(10/7/1997)

 

ULTERIORI EMENDAMENTI DA APPORTARE AL TESTO DEL DDL N.3240

Disciplina dell'immigrazione e norme

sulla condizione dello straniero

 

 

Art.3

- Alla fine del comma 4 dell'articolo 3 aggiungere il periodo

"In caso di mancata pubblicazione dei decreti di programmazione annuale, la determinazione delle quote e' disciplinata in conformita' con gli ultimi decreti pubblicati.".

 

Art.5

- Al comma 3 dell'articolo 5, sostituire le parole

"non può comunque essere"

con le seguenti:

"e' di norma pari".

Corrispondentemente, sopprimere nelle lettere a), b), c), d), e) dello stesso comma la parola

"superiore".

 

Art.6

- Al comma 3 dell'articolo 6, sostituire le parole

"con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire ottocentomila"

con le seguenti:

"con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda fino a lire quattrocentomila".

 

Art.12

- Al comma 1 dell'articolo 12, sostituire le parole

"il questore dispone che lo straniero sia trattenuto"

con le seguenti:

"il questore puo' richiedere al tribunale l'applicazione, nei confronti dello straniero, della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, con o senza l'obbligo di soggiorno in una determinata localita', ovvero disporre che lo straniero sia trattenuto".

 

Art.14

- Al comma 1 dell'articolo 14, sostituire le parole

"per un periodo non inferiore a cinque anni"

con le seguenti:

"per un periodo non inferiore alla durata della pena detentiva che dovrebbe essere irrogata".

 

Art.17

- Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 17, sostituire la parola

"sedici"

con la seguente:

"diciotto".

 

Art.20

- Dopo il comma 7 dell'articolo 20 aggiungere il seguente:

"8. Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato e' rinnovato con durata di due anni a condizione che il titolare dimostri di disporre di un reddito da fonti lecite non inferiore all'importo dell'assegno sociale o di aver avuto negli ultimi due anni una gravidanza, una malattia grave, una malattia professionale o un incidente del lavoro regolarmente denunciati. Il permesso e' rinnovato con durata di quattro anni in presenza di regolare rapporto di lavoro a tempo indeterminato in corso da almeno sei mesi.".

 

Art.24

- Dopo il comma 7 dell'articolo 24 aggiungere il seguente:

"8. Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo ha durata di due anni ed e' rilasciato su richiesta, anche al titolare di altro permesso di soggiorno, qualora siano soddisfatti i requisiti per il rilascio del visto. Il permesso e' rinnovato qualora lo straniero dimostri di avere in corso regolare attivita' non occasionale di lavoro autonomo ovvero rapporto di lavoro subordinato, nonche' di disporre di reddito da fonti lecite non inferiore all'importo dell'assegno sociale.".

 

Art.36

- Dopo il comma 5 dell'articolo 36 aggiungere il seguente:

"6. In caso di studi universitari, il permesso di soggiorno per motivi di studio e' rinnovabile di norma fino al terzo anno oltre la durata legale del corso di studi. E' rinnovato oltre tali limiti su richiesta del Consiglio di facolta' ovvero per consentire allo studente di sostenere l'esame finale. In ogni caso, si deroga dai limiti stabiliti per il rinnovo qualora gravi ragioni di salute abbiano impedito allo studente il regolare svolgimento degli studi. Successivamente al conseguimento del titolo di studi il permesso e' ulteriormente rinnovabile per due anni. Puo' essere ulteriormente rinnovato per consentire allo straniero di sostenere gli esami di abilitazione professionale, nonché l'esame di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca o alle scuole di specializzazione. Al titolare del permesso e' consentita l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di attivita' di lavoro subordinato e di lavoro autonomo. Il permesso puo' essere convertito in qualunque permesso per il quale il titolare possegga i requisiti e, successivamente al conseguimento del titolo di studio universitario, in un permesso di soggiorno per lavoro anche in mancanza dei relativi requisiti. Non e' consentita la conversione del permesso di soggiorno qualora lo straniero sia titolare di borsa di studio dello Stato condizionata al rientro in patria, salvo che lo straniero rinunci alla borsa entro i termini stabiliti dal regolamento di attuazione della legge o restituisca l'importo della borsa ricevuto, nella misura determinata dallo stesso regolamento.".