(Sergio Briguglio 28/9/1997)

 

EMENDAMENTI PER L'AULA RELATIVI AL DDL IMMIGRAZIONE (A.C. 3240)

Avvertenza importante: tutti gli emendamenti sono di grande rilievo! Sono stati comunque selezionati - a rischio di omissioni - quelli fondamentali (in grassetto) e, tra questi, - con certezza di omissioni - quelli assolutamente irrinunciabili (numero d'ordine in grassetto sottolineato).

 

2.1

Alla fine del comma 2 dell'articolo 2, inserire il seguente periodo: "Queste disposizioni valgono anche per le persone giuridiche straniere.".

 

4.1

Al comma 1, dopo le parole "puo' avvenire" inserire le seguenti: ", salvi i casi di forza maggiore,".

 

4.2

Al comma 3, sostituire le parole "nonché la disponibilità di mezzi" con le seguenti: "nonché, nei casi previsti dalla presente legge o dal suo regolamento di attuazione, la disponibilità di mezzi".

 

4.3

Al comma 3 dell'articolo 4, aggiungere, dopo le parole "libera circolazione delle persone" le seguenti: ", salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano".

 

4.4

Alla fine del comma 3 dell'articolo 4 aggiungere il seguente periodo: "Si prescinde, nel corso dei controlli di frontiera, dalla verifica della disponibilita' di mezzi di sostentamento in relazione allo straniero per il quale detta verifica sia stata gia' effettuata ai fini del rilascio del visto di ingresso."

 

4.5

Al comma 4 dell'articolo 4, sopprimere le parole "almeno trenta giorni".

 

5.1

Al comma 2 dell'articolo 5, sostituire le parole "per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto, ed ai soggiorni" con le seguenti: "ed ai soggiorni per motivi di culto, di residenza elettiva, di attesa dell`acquisto o del riacquisto della cittadinanza italiana, di affari, di missione, di giustizia, di transito, di attesa di emigrazione in altro Stato, nonche' ai soggiorni".

 

5.2

Alla fine del comma 4 dell'articolo 5, aggiungere il seguente periodo: "Fatti salvi i diversi termini previsti dalla presente legge o dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore al doppio di quella stabilita con il rilascio iniziale.".

 

5.3

Il comma 5 dell'articolo 5 e' sostituito dal seguente: "5. Il permesso di soggiorno e' rifiutato quando mancano i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato. Il rinnovo del permesso di soggiorno e' rifiutato quando mancano i requisiti espressamente previsti dalla presente legge o, in mancanza, i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato. Il permesso di soggiorno e' revocato nei soli casi previsti espressamente dalla legge. Detti provvedimenti di rifiuto o di revoca non sono adottati quando siano motivati unicamente da irregolarita' amministrative sanabili o quando siano sopraggiunti nuovi elementi che consentano il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, anche per motivi diversi da quelli per i quali il permesso e' stato originariamente richiesto o rilasciato. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 6."

 

Ovvero, in forma breve:

5.4

Al comma 5 dell'articolo 5, sostituire le parole "e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare" con le seguenti: "quando mancano", e, in fine dello stesso comma, aggiungere il seguente periodo: "Il permesso di soggiorno e' revocato nei soli casi previsti espressamente dalla legge".

 

5.5

Al comma 6 dell'articolo 5, sostituire le parole "quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti" con le seguenti: "quando uno degli Stati contraenti abbia segnalato, nei modi stabiliti da dette convenzioni o accordi, che lo straniero non e' ammissibile nel territorio degli Stati contraenti".

 

5.6

Dopo il comma 9 dell'articolo 5, aggiungere il seguente: "10. Salvi i casi in cui la legge o il suo regolamento di attuazione lo vietino espressamente, il permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno può essere convertito, su richiesta, in qualunque altro tipo di permesso di soggiorno per il quale il titolare possegga i requisiti".

 

6.1

Al comma 4 dell'articolo 6, dopo le parole "regolamento di attuazione" inserire le seguenti: "ai fini del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno".

 

6.2

Al comma 8 dell'articolo 6, sostituire le parole "provvedimenti di cui al presente articolo" con le seguenti: "provvedimenti di cui all'articolo 5".

 

6.3

Al comma 8 dell'articolo 6, sostituire le parole "tribunale amministrativo regionale competente" con le seguenti: "tribunale amministrativo regionale del luogo in cui lo straniero dimora".

 

6.4

Alla fine del comma 8 dell'articolo 6, aggiungere i seguenti periodi: "Salvo che sia diversamente previsto dalla presente legge, la presentazione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento. Allo straniero che sia sprovvisto di altro permesso di soggiorno, il Questore rilascia un permesso di soggiorno temporaneo, rinnovabile fino alla decisione definitiva sul ricorso e utilizzabile, ove il ricorso riguardi il rifiuto di rilascio o di rinnovo o la revoca di un permesso di soggiorno, per tutte le attivita' consentite dal possesso del permesso rifiutato o non rinnovato o revocato.".

 

7.1

Al comma 1 dell'articolo 7, sopprimere le parole "il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari,".

 

7.2

Al comma 2 dell'articolo 7, dopo le parole "figlio minore" inserire le seguenti: "o genitore o tutore o affidatario".

 

7.3

Al comma 3 dell'articolo 7, dopo le parole "non colposi" inserire le seguenti: "e non perseguibili a querela di parte".

 

7.4

Al comma 3 dell'articolo 7, aggiungere dopo le parole "sentenza di condanna, anche non definitiva," le seguenti: "ad una pena non inferiore a un anno di reclusione per la quale non sia stata ordinata la sospensione condizionale,".

 

7.5

Al comma 3 dell'articolo 7, sostituire le parole "tribunale amministrativo regionale competente" con le seguenti: "tribunale amministrativo regionale del luogo in cui lo straniero dimora".

 

7.6

Alla fine del comma 3 dell'articolo 7, aggiungere il seguente periodo: "Il giudice amministrativo decide con giurisdizione esclusiva estesa al merito.".

 

7.7

Al comma 5 dell'articolo 7, sopprimere le parole da "ovvero" fino alla fine del periodo.

 

8.1

Dopo il comma 2 dell'articolo 8 e' aggiunto il seguente comma "2 bis. Il provvedimento di respingimento deve essere motivato per iscritto ed e' comunicato all'interessato unitamente all'indicazione delle modalita' di impugnazione e ad una traduzione in lingua a lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata dall'interessato. La presentazione di ricorso non sospende il provvedimento".

 

8.2

Al comma 3 dell'articolo 8 sostituire le parole "o che deve essere comunque respinto a norma del presente articolo" con le seguenti: "senza segnalarne la presenza a bordo all'organo di polizia di frontiera".

 

9.1

Al comma 5 dell'articolo 9, sostituire le parole "Sono previsti, presso i valichi di frontiera," con le seguenti: "Sono istituiti, presso i valichi di frontiera aeroportuali nonche' presso gli altri principali valichi, individuati in base ai criteri definiti dal regolamento di attuazione della presente legge,".

 

9.2

Al comma 5 dell'articolo 9, dopo le parole: "superiore a tre mesi" aggiungere le seguenti: "o che devono essere respinti".

 

9.3

Al comma 5 dell'articolo 9, sopprimere le parole "ove possibile".

 

10.1

Al comma 2 dell'articolo 10, dopo le parole "nel territorio" inserire le seguenti: "o alla frontiera".

 

11.1

Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 11, sostituire le parole "lettere a) e c)" con le seguenti: 'lettera a)", e al comma 5 dello stesso articolo sostituire le parole "lettera b)" con le seguenti: "lettere b) e c)".

 

11.2

Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 11, dopo le parole "esecuzione del provvedimento" aggiungere le seguenti: ", salvi i casi in cui lo straniero presenti ricorso contro il provvedimento di espulsione o dichiari di trovarsi in una delle condizioni di cui all'articolo 17, commi 1 e 2. In tali casi il questore adotta la misura di cui all'articolo 12."

 

 

Ovvero, in una formulazione piu' debole:

11.3

Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 11, dopo le parole "esecuzione del provvedimento" aggiungere le seguenti: ", salvo il caso in cui lo straniero dichiari di trovarsi in una delle condizioni di cui all'articolo 17, commi 1 e 2. In tal caso il questore adotta la misura di cui all'articolo 12."

 

11.4

Al comma 8 dell'articolo 11, dopo le parole "procedura civile", aggiungere le seguenti: ", e tenuto conto del grado di inserimento sociale, familiare o lavorativo raggiunto dallo straniero e del rischio che l'esecuzione del provvedimento metta in pericolo il godimento di diritti fondamentali dell'interessato o dei suoi familiari."

 

11.5

Alla fine del comma 8 dell'articolo 11, aggiungere il seguente periodo: "Qualora, per qualsiasi motivo, la decisione del pretore non sia adottata entro dieci giorni dalla data del deposito del ricorso, il provvedimento di espulsione e' sospeso fino a che la decisione e' adottata.".

 

11.6

Alla fine del comma 9 dell'articolo 11, aggiungere il seguente periodo: "Qualora il ricorso sia accolto, l'autorita' giudiziaria ordina, ove lo straniero ne sia sprovvisto, il rilascio di un permesso di soggiorno per i motivi opportuni.".

 

11.7

Alla fine del comma 12 dell'articolo 11 aggiungere il seguente periodo: "Salvo il caso di straniero espulso ai sensi del comma 1, di norma il reingresso antecedente alla scadenza dei termini e' autorizzato dal Ministro dell'interno, su richiesta dello straniero espulso, nei casi in cui e' necessario tutelare il diritto all'unita' familiare dell'interessato."

 

11.8

Al comma 13 dell'articolo 11 sostituire le parole "di cinque anni" con le seguenti: "di tre anni, in caso di espulsione eseguita con le modalita' di cui al comma 5, o di cinque anni, in caso di espulsione eseguita con le modalita' di cui al comma 4", e sopprimere le parole "per un periodo non inferiore a tre anni".

 

11.9

Dopo il comma 13 dell'articolo 11 aggiungere il seguente: "14. Il regolamento di attuazione della legge disciplina le condizioni e le modalita' di erogazione di contributi o di formazione professionale ai fini del rimpatrio e del reinserimento sociale, anche quale cooperante nell'ambito di progetti di cooperazione allo sviluppo, del cittadino straniero espulso che lasci il territorio dello Stato entro il termine fissato con l'intimazione."

 

12.1

Al comma 1 dell'articolo 12, sostituire le parole "il questore dispone che lo straniero sia trattenuto" con le seguenti: "il questore puo' richiedere al tribunale l'applicazione, nei confronti dello straniero, della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, con o senza l'obbligo di soggiorno in una determinata localita', ovvero disporre che lo straniero sia trattenuto".

 

12.2

Alla fine del comma 5 dell'articolo 12 aggiungere il periodo seguente: "Qualora scadano i termini previsti dal presente comma senza che siano stati eseguiti il respingimento o l'espulsione, allo straniero e' rilasciato un permesso di soggiorno per i motivi e con la durata determinati dal pretore all'atto della convalida del provvedimento di cui al presente articolo."

 

12.3

Alla fine dell'articolo 12 aggiungere il seguente comma: "10. Allo straniero che deve essere espulso dal territorio dello Stato sono assicurati, secondo le modalita' previste dal regolamento di attuazione della presente legge, l'informazione sui propri diritti e doveri, l'assistenza di un interprete, la facolta' di ricevere assistenza legale, le cure urgenti o comunque essenziali, la possibilita' di comunicare con i propri familiari, con il proprio difensore e con i rappresentanti diplomatici o consolari del proprio Paese, il recupero dei beni rimasti in Italia, inclusi i crediti per il lavoro svolto, anche se si tratti di lavoro subordinato svolto in condizioni illegali."

 

15.1

Alla fine dell'articolo 15 aggiungere i seguenti commi:

"2. Il cittadino straniero presente sul territorio italiano gode del diritto di difesa in giudizio e, sulla base dei soli requisiti di reddito, del diritto di accesso al patrocinio a spese dello Stato. Si prescinde, a tal fine, dal possesso da parte del cittadino straniero di un valido permesso di soggiorno.

3. Il cittadino straniero ha diritto a ricevere gli atti giudiziari a lui indirizzati in lingua a lui comprensibile.

4. Allo straniero di cui al comma 1 e allo straniero che in base alla legge abbia il diritto o l'obbligo di rimanere nel territorio dello Stato al fine di provvedere personalmente agli atti processuali indispensabili alla propria difesa, ovvero al fine di mantenersi a disposizione della autorita' giudiziaria, il questore rilascia un permesso di soggiorno per motivi di giustizia di durata pari alle documentate esigenze processuali o giudiziarie. Il permesso e' rinnovabile piu' volte e consente l'iscrizione nelle liste di collocamento, l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato e lo svolgimento di attività occasionali di lavoro autonomo. Il permesso non puo' essere convertito in altro permesso."

 

15.2

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente: "15 bis. Trattamento penitenziario.

1. Il detenuto straniero ha diritto a ricevere in lingua a lui comprensibile le informazioni relative ai suoi diritti e ai suoi obblighi.

2. Il detenuto straniero ha diritto a intrattenere corrispondenza e colloqui telefonici in lingua straniera, salvi i casi in cui si presentino particolari esigenze processuali o di sicurezza degli istituti penitenziari. In tali casi l'autorita' penitenziaria dispone la presenza di un interprete ai colloqui e la previa traduzione della corrispondenza scritta.

3. L'autorita' penitenziaria, anche in collaborazione con enti o associazioni di volontariato attivi nel reinserimento sociale dei detenuti, si adopera per garantire al detenuto straniero concrete possibilita' di accesso a misure alternative alla detenzione.

4. Salvo che debba essere espulso ai sensi degli articoli 11 o 13, al cittadino straniero detenuto e' rilasciato, allo scadere della pena, un permesso di soggiorno di durata pari a quella residuata dal permesso di cui era titolare al momento dell'ingresso nell'istituto di pena."

 

16.1

Al comma 2 dell'articolo 16, sostituire le parole "ed alla rilevanza" con le seguenti "od alla rilevanza".

 

16.2

Alla fine del comma 5 dell'articolo 16 inserire il seguente periodo: "Il permesso di soggiorno puo' essere altresi' convertito in permesso per studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso di studi.".

 

16.3

Dopo il comma 5 dell'articolo 16 e' aggiunto il seguente comma: "6. Il permesso di soggiorno di cui al presente articolo puo' essere altresi' rilasciato, al momento delle dimissioni dall'istituto di pena, anche su richiesta del Tribunale di sorveglianza, ai cittadini stranieri per i quali sia stato disposto, durante l'espiazione di una pena detentiva, l'affidamento in prova, sempre che essi non debbano essere espulsi ai sensi dell'articolo 13 e che possano essere inseriti in un programma di assistenza e di integrazione sociale."

 

17.1

Al comma 1 dell'articolo 17, dopo le parole "l'espulsione", aggiungere le seguenti: "o il respingimento". Corrispondentemente, alla rubrica dello stesso articolo, dopo le parole "di espulsione" aggiungere le seguenti: "e di respingimento".

 

17.2

Al comma 1 dell'articolo 17, dopo le parole "in cui lo straniero", inserire le seguenti: "possa essere in pericolo a causa di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravita', o sottoposto a pene o trattamenti disumani o degradanti, ovvero". Corrispondentemente, allo stesso comma, sostituire le parole "protetto dalla persecuzione" con le seguenti: "protetto da analogo pericolo".

 

17.3

Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 17, sostituire la parola "sedici" con la seguente: "diciotto".

 

17.4

Al comma 2 dell'articolo 17 aggiungere, dopo la lettera d), la seguente lettera: "e) degli stranieri che necessitino di cure urgenti, ovvero di cure comunque essenziali che non potrebbero ricevere nel paese di destinazione.".

17.5

Al comma 2 dell'articolo 17 aggiungere, dopo la lettera d), la seguente lettera: e) degli stranieri che soggiornano, anche irregolarmente, in Italia da almeno dieci anni.".

 

 

Ovvero, in una formulazione piu' debole:

17.6

Al comma 2 dell'articolo 17 aggiungere, dopo la lettera d), la seguente lettera: "e) degli stranieri nati in Italia, che abbiano soggiornato continuativamente nel territorio dello Stato, anche irregolarmente, per almeno dieci anni."

 

17.7

Dopo il comma 2 dell'articolo 17 aggiungere il seguente comma: "3. Allo straniero privo di permesso di soggiorno per il quale non possa essere disposta l'espulsione ai sensi del presente articolo, il questore rilascia un permesso di soggiorno per i motivi appropriati."

 

20.1

Dopo il comma 6 dell'articolo 20 aggiungere il seguente comma: "6 bis. Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato e' rinnovato con durata di due anni a condizione che il titolare dimostri di disporre di un reddito da fonti lecite non inferiore all'importo dell'assegno sociale o di aver avuto negli ultimi due anni una gravidanza, una malattia grave, una malattia professionale o un incidente del lavoro regolarmente denunciati. Il permesso e' rinnovato con durata di quattro anni in presenza di regolare rapporto di lavoro a tempo indeterminato in corso da almeno sei mesi.".

 

20.2

Al comma 7 dell'articolo 20, sostituire le parole "del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo" con le seguenti: "di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attivita' di lavoro subordinato".

 

20.3

Dopo il comma 7 dell'articolo 20 aggiungere il seguente comma: "8. Salve le limitazioni espressamente previste dalla presente legge puo' essere convertito in permesso per lavoro subordinato il permesso di soggiorno di durata non inferiore a sei mesi dello straniero che abbia in corso un regolare rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a un anno."

 

21.1

Alla fine della rubrica dell'articolo 21, aggiungere le parole seguenti: "Ingresso per inserimento nel mercato del lavoro".

 

21.2

Al comma 1 dell'articolo 21, dopo le parole "deve presentare", sono inserite le seguenti: "entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4,".

 

21.3

Al comma 1 dell'articolo 21, dopo le parole "richiesta nominativa", sono inserite le seguenti: ", ovvero numerica dalle liste di cui al comma 4,".

 

21.4

Al comma 1 dell'articolo 21, dopo le parole "un permesso di soggiorno per due anni, sono inserite le seguenti: "un permesso di soggiorno della durata di un anno".

 

21.5

Al comma 2 dell'articolo 21, dopo le parole "di cui al comma 1", sono inserite le seguenti: "le regioni, gli enti locali, associazioni professionali e sindacali,".

 

21.6

Dopo il comma 3 dell'articolo 21 e' aggiunto il seguente comma: "4. Trascorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, nei limiti e secondo le modalita' stabiliti da detti decreti, i visti di ingresso per inserimento nel mondo del lavoro sono rilasciati su richiesta dei lavoratori stranieri residenti all'estero e iscritti in apposite liste tenute dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, con graduatoria basata sull'anzianita' di iscrizione. A detti lavoratori e' rilasciato il permesso di soggiorno di cui al comma 1. I decreti di cui all'articolo 3, comma 4, stabiliscono i requisiti che il cittadino dovra' possedere per ottenere il visto di cui al presente comma."

 

23.1

Alla fine del comma 5 dell'articolo 23, aggiungere il seguente periodo: "E' fatta salva la possibilita' di ricostruzione della posizione contributiva in caso di successivo ingresso."

 

24.1

Al comma 2 dell'articolo 24 dopo le parole "industriale," inserire le seguenti: "professionale,".

 

24.2

Al comma 3 dell'articolo 24, dopo le parole "spesa sanitaria" aggiungere le seguenti: "o di corrispondente garanzia da parte di ente o privato legalmente presenti nel territorio dello Stato".

 

24.3

Dopo il comma 7 dell'articolo 24 aggiungere il seguente: "8. Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo e' rinnovato qualora lo straniero dimostri di avere in corso regolare attivita' non occasionale di lavoro autonomo ovvero regolare rapporto di lavoro subordinato, nonche' di disporre di reddito da fonti lecite non inferiore all'importo dell'assegno sociale. Salve le limitazioni espressamente previste dalla presente legge, puo' essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro autonomo il permesso di soggiorno di durata non inferiore a sei mesi dello straniero che sia in possesso dei requisiti per il rilascio del visto corrispondente ovvero svolga regolarmente attivita' non occasionale di lavoro autonomo.".

 

26.1

Al comma 1 dell'articolo 26, dopo le parole "per lavoro autonomo" aggiungere le seguenti: "ovvero per asilo, per studio o per motivi religiosi.".

 

27.1

Alla fine del comma 3 dell'articolo 27, aggiungere il periodo seguente: "In sostituzione della dimostrazione di detta disponibilita', lo straniero puo' presentare corrispondente garanzia da parte di ente o privato legamente presenti in Italia."

 

27.2

Alla fine del comma 3 dell'articolo 27, aggiungere il periodo seguente: "Si prescinde dal possesso dei requisiti di cui al presente comma nei casi di ingresso del figlio di eta' inferiore agli anni quattordici al seguito del genitore.".

Corrispondentemente, alla lettera a) dello stesso comma, sopprimere le parole successive alle seguenti: "edilizia residenziale pubblica".

 

27.3

Al comma 4 dell'articolo 27, dopo le parole "lavoro autonomo non occasionale," aggiungere le seguenti: "ovvero per studio o per motivi religiosi,".

 

27.4

Alla fine del comma 4 dell'articolo 27, aggiungere il seguente periodo: "I familiari di cui al comma 1 al seguito del richiedente asilo sono ammessi nel territorio dello Stato alle medesime condizioni del richiedente stesso.".

 

27.5

Alla fine del comma 6 dell'articolo 27 aggiungere il seguente periodo: "Il regolamento di attuazione della legge stabilisce le modalita' di dimostrazione della sussistenza dei vincoli familiari richiesti per il ricongiungimento e, in particolare, la possibilita' di dichiarazione sostitutiva, per i casi in cui la documentazione non sia prevista, o comunque non sia ottenibile, nel Paese di appartenenza, o, in caso di apolidia, di stabile residenza, dello straniero.".

 

27.6

Dopo il comma 8 dell'articolo 27 aggiungere il seguente comma: "9. E' consentito il rilascio di un visto di ingresso per visita ai familiari al coniuge e ai familiari stranieri entro il terzo grado del cittadino italiano residente in Italia o dello straniero titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno o di un permesso per cure mediche ovvero dello straniero detenuto o internato in un istituto penitenziario nel territorio italiano. Il permesso di soggiorno per visita ai familiari ha la durata indicata nel visto di ingresso, comunque non superiore a tre mesi, e puo' essere rinnovato soltanto per gravi motivi relativi alle condizioni di salute del familiare visitato in Italia.". Corrispondentemente, alla rubrica dello stesso articolo, dopo le parole "Ricongiungimento familiare" aggiungere le seguenti: "e visita ai familiari".

 

28.1

Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 28, sopprimere le parole "da almeno un anno", e, dopo le parole "cittadini stranieri regolarmente soggiornanti", aggiungere le seguenti: "aventi diritto a chiedere il ricongiungimento.".

 

28.2

Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 28 sopprimere le parole "per lavoro subordinato o per lavoro autonomo o per studio"; inoltre, sostituire le parole "straniero regolarmente soggiornante in Italia" con le seguenti: "straniero avente diritto a chiedere il ricongiungimento"; infine, sostituire l'ultimo periodo della stessa lettera c) con il seguente: "Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare;".

 

28.3

Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 28, dopo le parole "anche naturale," inserire le seguenti: "ovvero al tutore o all'affidatario". Inoltre, sostituire le parole "minore italiano" con le seguenti: "minore italiano o cittadino di Stato membro dell'Unione europea".

 

28.4

Alla fine del comma 1 dell'articolo 28, aggiungere la seguente lettera: "e) ai minori stranieri nati in Italia da genitore titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno.".

 

28.5

Al comma 3 dell'articolo 28, sostituire le parole "Il permesso di soggiorno" con le seguenti: "Salvo quanto previsto dall’articolo 29, il primo permesso di soggiorno".

 

28.6

Alla fine del comma 3 dell'articolo 28, aggiungere il seguente periodo: "Negli altri casi il permesso di soggiorno ha la durata di due anni ed è successivamente rinnovato per la durata di quattro anni.".

 

28.7

Al comma 5 dell'articolo 28, dopo le parole "puo' essere convertito" inserire le seguenti: ", anche in assenza dei requisiti,".

 

29.1

Al comma 4 dell'articolo 29 dopo le parole "di un minore straniero" inserire le seguenti: "ovvero del genitore o dell'affidatario o del tutore di un minore straniero".

 

31.1

Al comma 3 dell'articolo 31, sostituire le parole "regolarmente soggiornante" con le seguenti: "titolare di un permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi".

 

32.1

Al comma 3 dell'articolo 32, prima delle parole "non in regola" inserire la parola "anche".

 

32.2

Alla fine del comma 4 dell'articolo 32, aggiungere il seguente periodo: "Il regolamento di attuazione definisce i casi di applicazione delle disposizioni del presente comma, tenendo conto, in particolare, della condizione dello straniero non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno e del divieto di segnalazione di cui al comma 5."

 

34.1

Nella rubrica e ai commi 1 e 2 dell'articolo 34 sopprimere la parola "sanitarie". Corrispondentemente, al comma 1 dello stesso articolo, sostituire le parole "il Ministero della Sanita'" con le seguenti: "i Ministeri competenti, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione"; inoltre, al comma 2 dell'articolo 34 sostituire le parole "il Ministro della Sanita'" con le seguenti: "i Ministri competenti"; infine, trasferire l'articolo 34 all'interno del Capo II e, alla rubrica del medesimo Capo, sostituire le parole "istruzione e diritto allo studio" con le seguenti: "istruzione, diritto allo studio e professioni".

 

34.2

Al comma 1 dell'articolo 34, sopprimere le parole "entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge". Corrispondentemente, sopprimere il comma 3 dello stesso articolo.

 

36.1

Al comma 2 dell'articolo 36, dopo le parole "all'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n.341," inserire le seguenti: "tenendo conto degli orientamenti comunitari in materia, in particolare riguardo all'inserimento di una quota di studenti universitari stranieri compresa tra il cinque e il dieci per cento del totale degli iscritti negli atenei italiani e".

 

36.2

Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 36, dopo le parole "motivi di studio" aggiungere le seguenti: ", anche con riferimento alle modalita' di prestazione di garanzia di copertura economica da parte di ente o di privato regolarmente presenti in Italia in luogo della dimostrazione di disponibilita' di mezzi sufficienti di sostentamento da parte dello studente straniero".

 

36.3

Alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 36, dopo le parole "studenti stranieri," inserire le parole "anche a partire da anni di corso successivi al primo,".

 

36.4

Dopo la lettera g) del comma 3 dell'articolo 36, aggiungere la seguente: "h) il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero.".

 

36.5

Al comma 5 dell'articolo 36, alle parole "o per motivi religiosi," sostituire le seguenti: "per richiesta di asilo, per motivi religiosi, o per studio, o di altro permesso che abiliti all'iscrizione a corsi di studio,".

 

36.6

Al comma 5 dell'articolo 36, sopprimere le parole "nell'anno scolastico precedente".

 

36.7

Dopo il comma 5 dell'articolo 36 aggiungere i seguenti commi: "6. In caso di studi universitari, il permesso di soggiorno per motivi di studio e' rinnovato di norma fino al terzo anno oltre la durata legale del corso di studi. E' rinnovato oltre tali limiti su richiesta del Consiglio di facolta' ovvero per consentire allo studente di sostenere l'esame finale. In ogni caso, si deroga dai limiti stabiliti per il rinnovo qualora gravi ragioni di salute abbiano impedito allo studente il regolare svolgimento degli studi. Successivamente al conseguimento del titolo di studi il permesso e' ulteriormente rinnovabile per due anni. Puo' essere ulteriormente rinnovato per consentire allo straniero di sostenere gli esami di abilitazione professionale, nonché l'esame di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca o alle scuole di specializzazione.

7. Al titolare del permesso di soggiorno per motivi di studio, nel caso di cui al comma 6, e' consentita l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di attivita' di lavoro subordinato e di lavoro autonomo.

8. Il permesso di soggiorno per motivi di studio, nel caso di cui al comma 6, puo' essere convertito in qualunque permesso per il quale il titolare possegga i requisiti e, successivamente al conseguimento del titolo di studio universitario, in un permesso di soggiorno per lavoro anche in mancanza dei relativi requisiti. Non e' consentita la conversione del permesso di soggiorno qualora lo straniero sia titolare di borsa di studio dello Stato condizionata al rientro in patria, salvo che lo straniero rinunci alla borsa entro i termini stabiliti dal regolamento di attuazione della presente legge o restituisca l'importo della borsa ricevuto, nella misura determinata dallo stesso regolamento.".

Corrispondentemente, alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 36 sopprimere le parole succesive alle seguenti: "motivi di studio".

 

37.1

Alla fine del comma 1 dell'articolo 37, aggiungere il periodo seguente: "Il Sindaco, quando vengano individuate situazioni di emergenza, puo' disporre l'alloggiamento nei centri di accoglienza di stranieri non in regola con le disposizioni su ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato, ferme restando le norme sull'allontanamento dal territorio dello Stato degli stranieri in tali condizioni."

 

37.2

Al comma 6 dell'articolo 37, dopo le parole "regolarmente soggiornanti" inserire le seguenti:

"che siano iscritti nelle liste di collocamento o".

 

37.3

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente: "Art. 37 bis. Assistenza sociale.

1. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi (TBC), per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti.".

Corrispondentemente, alla rubrica del Capo III, dopo la parola "alloggio" aggiungere le seguenti: "e assistenza sociale".

 

44.1

Dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 44 aggiungere la seguente: "h) l'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262.".

 

45.1

Dopo l'articolo 45 aggiungere il seguente: "Art. 45 bis. Regolarizzazione degli stranieri presenti sul territorio dello Stato.

1. I cittadini stranieri presenti a qualunque titolo sul territorio dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge devono, entro centoventi giorni dalla medesima data, regolarizzare la loro posizione relativa al soggiorno presso gli appositi uffici delle questure o dei commissariati di pubblica sicurezza territorialmente competenti.

2. A tal fine, gli interessati sono tenuti a presentarsi agli appositi uffici delle questure o dei commissariati di pubblica sicurezza territorialmente competenti, muniti di passaporto o di documento equipollente o di attestato di cittadinanza rilasciato dal console dello Stato di appartenenza o, in mancanza, di dichiarazione resa al comune di dimora abituale dall'interessato e dalla contestuale attestazione dell'identita' personale dello straniero resa da due persone incensurate di cittadinanza italiana o regolarmente soggiornanti in Italia.

3. Salvo che si tratti di persona pericolosa per la sicurezza dello Stato, allo straniero che chiede di regolarizzare la propria posizione e' rilasciato, su richiesta, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo o per studio, anche in mancanza dei requisiti previsti dalla legge, o un permesso per motivi familiari, quando sussistano i requisiti relativi ai vincoli familiari, ovvero un permesso ad altro titolo per il quale l'interessato sia in possesso degli specifici requisiti previsti dalla presente legge.

4. I cittadini stranieri che chiedono di regolarizzare la propria posizione non sono punibili per le pregresse violazioni delle disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri. Sono annullati i provvedimenti amministrativi e giurisdizionali assunti a loro carico a seguito di dette violazioni."

 

 

Ovvero, in forma piu' debole:

45.2

Dopo l'articolo 45 aggiungere il seguente: "Art. 45 bis. Regolarizzazione degli stranieri presenti sul territorio dello Stato.

1. I cittadini stranieri presenti a qualunque titolo sul territorio dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge devono, entro centoventi giorni dalla data di prima pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, regolarizzare la loro posizione relativa al soggiorno presso gli appositi uffici delle questure o dei commissariati di pubblica sicurezza territorialmente competenti.

2. A tal fine, gli interessati sono tenuti a presentarsi agli appositi uffici delle questure o dei commissariati di pubblica sicurezza territorialmente competenti, muniti di passaporto o di documento equipollente o di attestato di cittadinanza rilasciato dal console dello Stato di appartenenza o, in mancanza, di dichiarazione resa al comune di dimora abituale dall'interessato e dalla contestuale attestazione dell'identita' personale dello straniero resa da due persone incensurate di cittadinanza italiana o regolarmente soggiornanti in Italia.

3. Salvo che si tratti di persona pericolosa per la sicurezza dello Stato, allo straniero che chiede di regolarizzare la propria posizione e' rilasciato, su richiesta, un permesso di soggiorno per motivi familiari, quando sussistano i requisiti relativi ai vincoli familiari, o un permesso ad altro titolo per il quale l'interessato sia in possesso degli specifici requisiti previsti dalla presente legge, ovvero, anche in assenza di alti requisiti e nei limiti di cui al comma 4 dell'articolo 21, un permesso per lavoro della durata di un anno, rinnovabile.

4. I cittadini stranieri che chiedono di regolarizzare la propria posizione non sono punibili per le pregresse violazioni delle disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri. Sono annullati i provvedimenti amministrativi e giurisdizionali assunti a loro carico a seguito di dette violazioni."