(Sergio Briguglio 17/9/1997)

 

EMENDAMENTI RELATIVI AL DIRITTO DI DIFESA E ALLA CONDIZIONE

DEGLI STRANIERI DETENUTI

(all'attenzione delle Commissioni Affari Costituzionali, Giustizia, Affari Sociali)

 

 

Art.15

1) La rubrica dell'articolo 15 e' sostituita dalla seguente:

"Diritto di difesa. Trattamento penitenziario."

 

2) Dopo il comma 1 dell'articolo 15 sono aggiunti i seguenti commi:

"2. Il cittadino straniero presente sul territorio italiano gode del diritto di difesa in giudizio e, sulla base dei soli requisiti di reddito, del diritto di accesso al patrocinio a spese dello Stato. Si prescinde, a tal fine, dal possesso da parte del cittadino straniero di un valido permesso di soggiorno. Lo straniero ha altresi' diritto ad essere assistito da un interprete.

3. Il cittadino straniero ha diritto a ricevere gli atti giudiziari a lui indirizzati in lingua a lui comprensibile.

4. Il detenuto straniero ha diritto a ricevere in lingua a lui comprensibile le informazioni relative ai suoi diritti e ai suoi obblighi.

5. Il detenuto straniero ha diritto di intrattenere corrispondenza e colloqui telefonici in lingua straniera, salvi i casi in cui si presentino particolari esigenze processuali o di sicurezza degli istituti penitenziari. In tali casi l'autorita' penitenziaria dispone la presenza di un interprete ai colloqui e la previa traduzione della corrispondenza scritta.

6. L'autorita' penitenziaria, anche in collaborazione con enti o associazioni di volontariato attivi nel reinserimento sociale dei detenuti, si adopera per garantire al detenuto straniero concrete possibilita' di accesso a misure alternative alla detenzione.

7. Al cittadino straniero detenuto e' rilasciato, allo scadere della pena, un permesso di soggiorno di durata pari a quella residuata dal permesso di cui lo straniero era titolare al momento dell'ingresso nell'istituto di pena, sempre che il cittadino straniero non debba essere espulso ai sensi dell'articolo 13."

 

Art.16

 

1) Dopo il comma 5 dell'articolo 16 e' aggiunto il seguente comma:

"6. Il permesso di soggiorno di cui al presente articolo puo' essere altresi' rilasciato, al momento delle dimissioni dall'istituto di pena, anche su richiesta del Tribunale di sorveglianza, ai cittadini stranieri per i quali sia stato disposto, durante l'espiazione di una pena detentiva, l'affidamento in prova, sempre che essi non debbano essere espulsi ai sensi dell'articolo 13 e che possano essere inseriti in un programma di assistenza e di integrazione sociale."