(Sergio Briguglio 18/9/1997)

 

PROMEMORIA PER LA RIUNIONE DI PALAZZO CHIGI DEL 22/9/97

 

 

Espulsioni

Art.11

1) L'esame del ricorso deve essere completato prima che l'allontanamento dal territorio nazionale abbia luogo (utilizzando - se necessaria! - l'adozione del provvedimento di custodia di cui all'articolo 12).

Emendamento corrispondente: 11.13 (o, equivalentemente, 11.25)

 

2) L'esame del ricorso deve riguardare il merito del provvedimento (con riferimento alla tutela dei diritti fondamentali e/o delle condizioni di radicamento effettivo nella societa').

Emendamento corrispondente: ultimo periodo dell'emendamento 11.4 ("Il pretore accoglie o rigetta il ricorso anche in considerazione del grado di inserimento sociale, familiare o lavorativo raggiunto dallo straniero e del rischio che l'allontanamento dello straniero metta in pericolo il godimento di diritti fondamentali della persona.").

 

Art.12

1) E' necessario prevedere il rilascio, allo scadere dei termini per la custodia, di un permesso di soggiorno temporaneo utilizzabile per lavoro e studio allo straniero per il quale non sia stata eseguita l'espulsione.

Emendamento corrispondente: 12.4.

 

Artt.19 e 20

1) Deve essere prevista l'istituzione obbligatoria di liste nei Paesi di emigrazione, tenute dalle Rappresentanze italiane, con graduatoria fondata sull'anzianita' di iscrizione.

Emendamento corrispondente: 19.1

2) Deve essere prevista la possibilita' di entrare in Italia per cercare lavoro, anche senza sponsorizzazione, sebbene nei limiti delle quote fissate appositamente dal Governo nei decreti di programmazione

Emendamenti corrispondenti: 19.10, 20.1.

(In alternativa, una buona soluzione puo' essere raggiunta con la seguente ristrutturazione dell'Art.21, proposta a Guelfi e alla Turco:

- Il Governo, nell'ambito della programmazione, fissa una quota di ingressi finalizzati all'incontro diretto tra domanda e offerta di lavoro, anche sulla base delle indicazioni di Regioni ed enti locali.

- Per i primi sessanta giorni i relativi visti di ingresso vengono rilasciati a fonte di sponsorizzazione anche a stranieri non iscritti in liste.

- Scaduto tale limite, se la quota limite non e' stata raggiunta, entrano (eventualmente scaglionati nel tempo) gli iscritti nelle liste, in cerca di lavoro, e ottengono un permesso per lavoro subordinato di durata significativa (almeno un anno), rinnovabile con gli stessi criteri dell'usuale permesso.

- Per assicurare la corretta destinazione dei flussi in ingresso, si puo' stabilire che le misure di assistenza in favore del lavoratore in cerca di lavoro siano limitate alla Regione o all'ente locale sulla base della cui indicazione l'ingresso e' stato programmato.)