata dal giudice

- disciplina espressa della tutela giurisdizionale in caso di rifiuto di rilascio, rifiuto di rinnovo

o revoca della carta, con ricorso al TAR con giurisdizione esclusiva estesa al merito e

decisione in tempi brevi

- divieto di rilascio della carta in caso di commercio abusivo, prostituzione, accattonaggio,

proventi da attività illecite

7.01 Articolo aggiuntivo: disciplina più precisa e completa dei diritti dello straniero titolare di carta

di soggiorno, escludendo espressamente la sottoposizione alla condizione di reciprocità, al

respingimento e all’espulsione

8.8 Indicazione precisa dei presupposti che legittimano il respingimento alla frontiera,

distinguendoli dall’espulsione. Disciplina precisa delle modalità di esecuzione del

respingimento alla frontiera e di ricorso senza possibilità di sospendere l’esecuzione

del provvedimento

8.9 Divieto di rinviare lo straniero respinto in Paesi pericolosi per la sua vita o incolumità

personale

8.10 Invio celere, diretto ed immediato dello straniero respinto nel Paese di origine

o di provenienza

9.5 Istituzione di raggruppamenti operativi interforze e di appositi servizi centrali e periferici di

ciascuna forza di polizia per effettuare controlli sistematici e indagini collegate al fine di

prevenire e reprimere i reati di agevolazione dell’immigrazione clandestina e del lavoro illegale

10.6 Articolo sostitutivo: Nuova disciplina completa e assai rafforzata delle disposizioni penali e

processuali contro le immigrazioni clandestine e il lavoro illegale degli stranieri, con le

seguenti innovazioni principali:

- disposizioni penali contro l’agevolazione non solo degli ingressi illegali, ma anche della

permanenza illegale degli stranieri clandestini (escluse le prestazioni assistenziali degli enti

pubblici e degli enti senza scopo di lucro); aggravanti per chi lo fa falsificando documenti

ovvero agevolando prostituzione, contrabbando, accattonaggio, traffico di armi o di

stupefacenti

- disposizioni penali contro la propaganda ingannevole, l’usura e i prestiti finalizzati

a invogliare e sostenere l’immigrazione clandestina

- disposizioni penali contro chi per lucro dà alloggio ad immigrati clandestini

- disposizioni penali contro i datori di lavoro di stranieri clandestini e contro i datori di lavoro

nero a stranieri regolari; recupero della retribuzione e dei contributi evasi

- giudizio direttissimo e arresto per i responsabili di tali reati; incidente probatorio per

esaminare gli stranieri clandestini o assumerne la testimonianza

- irrogazione fin dalle indagini preliminari per tali reati di misure di prevenzione personale e

patrimoniale contro gli indagati ed imputati

- previsione di due circostanze aggravanti specifiche a carico dei responsabili (inclusi i

concorrenti) di qualsiasi reato compiuto contro stranieri clandestini e degli stranieri

clandestini che abbiano compiuto in Italia delitti dolosi

11.21 Disciplina più precisa e completa dei casi in cui è previsto il provvedimento amministrativo

di espulsione. Previsione che il provvedimento amministrativo di espulsione sia emanato

non dal Prefetto, ma dal Questore (che già deve eseguire il provvedimento stesso).

11.22 Obbligo di disporre il trattenimento immediato nel centro di custodia dello straniero che

dovrebbe essere espulso e che per qualsiasi ragione è scarcerato o rimesso in libertà.

Previsione che la custodia cautelare in carcere o nei luoghi di cura siano le sole misu re

cautelari consentite nei confronti degli stranieri clandestini imputati o indagati per qualsiasi

reato.

11.23 Disciplina più precisa ed efficace dei casi in cui l’espulsione è immediatamente esecutiva.

Previsione più esplicita dei casi in cui il provvedimento amministrativo di espulsione è

immediatamente esecutivo, aggiungendovi il caso dello straniero a cui sia stato rifiutato il

permesso di soggiorno o che da più di 60 giorni abbia ricevuta la revoca o il rifiuto del

rinnovo del permesso o della carta senza che alcun giudice abbia sospeso i provvedimenti.

11.24 Previsione che in caso di espulsione differita i termini per lasciare il territorio nazionale

decorrano dalla data di consegna all’interessato del provvedimento.

11.25 Possibilità di ricorso contro l’espulsione da presentarsi entro 5 giorni al Pretore. Previsione

che in ogni caso la presentazione del ricorso contro il provvedimento amministrativo di

espulsione immediatamente esecutivo comporti l’obbligo di trattenere lo straniero nel centro

di custodia durante lo svolgimento del rapido giudizio davanti al pretore.

11.26 Norma di coordinamento importante per la numerazione dei commi modificati come sopra

11.28 Possibilità che il ricorso al Pretore contro il provvedimento amministrativo di espulsione

immediatamente esecutivo sia presentato personalmente dallo straniero anche in via breve

e anche contestualmente alla consegna del provvedimento stesso. Indicazione precisa dei

criteri di giudizio e dei presupposti in mancanza dei quali il giudice deve annullare il

provvedimento impugnato.

11.29 Indicazione precisa del termine da cui decorre il divieto di rientro per l’esulso e dei casi

(lavoro regolare, studio, ricongiungimento familiare, giustizia) in cui il Ministro dell’Interno

può autorizzare l’espulso a rientrare in Italia. Inasprimento delle pene ed esecuzione

immediata dell’espulsione a carico dello straniero che sia rientrato illegalmente in Italia.

11.30 Soppressione della rigidità del limite minimo di 3 anni al divieto di rientro in Italia

dell’espulso.

12.5 Articolo sostitutivo: Nuova disciplina più efficace e completa della custodia degli stranieri

che devono essere espulsi o respinti, con le seguenti innovazioni principali:

- ampliamento e specificazione dei casi in cui lo straniero espulso o respinto deve essere

trattenuto;

- indicazione precisa dei diritti e doveri dello straniero trattenuto

- indicazione precisa dei criteri di giudizio e dei presupposti in presenza dei quali il giudice

deve convalidare o annullare il provvedimento di custodia e dei relativi effetti

- disciplina della condizione giuridica dello straniero (permesso temporaneo e sorveglianza

speciale della P.S.) qualora al termine della custodia non siano venuti meno gli impedimenti

all’allontanamento dal territorio italiano

- inasprimento delle sanzioni per lo straniero che illegalmente lascia la custodia

- indicazione precisa dei criteri e delle procedure per l’individuazione, l’attivazione e la

gestione dei centri di custodia;

- trattenimento dello straniero sotto il controllo delle forze di polizia presso altre strutture

alloggiative qualora non siano disponibili posti nei centri di custodia

13.5 Articolo sostitutivo: Nuova disciplina dell’espulsione - misura di sicurezza, con le seguenti

innovazioni principali:

- Indicazione precisa e ampliamento dei reati che legittimano l’espulsione;

- esecuzione immediata dell’espulsione con accompagnamento alla frontiera all’uscita

dall’istituto penitenziario ;

- divieto del condannato straniero espellendo di accedere a misure alternative alla

detenzione;

- disciplina della condizione giuridica dello straniero nei casi di revoca della misura di

sicurezza dell’espulsione

14.4 Articolo sostitutivo: Nuova disciplina dell’espulsione a titolo di sanzione sostitutiva alla

detenzione, con le seguenti innovazioni principali:

- indicazione precisa e completa dei casi e dei presupposti

- esecuzione del provvedimento giudiziario con accompagnamento immediato alla frontiera

all’uscita dall’istituto penitenziario o alla lettura del dispositivo della sentenza

15.2 Articolo sostitutivo: Nuova disciplina del diritto di difesa, con le seguenti innovazioni

principali:

- disciplina espressa della condizione giuridica dello straniero che debba restare in Italia per

motivi giudiziari;

- facoltà di svolgere rapporti temporanei di lavoro se le inderogabili esigenze processuali

perdurano dopo 6 mesi

17.9 Disciplina precisa dei casi di divieto di espulsione e della condizione giuridica degli stranieri

che non possano essere espulsi

19.10 Articolo sostitutivo: Nuova disciplina della programmazione dei flussi di ingresso per lavoro,

con le seguenti innovazioni principali:

- Esclusione dalla programmazione dei flussi per lavoro autonomo;

- Obbligo che la programmazione indichi con precisione un numero massimo annuo di visti

concedibili per lavoro subordinato e per lavoro stagionale distinto per settroi, quialifiche e

mansioni e per zone di lavoro;

- Obbligo di istituire liste di prenotazione all’estero degli stranieri che intendano ottenere visti

di ingresso per lavoro subordinato o per lavoro stagionale;

- facoltà per il Governo di prevedere quote aggiuntive di ingressi per lavoro subordinato o

per lavoro stagionale per un incontro diretto in Italia tra domanda e offerta di lavoro nei

settori in cui l’ingresso sia stato autorizzato su richiesta di uno "sponsor" italiano o straniero

che garantisca vitto e alloggio, nei settori in cui sia prevista una rilevante e persistente

carenza di manodopera e per le mansioni in cui è essenziale il rapporto di fiducia e

l’incontro preliminare tra datore di lavoro e lavoratore per le quali la legge già esclude che i

lavoratori in Italia abbiano l’obbligo di iscriversi nelle liste di collocamento

20.8 Articolo sostitutivo: Nuova disciplina del lavoro subordinato, con le seguenti innovazioni

principali:

- previsione di effettive disponibilità economiche e di alloggio da parte del datore di lavoro

che richiede l’assunzione dello straniero ancora all’estero;

- Possibilità di rilascio di autorizzazioni al lavoro di stranieri dall’estero fuori delle quote

annuali di programmazione o delle liste di prenotazione, previa verifica della effettiva

indisponibilità di altri lavoratori italiani o stranieri iscritti nelle liste di collocamento;

- Disciplina espressa dei presupposti per il rilascio e per il rinnovo del permesso di

soggiorno per lavoro subordinato e delle relative durate;

- Previsione esplicita che lo straniero titolare di permesso di soggiorno per lavoro

subordinato possa iscriversi nelle liste di collocamento e di instaurare tutti i tipi di rapporto di

lavoro subordinato nel settore privato alle medesime condizioni previste per i lavoratori italiani

21.2 Articolo sostitutivo: Nuova disciplina dello "sponsor", con le seguenti innovazioni principali:

- previsione che il garante (persona fisica italiana o straniera titolare di carta di soggiorno

ovvero rappresentante di persona giuridica) e i suoi familiari siano incensurati,

- previsione che ogni garante possa invitare una sola persona per volta;

- previsione che lo stesso soggetto prima di tre anni non possa prestare ulteriori garanzie,

fatta salva in ogni caso la verifica che gli stranieri precedentemente fatti entrare in Italia non

abbiano regolarmente in corso da almeno sei mesi un regolare rapporto di lavoro subordinato

a tempo indeterminato o un’attività non occasionale di lavoro autonomo.

22.2 Articolo sostitutivo: Nuova disciplina del lavoro stagionale, con le seguenti innovazioni

principali:

- soppressione di ogni possibilità di immediata convertibilità del permesso di soggiorno per

lavoro stagionale in un permesso di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato;

- esplicita estensione al lavoro stagionale di parte della disciplina prevista per il lavoro

subordinato

23.3 Previsione che gli importi pari ai contributi per gli assegni familiari e per l’indennità di

disoccupazione da versare in favore degli stranieri soggiornanti per lavoro stagionale

affluiscano non all’INPS, ma al Fondo nazionale per le politiche migratorie.

23.5 Previsione che i contributi previdenziali siano liquidati al lavoratore stagionale soltanto se

abbia fatto regolare ritorno in patria

24.4 Articolo sostitutivo: Nuova disciplina del lavoro autonomo, con le seguenti innovazioni

principali:

- esclusione dell’obbligo di disporre preventivamente di un alloggio ancor prima dell’ingresso

per lavoro autonomo;

- severa verifica dei requisiti di idoneità tecnica ed amministrativa e di disponibilità di beni

mobili e immobili indispensabili per poter effettivamente svolgere in Italia una determinata

attività di impresa o libero professionale;

- Disciplina esplicita delle condizioni del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno per

lavoro autonomo;

- Previsione che il permesso di soggiorno per lavoro autonomo sia rinnovabile soltanto se sia

stato verificato che i ricavi o i compensi ottenuti dall’attività non siano inferiori a quelli previsti

dalle norme fiscali vigenti ai fini dell’accertamento induttivo (redditometro).

26.3 Ampliamento della possibilità di attuare il ricongiungimento familiare agli stranieri titolari di

permesso di soggiorno per motivi familiari o per asilo politico o per asilo umanitario o per

residenza elettiva

26.4 Disciplina espressa degli ingressi e dei soggiorni per visita ai familiari. Piena libertà allo

straniero di fissare i tempi per attuare o mantenere il ricongiungimento con i propri familiari

27.8 Divieto di riconoscimento dell’efficacia di matrimoni poligamici al fine di attuare il

ricongiungimento familiare con altri coniugi

27.9 Disciplina più rigorosa della dimostrazione della effettiva disponibilità di alloggio e di redditi

sufficienti e non occasionali

27.10 Disciplina più completa della possibilità di attuare l’ingresso dei minori al seguito dei genitori

italiani o stranieri che fanno ingresso in Italia, anche col solo consenso ad ospitare il minore

da parte del titolare dell’alloggio in cui il minore abiterà

27.11 Disciplina esplicita e completa del ricongiungimento familiare con italiani o comunitari

27.12 Ulteriore semplificazione della procedura di ricongiungimento familiare

28.9 Previsione del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ai minori nati in Italia da

stranieri regolari

28.10 Disciplina precisa e completa della durata dei permessi di soggiorno per motivi familiari

29.2 Assegnazione esplicita al Questore del compito di disporre l’iscrizione dei minorenni sul

permesso di soggiorno dei genitori

29.3 Previsione di uno specifico permesso di soggiorno per i minori abbandonati o non conviventi

con genitore straniero

29.01 Articolo aggiuntivo: Disciplina espressa dell’ingresso e del soggiorno dei minori stranieri per

adozione o affidamento

30.01 Articolo aggiuntivo: Disciplina espressa dei rifugiati e dell’asilo umanitario e della relativa

condizione giuridica e della condizione dei richiedenti asilo. Indicazione espressa delle

cause ostative alle domande di asilo

30.02 Articolo aggiuntivo: Disciplina espressa di una nuova Commissione nazionale per il diritto

d’asilo, configurata come autorità amministrativa indipendente, dei ricorsi giurisdizionali al

giudice amministrativo con giurisdizione esclusiva estesa al merito, dell’esame della

domanda di asilo e delle condizioni per la cessazione dell’asilo

30.03 Articolo aggiuntivo: Disciplina espressa dei poteri straordinari concessi al Governo in caso

di esodi di massa

31.3 Inclusione dei titolari di carta di soggiorno tra gli stranieri iscritti obbligatoriamente al Servizio

sanitario nazionale

32.1 Estensione anche agli stranieri regolari non iscritti al Servizio sanitario nazionale della

possibilità assicurata ai clandestini di ricevere cure urgenti ospedaliere o ambulatoriali

35.2 Disciplina espressa dei criteri dell’educazione interculturale e delle condizioni di accesso

degli stranieri regolari alle scuole secondarie superiori e del relativo trattamento.

36.9 Disciplina più precisa dei requisiti della regolamentazione dello studio universitario che

devono essere disciplinati dal regolamento di attuazione

38.4 Elettorato amministrativo a condizione di reciprocità

39.3 Articolo sostitutivo: Nuova disciplina delle misure di integrazione sociale degli stranieri

regolarmente soggiornanti, tra i quali in particolare si segnala il comma 1 (esplicita previsione

del principio di uguaglianza di trattamento degli stranieri regolari lungo residenti con quello

previsto per i cittadini italiani nell’accesso al lavoro subordinato e autonomo e nelle prestazioni

previdenziali, sociali ed assistenziali)

40.2 Estensione agli atti compiuti contro gli italiani delle misure contro gli atti xenofobi e la

discriminazione razzista attuati nei rapporti interprivati

42.5 Estensione a tutte le provvidenze non obbligatorie previste dalla legge del finanziamento da

parte del Fondo nazionale per le politiche migratorie

44.3 Articolo sostitutivo: Norme abrogate: senza rinvira ad alcuna delega legislativa "in

bianco" si indica una esaustiva elencazione delle diverse decine di disposizioni legislative,

regolamentari e amministrative che devono essere esplicitamente abrogate fin dall’entrata in

vigore della legge o del suo regolamento di attuazione o del decreto legislativo che riordina le

disposizione sull’ingresso e il soggiorno dei cittadini degli altri Paesi membri dell’Unione

europea. Tra le abrogazioni esplicite si segnalano quelle della disciplina del lavoro

subordinato dei cittadini extracomunitari prevista dalla legge 30 dicembre 1986, n. 943 e della

condizione di reciprocità prevista dall’art. 16 delle disposizioni sulla legge in generale.

44.01 Articolo aggiuntivo: delega legislativa per il riordino delle norme sulla cittadinanza italiana.

Tra i principi direttivi della delega si segnalano:

- il coordinamento delle norme sulla cittadinanza con quelle sull’immigrazione;

- l’eliminazione di ogni residua discriminazione tra uomo e donna nell’acquisto o riacquisto

della cittadinanza italiana,

- l’eliminazione di ogni ostacolo burocratico al mantenimento della doppia cittadinanza,

- norme per evitare matrimoni simulati solo al fine di ottenere la naturalizzazione,

- disciplina espressa dei requisiti di reddito e di affidabilità fiscale necessari ai fini

dell’acquisto della cittadinanza italiana per naturalizzazione

- riduzione da dieci a otto anni della residenza legale degli extracomunitari ai fini

dell’acquisto

della cittadinanza italiana, prevedendo però che (ai fini della progressione dell’acquisto dei

diritti) possano acquisirla non tutti gli stranieri regolari, ma soltanto coloro che siano già

titolari di carta di soggiorno in corso di validità e che dunque abbiano già consolidato un

diritto di soggiorno di lungo periodo;

- la semplificazionde dei procedimenti.

45.1 Articolo sostitutivo: Nuova disciplina del regolamento di attuazione, con il conferimento al

regolamento della disciplina, sulla base di precisi criteri, di tutti gli aspetti residuali della

condizione degli stranieri e della regolamentazione dell’immigrazione straniera non

espressamente disciplinati dalla legge, tra i quali si segnalano in particolare:

- i singoli visti di ingresso e i singoli permessi di soggiorno,

- l’elencazione della documentazione da produrre per ogni pratica in materia di ingresso e

soggiorno degli stranieri,

- la condizione dei detenuti stranieri,

- il riconoscimento dei titoli di studio esteri,

- il riordinamento e potenziamento delle amministrazioni pubbliche centrali e locali incaricate

di dare applicazione alla legge,

- la previsione di disposizioni transitorie.

In ragione dell’importanza del regolamento di attuazione per l’effettivo funzionamento della

legge si prevede che quasi tutte le disposizioni della legge entrino in vigore soltanto alla

medesima data di entrata in vigore del regolamantro di attuazione e che lo schema del

regolamento sia sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia,

al CNEL e al Consiglio di Stato.